24.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 54/16


DECISIONE (PESC) 2018/280 DEL CONSIGLIO

del 23 febbraio 2018

che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC (1).

(2)

In base a un riesame di tale decisione, è opportuno prorogare le misure restrittive nei confronti della Bielorussia fino al 28 febbraio 2019.

(3)

Il Consiglio ha inoltre convenuto che l'esportazione di determinati tipi di fucili e pistole sportivi di piccolo calibro nonché di munizioni di piccolo calibro, esclusivamente per eventi sportivi o addestramenti sportivi, o di assistenza tecnica o servizi di intermediazione, di finanziamenti o assistenza finanziaria correlati, può essere autorizzata dagli Stati membri, precisando che si tratterà di un numero limitato e che ciò lascerà impregiudicate le disposizioni applicabili in materia di licenze.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2012/642/PESC.

(5)

La presente decisione dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2012/642/PESC è così modificata:

1)

all'articolo 2, sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«4.   In deroga all'articolo 1, gli Stati membri possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di fucili e pistole sportivi di piccolo calibro nonché di munizioni di piccolo calibro, destinati a essere utilizzati esclusivamente per eventi sportivi e addestramenti sportivi, o di assistenza tecnica o servizi di intermediazione, di finanziamenti o assistenza finanziaria correlati.

L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere contemplati dal presente paragrafo.

5.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione della sua intenzione di concedere un'autorizzazione a norma del paragrafo 4 almeno dieci giorni prima del rilascio dell'autorizzazione, compresi il tipo e il quantitativo dell'attrezzatura interessata e lo scopo al quale è destinata, o la natura dell'assistenza o dei servizi correlati.»;

2)

l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

1.   La presente decisione si applica fino al 28 febbraio 2019.

2.   La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

E. ZAHARIEVA


(1)  Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1).