26.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 82/13


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/500 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 2018

relativa alla conformità all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio della proposta concernente la realizzazione del corridoio ferroviario merci «Alpi-Balcani occidentali»

[notificata con il numero C(2018) 1625]

(I testi in lingua bulgara, croata, inglese, tedesca e slovena sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione (UE) 2017/1937 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (1), in particolare l'articolo 3 di tale trattato,

visto il regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 913/2010, i ministeri competenti in materia di trasporto ferroviario di Austria, Bulgaria, Croazia, Serbia e Slovenia hanno inviato di concerto alla Commissione una lettera di intenti, pervenuta il 16 novembre 2017. La lettera comprendeva una proposta di realizzare un nuovo corridoio ferroviario merci denominato il «corridoio Alpi-Balcani occidentali» sul territorio dei quattro Stati membri summenzionati e della Serbia.

(2)

La Commissione ha esaminato, a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 913/2010, la proposta inclusa nella lettera di intenti e ritiene che sia conforme all'articolo 5 di tale regolamento per i motivi esposti di seguito.

(3)

L'allegato I.2 del trattato sulla Comunità dei trasporti sottoscritto tra l'Unione europea e le parti dell'Europa sudorientale costituisce la base giuridica per la partecipazione della Serbia ai corridoi ferroviari merci tramite la menzione del regolamento (UE) n. 913/2010 tra le disposizioni applicabili del diritto dell'Unione. Il 24 novembre 2017 la Serbia ha ratificato il trattato sulla Comunità dei trasporti che è stato quindi applicato a titolo provvisorio a partire dal 27 novembre 2017. La Serbia si è impegnata a recepire la normativa dell'Unione nel proprio ordinamento interno a norma del trattato sulla Comunità dei trasporti in ogni caso prima della realizzazione del corridoio ferroviario merci proposto.

(4)

La Commissione ritiene che i criteri di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 913/2010 siano stati tenuti in considerazione nella proposta nei modi descritti di seguito:

 

lettera a): l'itinerario proposto collega quattro Stati membri e la Serbia;

 

lettera b): il servizio sull'itinerario principale del corridoio proposto

 

Salisburgo — Villaco — Lubiana –/

 

Wels/Linz — Graz — Maribor –

 

Zagabria — Vinkovci/Vukovar — Tovarnik — Belgrado — Sofia — Svilengrad (frontiera bulgaro-turca)

utilizzerebbe per la maggior parte del suo percorso delle linee che fanno parte della rete centrale TEN-T per quanto riguarda gli Stati membri interessati, e della rete centrale indicativa per quanto riguarda la Serbia (3); le altre sezioni previste per il servizio sull'itinerario principale fanno parte della rete globale; la parte centrale del corridoio RNE C11, inoltre, comprende l'itinerario principale del corridoio ferroviario merci proposto che va da Salisburgo alla frontiera bulgaro-turca;

 

lettera e): il corridoio proposto integrerà i corridoi ferroviari merci esistenti nella regione dell'Europa sudorientale, in particolare fornendo accesso a regioni finora non contemplate dalla rete dei corridoi ferroviari merci; il corridoio rappresenterà inoltre un itinerario alternativo rispetto a due corridoi ferroviari merci esistenti, ovvero il corridoio Oriente-Mediterraneo orientale e il corridoio Reno-Danubio, aumentando le opzioni di gestione delle emergenze su diversi corridoi grazie a ulteriori percorsi alternativi e migliorando così la resilienza del trasporto ferroviario, in particolare in caso di gravi perturbazioni;

 

lettera f): l'itinerario proposto rappresenta un asse ferroviario molto importante per il trasporto merci nella regione dei Balcani occidentali. in passato lungo questo corridoio sono transitati volumi di traffico nettamente superiori rispetto a quelli attualmente stimati per le sue sezioni più trafficate; esiste in effetti un notevole potenziale di sviluppo del trasporto ferroviario di merci, ovvero il trasferimento modale o l'incremento dei volumi totali di trasporto, per i due sottomercati che il corridoio ferroviario merci «Alpi-Balcani occidentali» può servire: da un lato il trasporto merci all'interno delle regioni direttamente toccate dal corridoio e tra queste regioni e altre parti d'Europa, e dall'altro lato il trasporto di merci in transito lungo tutto il corridoio; in particolare il corridoio può soddisfare la consistente domanda di servizi ferroviari intermodali di merci tra l'Unione e la Turchia;

 

lettera g): il corridoio costituirà la base per una migliore interconnessione tra Stati membri e paesi terzi europei, poiché includerà la Serbia e agevolerà il collegamento con la Turchia alla frontiera bulgaro-turca tramite un collegamento diretto tra l'Europa centro-occidentale e la Turchia;

 

lettera h): nel corso dell'estate del 2017 i potenziali richiedenti sono stati consultati in merito alla realizzazione del corridoio ferroviario merci «Alpi-Balcani occidentali»: 20 imprese hanno espresso il proprio sostegno, come documentato nell'allegato III della lettera di intenti; di queste, 13 erano imprese ferroviarie, tre operatori intermodali, tre spedizionieri e un proprietario di veicoli;

 

lettera i): il corridoio proposto fornisce accesso diretto ai principali terminali negli Stati membri interessati; in diversi punti fornisce interfacce intermodali con il Danubio e la Sava; esso garantisce inoltre l'accesso ai porti marittimi, in particolare ai porti di Capodistria e Rijeka (Fiume), tramite il collegamento con altri corridoi ferroviari merci.

(5)

I gestori dell'infrastruttura interessati hanno espresso il proprio sostegno al progetto di questo nuovo corridoio ferroviario merci in una lettera congiunta di sostegno, come documentato nell'allegato II della lettera di intenti.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 913/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La lettera di intenti pervenuta il 16 novembre 2017 in merito alla realizzazione del corridoio ferroviario merci «Alpi-Balcani occidentali», inviata di concerto alla Commissione dai ministeri competenti in materia di trasporto ferroviario di Austria, Bulgaria, Croazia, Serbia e Slovenia, e nella quale viene proposto l'itinerario

 

Salisburgo — Villaco — Lubiana –/

 

Wels/Linz — Graz — Maribor –

 

Zagabria — Vinkovci/Vukovar — Tovarnik — Belgrado — Sofia — Svilengrad (frontiera bulgaro-turca)

quale itinerario principale del corridoio ferroviario merci «Alpi-Balcani occidentali» è conforme all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010.

Articolo 2

La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica di Serbia sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2018

Per la Commissione

Violeta BULC

Membro della Commissione


(1)  GU L 278 del 27.10.2017, pag. 1.

(2)  GU L 276 del 20.10.2010, pag. 22.

(3)  Regolamento delegato (UE) 2016/758 della Commissione, del 4 febbraio 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento dell'allegato III (GU L 126 del 14.5.2016, pag. 3).