23.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 81/15


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/486 DEL CONSIGLIO

del 19 marzo 2018

che autorizza l'Ungheria ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 291, paragrafo 2,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, qualsiasi soggetto passivo che effettui una cessione di beni o una prestazione di servizi è di norma tenuto al pagamento all'erario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

(2)

Per contrastare la frode dell'IVA nel settore delle agenzie di lavoro temporaneo, nel 2014 l'Ungheria ha chiesto l'autorizzazione a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE per stabilire che, per la messa a disposizione di personale per l'esecuzione di attività diverse da quelle previste all'articolo 199, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva, il debitore dell'IVA sia il soggetto passivo destinatario della prestazione («meccanismo di inversione contabile»). L'autorizzazione, concessa con la decisione di esecuzione (UE) 2015/2349 del Consiglio (2), è scaduta il 31 dicembre 2017.

(3)

Con lettera protocollata dalla Commissione il 26 giugno 2017, l'Ungheria ha chiesto l'autorizzazione ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE per fare sì che il beneficiario della prestazione sia tenuto al pagamento dell'IVA per la messa a disposizione di personale.

(4)

In conformità dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, con lettera dell'11 dicembre 2017 la Commissione ha trasmesso agli altri Stati membri la domanda presentata dall'Ungheria. Con lettera del 12 dicembre 2017 la Commissione ha comunicato all'Ungheria di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

(5)

Secondo le informazioni fornite dall'Ungheria, diversi operatori nel settore delle agenzie di lavoro temporaneo sono coinvolti in attività fraudolente di fornitura di servizi senza versamento dell'IVA applicabile all'amministrazione fiscale. Poiché questo tipo di attività non comporta necessariamente ingenti costi dei fattori produttivi o investimenti, l'IVA percepita dalle agenzie spesso supera ampiamente l'importo dell'IVA deducibile pagata ai fornitori. Un certo numero di queste agenzie, spesso prive di attivi o con attivi limitati, scompare dopo soli pochi mesi, rendendo il recupero dell'IVA non pagata difficile o impossibile.

(6)

Designando in questi casi il destinatario di tali servizi quale soggetto tenuto al pagamento dell'IVA, la deroga eliminerebbe la possibilità di praticare questo tipo di evasione fiscale. L'Ungheria sostiene che, dopo l'introduzione del meccanismo di inversione contabile per la messa a disposizione di personale nel paese, il numero di agenzie di lavoro temporaneo è diminuito, facendo pensare a un risanamento del mercato. Secondo l'Ungheria il meccanismo di inversione contabile si è dimostrato uno strumento adeguato ed efficace per contrastare le pratiche fraudolente nel settore delle agenzie di lavoro temporaneo.

(7)

Sulla base delle informazioni fornite dall'Ungheria, sono state adottate diverse misure per contrastare la frode dell'IVA e l'Ungheria prevede di introdurre altre misure antifrode mirate in particolare al settore delle agenzie di lavoro temporaneo. Nonostante l'adozione di queste misure, l'Ungheria ritiene che, per ridurre ulteriormente i problemi arrecati al settore, sia necessario continuare ad applicare il meccanismo di inversione contabile.

(8)

Per un certo numero di situazioni che prevedono la messa a disposizione di personale, elencate all'articolo 199, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, è già possibile indicare il destinatario quale soggetto tenuto al pagamento dell'IVA. Al fine di prevenire l'evasioni fiscale, l'Ungheria dovrebbe pertanto essere autorizzata ad applicare il meccanismo di inversione contabile a situazioni di messa a disposizione di personale che non siano già contemplate dalla direttiva 2006/112/CE.

(9)

La deroga dovrebbe essere limitata nel tempo e dovrebbe pertanto scadere il 31 dicembre 2020.

(10)

Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla misura, compresa la garanzia di un'applicazione ininterrotta della deroga precedentemente autorizzata e la certezza del diritto per quanto riguarda il periodo d'imposta, è opportuno che la presente decisione si applichi dal 1o gennaio 2018. Poiché l'Ungheria ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione il 26 giugno 2017 e ha continuato sin dal 1o gennaio 2018 ad applicare il regime giuridico stabilito nel suo diritto nazionale sulla base della deroga precedentemente autorizzata, il legittimo affidamento delle persone interessate è debitamente rispettato

(11)

Le misure che l'Ungheria intende adottare dovrebbero eliminare la frode nel settore interessato e, pertanto, non dovrebbero essere richieste ulteriori deroghe all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE in relazione alla messa a disposizione di personale.

(12)

La deroga non incide negativamente sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, l'Ungheria è autorizzata a disporre che il debitore dell'IVA sia il soggetto passivo destinatario di una messa a disposizione di personale per l'esecuzione di attività diverse da quelle previste all'articolo 199, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Essa si applica dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2020.

Articolo 3

L'Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2018

Per il Consiglio

Il presidente

R. PORODZANOV


(1)  GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/2349 del Consiglio, del 10 dicembre 2015, che autorizza l'Ungheria ad applicare una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 330 del 16.12.2015, pag. 53).