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23.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 103/8 |
DECISIONE (UE) 2018/598 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 18 aprile 2018
relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Georgia
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
Le relazioni tra l'Unione europea («Unione») e la Georgia continuano a svilupparsi nel quadro della politica europea di vicinato (PEV) e del partenariato orientale. La Georgia ha aderito al partenariato orientale dell'UE nel 2009, in seguito al quale è stato negoziato un accordo di associazione UE-Georgia. Tale accordo (2) («accordo di associazione»), che prevede l'introduzione graduale di una zona di libero scambio globale e approfondita, è stato firmato nel giugno 2014 ed è entrato in vigore il 1o luglio 2016. |
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(2) |
La Georgia continua a dover far fronte al deterioramento del contesto esterno, che, a causa della riduzione delle esportazioni e delle rimesse, ha contribuito a una crescita del PIL relativamente debole nel 2016. La crescita a livello regionale e mondiale, anche se in ripresa nel 2017, resta soggetta a rischi al ribasso. |
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(3) |
Il disavanzo di bilancio della Georgia resta significativo e il rapporto debito pubblico/PIL è in aumento. La posizione della bilancia dei pagamenti della Georgia resta vulnerabile a causa del forte disavanzo delle partite correnti e dell'elevato debito estero. Le riserve in valuta estera della Georgia sono rimaste stabili in termini assoluti, ma, dato l'aumento del relativo fabbisogno, sono scese al di sotto del livello che il Fondo monetario internazionale (FMI) ritiene adeguato. La Georgia continua inoltre ad adeguarsi ai requisiti della zona di libero scambio globale e approfondita con l'Unione. |
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(4) |
In tale contesto le autorità della Georgia e l'FMI hanno concordato, ad aprile 2017, un accordo di Extended Fund Facility (EFF) di durata triennale per un importo di 285,3 milioni di USD per il periodo 2017-2020. L'accordo è stato approvato dal Consiglio esecutivo dell'FMI il 12 aprile 2017. Esso mira a sostenere il programma di riforme economiche che permetterà alla Georgia di ridurre i propri punti di vulnerabilità economica e di promuovere una crescita economica più forte e più inclusiva. |
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(5) |
In considerazione del fabbisogno di finanziamento esterno residuo della Georgia, a giugno 2017 le autorità del paese hanno chiesto all'Unione un'assistenza macrofinanziaria supplementare. |
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(6) |
Dopo il conflitto militare con la Russia ad agosto 2008, la Georgia ha beneficiato di due operazioni di assistenza macrofinanziaria promosse dall'Unione in occasione della conferenza internazionale dei donatori tenutasi a Bruxelles a ottobre 2008. La prima di tali operazioni, per un ammontare di 46 milioni di EUR, completamente sotto forma di sovvenzioni, è stata attuata nel periodo 2009-2010. La seconda, di nuovo per un ammontare di 46 milioni di EUR, metà in sovvenzioni e metà in prestiti, è stata attuata nel periodo 2015-2017. L'Unione ha inoltre messo a disposizione della Georgia 610-746 milioni di EUR nell'ambito dello strumento europeo di vicinato per il periodo 2014-2020, incluso il sostegno di bilancio e l'assistenza tecnica. Inoltre la Georgia beneficia del sostegno del Fondo di investimento per la politica di vicinato, che nel paese ha finanziato progetti per circa 86 milioni di EUR durante il periodo 2008-2017. |
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(7) |
In quanto paese coperto dalla PEV, la Georgia dovrebbe essere considerata ammissibile a ricevere l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. |
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(8) |
L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe essere uno strumento finanziario eccezionale di sostegno non vincolato e non specifico alla bilancia dei pagamenti, destinato a coprire il fabbisogno immediato di finanziamento esterno del beneficiario e dovrebbe sostenere l'attuazione di un programma di politica che preveda energiche misure di risanamento e di riforma strutturale immediate volte a migliorare a breve termine la situazione della bilancia dei pagamenti. |
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(9) |
Dato che la bilancia dei pagamenti georgiana presenta ancora un ingente deficit di finanziamento esterno residuo, superiore alle risorse fornite dall'FMI e da altre istituzioni multilaterali, l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione alla Georgia è considerata, nelle attuali circostanze eccezionali, una risposta adeguata alla richiesta del paese di sostenere la propria stabilizzazione economica congiuntamente al programma dell'FMI. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sosterrebbe la stabilizzazione economica e il programma di riforme strutturali del paese, integrando le risorse messe a disposizione nel quadro dell'accordo finanziario con l'FMI. |
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(10) |
L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe mirare a promuovere il ripristino della sostenibilità della situazione finanziaria esterna della Georgia, favorendo così il suo sviluppo economico e sociale. |
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(11) |
La determinazione dell'importo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione si basa su una valutazione quantitativa completa del fabbisogno di finanziamento esterno residuo della Georgia e tiene conto della sua capacità di autofinanziarsi con risorse proprie, in particolare le riserve internazionali a sua disposizione. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe integrare i programmi e le risorse messi a disposizione dall'FMI e dalla Banca mondiale. La determinazione dell'importo dell'assistenza tiene conto anche dei previsti contributi finanziari da parte di donatori bilaterali e multilaterali e della necessità di garantire un'equa ripartizione degli oneri tra l'Unione e gli altri donatori, nonché della precedente mobilitazione di altri strumenti finanziari esterni dell'Unione in Georgia e del valore aggiunto dell'intervento complessivo dell'Unione. |
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(12) |
Tenuto conto del fabbisogno di finanziamento esterno residuo della Georgia, del livello di sviluppo economico e sociale, in termini di reddito pro capite e di incidenza della povertà, nonché del suo livello di indebitamento, una parte dell'assistenza dovrebbe essere fornita sotto forma di sovvenzioni. |
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(13) |
La Commissione dovrebbe garantire che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sia coerente, sotto il profilo giuridico e sostanziale, con i principi fondamentali dell'azione esterna sanciti dall'articolo 21 del trattato sull'Unione europea e con gli obiettivi e le misure adottate nei vari settori dell'azione esterna e con le altre politiche pertinenti dell'Unione. |
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(14) |
L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe sostenere la politica esterna dell'Unione nei confronti della Georgia. I servizi della Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna dovrebbero lavorare a stretto contatto durante l'intera operazione di assistenza macrofinanziaria al fine di coordinare la politica esterna dell'Unione e garantirne la coerenza. |
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(15) |
È opportuno che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sostenga l'impegno della Georgia nei confronti dei valori condivisi con l'Unione, tra cui la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo, il rispetto dei diritti umani, lo sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà, nonché il suo impegno nei confronti dei principi di un commercio aperto, disciplinato da regole ed equo. |
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(16) |
È opportuno subordinare la concessione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione al rispetto, da parte della Georgia, di meccanismi democratici effettivi, compreso il pluralismo parlamentare, dello Stato di diritto e dei diritti umani. È inoltre opportuno che gli obiettivi specifici dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione rafforzino l'efficienza, la trasparenza e la rendicontabilità nei sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Georgia e promuovano le riforme strutturali volte a favorire una crescita sostenibile e inclusiva, la creazione di posti di lavoro e il risanamento di bilancio. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione alla Georgia dovrebbe includere altresì misure a sostegno dell'attuazione dell'accordo di associazione, compresa la zona di libero scambio globale e approfondita. Per garantire una valutazione corretta degli obiettivi specifici, è essenziale che essi siano formulati in maniera verificabile e misurabile. Il rispetto delle condizioni preliminari e il conseguimento di tali obiettivi dovrebbero essere oggetto di un monitoraggio regolare da parte della Commissione e del servizio europeo per l'azione esterna. Se le condizioni preliminari e gli obiettivi non sono soddisfatti o se le finalità e i principi dell'accordo di associazione sono in generale ignorati, è opportuno che la Commissione sospenda temporaneamente o annulli l'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. |
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(17) |
Per assicurare una tutela efficace degli interessi finanziari dell'Unione connessi all'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, la Georgia dovrebbe adottare misure appropriate in materia di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità relativa a tale assistenza. È inoltre opportuno prevedere controlli da parte della Commissione e verifiche contabili da parte della Corte dei conti. |
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(18) |
L'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione lascia impregiudicati i poteri del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto autorità di bilancio. |
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(19) |
Gli importi dell'assistenza macrofinanziaria fornita sotto forma di sovvenzioni e gli importi della dotazione richiesta per l'assistenza macrofinanziaria sotto forma di prestiti dovrebbero essere in linea con gli stanziamenti di bilancio definiti nel quadro finanziario pluriennale. |
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(20) |
È opportuno che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sia gestita dalla Commissione. Al fine di garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio possano seguire l'attuazione della presente decisione, la Commissione dovrebbe informarli periodicamente in merito agli sviluppi relativi all'assistenza e fornire loro i documenti pertinenti. |
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(21) |
È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente decisione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
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(22) |
L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe essere soggetta a condizioni di politica economica, da stabilire in un protocollo d'intesa. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione e per ragioni di efficienza, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a negoziare tali condizioni con le autorità georgiane sotto la supervisione del comitato dei rappresentanti degli Stati membri conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. A norma di tale regolamento, si dovrebbe fare ricorso alla procedura consultiva, come regola generale, in tutti i casi diversi da quelli previsti da detto regolamento. Considerato l'impatto potenzialmente rilevante di un'assistenza di oltre 90 milioni di EUR, si dovrebbe ricorrere alla procedura d'esame per le operazioni al di sopra di tale soglia. In considerazione dell'importo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione alla Georgia, si dovrebbe fare ricorso alla procedura consultiva per l'adozione del protocollo d'intesa e per qualsiasi riduzione, sospensione o annullamento dell'assistenza, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. L'Unione mette a disposizione della Georgia un'assistenza macrofinanziaria per un importo massimo di 45 milioni di EUR («assistenza macrofinanziaria dell'Unione») al fine di sostenere la stabilizzazione economica e un programma sostanziale di riforme nel paese. Di detto importo massimo, fino a 35 milioni di EUR sono forniti sotto forma di prestiti e fino a 10 milioni di EUR sotto forma di sovvenzioni. L'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è subordinata all'approvazione del bilancio dell'Unione per l'esercizio in questione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione contribuisce a coprire il fabbisogno della bilancia dei pagamenti della Georgia indicato nel programma dell'FMI in vigore.
2. La Commissione ha la facoltà di prendere in prestito, a nome dell'Unione, sui mercati dei capitali o da istituti finanziari le risorse necessarie per finanziare la parte dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione costituita dal prestito, per poi concederle a sua volta in prestito alla Georgia. La durata massima dei prestiti è in media di 15 anni.
3. L'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è gestita dalla Commissione in linea con gli accordi o le intese tra l'FMI e la Georgia, nonché con i principi e gli obiettivi fondamentali delle riforme economiche fissati nell'accordo di associazione, compresa la zona di libero scambio globale e approfondita.
La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'evoluzione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, compresi i relativi esborsi, e fornisce a tempo debito i documenti pertinenti a dette istituzioni.
4. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è messa a disposizione per un periodo di due anni e mezzo a decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore del protocollo d'intesa di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
5. Qualora il fabbisogno di finanziamento della Georgia diminuisca radicalmente nel corso del periodo di erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione rispetto alle previsioni iniziali, la Commissione, deliberando secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 7, paragrafo 2, riduce l'importo dell'assistenza, la sospende o la cancella.
Articolo 2
1. La concessione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è subordinata al rispetto, da parte della Georgia, di meccanismi democratici effettivi, compreso il pluralismo parlamentare, dello Stato di diritto e dei diritti umani.
2. La Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna monitorano il rispetto della condizione preliminare di cui al paragrafo 1 durante l'intero ciclo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.
3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano conformemente alla decisione 2010/427/UE del Consiglio (4).
Articolo 3
1. La Commissione concorda con le autorità georgiane, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 7, paragrafo 2, condizioni di politica economica e condizioni finanziarie chiaramente definite e incentrate sulle riforme strutturali e sulla solidità delle finanze pubbliche, alle quali deve essere subordinata l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, da stabilire in un protocollo d'intesa («protocollo d'intesa») comprendente un calendario per il soddisfacimento di tali condizioni. Le condizioni di politica economica e le condizioni finanziarie stabilite nel protocollo d'intesa sono compatibili con gli accordi o con le intese di cui all'articolo 1, paragrafo 3, compresi i programmi di aggiustamento macroeconomico e di riforma strutturale attuati dalla Georgia con il sostegno dell'FMI.
2. Le condizioni di cui al paragrafo 1 mirano, in particolare, a rafforzare l'efficienza, la trasparenza e la rendicontabilità dei sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Georgia, anche ai fini del ricorso all'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. Nella definizione delle misure di politica si tengono inoltre in debita considerazione i progressi conseguiti sul piano dell'apertura reciproca dei mercati, dello sviluppo di un commercio disciplinato da regole ed equo nonché di altre priorità della politica esterna dell'Unione. I progressi compiuti nel conseguimento di tali obiettivi sono oggetto di controllo regolare da parte della Commissione.
3. Le condizioni finanziarie dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sono stabilite in dettaglio in un accordo di prestito e in un accordo di sovvenzione da concludere tra la Commissione e le autorità georgiane.
4. La Commissione verifica a intervalli regolari che le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, continuino a essere soddisfatte, verificando anche che le politiche economiche della Georgia siano in linea con gli obiettivi dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. A tal fine, la Commissione opera in stretto coordinamento con l'FMI e con la Banca mondiale e, ove necessario, con il Parlamento europeo e il Consiglio.
Articolo 4
1. Fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 3, la Commissione mette a disposizione l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione in due rate, consistenti ognuna in un prestito e in una sovvenzione. L'importo di ciascuna rata è fissato nel protocollo d'intesa.
2. Per l'importo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione fornita sotto forma di prestiti è prevista una dotazione, ove richiesto, ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (5).
3. La Commissione decide di versare le rate a condizione che siano rispettate tutte le condizioni seguenti:
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a) |
la condizione preliminare di cui all'articolo 2, paragrafo 1; |
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b) |
il raggiungimento di risultati costantemente soddisfacenti nell'attuazione di un programma strategico che preveda energiche misure di risanamento e di riforma strutturale, sostenuto da un accordo di credito non precauzionale con l'FMI; e |
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c) |
l'attuazione delle condizioni di politica economica e delle condizioni finanziarie stabilite nel protocollo d'intesa. |
In linea di principio il versamento della seconda rata non è effettuato prima di tre mesi a decorrere dal versamento della prima rata.
4. Qualora le condizioni di cui al paragrafo 3, primo comma, non siano soddisfatte, la Commissione sospende temporaneamente o annulla l'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. In tali casi comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le ragioni della sospensione o cancellazione.
5. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è erogata alla Banca nazionale della Georgia. Fatte salve le condizioni che saranno stabilite nel protocollo d'intesa, fra cui la conferma del fabbisogno residuo di finanziamento di bilancio, i fondi dell'Unione possono essere trasferiti al ministero delle finanze della Georgia in quanto beneficiario finale.
Articolo 5
1. Le operazioni di assunzione e di concessione di prestiti relative alla parte dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione costituita dal prestito sono effettuate in euro con la stessa data di valuta e non obbligano l'Unione a trasformazioni delle scadenze, né la espongono a rischi di cambio o di tasso d'interesse o ad altri rischi commerciali.
2. Se le circostanze lo consentono e qualora la Georgia ne faccia richiesta, la Commissione può adottare le disposizioni necessarie per garantire che i termini e le condizioni del prestito prevedano una clausola di rimborso anticipato e che una clausola analoga sia inserita nei termini e nelle condizioni delle operazioni di assunzione del prestito.
3. Qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso d'interesse sul prestito e la Georgia ne faccia richiesta, la Commissione può decidere di procedere al rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti da essa inizialmente assunti o a una ristrutturazione delle relative condizioni finanziarie. Le operazioni di rifinanziamento o di ristrutturazione sono effettuate alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 4 e non comportano una proroga della scadenza dei prestiti assunti, né un aumento dell'ammontare del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.
4. Tutte le spese sostenute dall'Unione che concernono le operazioni di assunzione e concessione di prestiti di cui alla presente decisione sono a carico della Georgia.
5. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio sull'andamento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.
Articolo 6
1. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è fornita conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (7).
2. L'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è soggetta a gestione diretta.
3. L'accordo di prestito e l'accordo di sovvenzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, contengono disposizioni:
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a) |
che assicurano che la Georgia verifichi a cadenza regolare che i finanziamenti provenienti dal bilancio dell'Unione siano stati utilizzati correttamente, adotti misure atte a prevenire irregolarità e frodi e, se necessario, intraprenda azioni legali per il recupero dei fondi concessi ai sensi della presente decisione che sono stati oggetto di appropriazione indebita; |
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b) |
che assicurano la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare prevedendo misure specifiche di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità che riguardi l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (8), al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (9) e al regolamento (Euratom, UE) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10); |
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c) |
che autorizzano espressamente la Commissione, compreso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode, o i suoi rappresentanti a effettuare controlli, ivi inclusi accertamenti e verifiche in loco; |
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d) |
che autorizzano espressamente la Commissione e la Corte dei conti a procedere a verifiche contabili durante e dopo il periodo di disponibilità dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, comprese le verifiche contabili documentali e in loco, come le valutazioni operative; e |
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e) |
che garantiscono che l'Unione abbia diritto al rimborso anticipato del prestito e/o al rimborso totale della sovvenzione qualora si riscontri che, in relazione alla gestione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, la Georgia è stata coinvolta in atti di frode o di corruzione o in altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. |
4. Prima dell'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione la Commissione analizza, per mezzo di una valutazione operativa, la solidità dei meccanismi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni della Georgia che sono pertinenti ai fini dell'assistenza.
Articolo 7
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 8
1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente decisione nel corso dell'anno precedente, comprensiva della valutazione dell'attuazione. Tale relazione:
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a) |
esamina i progressi ottenuti nell'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione; |
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b) |
valuta la situazione economica e le prospettive della Georgia, nonché i progressi ottenuti nell'attuazione delle misure di politica di cui all'articolo 3, paragrafo 1; |
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c) |
indica il legame tra le condizioni di politica economica definite nel protocollo d'intesa, i risultati economici e di bilancio della Georgia e le decisioni della Commissione di versare le rate dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. |
2. Entro due anni dalla scadenza del periodo di disponibilità di cui all'articolo 1, paragrafo 4, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post, che analizza i risultati e l'efficienza dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione completata e in quale misura essa abbia contribuito agli obiettivi dell'assistenza.
Articolo 9
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Strasburgo, il 18 aprile 2018
Per il Parlamento europeo
Il presidente
A. TAJANI
Per il Consiglio
La presidente
L. PAVLOVA
(1) Posizione del Parlamento europeo del 14 marzo 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 aprile 2018.
(2) Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (GU L 261 del 30.8.2014, pag. 4).
(3) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(4) Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).
(5) Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10).
(6) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
(7) Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).
(8) Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
(9) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
(10) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).