26.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 82/13 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/500 DELLA COMMISSIONE
del 22 marzo 2018
relativa alla conformità all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio della proposta concernente la realizzazione del corridoio ferroviario merci «Alpi-Balcani occidentali»
[notificata con il numero C(2018) 1625]
(I testi in lingua bulgara, croata, inglese, tedesca e slovena sono i soli facenti fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la decisione (UE) 2017/1937 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (1), in particolare l'articolo 3 di tale trattato,
visto il regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 913/2010, i ministeri competenti in materia di trasporto ferroviario di Austria, Bulgaria, Croazia, Serbia e Slovenia hanno inviato di concerto alla Commissione una lettera di intenti, pervenuta il 16 novembre 2017. La lettera comprendeva una proposta di realizzare un nuovo corridoio ferroviario merci denominato il «corridoio Alpi-Balcani occidentali» sul territorio dei quattro Stati membri summenzionati e della Serbia. |
(2) |
La Commissione ha esaminato, a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 913/2010, la proposta inclusa nella lettera di intenti e ritiene che sia conforme all'articolo 5 di tale regolamento per i motivi esposti di seguito. |
(3) |
L'allegato I.2 del trattato sulla Comunità dei trasporti sottoscritto tra l'Unione europea e le parti dell'Europa sudorientale costituisce la base giuridica per la partecipazione della Serbia ai corridoi ferroviari merci tramite la menzione del regolamento (UE) n. 913/2010 tra le disposizioni applicabili del diritto dell'Unione. Il 24 novembre 2017 la Serbia ha ratificato il trattato sulla Comunità dei trasporti che è stato quindi applicato a titolo provvisorio a partire dal 27 novembre 2017. La Serbia si è impegnata a recepire la normativa dell'Unione nel proprio ordinamento interno a norma del trattato sulla Comunità dei trasporti in ogni caso prima della realizzazione del corridoio ferroviario merci proposto. |
(4) |
La Commissione ritiene che i criteri di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 913/2010 siano stati tenuti in considerazione nella proposta nei modi descritti di seguito:
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(5) |
I gestori dell'infrastruttura interessati hanno espresso il proprio sostegno al progetto di questo nuovo corridoio ferroviario merci in una lettera congiunta di sostegno, come documentato nell'allegato II della lettera di intenti. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 913/2010, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La lettera di intenti pervenuta il 16 novembre 2017 in merito alla realizzazione del corridoio ferroviario merci «Alpi-Balcani occidentali», inviata di concerto alla Commissione dai ministeri competenti in materia di trasporto ferroviario di Austria, Bulgaria, Croazia, Serbia e Slovenia, e nella quale viene proposto l'itinerario
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Salisburgo — Villaco — Lubiana –/ |
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Wels/Linz — Graz — Maribor – |
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Zagabria — Vinkovci/Vukovar — Tovarnik — Belgrado — Sofia — Svilengrad (frontiera bulgaro-turca) |
quale itinerario principale del corridoio ferroviario merci «Alpi-Balcani occidentali» è conforme all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010.
Articolo 2
La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica di Serbia sono destinatarie della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2018
Per la Commissione
Violeta BULC
Membro della Commissione
(1) GU L 278 del 27.10.2017, pag. 1.
(2) GU L 276 del 20.10.2010, pag. 22.
(3) Regolamento delegato (UE) 2016/758 della Commissione, del 4 febbraio 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento dell'allegato III (GU L 126 del 14.5.2016, pag. 3).