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30.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 25/40 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/142 DELLA COMMISSIONE
del 15 gennaio 2018
che modifica la decisione di esecuzione 2014/762/UE recante modalità d'esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile
[notificata con il numero C(2018) 71]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
la decisione di esecuzione 2014/762/UE della Commissione (2) definisce gli obiettivi di capacità, i requisiti di qualità e interoperabilità e la procedura di certificazione e registrazione del dispositivo europeo di risposta emergenziale (EERC), nonché i requisiti generali per i moduli di protezione civile. |
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(2) |
La grave carenza di squadre mediche di emergenza e di altre squadre di intervento in campo sanitario riscontrata durante la crisi dell'Ebola nell'Africa occidentale ha portato all'istituzione del concetto di «corpo medico europeo», cioè la parte dell'EERC che può essere mobilitata per operazioni di risposta in caso di apparizione di focolai di malattia e di emergenze con conseguenze per la salute. L'obiettivo è rafforzare la capacità dell'Unione considerata nel suo complesso di rispondere all'apparizione di focolai di malattia e alle emergenze con conseguenze per la salute che non possono essere affrontate utilizzando solo i mezzi dei paesi colpiti, all'interno e all'esterno dell'Unione. |
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(3) |
I requisiti per i moduli di protezione civile devono tener conto dei processi internazionali riconosciuti, come l'iniziativa dell'Organizzazione mondiale della sanità volta a classificare le squadre mediche di emergenza e le linee guida dell'INSARAG (Gruppo consultivo internazionale specializzato nella ricerca e salvataggio). |
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(4) |
A norma della decisione di esecuzione 2014/762/UE, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, valuta almeno ogni due anni l'idoneità degli obiettivi di capacità, di qualità e di interoperabilità, nonché la procedura di certificazione e registrazione delle risorse nell'EERC, che rivede se necessario. La procedura di certificazione delle risorse dovrebbe essere adeguata per tener conto dell'esperienza acquisita nel periodo iniziale. |
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(5) |
La decisione di esecuzione 2014/762/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione 2014/762/UE è così modificata:
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1) |
all'articolo 2 è aggiunto il seguente punto 6: «6) “corpo medico europeo”: la parte dell'EERC disponibile per le operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo unionale in caso di emergenze sanitarie gravi.»; |
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2) |
all'articolo 16, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «8. Se viene riproposto di registrare nell'EERC il modulo, la squadra di supporto e assistenza tecnica, l'altro mezzo di risposta o l'esperto, la certificazione va rivalutata al più tardi entro cinque anni.»; |
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3) |
l'allegato II è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione; |
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4) |
l'allegato III è sostituito dal testo dell'allegato II della presente decisione; |
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5) |
l'allegato V è modificato conformemente all'allegato III della presente decisione. |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2018
Per la Commissione
Christos STYLIANIDES
Membro della Commissione
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924.
(2) Decisione di esecuzione 2014/762/UE della Commissione, del 16 ottobre 2014, recante modalità d'esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile e che abroga le decisioni 2004/277/CE, Euratom e 2007/606/CE, Euratom (GU L 320 del 6.11.2014, pag. 1).
ALLEGATO I
L'allegato II della decisione di esecuzione 2014/762/UE è così modificato:
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1) |
è aggiunta la seguente sezione (18): «18. Squadra medica di emergenza (EMT) di tipo 1 (fissa): cure ambulatoriali di emergenza
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2) |
è aggiunta la seguente sezione (19): «19. Squadra medica di emergenza (EMT) di tipo 1 (mobile): cure ambulatoriali di emergenza
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3) |
è aggiunta la seguente sezione (20): «20. Squadra medica di emergenza (EMT) di tipo 2: chirurgia di emergenza in ambito ospedaliero
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4) |
è aggiunta la seguente sezione (21): «21. Squadra medica di emergenza (EMT) di tipo 3: cura dei pazienti trasferiti
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ALLEGATO II
L'allegato III della decisione di esecuzione 2014/762/UE è così modificato:
«ALLEGATO III
OBIETTIVI DI CAPACITÀ DELL'EERC
Moduli
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Modulo |
Numero di moduli simultaneamente disponibili per la mobilitazione (1) |
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HCP (Pompaggio a alta capacità) |
6 |
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MUSAR (Operazioni di ricerca e salvataggio di media scala in ambito urbano — 1 in condizioni di clima freddo) |
6 |
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WP (Depurazione idrica) |
2 |
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FFFP (Modulo per interventi di lotta agli incendi boschivi con aerei) |
2 |
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AMP (Posto medico avanzato) |
2 (2) |
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ETC (Campo temporaneo di emergenza) |
2 |
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HUSAR (Operazioni di ricerca e salvataggio su vasta scala in ambito urbano) |
2 |
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CBRNDET (Rilevamento e campionamento in caso di contaminazione chimica, biologica, radiologica e nucleare (CBRN)] |
2 |
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GFFF (Lotta a terra contro gli incendi boschivi) |
2 |
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GFFF-V (Lotta a terra con veicoli contro gli incendi boschivi) |
2 |
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CBRNUSAR (USAR in situazioni CBRN) |
1 |
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AMP-S (Posto medico avanzato con unità chirurgica) |
1 (2) |
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FC (Contenimento delle alluvioni) |
2 |
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FRB (Salvataggio dalle alluvioni con l'uso di imbarcazioni) |
2 |
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MEVAC (Evacuazione sanitaria delle vittime di una catastrofe con mezzi aerei) |
1 |
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FHOS (Ospedale da campo) |
1 (2) |
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FFFH (Modulo per interventi di lotta agli incendi boschivi con elicotteri) |
2 |
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EMT di tipo 1 fissa (Squadra medica di emergenza di tipo 1: cure ambulatoriali di emergenza – fissa) |
5 |
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EMT di tipo 1 mobile (Squadra medica di emergenza di tipo 1: cure ambulatoriali di emergenza – mobile) |
2 |
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EMT di tipo 2 (Squadra medica di emergenza di tipo 2: chirurgia di emergenza in ambito ospedaliero) |
3 |
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EMT di tipo 3 (Squadra medica di emergenza di tipo 3: trattamento dei pazienti trasferiti) |
1 |
Squadre di supporto e assistenza tecnica
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Squadra di supporto e assistenza tecnica |
Numero di moduli TAST simultaneamente disponibili per la mobilitazione (1) |
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TAST (Squadra di supporto e assistenza tecnica) |
2 |
Altri mezzi di risposta
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Altri mezzi di risposta |
Numero di altri mezzi di risposta simultaneamente disponibili per la mobilitazione (1) |
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Squadre di ricerca e salvataggio in montagna |
2 |
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Squadre di ricerca e salvataggio in acqua |
2 |
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Squadre di ricerca e salvataggio speleologico |
2 |
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Squadre con apparecchiature di ricerca e salvataggio specializzate, per esempio sistemi di ricerca robotizzati |
2 |
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Squadre con veicoli aerei senza equipaggio |
2 |
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Squadre di intervento in caso di incidenti marittimi |
2 |
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Squadre del genio civile per interventi di valutazione dei danni e della sicurezza, individuazione degli immobili da demolire/ripristinare, valutazione delle infrastrutture e puntellamento nel breve termine. |
2 |
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Sostegno all'evacuazione: comprese le squadre per la gestione logistica e delle informazioni |
2 |
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Interventi antincendio: squadre di valutazione/consulenza |
2 |
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Squadre decontaminazione CBRN |
2 |
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Laboratori mobili per le emergenze ambientali |
2 |
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Squadre o piattaforme di comunicazione per ripristinare i collegamenti nelle zone isolate |
2 |
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Mezzi distinti per l'evacuazione aeromedica via jet e via elicottero, in Europa e nel mondo |
2 |
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Capacità di ricovero aggiuntiva: unità per 250 persone (50 tende), più un'unità autosufficiente per gli operatori |
100 |
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Capacità aggiuntiva di kit ricoveri: unità per 2 500 persone (500 teloni), con kit attrezzi, possibilmente tramite appalto locale |
6 |
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Pompe a acqua con capacità minima di 800 litri/minuto |
100 |
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Gruppi elettrogeni con potenza tra 5-150 kW Gruppi elettrogeni con potenza superiore a 150 kW |
100 10 |
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Mezzi antinquinamento marino |
se necessari |
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Squadre mediche di emergenza per cure specialistiche |
8 |
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Laboratori di biosicurezza mobili |
4 |
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Capacità ingegneristica permanente |
1 |
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Altri mezzi di risposta per far fronte ai rischi individuati |
se necessari |
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(1) |
Per garantire questa disponibilità, sarà possibile registrare nell'EERC un numero maggiore di mezzi (per esempio in caso di rotazione). Analogamente gli Stati membri che rendono disponibili più mezzi possono registrarne un numero superiore nell'EERC. |
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(2) |
Per questo tipo di modulo, non sarà possibile registrare un numero più elevato di capacità nell'EERC. L'obiettivo di capacità per questo tipo di modulo scade al più tardi il 31 dicembre 2019. |
ALLEGATO III
L'allegato V della decisione di esecuzione 2014/762/UE è così modificato:
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1) |
il titolo dell'allegato è sostituito da quanto segue: «PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE PER L'EERC» |
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2) |
La tabella alla fine dell'allegato è sostituita dal seguente testo: «FASI DELLA CERTIFICAZIONE
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