21.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 48/1


DECISIONE (UE) 2018/254 DEL CONSIGLIO

del 15 febbraio 2018

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del Trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Dal 22 gennaio 2011, a norma della decisione 2010/48/CE del Consiglio (2), l'Unione è vincolata dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, le cui disposizioni sono diventate parte integrante dell'ordinamento giuridico dell'Unione.

(2)

Il 26 novembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, a nome dell'Unione, un accordo internazionale nell'ambito dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) relativo a un migliore accesso ai libri per le persone con difficoltà nella lettura di testi a stampa.

(3)

A seguito dell'esito positivo di tali negoziati, il trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa («trattato di Marrakech») è stato adottato il 27 giugno 2013. Il trattato di Marrakech è entrato in vigore il 30 settembre 2016.

(4)

Conformemente alla decisione 2014/221/UE del Consiglio (3), il trattato di Marrakech è stato firmato a nome dell'Unione il 30 aprile 2014, con riserva della sua conclusione.

(5)

Il trattato di Marrakech stabilisce una serie di norme internazionali che garantiscono la presenza di limitazioni o eccezioni alle norme in materia di diritto d'autore a livello nazionale a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa. Il trattato di Marrakech intende inoltre consentire lo scambio transfrontaliero di copie in formato accessibile di opere pubblicate che sono state realizzate in virtù di dette limitazioni o eccezioni alle norme in materia di diritto d'autore. In tal modo il trattato di Marrakech agevolerà, all'interno e all'esterno dell'Unione, l'accesso dei suoi beneficiari alle opere pubblicate.

(6)

Il regolamento (UE) 2017/1563 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e la direttiva (UE) 2017/1564 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), che attuano gli obblighi dell'Unione previsti dal trattato di Marrakech, sono stati adottati il 13 settembre 2017.

(7)

A norma dell'articolo 19, lettera b), del trattato di Marrakech, la data effettiva in cui l'Unione diventa parte del trattato di Marrakech è fissata a tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica o di adesione presso il direttore generale dell'OMPI. È opportuno allineare tale data a quella entro cui gli Stati membri devono recepire la direttiva (UE) 2017/1564 e alla data a decorrere dalla quale si applica il regolamento (UE) 2017/1563. Pertanto, il deposito dello strumento di ratifica dovrebbe aver luogo a partire da tre mesi prima della data entro cui gli Stati membri devono recepire la direttiva (UE) 2017/1564 e a decorrere dalla quale si applica il regolamento (UE) 2017/1563.

(8)

Poiché la conclusione del trattato di Marrakech rientra nella competenza esclusiva dell'Unione (6), è opportuno approvare il trattato di Marrakech,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa è approvato a nome dell'Unione.

Il testo del trattato di Marrakech è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare lo strumento di ratifica di cui all'articolo 19, lettera b), del trattato di Marrakech a nome dell'Unione.

Tale deposito avviene a decorrere dal 12 luglio 2018.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

K. VALCHEV


(1)  Approvazione del 18 gennaio 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35).

(3)  Decisione 2014/221/UE del Consiglio, del 14 aprile 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa (GU L 115 del 17.4.2014, pag. 1.).

(4)  Regolamento (UE) 2017/1563 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, relativo alla scambio transfrontaliero tra l'Unione e i paesi terzi di copie in formato accessibile di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa (GU L 242 del 20.9.2017, pag. 1).

(5)  Direttiva (UE) 2017/1564 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, e che modifica la direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 242 del 20.9.2017, pag. 6).

(6)  Parere della Corte di giustizia del 14 febbraio 2017, 3/15, ECLI:EU:C:2017:114.