5.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 319/78


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2233 DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 900/2009 per quanto riguarda la caratterizzazione della selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 900/2009 della Commissione (2), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2013 della Commissione (3), autorizza la selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 come additivo per mangimi.

(2)

La Commissione ha ricevuto una domanda di modifica delle condizioni di autorizzazione per quanto concerne la caratterizzazione dell'additivo per mangimi. Tale domanda era corredata dei dati giustificativi pertinenti. La Commissione ha trasmesso la domanda all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»).

(3)

Nel suo parere del 5 luglio 2017 (4) l'Autorità ha concluso che la modifica richiesta non compromette la sicurezza e l'efficacia del prodotto, ricordando il rischio per la sicurezza degli utilizzatori del prodotto. L'attuale atto di autorizzazione contiene una disposizione per affrontare adeguatamente tale rischio. L'Autorità propone di inserire il tenore di selenocisteina nella caratterizzazione dell'additivo, ma tale proposta non può essere accolta a causa della mancanza di un metodo analitico per la selenocisteina.

(4)

Dalla valutazione del preparato modificato risulta che esso soddisfa le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 900/2009.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 900/2009

Nella quarta colonna dell'allegato del regolamento (CE) n. 900/2009, il testo tra la dicitura «Caratterizzazione dell'additivo» e la dicitura «Caratterizzazione della sostanza attiva» è sostituito dal seguente:

«Selenio organico, principalmente selenometionina (63 %) con un tenore di 2 000-3 500 mg di Se/kg (97-99 % di selenio organico)».

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Regolamento (CE) n. 900/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, concernente l'autorizzazione della selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 come additivo per mangimi (GU L 256 del 29.9.2009, pag. 12).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2013 della Commissione, dell'8 maggio 2013, concernente l'autorizzazione della selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R646 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1750/2006, (CE) n. 634/2007 e (CE) n. 900/2009 per quanto riguarda la supplementazione massima con lievito al selenio (GU L 127 del 9.5.2013, pag. 20).

(4)  EFSA Journal 2017;15(7):4937.