29.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 350/1


REGOLAMENTO (UE) 2017/2391 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 1059/2003 per quanto riguarda le tipologie territoriali (Tercet)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) istituisce una classificazione statistica comune delle unità territoriali (Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica, denominata «NUTS») al fine di consentire la raccolta, la compilazione e la diffusione di statistiche regionali armonizzate nell'Unione europea.

(2)

La Commissione, in collaborazione con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, ha definito una serie di tipologie territoriali di base e più rilevanti per classificare le unità statistiche stabilite dal regolamento (CE) n. 1059/2003.

(3)

Il sistema statistico europeo utilizza già tali tipologie, in particolare il grado di urbanizzazione, che comprende la definizione di grandi città.

(4)

La codificazione delle tipologie è necessaria per stabilire definizioni e condizioni univoche riguardo ai tipi territoriali, garantendone un'applicazione armonizzata e trasparente e rendendo stabili le tipologie al fine di favorire l'elaborazione e la diffusione di statistiche europee. Tali tipologie statistiche non pregiudicano l'individuazione di zone specifiche per le politiche dell'Unione.

(5)

Dato che tali tipi dipendono dalla distribuzione e dalla densità della popolazione nelle celle di un chilometro quadrato della griglia, dovrebbe essere applicato un sistema di griglie statistiche per calcolare i tipi territoriali e attribuirli alle regioni e zone in questione.

(6)

Dovrebbero essere chiariti anche vari aspetti minori delle unità amministrative locali (local administrative units – LAU) al fine di semplificare la terminologia e il meccanismo di trasmissione degli elenchi delle LAU dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat).

(7)

Al fine di adeguarsi alle corrispondenti evoluzioni negli Stati membri, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica, conformemente alle informazioni comunicate dagli Stati membri, della classificazione NUTS figurante nell'allegato I, dell'elenco delle unità amministrative esistenti riportato nell'allegato II e dell'elenco delle LAU riportato nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1059/2003. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (5). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(8)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'applicazione delle tipologie territoriali e le serie storiche che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione in caso di modifiche della classificazione NUTS. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(9)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'armonizzazione della classificazione regionale, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1059/2003,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1059/2003 è così modificato:

1)

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento istituisce una classificazione statistica comune delle unità territoriali (NUTS), al fine di consentire la raccolta, la compilazione e la diffusione di statistiche europee a diversi livelli territoriali dell'Unione.

2.   La classificazione NUTS è riportata nell'allegato I.

3.   Le unità amministrative locali (local administrative units – LAU), di cui all'articolo 4, completano la classificazione NUTS.

4.   Le griglie statistiche, di cui all'articolo 4 bis, completano la classificazione NUTS. Tali griglie statistiche sono utilizzate per calcolare le tipologie territoriali basate sulla popolazione.

5.   Le tipologie territoriali dell'Unione, di cui all'articolo 4 ter, completano la classificazione NUTS attribuendo i tipi alle unità territoriali.»;

2)

all'articolo 2 è soppresso il paragrafo 5;

3)

l'articolo 3 è così modificato:

a)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le unità amministrative esistenti utilizzate per la classificazione NUTS sono descritte nell'allegato II. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 7 bis per modificare l'allegato II in base ai cambiamenti apportati alle unità amministrative che le siano stati comunicati dallo Stato membro interessato conformemente all'articolo 5, paragrafo 1.»;

b)

al paragrafo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Alcune unità non amministrative possono tuttavia derogare dai suddetti limiti a causa di particolari circostanze geografiche, socioeconomiche, storiche, culturali o ambientali, specialmente nelle isole e nelle regioni ultraperiferiche.»;

4)

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Unità amministrative locali

1.   In ciascuno Stato membro, le unità amministrative locali (LAU) suddividono il livello NUTS 3 in uno o due livelli supplementari di unità territoriali. Almeno uno dei livelli LAU è un'unità amministrativa, come definita all'articolo 3, paragrafo 1, e descritta nell'allegato III. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 7 bis per modificare l'elenco delle LAU riportato nell'allegato III in base ai cambiamenti apportati alle unità amministrative che le siano stati comunicati dallo Stato membro interessato conformemente all'articolo 5, paragrafo 1.

2.   Entro il primo semestre di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) l'elenco delle LAU, prendendo come riferimento il 31 dicembre dell'anno precedente ed indicando le eventuali modifiche apportate e la regione NUTS 3 alla quale appartengono le LAU. Nella trasmissione deve essere rispettato il formato dei dati elettronici richiesto dalla Commissione (Eurostat).

3.   La Commissione (Eurostat) pubblica l'elenco delle LAU nella sezione dedicata del suo sito web entro il 31 dicembre di ogni anno.»;

5)

sono aggiunti gli articoli seguenti:

«Articolo 4 bis

Griglie statistiche

La Commissione (Eurostat) mantiene e pubblica un sistema di griglie statistiche a livello di Unione nella sezione dedicata del suo sito web. Le griglie statistiche sono conformi alle specifiche stabilite nel regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione (*1).

Articolo 4 ter

Tipologie territoriali dell'Unione

1.   La Commissione (Eurostat) mantiene e pubblica, nella sezione dedicata del suo sito web, le tipologie dell'Unione composte da unità territoriali a livello della NUTS, delle LAU e delle celle della griglia.

2.   La tipologia basata sulla griglia è stabilita con livello di risoluzione di 1 chilometro quadrato nel modo seguente:

«Centri urbani»,

«Agglomerati urbani»,

«Celle rurali della griglia».

3.   Le tipologie seguenti sono stabilite a livello LAU:

a)

grado di urbanizzazione (DEGURBA):

«Zone urbane»:

«Grandi città» o «Zone densamente popolate»,

«Città medie e cinture urbane» o «Zone mediamente popolate»,

«Zone rurali» o «Zone scarsamente popolate»;

b)

zone urbane funzionali:

«Grandi città» più le loro «Zone di pendolarismo»;

c)

zone costiere:

«Zone costiere»,

«Zone non costiere».

Se in uno Stato membro esiste più di un livello amministrativo delle LAU, la Commissione (Eurostat) consulta lo Stato membro per determinare il livello amministrativo delle LAU che sarà utilizzato per l'attribuzione di tipologie.

4.   Le tipologie e denominazioni seguenti sono stabilite a livello NUTS 3:

a)

tipologia urbana-rurale:

«Zone prevalentemente urbane»,

«Zone intermedie»,

«Zone prevalentemente rurali»;

b)

tipologia metropolitana:

«Zone metropolitane»,

«Zone non metropolitane»;

c)

tipologia costiera:

«Zone costiere»,

«Zone non costiere».

5.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi per l'applicazione armonizzata delle tipologie a livello di Unione. Tali condizioni descrivono il metodo secondo il quale le tipologie saranno assegnate alle singole LAU e regioni di livello NUTS 3. Nell'applicare le condizioni uniformi, la Commissione tiene conto delle circostanze geografiche, socioeconomiche, storiche, culturali e ambientali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7.

(*1)  Regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione, del 23 novembre 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali (GU L 323 dell'8.12.2010, pag. 11).» ;"

6)

l'articolo 5 è così modificato:

a)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le modifiche della classificazione NUTS nell'allegato I sono adottate nel secondo semestre dell'anno civile, ad intervalli non inferiori a tre anni, sulla base dei criteri definiti all'articolo 3. In caso di riorganizzazione sostanziale della relativa struttura amministrativa di uno Stato membro, tali modifiche della classificazione NUTS possono tuttavia essere adottate a intervalli più brevi.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 7 bis per modificare la classificazione NUTS di cui al primo comma del presente paragrafo in funzione dei cambiamenti nelle unità amministrative che le siano stati comunicati dallo Stato membro interessato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. I dati regionali che gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) sono basati sulla classificazione NUTS modificata a decorrere dal 1o gennaio del secondo anno successivo all'adozione di tale atto delegato.»;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Qualora la Commissione adotti un atto delegato di cui al paragrafo 4, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione (Eurostat) le serie storiche per la nuova ripartizione regionale, al fine di sostituire i dati già trasmessi. Lo Stato membro interessato trasmette le suddette serie storiche entro il 1o gennaio del quarto anno successivo all'adozione di tale atto delegato.

La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi per le serie storiche e la loro durata, tenendo conto della fattibilità della loro trasmissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 7.»;

7)

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui viene fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.»;

8)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 7 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 18 gennaio 2018. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

9)

l'articolo 8 è soppresso;

10)

il titolo dell'allegato III è sostituito dal seguente:

«UNITÀ AMMINISTRATIVE LOCALI».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 12 dicembre 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS


(1)  GU C 209 del 30.6.2017, pag. 71.

(2)  GU C 342 del 12.10.2017, pag. 74.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 14 novembre 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 dicembre 2017.

(4)  Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

(5)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(6)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).