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5.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 319/6 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/2229 DELLA COMMISSIONE
del 4 dicembre 2017
che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di piombo, mercurio, melamina e decochinato
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 2002/32/CE proibisce l'uso di prodotti destinati all'alimentazione degli animali che presentino un contenuto di sostanze indesiderabili superiore ai livelli massimi fissati nell'allegato I di tale direttiva. |
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(2) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza e l'efficacia dell'ossido di rame come additivo per mangimi per tutte le specie (2). In tale parere si indica che i livelli di piombo nell'ossido di rame superano in alcuni casi i livelli massimi dell'Unione vigenti per il piombo, ma i livelli riscontrati non destano preoccupazioni per la sicurezza in quanto l'esposizione degli animali al piombo attraverso l'uso di tale additivo sarebbe inferiore a quella derivante dall'uso di altri composti di rame conformi alla normativa dell'Unione. Sulla base delle informazioni fornite, utilizzando buone pratiche di fabbricazione non è possibile che l'ossido di rame raggiunga sistematicamente il livello massimo di piombo negli additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi. È opportuno adeguare il livello massimo del piombo nell'ossido di rame. |
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(3) |
Molti coprodotti e sottoprodotti dell'industria alimentare destinati all'alimentazione di animali da compagnia sono ottenuti principalmente dal tonno. Per tali coprodotti e sottoprodotti, i livelli massimi vigenti di mercurio sono inferiori al livello massimo di mercurio applicabile al tonno destinato al consumo umano, il che provoca una scarsa disponibilità di tali coprodotti e sottoprodotti conformi al livello massimo di mercurio destinati all'uso negli alimenti per animali da compagnia. È quindi opportuno adeguare il livello massimo di mercurio applicabile ai pesci, agli altri animali acquatici e ai loro prodotti destinati alla produzione di mangimi composti per cani, gatti, pesci ornamentali e animali da pelliccia, mantenendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute animale. |
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(4) |
L'Autorità ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza e l'efficacia dell'acido guanidinoacetico («GAA») destinato a polli da ingrasso, galli e galline da riproduzione e maiali (3). L'additivo acido guanidinoacetico contiene melamina come impurità fino a 20 mg/kg. L'Autorità ha concluso che il contributo del GAA al tenore di melamina nei mangimi non desterebbe preoccupazioni. Il livello massimo di melamina nei mangimi è stato fissato dalla direttiva 2002/32/CE. Per il GAA non è ancora stato fissato un livello massimo. È pertanto opportuno fissare un livello massimo per la melamina nel GAA. |
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(5) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 291/2014 della Commissione (4) ha ridotto il periodo di sospensione per il decochinato da tre giorni a zero giorni. È quindi opportuno sopprimere la disposizione relativa al carry-over inevitabile del decochinato nei mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso per i polli da ingrasso. |
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(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2002/32/CE. |
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(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I della direttiva 2002/32/CE è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10.
(2) Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli additivi, prodotti o sostanze usati nei mangimi (FEEDAP), 2016. Scientific opinion on the safety and efficacy of copper oxide as feed additive for all animal species. EFSA Journal 2016;14(6):4509, 19 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2016.4509 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4509/epdf.
(3) Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli additivi, prodotti o sostanze usati nei mangimi (FEEDAP), 2016. Scientific opinion on the safety and efficacy of guanidinoacetic acid for chickens for fattening, breeder hens and roosters, and pigs. EFSA Journal 2016;14(2):4394, 39 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2016.4394 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4394/epdf.
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 291/2014 della Commissione, del 21 marzo 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1289/2004 per quanto riguarda il periodo di sospensione e i limiti massimi per i residui dell'additivo per mangimi decochinato (GU L 87 del 22.3.2014, pag. 87).
ALLEGATO
L'allegato I della direttiva 2002/32/CE è così modificato:
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1) |
alla sezione I, la riga 4, «piombo», è sostituita dal testo seguente:
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2) |
alla sezione I, la riga 5, «mercurio», è sostituita dal testo seguente:
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3) |
la nota a piè di pagina 13 della sezione I «CONTAMINANTI INORGANICI E COMPOSTI AZOTATI» è sostituita dal testo seguente:
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4) |
alla sezione I, la riga 7, «melamina», è sostituita dal testo seguente:
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5) |
alla sezione VII, la riga 1, «decochinato», è sostituita dal testo seguente:
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