23.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 102/14


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/617 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 2018

che autorizza il Portogallo a rilasciare un'omologazione in deroga alla norma OPS 1.1100, punto 1.1, lettera b), dell'allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio

[notificata con il numero C(2018) 2183]

(il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di requisiti tecnici e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera del 21 febbraio 2017 il Portogallo ha notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3922/91, la sua intenzione di rilasciare a NETJETS - Transportes Aéreos, SA (in appresso: «NETJETS») un'omologazione in deroga alla norma OPS 1.1100, punto 1.1, lettera b), dell'allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91.

(2)

Nella sua notifica, il Portogallo ha spiegato che NETJETS non è in grado di soddisfare i requisiti della norma OPS 1.1100, punto 1.1, lettera b), perché, al fine di effettuare operazioni di aerotaxi, nei casi in cui un membro dell'equipaggio di NETJETS è tenuto a essere operativo il settimo giorno consecutivo, il limite cumulativo di 60 ore previsto da tale disposizione è raggiunto e già superato mentre tale membro dell'equipaggio è in posizionamento o in altro servizio. La deroga prevista porterebbe pertanto a 70 ore la durata massima del periodo di servizio totale in un periodo di sette giorni consecutivi.

(3)

Il Portogallo ha inoltre spiegato che, dopo aver analizzato la valutazione del rischio per la sicurezza presentata da NETJETS, come pure le proposte azioni di riduzione del rischio, in questo caso un livello di sicurezza equivalente a quello conseguito mediante l'applicazione della norma OPS 1.1100, punto 1.1, lettera b), può essere ottenuto ricorrendo ad altri mezzi. Ha spiegato inoltre che la prevista omologazione in deroga è subordinata all'adozione da parte di NETJETS di determinate misure di riduzione del rischio, che NETJETS ha già attuato conformemente alla norma ORO.FTL.120 dell'allegato III del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (2).

(4)

La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea, ha valutato il livello di sicurezza derivante dalla deroga prevista. La Commissione ha concluso che il provvedimento permetterebbe di raggiungere un livello di sicurezza equivalente a quello ottenuto mediante l'applicazione della norma OPS 1.1100, punto 1.1, lettera b), a condizione che siano soddisfatte determinate condizioni, per i motivi di cui in appresso.

(5)

NETJETS è un operatore di aerotaxi. La tipologia di lavoro dei suoi piloti differisce quindi da quella dei piloti che effettuano operazioni di trasporto aereo commerciale di altro tipo. In media, i piloti di aerotaxi sono soggetti a livelli inferiori di carico di lavoro in termini di ore di volo cumulative e giorni consecutivi di servizio. Per contro, il posizionamento dei piloti di aerotaxi prima e dopo il servizio è molto più frequente rispetto ad altri tipi di operazioni di trasporto aereo commerciale, solitamente con tempi più lunghi di standby in albergo lontano dalla base di servizio e un numero relativamente elevato di ore necessarie per recarsi al lavoro e tornare dal lavoro e di posizionamento. Tuttavia, il livello di affaticamento cumulativo è superiore dopo un periodo di servizio che include un volo rispetto al periodo compreso fra i voli. La deroga prevista dovrebbe essere utilizzata solo per un servizio di posizionamento dei piloti per l'inizio del periodo di riposo esteso e non per il posizionamento tra due periodi di servizio di volo.

(6)

Nel caso di un operatore di aerotaxi dovrebbe essere consentito di derogare ai requisiti della norma OPS 1.1100, punto 1.1, lettera b), prolungando la durata massima del periodo di servizio totale in un periodo di sette giorni consecutivi.

(7)

Al fine di garantire un livello di sicurezza equivalente, tale deroga dovrebbe tuttavia essere consentita solo a determinate condizioni e assoggettata a talune limitazioni. In particolare, la durata massima del periodo di servizio totale in un periodo di sette giorni consecutivi dovrebbe restare limitata a 70 ore e le ore supplementari dovrebbero essere utilizzate solo per un servizio di posizionamento dei piloti in questione per l'inizio del periodo di riposo esteso e l'operatore di aerotaxi interessato dovrebbe adottare determinate misure di riduzione del rischio, in particolare al fine di prevenire, monitorare e affrontare eventuali rischi che potrebbero sorgere in relazione al prolungamento del periodo.

(8)

Dalla valutazione è emerso inoltre che la deroga prevista non comporterebbe discriminazioni a motivo della nazionalità dei richiedenti e che essa tiene debitamente conto della necessità di non falsare la concorrenza, in particolare alla luce del fatto che la deroga verrebbe concessa a prescindere dal luogo di stabilimento o della sede principale di attività dell'operatore di aerotaxi interessato, che il prolungamento è limitato e che la stessa deroga potrebbe essere concessa alle stesse condizioni ad altri operatori di aerotaxi registrati nell'Unione per le stesse operazioni.

(9)

Di conseguenza, il Portogallo dovrebbe essere autorizzato a rilasciare a NETJETS l'omologazione di cui alla deroga notificata alla Commissione, a condizione che NETJETS adotti le necessarie misure di riduzione del rischio.

(10)

A norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3922/91, una decisione della Commissione in cui si stabilisce che uno Stato membro può rilasciare un'omologazione in deroga deve essere notificata a tutti gli Stati membri, i quali sono allora legittimati ad applicare la misura in questione. Tutti gli Stati membri dovrebbero pertanto essere destinatari della presente decisione e la descrizione della deroga così come le relative condizioni dovrebbero essere tali da permettere agli altri Stati membri di applicare anch'essi tale misura allorché vengano a trovarsi nella stessa situazione, senza richiedere un'ulteriore decisione da parte della Commissione.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la sicurezza aerea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Portogallo può, in deroga alla norma OPS 1.1100, punto 1.1, lettera b), dell'allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91, autorizzare l'operatore di aerotaxi NETJETS — Transportes Aéreos, SA a prolungare a 70 ore la durata massima del periodo di servizio totale in un periodo di sette giorni consecutivi per il servizio di posizionamento dei piloti in questione per l'inizio del periodo di riposo esteso, a condizione che adotti le misure specificate nell'allegato.

Articolo 2

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2018

Per la Commissione

Violeta BULC

Membro della Commissione


(1)  GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4.

(2)  Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).


ALLEGATO

L'operatore interessato adotta tutte le seguenti misure in relazione alle operazioni effettuate in base alla deroga:

1.

Integrare il sistema di valutazione dell'affaticamento dell'equipaggio (SAFE) biomatematico o un modello equivalente del rischio di affaticamento nella sua pianificazione del volo e nelle limitazioni di volo e di servizio dei suoi piloti, al fine di prevedere e prevenire livelli di affaticamento elevati.

2.

Istituire idonei parametri di pianificazione e valori limite al fine di analizzare l'assegnazione degli equipaggi di condotta ai voli (crew rostering) e trasmettere tali dati e valori all'autorità competente per convalida.

3.

Fornire ai piloti un addestramento per la gestione dell'affaticamento come specificato alla norma ORO.FTL.250 del regolamento (UE) n. 83/2014 della Commissione (1).

4.

Estendere il periodo di riposo settimanale a un periodo di riposo di 72 ore, incluse due notti locali.

5.

Monitorare costantemente l'aumento del periodo di servizio totale dei suoi piloti nel quadro del suo sistema di gestione.

6.

Monitorare costantemente il tempo per recarsi al lavoro e tornare dal lavoro, di posizionamento e di viaggio dei suoi piloti prima e durante il blocco di sette giorni di servizio consecutivi, quale fonte potenziale di affaticamento cumulativo.

7.

Monitorare costantemente e controllare l'alloggio dei piloti lontano dalla base, in particolare la possibilità per loro di dormire in misura sufficiente sotto il profilo quantitativo e qualitativo durante il blocco di sette giorni di servizio consecutivi, raccogliendo i necessari dati dai piloti sotto forma di diari del sonno e di indagini soggettive sullo stato di attenzione.

8.

Analizzare costantemente i dati raccolti in provenienza da strumenti di rilevazione dei dati quali il controllo dei dati relativi al volo (FDM), correlando il tasso di eventi a requisiti di prestazione e interoperabilità per la sorveglianza (SPI) legati all'affaticamento.

9.

Analizzare costantemente l'assegnazione dei piloti ai voli (rostering) alla luce dei parametri di pianificazione e dei valori limite convalidati dall'autorità competente conformemente al punto 2, utilizzando il sistema di valutazione dell'affaticamento dell'equipaggio (SAFE) o un modello equivalente del rischio di affaticamento.

10.

Monitorare costantemente tutti gli altri aspetti delle operazioni mediante una valutazione del rischio al fine di individuare tutti i rischi per la sicurezza delle operazioni che possono derivare dall'applicazione della deroga. Tale valutazione del rischio deve essere ritenuta accettabile dall'autorità competente.

11.

Adottare tutte le misure necessarie per ridurre eventuali rischi per la sicurezza delle operazioni individuate mediante le analisi di cui ai punti da 5 a 10, compresa l'integrazione di tali misure necessarie nella pianificazione del volo e nelle limitazioni di volo e di servizio dei suoi piloti.

12.

Trasmettere su base regolare i risultati delle analisi di cui ai punti da 5 a 10 all'autorità competente, informandola senza indugio di qualsiasi misura necessaria adottata conformemente al punto 11.


(1)  Regolamento (UE) n. 83/2014 della Commissione, del 29 gennaio 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 965/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 28 del 31.1.2014, pag. 17).