12.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/3


REGOLAMENTO (UE) 2017/2279 DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 2017

che modifica gli allegati II, IV, VI, VII e VIII del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 2, e l'articolo 27, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di consentire un'etichettatura appropriata, in alcune lingue dell'Unione è permesso l'uso di specifiche espressioni per i mangimi per animali da compagnia. I nuovi sviluppi nel settore dei mangimi per animali da compagnia di due Stati membri richiedono che anche nella lingua di tali paesi siano permesse specifiche espressioni.

(2)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 767/2009 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(3)

In considerazione del progresso tecnologico dell'analitica e delle esperienze con le buone prassi di laboratorio è opportuno rivedere le tolleranze per i componenti analitici e gli additivi per mangimi nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti. L'allegato IV del regolamento (CE) n. 767/2009 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(4)

Un numero crescente di autorizzazioni di additivi per mangimi stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), tenori massimi per gli additivi nei mangimi composti e nelle materie prime per mangimi per i quali tali valori non erano stati fissati in precedenza ed altre autorizzazioni hanno recentemente introdotto il concetto di tenore massimo raccomandato di additivo nei mangimi completi. La tecnologia di fabbricazione dei mangimi può inoltre determinare riduzioni della quantità aggiunta di additivi come le vitamine, che potrebbero anche essere presenti naturalmente nel prodotto finale. Ciò potrebbe dar luogo ad ambiguità nella pratica, se l'operatore deve indicare sull'etichetta la quantità aggiunta, ma l'autorità di controllo può solo analizzare e verificare la quantità nel prodotto finale. Al fine di tenere conto di questi sviluppi e di garantire un'etichettatura equilibrata, adeguata ed efficace delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti, è opportuno modificare di conseguenza gli allegati VI e VII del regolamento (CE) n. 767/2009.

(5)

Gli sviluppi tecnologici consentono un maggiore impiego come mangimi degli alimenti che non sono più destinati al consumo umano. Il regolamento (UE) n. 68/2013 (3) della Commissione elenca tali «ex prodotti alimentari» tra le materie prime per mangimi. Tuttavia, dato che in alcuni casi la qualità di tali ex prodotti alimentari può non essere conforme ai requisiti per i mangimi, nella loro etichettatura dovrebbe essere specificato che l'impiego come mangimi è consentito unicamente previa trasformazione. L'allegato VIII del regolamento (CE) n. 767/2009 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(6)

Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche degli allegati, al fine di evitare inutili perturbazioni delle pratiche commerciali e di non creare inutili oneri amministrativi per gli operatori è opportuno adottare misure transitorie che consentano un'agevole transizione verso la nuova etichettatura.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II, IV, VI, VII e VIII del regolamento (CE) n. 767/2009 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1.   Le materie prime per mangimi e i mangimi composti etichettati prima del 1o gennaio 2019, in conformità alle norme applicabili prima del 1o gennaio 2018, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.

2.   Le materie prime per mangimi e i mangimi composti etichettati prima del 1o gennaio 2020, in conformità alle norme applicabili prima del 1o gennaio 2018, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 229 dell'1.9.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29).

(3)  Regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013, concernente il catalogo delle materie prime per mangimi (GU L 29 del 30.1.2013, pag. 1).


ALLEGATO

1)   

L'allegato II è così modificato:

al punto 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

per designare i mangimi per animali da compagnia è consentito l'uso delle seguenti espressioni: in bulgaro “храна”; in spagnolo “alimento”; in ceco, la denominazione “kompletní krmná směs” può essere sostituita da “kompletní krmivo” e la denominazione “doplňková krmná směs” può essere sostituita da “doplňkové krmivo”; in inglese “pet food”; in italiano “alimento”; in ungherese “állateledel”; in neerlandese “samengesteld voeder”; in polacco “karma”; in sloveno “hrana za hišne živali”; in finlandese “lemmikkieläinten ruoka”; in estone “lemmikloomatoit” e in croato “hrana za kućne ljubimce”.»

2)   

L'allegato IV è così modificato:

la parte A è sostituita dalla seguente:

«Parte A: Tolleranze per i componenti analitici di cui agli allegati I, V, VI e VII

1)

Le tolleranze stabilite nella presente parte contemplano deviazioni tecniche ed analitiche. Una volta fissate a livello dell'Unione le tolleranze analitiche riguardanti il margine di errore di misurazione e le variazioni procedurali, i valori stabiliti al punto 2 dovranno essere adeguati di conseguenza, in modo da interessare unicamente le tolleranze tecniche.

2)

Ove si riscontri che la composizione di una materia prima per mangimi o di un mangime composto deroghi al valore di etichettatura dei componenti analitici menzionati negli allegati I, V, VI e VII, si applicano le tolleranze seguenti:

Componente

Tenore dichiarato del componente

Tolleranza (1)

 

[%]

al di sotto del valore dichiarato sull'etichetta

al di sopra del valore dichiarato sull'etichetta

grassi grezzi

< 8

1

2

8 - 24

12,5 %

25 %

> 24

3

6

grassi grezzi, mangimi per animali non destinati alla produzione di alimenti

< 16

2

4

16 - 24

12,5 %

25 %

> 24

3

6

proteina grezza

< 8

1

1

8 - 24

12,5 %

12,5 %

> 24

3

3

proteina grezza, mangimi per animali non destinati alla produzione di alimenti

< 16

2

2

16 - 24

12,5 %

12,5 %

> 24

3

3

ceneri grezze

< 8

2

1

8 - 32

25 %

12,5 %

> 32

8

4

fibra grezza

< 10

1,75

1,75

10 - 20

17,5 %

17,5 %

> 20

3,5

3,5

zucchero

< 10

1,75

3,5

10 - 20

17,5 %

35 %

> 20

3,5

7

amido

< 10

3,5

3,5

10 - 20

35 %

35 %

> 20

7

7

calcio

< 1

0,3

0,6

1 - 5

30 %

60 %

> 5

1,5

3

magnesio

< 1

0,3

0,6

1 - 5

30 %

60 %

> 5

1,5

3

sodio

< 1

0,3

0,6

1 - 5

30 %

60 %

> 5

1,5

3

fosforo totale

< 1

0,3

0,3

1 - 5

30 %

30 %

> 5

1,5

1,5

ceneri insolubili in acido cloridrico

< 1

non sono fissati limiti

0,3

1 - < 5

30 %

> 5

1,5

potassio

< 1

0,2

0,4

1 - 5

20 %

40 %

> 5

1

2

umidità

< 2

non sono fissati limiti

0,4

2 - < 5

20 %

5 - 12,5

1

> 12,5

8 %

valore energetico (2)

 

5 %

10 %

valore proteico (2)

 

10 %

20 %

3)   

L'allegato VI è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VI

Indicazioni di etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti per animali destinati alla produzione di alimenti

Capo I: Etichettatura obbligatoria e facoltativa degli additivi per mangimi di cui all'articolo 15, lettera f), e all'articolo 22, paragrafo 1

1.

I nomi specifici degli additivi, i numeri di identificazione, la quantità aggiunta e il nome del gruppo funzionale, conformemente all'allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003, oppure la categoria di cui all'articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento, sono da indicare per i seguenti additivi:

a)

additivi per i quali è fissato un tenore massimo per almeno un animale da produzione alimentare;

b)

additivi appartenenti alle categorie “additivi zootecnici” e “coccidiostatici e istomonostatici”;

c)

additivi per i quali sono superati i tenori massimi raccomandati stabiliti nell'atto giuridico che autorizza l'additivo per mangimi.

Le indicazioni di etichettatura sono presentate in conformità all'atto giuridico che autorizza l'additivo per mangimi in questione.

La quantità aggiunta di cui al punto 1 è espressa in quantità di additivo per mangimi, eccetto nei casi in cui l'atto giuridico che autorizza il rispettivo additivo per mangimi indichi una sostanza nella colonna “Tenore minimo/massimo”. In quest'ultimo caso, la quantità aggiunta corrisponde alla quantità di tale sostanza.

2.

Per quanto riguarda gli additivi per mangimi del gruppo funzionale vitamine, pro-vitamine e sostanze chimicamente ben definite con effetto simile che devono essere elencati conformemente al punto 1, l'etichettatura può indicare la quantità totale garantita per tutta la durata di conservazione alla dicitura “Componenti analitici” invece della quantità aggiunta alla dicitura “Additivi”.

3.

Il nome del gruppo funzionale di cui ai punti 1, 4 e 6 può essere sostituito dalla seguente abbreviazione, qualora detta abbreviazione non sia stabilita all'allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003:

Gruppo funzionale

Nome e descrizione

Nome abbreviato

1 h

Sostanze per il controllo della contaminazione da radionuclidi: sostanze che inibiscono l'assorbimento di radionuclidi o ne favoriscono l'escrezione

Controllori di radionuclidi

1 m

Sostanze per la riduzione della contaminazione del mangime da micotossine: sostanze che possono inibire o ridurre l'assorbimento di micotossine, promuoverne l'escrezione o modificarne la modalità di azione

Riduttori di micotossine

1n

Potenziatori delle condizioni d'igiene: sostanze o, se del caso, microrganismi che hanno un effetto positivo sulle caratteristiche igieniche del mangime, riducendo una specifica contaminazione microbiologica

Miglioratori dell'igiene

2b

Sostanze aromatizzanti: sostanze la cui aggiunta ai mangimi ne aumenta l'aroma o l'appetibilità

Aromi

3a

Vitamine, pro-vitamine e sostanze chimicamente ben definite con effetto simile

Vitamine

3b

Composti di oligoelementi

Oligoelementi

3c

Amminoacidi, loro sali e analoghi

Amminoacidi

3d

Urea e suoi derivati

Urea

4c

Sostanze con effetto positivo sull'ambiente

Miglioratori dell'ambiente

4.

Gli additivi per mangimi messi in rilievo sull'etichettatura con parole, immagini o grafici sono indicati conformemente ai punti 1 o 2, a seconda dei casi.

5.

La persona responsabile dell'etichettatura comunica all'acquirente, su richiesta di quest'ultimo, i nomi, il numero di identificazione e il gruppo funzionale degli additivi per mangimi non menzionati ai punti 1, 2 e 4. La presente disposizione non si applica ai composti aromatizzanti.

6.

Gli additivi per mangimi non menzionati ai punti 1, 2 e 4 possono essere indicati su base volontaria almeno con il loro nome oppure, in caso di sostanze aromatizzanti, almeno con il loro gruppo funzionale.

7.

Fatto salvo il punto 6, se un additivo per mangimi organolettico o nutrizionale è etichettato su base volontaria, la sua quantità aggiunta è indicata conformemente ai punti 1 o 2, a seconda dei casi.

8.

Se un additivo fa parte di più gruppi funzionali, si indica il gruppo funzionale o la categoria corrispondente alla sua funzione principale nel caso del mangime in questione.

9.

Le indicazioni di etichettatura concernenti l'impiego corretto delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti stabilite nell'atto giuridico che autorizza l'additivo per mangimi in questione sono da riportare.

Capo II: Etichettatura dei componenti analitici di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), e all'articolo 22, paragrafo 1

1.

I componenti analitici dei mangimi composti per animali destinati alla produzione di alimenti sono indicati sull'etichetta, preceduti dalla dicitura “Componenti analitici” (3), come segue:

Mangimi composti

Specie bersaglio

Componenti analitici e tenori

Mangimi completi

Tutte le specie

Tutte le specie

Tutte le specie

Tutte le specie

Tutte le specie

Tutte le specie

Tutte le specie

Suini e pollame

Suini e pollame

Proteina grezza

Fibra grezza

Grassi grezzi

Ceneri grezze

Calcio

Sodio

Fosforo

Lisina

Metionina

Mangimi complementari - Minerali

Tutte le specie

Tutte le specie

Tutte le specie

Suini e pollame

Suini e pollame

Ruminanti

Calcio

Sodio

Fosforo

Lisina

Metionina

Magnesio

Mangimi complementari - Altri

Tutte le specie

Tutte le specie

Tutte le specie

Tutte le specie

Tutte le specie

Tutte le specie

Tutte le specie

Suini e pollame

Suini e pollame

Ruminanti

Proteina grezza

Fibra grezza

Grassi grezzi

Ceneri grezze

Calcio ≥ 5 %

Sodio

Fosforo ≥ 2 %

Lisina

Metionina

Magnesio ≥ 0,5 %

2.

Le sostanze indicate sotto questa dicitura che sono anche additivi organolettici o nutrizionali sono dichiarate unitamente alla loro quantità totale.

3.

Se è indicato il valore energetico e/o proteico, tale indicazione è presentata conformemente all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004.
»

4)   

L'allegato VII è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VII

Indicazioni di etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti per animali non destinati alla produzione di alimenti

Capo I: Etichettatura obbligatoria e facoltativa degli additivi per mangimi di cui all'articolo 15, lettera f), e all'articolo 22, paragrafo 1

1.

I nomi specifici degli additivi e/o i numeri di identificazione, la quantità aggiunta e il nome del gruppo funzionale, conformemente all'allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003, oppure la categoria di cui all'articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento, sono da indicare per i seguenti additivi:

a)

additivi per i quali è fissato un tenore massimo per almeno un animale non destinato alla produzione alimentare;

b)

additivi appartenenti alle categorie “additivi zootecnici” e “coccidiostatici e istomonostatici”;

c)

additivi per i quali sono superati i tenori massimi raccomandati stabiliti nell'atto giuridico che autorizza l'additivo per mangimi.

Le indicazioni di etichettatura sono presentate in conformità all'atto giuridico che autorizza l'additivo per mangimi in questione.

La quantità aggiunta di cui al punto 1 è espressa in quantità di additivo per mangimi, eccetto nei casi in cui l'atto giuridico che autorizza il rispettivo additivo per mangimi indichi una sostanza nella colonna “Tenore minimo/massimo”. In quest'ultimo caso, la quantità aggiunta corrisponde alla quantità di detta sostanza.

2.

Per quanto riguarda gli additivi per mangimi del gruppo funzionale vitamine, pro-vitamine e sostanze chimicamente ben definite con effetto simile che devono essere elencati conformemente al punto 1, l'etichettatura può indicare la quantità totale garantita per tutta la durata di conservazione alla dicitura “Componenti analitici” invece della quantità aggiunta alla dicitura “Additivi”.

3.

Il nome del gruppo funzionale di cui ai punti 1, 5 e 7 può essere sostituito dall'abbreviazione indicata nella tabella dell'allegato VI, punto 3, qualora detta abbreviazione non sia stabilita all'allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003.

4.

Gli additivi per mangimi messi in rilievo sull'etichettatura con parole, immagini o grafici sono indicati conformemente ai punti 1 o 2, a seconda dei casi.

5.

In deroga al punto 1, per gli additivi dei gruppi funzionali “conservanti”, “antiossidanti”, “coloranti” e “sostanze aromatizzanti” è necessario indicare solo il gruppo funzionale in questione. In tal caso le informazioni di cui ai punti 1 e 2 sono comunicate dalla persona responsabile dell'etichettatura all'acquirente, su richiesta di quest'ultimo.

6.

La persona responsabile dell'etichettatura comunica all'acquirente, su richiesta di quest'ultimo, i nomi, il numero di identificazione e il gruppo funzionale degli additivi per mangimi non menzionati ai punti 1, 2 e 4. La presente disposizione non si applica ai composti aromatizzanti.

7.

Gli additivi per mangimi non menzionati ai punti 1, 2 e 4 possono essere indicati su base volontaria almeno con il loro nome o, in caso di sostanze aromatizzanti, almeno con il loro gruppo funzionale.

8.

La quantità aggiunta di un additivo per mangimi organolettico o nutrizionale è indicata conformemente ai punti 1 o 2, a seconda dei casi, se è indicata sull'etichetta su base volontaria.

9.

Se un additivo fa parte di più gruppi funzionali, si indica il gruppo funzionale o la categoria corrispondente alla sua funzione principale nel caso del mangime in questione.

10.

Le indicazioni di etichettatura concernenti l'impiego corretto delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti stabilite nell'atto giuridico che autorizza l'additivo per mangimi in questione sono da riportare.

Capo II: Etichettatura dei componenti analitici di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), e all'articolo 22, paragrafo 1

1.

I componenti analitici dei mangimi composti per animali non destinati alla produzione di alimenti sono indicati sull'etichetta, sotto la dicitura “Componenti analitici” (4), come segue:

Mangimi composti

Specie bersaglio

Componenti analitici

Mangimi completi

Gatti, cani e animali da pelliccia

Gatti, cani e animali da pelliccia

Gatti, cani e animali da pelliccia

Gatti, cani e animali da pelliccia

Proteina grezza

Fibre grezze

Grassi grezzi

Ceneri grezze

Mangimi complementari - Minerali

Tutte le specie

Tutte le specie

Tutte le specie

Calcio

Sodio

Fosforo

Mangimi complementari - Altri

Gatti, cani e animali da pelliccia

Gatti, cani e animali da pelliccia

Gatti, cani e animali da pelliccia

Gatti, cani e animali da pelliccia

Proteina grezza

Fibre grezze

Grassi grezzi

Ceneri grezze

2.

Le sostanze indicate sotto questa dicitura che sono anche additivi organolettici o nutrizionali sono dichiarate unitamente alla loro quantità totale.

3.

Se è indicato il valore energetico e/o proteico, tale indicazione è conforme all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004.
»

5)   

L'allegato VIII è così modificato:

a)

il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

I materiali contaminati recano la dicitura “Mangimi con livelli eccessivi di … (denominazione della sostanza o delle sostanze indesiderabili conformemente all'allegato I della direttiva 2002/32/CE), da usarsi a fini di alimentazione animale unicamente previa detossificazione in stabilimenti riconosciuti”. Il riconoscimento di tali stabilimenti avviene a norma dell'articolo 10, paragrafi 2 o 3, del regolamento (CE) n. 183/2005.»

b)

è aggiunto il punto seguente:

«3.

Fatti salvi i punti 1 e 2, gli ex prodotti alimentari che devono essere trasformati prima di poter essere usati come mangimi, devono recare la dicitura “Ex prodotti alimentari, da usarsi come materie prime per mangimi unicamente dopo... [indicazione del processo adeguato conformemente all'allegato, parte B, del regolamento (UE) n. 68/2013]”.»

(1)  Le tolleranze sono espresse in valore percentuale assoluto (valore che deve essere sottratto dal/aggiunto al tenore dichiarato) o in valore relativo contrassegnato con “%” (percentuale che deve essere applicata al tenore dichiarato per calcolare la deviazione accettabile).

(2)  Le tolleranze si applicano se non è stata fissata alcuna tolleranza in base a un metodo UE o un metodo nazionale ufficiale dello Stato membro in cui il mangime è immesso sul mercato oppure in base a un metodo adottato dal Comitato europeo di normazione (https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:32:0::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:6308,25&cs=1C252307F473504B6354F4EE56B99E235).»

(3)  In tedesco “analytische Bestandteile” può essere sostituito da “Inhaltsstoffe”. In svedese “Analytiska beståndsdelar” può essere sostituito da “Analyserat innehåll”.

(4)  In tedesco “analytische Bestandteile” può essere sostituito da “Inhaltsstoffe”. In svedese “Analytiska beståndsdelar” può essere sostituito da “Analyserat innehåll”.