22.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 343/54


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2418 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2017

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Nürnberger Bratwürste»/«Nürnberger Rostbratwürste» (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Germania relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Nürnberger Bratwürste»/«Nürnberger Rostbratwürste», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1257/2003 della Commissione (2) modificato dal regolamento (UE) n. 973/2013 (3) della Commissione.

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (4), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Nürnberger Bratwürste»/«Nürnberger Rostbratwürste» (IGP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1257/2003 della Commissione, del 15 luglio 2003, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (Molise, Alto Crotonese, Welsh lamb, Nürnberger Bratwürste o Nürnberger Rostbratwürste) (GU L 177 del 16.7.2003, pag. 3).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 973/2013 della Commissione, del 10 ottobre 2013, recante approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Nürnberger Bratwürste/Nürnberger Rostbratwürste (IGP)] (GU L 272 del 12.10.2013, pag. 5).

(4)   GU C 292 del 2.9.2017, pag. 12.