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2.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 60/40 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/313 DELLA COMMISSIONE
del 28 febbraio 2018
che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda gli elenchi dei posti d'ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema TRACES
[notificata con il numero C(2018) 1149]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 20, paragrafi 1 e 3,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase, e paragrafo 5,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione 2009/821/CE (4) della Commissione stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti in conformità alle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Tale elenco figura nell'allegato I di detta decisione. |
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(2) |
Il Belgio ha informato la Commissione che il riconoscimento dei centri d'ispezione Avia Partner e WFS situati presso l'aeroporto di Bruxelles-Zaventem dovrebbe essere limitato ai prodotti che richiedono determinate temperature controllate. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2009/821/CE. |
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(3) |
Su proposta della Danimarca, il riconoscimento del posto d'ispezione frontaliero presso il porto di Copenaghen dovrebbe essere limitato ai prodotti imballati unicamente. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2009/821/CE. |
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(4) |
La Germania ha informato la Commissione di aver revocato il riconoscimento del posto d'ispezione frontaliero situato presso l'aeroporto di Hannover-Langenhagen per quanto concerne i prodotti. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2009/821/CE. |
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(5) |
L'Irlanda ha informato la Commissione di aver revocato il riconoscimento del posto d'ispezione frontaliero situato presso l'aeroporto di Shannon per quanto concerne gli ungulati vivi. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2009/821/CE. |
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(6) |
La Spagna ha informato la Commissione di aver sospeso il riconoscimento del posto d'ispezione frontaliero situato presso l'aeroporto di Alicante in relazione agli animali vivi e ai prodotti non destinati al consumo umano. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2009/821/CE. |
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(7) |
Su proposta della Spagna, è opportuno aggiungere il riconoscimento del nuovo centro d'ispezione Alaire situato presso il posto d'ispezione frontaliero dell'aeroporto di Madrid e ripristinare il riconoscimento del centro d'ispezione Frigalsa situato presso il posto d'ispezione frontaliero del porto di Vigo. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2009/821/CE. |
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(8) |
L'allegato II della decisione 2009/821/CE stabilisce l'elenco delle unità centrali, regionali e locali del sistema informatico veterinario integrato (TRACES). |
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(9) |
Sulla base di informazioni ricevute dalla Croazia, è opportuno apportare alcune modifiche all'elenco delle unità locali del sistema TRACES per tale Stato membro. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2009/821/CE. |
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(10) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2018
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(2) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.
(3) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.
(4) Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1).
ALLEGATO
Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono modificati come segue:
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1) |
l'allegato I è così modificato:
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2) |
Nell'allegato II le voci della parte relativa alla Croazia sono sostituite dalle seguenti:
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