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21.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 124/3 |
DECISIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO
del 31 marzo 2017
che modifica la decisione CERS/2011/1 che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico
(CERS/2017/2)
(2017/C 124/04)
IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (1), in particolare gli articoli 6, paragrafo 4, e 9, paragrafo 5,
visto il regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio, del 17 novembre 2010, che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (2),
considerando quanto segue:
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(1) |
In data 12 luglio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2016/1171 (3), relativa alla posizione da adottare, per conto dell’Unione, in sede di Comitato misto per lo Spazio economico europeo (SEE), in merito a una modifica all’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE. In data 30 settembre 2016 il Comitato misto SEE ha adottato la decisione del Comitato misto SEE n. 198/2016 (4) che modifica lo stato e il coinvolgimento nell’attività del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) delle autorità interessate degli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) che partecipano al SEE. I rappresentanti delle autorità interessate di Norvegia, Islanda e Lichtenstein parteciperanno ai lavori del Consiglio generale del CERS senza diritto di voto e a quelli del Comitato tecnico consultivo. I governatori delle banche centrali nazionali di tali Stati membri dell’EFTA e, per quanto riguarda il Lichtenstein, un rappresentante di alto livello del ministero delle finanze nonché un rappresentante di alto livello dell’autorità di vigilanza nazionale competente di ciascuno di tali Stati membri dell’EFTA, e un membro del Collegio dell’Autorità di vigilanza EFTA, ove pertinente per le sue funzioni, faranno parte del Consiglio generale senza diritto di voto. I rappresentanti delle banche centrali nazionali di tali Stati membri dell’EFTA e, per quanto attiene al Lichtenstein, un rappresentante del ministero delle finanze, e un rappresentante dell’autorità di vigilanza nazionale competente per ciascuno di tali Stati membri dell’EFTA parteciperanno alle riunioni del Comitato tecnico consultivo. Tali rappresentanti delle autorità interessate di tali Stati membri dell’EFTA non parteciperanno ai lavori del CERS ove possa essere oggetto di discussione la situazione di singoli istituti finanziari o Stati membri dell’Unione. |
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(2) |
Tutti gli strumenti giuridici del CERS saranno adottati dal Consiglio generale e firmati dal capo del segretariato del CERS per certificarne la conformità alla decisione del Consiglio generale. |
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(3) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione CERS/2011/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico (5), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche
La decisione CERS/2011/1 è modificata come segue:
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1) |
l’articolo 4 è modificato come segue:
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2) |
l’articolo 5 è modificato come segue:
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3) |
nell’articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il Comitato direttivo esamina in anticipo le questioni all’ordine del giorno provvisorio per ogni riunione del Consiglio generale, assieme alla relativa documentazione. Il Comitato direttivo garantisce la preparazione dei dossier per il Consiglio generale e, ove opportuno, propone opzioni o soluzioni. Nella programmazione dei lavori e nella preparazione degli ordini del giorno delle riunioni del Consiglio generale si tiene conto del fatto che può richiedersi ai membri che partecipano ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 7, di non partecipare al Consiglio generale ove sia discussa la situazione di singoli istituti finanziari o Stati membri dell’Unione. Il Comitato direttivo informa il Consiglio generale degli sviluppi delle attività del CERS in maniera continuativa.»; |
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4) |
l’articolo 13 è modificato come segue:
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5) |
l’articolo 27 è modificato come segue:
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Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il 1o aprile 2017.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 31 marzo 2017.
Il presidente del CERS
Mario DRAGHI
(1) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.
(2) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 162.
(3) Decisione (UE) 2016/1171 del Consiglio, del 12 luglio 2016, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell’Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a modifiche dell’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE (GU L 193 del 19.7.2016, pag. 38).
(4) Decisione del Comitato misto SEE n. 198/2016, del 30 settembre 2016, che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE (GU L 46 del 23.2.2017, pag. 1).
(5) Decisione BCE/2011/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 gennaio 2011, che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico (GU C 58 del 24.2.2011, pag. 4).