28.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 225/4


DECISIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 28 maggio 2018

che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee

(2018/C 225/02)

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 224,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 1,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (2) (il «regolamento finanziario»),

visto il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (3) (le «modalità di applicazione del regolamento finanziario»),

visto il regolamento delegato (UE, Euratom) 2015/2401 della Commissione, del 2 ottobre 2015, relativo al contenuto e al funzionamento del registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (4),

visto il regolamento del Parlamento europeo (il «regolamento»), in particolare l'articolo 25, paragrafo 11, e l'articolo 223 bis,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre stabilire le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

(2)

Ai fini della sana gestione finanziaria e della trasparenza, ogni domanda di finanziamento è oggetto di una decisione dell'Ufficio di presidenza, che è notificata al destinatario e contiene una motivazione, qualora la misura arrechi pregiudizio al suddetto destinatario.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

Salvo altrimenti specificato, la presente decisione si applica sia ai partiti politici europei che alle fondazioni politiche europee.

Gli allegati della presente decisione ne costituiscono parte integrante.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

(1)

«richiedente»: il partito o la fondazione che presenta una domanda di finanziamento a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, a seguito di un invito a presentare domande di contributi o di un invito a presentare proposte;

(2)

«ordinatore delegato»: il membro del personale cui sono stati delegati i poteri di ordinatore in conformità della decisione dell'Ufficio di presidenza del 16 giugno 2014 (5) e della decisione del Segretario generale sulla delega delle funzioni di ordinatore;

(3)

«autorità»: l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014;

(4)

«beneficiario»: il partito cui è stato concesso un contributo o la fondazione cui è stata concessa una sovvenzione a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014;

(5)

«importo finale del finanziamento»: l'importo finale del contributo (nel caso dei partiti) o l'importo finale della sovvenzione (nel caso delle fondazioni) stabilito dall'Ufficio di presidenza sulla base della sua decisione sulla relazione annuale;

(6)

«fondazione»: una fondazione politica europea ai sensi dell'articolo 2, punto 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014;

(7)

«finanziamento»: un contributo ai sensi del titolo VIII della parte seconda del regolamento finanziario (per i partiti) o una sovvenzione di funzionamento ai sensi del titolo VI della parte prima del regolamento finanziario (per le fondazioni);

(8)

«decisione di finanziamento»: la decisione relativa alla concessione di un contributo (per i partiti) o di una sovvenzione (per le fondazioni), conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti nell'invito;

(9)

«procedura di finanziamento»: la procedura che va dalla presentazione delle domande fino all'approvazione della relazione annuale e all'adozione della decisione sull'importo finale del finanziamento;

(10)

«partito»: un partito politico europeo ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

Articolo 3

Inviti

1.   Previa approvazione da parte dell'Ufficio di presidenza, l'ordinatore delegato provvede, rispettivamente, alla pubblicazione di un invito a presentare domande di contributi, nel caso dei partiti, e di un invito a presentare proposte, nel caso delle fondazioni («inviti»).

2.   Gli inviti specificano il termine entro il quale partiti e fondazioni devono presentare per iscritto le proprie domande di finanziamento al Parlamento europeo.

3.   Gli inviti includono gli elementi seguenti:

a)

gli obiettivi perseguiti,

b)

il quadro giuridico,

c)

il calendario della procedura di finanziamento,

d)

le modalità del finanziamento dell'Unione,

e)

i criteri di ammissibilità e di esclusione,

f)

(unicamente nel caso delle fondazioni) i criteri di selezione,

g)

i criteri di concessione, quali precisati all'articolo 19 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014,

h)

un modulo di domanda e la struttura del bilancio di previsione che il richiedente deve presentare con la sua domanda,

i)

se del caso, un elenco degli eventuali documenti giustificativi richiesti,

j)

i termini e le condizioni generali e particolari per la concessione di contributi e sovvenzioni, approvati dall'Ufficio di presidenza.

4.   L'invito a presentare domande di contributi o l'invito a presentare proposte specificano che ciascun richiedente si impegna espressamente per iscritto a rispettare i termini e le condizioni applicabili affinché la sua domanda sia ammissibile.

Articolo 4

Domanda di finanziamento

1.   In conformità dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, il richiedente che desidera beneficiare di un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione presenta per iscritto una domanda di finanziamento al Presidente del Parlamento europeo.

2.   Il richiedente può essere invitato dall'ordinatore delegato a presentare, entro un termine ragionevole, ulteriori documenti giustificativi o a fornire chiarimenti in relazione alla domanda.

Articolo 5

Decisione sulla domanda di finanziamento

1.   Sulla base di una proposta del Segretario generale, entro tre mesi dalla chiusura dell'invito in questione l'Ufficio di presidenza decide in merito alle domande di finanziamento, dopo aver verificato il rispetto dei criteri definiti agli articoli 17 e 18 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 e di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della presente decisione. L'Ufficio di presidenza tiene conto degli eventuali cambiamenti intervenuti nella situazione di un richiedente successivamente alla presentazione della domanda di finanziamento.

2.   Se la domanda è approvata, l'Ufficio di presidenza adotta una decisione di finanziamento conformemente al modello di cui all'allegato 1a (per i partiti) o all'allegato 1b (per le fondazioni), stabilendo l'importo concesso al richiedente.

3.   Qualora una domanda sia respinta, la decisione esplicita i motivi della reiezione.

4.   L'importo del finanziamento è determinato in conformità dell'articolo 19 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, e in questa fase è solo provvisorio. L'importo finale del finanziamento è determinato in conformità della procedura stabilita all'articolo 8 della presente decisione.

5.   Qualora gli importi per richiedente siano sensibilmente diversi da quelli che ci si aspettava al momento della pubblicazione degli inviti di cui all'articolo 3 della presente decisione, l'Ufficio di presidenza può invitare il Presidente del Parlamento europeo a presentare una proposta alla commissione competente affinché questa adegui gli stanziamenti disponibili.

Articolo 6

Pagamenti

1.   Il finanziamento è versato ai beneficiari a titolo di prefinanziamento, come ulteriormente precisato nei termini e nelle condizioni particolari di cui all'allegato 1a (per i partiti) e all'allegato 1b (per le fondazioni). A meno che l'Ufficio di presidenza non decida altrimenti in casi debitamente giustificati, il prefinanziamento è versato in un'unica rata, pari al 100 % del massimale del finanziamento.

2.   Su una base caso per caso e previa analisi del rischio, l'Ufficio di presidenza può esigere dal beneficiario una garanzia di prefinanziamento in conformità del regolamento finanziario.

3.   Le disposizioni riguardanti i pagamenti e i relativi termini figurano nella decisione di finanziamento.

Articolo 7

Revisione contabile esterna

1.   Il Parlamento europeo riceve direttamente dagli organismi o esperti indipendenti esterni cui è stato conferito un mandato ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 la relazione di revisione contabile esterna di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

2.   L'ambito della revisione contabile esterna è precisato all'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. La finalità della revisione contabile esterna è ulteriormente precisata nelle disposizioni applicabili della parte B dei termini e delle condizioni generali di cui all'allegato 1a (per i partiti) e della parte B dei termini e delle condizioni generali di cui all'allegato 1b (per le fondazioni).

Articolo 8

Decisione sulla relazione annuale e l'importo finale del finanziamento

1.   Sulla base di una proposta del Segretario generale, l'Ufficio di presidenza approva o respinge la relazione annuale entro il 30 settembre dell'esercizio successivo a quello cui è fatto riferimento nella relazione annuale.

2.   L'Ufficio di presidenza o l'ordinatore delegato possono chiedere al beneficiario di presentare informazioni supplementari che consentano di verificare il rispetto delle norme pertinenti.

3.   Qualora l'Ufficio di presidenza o l'ordinatore delegato richiedano dette informazioni supplementari, il termine per la decisione sulla relazione annuale è prorogato fino a che le informazioni supplementari non saranno state ricevute e valutate.

4.   Per quanto riguarda i partiti, l'Ufficio di presidenza determina annualmente, sulla base della relazione annuale, l'importo delle spese rimborsabili. In caso di trasferimento di fondi non spesi all'esercizio finanziario successivo, l'importo finale del finanziamento è stabilito conformemente alla parte B dei termini e condizioni generali di cui all'allegato 1a.

5.   Per quanto riguarda le fondazioni, l'importo finale della sovvenzione è determinato sulla base della relazione annuale.

6.   L'importo finale del finanziamento non supera:

a)

l'importo massimo del finanziamento stabilito nella decisione di finanziamento;

b)

il 90 % delle spese annue rimborsabili indicate nel bilancio di un partito politico europeo e il 95 % dei costi ammissibili sostenuti da una fondazione politica europea.

7.   Sulla base dell'importo finale del finanziamento determinato in conformità dei paragrafi da 4 a 6 e dei prefinanziamenti precedentemente effettuati nel quadro della decisione di finanziamento, l'ordinatore delegato stabilisce gli importi dovuti al beneficiario o al Parlamento europeo.

8.   L'importo finale del finanziamento è determinato lasciando impregiudicati il diritto del Parlamento europeo di effettuare controlli ex post, in conformità della parte B dei termini e delle condizioni generali di cui all'allegato 1a (per i partiti) e della parte B dei termini e delle condizioni generali di cui all'allegato 1b (per le fondazioni), e la possibilità di adeguare con effetto retroattivo l'importo finale del finanziamento.

9.   Le decisioni adottate a norma del presente articolo sono notificate al beneficiario come decisione uniforme, in conformità dell'articolo 223 bis, paragrafo 1, del regolamento.

10.   La procedura applicabile per l'approvazione della relazione annuale e per l'adozione della decisione sull'importo finale del finanziamento è ulteriormente precisata nella parte B dei termini e delle condizioni generali di cui all'allegato 1a (per i partiti) e nella parte B dei termini e delle condizioni generali di cui all'allegato 1b (per le fondazioni).

11.   L'Ufficio di presidenza o l'ordinatore delegato possono consultare l'autorità, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, al fine di richiedere le informazioni supplementari da essi ritenute rilevanti per l'approvazione della relazione annuale o per l'adozione della decisione sull'importo finale del finanziamento.

Articolo 9

Procedura di sospensione

1.   In conformità delle disposizioni applicabili del regolamento finanziario e delle disposizioni applicabili della parte A dei termini e delle condizioni generali di cui all'allegato 1a (per i partiti) e della parte A dei termini e delle condizioni generali di cui all'allegato 1b (per le fondazioni), l'Ufficio di presidenza, su proposta del Segretario generale, può decidere di sospendere il pagamento del finanziamento a un partito politico o a una fondazione e decidere di riprendere il pagamento, qualora i motivi della sospensione non sussistano più. Prima di tale decisione dell'Ufficio di presidenza, spetta all'ordinatore delegato avviare la procedura e prendere tutti i provvedimenti del caso, in conformità della parte A dei termini e delle condizioni generali di cui all'allegato 1a (per i partiti) e della parte A dei termini e delle condizioni generali di cui all'allegato 1b (fondazioni).

2.   Alle decisioni adottate dall'Ufficio di presidenza ai sensi del presente articolo si applica l'articolo 223 bis, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento.

Articolo 10

Revoca della decisione di finanziamento

1.   In conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, in particolare dell'articolo 30, delle disposizioni applicabili del regolamento finanziario e della parte A dei termini e delle condizioni generali di cui all'allegato 1a (per i partiti) e della parte A dei termini e delle condizioni generali di cui all'allegato 1b (per le fondazioni), l'Ufficio di presidenza può decidere, su proposta del Segretario generale, di revocare la decisione di finanziamento. Prima di tale decisione dell'Ufficio di presidenza, spetta all'ordinatore delegato avviare la procedura e prendere tutti i provvedimenti del caso, in conformità della parte A dei termini e delle condizioni generali di cui all'allegato 1a (per i partiti) e della parte A dei termini e delle condizioni generali di cui all'allegato 1b (fondazioni).

2.   Alle decisioni adottate dall'Ufficio di presidenza ai sensi del presente articolo si applica l'articolo 223 bis, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento.

3.   L'ordinatore delegato ha il potere di emettere gli ordini di riscossione necessari.

Articolo 11

Risoluzione della decisione di finanziamento

1.   In conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, in particolare degli articoli 27 e 30, delle disposizioni applicabili del regolamento finanziario e della parte A dei termini e delle condizioni generali di cui all'allegato 1a (per i partiti) e della parte A dei termini e delle condizioni generali di cui all'allegato 1b (per le fondazioni), l'Ufficio di presidenza può decidere, su proposta del Segretario generale, di risolvere la decisione di finanziamento. Prima di tale decisione dell'Ufficio di presidenza, spetta all'ordinatore delegato avviare la procedura e prendere tutti i provvedimenti del caso, in conformità della parte A dei termini e delle condizioni generali di cui all'allegato 1a (per i partiti) e della parte A dei termini e delle condizioni generali di cui all'allegato 1b (fondazioni).

2.   Alle decisioni adottate dall'Ufficio di presidenza ai sensi del presente articolo si applica l'articolo 223 bis, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento.

3.   L'ordinatore delegato ha il potere di emettere gli ordini di riscossione necessari.

Articolo 12

Controllo

La decisione di finanziamento prevede espressamente il diritto del Parlamento europeo e delle altre autorità competenti di esercitare i loro poteri di controllo nei confronti del beneficiario, conformemente agli articoli 24 e 25 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

Articolo 13

Assistenza tecnica

In conformità dell'articolo 26 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, i beneficiari possono chiedere un'assistenza tecnica, in conformità della decisione dell'Ufficio di presidenza del 14 marzo 2000, che disciplina l'utilizzazione dei locali del Parlamento europeo da parte di organismi esterni, quale modificata, e qualsiasi altra forma di assistenza tecnica prevista da regolamentazioni adottate successivamente dall'Ufficio di presidenza. L'Ufficio di presidenza può delegare al Segretario generale il potere di prendere decisioni in materia di assistenza tecnica.

Articolo 14

Diritto ad essere sentiti

Nei casi in cui, a norma della pertinente decisione di finanziamento, compresi i suoi termini e le sue condizioni particolari e generali, il beneficiario o una persona fisica di cui all'articolo 27 bis del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 ha diritto a presentare osservazioni prima che il Parlamento adotti qualsiasi decisione, il beneficiario o la persona fisica interessata dispone di un termine di 10 giorni lavorativi, se non altrimenti disposto dalle norme applicabili, per presentare osservazioni scritte. Su richiesta motivata del beneficiario o della persona fisica interessata, tale periodo può essere prorogato una volta di altri 10 giorni lavorativi.

Articolo 15

Abrogazione ed entrata in vigore

1.   La decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 12 giugno 2017 (6) è abrogata a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore della presente decisione. Essa continua tuttavia ad applicarsi agli atti e agli impegni attinenti al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee per l'esercizio 2018.

2.   La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 16

Pubblicazione

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul sito Internet del Parlamento europeo.

Allegati — modelli di decisioni di finanziamento

 

Allegato 1a — modello di decisione di concessione di contributi — partiti

 

Allegato 1b — modello di decisione di concessione di sovvenzioni — fondazioni


(1)  GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1.

(2)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(3)  GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1.

(4)  GU L 333 del 19.12.2015, pag. 50.

(5)  Decisione dell'Ufficio di presidenza del 16 giugno 2014 sulle norme interne relative all'esecuzione del bilancio del Parlamento.

(6)  GU C 205 del 29.6.2017, pag. 2.


ALLEGATO 1a

[MODELLO DI] DECISIONE DI CONTRIBUTI — PARTITI

NUMERO: …[INSERIRE]…


visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 224,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 1,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (2) (il «regolamento finanziario»),

visto il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (3) (le «modalità di applicazione del regolamento finanziario»),

visto il regolamento delegato (UE, Euratom) 2015/2401 della Commissione, del 2 ottobre 2015, relativo al contenuto e al funzionamento del registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (4),

visto il regolamento del Parlamento europeo, in particolare l'articolo 25, paragrafo 11,

vista la decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 28 maggio 2018, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (5),

visti i termini e le condizioni stabiliti dal Parlamento europeo nell'invito a presentare domande di contributi al fine di concedere finanziamenti ai partiti politici a livello europeo,

considerando quanto segue:

(1)

l'articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea stabilisce che i partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione;

(2)

la presente decisione è il risultato di un invito a presentare domande di contributi attraverso il quale i richiedenti sono stati informati del modello di decisione di finanziamento, compresi i termini e le condizioni;

(3)

[Il beneficiario] ha presentato una domanda di finanziamento il [data di ricezione da parte del Parlamento europeo], e ha esplicitamente accettato i termini e le condizioni della decisione di finanziamento;

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO HA ESAMINATO la domanda nella sua riunione del [data] e HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Contributi finanziari diretti ai sensi dell'articolo 204 bis del regolamento finanziario (il «finanziamento») sono concessi a:

[denominazione ufficiale completa del beneficiario]

[forma giuridica ufficiale]

[numero di registrazione]

[indirizzo ufficiale completo]

[partita IVA],

il beneficiario»),

rappresentato, ai fini della presente decisione di finanziamento, da:

…[rappresentante autorizzato ad assumere impegni giuridici]…,

al fine di sostenere le attività e gli obiettivi statutari del beneficiario,

sulla base dei termini e delle condizioni fissati nell'invito a presentare domande di contributi e nella presente decisione di contributi (la «decisione di finanziamento»), compresi i termini e le condizioni particolari, i termini e le condizioni generali e il bilancio di previsione di cui all'allegato che costituiscono parte integrante della decisione di finanziamento.

Le disposizioni di cui ai termini e alle condizioni particolari prevalgono su quelle delle altre parti della presente decisione. Le disposizioni di cui ai termini e alle condizioni generali prevalgono su quelle dell'allegato.

Indice

I.

TERMINI E CONDIZIONI PARTICOLARI 12

ARTICOLO I.1 -

OGGETTO DELLA DECISIONE 12

ARTICOLO I.2 -

PERIODO DI AMMISSIBILITÀ 13

ARTICOLO I.3 -

FORMA DI FINANZIAMENTO 13

ARTICOLO I.4 -

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO (MASSIMO) PROVVISORIO 13

ARTICOLO I.5 -

PAGAMENTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 13

I.5.1

Prefinanziamento 13

I.5.2

Pagamento del saldo o recupero del prefinanziamento indebitamente erogato 13

I.5.3

Valuta 13

ARTICOLO I.6 -

CONTO BANCARIO 13

ARTICOLO I.7 -

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI 14

ARTICOLO I.8 -

ENTRATA IN VIGORE DELLA DECISIONE 14

II.

CONDIZIONI GENERALI 14

PARTE A:

DISPOSIZIONI GIURIDICHE E AMMINISTRATIVE 14

ARTICOLO II.1 -

DEFINIZIONI 14

ARTICOLO II.2 -

OBBLIGHI GENERALI DEL BENEFICIARIO 15

ARTICOLO II.3 -

OBBLIGHI COLLEGATI AL CONTO BANCARIO 15

ARTICOLO II.4 -

RESPONSABILITÀ PER DANNI 15

ARTICOLO II.5 -

RISERVATEZZA 16

ARTICOLO II.6 -

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 16

ARTICOLO II.7 -

TENUTA DEI REGISTRI 16

ARTICOLO II.8 -

VISIBILITÀ DEL FINANZIAMENTO DELL'UNIONE 16

II.8.1

Informazioni sul finanziamento dell'Unione 16

II.8.2

Clausola di esclusione di responsabilità del Parlamento europeo 16

II.8.3

Pubblicazione di informazioni da parte del Parlamento europeo 16

ARTICOLO II.9 -

AGGIUDICAZIONE DI APPALTI DA PARTE DEL BENEFICIARIO 16

II.9.1

Principi 16

II.9.2

Conservazione dei dati 17

II.9.3

Controllo 17

II.9.4

Responsabilità 17

ARTICOLO II.10 -

FORZA MAGGIORE 17

ARTICOLO II.11 -

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEL FINANZIAMENTO 17

II.11.1

Motivi di sospensione 17

II.11.2

Procedura di sospensione 17

II.11.3

Effetti della sospensione 17

II.11.4

Ripristino del pagamento 18

ARTICOLO II.12 -

REVOCA DELLA DECISIONE DI FINANZIAMENTO DA PARTE DEL PARLAMENTO EUROPEO 18

II.12.1

Motivi di revoca 18

II.12.2

Procedura di revoca 18

II.12.3

Effetti della revoca 18

ARTICOLO II.13 -

RISOLUZIONE DELLA DECISIONE DI FINANZIAMENTO 18

II.13.1

Risoluzione su richiesta del beneficiario 18

II.13.2

Risoluzione da parte del Parlamento europeo 18

II.13.3

Effetti della risoluzione 19

ARTICOLO II.14 -

CESSIONE 19

ARTICOLO II.15 -

INTERESSI DI MORA 19

ARTICOLO II.16 -

LEGGE APPLICABILE 19

ARTICOLO II.17 -

DIRITTO A ESSERE SENTITI 19

PARTE B:

DISPOSIZIONI FINANZIARIE 19

ARTICOLO II.18 -

SPESE RIMBORSABILI 19

II.18.1

Condizioni 19

II.18.2

Esempi di spese rimborsabili 20

ARTICOLO II.19 -

SPESE NON RIMBORSABILI 20

ARTICOLO II.20 -

CONFERIMENTI IN NATURA 21

ARTICOLO II.21 -

STORNI DI BILANCIO 21

ARTICOLO II.22 -

OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE 21

II.22.1

Relazione annuale 21

II.22.2

Relazione di revisione contabile esterna 22

ARTICOLO II.23 -

DECISIONE SULLA RELAZIONE ANNUALE 22

ARTICOLO II.24 -

DECISIONE SULL'IMPORTO FINALE DI FINANZIAMENTO 23

II.24.1

Conseguenze della relazione annuale 23

II.24.2

Soglia 23

II.24.3

Riporto di fondi non spesi 23

II.24.4

Decisione sull'importo finale di finanziamento 23

II.24.5

Recupero di fondi non spesi 23

II.24.6

Saldo del finanziamento 23

II.24.7

Eccedenza di risorse proprie 23

ARTICOLO II.25 -

INTERESSE RELATIVO AI PREFINANZIAMENTI 24

ARTICOLO II.26 -

RECUPERO 24

II.26.1

Interessi di mora 24

II.26.2

Compensazione 24

II.26.3

Spese bancarie 24

ARTICOLO II.27 -

GARANZIA FINANZIARIA 25

ARTICOLO II.28 -

CONTROLLO 25

II.28.1

Disposizioni generali 25

II.28.2

Obbligo di conservare i documenti 25

II.28.3

Obbligo di fornire documenti e/o informazioni 25

II.28.4

Verifiche sul posto 25

II.28.5

Procedura di revisione contabile in contraddittorio 25

II.28.6

Conseguenze delle risultanze della revisione contabile 26

II.28.7

Diritto di controllo dell'OLAF 26

II.28.8

Diritto di controllo della Corte dei conti europea 26

II.28.9

Inosservanza degli obblighi ai sensi dell'articolo II.28, punti da 1 a 26

ALLEGATO -

BILANCIO DI PREVISIONE 27

I.   TERMINI E CONDIZIONI PARTICOLARI

Articolo I.1

Oggetto della decisione

Il Parlamento europeo assegna finanziamenti per l'attuazione delle attività e degli obiettivi statutari del beneficiario nell'esercizio [inserire], conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti nei termini e nelle condizioni particolari e nei termini e nelle condizioni generali (i «termini e le condizioni»), nonché conformemente all'allegato alla decisione di finanziamento. Ciò costituisce l'attuazione della decisione di finanziamento da parte del Parlamento europeo.

Il beneficiario impiega il finanziamento ai fini dell'attuazione delle sue attività e dei suoi obiettivi statutari, sotto la propria responsabilità e in conformità con i termini e le condizioni e con l'allegato della decisione di finanziamento. Ciò costituisce l'attuazione della decisione di finanziamento da parte del beneficiario.

Articolo I.2

Periodo di ammissibilità

Il periodo di ammissibilità per il finanziamento dell'Unione copre il periodo intercorrente dal [inserire GG/MM/AA] al [inserire GG/MM/AA].

Articolo I.3

Forma di finanziamento

I contributi di cui alla parte seconda, titolo VIII, del regolamento finanziario sono concessi al beneficiario sotto forma di rimborso di una percentuale delle spese rimborsabili effettivamente sostenute.

Articolo I.4

Importo del finanziamento (massimo) provvisorio

Il Parlamento europeo prende a suo carico l'importo massimo di [inserire l'importo] EUR, che non può superare il 90 % del totale delle spese rimborsabili stimate.

Le spese rimborsabili stimate del beneficiario sono indicate nell'allegato (il «bilancio di previsione»). Il bilancio di previsione deve essere in pareggio e fornire il dettaglio dei costi e delle entrate del beneficiario per il periodo di ammissibilità. Le spese rimborsabili sono separate dalle spese non rimborsabili, a norma dell'articolo II.18.

Articolo I.5

Pagamenti e modalità di pagamento

Il finanziamento è versato secondo il calendario e le modalità seguenti.

I.5.1   Prefinanziamento

Un prefinanziamento dell'importo di [inserire importo] EUR, che rappresenta [il 100 % per impostazione predefinita, oppure inserire la percentuale stabilita dal Parlamento europeo] dell'importo massimo di cui all'articolo I.4 della presente decisione di finanziamento, è versato al beneficiario entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della decisione di finanziamento oppure, ove opportuno, dalla data in cui il Parlamento europeo riceve la garanzia finanziaria pari a [inserire importo … EUR, ove opportuno], se successiva.

I.5.2   Pagamento del saldo o recupero del prefinanziamento indebitamente erogato

Il saldo del finanziamento è versato al beneficiario, oppure qualsiasi eventuale prefinanziamento indebitamente erogato è recuperato, entro trenta giorni dalla decisione del Parlamento europeo sulla relazione annuale e dalla determinazione dell'importo finale del finanziamento quale specificato all'articolo II.24.

I.5.3   Valuta

I pagamenti sono effettuati dal Parlamento europeo in euro. L'eventuale conversione dei costi reali in euro avviene sulla base del tasso giornaliero pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, o, in mancanza, sulla base del tasso mensile contabile stabilito dal Parlamento europeo e pubblicato nel suo sito Internet, valido per il giorno della redazione dell'ordine di pagamento da parte del Parlamento europeo, salvo ove i termini e le condizioni particolari dispongano espressamente altrimenti.

I pagamenti erogati dal Parlamento europeo sono considerati effettuati alla data di addebito del conto del Parlamento europeo.

Articolo I.6

Conto bancario

I pagamenti sono effettuati su un conto bancario o su un sottoconto bancario del beneficiario presso una banca con sede in uno Stato membro dell'Unione europea, espresso in euro, i cui estremi figurano di seguito:

Nome della banca: […]

Indirizzo dell'agenzia bancaria: […]

Denominazione esatta del titolare del conto: […]

Numero di conto completo (compresi i codici bancari): […]

IBAN: […]

BIC / SWIFT: […]

Articolo I.7

Disposizioni amministrative generali

Tutte le comunicazioni al Parlamento europeo relative alla presente decisione di finanziamento sono trasmesse per iscritto, indicando il numero della decisione di finanziamento, all'indirizzo seguente:

Parlamento europeo

Il Presidente

c/o Direttore generale delle Finanze

Ufficio SCH 05B031

L-2929 Lussemburgo

La corrispondenza ordinaria si considera ricevuta dal Parlamento europeo alla data in cui viene formalmente registrata dal Servizio del corriere del Parlamento europeo.

La decisione di finanziamento è destinata al beneficiario all'indirizzo seguente:

Sig./Sig.ra […]

[Qualifica]

[Denominazione ufficiale dell'organismo beneficiario]

[Indirizzo ufficiale completo]

Ogni cambiamento di indirizzo del beneficiario è comunicato senza indugio al Parlamento europeo per iscritto.

Articolo I.8

Entrata in vigore della decisione

La decisione di finanziamento entra in vigore alla data in cui è firmata a nome del Parlamento europeo.

II.   CONDIZIONI GENERALI

PARTE A: DISPOSIZIONI GIURIDICHE E AMMINISTRATIVE

Articolo II.1

Definizioni

Ai fini della presente decisione di finanziamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«relazione di attività»: motivazione scritta dei costi sostenuti durante il periodo di ammissibilità, ad esempio una giustificazione delle attività, dei costi amministrativi, ecc. La relazione di attività è parte della relazione annuale;

2)

«relazione annuale»: una relazione da presentare entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio conformemente all'articolo 23 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 e all'articolo 204 terdecies del regolamento finanziario;

3)

«saldo del finanziamento»: la differenza tra l'importo del prefinanziamento ai sensi dell'articolo I.5.1 e l'importo del finanziamento finale stabilito ai sensi dell'articolo II.24.4;

4)

«liquidazione del prefinanziamento»: una situazione in cui l'importo finale del finanziamento è stabilito dall'ordinatore e l'importo versato al beneficiario non è più di proprietà dell'Unione;

5)

«conflitto di interessi»: una situazione in cui l'attuazione imparziale e obiettiva della decisione di finanziamento da parte del beneficiario è compromessa per motivi familiari, affettivi, di affinità nazionale, di interesse economico o riguardanti qualsiasi altra comunanza d'interessi con terzi in relazione all'oggetto della decisione di finanziamento. L'affinità politica non costituisce, in linea di principio, motivo di conflitto di interessi in caso di accordi stipulati tra i partiti politici e le organizzazioni che condividono gli stessi valori politici. Ciononostante, nel caso di tali accordi, è necessaria la conformità all'articolo 22 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014;

6)

«contributi in natura» o «offerte in natura»: risorse non finanziarie messe gratuitamente a disposizione del beneficiario da terzi, a norma dell'articolo 2, punti 7 e 8, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014;

7)

«esercizio N» o «periodo di ammissibilità»: il periodo di attuazione delle attività per le quali è stato concesso un finanziamento nell'ambito della decisione di finanziamento, secondo le modalità definite all'articolo I.2;

8)

«forza maggiore»: qualsiasi situazione o evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dalla volontà del beneficiario o del Parlamento europeo, che impedisca a una delle parti di eseguire uno degli obblighi previsti dalla decisione di finanziamento, non imputabile a colpa o negligenza da parte loro oppure da parte dei subappaltatori, delle entità affiliate o di terzi riceventi sostegno finanziario e che si è dimostrato inevitabile nonostante tutta la diligenza posta. Non possono essere invocati come casi di forza maggiore: vertenze di lavoro, scioperi, difficoltà finanziarie, difetti nei servizi, nelle apparecchiature o nei materiali, oppure ritardi nella loro messa a disposizione, a meno che non siano la conseguenza diretta di un caso pertinente di forza maggiore;

9)

«notifica formale»: comunicazione fra le parti effettuata per iscritto a mezzo posta o posta elettronica, che fornisce la prova che il messaggio è stato consegnato;

10)

«frode»: ogni atto od omissione intenzionale che lede gli interessi finanziari dell'Unione, relativamente all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti o alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico;

11)

«finanziamento»: contributi finanziari diretti ai sensi della parte seconda, titolo VIII, del regolamento finanziario e del capo IV del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014;

12)

«irregolarità»: qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell'Unione derivante da un atto o da un'omissione del beneficiario che abbia o possa avere l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio dell'Unione;

13)

«risorse proprie»: le fonti esterne di finanziamento diverse da finanziamenti dell'Unione, ad esempio: donazioni, contributi dei membri (quali definiti all'articolo 2, punti 7 e 8, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014)), ecc.;

14)

«persona collegata»: ogni persona avente la facoltà di rappresentare il beneficiario o di prendere decisioni per suo conto;

15)

«errore sostanziale»: qualsiasi violazione di una disposizione contenuta nella decisione di finanziamento, derivante da un atto od omissione, che determina o potrebbe determinare una perdita per il bilancio dell'Unione.

Articolo II.2

Obblighi generali del beneficiario

Il beneficiario:

a)

è l'unico responsabile del rispetto di tutti gli obblighi legali che gli incombono e spetta a lui l'onere della prova;

b)

è tenuto a risarcire qualsiasi danno causato al Parlamento europeo per effetto dell'attuazione, anche incorretta, della decisione di finanziamento, salvo in casi di forza maggiore;

c)

è l'unico responsabile nei confronti di terzi, anche per quanto riguarda i danni di qualsiasi natura loro causati durante l'attuazione della decisione di finanziamento;

d)

informa immediatamente il Parlamento europeo di eventuali modifiche di carattere giuridico, finanziario, tecnico, organizzativo o di proprietà e di qualsiasi modifica del suo nome, indirizzo o legale rappresentante;

e)

si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire qualsiasi situazione di conflitto d'interessi.

Articolo II.3

Obblighi collegati al conto bancario

Il conto o sottoconto di cui all'articolo I.6 deve consentire l'identificazione degli importi versati dal Parlamento europeo ed essere riservato esclusivamente al ricevimento degli importi di cui all'articolo I.5 pagati dal Parlamento europeo.

Allorché gli importi versati su tale conto a titolo di prefinanziamento facciano maturare interessi o fruiscano di vantaggi equivalenti in base alla legge dello Stato membro sul cui territorio detto conto è aperto, tali interessi o altri vantaggi sono recuperati dal Parlamento europeo alle condizioni di cui all'articolo II.25, in conformità dell'articolo 240 duodecies, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

In nessun caso gli importi versati dal Parlamento europeo possono essere utilizzati per fini speculativi.

Il prefinanziamento resta di proprietà dell'Unione fino al momento in cui viene liquidato mediante deduzione dell'importo finale del finanziamento.

Articolo II.4

Responsabilità per danni

Il Parlamento europeo non può essere considerato responsabile di eventuali danni arrecati o subiti dal beneficiario, ivi compresi gli eventuali danni arrecati a terzi nel corso o in conseguenza dell'attuazione della decisione di finanziamento.

Salvo casi di forza maggiore, il beneficiario o la persona collegata risarciscono qualsiasi danno causato al Parlamento europeo per effetto dell'attuazione della decisione di finanziamento o perché tale decisione non è stata attuata in piena conformità delle sue disposizioni.

Articolo II.5

Riservatezza

Se non diversamente stabilito nella presente decisione di finanziamento, all'articolo 32 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 e in altri atti giuridici applicabili dell'Unione, il Parlamento europeo e il beneficiario si impegnano a mantenere riservato qualsiasi documento, informazione o altro materiale direttamente collegato all'oggetto della decisione di finanziamento.

Articolo II.6

Trattamento dei dati personali

Qualsiasi dato di carattere personale raccolto nell'ambito della decisione di finanziamento è trattato conformemente all'articolo 33 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 e al regolamento (CE) n. 45/2001 (6).

I dati sono trattati unicamente ai fini dell'esecuzione e del controllo della decisione di finanziamento, fatta salva la loro eventuale comunicazione agli organi responsabili delle mansioni di controllo e revisione contabile conformemente al diritto dell'Unione.

Articolo II.7

Tenuta dei registri

Conformemente all'articolo 204 sexdecies del regolamento finanziario, i beneficiari tengono tutti i registri e i documenti giustificativi relativi all'attuazione della decisione di finanziamento per cinque anni dopo la presentazione della relazione annuale finale, compresi i rendiconti finanziari annuali di cui all'articolo 204 terdecies, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

La documentazione inerente agli audit, ai ricorsi, ai contenziosi o alla regolarizzazione delle richieste derivanti dall'utilizzo dei finanziamenti è conservata fintanto che gli audit, i ricorsi, i contenzioni o le operazioni di regolarizzazione siano stati conclusi.

Articolo II.8

Visibilità del finanziamento dell'unione

II.8.1   Informazioni sul finanziamento dell'Unione

Salvo domanda contraria o diverso accordo del Parlamento europeo, qualsiasi comunicazione o pubblicazione del beneficiario riguardante la decisione di finanziamento, comprese quelle diffuse al momento di una conferenza o seminario o in qualsiasi materiale informativo o promozionale (ad esempio opuscoli, volantini, poster, presentazioni, in formato elettronico ecc.) deve indicare che il programma ha ricevuto il sostegno finanziario del Parlamento europeo.

II.8.2   Clausola di esclusione di responsabilità del Parlamento europeo

Qualsivoglia comunicazione o pubblicazione del beneficiario, sotto qualsiasi forma o mediante qualunque supporto, deve menzionare che essa impegna solo il suo autore e che il Parlamento europeo non è responsabile dell'uso che potrebbe essere fatto delle informazioni contenute in detta comunicazione o pubblicazione.

II.8.3   Pubblicazione di informazioni da parte del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo pubblica su un sito web le informazioni di cui all'articolo 32 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

Articolo II.9

Aggiudicazione di appalti da parte del beneficiario

II.9.1   Principi

In conformità dell'articolo 204 ter, paragrafo 2, del regolamento finanziario, il finanziamento può essere utilizzato per rimborsare le spese connesse ai contratti conclusi dal beneficiario, a condizione che all'atto dell'aggiudicazione di tali contratti non vi fossero conflitti di interesse.

In caso di contratti aventi un valore superiore a 60 000 EUR per fornitore e per bene o servizio, il beneficiario raccoglie almeno tre offerte in risposta a un invito scritto a presentare offerte in cui sono specificati i requisiti dell'appalto. La durata dei contratti interessati non è superiore a cinque anni.

Qualora vi siano meno di tre offerte in risposta all'invito scritto a presentare offerte, il beneficiario è tenuto a dimostrare l'impossibilità di ottenere un numero maggiore di offerte per l'appalto in questione.

II.9.2   Conservazione dei dati

Il beneficiario mantiene un registro della valutazione delle offerte e giustifica per iscritto la scelta del fornitore finale.

II.9.3   Controllo

Il beneficiario garantisce che il Parlamento europeo, l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, la Corte dei conti europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) possano esercitare i loro poteri di controllo conformemente al Capo V del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 e all'articolo 204 quindecies del regolamento finanziario. Il beneficiario garantisce che gli appalti conclusi con terzi prevedano la possibilità di esercitare detti poteri di controllo anche nei confronti di questi terzi.

II.9.4   Responsabilità

Il beneficiario resta l'unico responsabile dell'attuazione della decisione di finanziamento e del rispetto delle disposizioni della decisione di finanziamento. Egli si impegna ad adottare le disposizioni necessarie affinché l'aggiudicatario dell'appalto rinunci a far valere qualsiasi diritto nei confronti del Parlamento europeo a titolo della decisione di finanziamento.

Articolo II.10

Forza maggiore

Se il Parlamento europeo o il beneficiario deve far fronte a un evento di forza maggiore, ne avverte senza indugio l'altra parte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o equivalenti, precisando la natura, la durata probabile e gli effetti prevedibili di tale evento.

Il Parlamento europeo e il beneficiario prendono qualsiasi provvedimento atto a minimizzare gli eventuali danni derivanti da un evento di forza maggiore.

Né il Parlamento europeo né il beneficiario saranno considerati inadempienti rispetto a uno degli obblighi convenzionali imposti dalla decisione di finanziamento se ne sono impediti da un caso di forza maggiore.

Articolo II.11

Sospensione del pagamento del finanziamento

II.11.1   Motivi di sospensione

Il Parlamento europeo ha il potere di sospendere il pagamento del finanziamento, conformemente alle disposizioni applicabili del regolamento finanziario, nelle circostanze seguenti:

i)

se sospetta che il beneficiario non abbia rispettato gli obblighi relativi all'uso dei contributi di cui all'articolo 240 duodecies del regolamento finanziario, fino alla verifica di tali sospetti; o

ii)

se il beneficiario è soggetto alle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, fino a quando non è versato l'importo della sanzione.

II.11.2   Procedura di sospensione

Fase 1 — Prima di sospendere il pagamento, il Parlamento europeo comunica formalmente al beneficiario la sua intenzione di procedere in tal senso, indicandone i motivi, e lo invita a presentare osservazioni entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della notifica.

Fase 2 — Se alla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni il Parlamento europeo decide di non proseguire la procedura di sospensione, comunica al beneficiario tale decisione.

Se alla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni il Parlamento europeo decide di proseguire la procedura di sospensione, lo comunica formalmente al beneficiario mediante una decisione motivata relativa alla sospensione, informandolo:

i)

della data indicativa di completamento della verifica necessaria nel caso di cui all'articolo II.11.1, punto (i); e

ii)

degli eventuali mezzi di ricorso.

II.11.3   Effetti della sospensione

Per effetto della sospensione del pagamento, il beneficiario non ha il diritto di ricevere pagamenti dal Parlamento europeo fino al completamento della verifica di cui all'articolo II.11.2, punto (i), della fase 2 o quando decadono i motivi di sospensione. Ciò non pregiudica il diritto del Parlamento europeo di procedere alla risoluzione del finanziamento o di revocare la decisione di finanziamento.

II.11.4   Ripristino del pagamento

Dal momento in cui decade il motivo di sospensione, tutti i pagamenti interessati sono ripristinati e il Parlamento europeo ne informa il beneficiario.

Articolo II.12

Revoca della decisione di finanziamento da parte del Parlamento europeo

II.12.1   Motivi di revoca

Il Parlamento europeo ha il potere di revocare la decisione di finanziamento sulla base di una decisione dell'Autorità di cancellare il beneficiario dal registro, ad eccezione dei casi contemplati dall'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

II.12.2   Procedura di revoca

Fase 1 — Prima di revocare la decisione di finanziamento, il Parlamento europeo comunica formalmente al beneficiario la sua intenzione di procedere in tal senso, indicandone i motivi, e lo invita a presentare osservazioni entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della notifica.

Fase 2 — Se alla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni il Parlamento europeo decide di non revocare la decisione di finanziamento, comunica al beneficiario tale decisione.

Se alla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni il Parlamento europeo decide di revocare la decisione di finanziamento, lo comunica formalmente al beneficiario mediante una decisione motivata relativa alla revoca.

Eventuali importi indebitamente versati al beneficiario sono recuperati in conformità delle disposizioni applicabili del regolamento finanziario.

II.12.3   Effetti della revoca

La decisione relativa alla revoca della decisione di finanziamento ha effetto retroattivo dalla data di adozione della decisione di finanziamento.

Articolo II.13

Risoluzione della decisione di finanziamento

II.13.1   Risoluzione su richiesta del beneficiario

Il beneficiario può chiedere la risoluzione della decisione di finanziamento.

Il beneficiario comunica formalmente al Parlamento europeo la sua decisione di procedere alla risoluzione, indicando:

a)

i motivi della risoluzione; e

b)

la data alla quale la risoluzione diventa effettiva, che non deve essere anteriore alla data di trasmissione della notifica formale.

La risoluzione diventa effettiva alla data indicata nella decisione di risoluzione.

II.13.2   Risoluzione da parte del Parlamento europeo

a)   Motivi di risoluzione

Il Parlamento europeo ha il potere di procedere alla risoluzione della decisione di finanziamento in una delle circostanze seguenti:

a)

sulla base di una decisione dell'Autorità di cancellare il beneficiario dal registro nei casi contemplati dall'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014;

b)

se il beneficiario non ottempera più all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014;

c)

se il Parlamento europeo stabilisce che il beneficiario non ha rispettato gli obblighi relativi all'uso dei contributi di cui all'articolo 240 duodecies del regolamento finanziario;

d)

se il beneficiario è dichiarato in stato di fallimento o forma oggetto di una procedura di messa in liquidazione o qualsiasi altra procedura analoga.

b)   Procedura di risoluzione

Fase 1 — Prima di procedere alla risoluzione della decisione di finanziamento, il Parlamento europeo comunica formalmente al beneficiario la sua intenzione di procedere alla risoluzione, indicandone i motivi, e lo invita a presentare osservazioni entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della notifica.

Fase 2 — Se alla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni il Parlamento europeo decide di non procedere alla risoluzione della decisione di finanziamento, comunica al beneficiario tale decisione.

Se alla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni il Parlamento europeo decide di procedere alla risoluzione della decisione di finanziamento, lo comunica formalmente al beneficiario mediante una decisione motivata relativa alla risoluzione.

La risoluzione della decisione di finanziamento diventa effettiva il giorno specificato nella decisione relativa alla risoluzione.

II.13.3   Effetti della risoluzione

La decisione relativa alla risoluzione della decisione di finanziamento diventa effettiva ex nunc. I costi effettivamente sostenuti dal beneficiario dal giorno in cui la decisione di risoluzione diventa effettiva sono da considerare spese non rimborsabili.

Articolo II.14

Cessione

Il beneficiario non può cedere a terzi alcuna pretesa pecuniaria nei confronti del Parlamento europeo, tranne nei casi previamente approvati dal Parlamento europeo a seguito di una richiesta scritta motivata presentata dal beneficiario.

Se il Parlamento europeo non accetta la cessione per iscritto o se le relative condizioni non vengono rispettate, la cessione è priva di effetti giuridici.

In nessun caso una cessione può liberare il beneficiario dei suoi obblighi nei confronti del Parlamento europeo.

Articolo II.15

Interessi di mora

Allo spirare dei termini di pagamento, il beneficiario ha diritto agli interessi di mora al tasso applicato dalla Banca centrale europea per le sue operazioni principali di rifinanziamento in euro (il «tasso di riferimento»), maggiorato di tre punti e mezzo. Il tasso di riferimento è il tasso in vigore il primo giorno del mese in cui scade il termine ultimo di pagamento pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La sospensione dei pagamenti da parte del Parlamento europeo, conformemente all'articolo II.11, non è considerata un ritardo di pagamento.

Gli interessi di mora riguardano il periodo che va dal giorno successivo alla data di scadenza fissata per il pagamento fino alla data del pagamento effettivo inclusa.

In deroga al primo comma, quando l'interesse calcolato è inferiore o uguale a 200 EUR, il Parlamento europeo è tenuto a versarlo al beneficiario esclusivamente su richiesta di quest'ultimo entro due mesi dal ricevimento del pagamento in ritardo.

Articolo II.16

Legge applicabile

La presente decisione di finanziamento è disciplinata dal diritto dell'Unione applicabile e in particolare dal regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 e dalle disposizioni applicabili del regolamento finanziario, che si applicano integralmente. Questi sono integrati, ove necessario, dal diritto nazionale dello Stato membro in cui ha sede il beneficiario

Articolo II.17

Diritto a essere sentiti

Nei casi in cui, a norma della presente decisione di finanziamento, il beneficiario o una persona fisica di cui all'articolo 27 bis del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 ha diritto a presentare osservazioni, egli o la persona fisica interessata dispone di un termine di 10 giorni lavorativi, salvo espresse disposizioni contrarie, per presentare osservazioni scritte. Su richiesta motivata del beneficiario o della persona fisica interessata, tale periodo può essere prorogato una volta di altri 10 giorni lavorativi.

PARTE B: DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo II.18

Spese rimborsabili

II.18.1   Condizioni

Per poter essere considerati costi ammissibili al rimborso a titolo del finanziamento dell'Unione, in conformità dell'articolo 204 duodecies del regolamento finanziario, i costi devono rispondere ai seguenti criteri:

a)

avere un nesso diretto con l'oggetto della decisione di finanziamento ed essere previsti nel bilancio di previsione allegato alla decisione di finanziamento;

b)

essere necessari per l'attuazione della decisione di finanziamento;

c)

essere ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza;

d)

essere generati durante il periodo di ammissibilità quale definito all'articolo I.2, ad eccezione dei costi connessi con le relazioni annuali e i certificati relativi ai rendiconti finanziari e ai conti che ne sono alla base;

e)

essere effettivamente sostenuti dal beneficiario;

f)

essere identificabili, controllabili e registrati nella contabilità del beneficiario conformemente ai principi contabili che gli sono applicabili;

g)

soddisfare le disposizioni della legislazione tributaria e sociale applicabili;

h)

essere conformi all'articolo II.9.1, primo comma, e come regola generale all'articolo II.9.1, secondo comma.

Le procedure di contabilità e di controllo interno del beneficiario devono permettere una riconciliazione diretta dei costi e delle entrate dichiarate a titolo della relazione annuale con i bilanci e i documenti giustificativi corrispondenti.

II.18.2   Esempi di spese rimborsabili

Sono in particolare rimborsabili i costi di funzionamento seguenti, sempreché rispondano ai criteri definiti all'articolo II.18.1, fatto salvo l'articolo 204 duodecies del regolamento finanziario:

a)

i costi amministrativi, i costi connessi all'assistenza tecnica, alle riunioni, alla ricerca, alle manifestazioni transfrontaliere, agli studi, all'informazione e alle pubblicazioni;

b)

i costi del personale, corrispondenti alle retribuzioni reali, agli oneri sociali e agli altri costi legali che rientrano nella retribuzione, sempreché non eccedano i tassi medi corrispondenti alla politica abitualmente seguita dal beneficiario in materia retributiva;

c)

le spese di viaggio e di soggiorno del personale, sempreché siano corrispondenti alle prassi abitualmente seguite dal beneficiario in materia di costi di trasferta;

d)

i costi di ammortamento delle attrezzature o di altri beni (nuovi o di seconda mano) come riportati nel rendiconto contabile del beneficiario, purché il bene:

i)

sia ammortizzato in conformità dei principi contabili internazionali e delle consuete prassi contabili del beneficiario, e

ii)

sia stato acquistato conformemente all'articolo II.9.1, primo comma, e come regola generale all'articolo II.9.1, secondo comma, se l'acquisto è avvenuto entro la fine del periodo di ammissibilità;

e)

i costi dei materiali di consumo e delle forniture nonché i costi derivanti da altri contratti, purché:

(i)

siano acquistati conformemente all'articolo II.9.1, primo comma, e come regola generale all'articolo II.9.1, secondo comma, e

(ii)

siano destinati direttamente all'oggetto della decisione di finanziamento;

f)

i costi derivanti direttamente da requisiti posti dalla decisione di finanziamento, ivi compresi, eventualmente, i costi dei servizi finanziari, in particolare il costo delle garanzie finanziarie, sempreché i servizi corrispondenti siano acquistati conformemente all'articolo II.9.1, primo comma, e come regola generale all'articolo II.9.1, secondo comma;

g)

sostegno finanziario alle seguenti entità associate al beneficiario: [inserire i nomi delle entità associate, quali organizzazioni giovanili e delle donne, come comunicato con la domanda di finanziamento] a condizione che il sostegno finanziario per ciascuna entità non superi 100 000 EUR, che venga utilizzato dall'entità associata per spese rimborsabili, che un importo forfettario versato all'entità associata non superi un quarto del totale del sostegno finanziario a tale entità e che il beneficiario garantisca una possibile recupero di tale sostegno finanziario.

Articolo II.19

Spese non rimborsabili

Fatti salvi l'articolo II.18.1 della presente decisione e l'articolo 204 duodecies del regolamento finanziario, sono considerati non ammissibili i seguenti costi:

a)

la remunerazione del capitale e i dividendi versati dal beneficiario;

b)

i debiti e gli oneri derivanti dal debito;

c)

gli accantonamenti per perdite e debiti;

d)

gli interessi debitori;

e)

i crediti dubbi;

f)

le perdite di cambio;

g)

i costi dei bonifici effettuati dal Parlamento europeo addebitati dalla banca del beneficiario;

h)

i costi dichiarati del beneficiario nel quadro di un'altra azione destinataria di una sovvenzione finanziata dal bilancio dell'Unione;

i)

i conferimenti in natura;

j)

le spese smisurate o sconsiderate;

k)

l'IVA detraibile;

l)

i finanziamenti vietati di alcuni terzi a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 o dell'articolo 204 ter, paragrafo 3, del regolamento finanziario.

Articolo II.20

Conferimenti in natura

Il Parlamento europeo consente al beneficiario di ricevere conferimenti in natura durante l'attuazione della decisione di finanziamento, sempreché la valorizzazione di tali conferimenti non ecceda:

a)

i costi realmente sostenuti e debitamente giustificati da documenti contabili dei terzi che hanno effettuato detti conferimenti al beneficiario a titolo gratuito, ma se ne assumono i costi corrispondenti;

b)

in mancanza di tali documenti, i costi che corrispondono a quelli generalmente ammessi sul mercato in questione;

c)

il loro valore accettato nel bilancio di previsione;

d)

il 50 % delle risorse proprie accettate nel bilancio di previsione;

I conferimenti in natura:

a)

sono presentati separatamente nel bilancio di previsione in modo da evidenziare il totale delle risorse;

b)

sono conformi all'articolo 20 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 nonché alla normativa nazionale in materia tributaria e di previdenza sociale;

c)

sono ammessi esclusivamente su base provvisoria e sono subordinati a una certificazione da parte del revisore contabile esterno e all'accettazione nella decisione concernente l'importo finale del finanziamento;

d)

non possono essere di tipo immobiliare.

Articolo II.21

Storni di bilancio

Il beneficiario può adeguare il bilancio di previsione di cui all'allegato mediante storni tra le diverse categorie di bilancio. Tale adeguamento non richiede una modifica della decisione di finanziamento. Tali storni sono giustificati nella relazione annuale.

Articolo II.22

Obblighi di rendicontazione

II.22.1   Relazione annuale

Di preferenza entro il 15 maggio e non oltre il 30 giugno successivi alla fine dell'esercizio finanziario N, il beneficiario presenta una relazione annuale composta dagli elementi seguenti:

a)

i bilanci annuali e le note d'accompagnamento, che coprono le entrate e le spese del beneficiario, le attività e passività all'inizio e alla fine dell'esercizio, conformemente al diritto applicabile nello Stato membro in cui si trova la sede del beneficiario;

b)

i bilanci annuali, redatti in conformità dei principi contabili internazionali definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (7);

c)

l'elenco dei donatori e dei contribuenti e le rispettive donazioni o i rispettivi contributi comunicati a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014;

d)

la relazione di attività;

e)

uno stato finanziario basato sulla struttura del bilancio di previsione;

f)

il dettaglio dei conti per quanto riguarda entrate, spese, attività e passività;

g)

la riconciliazione dello stato finanziario di cui alla lettera (e) con il dettaglio dei conti di cui alla lettera (f);

h)

l'elenco dei fornitori che, nell'esercizio in questione, hanno fatturato al beneficiario più di 10 000 EUR, specificando nome e indirizzo del fornitore nonché l'ambito di applicazione dei beni o dei servizi forniti.

Le informazioni incluse nella relazione annuale devono essere tali da consentire di stabilire l'importo del finanziamento finale.

II.22.2   Relazione di revisione contabile esterna

Il Parlamento europeo riceve direttamente dagli organismi o esperti indipendenti esterni cui è stato conferito un mandato ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 la relazione di revisione contabile esterna di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

La revisione contabile esterna è finalizzata a certificare l'affidabilità dei bilanci di esercizio nonché la legittimità e la regolarità delle relative spese, e in particolare che:

a)

i resoconti finanziari sono stati redatti in conformità del diritto nazionale applicabile al beneficiario, non contengono errori sostanziali e presentano un quadro fedele della situazione finanziaria e dei risultati operativi;

b)

i resoconti finanziari sono stati redatti in conformità dei principi contabili internazionali definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1606/2002;

c)

le spese dichiarate sono reali;

d)

le entrate dichiarate sono esaustive;

e)

i documenti finanziari presentati dal beneficiario al Parlamento sono conformi alle disposizioni finanziarie della decisione di sovvenzione;

f)

gli obblighi derivanti dal regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, e segnatamente dal suo articolo 20, sono stati rispettati;

g)

gli obblighi derivanti dalla decisione di finanziamento, in particolare dal suo articolo II.9 e dal suo articolo II.18, sono stati rispettati;

h)

i conferimenti in natura sono stati effettivamente forniti al beneficiario e sono stati valorizzati in conformità delle norme applicabili;

i)

la parte inutilizzata del finanziamento dell'Unione è stata riportata l'esercizio successivo;

j)

la parte inutilizzata del finanziamento dell'Unione è stata utilizzata in conformità dell'articolo 204 duodecies, paragrafo 2, del regolamento finanziario;

k)

l'eventuale eccedenza di risorse proprie è stata trasferita alla riserva;

Articolo II.23

Decisione sulla relazione annuale

Entro il 30 settembre dell'esercizio successivo all'esercizio N, il Parlamento europeo approva o respinge la relazione annuale, come specificato all'articolo II.22.1.

In mancanza di reazione scritta da parte del Parlamento europeo nel termine di sei mesi dalla ricezione della relazione annuale, la relazione annuale è considerata accettata.

L'approvazione della relazione annuale è fatta senza pregiudizio della determinazione dell'importo finale del finanziamento ai sensi dell'articolo II.24, in base al quale il Parlamento europeo prende una decisione finale sull'ammissibilità delle spese.

Il Parlamento europeo può chiedere informazioni supplementari al beneficiario al fine di essere in grado di prendere una decisione sulla relazione annuale. Qualora si richiedano dette informazioni supplementari, il termine per la decisione sulla relazione annuale è prorogato fino a che le informazioni richieste non saranno state ricevute e valutate dal Parlamento europeo.

Qualora la relazione annuale sia viziata da carenze sostanziali, il Parlamento europeo può respingerla senza richiedere informazioni supplementari al beneficiario e può invitare quest'ultimo a presentare una nuova relazione entro un termine di 15 giorni lavorativi.

Le richieste di informazioni complementari o di una nuova relazione sono notificate al beneficiario per iscritto.

In caso di reiezione della relazione annuale inizialmente presentata e di richiesta di una nuova relazione, quest'ultima è soggetta alla procedura di approvazione descritta al presente articolo.

Articolo II.24

Decisione sull'importo finale di finanziamento

II.24.1   Conseguenze della relazione annuale

La decisione del Parlamento europeo che stabilisce l'importo finale del finanziamento è basata sulla relazione annuale approvata in conformità dell'articolo II.23. In caso di reiezione definitiva della relazione annuale da parte del Parlamento europeo o qualora il beneficiario non presenti una relazione annuale entro le scadenze previste, la decisione sull'importo finale del finanziamento non può determinare alcuna spesa rimborsabile.

II.24.2   Soglia

L'importo finale del finanziamento è limitato all'importo stabilito all'articolo I.4. Esso non supera né il 90 % delle spese rimborsabili indicate nel bilancio di previsione né il 90 % delle spese rimborsabili che sono state effettivamente sostenute.

II.24.3   Riporto di fondi non spesi

Qualsiasi parte del contributo non spesa entro l'esercizio finanziario cui si riferisce tale contributo (anno N) è utilizzata per le spese rimborsabili sostenute entro il 31 dicembre dell'anno N+1. Gli importi che rimangono dai contributi del precedente esercizio non possono essere utilizzati per finanziare la parte di spesa che i partiti politici europei sono tenuti a coprire mediante le loro risorse proprie.

Il beneficiario utilizza in primo luogo la parte di contributo che non è stata utilizzata entro l'esercizio per il quale era stato concesso il contributo e solo successivamente i contributi concessi dopo tale esercizio.

II.24.4   Decisione sull'importo finale di finanziamento

Il Parlamento europeo controlla su base annua se le spese sono conformi con le disposizioni di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, al regolamento finanziario e alla decisione di finanziamento. Ogni anno, esso prende una decisione sull'importo finale del finanziamento, che è debitamente notificata al beneficiario.

Se l'importo del finanziamento di cui all'articolo I.4 è stato integralmente speso nel corso dell'esercizio finanziario N, l'importo finale di finanziamento è stabilito dopo la chiusura di tale esercizio, nell'esercizio N+1.

In caso di riporto di fondi non spesi all'esercizio finanziario successivo N+1 a norma dell'articolo II.24.3, l'importo finale del finanziamento dell'esercizio N è stabilito come segue:

Fase 1 : Nell'esercizio N+1, il Parlamento europeo decide sulle spese rimborsabili dell'esercizio finanziario N e sulla prima parte dell'importo finale di finanziamento dell'esercizio N corrispondente a tali spese. Inoltre, il Parlamento europeo determina l'importo di finanziamento concesso a titolo dell'esercizio finanziario N e non speso che può essere riportato all'esercizio finanziario N+1;

Fase 2 : Nell'esercizio N+2, il Parlamento europeo decide sulle spese rimborsabili dell'esercizio finanziario N+1 e determina quali di esse saranno coperte dall'importo di finanziamento non speso riportato all'esercizio finanziario N+1 (seconda parte dell'importo finale di finanziamento).

L'importo finale di finanziamento dell'esercizio N corrisponde alla somma degli importi di cui alla fase 1 e alla fase 2.

La liquidazione dei prefinanziamenti avviene nel momento in cui è stabilito l'importo del finanziamento finale. In caso di riporto, in ciascuna delle fasi sopra illustrate si effettua una liquidazione parziale dei prefinanziamenti.

II.24.5   Recupero di fondi non spesi

Qualsiasi parte rimanente del contributo concesso per l'esercizio N non spesa entro la fine dell'esercizio N+1 è recuperata conformemente al titolo IV, capo 5, parte prima, del regolamento finanziario.

II.24.6   Saldo del finanziamento

Qualora il prefinanziamento erogato superi l'importo del finanziamento finale, il Parlamento europeo recupera il prefinanziamento indebitamente versato.

Qualora l'importo del finanziamento finale superi il prefinanziamento erogato, il Parlamento europeo versa il saldo.

II.24.7   Eccedenza di risorse proprie

a)   Costituzione di una riserva speciale

Il beneficiario può costituire una riserva speciale a partire dall'eccedenza di risorse proprie.

L'eccedenza di risorse proprie da trasferire al conto della riserva speciale corrisponde all'importo delle risorse proprie che superano la somma delle risorse proprie necessarie per coprire il 10 % delle spese rimborsabili effettivamente sostenute nel corso dell'esercizio finanziario N. Il beneficiario deve avere in precedenza coperto le spese non rimborsabili dell'esercizio finanziario N utilizzando esclusivamente risorse proprie.

La riserva è utilizzata solo ai fini del cofinanziamento delle spese rimborsabili e delle spese non rimborsabili che devono essere coperte dalle risorse proprie nel corso dell'esecuzione di eventuali future decisioni di finanziamento.

b)   Profitto

Per profitto si intende un'eccedenza di entrate rispetto alle spese.

Le entrate comprendono i finanziamenti a titolo del bilancio dell'Unione e le risorse proprie del beneficiario.

I contributi di terzi a eventi congiunti non sono considerati parte delle risorse proprie del beneficiario. Inoltre, il beneficiario non riceve, direttamente o indirettamente, altri fondi provenienti dal bilancio dell'Unione. In particolare, sono vietate le donazioni a titolo dei bilanci di gruppi politici rappresentati al Parlamento europeo.

L'eccedenza assegnata alla riserva speciale non è presa in considerazione per il calcolo del profitto.

c)   Recupero

Il finanziamento non può dar luogo a un profitto per il beneficiario. Il Parlamento europeo ha il diritto di recuperare la percentuale del profitto corrispondente al contributo dell'Unione alle spese rimborsabili.

Articolo II.25

Interesse relativo ai prefinanziamenti

Il beneficiario notifica al Parlamento europeo l'importo degli interessi o vantaggi equivalenti eventualmente generati dai prefinanziamenti ricevuti dal Parlamento europeo.

Il Parlamento europeo deduce gli interessi generati dai prefinanziamenti al momento del calcolo dell'importo del finanziamento finale. L'interesse non è incluso nelle risorse proprie.

Articolo II.26

Recupero

Allorché taluni importi siano stati indebitamenti versati al beneficiario o allorché una procedura di recupero sia giustificata in virtù dei termini e delle condizioni della decisione di finanziamento, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 o del regolamento finanziario, il beneficiario o la persona fisica di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 versa al Parlamento europeo, alle condizioni e alla data di scadenza fissate da quest'ultimo, gli importi in questione.

II.26.1   Interessi di mora

In caso di mancato pagamento da parte del beneficiario alla data di scadenza fissata dal Parlamento europeo, il Parlamento europeo maggiora le somme dovute con interessi di mora al tasso definito all'articolo II.15. Gli interessi di mora riguardano il periodo intercorrente tra la data di scadenza fissata per il pagamento e la data di ricevimento da parte del Parlamento del pagamento integrale delle somme dovute, quest'ultima inclusa.

Qualsiasi pagamento parziale è imputato dapprima sulle spese e interessi di mora e solo successivamente sul capitale.

II.26.2   Compensazione

In mancanza di pagamento alla data di scadenza, il recupero delle somme dovute al Parlamento europeo può essere effettuato per compensazione con somme dovute al beneficiario a qualsiasi titolo, ai sensi dell'articolo 80 del regolamento finanziario e delle relative modalità di applicazione. In circostanze eccezionali, giustificate dalla necessità di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione, il Parlamento europeo può procedere al recupero per compensazione prima della data prevista del pagamento. L'accordo preventivo del beneficiario non è richiesto.

II.26.3   Spese bancarie

Le spese bancarie causate dal recupero delle somme dovute al Parlamento europeo sono a carico esclusivo del beneficiario.

Articolo II.27

Garanzia finanziaria

Qualora il Parlamento europeo chieda una garanzia finanziaria a norma dell'articolo 204 undecies del regolamento finanziario, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

la garanzia finanziaria deve essere fornita da una banca o un istituto finanziario riconosciuto o, se richiesta dal beneficiario e accettata dal Parlamento europeo, da un terzo;

b)

il garante deve essere garante a prima richiesta e non può esigere che il Parlamento europeo agisca contro il debitore principale (il beneficiario interessato); e

c)

la garanzia finanziaria deve rimanere esplicitamente in vigore fino alla liquidazione del prefinanziamento, mediante deduzione dai pagamenti intermedi o di saldo da parte del Parlamento europeo; ove il pagamento del saldo assuma la forma di un recupero, la garanzia finanziaria deve rimanere in vigore sino a quando il debito sia considerato pienamente saldato e il Parlamento europeo deve svincolare la garanzia entro il mese successivo.

Articolo II.28

Controllo

II.28.1   Disposizioni generali

Nell'ambito delle loro rispettive competenze e in conformità al capo V del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 e all'articolo 240 quindecies, paragrafo 1, il Parlamento europeo e l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee possono, in qualsiasi momento, esercitare i propri poteri di controllo al fine di verificare se il beneficiario rispetta pienamente gli obblighi stabiliti nella decisione di finanziamento, nel regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 e nel regolamento finanziario.

Il beneficiario coopera debitamente con le autorità competenti e fornisce loro tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento dei loro controlli.

Il Parlamento europeo e l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee possono delegare i compiti di controllo a organismi esterni debitamente autorizzati ad agire per loro conto (gli «organismi autorizzati»).

II.28.2   Obbligo di conservare i documenti

Il beneficiario è tenuto a conservare tutti i documenti originali, specie i registri contabili e fiscali, su idonei supporti, inclusi gli originali digitali se autorizzati dalla rispettiva legislazione nazionale e alle condizioni da essa stabilite, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della relazione annuale.

Il periodo di cinque anni di cui al primo comma non si applica se sono in corso revisioni contabili, contenziosi o azioni legali concernenti il finanziamento. In tali casi, il beneficiario deve conservare i documenti finché tali revisioni contabili, ricorsi, contenziosi o azioni legali siano stati conclusi.

II.28.3   Obbligo di fornire documenti e/o informazioni

Il beneficiario è tenuto a fornire qualsiasi documento e/o informazione, incluse le informazioni in formato elettronico, richiesti dal Parlamento europeo, dall'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee o dall'organismo autorizzato («l'autorità competente»).

Tutti i documenti o le informazioni forniti dal beneficiario sono trattati a norma dell'articolo II.6.

II.28.4   Verifiche sul posto

L'autorità competente può effettuare verifiche sul posto nei locali del beneficiario. A tal fine, essa può chiedere per iscritto al beneficiario di prendere le misure necessarie per una tale verifica, entro una scadenza adeguata fissata dall'autorità competente.

Durante una verifica sul posto, il beneficiario consente all'autorità competente di accedere alla sede e ai locali in cui si sta effettuando o è stata effettuata l'operazione, nonché a tutte le necessarie informazioni, comprese le informazioni in formato elettronico.

Il beneficiario garantisce che le informazioni siano messe rapidamente a disposizione al momento della verifica sul posto e che le informazioni richieste siano fornite in una forma appropriata.

II.28.5   Procedura di revisione contabile in contraddittorio

Sulla base delle risultanze del controllo, il Parlamento europeo elabora una relazione di revisione contabile provvisoria che è trasmessa al beneficiario. Il beneficiario può presentare le proprie osservazioni entro 30 giorni di calendario dalla data di ricevimento della relazione di revisione contabile provvisoria.

Sulla base delle risultanze della relazione di revisione contabile provvisoria e delle eventuali osservazioni del beneficiario, il Parlamento europeo stabilisce le sue risultanze finali nella relazione di revisione contabile finale. La relazione di revisione contabile finale è inviata al beneficiario entro i 60 giorni di calendario successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle osservazioni della relazione di revisione contabile provvisoria.

II.28.6   Conseguenze delle risultanze della revisione contabile

Fatto salvo il diritto del Parlamento europeo di adottare le misure di cui dall'articolo II.11 all'articolo II.13, le risultanze finali della revisione contabile devono essere debitamente prese in considerazione dal Parlamento europeo all'atto della determinazione dell'importo finale del finanziamento.

Gli eventuali casi di frode o di grave violazione delle norme applicabili emersi dalle risultanze finali della revisione contabile sono notificati alla competente autorità nazionale o dell'Unione affinché vi diano seguito.

Il Parlamento europeo ha facoltà di adeguare retroattivamente la decisione sull'importo finale del finanziamento sulla base delle risultanze finali della revisione contabile.

II.28.7   Diritto di controllo dell'OLAF

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) esercita i propri diritti di controllo nei confronti del beneficiario a norma delle disposizioni applicabili, segnatamente del regolamento del Consiglio (Euratom, CE) n. 2185/96, dell'11 novembre 1996 (8), del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, dell'11 settembre 2013 (9), dell'articolo 204 quindecies, paragrafo 1, del regolamento finanziario e degli articoli 24, paragrafo 4, e 25, paragrafo 7, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

Il beneficiario coopera debitamente con l'OLAF e fornisce all'OLAF tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento del controllo.

Il Parlamento europeo può, in qualsiasi momento, modificare con effetto retroattivo la decisione sull'importo finale del finanziamento sulla base dei risultati ricevuti dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), in conformità dell'articolo 25, paragrafo 7, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. Prima che il Parlamento europeo decida di modificare con effetto retroattivo la decisione sull'importo finale del finanziamento, il beneficiario è debitamente informato in merito alle risultanze pertinenti e all'intenzione del Parlamento di modificare la decisione sull'importo finale del finanziamento e ha l'opportunità di presentare le proprie osservazioni.

II.28.8   Diritto di controllo della Corte dei conti europea

La Corte dei conti europea esercita il proprio diritto di controllo in conformità delle norme vigenti, segnatamente dell'articolo 204 quindecies, paragrafo 1, del regolamento finanziario e dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. Si applicano l'articolo II.28.3 e l'articolo II.28.4.

Il beneficiario coopera debitamente con la Corte dei conti e fornisce alla Corte tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento del controllo.

II.28.9   Inosservanza degli obblighi ai sensi dell'articolo II.28, punti da 1 a 4

Qualora il beneficiario venga meno agli obblighi di cui all'articolo II.28, punti da 1 a 4, il Parlamento europeo può considerare come non rimborsabili le spese che non sono state sufficientemente giustificate dal beneficiario.

Per il Parlamento europeo

[cognome/nome]

[firma]

Fatto a [città: Strasburgo, Lussemburgo, Bruxelles]

Allegato

Bilancio di previsione

Spese

Spese rimborsabili

Bilancio

Effettive

A1: Spese di personale

1.

Indennità

2.

Oneri

3.

Formazione professionale

4.

Spese di missione del personale

5.

Altre spese di personale

 

 

A.2: Spese d'infrastruttura e di gestione

1.

Affitti, oneri e spese di manutenzione

2.

Spese di installazione, gestione e manutenzione delle attrezzature

3.

Spese di ammortamento dei beni mobili e immobili

4.

Cancelleria e forniture per ufficio

5.

Affrancatura e telecomunicazioni

6.

Spese di stampa, traduzione e riproduzione

7.

Altre spese d'infrastruttura

 

 

A.3: Spese di funzionamento

1.

Spese di documentazione (quotidiani, agenzie di stampa, basi di dati)

2.

Spese per studi e ricerche

3.

Spese giuridiche

4.

Spese di contabilità e di revisione contabile

5.

Spese varie di funzionamento

6.

Sostegno ad entità associate

 

 

A.4: Riunioni e spese di rappresentanza

1.

Spese per riunioni

2.

Partecipazione a seminari e conferenze

3.

Spese di rappresentanza

4.

Spese per inviti

5.

Altre spese per riunioni

 

 

A.5: Spese d'informazione e pubblicazione

1.

Spese per pubblicazioni

2.

Creazione e gestione di siti Internet

3.

Spese di pubblicità

4.

Materiale di comunicazione (gadget)

5.

Seminari e mostre

6.

Campagne elettorali19

7.

Altre spese d'informazione

 

 

A. TOTALE DELLE SPESE RIMBORSABILI

 

 

Spese non rimborsabili

1.

Dotazioni ad altri accantonamenti

2.

Oneri finanziari

3.

Perdite di cambio

4.

Crediti dubbi

5.

Altre spese (da precisare)

6.

Conferimenti in natura

 

 

B. TOTALE DELLE SPESE NON RIMBORSABILI

 

 

C. TOTALE DELLE SPESE

 

 


Entrate

 

Bilancio

Effettive

D.1-1. Finanziamento del Parlamento europeo riportato dall'esercizio N-1

n.p.

 

D.1-2. Finanziamento del Parlamento europeo concesso per l'esercizio N

n.p.

 

D.1-3. Finanziamento del Parlamento europeo riportato all'esercizio N+1

n.p.

 

D.1 Finanziamento del Parlamento europeo utilizzato per coprire il 90 % delle spese rimborsabili nell'esercizio N

 

 

D.2 Contributi dei membri

 

 

2.1

dei partiti membri

2.2

dei singoli membri

 

 

D.3 Donazioni

 

 

 

 

 

D.4 Altre risorse proprie

 

 

(precisare)

 

 

D.5 Conferimenti in natura

 

 

D: TOTALE DELLE ENTRATE

 

 

E. Conto profitti e perdite (D-C)

 

 


F. Dotazione di risorse proprie al conto di riserva

 

 

G. Conto profitti e perdite per verificare la conformità alla norma dell'assenza di profitto (E-F)

 

 

 

 

 

H. Interessi generati da prefinanziamenti

 

 

Nota: si tratta di una struttura indicativa. La struttura vincolante del bilancio di previsione è pubblicata su base annua con l'invito a presentare domande di contributi.


(1)  GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1.

(2)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(3)  GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1.

(4)  GU L 333 del 19.12.2015, pag. 50.

(5)  GU C 225 del 28.6.2018, pag. 4.

(6)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 del 11.9.2002, pag. 1).

(8)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(9)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 settembre 2013 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).


ALLEGATO 1b

[MODELLO DI] DECISIONE DI SOVVENZIONE — FONDAZIONI

NUMERO: …[INSERIRE]…


visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 224,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 1,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (2) (il «regolamento finanziario»),

visto il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (3) (le «modalità di applicazione del regolamento finanziario»),

visto il regolamento delegato (UE, Euratom) 2015/2401 della Commissione, del 2 ottobre 2015, relativo al contenuto e al funzionamento del registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (4),

visto il regolamento del Parlamento europeo, in particolare l'articolo 25, paragrafo 11,

vista la decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 28 maggio 2018, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (5)

visti i termini e le condizioni stabiliti dal Parlamento europeo nell'invito a presentare proposte al fine di concedere finanziamenti alle fondazioni politiche a livello europeo,

considerando quanto segue:

(1)

l'articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea stabilisce che i partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione;

(2)

la presente decisione è il risultato di un invito a presentare proposte attraverso il quale i richiedenti sono stati informati del modello di decisione di finanziamento, compresi i termini e le condizioni;

(3)

[Il beneficiario] ha presentato una domanda di finanziamento il [data di ricezione da parte del Parlamento europeo], e ha esplicitamente accettato i termini e le condizioni della decisione di finanziamento;

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO HA ESAMINATO la domanda nella sua riunione del [data] e HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Una sovvenzione di funzionamento ai sensi dell'articolo 121 del regolamento finanziario (il «finanziamento») è concessa a:

[denominazione ufficiale completa del beneficiario]

[forma giuridica ufficiale]

[numero di registrazione]

[indirizzo ufficiale completo]

[partita IVA],

il beneficiario»),

rappresentato, ai fini della presente decisione di finanziamento, da:

…[rappresentante autorizzato ad assumere impegni giuridici]…,

al fine di sostenere le attività e gli obiettivi statutari del beneficiario,

sulla base dei termini e delle condizioni fissati nell'invito a presentare proposte e nella presente decisione (la «decisione di finanziamento»), compresi i termini e le condizioni particolari, i termini e le condizioni generali e gli allegati:

 

Allegato 1 Bilancio di previsione

 

Allegato 2 Programma di lavoro

i quali costituiscono parte integrante della decisione di finanziamento.

Le disposizioni di cui ai termini e alle condizioni particolari prevalgono su quelle delle altre parti della presente decisione. Le disposizioni di cui ai termini e alle condizioni generali prevalgono su quelle degli altri allegati.

Indice

I.

TERMINI E CONDIZIONI PARTICOLARI 31

ARTICOLO I.1 -

OGGETTO DELLA DECISIONE 31

ARTICOLO I.2 -

PERIODO DI AMMISSIBILITÀ 32

ARTICOLO I.3 -

FORMA DI FINANZIAMENTO 32

ARTICOLO I.4 -

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO (MASSIMO) PROVVISORIO 32

ARTICOLO I.5 -

PAGAMENTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 32

I.5.1

Prefinanziamento 32

I.5.2

Pagamento del saldo o recupero del prefinanziamento indebitamente erogato 32

I.5.3

Valuta 32

ARTICOLO I.6 -

CONTO BANCARIO 32

ARTICOLO I.7 -

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI 33

ARTICOLO I.8 -

ENTRATA IN VIGORE DELLA DECISIONE 33

II.

CONDIZIONI GENERALI 33

PARTE A:

DISPOSIZIONI GIURIDICHE E AMMINISTRATIVE 33

ARTICOLO II.1 -

DEFINIZIONI 33

ARTICOLO II.2 -

OBBLIGHI GENERALI DEL BENEFICIARIO 34

ARTICOLO II.3 -

OBBLIGHI COLLEGATI AL CONTO BANCARIO 34

ARTICOLO II.4 -

RESPONSABILITÀ PER DANNI 34

ARTICOLO II.5 -

RISERVATEZZA 34

ARTICOLO II.6 -

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 35

ARTICOLO II.7 -

CONSERVAZIONE DEI DATI 35

ARTICOLO II.8 -

VISIBILITÀ DEL FINANZIAMENTO DELL'UNIONE 35

II.8.1

Informazioni sul finanziamento dell'Unione 35

II.8.2

Clausola di esclusione di responsabilità del Parlamento europeo 35

II.8.3

Pubblicazione di informazioni da parte del Parlamento europeo 35

ARTICOLO II.9 -

AGGIUDICAZIONE DI APPALTI DA PARTE DEL BENEFICIARIO 35

II.9.1

Principi 35

II.9.2

Conservazione dei dati 35

II.9.3

Controllo 36

II.9.4

Responsabilità 36

ARTICOLO II.10 -

SOSTEGNO FINANZIARIO A FAVORE DI TERZI 36

ARTICOLO II.11 -

FORZA MAGGIORE 36

ARTICOLO II.12 -

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEL FINANZIAMENTO 36

II.12.1

Motivi di sospensione 36

II.12.2

Procedura di sospensione 36

II.12.3

Effetti della sospensione 37

II.12.4

Ripristino del pagamento 37

ARTICOLO II.13 -

REVOCA DELLA DECISIONE DI FINANZIAMENTO DA PARTE DEL PARLAMENTO EUROPEO 37

II.13.1

Motivi di revoca 37

II.13.2

Procedura di revoca 37

II.13.3

Effetti della revoca 37

ARTICOLO II.14 -

RISOLUZIONE DELLA DECISIONE DI FINANZIAMENTO 37

II.14.1

Risoluzione su richiesta del beneficiario 37

II.14.2

Risoluzione da parte del Parlamento europeo 37

II.14.3

Effetti della risoluzione 38

ARTICOLO II.15 -

CESSIONE 38

ARTICOLO II.16 -

INTERESSI DI MORA 38

ARTICOLO II.17 -

LEGGE APPLICABILE 39

ARTICOLO II.18 -

DIRITTO A ESSERE SENTITI 39

PARTE B:

DISPOSIZIONI FINANZIARIE 39

ARTICOLO II.19 -

COSTI AMMISSIBILI 39

II.19.1

Condizioni 39

II.19.2

Esempi di costi ammissibili 39

ARTICOLO II.20 -

COSTI NON AMMISSIBILI 40

ARTICOLO II.21 -

CONFERIMENTI IN NATURA 40

ARTICOLO II.22 -

STORNI DI BILANCIO 40

ARTICOLO II.23 -

OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE 41

II.23.1

Relazione annuale 41

II.23.2

Relazione di revisione contabile esterna 41

ARTICOLO II.24 -

DECISIONE SULLA RELAZIONE ANNUALE 42

ARTICOLO II.25 -

DECISIONE SULL'IMPORTO FINALE DI FINANZIAMENTO 42

II.25.1

Conseguenze della relazione annuale 42

II.25.2

Soglia 42

II.25.3

Riporto delle eccedenze 42

II.25.4

Decisione sull'importo finale di finanziamento 43

II.25.5

Saldo del finanziamento 43

II.25.6

Profitto 43

ARTICOLO II.26 -

RECUPERO 43

II.26.1

Interessi di mora 43

II.26.2

Compensazione 43

II.26.3

Spese bancarie 44

ARTICOLO II.27 -

GARANZIA FINANZIARIA 44

ARTICOLO II.28 -

CONTROLLO 44

II.28.1

Disposizioni generali 44

II.28.2

Obbligo di conservare i documenti 44

II.28.3

Obbligo di fornire documenti e/o informazioni 44

II.28.4

Visite in loco 44

II.28.5

Procedura di revisione contabile in contraddittorio 45

II.28.6

Conseguenze delle risultanze della revisione contabile 45

II.28.7

Diritto di controllo dell'OLAF 45

II.28.8

Diritto di controllo della Corte dei conti europea 45

II.28.9

Inosservanza degli obblighi ai sensi dell'articolo II.28, punti da 1 a 45

Allegato 1 -

Bilancio di previsione 46

Allegato 2 -

Programma di lavoro 48

I.   TERMINI E CONDIZIONI PARTICOLARI

Articolo I.1

Oggetto della decisione

Il Parlamento europeo assegna finanziamenti per l'attuazione delle attività e degli obiettivi statutari del beneficiario nell'esercizio [inserire], conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti nei termini e nelle condizioni particolari e nei termini e nelle condizioni generali (i «termini e le condizioni»), nonché conformemente agli allegati alla decisione di finanziamento. Ciò costituisce l'attuazione della decisione di finanziamento da parte del Parlamento europeo.

Il beneficiario impiega il finanziamento ai fini dell'attuazione delle sue attività e dei suoi obiettivi statutari, sotto la propria responsabilità e in conformità con i termini e le condizioni e con gli allegati della decisione di finanziamento. Ciò costituisce l'attuazione della decisione di finanziamento da parte del beneficiario.

Articolo I.2

Periodo di ammissibilità

Il periodo di ammissibilità per il finanziamento dell'Unione copre il periodo intercorrente dal [inserire GG/MM/AA] al [inserire GG/MM/AA].

Articolo I.3

Forma di finanziamento

La sovvenzione di cui alla parte prima, titolo VI, del regolamento finanziario è concessa al beneficiario sotto forma di rimborso di una percentuale dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.

Articolo I.4

Importo del finanziamento (massimo) provvisorio

Il Parlamento europeo prende a suo carico l'importo massimo di [inserire l'importo] EUR, che non può superare il 95 % del totale dei costi ammissibili stimati.

I costi ammissibili stimati del beneficiario sono indicati nell'allegato 1 («bilancio di previsione»). Il bilancio di previsione deve essere in pareggio e fornire il dettaglio dei costi e delle entrate del beneficiario per il periodo di ammissibilità. I costi ammissibili devono essere separati dai costi non ammissibili, conformemente all'articolo II.19.

Articolo I.5

Pagamenti e modalità di pagamento

Il finanziamento è versato secondo il calendario e le modalità seguenti.

I.5.1   Prefinanziamento

Un prefinanziamento dell'importo di [inserire importo] EUR, che rappresenta [il 100 % per impostazione predefinita, oppure inserire la percentuale stabilita dal Parlamento europeo] dell'importo massimo di cui all'articolo I.4 della presente decisione di finanziamento, è versato al beneficiario entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della decisione di finanziamento oppure, ove opportuno, dalla data in cui il Parlamento europeo riceve la garanzia finanziaria pari a [inserire importo … EUR, ove opportuno], se successiva.

I.5.2   Pagamento del saldo o recupero del prefinanziamento indebitamente erogato

Il saldo del finanziamento è versato al beneficiario, oppure qualsiasi eventuale prefinanziamento indebitamente erogato è recuperato, entro trenta giorni dalla decisione del Parlamento europeo sulla relazione annuale e dalla determinazione dell'importo finale del finanziamento quale specificato all'articolo II.23 e all'articolo II.25.

I.5.3   Valuta

I pagamenti sono effettuati dal Parlamento europeo in euro. L'eventuale conversione dei costi reali in euro avviene sulla base del tasso giornaliero pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, o, in mancanza, sulla base del tasso mensile contabile stabilito dal Parlamento europeo e pubblicato nel suo sito Internet, valido per il giorno della redazione dell'ordine di pagamento da parte del Parlamento europeo, salvo ove i termini e le condizioni particolari dispongano espressamente altrimenti.

I pagamenti erogati dal Parlamento europeo sono considerati effettuati alla data di addebito del conto del Parlamento europeo.

Articolo I.6

Conto bancario

I pagamenti sono effettuati su un conto bancario o su un sottoconto bancario del beneficiario presso una banca con sede in uno Stato membro dell'Unione europea, espresso in euro, i cui estremi figurano di seguito:

Nome della banca: […]

Indirizzo dell'agenzia bancaria: […]

Denominazione esatta del titolare del conto: […]

Numero di conto completo (compresi i codici bancari): […]

IBAN: […]

BIC / SWIFT: […]

Articolo I.7

Disposizioni amministrative generali

Tutte le comunicazioni al Parlamento europeo relative alla presente decisione di finanziamento devono essere trasmesse per iscritto, indicando il numero della decisione di finanziamento, all'indirizzo seguente:

Parlamento europeo

Il Presidente

c/o Direttore generale delle Finanze

Ufficio SCH 05B031

L-2929 Lussemburgo

La corrispondenza ordinaria si considera ricevuta dal Parlamento europeo alla data in cui viene formalmente registrata dal Servizio del corriere del Parlamento europeo.

La decisione di finanziamento è destinata al beneficiario all'indirizzo seguente:

Sig./Sig.ra […]

[Qualifica]

[Denominazione ufficiale dell'organismo beneficiario]

[Indirizzo ufficiale completo]

Ogni cambiamento di indirizzo del beneficiario è comunicato senza indugio al Parlamento europeo per iscritto.

Articolo I.8

Entrata in vigore della decisione

La decisione di finanziamento entra in vigore alla data in cui è firmata a nome del Parlamento europeo.

II.   CONDIZIONI GENERALI

PARTE A: DISPOSIZIONI GIURIDICHE E AMMINISTRATIVE

Articolo II.1

Definizioni

Ai fini della presente decisione di finanziamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«relazione di attività»: motivazione scritta dei costi sostenuti durante il periodo di ammissibilità, ad esempio una giustificazione delle attività, dei costi amministrativi, ecc. La relazione di attività è parte della relazione annuale;

2)

«relazione annuale»: una relazione da presentare entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio conformemente all'articolo 23 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014;

3)

«saldo del finanziamento»: la differenza tra l'importo del prefinanziamento ai sensi dell'articolo I.5.1 e l'importo del finanziamento finale stabilito ai sensi dell'articolo II.25.4;

4)

«liquidazione del prefinanziamento»: una situazione in cui l'importo finale del finanziamento è stabilito dall'ordinatore e l'importo versato al beneficiario non è più di proprietà dell'Unione;

5)

«conflitto di interessi»: una situazione in cui l'attuazione imparziale e obiettiva della decisione di finanziamento da parte del beneficiario è compromessa per motivi familiari, affettivi, di affinità nazionale, di interesse economico o riguardanti qualsiasi altra comunanza d'interessi con terzi in relazione all'oggetto della decisione di finanziamento. L'affinità politica non costituisce, in linea di principio, motivo di conflitto di interessi in caso di accordi stipulati tra i partiti politici e le organizzazioni che condividono gli stessi valori politici. Ciononostante, nel caso di tali accordi, è necessaria la conformità all'articolo 22 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014;

6)

«contributi in natura» o «offerte in natura»: risorse non finanziarie messe gratuitamente a disposizione del beneficiario da terzi, a norma dell'articolo 2, punti 7 e 8, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014;

7)

«esercizio N» o «periodo di ammissibilità»: il periodo di attuazione delle attività per le quali è stato concesso un finanziamento nell'ambito della decisione di finanziamento, secondo le modalità definite all'articolo I.2;

8)

«forza maggiore»: qualsiasi situazione o evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dalla volontà del beneficiario o del Parlamento europeo, che impedisca a una delle parti di eseguire uno degli obblighi previsti dalla decisione di finanziamento, non imputabile a colpa o negligenza da parte loro oppure da parte dei subappaltatori, delle entità affiliate o di terzi riceventi sostegno finanziario e che si è dimostrato inevitabile nonostante tutta la diligenza posta. Non possono essere invocati come casi di forza maggiore: vertenze di lavoro, scioperi, difficoltà finanziarie, difetti nei servizi, nelle apparecchiature o nei materiali, oppure ritardi nella loro messa a disposizione, a meno che non siano la conseguenza diretta di un caso pertinente di forza maggiore;

9)

«notifica formale»: comunicazione fra le parti effettuata per iscritto a mezzo posta o posta elettronica, che fornisce la prova che il messaggio è stato consegnato;

10)

«frode»: ogni atto od omissione intenzionale che lede gli interessi finanziari dell'Unione, relativamente all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti o alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico;

11)

«finanziamento»: sovvenzione ai sensi della parte prima, titolo VI, del regolamento finanziario e del capo IV del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014;

12)

«irregolarità»: qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell'Unione derivante da un atto o da un'omissione del beneficiario che abbia o possa avere l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio dell'Unione;

13)

«risorse proprie»: le fonti esterne di finanziamento diverse da finanziamenti dell'Unione, ad esempio: donazioni, contributi dei membri (quali definiti all'articolo 2, punti 7 e 8, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014), ecc.;

14)

«persona collegata»: ogni persona avente la facoltà di rappresentare il beneficiario o di prendere decisioni per suo conto;

15)

«errore sostanziale»: qualsiasi violazione di una disposizione contenuta nella decisione di finanziamento, derivante da un atto od omissione, che determina o potrebbe determinare una perdita per il bilancio dell'Unione.

Articolo II.2

Obblighi generali del beneficiario

Il beneficiario:

a)

è l'unico responsabile del rispetto di tutti gli obblighi legali che gli incombono e spetta a lui l'onere della prova;

b)

è tenuto a risarcire qualsiasi danno causato al Parlamento europeo per effetto dell'attuazione, anche incorretta, della decisione di finanziamento, salvo in casi di forza maggiore;

c)

è l'unico responsabile nei confronti di terzi, anche per quanto riguarda i danni di qualsiasi natura loro causati durante l'attuazione della decisione di finanziamento;

d)

informa immediatamente il Parlamento europeo di eventuali modifiche di carattere giuridico, finanziario, tecnico, organizzativo o di proprietà e di qualsiasi modifica del suo nome, indirizzo o legale rappresentante;

e)

si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire qualsiasi situazione di conflitto d'interessi.

Articolo II.3

Obblighi collegati al conto bancario

Il conto o sottoconto di cui all'articolo I.6 deve consentire l'identificazione degli importi versati dal Parlamento europeo e degli interessi maturati o vantaggi equivalenti.

Allorché gli importi versati su tale conto facciano maturare interessi o fruiscano di vantaggi equivalenti in base alla legge dello Stato membro sul cui territorio detto conto è aperto, tali interessi o altri vantaggi possono essere mantenuti dal beneficiario in conformità dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento finanziario.

In nessun caso gli importi versati dal Parlamento europeo possono essere utilizzati per fini speculativi.

Il prefinanziamento resta di proprietà dell'Unione fino al momento in cui viene liquidato mediante deduzione dell'importo finale del finanziamento.

Articolo II.4

Responsabilità per danni

Il Parlamento europeo non può essere considerato responsabile di eventuali danni arrecati o subiti dal beneficiario, ivi compresi gli eventuali danni arrecati a terzi nel corso o in conseguenza dell'attuazione della decisione di finanziamento.

Salvo casi di forza maggiore, il beneficiario o la persona collegata risarciscono qualsiasi danno causato al Parlamento europeo per effetto dell'attuazione della decisione di finanziamento o perché tale decisione non è stata attuata in piena conformità delle sue disposizioni.

Articolo II.5

Riservatezza

Se non diversamente stabilito nella presente decisione di finanziamento, all'articolo 32 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 e in altri atti giuridici applicabili dell'Unione, il Parlamento europeo e il beneficiario si impegnano a mantenere riservato qualsiasi documento, informazione o altro materiale direttamente collegato all'oggetto della decisione di finanziamento.

Articolo II.6

Trattamento dei dati personali

Qualsiasi dato di carattere personale raccolto nell'ambito della decisione di finanziamento è trattato conformemente all'articolo 33 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 e al regolamento (CE) n. 45/2001 (6).

I dati sono trattati unicamente ai fini dell'esecuzione e del controllo della decisione di finanziamento, fatta salva la loro eventuale comunicazione agli organi responsabili delle mansioni di controllo e revisione contabile conformemente al diritto dell'Unione.

Articolo II.7

Conservazione dei dati

Conformemente all'articolo 136 del regolamento finanziario, i beneficiari conservano la documentazione, i documenti giustificativi, la documentazione statistica e gli altri dati relativi all'attuazione della decisione di finanziamento per i cinque anni successivi al pagamento del saldo o del recupero dei prefinanziamenti indebitamente erogati.

La documentazione inerente agli audit, ai ricorsi, ai contenziosi o alla regolarizzazione delle richieste derivanti dall'utilizzo dei finanziamenti è conservata fintanto che gli audit, i ricorsi, i contenzioni o le operazioni di regolarizzazione siano stati conclusi.

Articolo II.8

Visibilità del finanziamento dell'Unione

II.8.1   Informazioni sul finanziamento dell'Unione

Salvo domanda contraria o diverso accordo del Parlamento europeo, qualsiasi comunicazione o pubblicazione del beneficiario riguardante la decisione di finanziamento, comprese quelle diffuse al momento di una conferenza o seminario o in qualsiasi materiale informativo o promozionale (ad esempio opuscoli, volantini, poster, presentazioni, in formato elettronico ecc.) deve indicare che il programma ha ricevuto il sostegno finanziario del Parlamento europeo.

II.8.2   Clausola di esclusione di responsabilità del Parlamento europeo

Qualsivoglia comunicazione o pubblicazione del beneficiario, sotto qualsiasi forma o mediante qualunque supporto, deve menzionare che essa impegna solo il suo autore e che il Parlamento europeo non è responsabile dell'uso che potrebbe essere fatto delle informazioni contenute in detta comunicazione o pubblicazione.

II.8.3   Pubblicazione di informazioni da parte del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo pubblica su un sito web le informazioni di cui all'articolo 32 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

Articolo II.9

Aggiudicazione di appalti da parte del beneficiario

II.9.1   Principi

Allorché il beneficiario conclude contratti di appalto allo scopo di attuare la decisione di finanziamento, egli è tenuto ad aprire una gara e ad aggiudicare l'appalto all'offerente che presenta l'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo o, se del caso, all'offerente che presenta l'offerta con il prezzo più basso. Il beneficiario evita qualsiasi conflitto di interessi.

In caso di appalti aventi un valore superiore a 60 000 EUR per fornitore e per bene o servizio, il beneficiario raccoglie almeno tre offerte in risposta a un invito scritto a presentare offerte in cui sono specificati i requisiti dell'appalto. La durata dei contratti interessati non è superiore a cinque anni.

Qualora vi siano meno di tre offerte in risposta all'invito scritto a presentare offerte, il beneficiario è tenuto a dimostrare l'impossibilità di ottenere un numero maggiore di offerte per l'appalto in questione.

II.9.2   Conservazione dei dati

Il beneficiario mantiene un registro della valutazione delle offerte e giustifica per iscritto la scelta del fornitore finale.

II.9.3   Controllo

Il beneficiario garantisce che il Parlamento europeo, l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, la Corte dei conti europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) possano esercitare i loro poteri di controllo conformemente al Capo V del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. Il beneficiario garantisce che gli appalti conclusi con terzi prevedano la possibilità di esercitare detti poteri di controllo anche nei confronti di questi terzi.

II.9.4   Responsabilità

Il beneficiario resta l'unico responsabile dell'attuazione della decisione di finanziamento e del rispetto delle disposizioni della decisione di finanziamento. Egli si impegna ad adottare le disposizioni necessarie affinché l'aggiudicatario dell'appalto rinunci a far valere qualsiasi diritto nei confronti del Parlamento europeo a titolo della decisione di finanziamento.

Articolo II.10

Sostegno finanziario a favore di terzi

Ai sensi dell'articolo 137 del regolamento finanziario, il sostegno finanziario fornito dal beneficiario a terzi può configurarsi quale costo ammissibile alle seguenti condizioni:

a)

il sostegno finanziario è concesso dal beneficiario ai seguenti terzi: … [indicare il nome dei potenziali beneficiari come indicato nel modulo di domanda];

b)

il sostegno finanziario per terzo non è superiore a 60 000 EUR;

c)

è utilizzato da terzi per costi ammissibili;

d)

il beneficiario garantisce un potenziale recupero del sostegno finanziario in questione.

Un partito politico europeo o nazionale e una fondazione politica europea o nazionale non sono considerati terzi ai fini del presente articolo.

In conformità dell'articolo 137, paragrafo 2, del regolamento finanziario, il beneficiario provvede a che il Parlamento europeo e la Corte dei conti possano esercitare i loro poteri di controllo per quanto concerne i documenti, i locali e le informazioni, anche memorizzate su dispositivi elettronici, su tutti i terzi che hanno beneficiato di fondi dell'Unione.

Articolo II.11

Forza maggiore

Se il Parlamento europeo o il beneficiario deve far fronte a un evento di forza maggiore, ne avverte senza indugio l'altra parte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o equivalenti, precisando la natura, la durata probabile e gli effetti prevedibili di tale evento.

Il Parlamento europeo e il beneficiario prendono qualsiasi provvedimento atto a minimizzare gli eventuali danni derivanti da un evento di forza maggiore.

Né il Parlamento europeo né il beneficiario saranno considerati inadempienti rispetto a uno degli obblighi convenzionali imposti dalla decisione di finanziamento se ne sono impediti da un caso di forza maggiore.

Articolo II.12

Sospensione del pagamento del finanziamento

II.12.1   Motivi di sospensione

Fatti salvi l'articolo 135 del regolamento finanziario e l'articolo 208 delle modalità di applicazione del regolamento finanziario, il Parlamento europeo ha il diritto di sospendere il pagamento del finanziamento:

i)

se il Parlamento europeo sospetta che il beneficiario abbia commesso errori sostanziali, irregolarità, frodi o non abbia rispettato i propri obblighi nel corso della procedura di concessione del finanziamento o nell'attuazione della decisione di finanziamento e deve verificare la fondatezza di tali sospetti;

ii)

se il beneficiario è soggetto alle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, fino a quando non è versato l'importo della sanzione.

II.12.2   rocedura di sospensione

Fase 1 — Prima di sospendere il pagamento, il Parlamento europeo comunica formalmente al beneficiario la sua intenzione di procedere in tal senso, indicandone i motivi, e lo invita a presentare osservazioni entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della notifica.

Fase 2 — Se alla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni il Parlamento europeo decide di non proseguire la procedura di sospensione, comunica al beneficiario tale decisione.

Se alla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni il Parlamento europeo decide di proseguire la procedura di sospensione, lo comunica formalmente al beneficiario mediante una decisione motivata relativa alla sospensione, informandolo:

i)

della data indicativa di completamento della verifica necessaria nel caso di cui all'articolo II.12.1, punto (i); e

ii)

degli eventuali mezzi di ricorso.

II.12.3   Effetti della sospensione

Per effetto della sospensione del pagamento, il beneficiario non ha il diritto di ricevere pagamenti dal Parlamento europeo fino al completamento della verifica di cui all'articolo II.12.2, punto (i), della fase 2 o quando decadono i motivi di sospensione. Ciò non pregiudica il diritto del Parlamento europeo di procedere alla risoluzione del finanziamento o di revocare la decisione di finanziamento.

II.12.4   Ripristino del pagamento

Dal momento in cui decade il motivo di sospensione, tutti i pagamenti interessati sono ripristinati e il Parlamento europeo ne informa il beneficiario.

Articolo II.13

Revoca della decisione di finanziamento da parte del Parlamento europeo

II.13.1   Motivi di revoca

Il Parlamento europeo ha il potere di revocare la decisione di finanziamento sulla base di una decisione dell'Autorità di cancellare il beneficiario dal registro, ad eccezione dei casi contemplati dall'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

II.13.2   Procedura di revoca

Fase 1 — Prima di revocare la decisione di finanziamento, il Parlamento europeo comunica formalmente al beneficiario la sua intenzione di revocare la decisione, indicandone i motivi, e lo invita a presentare osservazioni entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della notifica.

Fase 2 — Se alla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni il Parlamento europeo decide di non revocare la decisione di finanziamento, comunica al beneficiario tale decisione.

Se alla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni il Parlamento europeo decide di revocare la decisione di finanziamento, lo comunica formalmente al beneficiario mediante una decisione motivata relativa alla revoca.

Eventuali importi indebitamente versati al beneficiario sono recuperati in conformità delle disposizioni applicabili del regolamento finanziario.

II.13.3   Effetti della revoca

La decisione relativa alla revoca della decisione di finanziamento ha effetto retroattivo dalla data di adozione della decisione di finanziamento.

Articolo II.14

Risoluzione della decisione di finanziamento

II.14.1   Risoluzione su richiesta del beneficiario

Il beneficiario può chiedere la risoluzione della decisione di finanziamento.

Il beneficiario comunica formalmente al Parlamento europeo la sua decisione di procedere alla risoluzione, indicando:

a)

i motivi della risoluzione; e

b)

la data alla quale la risoluzione diventa effettiva, che non deve essere anteriore alla data di trasmissione della notifica formale.

La risoluzione diventa effettiva alla data indicata nella decisione di risoluzione.

II.14.2   Risoluzione da parte del Parlamento europeo

Motivi di risoluzione

Il Parlamento europeo ha il potere di procedere alla risoluzione della decisione di finanziamento in una delle circostanze seguenti:

a)

sulla base di una decisione dell'Autorità di cancellare il beneficiario dal registro nei casi contemplati dall'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014;

b)

se il beneficiario non ottempera più all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014;

c)

nei casi di cui all'articolo 135, paragrafi 3 e 5, del regolamento finanziario;

d)

se il beneficiario o qualsivoglia persona collegata o che assume la responsabilità illimitata per i debiti del beneficiario si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 106, paragrafo 1, lettere a) o b), del regolamento finanziario;

e)

se il beneficiario o qualsivoglia persona collegata si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 106, paragrafo 1, lettere c), d), e) o f), o rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 106, paragrafo 2, del regolamento finanziario; o

f)

se il beneficiario perde il proprio status in quanto tale a norma dell'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

Procedura di risoluzione

Fase 1 — Prima di procedere alla risoluzione della decisione di finanziamento, il Parlamento europeo comunica formalmente al beneficiario la sua intenzione di procedere alla risoluzione, indicandone i motivi, e lo invita a presentare osservazioni entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della notifica.

Fase 2 — Se alla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni il Parlamento europeo decide di non procedere alla risoluzione della decisione di finanziamento, comunica al beneficiario tale decisione.

Se alla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni il Parlamento europeo decide di procedere alla risoluzione della decisione di finanziamento, lo comunica formalmente al beneficiario mediante una decisione motivata relativa alla risoluzione.

La risoluzione della decisione di finanziamento diventa effettiva il giorno della notifica al beneficiario della decisione.

II.14.3   Effetti della risoluzione

La decisione relativa alla risoluzione della decisione di finanziamento diventa effettiva ex nunc. I costi effettivamente sostenuti dal beneficiario dal giorno in cui la decisione di risoluzione diventa effettiva sono da considerare costi non ammissibili.

Articolo II.15

Cessione

Il beneficiario non può cedere a terzi alcuna pretesa pecuniaria nei confronti del Parlamento europeo, tranne nei casi previamente approvati dal Parlamento europeo a seguito di una richiesta scritta motivata presentata dal beneficiario.

Se il Parlamento europeo non accetta la cessione per iscritto o se le relative condizioni non vengono rispettate, la cessione è priva di effetti giuridici.

In nessun caso una cessione può liberare il beneficiario dei suoi obblighi nei confronti del Parlamento europeo.

Articolo II.16

Interessi di mora

Allo spirare dei termini di pagamento, il beneficiario ha diritto agli interessi di mora al tasso applicato dalla Banca centrale europea per le sue operazioni principali di rifinanziamento in euro (il «tasso di riferimento»), maggiorato di tre punti e mezzo. Il tasso di riferimento è il tasso in vigore il primo giorno del mese in cui scade il termine ultimo di pagamento pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La sospensione dei pagamenti da parte del Parlamento europeo, conformemente all'articolo II.12, non è considerata un ritardo di pagamento.

Gli interessi di mora riguardano il periodo che va dal giorno successivo alla data di scadenza fissata per il pagamento fino alla data del pagamento effettivo inclusa.

In deroga al primo comma, quando l'interesse calcolato è inferiore o uguale a 200 EUR, il Parlamento europeo è tenuto a versarlo al beneficiario esclusivamente su richiesta di quest'ultimo entro due mesi dal ricevimento del pagamento in ritardo.

Articolo II.17

Legge applicabile

La presente decisione di finanziamento è disciplinata dal diritto dell'Unione applicabile e in particolare dal regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 e dalle disposizioni applicabili del regolamento finanziario, che si applicano integralmente. Questi sono integrati, ove necessario, dal diritto nazionale dello Stato membro in cui ha sede il beneficiario

Articolo II.18

Diritto a essere sentiti

Nei casi in cui, a norma della presente decisione di finanziamento, il beneficiario o una persona fisica di cui all'articolo 27 bis del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 ha diritto a presentare le sue osservazioni, egli o la persona fisica interessata dispone di un termine di 10 giorni lavorativi, salvo espresse disposizioni contrarie, per presentare osservazioni scritte. Su richiesta motivata del beneficiario o della persona fisica interessata, tale periodo può essere prorogato una volta di altri 10 giorni lavorativi.

PARTE B: DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo II.19

Costi ammissibili

II.19.1   Condizioni

Per poter essere considerati costi ammissibili al finanziamento dell'Unione, in conformità dell'articolo 126 del regolamento finanziario, i costi devono rispondere ai seguenti criteri:

a)

avere un nesso diretto con l'oggetto della decisione di finanziamento ed essere previsti nel bilancio di previsione allegato alla decisione di finanziamento;

b)

essere necessari per l'attuazione della decisione di finanziamento;

c)

essere ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza;

d)

essere generati durante il periodo di ammissibilità quale definito all'articolo I.2, ad eccezione dei costi connessi con le relazioni annuali e i certificati relativi ai rendiconti finanziari e ai conti che ne sono alla base;

e)

essere effettivamente sostenuti dal beneficiario;

f)

essere identificabili, controllabili e registrati nella contabilità del beneficiario conformemente ai principi contabili che gli sono applicabili;

g)

soddisfare le disposizioni della legislazione tributaria e sociale applicabili;

h)

essere conformi all'articolo II.9.1, primo comma, e come regola generale all'articolo II.9.1, secondo comma.

Le procedure di contabilità e di controllo interno del beneficiario devono permettere una riconciliazione diretta dei costi e delle entrate dichiarate a titolo della relazione annuale con i bilanci e i documenti giustificativi corrispondenti.

II.19.2   Esempi di costi ammissibili

Sono in particolare ammissibili i costi di funzionamento seguenti, sempreché rispondano ai criteri definiti al paragrafo 1, fatto salvo l'articolo 126 del regolamento finanziario:

a)

i costi amministrativi, i costi connessi all'assistenza tecnica, alle riunioni, alla ricerca, alle manifestazioni transfrontaliere, agli studi, all'informazione e alle pubblicazioni;

b)

i costi del personale, corrispondenti alle retribuzioni reali, agli oneri sociali e agli altri costi legali che rientrano nella retribuzione, sempreché non eccedano i tassi medi corrispondenti alla politica abitualmente seguita dal beneficiario in materia retributiva;

c)

le spese di viaggio e di soggiorno del personale, sempreché siano corrispondenti alle prassi abitualmente seguite dal beneficiario in materia di costi di trasferta;

d)

i costi di ammortamento delle attrezzature o di altri beni (nuovi o di seconda mano) come riportati nel rendiconto contabile del beneficiario, purché il bene:

i)

sia ammortizzato in conformità dei principi contabili internazionali e delle consuete prassi contabili del beneficiario; e

ii)

sia stato acquistato conformemente all'articolo II.9.1, primo comma, e come regola generale all'articolo II.9.1, secondo comma, se l'acquisto è avvenuto entro la fine del periodo di ammissibilità;

e)

i costi dei materiali di consumo e delle forniture nonché i costi derivanti da altri contratti, purché:

i)

siano acquistati conformemente all'articolo II.9.1, primo comma, e come regola generale all'articolo II.9.1, secondo comma, e

ii)

siano destinati direttamente all'oggetto della decisione di finanziamento;

f)

i costi derivanti direttamente da requisiti posti dalla decisione di finanziamento, ivi compresi, eventualmente, i costi dei servizi finanziari, in particolare il costo delle garanzie finanziarie, sempreché i servizi corrispondenti siano acquistati conformemente all'articolo II.9.1, primo comma, e come regola generale all'articolo II.9.1, secondo comma.

Articolo II.20

Costi non ammissibili

Fatto salvo l'articolo II.19.1 della presente decisione e l'articolo 126 del regolamento finanziario, sono considerati non ammissibili i seguenti costi:

a)

la remunerazione del capitale e i dividendi versati dal beneficiario;

b)

i debiti e gli oneri derivanti dal debito;

c)

gli accantonamenti per perdite e debiti;

d)

gli interessi debitori;

e)

i crediti dubbi;

f)

le perdite di cambio;

g)

i costi dei bonifici effettuati dal Parlamento europeo addebitati dalla banca del beneficiario;

h)

i costi dichiarati del beneficiario nel quadro di un'altra azione destinataria di una sovvenzione finanziata dal bilancio dell'Unione;

i)

i conferimenti in natura;

j)

le spese smisurate o sconsiderate;

k)

l'IVA detraibile;

l)

i finanziamenti vietati di alcuni terzi a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

Articolo II.21

Conferimenti in natura

Il Parlamento europeo consente al beneficiario di ricevere conferimenti in natura durante l'attuazione della decisione di finanziamento, sempreché la valorizzazione di tali conferimenti non ecceda:

a)

i costi realmente sostenuti e debitamente giustificati da documenti contabili dei terzi che hanno effettuato detti conferimenti al beneficiario a titolo gratuito, ma se ne assumono i costi corrispondenti;

b)

in mancanza di tali documenti, i costi che corrispondono a quelli generalmente ammessi sul mercato in questione;

c)

il loro valore accettato nel bilancio di previsione;

d)

il 50 % delle risorse proprie accettate nel bilancio di previsione;

I conferimenti in natura:

a)

sono presentati separatamente nel bilancio di previsione in modo da evidenziare il totale delle risorse;

b)

sono conformi all'articolo 20 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 nonché alla normativa nazionale in materia tributaria e di previdenza sociale;

c)

sono ammessi esclusivamente su base provvisoria e sono subordinati a una certificazione da parte del revisore contabile esterno e all'accettazione nella decisione concernente l'importo finale del finanziamento;

d)

non possono essere di tipo immobiliare.

Articolo II.22

Storni di bilancio

Il beneficiario può adeguare il bilancio di previsione di cui all'Allegato 1 mediante storni tra le diverse categorie di bilancio. Tale adeguamento non richiede una modifica della decisione di finanziamento. Tali storni sono giustificati nella relazione annuale.

Articolo II.23

Obblighi di rendicontazione

II.23.1   Relazione annuale

Di preferenza entro il 15 maggio e non oltre il 30 giugno successivi alla fine dell'esercizio finanziario N, il beneficiario presenta una relazione annuale comprendente gli elementi seguenti:

a)

i bilanci annuali e le note d'accompagnamento, che coprono le entrate e le spese del beneficiario, le attività e passività all'inizio e alla fine dell'esercizio, conformemente al diritto applicabile nello Stato membro in cui si trova la sede del beneficiario;

b)

i bilanci annuali, redatti in conformità dei principi contabili internazionali definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (7);

c)

l'elenco dei donatori e dei contribuenti e le rispettive donazioni o i rispettivi contributi comunicati a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014;

d)

la relazione di attività;

e)

uno stato finanziario basato sulla struttura del bilancio di previsione;

f)

il dettaglio dei conti per quanto riguarda entrate, spese, attività e passività;

g)

la riconciliazione dello stato finanziario di cui alla lettera (e) con il dettaglio dei conti di cui alla lettera (f);

h)

l'elenco dei fornitori che, nell'esercizio in questione, hanno fatturato al beneficiario più di 10 000 EUR, specificando nome e indirizzo del fornitore nonché l'ambito di applicazione dei beni o dei servizi forniti.

In caso di riporto ai sensi dell'articolo II.25.3, la relazione annuale deve includere i documenti di cui alle lettere da (d) a (g), concernenti il primo trimestre dell'esercizio successivo all'esercizio in questione.

Le informazioni incluse nella relazione annuale devono essere tali da consentire di stabilire l'importo del finanziamento finale.

II.23.2   Relazione di revisione contabile esterna

Il Parlamento europeo riceve direttamente dagli organismi o esperti indipendenti esterni cui è stato conferito un mandato ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 la relazione di revisione contabile esterna di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

La revisione contabile esterna è finalizzata a certificare l'affidabilità dei bilanci di esercizio nonché la legittimità e la regolarità delle relative spese, e in particolare che:

a)

i resoconti finanziari sono stati redatti in conformità del diritto nazionale applicabile al beneficiario, non contengono errori sostanziali e presentano un quadro fedele della situazione finanziaria e dei risultati operativi;

b)

i resoconti finanziari sono stati redatti in conformità dei principi contabili internazionali definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1606/2002;

c)

le spese dichiarate sono reali;

d)

le entrate dichiarate sono esaustive;

e)

i documenti finanziari presentati dal beneficiario al Parlamento sono conformi alle disposizioni finanziarie della decisione di sovvenzione;

f)

gli obblighi derivanti dal regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, e segnatamente dal suo articolo 20, sono stati rispettati;

g)

gli obblighi derivanti dalla decisione di finanziamento, in particolare dal suo articolo II.9 e dal suo articolo II.19, sono stati rispettati;

h)

i conferimenti in natura sono stati effettivamente forniti al beneficiario e sono stati valorizzati in conformità delle norme applicabili;

i)

l'eventuale eccedenza di finanziamenti dell'Unione è stata riportata all'esercizio successivo ed è stata usata nel primo trimestre di detto esercizio, in conformità dell'articolo 125, paragrafo 6, del regolamento finanziario;

j)

l'eventuale eccedenza di risorse proprie è stata trasferita alla riserva.

Articolo II.24

Decisione sulla relazione annuale

Entro il 30 settembre dell'esercizio successivo all'esercizio N, il Parlamento europeo approva o respinge la relazione annuale, come specificato all'articolo II.23.1.

In mancanza di reazione scritta da parte del Parlamento europeo nel termine di sei mesi dalla ricezione della relazione annuale, la relazione annuale è considerata accettata.

L'approvazione della relazione annuale è fatta senza pregiudizio della determinazione dell'importo finale del finanziamento ai sensi dell'articolo II.25, in base al quale il Parlamento europeo prende una decisione finale sull'ammissibilità delle spese.

Il Parlamento europeo può chiedere informazioni supplementari al beneficiario al fine di essere in grado di prendere una decisione sulla relazione annuale. Qualora si richiedano dette informazioni supplementari, il termine per la decisione sulla relazione annuale è prorogato fino a che le informazioni richieste non saranno state ricevute e valutate dal Parlamento europeo.

Qualora la relazione annuale sia viziata da carenze sostanziali, il Parlamento europeo può respingerla senza richiedere informazioni supplementari al beneficiario e può invitare quest'ultimo a presentare una nuova relazione entro un termine di 15 giorni lavorativi.

Le richieste di informazioni complementari o di una nuova relazione sono notificate al beneficiario per iscritto.

In caso di reiezione della relazione annuale inizialmente presentata e di richiesta di una nuova relazione, quest'ultima è soggetta alla procedura di approvazione descritta al presente articolo.

Articolo II.25

Decisione sull'importo finale di finanziamento

II.25.1   Conseguenze della relazione annuale

La decisione del Parlamento europeo che stabilisce l'importo finale del finanziamento è basata sulla relazione annuale approvata in conformità dell'articolo II.24. In caso di reiezione definitiva della relazione annuale da parte del Parlamento europeo o qualora il beneficiario non presenti una relazione annuale entro le scadenze previste, la decisione sull'importo finale del finanziamento non può determinare alcuna spesa rimborsabile.

II.25.2   Soglia

L'importo del finanziamento finale è limitato all'importo stabilito all'articolo I.4 e non supera il 95 % dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.

II.25.3   Riporto delle eccedenze

Se, alla fine dell'esercizio finanziario N, il beneficiario realizza un'eccedenza di entrate rispetto alle spese, parte di tale eccedenza può essere riportata all'esercizio N+1, a norma dell'articolo 125, paragrafo 6, del regolamento finanziario.

a)   Definizione di eccedenza

L'eccedenza dell'esercizio N corrisponde alla differenza tra le spese ammissibili totali e la somma:

i)

dell'importo del finanziamento (massimo) provvisorio, a norma dell'articolo I.4,

ii)

delle risorse proprie del beneficiario destinate a coprire le spese ammissibili, previa copertura delle spese non ammissibili da parte del beneficiario esclusivamente tramite risorse proprie, e

iii)

l'eventuale eccedenza riportata dall'esercizio N-1.

L'eccedenza che può essere riportata all'esercizio N+1 non può superare il 25 % delle entrate totali di cui ai punti i) e ii) di cui sopra.

b)   Accantonamenti per coprire le spese ammissibili

L'importo effettivamente riportato è iscritto in bilancio per l'esercizio N come «accantonamento per coprire le spese ammissibili del primo trimestre dell'esercizio N+1». Tale accantonamento costituisce una spesa ammissibile a titolo dell'esercizio N.

Inoltre, mediante una liquidazione dei conti provvisoria da effettuare al più tardi il 31 marzo dell'esercizio N+1 si determinano le spese ammissibili realmente sostenute a tale data. L'accantonamento non supera tali spese.

Nel corso dell'esercizio N+1 l'accantonamento giunge a termine e produce entrate che sono utilizzate per coprire le spese ammissibili nel primo trimestre dell'esercizio N+1.

II.25.4   Decisione sull'importo finale di finanziamento

Il Parlamento europeo controlla su base annua se le spese sono conformi con le disposizioni di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, al regolamento finanziario e alla decisione di finanziamento. Ogni anno, esso prende una decisione sull'importo finale del finanziamento, che è debitamente notificata al beneficiario.

L'importo finale di finanziamento dell'esercizio N è stabilito nell'esercizio N+1.

La liquidazione dei prefinanziamenti avviene nel momento in cui è stabilito l'importo del finanziamento finale.

II.25.5   Saldo del finanziamento

Qualora il prefinanziamento erogato superi l'importo del finanziamento finale, il Parlamento europeo recupera il prefinanziamento indebitamente versato.

Qualora l'importo del finanziamento finale superi il prefinanziamento erogato, il Parlamento europeo versa il saldo.

II.25.6   Profitto

a)   Definizione

Per profitto si intende quanto indicato all'articolo 125, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

b)   Costituzione di riserve

A norma dell'articolo 125, paragrafo 5, del regolamento finanziario, il beneficiario può costituire riserve a partire dall'eccedenza di risorse proprie, definite all'articolo II.1.

L'eccedenza da trasferire al conto della riserva corrisponde, se applicabile, all'importo delle risorse proprie che superano la somma delle risorse proprie necessarie per coprire il 5 % delle spese ammissibili effettivamente sostenute nel corso dell'esercizio finanziario N e il 5 % delle spese incluse nell'accantonamento da riportare all'esercizio N+1. Il beneficiario deve avere in precedenza coperto le spese non ammissibili utilizzando esclusivamente le sue risorse proprie.

L'eccedenza assegnata alla riserva non è presa in considerazione per il calcolo del profitto.

La riserva è utilizzata esclusivamente per coprire le spese operative del beneficiario.

c)   Recupero

Il finanziamento non può dar luogo a un profitto per il beneficiario. Il Parlamento europeo ha il diritto di recuperare la percentuale del profitto corrispondente al contributo dell'Unione alle spese ammissibili, a norma dell'articolo 125, paragrafo 4, del regolamento finanziario.

Articolo II.26

Recupero

Allorché taluni importi siano stati indebitamenti versati al beneficiario o allorché una procedura di recupero sia giustificata in virtù dei termini e delle condizioni della decisione di finanziamento, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 o del regolamento finanziario, il beneficiario o la persona fisica di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 versa al Parlamento europeo, alle condizioni e alla data di scadenza fissate da quest'ultimo, gli importi in questione.

II.26.1   Interessi di mora

In caso di mancato pagamento da parte del beneficiario alla data di scadenza fissata dal Parlamento europeo, il Parlamento europeo maggiora le somme dovute con interessi di mora al tasso definito all'articolo II.16. Gli interessi di mora riguardano il periodo intercorrente tra la data di scadenza fissata per il pagamento e la data di ricevimento da parte del Parlamento del pagamento integrale delle somme dovute, quest'ultima inclusa.

Qualsiasi pagamento parziale è imputato dapprima sulle spese e interessi di mora e solo successivamente sul capitale.

II.26.2   Compensazione

In mancanza di pagamento alla data di scadenza, il recupero delle somme dovute al Parlamento europeo può essere effettuato per compensazione con somme dovute al beneficiario a qualsiasi titolo, ai sensi dell'articolo 80 del regolamento finanziario e delle relative modalità di applicazione. In circostanze eccezionali, giustificate dalla necessità di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione, il Parlamento europeo può procedere al recupero per compensazione prima della data prevista del pagamento. L'accordo preventivo del beneficiario non è richiesto.

II.26.3   Spese bancarie

Le spese bancarie causate dal recupero delle somme dovute al Parlamento europeo sono a carico esclusivo del beneficiario.

Articolo II.27

Garanzia finanziaria

Qualora il Parlamento europeo chieda una garanzia finanziaria a norma dell'articolo 134 del regolamento finanziario, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

la garanzia finanziaria deve essere fornita da una banca o un istituto finanziario riconosciuto o, se richiesta dal beneficiario e accettata dal Parlamento europeo, da un terzo;

b)

il garante deve essere garante a prima richiesta e non può esigere che il Parlamento europeo agisca contro il debitore principale (il beneficiario interessato); e

c)

la garanzia finanziaria deve rimanere esplicitamente in vigore fino alla liquidazione del prefinanziamento, mediante deduzione dai pagamenti intermedi o di saldo da parte del Parlamento europeo; ove il pagamento del saldo assume la forma di un recupero, la garanzia finanziaria deve rimanere in vigore sino a quando il debito sia considerato pienamente saldato e il Parlamento europeo deve svincolare la garanzia entro il mese successivo.

Articolo II.28

Controllo

II.28.1   Disposizioni generali

Nell'ambito delle loro rispettive competenze e in conformità al capo V del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, il Parlamento europeo e l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee possono, in qualsiasi momento, esercitare i propri poteri di controllo al fine di verificare se il beneficiario rispetta pienamente gli obblighi stabiliti nella decisione di finanziamento, nel regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 e nel regolamento finanziario.

Il beneficiario coopera debitamente con le autorità competenti e fornisce loro tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento dei loro controlli.

Il Parlamento europeo e l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee possono delegare i compiti di controllo a organismi esterni debitamente autorizzati ad agire per loro conto (gli «organismi autorizzati»).

II.28.2   Obbligo di conservare i documenti

Il beneficiario è tenuto a conservare tutti i documenti originali, specie i registri contabili e fiscali, su idonei supporti, inclusi gli originali digitali se autorizzati dalla rispettiva legislazione nazionale e alle condizioni da essa stabilite, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della relazione annuale.

Il periodo di cinque anni di cui al primo comma non si applica se sono in corso revisioni contabili, contenziosi o azioni legali concernenti il finanziamento. In tali casi, il beneficiario deve conservare i documenti finché tali revisioni contabili, ricorsi, contenziosi o azioni legali siano stati conclusi.

II.28.3   Obbligo di fornire documenti e/o informazioni

Il beneficiario è tenuto a fornire qualsiasi documento e/o informazione, incluse le informazioni in formato elettronico, richiesti dal Parlamento europeo, dall'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee o dall'organismo autorizzato («l'autorità competente»).

Tutti i documenti o le informazioni forniti dal beneficiario sono trattati a norma dell'articolo II.6.

II.28.4   Visite in loco

L'autorità competente può effettuare visite ai locali del beneficiario. A tal fine, essa può chiedere per iscritto al beneficiario di prendere le misure necessarie per una tale visita entro una scadenza adeguata fissata dall'autorità competente.

Durante una visita in loco, il beneficiario consente all'autorità competente di accedere alla sede e ai locali in cui si sta effettuando o è stata effettuata l'operazione, nonché a tutte le necessarie informazioni, comprese le informazioni in formato elettronico.

Il beneficiario garantisce che le informazioni siano messe rapidamente a disposizione al momento della visita in loco e che le informazioni richieste siano fornite in una forma appropriata.

II.28.5   Procedura di revisione contabile in contraddittorio

Sulla base delle risultanze del controllo, il Parlamento europeo elabora una relazione di revisione contabile provvisoria che è trasmessa al beneficiario. Il beneficiario può presentare le proprie osservazioni entro 30 giorni di calendario dalla data di ricevimento della relazione di revisione contabile provvisoria.

Sulla base delle risultanze della relazione di revisione contabile provvisoria e delle eventuali osservazioni del beneficiario, il Parlamento europeo stabilisce le sue risultanze finali nella relazione di revisione contabile finale. La relazione di revisione contabile finale è inviata al beneficiario entro i 60 giorni di calendario successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle osservazioni della relazione di revisione contabile provvisoria.

II.28.6   Conseguenze delle risultanze della revisione contabile

Fatto salvo il diritto del Parlamento europeo di adottare le misure di cui dall'articolo II.12 all'articolo II.14, le risultanze finali della revisione contabile devono essere debitamente prese in considerazione dal Parlamento europeo all'atto della determinazione dell'importo finale del finanziamento.

Gli eventuali casi di frode o di grave violazione delle norme applicabili emersi dalle risultanze finali della revisione contabile sono notificati alla competente autorità nazionale o dell'Unione affinché vi diano seguito.

Il Parlamento europeo ha facoltà di adeguare retroattivamente la decisione sull'importo finale del finanziamento sulla base delle risultanze finali della revisione contabile.

II.28.7   Diritto di controllo dell'OLAF

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) esercita i propri diritti di controllo nei confronti del beneficiario a norma delle disposizioni applicabili, segnatamente del regolamento del Consiglio (Euratom, CE) n. 2185/96, dell'11 novembre 1996 (8), del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, dell'11 settembre 2013 (9) e degli articoli 24, paragrafo 4 e 25, paragrafo 7 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

Il beneficiario coopera debitamente con l'OLAF e fornisce all'OLAF tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento del controllo.

Il Parlamento europeo può, in qualsiasi momento, modificare con effetto retroattivo la decisione sull'importo finale del finanziamento sulla base dei risultati ricevuti dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), in conformità dell'articolo 25, paragrafo 7, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. Prima che il Parlamento europeo decida di modificare con effetto retroattivo la decisione sull'importo finale del finanziamento, il beneficiario è debitamente informato in merito alle risultanze pertinenti e all'intenzione del Parlamento di modificare la decisione sull'importo finale del finanziamento e ha l'opportunità di presentare le proprie osservazioni.

II.28.8   Diritto di controllo della Corte dei conti europea

La Corte dei conti europea esercita il proprio diritto di controllo in conformità delle norme vigenti, segnatamente dell'articolo 137, paragrafo 2, del regolamento finanziario e dell'articolo 25, paragrafo 6 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. Si applicano l'articolo II. 28.3 e l'articolo II. 28.4.

Il beneficiario coopera debitamente con la Corte dei conti e fornisce alla Corte tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento del controllo.

II.28.9   Inosservanza degli obblighi ai sensi dell'articolo II.28, punti da 1 a 4

Qualora il beneficiario venga meno agli obblighi di cui all'articolo II.28, punti da 1 a 4, il Parlamento europeo può considerare come non rimborsabili le spese che non sono state sufficientemente giustificate dal beneficiario.

Per il Parlamento europeo

[cognome/nome]

[firma]

Fatto a [città: Strasburgo, Lussemburgo, Bruxelles]

Allegato 1

Bilancio di previsione

Spese

Spese ammissibili

Bilancio

Effettive

A1: Spese di personale

1.

Indennità

2.

Oneri

3.

Formazione professionale

4.

Spese di missione del personale

5.

Altre spese di personale

 

 

A.2: Spese d'infrastruttura e di gestione

1.

Affitti, oneri e spese di manutenzione

2.

Spese di installazione, gestione e manutenzione delle attrezzature

3.

Spese di ammortamento dei beni mobili e immobili

4.

Cancelleria e forniture per ufficio

5.

Affrancatura e telecomunicazioni

6.

Spese di stampa, traduzione e riproduzione

7.

Altre spese d'infrastruttura

 

 

A.3: Spese amministrative

1.

Spese di documentazione (quotidiani, agenzie di stampa, basi di dati)

2.

Spese per studi e ricerche

3.

Spese giuridiche

4.

Spese di contabilità e di revisione contabile

5.

Sostegno a favore di terzi

6.

Spese varie di funzionamento

 

 

A.4: Riunioni e spese di rappresentanza

1.

Spese per riunioni

2.

Partecipazione a seminari e conferenze

3.

Spese di rappresentanza

4.

Spese per inviti

5.

Altre spese per riunioni

 

 

A.5: Spese d'informazione e pubblicazione

1.

Spese per pubblicazioni

2.

Creazione e gestione di siti Internet

3.

Spese di pubblicità

4.

Materiale di comunicazione (gadget)

5.

Seminari e mostre

6.

Altre spese d'informazione

 

 

A.6: Assegnazione all'«Accantonamento per coprire le spese ammissibili del primo trimestre dell'esercizio N+1»

 

 

A. TOTALE DELLE SPESE AMMISSIBILI

 

 

Spese non ammissibili

1.

Stanziamenti accantonati

2.

Perdite di cambio

3.

Crediti dubbi

4.

Conferimenti in natura

5.

Altre spese (da precisare)

 

 

B. TOTALE DELLE SPESE NON AMMISSIBILI

 

 

C. TOTALE DELLE SPESE

 

 


Entrate

 

Bilancio

Effettive

D.1 Dissoluzione dell'«Accantonamento per coprire le spese ammissibili del primo trimestre dell'esercizio N»

n.p.

 

D.2 Finanziamento del Parlamento europeo

 

 

D.3 Contributi dei membri

 

 

3.1

delle organizzazioni membri

3.2

dei singoli membri

 

 

D.4 Donazioni

 

 

 

 

 

D.5 Altre risorse proprie

 

 

(da elencare)

 

 

D.6 Interessi generati da prefinanziamenti

 

 

D.7. Conferimenti in natura

 

 

D. TOTALE DELLE ENTRATE

 

 

E. Conto profitti e perdite (D-C)

 

 


F. Dotazione di risorse proprie al conto di riserva

 

 

G. Conto profitti e perdite per verificare la conformità alla norma dell'assenza di profitto (E-F)

 

 

Nota: si tratta di una struttura indicativa. La struttura vincolante del bilancio di previsione è pubblicata su base annua con l'invito a presentare domande di contributi.

Allegato 2

Programma di lavoro

[da inserire per domanda di finanziamento]

 


(1)  GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1.

(2)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(3)  GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1.

(4)  GU L 333 del 19.12.2015, pag. 50.

(5)  GU C 225 del 28.6.2018, pag. 4.

(6)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 del 11.9.2002, pag. 1).

(8)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(9)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 settembre 2013 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).