1.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 29/13


DECISIONE (UE) 2018/156 DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 2018

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio di associazione, istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda l'integrazione dell'allegato I-A del capo 1 del titolo IV di detto accordo, e in sede di comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», per quanto riguarda il ricalcolo della tabella di eliminazione dei dazi all'esportazione di cui agli allegati I-C e I-D del capo 1 del titolo IV di detto accordo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo comma dell'articolo 207, paragrafo 4, e l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (1) («accordo»), è entrato in vigore il 1o settembre 2017. L'articolo 486, paragrafi 3 e 4, dell'accordo prevede l'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo nelle parti specificate dall'Unione.

(2)

L'articolo 4 della decisione 2014/668/UE del Consiglio (2) specifica le disposizioni dell'accordo da applicarsi a titolo provvisorio, comprese quelle relative all'eliminazione dei dazi doganali e quelle relative agli allegati da I-A a I-D del capo 1 del titolo IV dell'accordo.L'applicazione a titolo provvisorio ha avuto effetto dal 1o gennaio 2016.

(3)

Avendo unilateralmente anticipato l'attuazione dell'elenco delle concessioni di cui all'allegato I-A del capo 1 del titolo IV dell'accordo tramite le preferenze commerciali autonome previste a norma del regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), l'Unione ha già applicato le modalità specifiche di attuazione dell'elenco («categorie di soppressione progressiva dei dazi») che sono state concordate tra le parti.

(4)

Un chiarimento sulle modalità di soppressione dei dazi, è stato adottato mediante il regolamento (UE) n. 1150/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) nel contesto della modifica delle preferenze commerciali autonome al fine di specificare la riduzione da applicare per l'aliquota di base dei dazi doganali per ciascuna categoria di soppressione progressiva dei dazi di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 374/2014.

(5)

Un analogo chiarimento è necessario per garantire chele medesime modalità, che tengono conto dell'intesa comune raggiunta dalle parti durante i negoziati, siano chiaramente definite per l'attuazione ottimale dell'elenco di concessioni. Tali modalità devono essere applicate da entrambe le parti dell'accordo.

(6)

L'allegato I-C del capo 1 del titolo IV dell'accordo, che definisce le tabelle relative all'eliminazione dei dazi all'esportazione dell'Ucraina, prevede la necessità di ricalcolare la tabella in modo da mantenere la preferenza relativa, vale a dire, lastessa percentuale rispetto alle aliquote dei dazi all'esportazione consolidate nel quadro dell'OMC applicabili per ogni periodo, nel caso in cui le disposizioni commerciali dell'accordo entrino in vigore dopo il 15 maggio 2014.

(7)

L'allegato I-D del capo 1 del titolo IV dell'accordo, che definisce le misure di salvaguardia sotto forma di una maggiorazione da applicare ai dazi all'esportazione di merci specifiche, prevede analogamente la necessità di ricalcolare la tabella in modo da mantenere la preferenza relativa, vale a dire, la stessa percentuale rispetto alle aliquote dei dazi all'esportazione consolidate nel quadro dell'OMC applicabili per ogni periodo, nel caso in cui le disposizioni commerciali dell'accordo entrino in vigore dopo il 15 maggio 2014.

(8)

Una modifica tecnica dell'allegato I-C del capo 1 del titolo IV dell'accordo è necessaria per il codice tariffario 1207 9997 00 al fine di tenere conto della descrizione corretta secondo la classificazione unificata dei prodotti (UKTZED) dell'Ucraina.

(9)

Con la decisione n. 3/2014 (5), il consiglio di associazione UE-Ucraina ha conferito al comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio»(«comitato 'Commercio'») il potere di aggiornare o modificare alcuni allegati relativi agli scambi, compresi gli allegati I-C e I-D del capo 1 del titolo IV dell'accordo.

(10)

È pertanto opportuno che la posizione dell'Unione in sede di consiglio di associazione e di comitato «Commercio» sia basata sui progetti di decisione acclusi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione, in sede di consiglio di associazione, riguardo all'integrazione dell'allegato I-A del capo 1 del titolo IV dell'accordo e, in sede di comitato «Commercio», per quanto riguarda il ricalcolo della tabella di eliminazione dei dazi all'esportazione di cui agli allegati I-C e I-D del capo 1 del titolo IV dell'accordo, è basata sui progetti di decisioni acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.

(2)  Decisione 2014/668/UE del Consiglio, del 23 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli (GU L 278 del 20.9.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (GU L 118 del 22.4.2014, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 1150/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 ottobre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 374/2014 sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (GU L 313 del 31.10.2014, pag. 1).

(5)  Decisione n. 3/2014 del Consiglio di associazione UE-Ucraina, del 15 dicembre 2014, relativa alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al comitato di associazione nella formazione Commercio (GU L 158 del 24.6.2015, pag. 4).


PROGETTO DI

DECISIONE N. …/2018 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA

del … 2018

che integra l'allegato I-A del capo 1 del titolo IV dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra,

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (1), firmato a Bruxelles il 27 giugno 2014,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 486 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («accordo»), alcune parti dell'accordo, tra cui le disposizioni relative all'eliminazione dei dazi doganali e il relativo allegato I-A del capo 1 del titolo IV dell'accordo, sono applicate a titolo provvisorio dal 1o gennaio 2016.

(2)

Il regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha istituito unilateralmente un regime preferenziale che ha consentito la riduzione o la soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina, in conformità dell'allegato I del medesimo regolamento.

(3)

Tale regime preferenziale corrispondeva alle concessioni tariffarie che sarebbero applicate nel corso del primo anno di attuazione dell'accordo conformemente all'allegato I-Adel capo 1 del titolo IV dell'accordo.

(4)

Il regolamento (UE) n. 1150/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha introdotto, tra l'altro, un chiarimento sulla riduzione specifica da applicare all'aliquota di base dei dazi doganali per ciascuna «categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi» di cui all'allegato I di tale regolamento.

(5)

Ai fini della chiarezza dell'accordo è necessario un analogo chiarimento per specificare la riduzione da applicare all'aliquota di base dei dazi doganali, per tutti gli anni successivi, per ciascuna «categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi» di cui all'allegato I-A del capo 1 del titolo IV dell'accordo. Tali modalità di soppressione dei dazi corrispondono all'intesa raggiunta con l'Ucraina nel corso del negoziato e saranno applicate da entrambe le parti dell'accordo.

(6)

L'articolo 463, paragrafo 2, dell'accordo dispone che il consiglio di associazione sia una sede per lo scambio di informazioni sulle misure di attuazione e applicazione.

(7)

A norma dell'articolo 463, paragrafo 3, dell'accordo, il consiglio di associazione può aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo.

(8)

È pertanto opportuno che il consiglio di associazione UE-Ucraina adotti una decisione che integra l'allegato I-A del capo 1 del titolo IV dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Una nuova appendice C, quale figura nell'allegato della presente decisione, è aggiunta all'allegato I-A del capo 1 del titolo IV dell'accordo, in modo da chiarire l'applicazione della riduzione dell'aliquota di base dei dazi doganali da applicare, per tutti gli anni successivi, per ciascuna «categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi» di cui all'allegato I-A del capo 1 del titolo IV dell'accordo.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a …, il …

Per il Consiglio di associazione

Il presidente


(1)  GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.

(2)  Regolamento (UE) n. 374/2014 del parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (GU L 118 del 22.4.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1150/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 ottobre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 374/2014 sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (GU L 313 del 31.10.2014, pag. 1).

ALLEGATO

APPENDICE C DELL'ALLEGATO I-A DEL CAPO 1 DEL TITOLO IV DELL'ACCORDO

ELIMINAZIONE DEI DAZI DOGANALI

TABELLE DI ELIMINAZIONE DEI DAZI DELLE PARTI PER LE MERCI ORIGINARIE DELL'ALTRA PARTE

La presente appendice chiarisce la riduzione dell'aliquota di base dei dazi doganali da applicare per ciascuna «categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi»

1.

Salvo altrimenti disposto nelle tabelle di eliminazione dei dazi delle parti incluse nell'allegato I-A del capo 1 del titolo IV dell'accordo («tabelle»), i chiarimenti seguenti si applicano all'eliminazione dei dazi doganali delle parti in conformità del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), articolo 29 (Soppressione dei dazi doganali sulle importazioni), dell'accordo:

a)

i dazi doganali applicabili alle merci originarie dell'Ucraina o dell'UE («merci originarie») di cui alle linee tariffarie della categoria «0» di soppressione progressiva dei dazi delle tabelle sono interamente soppressi e le merci interessate sono esenti da qualsiasi dazio doganale alla data di entrata in vigore del presente accordo;

b)

i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie della categoria «1» di soppressione progressiva dei dazi delle tabelle sono soppressi in due tappe uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;

c)

i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie della categoria «2» di soppressione progressiva dei dazi delle tabelle sono soppressi in tre tappe uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;

d)

i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie della categoria «3» di soppressione progressiva dei dazi delle tabelle sono soppressi in quattro tappe uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;

e)

i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie della categoria «5» di soppressione progressiva dei dazi delle tabelle sono soppressi in sei tappe uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;

f)

i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie della categoria «7» di soppressione progressiva dei dazi delle tabelle sono soppressi in otto tappe uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;

g)

i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie della categoria «10» di soppressione progressiva dei dazi delle tabelle sono soppressi in undici tappe uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;

h)

i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie contrassegnate da «20 % in 5 anni» nelle tabelle sono ridotti del 20 % in sei tappe uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente soggette a un dazio doganale pari all'aliquota di base ridotta del 20 %;

i)

i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie contrassegnate da «20 % in 10 anni» nelle tabelle sono ridotti del 20 % in undici tappe uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente soggette a un dazio doganale pari all'aliquota di base ridotta del 20 %;

j)

i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie contrassegnate da «30 % in 5 anni» nelle tabelle sono ridotti del 30 % in sei tappe uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente soggette a un dazio doganale pari all'aliquota di base ridotta del 30 %;

k)

i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie contrassegnate da «50 % in 5 anni» nelle tabelle sono ridotti del 50 % in sei tappe uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente soggette a un dazio doganale pari all'aliquota di base ridotta del 50 %;

l)

i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie contrassegnate da «50 % in 7 anni» nelle tabelle sono ridotti del 50 % in otto tappe uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente soggette a un dazio doganale pari all'aliquota di base ridotta del 50 %;

m)

i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie contrassegnate da «50 % in 10 anni» nelle tabelle sono ridotti del 50 % in undici tappe uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente soggette a un dazio doganale pari all'aliquota di base ridotta del 50 %;

n)

i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie contrassegnate da «60 % in 5 anni» nelle tabelle sono ridotti del 60 % in sei tappe uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente soggette a un dazio doganale pari all'aliquota di base ridotta del 60 %;

o)

i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie della categoria «esenzione ad valorem (prezzo di entrata (1))» di soppressione progressiva dei dazi delle tabelle sono soppressi alla data di entrata in vigore del presente accordo; la liberalizzazione riguarda esclusivamente il dazio ad valorem; il dazio specifico connesso al sistema dei prezzi di entrata applicabile a tali merci originarie è mantenuto.

2.

L'aliquota di base e la categoria di soppressione progressiva dei dazi necessarie per determinare l'aliquota dei dazi doganali applicabile in ogni fase della riduzione di una linea tariffaria sono indicate nella corrispondente linea tariffaria della tabella.

3.

Ai fini dell'eliminazione dei dazi doganali, l'aliquota dei dazi applicata in ogni fase è arrotondata per difetto almeno al decimo di punto percentuale più vicino oppure, se l'aliquota del dazio è espressa in unità monetarie, almeno al decimale più vicino dell'unità monetaria ufficiale della parte.

4.

Ai fini della presente appendice, la prima riduzione è effettuata all'entrata in vigore dell'accordo e ciascuna revisione successiva prende effetto il 1o gennaio dell'anno pertinente.

5.

Se l'entrata in vigore del presente accordo corrisponde a una data successiva al 1o gennaio e anteriore al 31 dicembre dello stesso anno, il quantitativo contingentale è stabilito in modo proporzionale per il resto dell'anno di calendario.


(1)  Cfr. l'allegato 2 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


PROGETTO DI

DECISIONE N. …/2018 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA RIUNITO NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO»

del … 2018

relativa al ricalcolo della tabella di eliminazione dei dazi all'esportazione, di cui agli allegati I-C e I-D del capo 1 del titolo IV dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE RIUNITO NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO»,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (1), firmato a Bruxelles il 27 giugno 2014,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 486 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («accordo»), alcune parti dell'accordo, tra cui le disposizioni relative all'eliminazione dei dazi doganali e i relativi allegati I-C e I-D del capo 1 del titolo IV dell'accordo, sono applicate a titolo provvisorio dal 1o gennaio 2016.

(2)

L'allegato I-C del capo 1 del titolo IV dell'accordo, che definisce le tabelle relative all'eliminazione dei dazi all'esportazione dell'Ucraina, prevede la necessità di ricalcolare tabella in modo da mantenere la preferenza relativa, vale a dire, la stessa percentuale, rispetto alle aliquote dei dazi all'esportazione consolidate nel quadro dell'OMC applicabili per ogni periodo nel caso in cui le disposizioni commerciali dell'accordo entrino in vigore dopo il 15 maggio 2014.

(3)

L'allegato I-D del capo 1 del titolo IV dell'accordo, che definisce le misure di salvaguardia sotto forma di una maggiorazione da applicare ai dazi all'esportazione di merci specifiche, prevede analogamente la necessità di ricalcolare la tabella in modo da mantenere la preferenza relativa, vale a dire, la stessa percentuale, rispetto alle aliquote dei dazi all'esportazione consolidate nel quadro dell'OMC applicabili per ogni periodo nel caso in cui le disposizioni commerciali dell'accordo entrino in vigore dopo il 15 maggio 2014.

(4)

Una modifica tecnica dell'allegato I-C del capo 1 del titolo IV dell'accordo è necessaria per il codice tariffario 1207 99 97 00 al fine di tenere conto della descrizione corretta secondo la classificazione unificata dei prodotti (UKTZED) dell'Ucraina.

(5)

A norma dell'articolo 463, paragrafo 3, dell'accordo, il consiglio di associazione può aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo.

(6)

L'articolo 465, paragrafo 2, dell'accordo specifica che il consiglio di associazione può delegare i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al comitato di associazione. Ai sensi dell'articolo 465, paragrafo 4, dell'accordo, il comitato si riunisce in una formazione specifica per affrontare tutte le questioni inerenti al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo.

(7)

Il consiglio di associazione UE-Ucraina, con la decisione n. 3/2014 (2) ha conferito al comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» («comitato commercio») il potere di aggiornare o modificare alcuni allegati attinenti al commercio, compresi gli allegati I-C e I-D dell'accordo.

(8)

È pertanto opportuno che il comitato commercio adotti una decisione per ricalcolare le tabelle di eliminazione dei dazi all'esportazione di cui agli allegati I-C e I-D dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I-C del capo 1 del titolo IV dell'accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, è sostituito dal testo figurante nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

L'allegato I-D del capo 1 del titolo IV dell'accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, è sostituito dal testo figurante nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a …, il …

Per il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio»

Il presidente


(1)  GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.

(2)  Decisione n. 3/2014 del Consiglio di associazione UE-Ucraina, del 15 dicembre 2014, relativa alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al comitato di associazione nella formazione Commercio (GU L 158 del 24.6.2015, pag. 4).

ALLEGATO I

ALLEGATO I-C DEL CAPO 1 DEL TITOLO IV DELL'ACCORDO

TABELLE DI ELIMINAZIONE DEI DAZI ALL'ESPORTAZIONE

Dazi espressi in % salvo diversa indicazione.

Bestiame e pelli non conciate

Codice SA

Descrizione

EIV (2016 (1))

EIV+1 (2017)

EIV+2 (2018)

EIV+3 (2019)

EIV+4 (2020)

EIV+5 (2021)

EIV+6 (2022)

EIV+7 (2023)

EIV+8 (2024)

EIV+9 (2025)

EIV+10 (2026)

Misure di salvaguardia

 

Animali vivi della specie bovina domestica, diversi dai riproduttori di razza pura:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0102 90 05 00

di peso non superiore a 80 kg

8,0

7,2

6,4

5,6

4,8

4,0

3,2

2,4

1,6

0,8

0,0

 

0102 90 21 00

di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg destinati alla macellazione

8,0

7,2

6,4

5,6

4,8

4,0

3,2

2,4

1,6

0,8

0,0

 

0102 90 29 00

di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg non destinati alla macellazione

8,0

7,2

6,4

5,6

4,8

4,0

3,2

2,4

1,6

0,8

0,0

 

0102 90 41 00

di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg destinati alla macellazione

8,0

7,2

6,4

5,6

4,8

4,0

3,2

2,4

1,6

0,8

0,0

 

0102 90 49 00

di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg non destinati alla macellazione

8,0

7,2

6,4

5,6

4,8

4,0

3,2

2,4

1,6

0,8

0,0

 

0102 90 51 00

Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato) di peso superiore a 300 kg destinate alla macellazione

8,0

7,2

6,4

5,6

4,8

4,0

3,2

2,4

1,6

0,8

0,0

 

0102 90 59 00

Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato) di peso superiore a 300 kg non destinate alla macellazione

8,0

7,2

6,4

5,6

4,8

4,0

3,2

2,4

1,6

0,8

0,0

 

0102 90 61 00

Vacche di peso superiore a 300 kg destinate alla macellazione

8,0

7,2

6,4

5,6

4,8

4,0

3,2

2,4

1,6

0,8

0,0

 

0102 90 69 00

Vacche di peso superiore a 300 kg non destinate alla macellazione

8,0

7,2

6,4

5,6

4,8

4,0

3,2

2,4

1,6

0,8

0,0

 

0102 90 71 00

Bovini delle specie domestiche, ad eccezione di giovenche e vacche, di peso superiore a 300 kg, destinati alla macellazione

8,0

7,2

6,4

5,6

4,8

4,0

3,2

2,4

1,6

0,8

0,0

 

0102 90 79 00

Bovini delle specie domestiche, ad eccezione di giovenche e vacche, di peso superiore a 300 kg, non destinati alla macellazione

8,0

7,2

6,4

5,6

4,8

4,0

3,2

2,4

1,6

0,8

0,0

 

0102 90 90 00

Animali della specie bovina non domestica

8,0

7,2

6,4

5,6

4,8

4,0

3,2

2,4

1,6

0,8

0,0

 

 

Animali vivi della specie ovina:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0104 10 10 00

riproduttori di razza pura

8,0

7,2

6,4

5,6

4,8

4,0

3,2

2,4

1,6

0,8

0,0

 

0104 10 30 00

Agnelli (non ancora usciti dall'anno)

8,0

7,2

6,4

5,6

4,8

4,0

3,2

2,4

1,6

0,8

0,0

 

0104 10 80 00

altri animali vivi della specie ovina, ad eccezione dei riproduttori di razza pura e degli agnelli (non ancora usciti dall'anno)

8,0

7,2

6,4

5,6

4,8

4,0

3,2

2,4

1,6

0,8

0,0

 

4101

Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati

11

9,84

8,70

7,95

7,14

6,25

5,0

3,75

2,5

1,25

0,0

v. allegato I-D

4102

Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, calcinate, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo

11

9,84

8,70

7,95

7,14

6,25

5,0

3,75

2,5

1,25

0,0

v. allegato I-D

4103 90

Altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) e 1 c) di questo capitolo, ad eccezione di rettili e suini

11

9,84

8,70

7,95

7,14

6,25

5,0

3,75

2,5

1,25

0,0

v. allegato I-D

Semi di alcuni tipi di colture da olio

Codice SA

Descrizione

EIV (2016)

EIV+1 (2017)

EIV+2 (2018)

EIV+3 (2019)

EIV+4 (2020)

EIV+5 (2021)

EIV+6 (2022)

EIV+7 (2023)

EIV+8 (2024)

EIV+9 (2025)

EIV+10 (2026)

Misure di salvaguardia

1204 00

Semi di lino, anche frantumati

9,1

8,2

7,3

6,4

5,5

4,5

3,6

2,7

1,8

0,9

0,0

 

1206 00

Semi di girasole, anche frantumati

9,1

8,2

7,3

6,4

5,5

4,5

3,6

2,7

1,8

0,9

0,0

v. allegato I-D

1207 99 97 00

Semi di camelina (Camelina spp.)

9,1

8,2

7,3

6,4

5,5

4,5

3,6

2,7

1,8

0,9

0,0

 

Rottami metallici in leghe di ferro, rottami metallici non ferrosi e loro semilavorati

Codice SA

Descrizione

EIV (2016)

EIV+1 (2017)

EIV+2 (2018)

EIV+3 (2019)

EIV+4 (2020)

EIV+5 (2021)

EIV+6 (2022)

EIV+7 (2023)

EIV+8 (2024)

EIV+9 (2025)

EIV+10 (2026)

Misure di salvaguardia

7202 99 80 00

nichel ferrocromo e altre ferroleghe

13,64

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

0,0

 

7204 21

cascami e avanzi di acciaio legato

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

v. allegato I-D

7204 29 00 00

cascami e avanzi di acciaio legato ecc.

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

v. allegato I-D

7204 50 00 00

cascami lingottati per rifusione di acciaio legato

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

v. allegato I-D

7218 10 00 00

acciai inossidabili in lingotti e in altre forme primarie

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

v. allegato I-D

7401 00 00 00

metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

v. allegato I-D

7402 00 00 00

rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

v. allegato I-D

7403 12 00 00

barre di colata per la fabbricazione di fili (barre da filo) di rame raffinato

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

v. allegato I-D

7403 13 00 00

billette di rame raffinato

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

v. allegato I-D

7403 19 00 00

rame raffinato ecc.

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

v. allegato I-D

7403 21 00 00

leghe a base di rame-zinco (ottone)

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

v. allegato I-D

7403 22 00 00

leghe a base di rame-stagno (bronzo)

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

v. allegato I-D

7403 29 00 00

altre leghe di rame (escluse le leghe madri della voce 7405 ); leghe di rame e di nichel (cupronichel), o leghe di rame, nichel e zinco (argentone)

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

v. allegato I-D

7404 00

cascami e avanzi di rame

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

v. allegato I-D

7405 00 00 00

leghe madri di rame

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

v. allegato I-D

7406

polveri e pagliette di rame

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

v. allegato I-D

7419 99 10 00

griglie e maglie in filo di rame

13,64

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

0,0

 

7415 29 00 00

altri oggetti in rame non filettati, escluse le rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla)

13,64

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

0,0

 

7415 39 00 00

altri oggetti in rame filettati (ad eccezione di viti per legno, altre viti, bulloni e dadi)

13,64

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

0,0

 

7418 19 90 00

oggetti da tavola, da cucina o altri oggetti per uso domestico e loro parti, di rame (eccettuati spugne, strofinacci, guanti, ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi e apparecchi per cuocere o riscaldare dei tipi impiegati per usi domestici, non elettrici, e loro parti)

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

v. allegato I-D

7419

altri lavori in rame

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

v. allegato I-D

7503 00

cascami e avanzi di nichel

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

v. allegato I-D

7602 00

cascami e avanzi di alluminio

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

v. allegato I-D

7802 00 00 00

cascami e avanzi di piombo

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

v. allegato I-D

7902 00 00 00

cascami e avanzi di zinco

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

v. allegato I-D

8002 00 00 00

cascami e avanzi di stagno

13,64

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

0,0

 

8101 97 00 00

cascami e avanzi di tungsteno

13,64

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

0,0

 

8105 30 00 00

cascami e avanzi di cobalto e di lavori di cobalto

13,64

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

0,0

 

8108 30 00 00

cascami e avanzi di titanio e di lavori di titanio

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

v. allegato I-D

8113 00 40 00

cascami e avanzi di cermet e di lavori di cermet

13,64

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

0,0

 

Cascami e avanzi di metalli ferrosi

Codice SA

Descrizione

EIV (2016)

EIV+1 (2017)

EIV+2 (2018)

EIV+3 (2019)

EIV+4 (2020)

EIV+5 (2021)

EIV+6 (2022)

EIV+7 (2023)

EIV+8 (2024)

EIV+9 (2025)

EIV+10 (2026)

Misure di salvaguardia

7204 10 00 00

cascami e avanzi di ghisa

9,5 EUR per tonnellata

9,5 EUR per tonnellata

7,5 EUR per tonnellata

7,5 EUR per tonnellata

5 EUR per tonnellata

5 EUR per tonnellata

3 EUR per tonnellata

3 EUR per tonnellata

0,0

0,0

0,0

 

7204 30 00 00

cascami e avanzi di ferro o di acciaio, stagnati

9,5 EUR per tonnellata

9,5 EUR per tonnellata

7,5 EUR per tonnellata

7,5 EUR per tonnellata

5 EUR per tonnellata

5 EUR per tonnellata

3 EUR per tonnellata

3 EUR per tonnellata

0,0

0,0

0,0

 

7204 41 10 00

torniture, trucioli, riccioli, molature, segature e limature

9,5 EUR per tonnellata

9,5 EUR per tonnellata

7,5 EUR per tonnellata

7,5 EUR per tonnellata

5 EUR per tonnellata

5 EUR per tonnellata

3 EUR per tonnellata

3 EUR per tonnellata

0,0

0,0

0,0

 

7204 41 91 00

spuntature di stampaggio o di taglio in pacchetti

9,5 EUR per tonnellata

9,5 EUR per tonnellata

7,5 EUR per tonnellata

7,5 EUR per tonnellata

5 EUR per tonnellata

5 EUR per tonnellata

3 EUR per tonnellata

3 EUR per tonnellata

0,0

0,0

0,0

 

7204 41 99 00

spuntature di stampaggio o di taglio non in pacchetti

9,5 EUR per tonnellata

9,5 EUR per tonnellata

7,5 EUR per tonnellata

7,5 EUR per tonnellata

5 EUR per tonnellata

5 EUR per tonnellata

3 EUR per tonnellata

3 EUR per tonnellata

0,0

0,0

0,0

 

7204 49 10 00

cascami e avanzi di metalli ferrosi, spezzettati

9,5 EUR per tonnellata

9,5 EUR per tonnellata

7,5 EUR per tonnellata

7,5 EUR per tonnellata

5 EUR per tonnellata

5 EUR per tonnellata

3 EUR per tonnellata

3 EUR per tonnellata

0,0

0,0

0,0

 

7204 49 30 00

cascami e avanzi di metalli ferrosi in pacchetti

9,5 EUR per tonnellata

9,5 EUR per tonnellata

7,5 EUR per tonnellata

7,5 EUR per tonnellata

5 EUR per tonnellata

5 EUR per tonnellata

3 EUR per tonnellata

3 EUR per tonnellata

0,0

0,0

0,0

 

7204 49 90 00

cascami e avanzi di metalli ferrosi, smistati e non smistati

9,5 EUR per tonnellata

9,5 EUR per tonnellata

7,5 EUR per tonnellata

7,5 EUR per tonnellata

5 EUR per tonnellata

5 EUR per tonnellata

3 EUR per tonnellata

3 EUR per tonnellata

0,0

0,0

0,0

 

7204 50 00 00

cascami in barre per la fusione di metalli ferrosi, ad eccezione dell'acciaio legato

9,5 EUR per tonnellata

9,5 EUR per tonnellata

7,5 EUR per tonnellata

7,5 EUR per tonnellata

5 EUR per tonnellata

5 EUR per tonnellata

3 EUR per tonnellata

3 EUR per tonnellata

0,0

0,0

0,0

 


(1)  Di seguito, il 2016 è indicato a fini informativi ed esclusivamente per indicare la data di entrata in vigore dell'accordo e la conformità dei dati riportati nella tabella al livello concordato dei dazi all'esportazione.

ALLEGATO II

ALLEGATO I-D DEL CAPO 1 DEL TITOLO IV DELL'ACCORDO

MISURE DI SALVAGUARDIA PER I DAZI ALL'ESPORTAZIONE

1.

Nel corso dei 15 anni successivi all'entrata in vigore («EIV») dell'accordo, l'Ucraina può applicare una misura di salvaguardia sotto forma di una maggiorazione dei dazi all'esportazione sulle merci elencate nell'allegato I-D del capo 1 del titolo IV dell'accordo, in conformità delle disposizioni dei punti da 1 a 11, se nel corso di uno dei periodi di un anno successivi all'EIV il volume complessivo delle esportazioni dall'Ucraina nell'UE nell'ambito di ciascuno dei codici doganali ucraini elencati supera il livello di soglia indicato nella tabella dell'allegato I-D del capo 1 del titolo IV dell'accordo.

2.

La maggiorazione che l'Ucraina può applicare a norma del punto 1 è fissata secondo la tabella figurante nell'allegato I-D del capo 1 del titolo IV dell'accordo e può essere applicata solo per il resto del periodo di cui al punto 1.

3.

L'Ucraina applica le eventuali misure di salvaguardia in modo trasparente. A tal fine, l'Ucraina notifica quanto prima per iscritto all'UE la propria intenzione di applicare l'eventuale misura fornendo tutte le informazioni pertinenti, tra cui il volume (in tonnellate) di produzione interna o di raccolta dei materiali e il volume di esportazioni verso l'Unione e a livello mondiale. L'Ucraina invita l'Unione a consultazioni con il massimo anticipo possibile rispetto all'imposizione di eventuali misure al fine di discutere tali informazioni. Non è adottata alcuna misura nei 30 giorni lavorativi successivi all'invito a procedere a consultazioni.

4.

L'Ucraina provvede affinché le statistiche utilizzate come motivazione per le eventuali misure siano affidabili, adeguate e accessibili al pubblico in tempo utile. L'Ucraina fornisce puntualmente statistiche trimestrali sui volumi (in tonnellate) delle esportazioni verso l'Unione e a livello mondiale.

5.

L'applicazione e il funzionamento dell'articolo 31 del presente accordo e i relativi allegati possono essere esaminati e rivisti dal comitato per il commercio di cui all'articolo 465 del presente accordo.

6.

Tutte le forniture delle merci in questione che erano in fase di trasporto sulla base di un contratto concluso prima della maggiorazione imposta a norma dei punti 1, 2 e 3 sono esentate da tale sovrapprezzo.

7.

Il presente allegato definisce: le merci originarie che possono essere soggette a misure di salvaguardia conformemente all'articolo 31 del presente accordo, i livelli di soglia per l'applicazione di tali misure definiti per ciascun codice doganale ucraino menzionato e la maggiorazione massima che può essere applicata ai dazi all'esportazione per ogni periodo di un anno per ciascuna di tali merci. Tutti i dazi sono espressi in % salvo diversa indicazione. L'EIV si riferisce al periodo di 12 mesi successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo; l'EIV + 1 si riferisce al periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del primo anniversario dell'entrata in vigore dell'accordo e così via fino all'EIV+15.

8.

Per le pelli non conciate come definite di seguito:

Definizione: le pelli non conciate di cui ai seguenti codici doganali ucraini: 41014102 4103 90.

Anno (OMC)

2016 (1)

2017

2018

2019

2020

2021

Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC

22,0

21,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Anno (accordo)

EIV

EIV+1

EIV+2

EIV+3

EIV+4

EIV+5

Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE

11,00

9,84

8,70

7,95

7,14

6,25

Livello di soglia (tonnellate)

300,0

315,0

330,0

345,0

360,0

375,0

Maggiorazione massima

0,00

0,66

1,30

2,05

2,86

3,75

Anno (OMC)

2022

2023

2024

2025

2026

Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Anno (accordo)

EIV+6

EIV+7

EIV+8

EIV+9

EIV+10

Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE

5,0

3,75

2,50

1,25

0,0

Livello di soglia (tonnellate)

390,0

405,0

420,0

435,0

450,0

Maggiorazione massima

5,0

6,25

7,5

8,75

10,0

Anno (OMC)

2027

2028

2029

2030

2031

Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Anno (accordo)

EIV+11

EIV+12

EIV+13

EIV+14

EIV+15

Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Livello di soglia (tonnellate)

450,0

450,0

450,0

450,0

450,0

Maggiorazione massima

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

9.

Per i semi di girasole, anche frantumati, come definiti di seguito:

Definizione: i semi di girasole, anche frantumati, di cui ai codici doganali ucraini seguenti: 1206 00.

Anno (OMC)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC

11,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Anno (accordo)

EIV

EIV+1

EIV+2

EIV+3

EIV+4

EIV+5

Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE

9,1

8,2

7,3

6,4

5,5

4,5

Livello di soglia (tonnellate)

100 000,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

Maggiorazione massima

0,9

1,8

2,7

3,6

4,5

5,5

Anno (OMC)

2022

2023

2024

2025

2026

Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Anno (accordo)

EIV+6

EIV+7

EIV+8

EIV+9

EIV+10

Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE

3,6

2,7

1,8

0,9

0,0

Livello di soglia (tonnellate)

100 000,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

Maggiorazione massima

6,4

7,3

8,2

9,1

10,0

Anno (OMC)

2027

2028

2029

2030

2031

Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Anno (accordo)

EIV+11

EIV+12

EIV+13

EIV+14

EIV+15

Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Livello di soglia (tonnellate)

100 000,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

Maggiorazione massima

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

10.

Per i rottami metallici in leghe di ferro, rottami metallici non ferrosi e loro semilavorati come definiti di seguito:

Definizione: cascami e avanzi di acciaio legato di cui ai codici doganali ucraini seguenti: 7204 21, 7204 29 00 00, 7204 50 00 00.

Anno (OMC)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Anno (accordo)

EIV

EIV+1

EIV+2

EIV+3

EIV+4

EIV+5

Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

Livello di soglia (tonnellate)

4 000,0

4 200,0

4 400,0

4 600,0

4 800,0

5 000,0

Maggiorazione massima

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Anno (OMC)

2022

2023

2024

2025

2026

Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Anno (accordo)

EIV+6

EIV+7

EIV+8

EIV+9

EIV+10

Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

Livello di soglia (tonnellate)

5 200,0

5 400,0

5 600,0

5 800,0

6 000,0

Maggiorazione massima

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

Anno (OMC)

2027

2028

2029

2030

2031

Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Anno (accordo)

EIV+11

EIV+12

EIV+13

EIV+14

EIV+15

Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Livello di soglia (tonnellate)

6 000,0

6 000,0

6 000,0

6 000,0

6 000,0

Maggiorazione massima

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

Definizione: acciai inossidabili in forma di lingotti e in altre forme primarie di cui ai codici doganali ucraini seguenti: 7218 10 00 00.

Anno (OMC)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Anno (accordo)

EIV

EIV+1

EIV+2

EIV+3

EIV+4

EIV+5

Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

Livello di soglia (tonnellate)

2 000,0

2 100,0

2 200,0

2 300,0

2 400,0

2 500,0

Maggiorazione massima

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Anno (OMC)

2022

2023

2024

2025

2026

Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Anno (accordo)

EIV+6

EIV+7

EIV+8

EIV+9

EIV+10

Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

Livello di soglia (tonnellate)

2 600,0

2 700,0

2 800,0

2 900,0

3 000,0

Maggiorazione massima

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

Anno (OMC)

2027

2028

2029

2030

2031

Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Anno (accordo)

EIV+11

EIV+12

EIV+13

EIV+14

EIV+15

Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Livello di soglia (tonnellate)

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

Maggiorazione massima

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

Definizione: rame di cui ai codici doganali ucraini seguenti: 7401 00 00 00, 7402 00 00 00, 7403 12 00 00, 7403 13 00 00, 7403 19 00 00.

Anno (OMC)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Anno (accordo)

EIV

EIV+1

EIV+2

EIV+3

EIV+4

EIV+5

Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

Livello di soglia (tonnellate)

200,0

210,0

220,0

230,0

240,0

250,0

Maggiorazione massima

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Anno (OMC)

2022

2023

2024

2025

2026

Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Anno (accordo)

EIV+6

EIV+7

EIV+8

EIV+9

EIV+10

Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

Livello di soglia (tonnellate)

260,0

270,0

280,0

290,0

300,0

Maggiorazione massima

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

Anno (OMC)

2027

2028

2029

2030

2031

Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Anno (accordo)

EIV+11

EIV+12

EIV+13

EIV+14

EIV+15

Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Livello di soglia (tonnellate)

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

Maggiorazione massima

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

Definizione: rame di cui ai codici doganali ucraini seguenti: 7403 21 00 00, 7403 22 00 00, 7403 29 00 00.

Anno (OMC)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Anno (accordo)

EIV

EIV+1

EIV+2

EIV+3

EIV+4

EIV+5

Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

Livello di soglia (tonnellate)

4 000,0

4 200,0

4 400,0

4 600,0

4 800,0

5 000,0

Maggiorazione massima

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Anno (OMC)

2022

2023

2024

2025

2026

Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Anno (accordo)

EIV+6

EIV+7

EIV+8

EIV+9

EIV+10

Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

Livello di soglia (tonnellate)

5 200,0

5 400,0

5 600,0

5 800,0

6 000,0

Maggiorazione massima

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

Anno (OMC)

2027

2028

2029

2030

2031

Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Anno (accordo)

EIV+11

EIV+12

EIV+13

EIV+14

EIV+15

Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Livello di soglia (tonnellate)

6 000,0

6 000,0

6 000,0

6 000,0

6 000,0

Maggiorazione massima

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

Definizione: rottami metallici in leghe di ferro, rottami metallici non ferrosi e loro semilavorati di cui ai codici doganali ucraini seguenti: 7404 00, 7405 00 00 00, 7406, 7418 19 90 00, 7419, 7503 00, 7602 00, 7802 00 00 00, 7902 00 00 00, 8108 30 00 00.

Anno (OMC)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Anno (accordo)

EIV

EIV+1

EIV+2

EIV+3

EIV+4

EIV+5

Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

Livello di soglia (tonnellate)

200,0

210,0

220,0

230,0

240,0

250,0

Maggiorazione massima

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Anno (OMC)

2022

2023

2024

2025

2026

Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Anno (accordo)

EIV+6

EIV+7

EIV+8

EIV+9

EIV+10

Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

Livello di soglia (tonnellate)

260,0

270,0

280,0

290,0

300,0

Maggiorazione massima

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

Anno (OMC)

2027

2028

2029

2030

2031

Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Anno (accordo)

EIV+11

EIV+12

EIV+13

EIV+14

EIV+15

Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Livello di soglia (tonnellate)

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

Maggiorazione massima

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

11.

Nei cinque anni successivi alla fine del periodo transitorio, cioè tra EIV+10 ed EIV+15, continuerà a essere disponibile il meccanismo di salvaguardia. Il valore massimo della maggiorazione diminuirà in modo lineare dal suo valore specificato a EIV+10 fino a raggiungere 0 a EIV+15.


(1)  Di seguito, il 2016 è indicato a fini informativi ed esclusivamente per indicare la data di entrata in vigore dell'accordo e la conformità dei dati riportati nella tabella al livello concordato dei dazi all'esportazione.