5.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 319/6


REGOLAMENTO (UE) 2017/2229 DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 2017

che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di piombo, mercurio, melamina e decochinato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/32/CE proibisce l'uso di prodotti destinati all'alimentazione degli animali che presentino un contenuto di sostanze indesiderabili superiore ai livelli massimi fissati nell'allegato I di tale direttiva.

(2)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza e l'efficacia dell'ossido di rame come additivo per mangimi per tutte le specie (2). In tale parere si indica che i livelli di piombo nell'ossido di rame superano in alcuni casi i livelli massimi dell'Unione vigenti per il piombo, ma i livelli riscontrati non destano preoccupazioni per la sicurezza in quanto l'esposizione degli animali al piombo attraverso l'uso di tale additivo sarebbe inferiore a quella derivante dall'uso di altri composti di rame conformi alla normativa dell'Unione. Sulla base delle informazioni fornite, utilizzando buone pratiche di fabbricazione non è possibile che l'ossido di rame raggiunga sistematicamente il livello massimo di piombo negli additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi. È opportuno adeguare il livello massimo del piombo nell'ossido di rame.

(3)

Molti coprodotti e sottoprodotti dell'industria alimentare destinati all'alimentazione di animali da compagnia sono ottenuti principalmente dal tonno. Per tali coprodotti e sottoprodotti, i livelli massimi vigenti di mercurio sono inferiori al livello massimo di mercurio applicabile al tonno destinato al consumo umano, il che provoca una scarsa disponibilità di tali coprodotti e sottoprodotti conformi al livello massimo di mercurio destinati all'uso negli alimenti per animali da compagnia. È quindi opportuno adeguare il livello massimo di mercurio applicabile ai pesci, agli altri animali acquatici e ai loro prodotti destinati alla produzione di mangimi composti per cani, gatti, pesci ornamentali e animali da pelliccia, mantenendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute animale.

(4)

L'Autorità ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza e l'efficacia dell'acido guanidinoacetico («GAA») destinato a polli da ingrasso, galli e galline da riproduzione e maiali (3). L'additivo acido guanidinoacetico contiene melamina come impurità fino a 20 mg/kg. L'Autorità ha concluso che il contributo del GAA al tenore di melamina nei mangimi non desterebbe preoccupazioni. Il livello massimo di melamina nei mangimi è stato fissato dalla direttiva 2002/32/CE. Per il GAA non è ancora stato fissato un livello massimo. È pertanto opportuno fissare un livello massimo per la melamina nel GAA.

(5)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 291/2014 della Commissione (4) ha ridotto il periodo di sospensione per il decochinato da tre giorni a zero giorni. È quindi opportuno sopprimere la disposizione relativa al carry-over inevitabile del decochinato nei mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso per i polli da ingrasso.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2002/32/CE.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 2002/32/CE è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10.

(2)  Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli additivi, prodotti o sostanze usati nei mangimi (FEEDAP), 2016. Scientific opinion on the safety and efficacy of copper oxide as feed additive for all animal species. EFSA Journal 2016;14(6):4509, 19 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2016.4509 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4509/epdf.

(3)  Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli additivi, prodotti o sostanze usati nei mangimi (FEEDAP), 2016. Scientific opinion on the safety and efficacy of guanidinoacetic acid for chickens for fattening, breeder hens and roosters, and pigs. EFSA Journal 2016;14(2):4394, 39 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2016.4394 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4394/epdf.

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 291/2014 della Commissione, del 21 marzo 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1289/2004 per quanto riguarda il periodo di sospensione e i limiti massimi per i residui dell'additivo per mangimi decochinato (GU L 87 del 22.3.2014, pag. 87).


ALLEGATO

L'allegato I della direttiva 2002/32/CE è così modificato:

1)

alla sezione I, la riga 4, «piombo», è sostituita dal testo seguente:

Sostanza indesiderabile

Prodotti destinati all'alimentazione degli animali

Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime con un tasso di umidità del 12 %

«4.

Piombo (12)

Materie prime per mangimi

ad eccezione di:

10

foraggi (3)

30

fosfati e alghe marine calcaree

15

carbonato di calcio e carbonato di calcio e di magnesio (10)

20

lieviti.

5

Additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi

ad eccezione di:

100

ossido di zinco;

400

ossido manganoso, carbonato ferroso, carbonato rameico, ossido di rame.

200

Additivi per mangimi appartenenti ai gruppi funzionali degli agenti leganti e degli antiagglomeranti

ad eccezione di:

30

clinoptilolite di origine vulcanica e natrolite-fonolite.

60

Premiscele (6)

200

Mangimi complementari

ad eccezione di:

10

mangimi minerali;

15

formule a rilascio prolungato di mangimi destinate a particolari fini nutrizionali con una concentrazione di oligoelementi oltre cento volte superiore alla concentrazione massima stabilita nei mangimi completi.

60

Mangimi completi.

5»;

2)

alla sezione I, la riga 5, «mercurio», è sostituita dal testo seguente:

Sostanza indesiderabile

Prodotti destinati all'alimentazione degli animali

Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime con un tasso di umidità del 12 %

«5.

Mercurio (4)

Materie prime per mangimi

ad eccezione di:

0,1

pesci, altri animali acquatici e loro prodotti destinati alla produzione di mangimi composti per animali da produzione alimentare

0,5

tonno (Thunnus spp, Euthynnus spp. Katsuwonus pelamis) e suoi prodotti destinati alla produzione di mangimi composti per cani, gatti, pesci ornamentali e animali da pelliccia

1,0 (13)

pesci, altri animali acquatici e loro prodotti, diversi dal tonno e dai suoi prodotti, destinati alla produzione di mangimi composti per cani, gatti, pesci ornamentali e animali da pelliccia

0,5 (13)

carbonato di calcio e carbonato di calcio e di magnesio (10).

0,3

Mangimi composti

ad eccezione di:

0,1

mangimi minerali

0,2

mangimi composti per pesci

0,2

mangimi composti per cani, gatti, pesci ornamentali e animali da pelliccia.

0,3»

3)

la nota a piè di pagina 13 della sezione I «CONTAMINANTI INORGANICI E COMPOSTI AZOTATI» è sostituita dal testo seguente:

«(13)

Il livello massimo è applicabile sulla base del peso umido»;

4)

alla sezione I, la riga 7, «melamina», è sostituita dal testo seguente:

Sostanza indesiderabile

Prodotti destinati all'alimentazione degli animali

Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime con un tasso di umidità del 12 %

«7.

Melamina (9)

Alimenti per animali

ad eccezione di:

2,5

prodotti alimentari in scatola per animali da compagnia,

2,5 (11)

i seguenti additivi per mangimi:

 

acido guanidinoacetico (GAA),

20

urea,

biureto

—»;

5)

alla sezione VII, la riga 1, «decochinato», è sostituita dal testo seguente:

Coccidiostatico

Prodotti destinati all'alimentazione degli animali (1)

Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime con un tasso di umidità del 12 %

«1.

Decochinato

Materie prime per mangimi

0,4

Mangimi composti per

 

specie volatili ovaiole e galline ovaiole (> 16 settimane)

0,4

altre specie animali

1,2

Premiscele destinate alla produzione di mangimi per cui l'uso di decochinato non è autorizzato

(2)».