20.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 340/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2382 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2017

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l'articolo 34, paragrafo 9, e l'articolo 35, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno definire formati standard, modelli e procedure per la presentazione delle informazioni richieste alle imprese di investimento, ai gestori del mercato, e, se previsto dalla direttiva 2014/65/UE, agli enti creditizi che intendono prestare servizi di investimento e svolgere attività in un altro Stato membro in regime di libera prestazione di servizi o in regime di stabilimento.

(2)

Ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, e dell'articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE, le disposizioni di cui al presente regolamento dovrebbero applicarsi anche agli enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) che prestano servizi di investimento avvalendosi di agenti collegati in regime di libera prestazione di servizi o mediante stabilimento di succursali.

(3)

È importante stabilire formati standard concernenti la lingua e i mezzi di comunicazione delle notifiche di passaporto, che possono essere utilizzati dalle imprese di investimento, dai gestori del mercato e, se necessario, dagli enti creditizi e dalle autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante, al fine di agevolare la prestazione di servizi e lo svolgimento delle attività di investimento senza ostacoli in tutti gli Stati membri e l'efficace esercizio da parte delle autorità competenti dei rispettivi compiti e responsabilità.

(4)

La valutazione, da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine, dell'accuratezza e della completezza della notifica presentata è necessaria al fine di garantire la qualità: i) delle informazioni presentate dall'impresa di investimento, dal gestore del mercato o, se necessario, dall'ente creditizio all'autorità competente dello Stato membro di origine; e ii) delle informazioni presentate dall'autorità competente dello Stato membro di origine all'autorità competente dello Stato membro ospitante.

(5)

Sono necessarie disposizioni che impongano all'autorità competente dello Stato membro di origine di indicare quando la notifica è giudicata incompleta o inesatta, così da garantire chiarezza nell'identificazione e nella comunicazione degli elementi mancanti o inesatti e facilitare il processo di trattamento di tali aspetti e di ripresentazione delle informazioni complete ed esatte.

(6)

L'avviso di ricevimento della notifica di passaporto per le succursali o per gli agenti collegati è necessario per garantire la certezza sulla data di ricevimento della notifica e sulla data esatta in cui l'impresa di investimento può stabilire la succursale o avvalersi dell'agente collegato stabilito nello Stato membro ospitante.

(7)

Per garantire uniformità, è necessario che, se intendono instaurare opportuni dispositivi volti ad agevolare l'accesso ai loro sistemi e le relative negoziazioni da parte di utenti, membri o partecipanti remoti stabiliti nel territorio di un altro Stato membro, le imprese di investimento o i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione utilizzino formati standard specifici che assicurino l'adeguatezza sia delle informazioni da essi comunicate all'autorità competente dello Stato membro di origine sia delle informazioni trasmesse dall'autorità competente dello Stato membro di origine all'autorità competente dello Stato membro ospitante.

(8)

A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le collegate disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data.

(9)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

(10)

Ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), l'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 dello stesso regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica alle imprese di investimento e ai gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione (di seguito «MTF») o un sistema organizzato di negoziazione (di seguito «OTF»).

2.   Il presente regolamento si applica anche agli enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2013/36/UE che prestano uno o più servizi e/o svolgono una o più attività di investimento ai sensi della direttiva 2014/65/UE che intendono avvalersi di agenti collegati secondo uno dei seguenti regimi:

a)

regime di libera prestazione di servizi e attività di investimento ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE; o

b)

regime di stabilimento ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 7, della direttiva 2014/65/UE.

Articolo 2

Disposizioni generali

1.   Le notifiche o comunicazioni presentate ai sensi del presente regolamento sono redatte in una lingua ufficiale dell'Unione accettata sia dall'autorità competente dello Stato membro di origine che dall'autorità competente dello Stato membro ospitante.

Sono presentate su supporto cartaceo o, se consentito dall'autorità competente interessata, mediante mezzi elettronici.

2.   Le autorità competenti mettono a disposizione del pubblico le informazioni sulle lingue accettate e sui mezzi di presentazione, tra cui le informazioni di contatto per le notifiche di passaporto.

Articolo 3

Presentazione della notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento

1.   L'impresa di investimento presenta all'autorità competente dello Stato membro di origine la notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2 o paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE, utilizzando il formato standard di cui all'allegato I.

2.   L'impresa di investimento presenta ai sensi del paragrafo 1 all'autorità competente dello Stato membro di origine una notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento distinta per ciascuno Stato membro in cui intende operare.

3.   L'impresa di investimento o l'ente creditizio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), che intende prestare servizi di investimento o svolgere attività di investimento mediante un agente collegato stabilito nello Stato membro di origine presenta la notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento all'autorità competente dello Stato membro di origine, utilizzando il formato standard di cui all'allegato I e compilando unicamente le parti pertinenti relative all'agente collegato.

Articolo 4

Valutazione della completezza e dell'accuratezza della notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento

1.   Dopo il ricevimento della notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento presentata ai sensi dell'articolo 3 l'autorità competente dello Stato membro di origine valuta la completezza e l'accuratezza delle informazioni fornite.

2.   Se giudica che le informazioni fornite siano incomplete o inesatte, l'autorità competente dello Stato membro di origine ne informa senza indebito ritardo l'impresa di investimento o l'ente creditizio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a). L'autorità competente dello Stato membro di origine indica i dati considerati incompleti o inesatti.

3.   Il periodo di un mese di cui all'articolo 34, paragrafo 3, e all'articolo 34, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE decorre dal ricevimento della notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento contenente le informazioni giudicate complete ed esatte.

Articolo 5

Comunicazione relativa alla notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento

1.   Entro un mese dal ricevimento della notifica presentata ai sensi dell'articolo 3 l'autorità competente dello Stato membro di origine ne informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante, utilizzando il formato standard di cui all'allegato II e allegando una copia della notifica.

2.   L'autorità competente dello Stato membro di origine informa senza indebito ritardo l'impresa di investimento o l'ente creditizio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della trasmissione di cui al paragrafo 1, indicandone anche la data.

Articolo 6

Presentazione della notifica della modifica dei dati relativi ai servizi e alle attività di investimento

1.   In caso di modifica di uno qualsiasi dei dati contenuti nella notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento, l'impresa di investimento o l'ente creditizio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), presenta una notifica all'autorità competente dello Stato membro di origine, utilizzando il formato standard di cui all'allegato I.

2.   Ai fini della notifica ai sensi del paragrafo 1, l'impresa di investimento o l'ente creditizio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), completa solo le parti del formato standard di cui all'allegato I che si riferiscono ai dati modificati contenuti nella notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento.

3.   Ai fini della notifica delle modifiche relative ai servizi e alle attività di investimento, ai servizi accessori o agli strumenti finanziari offerti, l'impresa di investimento o l'ente creditizio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), elenca tutti i servizi e attività di investimento, tutti i servizi accessori o tutti gli strumenti finanziari che offre al momento della notifica o che intende offrire in futuro.

Articolo 7

Comunicazione relativa alla notifica della modifica dei dati relativi ai servizi e alle attività di investimento

1.   Dopo il ricevimento della notifica presentata ai sensi dell'articolo 6 l'autorità competente dello Stato membro di origine comunica senza indebito ritardo all'autorità competente dello Stato membro ospitante le modifiche notificate, utilizzando il formato standard di cui all'allegato III e allegando una copia della notifica presentata ai sensi dell'articolo 6.

2.   In caso di revoca o di annullamento dell'autorizzazione dell'impresa di investimento o dell'ente creditizio, l'autorità competente dello Stato membro di origine ne presenta notifica all'autorità competente dello Stato membro ospitante, utilizzando il formato standard di cui all'allegato III.

Articolo 8

Presentazione della notifica per la fornitura di dispositivi volti ad agevolare l'accesso ad un MTF o ad un OTF

L'impresa di investimento o il gestore del mercato che gestiscono un MTF o un OTF, quando intendono fornire nel territorio di un altro Stato membro ospitante opportuni dispositivi volti ad agevolare l'accesso ai loro sistemi e le relative negoziazioni da parte di utenti, membri o partecipanti remoti stabiliti nello Stato membro ospitante, notificano alle autorità competenti dello Stato membro di origine le informazioni relative allo Stato membro ospitante nel quale intendono fornire i dispositivi, utilizzando il formato standard di cui all'allegato IV.

Articolo 9

Comunicazione relativa alla notifica per la fornitura di dispositivi volti ad agevolare l'accesso ad un MTF o ad un OTF

1.   Entro un mese dal ricevimento della notifica presentata ai sensi dell'articolo 8, l'autorità competente dello Stato membro di origine ne informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante, utilizzando il formato standard di cui all'allegato V e allegando una copia della notifica.

2.   L'autorità competente dello Stato membro di origine informa senza indebito ritardo l'impresa di investimento o il gestore del mercato che gestiscono un MTF o un OTF della trasmissione di cui al paragrafo 1, indicandone anche la data.

Articolo 10

Presentazione della notifica della modifica dei dati relativi alla fornitura di dispositivi volti ad agevolare l'accesso ad un MTF o ad un OTF

1.   In caso di modifica di uno qualsiasi dei dati contenuti nella notifica per la fornitura di dispositivi volti ad agevolare l'accesso ad un MTF o ad un OTF, l'impresa di investimento o il gestore del mercato che gestiscono un MTF o un OTF presentano una notifica all'autorità competente dello Stato membro di origine, utilizzando il formato standard di cui all'allegato IV.

2.   Ai fini della notifica presentata ai sensi del paragrafo 1, l'impresa di investimento o il gestore del mercato che gestiscono un MTF o un OTF compilano solo le parti del formato standard di cui all'allegato IV che si riferiscono ai dati modificati contenuti nella notifica per la fornitura di dispositivi volti ad agevolare l'accesso ad un MTF o ad un OTF.

Articolo 11

Comunicazione relativa alla notifica della modifica dei dati relativi alla fornitura di dispositivi volti ad agevolare l'accesso ad un MTF o ad un OTF

Dopo il ricevimento della notifica presentata ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro di origine comunica senza indebito ritardo all'autorità competente dello Stato membro ospitante le modifiche notificate, utilizzando il formato standard di cui all'allegato III e allegando una copia della notifica.

Articolo 12

Presentazione della notifica di passaporto per una succursale

L'impresa di investimento che intende stabilire una succursale nel territorio di un altro Stato membro presenta all'autorità competente dello Stato membro di origine le informazioni di cui all'articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE, utilizzando il formato standard di cui all'allegato VI.

Articolo 13

Presentazione della notifica di passaporto per un agente collegato

1.   L'impresa di investimento o l'ente creditizio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), che intende avvalersi di un agente collegato stabilito nel territorio di un altro Stato membro presenta all'autorità competente dello Stato membro di origine le informazioni di cui all'articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE, utilizzando il formato standard di cui all'allegato VII.

2.   L'impresa di investimento o l'ente creditizio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), che intende avvalersi di più agenti collegati stabiliti in un altro Stato membro compila una notifica separata per ogni agente collegato di cui intende avvalersi.

3.   Quando l'impresa di investimento intende stabilire una succursale che vuole avvalersi di agenti collegati, presenta all'autorità competente dello Stato membro di origine la notifica di passaporto per ciascun agente collegato, compilando il formato standard di cui all'allegato VII.

Articolo 14

Valutazione della completezza e dell'accuratezza della notifica di passaporto per una succursale o per un agente collegato

1.   Dopo il ricevimento della notifica presentata ai sensi dell'articolo 12 o dell'articolo 13, l'autorità competente dello Stato membro di origine valuta la completezza e l'accuratezza delle informazioni fornite.

2.   Se giudica che le informazioni fornite siano incomplete o inesatte, l'autorità competente dello Stato membro di origine ne informa senza indebito ritardo l'impresa di investimento o l'ente creditizio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b). L'autorità competente dello Stato membro di origine indica i dati considerati incompleti o inesatti.

3.   Il periodo di tre mesi di cui all'articolo 35, paragrafo 3, e all'articolo 35, paragrafo 7, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE decorre dal ricevimento della notifica di passaporto per una succursale o per un agente collegato contenente le informazioni giudicate complete ed esatte.

Articolo 15

Comunicazione relativa alla notifica di passaporto per una succursale

1.   Entro tre mesi dal ricevimento della notifica di passaporto per una succursale presentata ai sensi dell'articolo 12, l'autorità competente dello Stato membro di origine ne informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante, utilizzando il formato standard di cui all'allegato VIII e allegando una copia della notifica.

2.   L'autorità competente dello Stato membro di origine informa senza indebito ritardo l'impresa di investimento della trasmissione di cui al paragrafo 1, indicandone anche la data.

3.   L'autorità competente dello Stato membro ospitante accusa ricevimento della notifica sia all'autorità competente dello Stato membro di origine che all'impresa di investimento.

Articolo 16

Comunicazione relativa alla notifica di passaporto per un agente collegato

1.   Entro tre mesi dal ricevimento della notifica di passaporto per un agente collegato presentata ai sensi dell'articolo 13, l'autorità competente dello Stato membro di origine ne informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante, utilizzando il formato standard di cui all'allegato IX e allegando una copia della notifica.

2.   L'autorità competente dello Stato membro di origine informa senza indebito ritardo l'impresa di investimento o l'ente creditizio della trasmissione di cui al paragrafo 1, indicandone anche la data.

3.   L'autorità competente dello Stato membro ospitante accusa ricevimento della notifica sia all'autorità competente dello Stato membro di origine che all'impresa di investimento o all'ente creditizio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b).

4.   L'agente collegato non inizia i servizi e le attività di investimento proposti prima della registrazione, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE, nel registro pubblico dello Stato membro in cui è stabilito.

5.   L'agente collegato non inizia i servizi e le attività di investimento proposti prima di aver ricevuto la comunicazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro ospitante.

6.   In assenza di comunicazione, l'agente collegato può iniziare i servizi e le attività di investimento proposti due mesi dopo la data della trasmissione della comunicazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine di cui al paragrafo 2.

Articolo 17

Presentazione della notifica della modifica dei dati di una succursale

1.   In caso di modifica dei dati contenuti nella notifica di passaporto per una succursale, l'impresa di investimento presenta una notifica all'autorità competente dello Stato membro di origine, utilizzando il formato standard di cui all'allegato VI.

L'impresa di investimento o l'ente creditizio compila solo le parti del formato standard di cui all'allegato VI che si riferiscono ai dati modificati contenuti nella notifica di passaporto per la succursale.

2.   Se intende modificare i servizi e le attività di investimento, i servizi accessori o gli strumenti finanziari forniti tramite agente collegato, l'impresa di investimento o l'ente creditizio notifica, utilizzando il formato standard di cui all'allegato VI, l'elenco di tutti i servizi e attività di investimento, di tutti i servizi ausiliari o di tutti gli strumenti finanziari che fornisce tramite agente collegato al momento della notifica o che intende fornire in futuro.

3.   Le modifiche dei dati contenuti nella notifica di passaporto per la succursale allo scopo di segnalare la cessazione delle attività della succursale sono notificate utilizzando il formato standard di cui all'allegato X.

Articolo 18

Presentazione della notifica della modifica dei dati di un agente collegato

1.   In caso di modifica di uno qualsiasi dei dati contenuti nella notifica di passaporto per un agente collegato, l'impresa di investimento o l'ente creditizio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), presenta una notifica all'autorità competente dello Stato membro di origine, utilizzando il formato standard di cui all'allegato VII.

L'impresa di investimento o l'ente creditizio compila solo le parti del formato standard di cui all'allegato VII che si riferiscono ai dati modificati contenuti nella notifica di passaporto per l'agente collegato.

2.   Se intende modificare i servizi e le attività di investimento o gli strumenti finanziari soggetti a notifica di passaporto per un agente collegato, l'impresa di investimento notifica, utilizzando il formato standard di cui all'allegato VI, l'elenco di tutti i servizi e attività di investimento o di tutti gli strumenti finanziari che fornisce tramite agente collegato al momento della notifica o che intende fornire in futuro.

3.   Le modifiche dei dati contenuti nella notifica di passaporto per l'agente collegato stabilito in un altro Stato membro allo scopo di segnalare la cessazione del ricorso all'agente collegato sono notificate utilizzando il formato standard di cui all'allegato X.

Articolo 19

Comunicazione relativa alla notifica della modifica dei dati di una succursale

1.   Dopo il ricevimento della notifica presentata ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro di origine comunica senza indebito ritardo all'autorità competente dello Stato membro ospitante le modifiche notificate, utilizzando il formato standard di cui all'allegato XI e allegando una copia della notifica.

2.   Dopo il ricevimento della notifica presentata ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, l'autorità competente dello Stato membro di origine comunica senza indebito ritardo all'autorità competente dello Stato membro ospitante le modifiche notificate, utilizzando il formato standard di cui all'allegato XIII e allegando una copia della notifica.

Articolo 20

Comunicazione relativa alla notifica della modifica dei dati di un agente collegato

1.   Dopo il ricevimento della notifica presentata ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro di origine comunica senza indebito ritardo all'autorità competente dello Stato membro ospitante le modifiche notificate, utilizzando il formato standard di cui all'allegato XII e allegando una copia della notifica.

2.   Dopo il ricevimento della notifica presentata ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, l'autorità competente dello Stato membro di origine comunica senza indebito ritardo all'autorità competente dello Stato membro ospitante le modifiche notificate, utilizzando il formato standard di cui all'allegato XIII e allegando una copia della notifica.

Articolo 21

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.

(2)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(3)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


ALLEGATO I

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ALLEGATO II

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ALLEGATO III

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ALLEGATO IV

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ALLEGATO V

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ALLEGATO VI

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ALLEGATO VII

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ALLEGATO VIII

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ALLEGATO IX

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ALLEGATO X

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ALLEGATO XI

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ALLEGATO XII

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ALLEGATO XIII

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