30.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2205 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2017

relativo alle modalità concernenti le procedure per la notifica dei veicoli commerciali con carenze gravi o pericolose individuate nell'ambito di un controllo tecnico su strada

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/47/UE, qualora in un veicolo non immatricolato nello Stato membro in cui avviene il controllo siano rilevate carenze gravi o pericolose, il punto di contatto deve notificare i risultati del controllo al punto di contatto dello Stato membro di immatricolazione del veicolo. La notifica deve contenere gli elementi della relazione di controllo su strada di cui all'allegato IV, che deve essere redatta dall'ispettore a seguito di un'ispezione più approfondita in conformità all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2014/47/UE.

(2)

Al fine di agevolare la comunicazione tra i punti di contatto nazionali, è necessario che la Commissione adotti norme dettagliate per l'attuazione della procedura di notifica.

(3)

Conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/47/UE, la notifica deve essere comunicata preferibilmente tramite i registri elettronici nazionali di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(4)

L'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1071/2009 specifica il contenuto minimo obbligatorio dei registri elettronici nazionali. Gli elementi della relazione di controllo su strada di cui all'allegato IV della direttiva 2014/47/UE, tuttavia, non rientrano in questo contenuto minimo obbligatorio.

(5)

L'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1071/2009 dispone che i registri elettronici nazionali siano interconnessi.

(6)

Dati l'ambito limitato dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1071/2009 e le conseguenti limitazioni del campo di applicazione del sistema dei registri europei delle imprese di trasporto su strada (ERRU), la notifica di cui all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/47/UE non può essere trasmessa mediante i registri elettronici nazionali facendo uso di tale sistema.

(7)

Al fine di evitare costi e oneri amministrativi inutili, tuttavia, per sviluppare il sistema di messaggistica per la notifica di cui all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/47/UE è opportuno utilizzare l'architettura di sistema dell'ERRU.

(8)

Le norme comuni per l'interconnessione tramite il sistema ERRU sono stabilite dal regolamento (UE) n. 1213/2010 della Commissione (3).

(9)

Questo regolamento sarà sostituito il 30 gennaio 2019 dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 (4), che apporterà modifiche rilevanti alle funzionalità generali del sistema ERRU. Il sistema di messaggistica utilizzato per i controlli su strada (RSI) si baserà sulle funzionalità generali del sistema ERRU.

(10)

Per limitare le procedure e gli oneri amministrativi e garantire coerenza occorre pertanto che entri in vigore il 30 gennaio 2019 anche il sistema di messaggistica utilizzato per le notifiche a seguito di controlli su strada.

(11)

Le disposizioni in materia di protezione dei dati personali, stabilite in particolare dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), si applicano al trattamento di tutti i dati personali ai sensi della direttiva 2014/47/UE. In particolare, gli Stati membri sono tenuti a predisporre adeguate misure di sicurezza per prevenire l'uso illecito dei dati personali.

(12)

Laddove applicabili, le disposizioni in materia di protezione dei dati personali stabilite dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) si applicano al trattamento di tutti i dati personali ai sensi della direttiva 2014/47/UE.

(13)

Le disposizioni del presente regolamento sono adottate in conformità al parere del comitato istituito dall'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le regole applicabili alla notifica dei risultati dei controlli tecnici su strada (RSI) di veicoli commerciali con carenze gravi o pericolose, trasmessa attraverso il sistema RSI di cui all'articolo 3.

Articolo 2

Definizioni

In aggiunta alle definizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2016/480, ai fini del presente regolamento si applicano anche le seguenti definizioni:

1)   «messaggio RSI»: messaggio di notifica facente seguito a un controllo tecnico su strada più approfondito di cui all'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2014/47/UE, trasmesso attraverso il sistema RSI o un'altra rete sicura in un formato strutturato come indicato nell'allegato del presente regolamento;

2)   «rapporto RSI più approfondito»: documento emesso a seguito di un controllo su strada più approfondito di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2014/47/UE;

3)   «Stato membro di immatricolazione»: lo Stato membro in cui il veicolo è immatricolato, oppure in cui è messo in servizio qualora non sia immatricolato ai sensi della legislazione nazionale.

Articolo 3

Sistema RSI

1.   La Commissione istituisce un sistema di messaggistica (sistema RSI) utilizzando l'architettura di sistema dei registri europei delle imprese di trasporto su strada in conformità al regolamento di esecuzione di esecuzione (UE) 2016/480. Il sistema RSI agevola l'ottemperanza all'obbligo di notifica di cui all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/47/UE.

2.   Il sistema RSI soddisfa le specifiche tecniche indicate nell'allegato I, nell'allegato III, punti 1 e 2, e negli allegati V, VI e VII del regolamento di esecuzione (UE) 2016/480, nonché nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 4

Notifica

1.   Il punto di contatto dello Stato membro che ha effettuato il controllo tecnico su strada notifica senza indugio i risultati del controllo allo Stato membro di immatricolazione del veicolo.

2.   Lo Stato membro in cui è stato eseguito il controllo tecnico su strada trasmette la sua notifica allo Stato membro di immatricolazione del veicolo mediante il sistema RSI, conformemente alle procedure e alle prescrizioni tecniche riportate nell'allegato.

Articolo 5

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 30 giugno 2020.

L'articolo 4, paragrafo 1, si applica invece a decorrere dal 20 maggio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 127 del 29.4.2014, pag. 134.

(2)  Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51).

(3)  Regolamento (UE) n. 1213/2010 della Commissione, del 16 dicembre 2010, che stabilisce norme comuni sull'interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada (GU L 335 del 18.12.2010, pag. 21).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 della Commissione, del 1o aprile 2016, che stabilisce norme comuni sull'interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada e che abroga il regolamento (UE) n. 1213/2010 (GU L 87 del 2.4.2016, pag. 4).

(5)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(6)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(7)  Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).


ALLEGATO

Requisiti minimi per il contenuto dei messaggi XML

1.   Intestazione

I messaggi XML scambiati attraverso il sistema devono avere tutti la stessa intestazione indicativa di mittente, destinatario, data e ora di invio, e recare alcune informazioni tecniche.

Common Header (intestazione comune)

Obbligatorio

Version (versione)

La versione ufficiale delle specifiche XML deve essere precisata attraverso il namespace definito nel file di definizione dello schema (XSD) del messaggio XML e nell'attributo version dell'elemento header (intestazione) di ciascun messaggio XML. Il numero della versione («n.m») deve essere definito come valore fisso in ogni rilascio del file XSD.

Test Identifier (identificatore di prova)

Id facoltativo per attività di prova. L'originatore della prova popola l'id e tutti i partecipanti al flusso di lavoro devono rispondere o trasmettere con lo stesso id. Durante la produzione deve essere ignorato e, anche se fornito, non va usato.

No

Technical Identifier (identificatore tecnico)

UUID che identifica in modo univoco ogni singolo messaggio. Il mittente genera un UUID e alimenta questo attributo. Questo dato non può essere utilizzato in nessuna transazione.

Workflow Identifier (identificatore del flusso di lavoro)

L'identificatore del flusso di lavoro è un UUID che deve essere generato dallo Stato membro richiedente. Tale id viene poi utilizzato in tutti i messaggi per correlare il flusso di lavoro.

Sent At (inviato il)

Data e ora (in formato UTC) in cui il messaggio è stato inviato.

Timeout (tempo scaduto)

Attributo facoltativo indicante data e ora (in formato UTC). Questo valore deve essere stabilito solo dal sistema centrale per richieste trasmesse. Ha la funzione di informare lo Stato membro destinatario del momento in cui scadrà la richiesta. È facoltativo; la stessa definizione di intestazione può perciò essere usata per tutti i tipi di messaggio indipendentemente dal fatto che sia necessario o no un attributo per il Timeout.

NON UTILIZZATO, in quanto sono trasmesse esclusivamente notifiche, non è attesa alcuna risposta.

No

From (mittente)

Codice ISO 3166-1 alpha 2 dello Stato membro che invia il messaggio o «EU» («EU» è utilizzato per l'invio di messaggi di errore dal sistema centrale).

To (destinatario)

Codice ISO 3166-1 alpha 2 dello Stato membro cui è inviato il messaggio o «EU» («EU» è utilizzato per l'invio di messaggi di errore al sistema centrale).

2.   Rapporto più approfondito

Qualora si comunichi il risultato di un controllo tecnico su strada più approfondito, il messaggio RSI e il messaggio di conferma inviato automaticamente devono essere composti nel modo illustrato di seguito.

Al fine di agevolare la notifica, facoltativamente possono essere acclusi al messaggio RSI la lista di controllo di cui all'allegato IV, i motivi dell'esito negativo del controllo e la valutazione delle carenze di cui all'allegato II della direttiva 2014/47/UE.

Il messaggio RSI deve essere sempre inviato dallo Stato membro in cui ha avuto luogo il controllo allo Stato membro in cui è immatricolato il veicolo. Il ricevimento del messaggio RSI non deve essere rifiutato.

Il messaggio di conferma serve a confermare il ricevimento del messaggio di notifica.

RSI Notification Request (richiesta di notifica dell'RSI)

Obbligatorio

Business Case Identifier (identificativo del caso)

Numero di serie o di riferimento che identifica ogni singolo caso.

L'id di un caso potrebbe essere utilizzato per mantenere un collegamento quando è utilizzato più di un flusso di messaggi in relazione allo stesso caso, per esempio quando si invia una notifica iniziale cui segue un'altra notifica più particolareggiata relativa al medesimo caso.

(testo)

Sending Authority (autorità mittente)

L'autorità competente che emette il messaggio RSI.

(testo)

RSI Details (informazioni sull'RSI)

RSI Identifier (identificativo dell'RSI)

L'ID unico dell'RSI nello Stato membro in cui è stato eseguito il controllo.

Agevola la comunicazione e permette allo Stato membro in cui è immatricolato il veicolo di chiedere maggiori informazioni allo Stato membro in cui è avvenuto il controllo, potendolo utilizzare per la ricerca nella sua banca dati.

(testo)

No

Location (luogo)

Il luogo in cui è stato eseguito il controllo tecnico su strada. Può trattarsi delle coordinate esatte, del comune, della città ecc.

(testo)

Date/Time (data/ora)

Data e ora del controllo tecnico su strada in formato UTC a norma ISO 8601 (AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ)

Inspector (controllore)

Nome del funzionario, del controllore o dell'autorità che ha eseguito il controllo tecnico su strada.

(testo)

Vehicle Details (informazioni sul veicolo)

Category (categoria)

Categoria del veicolo.

N2 (da 3,5 a 12 t)

N3 (oltre 12 t)

O3 (da 3,5 a 12 t)

O4 (oltre 10 t)

M2 (da > 9 sedili a 5 t)

M3 (da > 9 sedili a oltre 5 t)

T5

T1b,

T2b,

T3b,

T4.1b,

T4.2b

T4.3b

Other vehicle category (altra categoria di veicoli)

(elenco selezionabile, un solo elemento selezionato)

Other category (altra categoria)

Specificare la categoria:

M1, N1, O1, O2, T1a, T2a, T3a, T4a, T4.1a, T4.2a, T4.3a, C, R1a, R1b, R2a, R2b, R3a, R3b, R4a, R4b, S1a, S1b, S2a, S2b, L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e

(elenco selezionabile, un solo elemento selezionato, solo se si è scelto Other ma non obbligatorio)

No

Registration (immatricolazione)

Numero di immatricolazione del veicolo.

(testo)

VIN

Numero di identificazione del veicolo.

(testo)

Odometer (contachilometri)

Chilometraggio indicato dal contachilometri al momento del controllo tecnico su strada.

IMPORTANTE: se è installato un contachilometri occorre compilare questo campo, altrimenti mettere «0».

(numero)

Transport Undertaking/Holder Details (informazioni sull'impresa di trasporti/sul titolare)

Sì (compilare una delle due sezioni, quella relativa all'impresa oppure quella relativa al titolare)

 

Transport Undertaking (impresa di trasporti)

Sì (solo se si tratta di un'impresa)

Undertaking Name (nome dell'impresa)

Il nome dell'impresa di trasporti.

(testo)

Undertaking Address (indirizzo dell'impresa)

L'indirizzo dell'impresa di trasporti (indirizzo, codice di avviamento postale, città, Stato).

(testo)

Undertaking Community Licence (licenza comunitaria dell'impresa)

Numero della licenza comunitaria [conformemente ai regolamenti (CE) n. 1072/2009 e (CE) n. 1073/2009]

IMPORTANTE: se la licenza comunitaria è nota questo campo deve essere compilato.

(testo)

 

Holder (titolare, se non si tratta di un'impresa)

Sì (solo se si tratta del titolare)

 

Company (azienda)

Sì (solo se il titolare è un'azienda)

Name (nome)

Nome dell'azienda del titolare.

(testo)

Address (indirizzo)

Indirizzo dell'azienda del titolare (indirizzo, codice di avviamento postale, città, Stato).

(testo)

Natural person (persona fisica)

Sì (solo se il titolare è una persona fisica)

Family Name (cognome)

Cognome del titolare.

(testo)

Name (nome)

Nome/i del titolare.

(testo)

Address (indirizzo)

Indirizzo del titolare (indirizzo, codice di avviamento postale, città, Stato).

(testo)

Registration certificate (certificato di immatricolazione)

Numero del certificato di immatricolazione.

No

Driver Details (informazioni sul conducente)

Family Name (cognome)

Cognome del conducente.

(testo)

Name (nome)

Nome/i del conducente.

(testo)

Driving Licence (patente di guida)

Numero della patente di guida del conducente. Se possibile, per una migliore identificazione.

(testo)

No

Driving Licence country (Stato di rilascio della patente di guida)

Il paese in cui la patente di guida è stata rilasciata, indicato con due lettere secondo il codice ISO 3166-1 alpha 2.

No

Checked item (elemento controllato)

(questa sezione è da ripetere per ogni elemento controllato; è obbligatoria per i messaggi RSI, quindi per ogni messaggio RSI deve risultare almeno un elemento controllato).

Elemento

Gli elementi indicati nella lista di controllo di cui all'allegato IV della direttiva 2014/47/UE.

Quando un elemento è selezionato, significa che è stato controllato.

Elementi presenti nell'elenco:

(0)

Identificazione

(1)

Impianto di frenatura

(2)

Sterzo

(3)

Visibilità

(4)

Impianto elettrico e circuito elettrico

(5)

Assi, ruote, pneumatici, sospensioni

(6)

Telaio ed elementi fissati al telaio

(7)

Altre dotazioni tra cui tachigrafo e limitatore di velocità

(8)

Effetti nocivi tra cui emissioni e fuoriuscita di combustibile e/o olio

(9)

Controlli supplementari per veicoli delle categorie M2 e M3

(10)

Fissaggio del carico

(elenco selezionabile, un solo elemento selezionato)

Failed? (controllo non superato?)

Per ogni elemento controllato (checked item): risultato del controllo (superato/non superato): True se controllo non superato

(True/False)

 

Checked item detail (informazioni sull'elemento controllato)

(se il risultato è Failed, cioè controllo non superato, occorre ripetere questa sezione per ogni checked item/elemento controllato per il quale sono state constatate carenze)

No (solo se il risultato è Failed ma non è obbligatorio fornire ulteriori informazioni)

Motivo dell'esito negativo del controllo

Per ogni Checked item = Failed, informazioni sulle carenze riscontrate come indicato nell'allegato II della direttiva 2014/47/UE.

Elementi presenti nell'elenco:

0.1.a IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO > targhe di immatricolazione (se richieste dalle prescrizioni) > targa o targhe mancanti o fissate in maniera insicura tanto che potrebbero cadere.

1.1.1.a IMPIANTO DI FRENATURA > condizioni meccaniche e funzionamento > perno del pedale/della leva del freno di servizio > perno troppo duro.

6.2.5.a.1 TELAIO ED ELEMENTI FISSATI AL TELAIO > cabina e carrozzeria > sedile del conducente > struttura del sedile difettosa.

Ecc.

(elenco selezionabile, un solo elemento selezionato, se si riscontrano più carenze occorre ripetere questa sottosezione per ciascuna carenza)

La valutazione della carenza non viene inserita, è nota in conformità all'allegato II della direttiva 2014/47/UE.

IMPORTANTE: nell'allegato II, alcuni motivi alla base dell'esito negativo del controllo non sono numerati: per il punto 6.2.5 sono previste due opzioni, al fine di indicare a quale di esse ci si riferisce occorre numerarle nel sistema assegnando loro i numeri 1 e 2.

Rectified? (rettifica eseguita?)

È stato posto rimedio alla carenza nello Stato membro in cui ha avuto luogo il controllo? True = Sì

(True/False)

No

Result of inspection (risultato del controllo)

Result of inspection (risultato del controllo)

Risultato del controllo tecnico su strada (superato/non superato) True = superato

(True/False)

Prohibition or Restriction (divieto o limitazione)

Divieto o limitazione dell'uso del veicolo, che presenta carenze pericolose.

(True/False)

PTI Requested? (controllo tecnico periodico richiesto?)

Lo Stato membro in cui è stato eseguito il controllo chiede allo Stato membro in cui è immatricolato il veicolo di effettuare un controllo tecnico periodico? True = Sì

(True/False)


RSI Notification Acknowledgement (conferma della notifica RSI)

(inviata automaticamente)

Obbligatorio

Status Code (codice di stato)

Codice di stato della conferma.

(elenco selezionabile, un solo elemento selezionato)

Status Message (messaggio di stato)

Eventuali osservazioni in aggiunta al codice di stato.

(testo)

No