30.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 315/1


REGOLAMENTO (UE) 2017/2107 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2017

che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

L'obiettivo della politica comune della pesca (PCP), quale stabilito nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), è di garantire uno sfruttamento delle risorse biologiche marine che consenta una sostenibilità ambientale, economica e sociale a lungo termine.

(2)

Con la decisione 98/392/CE del Consiglio (4), l'Unione ha approvato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che contiene, tra l'altro, i principi e le norme in materia di conservazione e gestione delle risorse marine vive. Nell'ambito dei suoi obblighi internazionali più generali, l'Unione partecipa agli sforzi intesi a salvaguardare gli stock ittici nelle acque internazionali.

(3)

A norma della decisione 86/238/CEE del Consiglio (5), l'Unione è parte contraente della Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico («convenzione ICCAT») dal 14 novembre 1997.

(4)

La convenzione ICCAT istituisce un quadro di cooperazione regionale per la conservazione e la gestione dei tonnidi e di specie affini nell'Oceano Atlantico e nei mari adiacenti mediante la creazione di una Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT).

(5)

L'ICCAT ha l'autorità di adottare decisioni vincolanti (raccomandazioni) per le sue parti contraenti ai fini della conservazione e della gestione delle risorse alieutiche nel suo ambito di competenza. Tali raccomandazioni sono essenzialmente rivolte alle parti contraenti della convenzione ICCAT, ma contengono obblighi anche per gli operatori privati (ad esempio per i comandanti delle navi). Le raccomandazioni dell'ICCAT entrano in vigore sei mesi dopo l'adozione e, per l'Unione, devono essere attuate il prima possibile nel diritto dell'Unione.

(6)

Un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne (6) prevedrà che tale regolamento debba applicarsi senza pregiudicare le disposizioni nel diritto dell'Unione che attuano le disposizioni adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) di cui l'Unione è parte contraente.

(7)

La più recente attuazione delle raccomandazioni di conservazione ed esecuzione dell'ICCAT è avvenuta tramite i regolamenti (CE) n. 1936/2001 (7) e (CE) n. 520/2007 (8) del Consiglio.

(8)

La raccomandazione dell'ICCAT concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è stata attuata con regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). Il presente regolamento non riguarda tale piano pluriennale di ricostituzione.

(9)

Nell'attuare tali raccomandazioni, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per promuovere attività di pesca costiera e l'utilizzo di attrezzi e tecniche di pesca selettivi e caratterizzati da un ridotto impatto ambientale, compresi gli attrezzi e le tecniche utilizzati nella pesca artigianale e tradizionale, contribuendo in tal modo ad un equo tenore di vita per le economie locali.

(10)

La legislazione dell'Unione dovrebbe limitarsi ad attuare le raccomandazioni dell'ICCAT in modo da garantire la parità tra pescatori dell'Unione e dei paesi terzi e da assicurare che le norme possano essere accettate da tutti.

(11)

Gli atti delegati e gli atti di esecuzione previsti nel presente regolamento non dovrebbero pregiudicare l'attuazione delle future raccomandazioni dell'ICCAT nel diritto dell'Unione mediante procedura legislativa ordinaria.

(12)

Al fine di attuare rapidamente nel diritto dell'Unione le future modifiche delle raccomandazioni dell'ICCAT, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica degli allegati del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (10). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(13)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

(14)

Al fine di garantire il rispetto della PCP, la legislazione dell'Unione è stata adottata per stabilire un sistema di controllo, ispezione ed esecuzione che includa la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN). In particolare, il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (12) istituisce un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione caratterizzato da un approccio globale e integrato al fine di garantire il rispetto di tutte le norme della PCP. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (13) stabilisce le modalità dettagliate di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009. Il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (14) istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN. I suddetti regolamenti già attuano una serie di disposizioni previste dalle raccomandazioni dell'ICCAT. Non è pertanto necessario includere tali disposizioni nel presente regolamento.

(15)

Le raccomandazioni dell'ICCAT, lette in combinato disposto con le norme applicabili stabilite dal regolamento (CE) n. 1224/2009, consentono ai pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni il trasbordo in mare in acque non appartenenti all'Unione all'interno della zona ICCAT. Tuttavia, l'Unione dovrebbe affrontare tale questione in modo esauriente e sistematico nell'ambito delle ORGP al fine di estendere il divieto dell'Unione di trasbordo in mare in acque appartenenti all'Unione a tutte le acque.

(16)

L'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 ha introdotto un obbligo di sbarco applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2015 alla pesca pelagica su piccola e grande scala, alla pesca a fini industriali e alla pesca del salmone nel Mar Baltico. Tuttavia, a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del suddetto regolamento, l'obbligo di sbarco non pregiudica gli obblighi internazionali dell'Unione, quali quelli derivanti dalle raccomandazioni dell'ICCAT. In base alla stessa disposizione, la Commissione ha la facoltà di adottare atti delegati allo scopo di attuare tali obblighi internazionali nel diritto dell'Unione, comprese, in particolare, deroghe all'obbligo di sbarco. I rigetti nell'ambito della pesca pelagica su piccola e grande scala e della pesca a fini industriali sono pertanto autorizzati in talune situazioni previste dal regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione (15).

(17)

Il regolamento (CE) n. 1984/2003 del Consiglio (16) istituisce programmi di documentazione statistica per il pesce spada e il tonno obeso in conformità delle pertinenti disposizioni dell'ICCAT. Poiché l'ICCAT ha adottato nuove disposizioni sui programmi statistici per quanto concerne i trasbordi in mare, è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1984/2003 per attuare tali disposizioni nel diritto dell'Unione.

(18)

Nel corso degli ultimi anni, molte raccomandazioni dell'ICCAT sono cambiate o sono state abrogate. Per motivi di chiarezza, semplificazione e certezza del diritto, è pertanto opportuno modificare i regolamenti (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 520/2007,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce disposizioni in materia di gestione, di conservazione e di controllo relative alla pesca di specie ittiche altamente migratorie gestite dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT).

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica:

a)

ai pescherecci dell'Unione e alle navi dell'Unione che praticano la pesca ricreativa, operanti nella zona della convenzione ICCAT e, in caso di trasbordi, anche al di fuori della zona della convenzione ICCAT se trasbordano specie catturate in tale zona;

b)

alle navi di paesi terzi sottoposte a ispezione nei porti degli Stati membri che detengono a bordo specie regolamentate dall'ICCAT o prodotti della pesca ottenuti da tali specie che non sono stati precedentemente sbarcati o trasbordati in un porto;

c)

ai pescherecci di paesi terzi e alle navi di paesi terzi che praticano la pesca ricreativa e operano nelle acque dell'Unione.

Articolo 3

Relazione con altri atti dell'Unione

Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne (17) e al regolamento (UE) 2016/1627.

Le misure di cui al presente regolamento si applicano in aggiunta alle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1005/2008 e (CE) n. 1224/2009.

Articolo 4

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)   «specie regolamentate dall'ICCAT»: le specie enumerate nell'allegato I;

2)   «tonnidi tropicali»: il tonno obeso, il tonno albacora e il tonnetto striato;

3)   «peschereccio»: qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine o una tonnara per la pesca del tonno rosso;

4)   «nave da cattura»: un peschereccio utilizzato ai fini della cattura di risorse biologiche marine;

5)   «peschereccio dell'Unione»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;

6)   «autorizzazione di pesca»: l'autorizzazione rilasciata a un peschereccio dell'Unione che gli consente di esercitare attività di pesca specifiche per un periodo stabilito, in una zona determinata o per un certo tipo di pesca secondo particolari condizioni;

7)   «autorizzazione di pesca speciale»: l'autorizzazione rilasciata a un peschereccio dell'Unione che gli consente di esercitare attività di pesca specifiche con attrezzi specifici per un periodo stabilito, in una zona determinata o per un certo tipo di pesca secondo particolari condizioni;

8)   «trasbordo»: lo scarico su un altro peschereccio di una parte o della totalità dei prodotti della pesca che si trovano a bordo di un peschereccio;

9)   «pesca ricreativa»: attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi;

10)   «dati relativi al compito I»: i dati definiti come compito I dall'ICCAT nel «Manuale operativo per le statistiche e il campionamento dei tonnidi e delle specie affini nell'Oceano Atlantico»;

11)   «dati relativi al compito II»: i dati definiti come compito II dall'ICCAT nel «Manuale operativo per le statistiche e il campionamento dei tonnidi e delle specie affini nell'Oceano Atlantico»;

12)   «PCC»: le parti contraenti della convenzione ICCAT e le parti, entità o entità di pesca non contraenti cooperanti;

13)   «zona della convenzione ICCAT»: tutte le acque dell'Oceano Atlantico e dei mari adiacenti;

14)   «accordo di partenariato per una pesca sostenibile»: un accordo internazionale quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 37, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

15)   «lunghezza della nave»: la distanza misurata in linea retta tra il punto estremo della prua e il punto estremo della poppa;

16)   «peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni»: peschereccio con palangari pelagici di lunghezza fuoritutto superiore a 24 metri;

17)   «peschereccio di grandi dimensioni»: peschereccio di lunghezza fuoritutto superiore a 20 metri;

18)   «navi da cattura di grandi dimensioni»: navi da cattura di lunghezza fuoritutto superiore a 20 metri;

19)   «registro ICCAT dei pescherecci di grandi dimensioni»: l'elenco, tenuto dal segretariato dell'ICCAT, dei pescherecci di grandi dimensioni autorizzati a pescare specie regolamentate dall'ICCAT nella zona della convenzione ICCAT;

20)   «nave d'appoggio»: una nave, che non sia un'imbarcazione trasportata a bordo, che non è equipaggiata con attrezzi da pesca pronti per l'uso e che facilita, assiste o prepara le attività di pesca, anche rifornendo una nave da cattura;

21)   «nave da trasporto»: una nave d'appoggio che partecipa a operazioni di trasbordo e riceve specie regolamentate dall'ICCAT da un peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni;

22)   «registro ICCAT delle navi da trasporto»: l'elenco, tenuto dal segretariato dell'ICCAT, delle navi autorizzate a ricevere trasbordi in mare da pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni nella zona della convenzione ICCAT;

23)   «registro ICCAT delle navi autorizzate alla pesca dei tonnidi tropicali»: l'elenco, tenuto dal segretariato dell'ICCAT, dei pescherecci di grandi dimensioni autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare, trasformare o sbarcare tonnidi tropicali nella zona della convenzione ICCAT;

24)   «dispositivo di concentrazione del pesce (FAD)»: qualsiasi dispositivo galleggiante sulla superficie del mare installato allo scopo di attirare i pesci;

25)   «pesca INN»: attività di pesca definite all'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008;

26)   «elenco ICCAT delle navi INN»: un elenco delle navi che l'ICCAT ritiene abbiano praticato attività di pesca INN;

27)   «palangaro»: attrezzo da pesca comprendente una lenza principale che comporta numerosi ami su lenze secondarie (braccioli) di varia lunghezza e spaziatura, secondo la specie bersaglio;

28)   «rete da circuizione a chiusura»: rete circuitante munita sul fondo di un cavo di chiusura che passa attraverso una serie di anelli collegati alla lima da piombo, consentendo la chiusura della rete;

29)   «amo»: un pezzo di filo d'acciaio ricurvo e affilato.

TITOLO II

MISURE DI GESTIONE, CONSERVAZIONE E CONTROLLO RELATIVE A DETERMINATE SPECIE

CAPO I

Tonnidi tropicali

Articolo 5

Restrizioni sul numero di navi da cattura di grandi dimensioni dell'Unione aventi come specie bersaglio il tonno obeso

Il numero e la capacità totale espressa in stazza lorda (GT) delle navi da cattura di grandi dimensioni dell'Unione aventi come specie bersaglio il tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT sono fissati:

a)

sulla base del numero medio e della capacità, espressa in GT, delle navi da cattura dell'Unione che hanno pescato il tonno obeso come specie bersaglio nella zona della convenzione ICCAT nel periodo 1991-1992; nonché

b)

sulla base della limitazione del numero di navi da cattura dell'Unione che hanno pescato il tonno obeso come specie bersaglio nel 2005, come notificato all'ICCAT il 30 giugno 2005.

Articolo 6

Autorizzazioni specifiche per le navi da cattura di grandi dimensioni dedite alla pesca dei tonnidi tropicali e per le navi d'appoggio

1.   Gli Stati membri, in conformità delle disposizioni di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne (18), rilasciano autorizzazioni a pescare tonnidi tropicali nella zona della convenzione ICCAT alle navi da cattura di grandi dimensioni battenti la loro bandiera.

2.   Gli Stati membri rilasciano autorizzazioni alle navi d'appoggio battenti la loro bandiera utilizzate per qualsiasi tipo di appoggio alle navi di cui al paragrafo 1.

Articolo 7

Registro ICCAT delle navi autorizzate alla pesca dei tonnidi tropicali

1.   Gli Stati membri notificano alla Commissione, senza indugio, e al massimo entro 30 giorni, ogni evento che richieda un'aggiunta, una cancellazione o una modifica al registro ICCAT delle navi autorizzate alla pesca dei tonnidi tropicali. La Commissione trasmette senza indugio, e al massimo entro 45 giorni dalla data di tale evento, le suddette informazioni al segretariato dell'ICCAT.

2.   I pescherecci di grandi dimensioni non figuranti nel registro ICCAT delle navi autorizzate alla pesca dei tonnidi tropicali non possono pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare, trasferire, trasformare o sbarcare tonnidi tropicali provenienti dalla zona della convenzione ICCAT. In questi casi non si applica l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 8

Elenco delle navi che praticano la pesca dei tonnidi tropicali in un determinato anno

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, l'elenco delle navi autorizzate battenti la loro bandiera che hanno praticato la pesca dei tonnidi tropicali nella zona della convenzione ICCAT durante l'anno civile precedente. Entro il 31 luglio di ogni anno la Commissione notifica all'ICCAT gli elenchi trasmessi dagli Stati membri.

Articolo 9

Piani di gestione in relazione ai dispositivi di concentrazione del pesce

1.   In relazione alle navi da cattura con reti da circuizione a chiusura e che praticano la pesca dei tonnidi tropicali con lenze a canna con l'ausilio di dispositivi di concentrazione del pesce (FAD), gli Stati membri, entro il 31 dicembre di ogni anno, presentano alla Commissione piani di gestione per l'utilizzo di tali FAD da parte delle navi battenti la loro bandiera. La Commissione trasmette queste informazioni al segretariato dell'ICCAT entro il 31 gennaio dell'anno seguente.

2.   Gli obiettivi dei piani di gestione di cui al paragrafo 1 sono elencati di seguito:

a)

migliorare le conoscenze relative alle caratteristiche dei FAD, alle caratteristiche delle boe, alla pesca per mezzo di FAD, incluso lo sforzo di pesca, e agli impatti connessi sulle specie bersaglio e non bersaglio;

b)

gestire efficacemente la posa e il recupero di FAD e segnalatori e la loro possibile perdita;

c)

ridurre e limitare l'impatto dei FAD e della pesca praticata con l'ausilio di questi ultimi sull'ecosistema, intervenendo anche, ove del caso, sulle diverse componenti della mortalità per pesca (ad esempio, numero di FAD impiegati, compreso il numero di cale con FAD effettuate dai pescherecci con reti da circuizione a chiusura, capacità di pesca, numero di navi d'appoggio).

3.   I piani di gestione di cui al paragrafo 1 contengono le informazioni di cui all'allegato II.

4.   Gli Stati membri garantiscono che non più di 500 boe strumentali siano attive simultaneamente per ciascuna nave con reti da circuizione a chiusura battente la loro bandiera e che pratica la pesca dei tonnidi tropicali con l'ausilio di FAD.

Articolo 10

Requisiti per i FAD

1.   I FAD soddisfano i seguenti requisiti:

a)

la struttura di superficie del FAD o non è coperta da alcun materiale o è coperta unicamente da materiali che presentano un rischio minimo di impigliamento di specie non bersaglio; e

b)

i componenti sommersi sono composti esclusivamente da materiali che non provocano l'impigliamento di specie non bersaglio.

2.   Nella progettazione dei FAD si privilegiano, ove possibile, materiali biodegradabili, ai fini dell'eliminazione graduale dei FAD non biodegradabili entro il 2018.

3.   Nel quadro della relazione annuale di cui all'articolo 71, gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate per garantire l'osservanza dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT.

Articolo 11

Informazioni sui FAD fornite dalle navi

1.   Per ciascun utilizzo di un FAD, le navi da cattura con reti da circuizione a chiusura e con lenze a canna dell'Unione e le navi d'appoggio dell'Unione raccolgono e comunicano le seguenti informazioni e i seguenti dati:

a)

posizione del FAD;

b)

data di utilizzo del FAD;

c)

tipo di FAD (FAD ancorato, FAD derivante artificiale);

d)

identificatore del FAD [ossia marcatura del FAD o identificativo (ID) del segnalatore, tipo di boa — ad esempio boa semplice o associata a ecoscandaglio] o ogni altra informazione che consenta di identificare il proprietario;

e)

caratteristiche di progettazione del FAD (dimensione e materiale della parte galleggiante e della struttura sottomarina sospesa ed elemento impigliante della struttura sottomarina sospesa).

2.   Per ciascuna visita a un FAD, seguita o no da una cala, le navi da cattura con reti da circuizione a chiusura e con lenze a canna dell'Unione e le navi d'appoggio dell'Unione raccolgono e comunicano le seguenti informazioni:

a)

tipo di visita (salpamento, recupero, intervento sull'apparecchiatura elettronica);

b)

posizione del FAD;

c)

data di visita;

d)

tipo di FAD (FAD ancorato, FAD derivante naturale, FAD derivante artificiale);

e)

identificatore del FAD [ossia marcatura del FAD o identificativo (ID) del segnalatore o ogni altra informazione che consenta di identificare il proprietario];

f)

se la visita è seguita da una cala, i risultati della cala in termini di catture e catture accessorie, sia conservate sia rigettate in mare vive o morte, o se la visita non è seguita da una cala, il motivo di tale decisione (ad esempio la carenza di pesce o pesce di dimensioni troppo ridotte).

3.   Per ciascuna perdita di un FAD, le navi da cattura con reti da circuizione a chiusura e con lenze a canna dell'Unione e tutte le navi d'appoggio dell'Unione raccolgono e comunicano le seguenti informazioni:

a)

l'ultima posizione registrata;

b)

data dell'ultima posizione registrata;

c)

identificatore del FAD [ossia marcatura del FAD o identificativo (ID) del segnalatore] o ogni altra informazione che consenta l'identificazione del proprietario.

4.   I pescherecci dell'Unione tengono un elenco dei FAD utilizzati, aggiornato su base trimestrale, contenente almeno le informazioni di cui all'allegato III.

Articolo 12

Informazioni sui FAD fornite dagli Stati membri

Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione, 15 giorni prima del termine stabilito dall'ICCAT per l'anno in questione, le seguenti informazioni perché possano essere messe a disposizione del segretariato dell'ICCAT:

a)

il numero di FAD effettivamente installati, su base trimestrale, per tipo di FAD, indicando la presenza o l'assenza di un segnalatore/una boa o di un ecoscandaglio allo stesso associati;

b)

il numero e il tipo di segnalatori/boe (ad esempio, radioboa, con ecoscandaglio) effettivamente installati su base trimestrale;

c)

il numero medio di segnalatori/boe attivi, su base trimestrale, che sono stati seguiti da ciascuna nave;

d)

il numero medio di FAD attivi persi, su base trimestrale;

e)

per ogni nave d'appoggio, il numero di giorni trascorsi in mare per strati di 1o, per mese e per Stato membro di bandiera.

Articolo 13

Giornali di bordo

Gli Stati membri provvedono affinché:

a)

i giornali di pesca in formato cartaceo ed elettronico, nonché ove del caso i giornali di bordo relativi ai FAD, siano prontamente raccolti e messi a disposizione degli esperti scientifici dell'Unione;

b)

i dati relativi al compito II trasmessi alla Commissione a norma dell'articolo 50 includano le informazioni ottenute dai giornali di pesca o, se del caso, dai giornali di bordo relativi ai FAD.

Articolo 14

Divieto spazio-temporale connesso alla protezione del novellame

1.   Le attività destinate alla cattura dei tonnidi tropicali con l'ausilio di oggetti che potrebbero incidere sulla concentrazione dei pesci, compresi i FAD, o le attività di sostegno a tali attività, sono vietate:

a)

dal 1o gennaio al 28 febbraio di ogni anno; e

b)

nella zona delimitata come segue:

limite settentrionale – parallelo 5° di latitudine nord,

limite meridionale – parallelo 4° di latitudine sud,

limite occidentale – meridiano 20° di longitudine ovest,

limite orientale – la costa africana.

2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 include:

a)

la posa in mare di oggetti galleggianti, con o senza boe;

b)

la pesca intorno, al di sotto o con l'ausilio di oggetti artificiali, comprese le navi;

c)

la pesca intorno, al di sotto o con l'ausilio di oggetti naturali;

d)

il rimorchio di oggetti galleggianti dall'interno all'esterno della zona.

3.   Ogni Stato membro le cui navi praticano attività di pesca nella zona geografica oggetto del divieto spazio-temporale:

a)

adotta opportuni provvedimenti per garantire che tutte le navi battenti la sua bandiera, incluse le navi d'appoggio, impegnate in attività di pesca durante il divieto spazio-temporale di cui al paragrafo 1 del presente articolo abbiano un osservatore a bordo. Il programma di osservazione è conforme all'allegato IV del presente regolamento, fatto salvo l'articolo 73 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

b)

entro il 30 giugno di ogni anno presenta le informazioni raccolte dagli osservatori di cui alla lettera a) alla Commissione, che le comunica all'ICCAT entro il 31 luglio;

c)

adotta misure appropriate nei confronti dei pescherecci battenti la sua bandiera che non rispettano il divieto spazio-temporale di cui al paragrafo 1;

d)

presenta alla Commissione una relazione con riguardo al rispetto del divieto spazio-temporale nell'ambito della relazione annuale di cui all'articolo 71.

Articolo 15

Pesca dei tonnidi tropicali in alcune acque portoghesi

È vietato conservare a bordo qualsiasi quantitativo di tonnidi tropicali catturati con reti da circuizione a chiusura nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo nella sottozona CIEM X a nord di 36°30′ latitudine N o nelle zone COPACE a nord di 31° latitudine N e a est di 17°30′ longitudine O, o praticare la pesca rivolta alla cattura di tali specie nelle suddette zone con i suddetti attrezzi. In questi casi non si applica l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 16

Identificazione di pesca INN

Se il segretario esecutivo dell'ICCAT notifica alla Commissione una possibile violazione dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2, ad opera di pescherecci dell'Unione, la Commissione ne informa senza indugio lo Stato membro di bandiera interessato. Tale Stato membro di bandiera provvede immediatamente a esaminare la situazione e, se la nave sta pescando con l'ausilio di oggetti che potrebbero incidere sulla concentrazione dei pesci, compresi i FAD, chiede alla stessa di interrompere le attività di pesca e, se necessario, di lasciare senza indugio la zona. Lo Stato membro di bandiera interessato comunica senza indugio alla Commissione i risultati della sua indagine e le misure corrispondenti adottate. La Commissione comunica a sua volta tali informazioni allo Stato costiero e al segretario esecutivo dell'ICCAT.

CAPO II

Tonno bianco dell'Atlantico settentrionale

Articolo 17

Restrizioni sul numero di navi

Il numero massimo di navi da cattura dell'Unione aventi come specie bersaglio il tonno bianco dell'Atlantico settentrionale nella zona della convenzione ICCAT è determinato in base alla media delle navi da cattura dell'Unione che hanno pescato attivamente tale specie come specie bersaglio nel periodo 1993-1995.

CAPO III

Pesce spada

Sezione 1

Pesce spada dell'Atlantico

Articolo 18

Piani di gestione per il pesce spada dell'Atlantico settentrionale

Gli Stati membri cui sia stato assegnato un contingente e le cui navi pratichino la pesca del pesce spada dell'Atlantico settentrionale presentano alla Commissione i loro piani di gestione entro il 15 agosto di ogni anno. La Commissione trasmette queste informazioni al segretariato dell'ICCAT entro il 15 settembre di ogni anno.

Articolo 19

Taglia minima del pesce spada dell'Atlantico settentrionale

1.   Sono vietati la pesca come specie bersaglio, la conservazione a bordo o il trasbordo, lo sbarco, il trasporto, il magazzinaggio, l'esposizione o la messa in vendita, la vendita o la commercializzazione di pesce spada di peso inferiore a 25 kg di peso vivo o, in alternativa, che non supera 125 cm di lunghezza alla forca (misurata dalla mandibola inferiore). In tali casi non si applica l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

2.   In deroga al paragrafo 1, le catture accidentali per un massimo del 15 % di pesce spada di peso inferiore a 25 kg di peso vivo o che non supera 125 cm di lunghezza alla forca (misurata dalla mandibola inferiore) possono essere tenute a bordo, trasbordate, trasferite, sbarcate, trasportate, immagazzinate, vendute, esposte o messe in vendita.

3.   La tolleranza del 15 % di cui al paragrafo 2 è calcolata sulla base del numero di pesci spada rispetto al totale delle catture di pesce spada per sbarco.

Sezione 2

Pesce spada del Mediterraneo

Articolo 20

Navi autorizzate alla pesca del pesce spada del Mediterraneo come specie bersaglio

1.   Gli Stati membri rilasciano autorizzazioni conformemente alle disposizioni di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne (19), per la pesca del pesce spada del Mediterraneo.

2.   Entro l'8 gennaio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione nel formato stabilito negli orientamenti per la presentazione dei dati e delle informazioni richiesti dall'ICCAT:

a)

un elenco delle navi da cattura battenti la loro bandiera autorizzate alla pesca del pesce spada del Mediterraneo;

b)

un elenco delle navi autorizzate dagli stessi alla pesca del pesce spada del Mediterraneo nel corso della pesca ricreativa.

3.   La Commissione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), al segretariato dell'ICCAT entro il 15 gennaio di ogni anno.

4.   Gli Stati membri notificano alla Commissione, senza indugio e al massimo entro 30 giorni, ogni aggiunta, cancellazione o modifica apportata agli elenchi delle navi di cui al paragrafo 2, lettere a) e b). La Commissione trasmette, senza indugio e al massimo entro 45 giorni dalla data dell'aggiunta, cancellazione o modifica di tali elenchi, le informazioni corrispondenti al segretariato dell'ICCAT.

Articolo 21

Catture accessorie

Le navi da cattura dell'Unione che non figurano nell'elenco di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), non sono autorizzate a catturare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare, trasformare o sbarcare un quantitativo di pesce spada superiore al 5 % delle catture totali presenti a bordo in peso e/o in numero di esemplari.

Articolo 22

Autorizzazione di pesca speciale

1.   Le navi da cattura dell'Unione incluse nell'elenco di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), e che utilizzano arpioni o palangari dispongono di un'autorizzazione di pesca speciale.

2.   Entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione l'elenco delle autorizzazioni di cui al paragrafo 1 e rilasciate per l'anno precedente. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT entro il 31 luglio di ogni anno.

Articolo 23

Periodi di divieto della pesca

1.   Il pesce spada del Mediterraneo non può essere catturato (come specie bersaglio o cattura accessoria), tenuto a bordo, trasbordato o sbarcato nei periodi dal 1o al 31 marzo e dal 1o ottobre al 30 novembre di ogni anno.

2.   Gli Stati membri controllano l'efficacia del divieto e presentano alla Commissione, entro il 15 agosto di ogni anno, tutte le informazioni pertinenti sugli opportuni controlli e ispezioni da essi effettuati per garantire la conformità con il paragrafo 1. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT almeno due mesi prima della riunione annuale dell'ICCAT.

Articolo 24

Taglia minima del pesce spada del Mediterraneo

1.   Possono essere tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati e trasportati solo esemplari interi di pesce spada, non privati delle parti esterne, o esemplari eviscerati e senza branchie.

2.   Sono vietati la cattura, la detenzione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il trasporto, il magazzinaggio, l'esposizione o la messa in vendita di pesce spada del Mediterraneo di lunghezza alla forca inferiore a 90 cm (misurata dalla mandibola inferiore) o, in alternativa, di peso inferiore a 10 kg di peso vivo o 9 kg di peso eviscerato e senza branchie, ovvero 7,5 kg di peso carcassa (senza branchie, eviscerato, con asportazione delle pinne e asportazione parziale della testa).

3.   In deroga al paragrafo 2, le catture accidentali di pesce spada del Mediterraneo di dimensioni inferiori alla taglia minima di cui al suddetto paragrafo possono essere conservate a bordo, trasbordate, sbarcate, trasportate, immagazzinate, esposte per la vendita o messe in vendita se non superano il 5 % in peso o in numero di esemplari per sbarco delle catture totali di pesce spada del Mediterraneo a bordo della nave.

Articolo 25

Specifiche tecniche degli attrezzi da pesca per le navi autorizzate alla pesca del pesce spada del Mediterraneo

1.   In deroga all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio (20), il numero massimo di ami che possono essere utilizzati o portati a bordo dalle navi volte alla cattura del pesce spada del Mediterraneo è fissato a 2 800.

2.   In aggiunta al numero massimo di cui al paragrafo 1, una seconda serie di ami armati può essere autorizzata a bordo per bordate di durata superiore a due giorni, purché siano debitamente fissati e riposti sottocoperta in modo da non poter essere immediatamente utilizzati.

3.   La dimensione degli ami non può essere inferiore a 7 cm di altezza.

4.   La lunghezza dei palangari pelagici non può essere superiore a 30 miglia nautiche (55,56 km).

Articolo 26

Obblighi di comunicazione con riguardo al pesce spada del Mediterraneo

1.   Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, le seguenti informazioni relative alle navi da cattura battenti la loro bandiera autorizzate a svolgere attività di pesca con palangari pelagici o con l'arpione volte alla cattura del pesce spada del Mediterraneo nel corso dell'anno precedente:

a)

informazioni relative alla nave da cattura:

i)

nome della nave (in sua assenza, il numero di immatricolazione senza le iniziali del paese);

ii)

numero di registro della flotta dell'Unione quale definito all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione (21);

iii)

numero di registrazione ICCAT;

b)

informazioni relative alle attività di pesca, sulla base di un campionamento o dell'intera flotta:

i)

periodo o periodi di pesca e numero totale annuo dei giorni di pesca della nave, per specie bersaglio e per zona;

ii)

zone geografiche, per rettangoli statistici ICCAT, delle attività di pesca svolte dalla nave, per specie bersaglio e per zona;

iii)

tipo di nave, per specie bersaglio e per zona;

iv)

numero di ami utilizzati dalla nave, per specie bersaglio e zona;

v)

numero di unità di palangari utilizzate dalla nave, per specie bersaglio e per zona;

vi)

lunghezza totale di tutte le unità di palangari utilizzate dalla nave, per specie bersaglio e per zona;

c)

dati relativi alle catture, secondo la minore scala spazio-temporale possibile:

i)

taglia e, se possibile, classi di età delle catture;

ii)

catture e composizione delle catture per nave;

iii)

sforzo di pesca (giorni di pesca in media per nave, numero medio di ami per nave, unità di palangari medie per nave, lunghezza complessiva media dei palangari per nave).

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate nel formato stabilito dall'ICCAT.

3.   La Commissione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 al segretariato dell'ICCAT entro il 31 luglio di ogni anno.

CAPO IV

Marlin azzurro e marlin bianco dell'Atlantico

Articolo 27

Reimmissione in acqua di marlin azzurri e marlin bianchi catturati vivi

1.   In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, quando il proprio contingente sta per essere esaurito, gli Stati membri provvedono affinché le navi battenti la loro bandiera reimmettano in acqua tutti i marlin azzurri (Makaira nigricans) e i marlin bianchi (Tetrapturus albidus) che sono vivi al momento di essere issati a bordo.

2.   Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 adottano le misure opportune per garantire che i marlin azzurri e i marlin bianchi siano reimmessi in acqua in modo da massimizzarne le possibilità di sopravvivenza.

Articolo 28

Sbarchi di marlin azzurri e marlin bianchi oltre i limiti delle possibilità di pesca

Quando uno Stato membro ha esaurito il proprio contingente, tale Stato membro provvede affinché gli sbarchi di marlin azzurri e marlin bianchi che risultano morti al momento di essere tirati sottobordo non siano venduti o messi in commercio. Questi sbarchi non sono detratti dai limiti di cattura di detto Stato membro di cui al punto 1 della raccomandazione dell'ICCAT 2015-05, purché tale divieto sia chiaramente specificato nella relazione annuale di cui all'articolo 71 del presente regolamento.

Articolo 29

Pesca ricreativa del marlin azzurro e del marlin bianco

1.   Gli Stati membri le cui navi praticano la pesca ricreativa del marlin azzurro e del marlin bianco applicano un programma di osservazione scientifica sul 5 % degli sbarchi di tali specie effettuati nell'ambito di campionati di pesca.

2.   Nella pesca ricreativa del marlin azzurro si applica una taglia minima di conservazione di 251 cm alla forca (misurata dalla mandibola inferiore).

3.   Nella pesca ricreativa del marlin bianco si applica una taglia minima di conservazione di 168 cm alla forca (misurata dalla mandibola inferiore).

4.   È vietato vendere o offrire in vendita carcasse intere o parti di carcasse di marlin azzurro o marlin bianco catturati nell'ambito della pesca ricreativa.

CAPO V

Squali

Articolo 30

Disposizioni generali

1.   Nel corso delle attività di pesca non volte alla cattura di squali, gli squali vivi catturati accidentalmente e non utilizzati a fini alimentari o di sussistenza sono reimmessi in acqua.

2.   Gli Stati membri effettuano, nei limiti del possibile, ricerche sulle specie di squali catturate nella zona della convenzione ICCAT al fine di migliorare la selettività degli attrezzi da pesca, identificare potenziali zone di crescita e prevedere eventuali zone e periodi di divieto e altre misure, secondo i casi. Tali ricerche forniscono informazioni sui principali parametri ecologici e biologici, sul ciclo di vita e sui tratti comportamentali, nonché sull'individuazione di possibili zone per l'accoppiamento, la nascita e la crescita.

Articolo 31

Smerigli (Lamna nasus)

1.   È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di smerigli catturati nell'ambito di attività di pesca regolamentate dall'ICCAT.

2.   Le navi da cattura dell'Unione reimmettono rapidamente in acqua, indenni, gli smerigli catturati nell'ambito di attività di pesca regolamentate dall'ICCAT quando sono tirati sottobordo.

Articolo 32

Squali volpe occhione (Alopias superciliosus)

1.   È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione catturati nell'ambito di attività di pesca regolamentate dall'ICCAT.

2.   Le navi da cattura dell'Unione reimmettono rapidamente in acqua, indenni, gli squali volpe occhione catturati nell'ambito di attività di pesca regolamentate dall'ICCAT quando sono tirati sottobordo.

Articolo 33

Squali mako (Isurus oxyrinchus)

Gli Stati membri adottano le misure opportune per ridurre la mortalità per pesca nelle attività di pesca volte alla cattura dello squalo mako e riferiscono alla Commissione, nell'ambito della relazione annuale di cui all'articolo 71, in merito ai progressi compiuti.

Articolo 34

Squali alalunga (Carcharhinus longimanus)

1.   È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga catturati nell'ambito di attività di pesca regolamentate dall'ICCAT.

2.   Le navi da cattura dell'Unione reimmettono rapidamente in acqua, indenni, gli squali alalunga catturati nell'ambito di attività di pesca regolamentate dall'ICCAT quando sono tirati sottobordo.

Articolo 35

Squali martello

1.   È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali martello della famiglia Sphyrnidae (a eccezione dello Sphyrna tiburo) catturati nell'ambito di attività di pesca regolamentate dall'ICCAT.

2.   Le navi da cattura dell'Unione reimmettono rapidamente in acqua, indenni, gli squali martello catturati nell'ambito di attività di pesca regolamentate dall'ICCAT quando sono tirati sottobordo.

Articolo 36

Squali seta (Carcharhinus falciformis)

1.   È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali seta catturati nell'ambito di attività di pesca regolamentate dall'ICCAT.

2.   Le navi da cattura dell'Unione reimmettono rapidamente in acqua, indenni, gli squali seta catturati nell'ambito di attività di pesca regolamentate dall'ICCAT, al più tardi prima di introdurre le catture nelle stive, prestando la dovuta attenzione alla sicurezza dei membri dell'equipaggio.

3.   I pescherecci dell'Unione con reti da circuizione a chiusura impegnati in attività di pesca regolamentate dall'ICCAT adottano ulteriori misure per aumentare il tasso di sopravvivenza degli squali seta catturati accidentalmente. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione, nell'ambito della relazione annuale di cui all'articolo 71, in merito ai progressi compiuti.

Articolo 37

Campionamento delle specie di squali ad opera di osservatori scientifici e altre persone autorizzate

1.   In deroga al divieto di conservare a bordo smerigli, squali volpe occhione, squali alalunga, squali martello (della famiglia Sphyrnidae, ad eccezione dello Sphyrna tiburo) e squali seta, di cui agli articoli 31, 32, 34, 35 e 36, la raccolta di campioni biologici nel corso delle operazioni di pesca commerciale da parte di osservatori scientifici o persone autorizzate dalle PCC a raccogliere campioni biologici è consentita alle seguenti condizioni:

a)

i campioni biologici sono raccolti esclusivamente da animali che risultano morti quando viene salpato l'attrezzo;

b)

i campioni biologici sono prelevati nell'ambito di un progetto di ricerca notificato al Comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell'ICCAT e elaborato tenendo conto delle priorità di ricerca raccomandate da tale comitato. Il progetto di ricerca dovrebbe includere un documento dettagliato che descrive l'obiettivo del progetto, le metodologie da utilizzare, il numero e il tipo di campioni da raccogliere e il tempo e l'area di campionamento;

c)

i campioni biologici sono tenuti a bordo fino al porto di sbarco o di trasbordo; nonché

d)

l'autorizzazione dello Stato membro di bandiera o, nel caso di navi noleggiate, della PCC noleggiatrice e dello Stato membro di bandiera, deve accompagnare tutti i campioni raccolti in conformità del presente articolo fino all'ultimo porto di sbarco. I suddetti campioni e le altre parti degli esemplari di squalo soggetti a campionamento non sono commercializzati o venduti.

2.   I campioni biologici di cui al paragrafo 1 possono includere, in particolare, vertebre, tessuti, tratti riproduttivi, stomaci, campioni di pelle, valvole spirali, mascelle, pesci interi o scheletri per studi tassonomici e inventari faunistici.

3.   La campagna di campionamento può avere inizio solo dopo il rilascio dell'autorizzazione da parte dello Stato membro interessato.

CAPO VI

Uccelli marini

Articolo 38

Misure di mitigazione per gli uccelli marini nella zona compresa tra 20° di latitudine sud e 25° di latitudine sud

1.   Tutti i pescherecci che operano tra 20° e 25° di latitudine sud tengono a bordo e utilizzano cavi e pali scaccia-uccelli (cavi tori) e pali tori che soddisfano i requisiti e gli orientamenti supplementari di cui all'allegato V.

2.   I cavi tori sono sempre predisposti prima che i palangari vengano immersi in acqua.

3.   Ove possibile, un secondo palo tori e cavo tori sono utilizzati nei momenti di elevata presenza o attività di volatili.

4.   Tutte le navi tengono a bordo cavi tori di riserva pronti per un uso immediato.

5.   I pescherecci con palangari dediti alla cattura del pesce spada con palangari monofilamento sono esentati dagli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a)

i palangari sono calati durante la notte, dove per notte si intende il periodo compreso tra il crepuscolo nautico serale e quello mattutino come specificato nell'almanacco nautico per la posizione geografica dove è praticata la pesca; e

b)

è utilizzato un tornichetto di 60 g di peso minimo, posizionato a non più di 3 metri dall'amo, in modo da ottimizzare i livelli di immersione.

Gli Stati membri di bandiera delle navi soggette alla deroga di cui al primo comma comunicano alla Commissione i risultati scientifici derivanti dal programma di osservazione da essi effettuato su tali navi.

Articolo 39

Misure di mitigazione per gli uccelli marini nella zona a sud di 25° di latitudine sud

I pescherecci con palangari applicano almeno due delle seguenti misure di mitigazione in conformità dei requisiti e degli orientamenti supplementari di cui all'allegato V:

a)

cala notturna con illuminazione minima del ponte;

b)

cavi scaccia-uccelli (cavi tori);

c)

palangari zavorrati.

Articolo 40

Obblighi di comunicazione con riguardo agli uccelli marini

1.   I pescherecci con palangari raccolgono e forniscono allo Stato membro di bandiera informazioni relative alle interazioni con gli uccelli marini, comprese le catture accidentali. Gli Stati membri comunicano queste informazioni alla Commissione entro il 30 giugno di ogni anno. La Commissione trasmette senza indugio le suddette informazioni al segretariato dell'ICCAT.

2.   Gli Stati membri informano la Commissione sull'attuazione delle misure di cui agli articoli 38 e 39 e sui progressi compiuti nell'attuazione del piano d'azione dell'Unione per ridurre le catture accidentali di uccelli marini negli attrezzi da pesca.

CAPO VII

Tartarughe marine

Articolo 41

Disposizioni generali relative alle tartarughe marine

1.   I pescherecci con reti da circuizione a chiusura evitano di accerchiare le tartarughe marine e liberano le tartarughe marine accerchiate o rimaste impigliate, anche nei FAD. Essi riferiscono in merito alle interazioni tra le reti da circuizione a chiusura o i FAD e le tartarughe marine al proprio Stato membro di bandiera.

2.   I pescherecci con palangari pelagici tengono a bordo e utilizzano attrezzature che consentano di manipolare in condizioni di sicurezza, disimpigliare e reimmettere in acqua le tartarughe marine in modo da massimizzarne le possibilità di sopravvivenza.

3.   I pescatori imbarcati su pescherecci con palangari pelagici utilizzano le attrezzature di cui al paragrafo 2 conformemente all'allegato VI, al fine di massimizzare le possibilità di sopravvivenza delle tartarughe marine.

4.   Gli Stati membri forniscono ai suddetti pescatori su pescherecci con palangari pelagici una formazione relativa alle tecniche di manipolazione e liberazione in condizioni di sicurezza.

Articolo 42

Obblighi di comunicazione con riguardo alle tartarughe marine

1.   Gli Stati membri raccolgono e comunicano alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative alle interazioni delle proprie navi con le tartarughe marine nell'ambito di attività di pesca regolamentate dall'ICCAT, suddivise per tipo di attrezzo. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT entro il 31 luglio di ogni anno. Tali informazioni includono:

a)

i tassi di cattura, le caratteristiche dell'attrezzo, le ore e i luoghi, le specie bersaglio e le condizioni in cui vengono eliminate (ossia rigettate morte o reimmesse in acqua vive);

b)

una ripartizione delle interazioni per specie di tartaruga marina; nonché

c)

il modo in cui sono rimaste agganciate o impigliate (anche nel caso dei FAD), il tipo di esca, la dimensione dell'amo e il tipo e le dimensioni dell'animale.

2.   Gli Stati membri riferiscono alla Commissione, nell'ambito della relazione annuale di cui all'articolo 71, in merito all'attuazione dell'articolo 41 e ad altre azioni pertinenti adottate per attuare, con riguardo alle attività di pesca regolamentate dall'ICCAT, le linee guida per ridurre la mortalità delle tartarughe marine nell'ambito delle operazioni di pesca pubblicate nel 2010 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO).

CAPO VIII

Possibilità di pesca per il tonno rosso e il pesce spada

Articolo 43

Principio generale

In conformità dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013, in sede di assegnazione delle possibilità di pesca per gli stock di tonno rosso e pesce spada a loro disposizione, gli Stati membri utilizzano criteri trasparenti e oggettivi, anche di tipo ambientale, sociale ed economico, e si adoperano inoltre per ripartire equamente i contingenti nazionali tra i vari segmenti di flotta tenendo particolarmente conto della pesca tradizionale e artigianale nonché per prevedere incentivi per i pescherecci dell'Unione che impiegano attrezzi da pesca selettivi o utilizzano tecniche di pesca caratterizzati da un ridotto impatto ambientale.

TITOLO III

MISURE DI CONTROLLO COMUNI

CAPO I

Autorizzazioni

Articolo 44

Registro ICCAT dei pescherecci di grandi dimensioni

1.   Gli Stati membri, conformemente alle disposizioni stabilite dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne (22), rilasciano autorizzazioni a pescare, detenere a bordo, trasbordare o sbarcare specie regolamentate dall'ICCAT nella zona della convenzione ICCAT ai pescherecci di grandi dimensioni battenti la loro bandiera.

2.   Gli Stati membri presentano alla Commissione, al momento dell'autorizzazione, gli elenchi dei pescherecci di grandi dimensioni autorizzati a norma del paragrafo 1. La Commissione trasmette immediatamente tali informazioni al segretariato dell'ICCAT per l'iscrizione nel registro ICCAT dei pescherecci di grandi dimensioni.

3.   Gli Stati membri notificano alla Commissione, senza indugio e al massimo entro 30 giorni, ogni evento che richieda di apportare un'aggiunta, una cancellazione o una modifica al registro ICCAT dei pescherecci di grandi dimensioni. La Commissione, al massimo entro 45 giorni dalla data di tale evento, trasmette le suddette informazioni al segretariato dell'ICCAT.

4.   I pescherecci di grandi dimensioni non figuranti nel registro ICCAT dei pescherecci di grandi dimensioni non sono autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare o sbarcare specie regolamentate dall'ICCAT provenienti dalla zona della convenzione ICCAT. In questi casi non si applica l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

CAPO II

Nolo

Articolo 45

Ambito di applicazione

Il presente capo si applica ai contratti di nolo, diversi dal nolo a scafo nudo, tra navi da cattura dell'Unione e quelli di PCC, quando le navi da cattura dell'Unione interessate non cambiano bandiera.

Articolo 46

Disposizioni generali

1.   Le navi da cattura dell'Unione sono autorizzate a partecipare a un contratto di nolo concluso con le PCC solo se le navi noleggiate ottemperano alle seguenti condizioni:

a)

le navi noleggiate dispongono di un'autorizzazione di pesca rilasciata dalla PCC noleggiatrice e non figurano nell'elenco ICCAT delle navi INN;

b)

le navi noleggiate non sono autorizzate a pescare nell'ambito di più contratti di nolo contemporaneamente;

c)

le catture delle navi noleggiate sono scaricate esclusivamente nei porti delle PCC noleggiatrici, salvo diversa disposizione del contratto di nolo; e

d)

la società di nolo è legalmente stabilita nella PCC noleggiatrice.

2.   Qualsiasi operazione di trasbordo in mare è preventivamente e debitamente autorizzata dalla PCC noleggiatrice e soddisfa il capo IV del presente titolo.

Articolo 47

Notifica

1.   Al momento della stipula del contratto di nolo, lo Stato membro di bandiera notifica alla Commissione il proprio consenso al suddetto contratto.

2.   Se, entro 15 giorni di calendario dalla data di trasmissione alla Commissione della notifica di cui al paragrafo 1, la Commissione non ha chiesto ulteriori informazioni, la nave noleggiata può iniziare le attività di pesca interessate.

3.   Lo Stato membro di bandiera informa immediatamente la Commissione in merito alla cessazione di ciascun nolo.

4.   La Commissione trasmette senza indugio le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 al segretariato dell'ICCAT.

CAPO III

Controllo delle catture

Articolo 48

Rispetto dei contingenti e dei requisiti relativi alle taglie minime

1.   Entro il 20 agosto di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni sulle catture di specie regolamentate dall'ICCAT soggette a contingenti effettuate nell'anno precedente e sul rispetto delle taglie minime.

2.   La Commissione trasmette queste informazioni al segretariato dell'ICCAT entro il 15 settembre di ogni anno.

Articolo 49

Campionamento delle catture

1.   Il campionamento delle catture ai fini del miglioramento delle conoscenze sulla biologia delle specie ICCAT pertinenti e di una stima dei parametri necessari per la loro valutazione è effettuato conformemente al regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio (23), alla decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione (24), e al «Manuale operativo per le statistiche e il campionamento dei tonnidi e delle specie affini nell'oceano Atlantico» pubblicato nel 1990 dall'ICCAT.

2.   La Commissione può adottare atti di esecuzione con riguardo ai requisiti dettagliati relativi al campionamento delle catture di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 75, paragrafo 2.

Articolo 50

Notifica delle catture e dello sforzo di pesca

1.   Salvo ove diversamente disposto dalla Commissione al fine di rispettare scadenze annuali fissate dall'ICCAT, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, i dati seguenti (dati relativi al compito I):

a)

informazioni sulle caratteristiche della flotta per l'anno precedente;

b)

stime dei dati annuali relativi alle catture nominali (inclusi i dati sulle catture accessorie e i rigetti) riguardanti le specie regolamentate dall'ICCAT per l'anno precedente.

2.   Salvo ove diversamente disposto dalla Commissione al fine di rispettare scadenze annuali fissate dall'ICCAT, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, i dati seguenti (dati relativi al compito II) in relazione alle specie regolamentate dall'ICCAT:

a)

i dati relativi alle catture e allo sforzo di pesca dell'anno precedente, con una ripartizione spazio-temporale particolareggiata; tali dati comprendono le stime relative ai rigetti e alle reimmissioni in mare con l'indicazione dello stato dei pesci (vivi o morti);

b)

tutti i dati disponibili relativi alle catture nell'ambito della pesca ricreativa dell'anno precedente.

3.   La Commissione trasmette senza indugio al segretariato dell'ICCAT le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

4.   La Commissione può adottare atti di esecuzione con riguardo ai requisiti dettagliati per i dati relativi ai compiti I e II di cui, rispettivamente, ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 75, paragrafo 2.

CAPO IV

Trasbordo

Articolo 51

Ambito di applicazione

1.   Il presente capo si applica alle seguenti operazioni di trasbordo:

a)

operazioni di trasbordo effettuate nella zona della convenzione ICCAT con riguardo a specie regolamentate dall'ICCAT e ad altre specie prelevate in associazione con tali specie; nonché

b)

operazioni di trasbordo effettuate fuori dalla zona della convenzione ICCAT con riguardo a specie regolamentate dall'ICCAT e ad altre specie catturate in associazione con tali specie nella zona della convenzione ICCAT.

2.   In deroga al paragrafo 1, lettera b), il presente capo non si applica ai trasbordi in mare fuori dalla zona della convenzione ICCAT di pesce catturato nella zona della convenzione ICCAT se il trasbordo è oggetto di un programma per il trasbordo stabilito da un'altra ORGP dei tonnidi.

3.   Il presente capo non si applica alle navi con arpioni impegnate nel trasbordo in mare di pesce spada fresco.

Articolo 52

Trasbordo in porto

1.   Tutte le operazioni di trasbordo avvengono in porti designati, ad eccezione di quelle realizzate da pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni di cui agli articoli da 53 a 60.

2.   Nell'effettuare i trasbordi in porto, i pescherecci dell'Unione rispettano gli obblighi di cui all'allegato VII.

3.   Il presente articolo si applica fatti salvi gli articoli da 17 a 22 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e gli articoli 4, 6, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1005/2008.

Articolo 53

Trasbordo in mare

Il trasbordo in mare ad opera di pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni è effettuato in conformità degli articoli da 54 a 60.

Articolo 54

Registro ICCAT delle navi da trasporto

1.   Gli Stati membri, in conformità delle disposizioni di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne (25), rilasciano autorizzazioni a ricevere trasbordi in mare da pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni nella zona della convenzione ICCAT alle navi da trasporto.

2.   Gli Stati membri presentano alla Commissione, al momento dell'autorizzazione, gli elenchi delle navi da trasporto autorizzate a norma del paragrafo 1. La Commissione trasmette immediatamente tali informazioni al segretariato dell'ICCAT per l'iscrizione nel registro ICCAT delle navi da trasporto.

3.   Gli Stati membri di bandiera comunicano sollecitamente alla Commissione ogni aggiunta, cancellazione o modifica apportata ai loro elenchi delle navi da trasporto. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni al segretariato dell'ICCAT.

4.   La notifica di cui ai paragrafi 2 e 3 rispetta il formato e la struttura prescritti dal segretariato dell'ICCAT e contiene le seguenti informazioni:

nome della nave, numero di registro,

numero di registrazione ICCAT (se del caso),

numero IMO (se del caso),

nome precedente (se del caso),

precedente bandiera (se del caso),

informazioni precedenti di radiazione da altri registri (se del caso),

indicativo internazionale di chiamata,

tipo di nave, lunghezza, tonnellate di stazza lorda e capacità di carico,

nome e indirizzo dell'armatore/degli armatori e dell'operatore/degli operatori,

periodo autorizzato per il trasbordo.

5.   Il trasbordo in mare di cui all'articolo 53 può essere ricevuto solo da navi da trasporto incluse nel registro ICCAT delle navi da trasporto.

Articolo 55

Autorizzazione ai pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni a effettuare trasbordi nella zona della convenzione ICCAT

1.   Gli Stati membri, in conformità delle disposizioni del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne (26), rilasciano autorizzazioni a trasbordare in mare ai pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni battenti la loro bandiera.

2.   Gli Stati membri presentano alla Commissione, al momento dell'autorizzazione, gli elenchi dei pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni autorizzati a norma del paragrafo 1. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni al segretariato dell'ICCAT.

3.   Gli Stati membri di bandiera comunicano sollecitamente alla Commissione ogni aggiunta, cancellazione o modifica apportata agli elenchi nazionali dei pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni autorizzati a effettuare trasbordi in mare. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni al segretariato dell'ICCAT.

4.   La notifica di cui ai paragrafi 2 e 3 rispetta il formato e la struttura prescritti dal segretariato dell'ICCAT e contiene le seguenti informazioni:

nome della nave, numero di registro,

numero di registrazione ICCAT,

periodo autorizzato per il trasbordo in mare,

bandiera(e), nome(i) e numero(i) di registrazione della(e) nave(i) da trasporto autorizzata(e) a essere utilizzata(e) da pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni.

Articolo 56

Autorizzazioni preventive per trasbordi in mare

1.   I trasbordi effettuati da pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni nelle acque soggette alla giurisdizione di una PCC sono soggetti all'autorizzazione preventiva da parte di tale PCC. L'originale o una copia di tale autorizzazione sono conservati a bordo della nave e messi a disposizione dell'osservatore regionale dell'ICCAT quando richiesto.

2.   Ai pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni non è consentito effettuare trasbordi in mare senza l'autorizzazione preventiva del rispettivo Stato membro di bandiera. L'originale o una copia della documentazione di tale autorizzazione sono conservati a bordo della nave e messi a disposizione dell'osservatore regionale dell'ICCAT quando richiesto.

3.   Per ricevere le autorizzazioni preventive di cui ai paragrafi 1 e 2, il comandante o l'armatore del peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni comunica, almeno 24 ore prima del trasbordo previsto, al proprio Stato membro di bandiera e alla PCC costiera le seguenti informazioni:

a)

il nome del peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni e il suo numero di registrazione nell'elenco ICCAT dei pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni autorizzati a effettuare trasbordi in mare;

b)

il nome della nave da trasporto e il suo numero di iscrizione nel registro ICCAT delle navi da trasporto;

c)

il prodotto da trasbordare, ripartito per specie, se note, e se possibile per stock;

d)

i quantitativi di specie regolamentate dall'ICCAT da trasbordare, se possibile ripartiti per stock;

e)

i quantitativi di altre specie, catturate in associazione con specie regolamentate dall'ICCAT, da trasbordare, ripartiti in base alla specie, se nota;

f)

data e luogo del trasbordo;

g)

la localizzazione geografica delle catture, per specie e, se del caso, per stock, conformemente alle zone statistiche ICCAT.

Articolo 57

Dichiarazione di trasbordo ICCAT

1.   Il comandante o l'armatore del peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni, entro 15 giorni dal trasbordo, compila e trasmette al proprio Stato membro di bandiera e alla PCC costiera la dichiarazione di trasbordo ICCAT.

2.   Il comandante della nave da trasporto ricevente, entro 24 ore dal completamento del trasbordo, compila e trasmette al segretariato dell'ICCAT, alla PCC di bandiera del peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni e al proprio Stato membro di bandiera la dichiarazione di trasbordo ICCAT, unitamente al suo numero di iscrizione nel registro ICCAT delle navi da trasporto.

3.   Il comandante della nave da trasporto ricevente trasmette alle autorità competenti dello Stato di sbarco, almeno 48 ore prima del medesimo, la dichiarazione di trasbordo ICCAT unitamente al suo numero di iscrizione nel registro ICCAT delle navi da trasporto.

4.   Tutte le specie regolamentate dall'ICCAT e ogni altra specie catturata in associazione con tali specie, sbarcate o importate nella zona o nel territorio di una PCC, non trasformate o trasformate a bordo e che siano oggetto di un trasbordo in mare, sono accompagnate dalla dichiarazione di trasbordo ICCAT fino al momento in cui ha luogo la prima vendita.

Articolo 58

Programma di osservazione regionale dell'ICCAT per il trasbordo in mare

1.   Ogni Stato membro provvede affinché tutte le navi da trasporto che effettuano trasbordi in mare abbiano a bordo un osservatore regionale dell'ICCAT conformemente al programma di osservazione regionale dell'ICCAT per il trasbordo in mare di cui all'allegato VIII.

2.   Fatto salvo l'articolo 73 del regolamento (CE) n. 1224/2009, l'osservatore regionale dell'ICCAT ha il compito di verificare il rispetto delle disposizioni del presente capo e, in particolare, se i quantitativi trasbordati coincidono con le catture riportate nella dichiarazione di trasbordo ICCAT e con quelle registrate nel giornale di bordo del peschereccio.

3.   È vietato iniziare o proseguire il trasbordo nella zona della convenzione ICCAT senza la presenza a bordo di un osservatore regionale dell'ICCAT, salvo in casi di forza maggiore debitamente notificati al segretariato dell'ICCAT.

Articolo 59

Obblighi di comunicazione

1.   Lo Stato membro di bandiera dei pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni che hanno effettuato trasbordi e lo Stato membro di bandiera delle navi da trasporto che hanno ricevuto trasbordi nel corso dell'anno precedente trasmettono annualmente alla Commissione entro il 15 agosto di ogni anno:

a)

i quantitativi di catture di specie regolamentate dall'ICCAT, ripartiti per specie e, se possibile, per stock, trasbordati nel corso dell'anno precedente;

b)

i quantitativi di altre specie catturate in associazione con specie regolamentate dall'ICCAT, ripartiti in base alle specie, se note, trasbordati nel corso dell'anno precedente;

c)

l'elenco dei pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni che hanno effettuato trasbordi nel corso dell'anno precedente;

d)

una relazione esaustiva intesa a valutare il contenuto e le conclusioni delle relazioni degli osservatori regionali dell'ICCAT imbarcati sulle navi da trasporto che hanno ricevuto trasbordi da pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni.

2.   La Commissione trasmette le informazioni ricevute a norma del paragrafo 1 al segretariato dell'ICCAT entro il 15 settembre di ogni anno.

Articolo 60

Coerenza dei dati comunicati

Lo Stato membro di bandiera del peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni che effettua trasbordi in mare esamina le informazioni ricevute in virtù del presente regolamento per verificare la coerenza fra le catture dichiarate, i trasbordi e gli sbarchi di ogni nave, se necessario anche in cooperazione con lo Stato di sbarco. Tale verifica è effettuata in modo tale da limitare al massimo interferenze e intralci alla nave e da evitare che sia compromessa la qualità del pesce.

CAPO V

Programmi di osservazione scientifica

Articolo 61

Istituzione di programmi di osservazione scientifica nazionali

1.   Gli Stati membri istituiscono programmi di osservazione scientifica nazionali che garantiscano:

a)

una copertura minima di osservazione del 5 % dello sforzo di pesca in ciascuno dei seguenti settori: pesca con palangari pelagici, con reti da circuizione a chiusura e con lenze a canna;

b)

per le navi noleggiate, in deroga alla lettera a), una copertura minima di osservazione del 10 % dello sforzo di pesca in ciascuno dei seguenti settori: pesca con palangari pelagici, con reti da circuizione a chiusura e con lenze a canna;

c)

una copertura spazio-temporale rappresentativa del funzionamento della flotta che garantisca la raccolta di dati adeguati e appropriati, tenendo conto delle caratteristiche delle flotte e delle attività di pesca;

d)

la raccolta di dati su tutti gli aspetti dell'operazione di pesca, compresa la cattura, come specificato all'articolo 63, paragrafo 1.

2.   La copertura di osservazione di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), è calcolata nel modo seguente:

a)

in numero di cale o bordate per la pesca con reti da circuizione a chiusura;

b)

in giorni di pesca, numero di cale o bordate per la pesca con palangari pelagici; oppure

c)

in giorni di pesca per la pesca con lenze a canna.

3.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), per le navi di lunghezza fuoritutto inferiore a 15 metri, laddove sussista un rischio straordinariamente elevato di sicurezza che escluda l'impiego di un osservatore a bordo, uno Stato membro può applicare una strategia di monitoraggio scientifico alternativa. Tale strategia alternativa garantisce una copertura comparabile a quella di cui al paragrafo 1, lettera a), e una raccolta di dati equivalente. Lo Stato membro interessato presenta i dettagli della strategia alternativa alla Commissione.

4.   La Commissione sottopone i dettagli della strategia alternativa di cui al paragrafo 3 alla valutazione del comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell'ICCAT. Prima di poter essere applicate, le strategie alternative sono soggette all'approvazione della Commissione ICCAT nell'ambito della riunione annuale dell'ICCAT.

Articolo 62

Qualifiche degli osservatori scientifici

Gli Stati membri garantiscono che gli osservatori abbiano seguito la formazione necessaria, siano adeguatamente qualificati e siano stati approvati prima del loro distacco. Gli osservatori presentano il seguente profilo:

a)

possiedono conoscenze ed esperienza sufficienti per individuare le specie e raccogliere informazioni sulle diverse configurazioni degli attrezzi da pesca;

b)

possiedono una conoscenza adeguata delle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT;

c)

sono in grado di osservare e registrare accuratamente i dati da raccogliere nell'ambito del programma;

d)

sono in grado di raccogliere campioni biologici;

e)

non sono membri dell'equipaggio del peschereccio sotto osservazione; e

f)

non sono dipendenti di una società di pescherecci impegnata nelle attività di pesca osservate.

Articolo 63

Responsabilità degli osservatori scientifici

1.   In particolare, gli Stati membri chiedono agli osservatori di:

a)

registrare e comunicare informazioni sull'attività di pesca, che dovranno includere almeno i seguenti elementi:

i)

dati concernenti il totale delle catture di specie bersaglio, delle catture accessorie e dei rigetti (inclusi squali, tartarughe marine, mammiferi marini e uccelli marini), la composizione per taglia, le condizioni in cui vengono eliminate (ossia conservate a bordo, rigettate morte, liberate vive) e i campioni biologici per gli studi sul ciclo di vita (ad esempio gonadi, otoliti, spine, squame);

ii)

informazioni sulle operazioni di pesca, tra cui la zona di cattura definita mediante latitudine e longitudine, informazioni relative allo sforzo di pesca (ad esempio, numero di cale, numero di ami ecc.) e la data di ciascuna operazione di pesca, compresi, se del caso, gli orari di inizio e di conclusione dell'attività di pesca;

b)

osservare e registrare l'uso di misure di mitigazione delle catture accessorie e altre informazioni pertinenti;

c)

presentare eventuali proposte che reputano appropriate per migliorare l'efficienza delle misure di conservazione e il monitoraggio scientifico.

2.   Gli Stati membri garantiscono il ricorso a protocolli affidabili per la raccolta dei dati che includano, se necessario, l'uso della fotografia o di videocamere.

3.   I comandanti delle navi garantiscono un accesso adeguato alla nave e alle sue operazioni affinché gli osservatori possano svolgere i suoi compiti in modo efficace.

Articolo 64

Trasmissione delle informazioni raccolte

Entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni raccolte nell'ambito dei rispettivi programmi nazionali di osservatori scientifici. La Commissione trasmette queste informazioni al segretariato dell'ICCAT entro il 31 luglio di ogni anno.

CAPO VI

Controllo dei pescherecci di paesi terzi nei porti degli Stati membri

Articolo 65

Obblighi di comunicazione con riguardo ai porti designati e ai punti di contatto

1.   Gli Stati membri che intendono concedere l'accesso ai propri porti alle navi di paesi terzi che detengono a bordo specie regolamentate dall'ICCAT o prodotti della pesca ottenuti da tali specie che non sono stati precedentemente sbarcati o trasbordati in un porto:

a)

designano i porti a cui i pescherecci dei paesi terzi possono chiedere l'entrata a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1005/2008;

b)

designano un punto di contatto per la ricezione della notifica preventiva a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1005/2008;

c)

designano un punto di contatto ai fini di trasmissione dei rapporti di ispezione in porto a norma dell'articolo 66 del presente regolamento.

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le eventuali modifiche dell'elenco dei porti designati e dei punti di contatto almeno 30 giorni prima che esse prendano effetto. La Commissione comunica tali informazioni al segretariato dell'ICCAT almeno 14 giorni prima che tali modifiche prendano effetto.

Articolo 66

Obblighi di comunicazione con riguardo alle ispezioni in porto

1.   Lo Stato membro che esegue l'ispezione trasmette alla Commissione copia del rapporto di ispezione in porto di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008 entro 10 giorni dalla data di completamento dell'ispezione. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT entro 14 giorni dalla data di completamento dell'ispezione.

2.   Se il rapporto di ispezione in porto non può essere trasmesso entro il periodo di 10 giorni di cui al paragrafo 1, lo Stato membro che effettua l'ispezione comunica alla Commissione entro tale termine i motivi del ritardo e la data in cui il rapporto sarà presentato.

3.   Se le informazioni raccolte nel corso dell'ispezione contengono motivi per ritenere che una nave di un paese terzo abbia commesso un'infrazione alle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT, si applica l'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1005/2008.

CAPO VII

Esecuzione

Articolo 67

Presunte infrazioni notificate dagli Stati membri

1.   Oltre a quanto previsto dall'articolo 48, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, almeno 140 giorni prima della riunione annuale dell'ICCAT, ogni informazione documentata che indichi una possibile inosservanza, da parte delle PCC, delle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT. La Commissione esamina tali informazioni e, se necessario, le trasmette al segretariato dell'ICCAT almeno 120 giorni prima della riunione annuale dell'ICCAT.

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco delle navi da cattura di lunghezza fuoritutto pari o superiore a 12 metri, delle navi officina, dei rimorchiatori, delle navi impegnate in operazioni di trasbordo e delle navi di appoggio che si presume abbiano svolto pesca INN nella zona della convenzione ICCAT durante l'anno in corso e quello precedente, accompagnato dai documenti giustificativi relativi alla presunta pesca INN. Il suddetto elenco è presentato almeno 140 giorni prima della riunione annuale dell'ICCAT. La Commissione esamina tali informazioni e, se sufficientemente documentate, le trasmette al segretariato dell'ICCAT almeno 120 giorni prima della riunione annuale dell'ICCAT ai fini dell'elaborazione di un progetto di elenco INN dell'ICCAT.

Articolo 68

Progetto di elenco INN dell'ICCAT

Gli Stati membri sorvegliano attentamente le navi incluse nel progetto di elenco INN dell'ICCAT diffuso dal segretario esecutivo dell'ICCAT al fine di determinare le attività e gli eventuali cambiamenti di nome, di bandiera o di armatore registrato di tali navi.

Articolo 69

Presunte inadempienze notificate dal segretario esecutivo dell'ICCAT

1.   Nel caso in cui riceva dal segretariato esecutivo dell'ICCAT informazioni relative a una presunta inadempienza da parte di uno Stato membro, la Commissione trasmette, senza indugio, tali informazioni allo Stato membro interessato.

2.   Lo Stato membro interessato informa la Commissione, al più tardi 45 giorni prima della riunione annuale dell'ICCAT, sull'esito delle indagini eventualmente realizzate con riguardo a presunte inadempienze e sulle eventuali misure adottate per ovviarvi. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato esecutivo dell'ICCAT almeno 30 giorni prima della riunione annuale dell'ICCAT.

Articolo 70

Presunte violazioni notificate da una PCC

1.   Gli Stati membri designano un punto di contatto per la ricezione dei rapporti di ispezione in porto trasmessi dalle PCC.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali modifiche del punto di contatto di cui al paragrafo 1 almeno 30 giorni prima che esse prendano effetto. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato dell'ICCAT almeno 14 giorni prima che le modifiche prendano effetto.

3.   Se il punto di contatto designato da uno Stato membro riceve da una PCC un rapporto di ispezione in porto che fornisca la prova che un peschereccio battente bandiera di tale Stato membro ha commesso una violazione delle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT, lo Stato membro indaga tempestivamente sulla violazione e informa la Commissione, entro 160 giorni dalla ricezione di tale rapporto di ispezione in porto, sullo stato dell'indagine e sulle azioni di esecuzione eventualmente adottate.

4.   Se lo Stato membro non è in grado di rispettare il termine di cui al paragrafo 3, esso comunica alla Commissione i motivi del ritardo e quando sarà presentata la relazione sullo stato dell'indagine.

5.   La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT entro 180 giorni dalla ricezione del rapporto di ispezione in porto e include nella relazione annuale di cui all'articolo 71 le informazioni relative allo stato delle indagini e alle eventuali misure di esecuzione adottate dallo Stato membro di bandiera.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 71

Relazione annuale

1.   Entro il 20 agosto di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale per l'anno civile precedente, con informazioni sulla pesca, la ricerca, le statistiche, la gestione, le attività di ispezione e di contrasto alla pesca INN e ogni altra informazione supplementare, a seconda del caso.

2.   La relazione annuale comprende informazioni sui provvedimenti adottati per limitare le catture accessorie e ridurre i rigetti, nonché su eventuali attività di ricerca in tale settore.

3.   La Commissione raccoglie le informazioni ricevute a norma dei paragrafi 1 e 2 e le trasmette senza indugio al segretariato dell'ICCAT.

4.   La Commissione può adottare atti di esecuzione con riguardo ai requisiti dettagliati relativi al formato della relazione annuale di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 75, paragrafo 2.

Articolo 72

Riservatezza

I dati raccolti e scambiati nel quadro del presente regolamento sono trattati in conformità delle norme applicabili in materia di riservatezza di cui agli articoli 112 e 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 73

Procedure di modifica

1.   Ove necessario per attuare nel diritto dell'Unione le modifiche alle vigenti raccomandazioni dell'ICCAT che diventano vincolanti per l'Unione, e nella misura in cui le modifiche al diritto dell'Unione non vadano oltre quanto indicato dalle raccomandazioni dell'ICCAT, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 74 al fine di modificare:

a)

gli allegati da II a VIII;

b)

i termini di cui all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 8, all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafi 1 e 3, all'articolo 18, all'articolo 20, paragrafi 2, 3 e 4, all'articolo 22, paragrafo 2, all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, all'articolo 26, paragrafi 1 e 3, all'articolo 40, paragrafo 1, all'articolo 42, paragrafo 1, all'articolo 44, paragrafo 3, all'articolo 47, paragrafo 2, all'articolo 48, paragrafi 1 e 2, all'articolo 50, paragrafi 1 e 2, all'articolo 56, paragrafo 3, all'articolo 57, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 59, paragrafi 1 e 2, all'articolo 64, all'articolo 65, paragrafo 2, all'articolo 66, paragrafi 1 e 2, all'articolo 67, paragrafi 1 e 2, all'articolo 69, paragrafo 2, all'articolo 70, paragrafi 2, 3 e 5, e all'articolo 71, paragrafo 1;

c)

la zona di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b);

d)

le taglie minime di cui all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, all'articolo 24, paragrafo 2, e all'articolo 29, paragrafi 2 e 3;

e)

i limiti di tolleranza di cui all'articolo 19, paragrafi 2 e 3, all'articolo 21 e all'articolo 24, paragrafo 3;

f)

le specifiche tecniche di ami e palangari di cui all'articolo 25 e all'articolo 38, paragrafo 5, lettera b);

g)

il programma di osservazione scientifica di cui all'articolo 29, paragrafo 1, e all'articolo 61, paragrafo 1, lettere a) e b);

h)

il tipo di informazioni e di dati di cui all'articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 12, all'articolo 20, paragrafo 2, all'articolo 26, paragrafo 1, all'articolo 42, paragrafo 1, all'articolo 50, paragrafi 1 e 2, all'articolo 54, paragrafo 4, all'articolo 55, paragrafo 4, all'articolo 56, paragrafo 3, e all'articolo 59, paragrafo 1;

i)

il numero massimo di boe strumentali di cui all'articolo 9, paragrafo 4.

2.   Qualsiasi modifica adottata ai sensi del paragrafo 1 è limitata alla rigorosa attuazione di modifiche della raccomandazione dell'ICCAT in questione nel diritto dell'Unione.

Articolo 74

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 73 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 3 dicembre 2017. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 73 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 73 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 75

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito dall'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 76

Modifiche del regolamento (CE) n. 1936/2001

Gli articoli 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8 bis, 8 ter, 8 quater, 9, 9 bis e dal 10 al 19 del regolamento (CE) n. 1936/2001 sono soppressi.

Articolo 77

Modifiche del regolamento (CE) n. 1984/2003

Il regolamento (CE) n. 1984/2003 è così modificato:

a)

all'articolo 3, sono aggiunte le lettere seguenti:

«g)   pescherecci di grandi dimensioni: pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri;

h)   pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni: pescherecci con palangari pelagici di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri;»;

b)

all'articolo 4, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:

«c)

ove l'attività di pesca sia stata effettuata da un peschereccio di grandi dimensioni, è accettato solo se tale peschereccio figura nel registro ICCAT delle navi.»;

c)

all'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:

«c)

ove l'attività di pesca sia stata effettuata da un peschereccio di grandi dimensioni, è convalidato solo se tale peschereccio figura nel registro ICCAT delle navi.»;

d)

al capo 2 è aggiunta la sezione seguente:

«Sezione 4

Requisiti per gli Stati membri con riguardo ai prodotti trasbordati nella zona della convenzione ICCAT

Articolo 7 bis

Documenti statistici e comunicazioni

1.   Al momento della convalida dei documenti statistici, lo Stato membro di bandiera dei pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni garantisce che i trasbordi corrispondano alle catture dichiarate da ciascun peschereccio.

2.   Lo Stato membro di bandiera dei pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni convalida i documenti statistici per il pesce trasbordato dopo aver accertato che il trasbordo è stato effettuato a norma degli articoli da 51 a 58 del regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). Tale conferma è fondata sulle informazioni ottenute attraverso il programma regionale di osservazione dell'ICCAT per il trasbordo in mare.

3.   Gli Stati membri esigono che le specie oggetto di programmi di documentazione statistica catturate da pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni nella zona della convenzione ICCAT, se importate nella loro zona o nel loro territorio, siano accompagnate da documenti statistici convalidati per le navi iscritte nell'elenco ICCAT dei pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni autorizzati a effettuare trasbordi in mare nonché da una copia della dichiarazione di trasbordo ICCAT.

(*1)  Regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 (GU L 315 del 30.11.2017, pag. 1).»."

Articolo 78

Modifiche del regolamento (CE) n. 520/2007

L'articolo 4, paragrafo 1, titolo II, e gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 520/2007 sono soppressi.

Articolo 79

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 15 novembre 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS


(1)  GU C 34 del 2.2.2017, pag. 142.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 3 ottobre 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 ottobre 2017.

(3)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(4)  Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione delle parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).

(5)  Decisione 86/238/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1986, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, emendata dal protocollo allegato all'atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmata a Parigi il 10 luglio 1984 (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).

(6)  Procedimento numero 2015/0289 (COD), non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

(7)  Regolamento (CE) n. 1936/2001 del Consiglio, del 27 settembre 2001, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori (GU L 263 del 3.10.2001, pag. 1).

(8)  Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il regolamento (CE) n. 973/2001 (GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3).

(9)  Regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 1).

(10)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(11)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(12)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(13)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).

(14)  Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

(15)  Regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 16 del 23.1.2015, pag. 23).

(16)  Regolamento (CE) n. 1984/2003 del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che istituisce nella Comunità un regime di registrazione statistica relativo al pesce spada e al tonno obeso (GU L 295 del 13.11.2003, pag. 1).

(17)  Numero di procedura 2015/0289 (COD), non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(18)  Numero di procedura 2015/0289 (COD), non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(19)  Numero di procedura 2015/0289 (COD), non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(20)  Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

(21)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione, del 6 febbraio 2017, relativo al registro della flotta peschereccia dell'Unione (GU L 34 del 9.2.2017, pag. 9).

(22)  Numero di procedura 2015/0289 (COD), non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(23)  Regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (GU L 157 del 20.6.2017, pag. 1).

(24)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione, del 12 luglio 2016, che adotta un programma pluriennale dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura per il periodo 2017-2019 (GU L 207 dell'1.8.2016, pag. 113).

(25)  Numero di procedura 2015/0289 (COD), non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(26)  Numero di procedura 2015/0289 (COD), non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO I

SPECIE REGOLAMENTATE DALL'ICCAT

Famiglia

Nome latino

Nome italiano

Scombridae

Acanthocybium solandri

Maccarello striato

Allothunnus fallai

Tonnina

Auxis rochei

Tombarello

Auxis thazard

Tombarello

Euthynnus alletteratus

Tonnetto alletterato

Gasterochisma melampus

Palamita squamosa

Katsuwonus pelamis

Tonnetto striato

Orcynopsis unicolor

Palamita bianca

Sarda sarda

Palamita/tonnetto

Scomberomorus brasiliensis

Maccarello reale maculato

Scomberomorus cavalla

Maccarello reale

Scomberomorus maculatus

Maccarello reale maculato

Scomberomorus regalis

Maccarello reale atlantico

Scomberomorus tritor

Maccarello reale di Guinea

Thunnus alalunga

Tonno bianco

Thunnus albacares

Tonno albacora

Thunnus atlanticus

Tonno pinnanera

Thunnus maccoyii

Tonno rosso del sud

Thunnus obesus

Tonno obeso

Thunnus thynnus

Tonno rosso

Istiophoridae

Istiophorus albicans

Pesce vela atlantico

Makaira indica

Marlin nero

Makaira nigricans

Marlin azzurro

Tetrapturus albidus

Marlin bianco

Tetrapturus belone

Aguglia imperiale mediterranea

Tetrapturus georgii

Aguglia imperiale

Tetrapturus pfluegeri

Aguglia imperiale

Xiphiidae

Xiphias gladius

Pesce spada

Alopiidae

Alopias superciliosus

Squalo volpe occhione

Carcharhinidae

Carcharhinus falciformis

Squalo seta

Carcharhinus longimanus

Squalo alalunga

Prionace glauca

Verdesca

Lamnidae

Isurus oxyrinchus

Squalo mako

Lamna nasus

Smeriglio

Sphyrnidae

Sphyrna spp.

Squali martello

Coryphaenidae

Coryphaena hippurus

Lampuga


ALLEGATO II

ORIENTAMENTI PER LA PREPARAZIONE DEI PIANI DI GESTIONE DEL DISPOSITIVO DI CONCENTRAZIONE DEL PESCE (FAD)

Il piano di gestione dei FAD per le flotte di pescherecci con reti da circuizione a chiusura e lenze a canna di PCC deve includere quanto segue:

1.

Descrizione

a)

Tipi di FAD: AFAD = ancorati; DFAD = derivanti

b)

Tipo di segnalatore/boa

c)

Numero massimo di FAD per rete a circuizione a chiusura e per tipo di FAD

d)

Distanza minima tra AFAD

e)

Riduzione delle catture accessorie accidentali e politica d'uso

f)

Esame dell'interazione con altri tipi di attrezzi

g)

Dichiarazione o politica in materia di «proprietà dei FAD»

2.

Disposizioni istituzionali

a)

Responsabilità istituzionali per il piano di gestione dei FAD

b)

Procedure di domanda per l'approvazione della posa di FAD

c)

Obblighi dei comandanti e degli armatori per quanto riguarda la posa e l'uso di FAD

d)

Politica di sostituzione dei FAD

e)

Obblighi di comunicazione supplementari oltre a quelli previsti dal presente regolamento

f)

Politica di risoluzione dei conflitti con riguardo ai FAD

g)

Dettagli relativi alle zone o ai periodi di divieto, ad esempio acque territoriali, rotte di navigazione, prossimità alla pesca artigianale ecc.

3.

Specifiche e requisiti di costruzione dei FAD

a)

Caratteristiche costruttive dei FAD (descrizione)

b)

Requisiti in materia di illuminazione

c)

Riflettori radar

d)

Distanza di visibilità

e)

Contrassegni e identificatore dei FAD

f)

Contrassegni e identificatore delle radioboe (requisito di numeri di serie)

g)

Contrassegni e identificatore delle boe con ecoscandaglio (requisito di numeri di serie)

h)

Ricetrasmettitori satellitari

i)

Ricerche condotte sui FAD biodegradabili

j)

Prevenzione della perdita o dell'abbandono dei FAD

k)

Gestione del recupero dei FAD

4.

Periodo di validità del piano di gestione dei FAD

5.

Strumenti di monitoraggio e analisi dell'attuazione del piano di gestione dei FAD


ALLEGATO III

ELENCO DEI FAD IMPIEGATI SU BASE TRIMESTRALE

Identificatore del FAD

Tipi di FAD e di attrezzature elettroniche

Caratteristiche costruttive dei FAD

Osservazione

Contrassegno del FAD

Identificatore del segnalatore associato

Tipo di FAD

Tipo di segnalatore e/o di dispositivi elettronici associati

Parte galleggiante del FAD

Struttura sottomarina sospesa del FAD

Dimensioni

Materiali

Dimensioni

Materiali

 (1)

 (1)

 (2)

 (3)

 (4)

 (5)

 (4)

 (6)

 (7)


(1)  Se il contrassegno del FAD e l'identificatore del segnalatore associato sono assenti o illeggibili, menzionarlo e fornire tutte le informazioni disponibili atte a consentire l'identificazione del proprietario del FAD.

(2)  FAD ancorato, FAD derivante naturale o FAD derivante artificiale.

(3)  Ad esempio GPS, sonda ecc. Se al FAD non è associato alcun dispositivo elettronico, indicare tale assenza.

(4)  Ad esempio lunghezza, larghezza, altezza, profondità, dimensione delle maglie ecc.

(5)  Indicare il materiale della struttura e del rivestimento e se è biodegradabile.

(6)  Ad esempio reti, corde, foglie di palma ecc. e indicare se il materiale è impigliante e/o biodegradabile.

(7)  In questa sezione devono figurare le specifiche relative all'illuminazione, i riflettori radar e le distanze di visibilità.


ALLEGATO IV

REQUISITI DEL PROGRAMMA DI OSSERVAZIONE APPLICABILI ALLE NAVI CHE PESCANO TONNIDI TROPICALI NELLE ZONE GEOGRAFICHE OGGETTO DEL DIVIETO SPAZIO-TEMPORALE

1.

Per svolgere i loro compiti gli osservatori devono possedere le seguenti qualifiche:

un'esperienza sufficiente per identificare le specie ittiche e gli attrezzi da pesca,

una conoscenza adeguata delle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT, attestata da un certificato rilasciato dallo Stato membro e basato sugli orientamenti dell'ICCAT in materia di formazione,

la capacità di compiere un lavoro accurato di osservazione, registrando i relativi risultati,

una conoscenza adeguata della lingua dello Stato di bandiera della nave sottoposta ad osservazione.

2.

Gli osservatori non sono membri dell'equipaggio del peschereccio sottoposto ad osservazione e:

a)

sono cittadini di una delle PCC;

b)

sono in grado di svolgere i compiti di cui al punto 3;

c)

non hanno attuali interessi finanziari o di altro tipo nella pesca dei tonnidi tropicali.

Compiti degli osservatori

3.

Gli osservatori svolgono, in particolare, i seguenti compiti:

a)

controllano che i pescherecci rispettino le pertinenti misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione ICCAT.

In particolare, essi:

i)

registrano le attività di pesca e riferiscono al riguardo;

ii)

osservano le catture ed effettuano una stima delle medesime, verificando i dati registrati nel giornale di bordo;

iii)

avvistano e prendono nota delle navi operanti in violazione delle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT;

iv)

verificano la posizione della nave impegnata in attività di cattura;

v)

svolgono mansioni scientifiche, quali la raccolta di dati nell'ambito del compito II, eventualmente richieste dall'ICCAT, basate sulle direttive del comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell'ICCAT;

b)

comunicano senza indugio, tenendo debitamente conto della sicurezza dell'osservatore, ogni attività di pesca associata a FAD effettuata dalla nave nella zona e nel periodo di cui all'articolo 11;

c)

redigono rapporti generali sulla base delle informazioni raccolte in conformità del presente punto 3 e offrono al comandante la possibilità di inserirvi informazioni pertinenti.

4.

Gli osservatori considerano riservate tutte le informazioni relative alle operazioni di pesca e di trasbordo effettuate dai pescherecci e accettano per iscritto che questo obbligo costituisce una condizione per la loro nomina ad osservatori.

5.

Gli osservatori soddisfano i requisiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato membro di bandiera che esercita la propria giurisdizione sulla nave a cui sono assegnati.

6.

Gli osservatori rispettano la gerarchia e le norme generali di condotta che si applicano a tutto il personale di bordo, purché tali norme non interferiscano con i doveri degli osservatori previsti dal programma di cui trattasi e con gli obblighi di cui al punto 7.

Obblighi dello Stato membro di bandiera

7.

Le responsabilità degli Stati membri di bandiera dei pescherecci e dei loro comandanti nei confronti degli osservatori includono, in particolare, i seguenti elementi:

a)

gli osservatori devono poter avvicinare il personale di bordo e accedere agli attrezzi e agli equipaggiamenti;

b)

su richiesta, gli osservatori devono inoltre poter accedere alle seguenti attrezzature, se presenti a bordo delle navi cui sono stati assegnati, al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni di cui al punto 3:

i)

strumenti per la navigazione via satellite;

ii)

schermi radar, quando in uso;

iii)

mezzi di comunicazione elettronici;

c)

gli osservatori beneficiano di condizioni equivalenti a quelle degli ufficiali in materia di vitto, alloggio e adeguate strutture sanitarie;

d)

gli osservatori dispongono di uno spazio adeguato sul ponte o nella timoneria per l'espletamento delle funzioni amministrative, nonché in coperta per poter svolgere i loro compiti di osservatori; e

e)

lo Stato membro di bandiera vigila a che i comandanti, gli equipaggi e gli armatori non ostacolino, minaccino, influenzino, corrompano o tentino di corrompere gli osservatori nell'esercizio delle loro funzioni né interferiscano nel loro operato.


ALLEGATO V

NORME TECNICHE MINIME PER LE MISURE DI MITIGAZIONE

Misura di mitigazione

Descrizione

Specifiche

Cala notturna con illuminazione minima del ponte

Non si effettuano cale tra il crepuscolo nautico mattutino e quello serale. L'illuminazione del ponte deve essere ridotta al minimo.

Gli orari esatti del crepuscolo nautico serale e mattutino sono indicati nelle tabelle dell'almanacco nautico per le pertinenti latitudini, ore locali e date. L'illuminazione minima del ponte dovrebbe essere conforme alle norme minime di sicurezza e di navigazione.

Cavi scaccia-uccelli (cavi tori)

I cavi scaccia-uccelli vengono posizionati durante la cala dei palangari per tenere gli uccelli lontani dalle lenze secondarie.

Per le navi di lunghezza pari o superiore a 35 metri:

posizionare almeno un cavo scaccia-uccelli. Ove possibile, le navi sono incoraggiate a utilizzare un secondo palo e cavo scaccia-uccelli ogniqualvolta gli uccelli marini siano in gran numero o in intensa attività; i due cavi dovrebbero essere posizionati simultaneamente, uno su ogni lato della lenza che viene calata,

l'estensione aerea dei cavi scaccia-uccelli deve essere pari o superiore a 100 m,

devono essere utilizzate bandierine lunghe di lunghezza sufficiente a raggiungere la superficie del mare in condizioni calme,

tali bandierine devono essere posizionate a intervalli non superiori a 5 m.

Per le navi di lunghezza inferiore a 35 m:

posizionare almeno un cavo scaccia-uccelli,

l'estensione aerea dei cavi deve essere pari o superiore a 75 m,

devono essere utilizzate bandierine lunghe e/o corte (ma di lunghezza superiore a 1 metro), disposte ai seguenti intervalli:

corte: intervalli non superiori a 2 m,

lunghe: intervalli non superiori a 5 m per i primi 55 m di cavo scaccia-uccelli.

Ulteriori orientamenti sulla configurazione e le modalità d'uso dei cavi scaccia-uccelli figurano negli orientamenti supplementari relativi alla configurazione e alle modalità d'uso dei cavi tori riportati in appresso.

Palangari zavorrati

Prima della cala, i braccioli devono essere zavorrati.

Pesi di un totale superiore a 45 g fissati a 1 m dall'amo; oppure

pesi di un totale superiore a 60 g fissati a 3,5 m dall'amo; oppure

pesi di un totale superiore a 98 g fissati a 4 m dall'amo.


ORIENTAMENTI SUPPLEMENTARI RELATIVI ALLA CONFIGURAZIONE E ALLE MODALITÀ D'USO DEI CAVI TORI

Preambolo

Le norme tecniche minime per l'uso dei cavi tori figurano nella tabella precedente. I presenti orientamenti supplementari servono a coadiuvare la preparazione e l'attuazione di norme sui cavi tori da utilizzare con i pescherecci con palangari. Nonostante i presenti orientamenti siano relativamente espliciti, si incoraggia a sperimentare per migliorare l'efficacia dei cavi, nel rispetto dei requisiti della suddetta tabella. Gli orientamenti tengono conto di variabili di tipo ambientale e operativo, quali le condizioni atmosferiche, la velocità di posa e le dimensioni della nave, che incidono sulla configurazione dei cavi e sulla loro efficacia nel proteggere le esche dagli uccelli. L'uso e la configurazione dei cavi possono variare per tenere conto di tali variabili, purché la loro efficacia non ne sia diminuita. È previsto un miglioramento continuo dei cavi, che in futuro comporterà, di conseguenza, una revisione dei presenti orientamenti.

Configurazione dei cavi tori

1.

Un idoneo dispositivo trainato sulla sezione del cavo immersa in acqua può migliorarne l'estensione aerea.

2.

La sezione del cavo al di sopra dell'acqua deve essere sufficientemente leggera da renderne i movimenti imprevedibili, in modo che gli uccelli non vi si abituino, e sufficientemente pesante per evitare che il cavo sia deviato dal vento.

3.

Idealmente il cavo dovrebbe essere attaccato alla nave con un robusto tornichetto cilindrico per evitare che si aggrovigli.

4.

Le bandierine dovrebbero essere di un materiale brillante, che produca effetti vivaci e imprevedibili (ad esempio, una corda fine e solida avvolta in una guaina rossa di poliuretano) ed essere appese a un solido tornichetto a tre bracci (sempre per evitare che si impiglino) attaccato al cavo.

5.

Ciascuna bandierina dovrebbe essere costituita da due o più strisce.

6.

Ciascuna coppia di bandierine dovrebbe essere staccabile mediante un gancio per rendere più efficace lo stivaggio del cavo.

Modalità d'uso dei cavi tori

1.

Il cavo dovrebbe essere sospeso a un palo fissato sulla nave. Il palo dovrebbe essere sistemato il più in alto possibile in modo che i cavi proteggano le esche a una buona distanza a poppa della nave e non si impiglino negli attrezzi. Maggiore l'altezza del palo, migliore la protezione delle esche. Ad esempio, un'altezza di circa 7 metri dal livello dell'acqua garantisce circa 100 metri di protezione delle esche.

2.

Se le navi utilizzano un solo cavo, esso dovrebbe essere fissato sopravvento rispetto alle esche immerse. Se gli ami innescati sono calati all'esterno della scia, il punto di attacco alla nave del cavo tori dovrebbe situarsi a vari metri di distanza, sul lato della nave dove sono calate le esche. Se le navi utilizzano due cavi tori, gli ami innescati dovrebbero essere posizionati nella zona delimitata dai due cavi tori.

3.

È consigliato l'uso di più cavi poiché ciò permette una maggiore protezione delle esche dagli uccelli.

4.

Poiché esiste il rischio che i cavi si trancino o si impiglino, dovrebbero essere tenuti a bordo cavi tori di riserva per sostituire quelli danneggiati e per garantire il proseguimento ininterrotto delle operazioni di pesca. È possibile integrare nel cavo tori punti di rottura per ridurre al minimo i problemi di sicurezza e operativi nel caso in cui un galleggiante del palangaro dovesse aggrovigliarsi o impigliarsi alla parte immersa del cavo tori.

5.

Qualora i pescatori utilizzino un dispositivo per il lancio delle esche (BCM), devono garantire il coordinamento del dispositivo con i cavi tori accertandosi che un BCM lanci le esche al di sotto dello spazio protetto dai cavi. Qualora si usi un BCM (singolo o multiplo) che consenta il lancio delle esche a babordo e a tribordo, si dovrebbero usare due cavi tori.

6.

Se le lenze secondarie vengono lanciate a mano, i pescatori dovrebbero far sì che gli ami innescati e le sezioni di lenza arrotolate siano lanciate al di sotto dello spazio protetto dai cavi, evitando la turbolenza dell'elica che potrebbe rallentare la velocità d'immersione.

7.

I pescatori sono incoraggiati a montare verricelli manuali, elettrici o idraulici per facilitare la posa e il recupero dei cavi tori.


ALLEGATO VI

REQUISITI DETTAGLIATI RELATIVI ALLA REIMMISSIONE IN MARE DELLE TARTARUGHE MARINE

Con riguardo alle pratiche di manipolazione sicura:

i)

Per estrarre dall'acqua e portare a bordo le tartarughe marine rimaste agganciate o impigliate in un attrezzo da pesca occorre utilizzare una cesta o un retino adeguati. In nessun caso la tartaruga marina deve essere estratta dall'acqua utilizzando la lenza a cui è rimasta agganciata o impigliata. Se la tartaruga marina non può essere estratta dall'acqua in condizioni di sicurezza, l'equipaggio dovrebbe tagliare la lenza il più vicino possibile all'amo, senza infliggere altri danni inutili alla tartaruga marina.

ii)

Nei casi in cui siano prese a bordo tartarughe marine rimaste imprigionate o impigliate, gli operatori della nave o l'equipaggio valutano le loro condizioni prima di liberarle. Tali tartarughe marine con difficoltà di movimento o che non rispondono agli stimoli devono essere tenute a bordo nella misura del possibile e assistite in modo da massimizzarne le possibilità di sopravvivenza prima di liberarle. Tali pratiche sono descritte con maggiori dettagli negli orientamenti della FAO intesi a ridurre la mortalità delle tartarughe marine nelle operazioni di pesca.

iii)

Nella misura del possibile, le tartarughe marine coinvolte in operazioni di pesca o nei programmi nazionali di osservazione (ad esempio attività di marcatura) devono essere manipolate conformemente agli orientamenti della FAO intesi a ridurre la mortalità delle tartarughe marine nelle operazioni di pesca.

Con riguardo all'uso di taglialenze:

i)

I pescherecci con palangari tengono a bordo taglialenze e li utilizzano quando non sia possibile liberare una tartaruga marina da un amo senza ferirla.

ii)

Gli altri tipi di imbarcazioni che utilizzano attrezzi in cui le tartarughe marine possono rimanere impigliate tengono a bordo taglialenze e utilizzano tali strumenti per rimuovere gli attrezzi in modo sicuro e liberare le tartarughe marine.

Con riguardo all'uso di dispositivi per la rimozione degli ami:

i)

I pescherecci con palangari tengono a bordo dispositivi per la rimozione degli ami per estrarre in modo efficace gli ami dalle tartarughe marine.

ii)

Quando un amo viene inghiottito non si deve tentare di estrarlo. Occorre invece tagliare la lenza il più vicino possibile all'amo senza infliggere altri danni inutili alla tartaruga marina.


ALLEGATO VII

TRASBORDO IN PORTO

1.   Il trasbordo in porto da parte di navi dell'Unione, o in porti dell'Unione, di tonnidi e specie affini e di altre specie catturate in associazione con tali specie nella zona della convenzione ICCAT rispetta le seguenti procedure.

Obblighi di notifica

2.   Peschereccio

2.1   Almeno 48 ore prima delle operazioni di trasbordo, il comandante del peschereccio deve notificare alle autorità dello Stato di approdo il nome della nave da trasporto e la data/ora del trasbordo.

2.2   Il comandante di un peschereccio comunica al proprio Stato membro di bandiera, al momento del trasbordo, le seguenti informazioni:

i quantitativi di tonnidi e specie affini da trasbordare, se possibile suddivisi per stock,

i quantitativi di altre specie catturate in associazione con tonnidi e specie affini da trasbordare, suddivisi per specie ove questa sia nota,

la data e il luogo del trasbordo,

il nome, il numero di immatricolazione e la bandiera della nave da trasporto ricevente, nonché

la posizione geografica delle catture per specie e, se del caso, per stock, in base alle zone statistiche dell'ICCAT.

2.3   Il comandante del peschereccio interessato compila e trasmette al proprio Stato membro di bandiera la dichiarazione di trasbordo ICCAT e, se del caso, il suo numero di iscrizione nel registro ICCAT dei pescherecci non oltre 15 giorni dopo il trasbordo.

3.   Nave ricevente

3.1   Almeno 24 ore prima dell'inizio nonché al termine del trasbordo, il comandante della nave da trasporto ricevente informa le autorità dello Stato di approdo in merito ai quantitativi di tonnidi e specie affini trasbordati sulla sua nave ed entro 24 ore compila e trasmette alle autorità competenti la dichiarazione di trasbordo ICCAT.

3.2   Il comandante della nave da trasporto ricevente compila e trasmette, almeno 48 ore prima dello sbarco, una dichiarazione di trasbordo ICCAT alle autorità competenti dello Stato di sbarco.

Cooperazione tra Stato di approdo e Stato di sbarco

4.   Lo Stato di approdo e lo Stato di sbarco di cui ai punti precedenti esaminano le informazioni ricevute a norma delle disposizioni del presente allegato, se necessario anche in cooperazione con la PCC di bandiera del peschereccio, per verificare la coerenza fra le catture dichiarate, i trasbordi e gli sbarchi di ogni nave. Tale verifica è realizzata in modo da arrecare il minor disagio possibile e limitare al massimo eventuali interferenze con le attività della nave e senza compromettere la qualità del pesce.

Relazioni

5.   Ciascuno Stato membro di bandiera del peschereccio include nella sua relazione annuale all'ICCAT le informazioni sui trasbordi effettuati dalle proprie navi.


ALLEGATO VIII

PROGRAMMA DI OSSERVAZIONE REGIONALE ICCAT PER LE OPERAZIONI DI TRASBORDO IN MARE

1.

Gli Stati membri esigono che le navi da trasporto incluse nel registro ICCAT delle navi autorizzate a ricevere trasbordi nella zona della convenzione ICCAT e che effettuano trasbordi in mare tengano a bordo un osservatore regionale dell'ICCAT durante ciascuna operazione di trasbordo nella zona della convenzione ICCAT.

2.

Gli osservatori sono designati dall'ICCAT e devono essere imbarcati sulle navi da trasporto autorizzate a ricevere trasbordi nella zona convenzione ICCAT da pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni battenti bandiera delle PCC che attuano il programma di osservazione regionale dell'ICCAT.

Designazione degli osservatori

3.

Per svolgere i loro compiti gli osservatori designati devono possedere le seguenti qualifiche:

una comprovata capacità di identificare le specie regolamentate dall'ICCAT e gli attrezzi da pesca, con una spiccata preferenza per le persone in possesso di un'esperienza in qualità di osservatori sui pescherecci con palangari pelagici,

una conoscenza adeguata delle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT,

la capacità di compiere un lavoro accurato di osservazione, registrando i relativi risultati,

una conoscenza adeguata della lingua dello Stato di bandiera della nave sottoposta ad osservazione.

Obblighi dell'osservatore

4.

Gli osservatori devono ottemperare ai seguenti obblighi:

a)

aver completato la formazione tecnica prescritta dagli orientamenti stabiliti dall'ICCAT;

b)

non avere la nazionalità o la cittadinanza dello Stato di bandiera della nave da trasporto ricevente;

c)

essere in grado di svolgere le mansioni di cui al punto 5;

d)

essere iscritti nell'elenco degli osservatori tenuto dall'ICCAT;

e)

non essere membri dell'equipaggio del peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni o della nave da trasporto o dipendenti della società del precitato peschereccio o della precitata nave.

5.

L'osservatore verifica il rispetto delle pertinenti misure di conservazione e di gestione adottate dall'ICCAT da parte del peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni e della nave da trasporto. L'osservatore svolge in particolare le mansioni di seguito indicate.

5.1

Visitare il peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni che intende effettuare un trasbordo verso una nave da trasporto, tenendo conto delle considerazioni espresse al punto 9, per procedere alle seguenti operazioni prima che il trasbordo venga effettuato:

a)

controllare la validità dell'autorizzazione o della licenza del peschereccio per la cattura di tonnidi e specie affini e altre specie catturate in associazione con tali specie nella zona della convenzione ICCAT;

b)

esaminare le autorizzazioni preventive del peschereccio a effettuare trasbordi in mare rilasciate dalla PCC di bandiera e, se del caso, dallo Stato costiero;

c)

controllare e registrare il quantitativo totale delle catture a bordo per specie e, se possibile, per stock e i quantitativi da trasbordare sulla nave da trasporto;

d)

accertare il funzionamento del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (SCP) ed esaminare il giornale di bordo, verificando se possibile i dati;

e)

verificare se alcune delle catture a bordo provengono da trasferimenti da altre navi e controllare la documentazione relativa a tali trasferimenti;

f)

nel caso in cui vengano segnalate eventuali violazioni in cui è coinvolto il peschereccio, comunicarle immediatamente al comandante della nave da trasporto (tenendo in debito conto eventuali considerazioni di sicurezza) e alla società che attua il programma di osservazione, che le trasmette immediatamente alle autorità della PCC di bandiera del peschereccio; nonché

g)

registrare gli esiti di questi compiti svolti sul peschereccio nel rapporto dell'osservatore.

5.2

Osservare le attività della nave da trasporto e:

a)

registrare le attività di trasbordo e riferire al riguardo;

b)

verificare la posizione della nave impegnata in attività di trasbordo;

c)

osservare e stimare i quantitativi di tonnidi e specie affini trasbordati, ripartiti per specie, se nota, e se possibile per stock;

d)

osservare e stimare i quantitativi di altre specie catturate in associazione con tonnidi e specie affini, suddivisi per specie, se note;

e)

verificare e registrare il nome del peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni interessato e il suo numero di registrazione ICCAT;

f)

verificare i dati contenuti nella dichiarazione di trasbordo, ove possibile anche attraverso il confronto con il giornale di bordo del peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni;

g)

certificare i dati contenuti nella dichiarazione di trasbordo;

h)

controfirmare la dichiarazione di trasbordo; e

i)

osservare e stimare i quantitativi di prodotto, per specie, scaricati nel porto in cui l'osservatore è sbarcato per verificare la coerenza con i quantitativi ricevuti nel corso delle operazioni di trasbordo in mare.

5.3

L'osservatore provvede inoltre a:

a)

stilare un rapporto giornaliero delle attività di trasbordo della nave da trasporto;

b)

redigere rapporti generali sulla base delle informazioni raccolte in conformità dei propri compiti di osservazione e offrire al comandante la possibilità di inserirvi informazioni pertinenti;

c)

presentare al segretariato dell'ICCAT i rapporti generali di cui al punto b) entro 20 giorni dal termine del periodo di osservazione;

d)

svolgere qualsiasi altra funzione stabilita dall'ICCAT.

6.

Gli osservatori considerano riservate tutte le informazioni relative alle operazioni di pesca effettuate dai pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni e dai loro proprietari e accettano per iscritto che quest'obbligo costituisce una condizione per la loro nomina ad osservatori.

7.

Gli osservatori soddisfano i requisiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato membro di bandiera e, se del caso, dello Stato costiero, che esercita la propria giurisdizione sulla nave a cui sono assegnati.

8.

Gli osservatori rispettano la gerarchia e le norme generali di condotta che si applicano a tutto il personale di bordo, purché tali norme non interferiscano con i doveri degli osservatori previsti dal programma di cui trattasi e con gli obblighi del personale di bordo di cui al punto 9.

Responsabilità degli Stati di bandiera delle navi da trasporto

9.

Le condizioni di attuazione del programma di osservazione regionale per quanto concerne gli Stati di bandiera delle navi da trasporto e i loro comandanti comprendono, in particolare, quanto segue:

a)

gli osservatori devono poter avvicinare il personale di bordo e accedere alla documentazione pertinente, agli attrezzi e agli equipaggiamenti;

b)

su richiesta, gli osservatori devono inoltre poter accedere alle seguenti attrezzature, se presenti a bordo delle navi cui sono stati assegnati, al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni di cui al punto 5:

i)

strumenti per la navigazione via satellite;

ii)

schermi radar, quando in uso;

iii)

mezzi di comunicazione elettronici; nonché

iv)

bilancia utilizzata per la pesatura dei prodotti trasbordati;

c)

gli osservatori devono beneficiare di condizioni equivalenti a quelle degli ufficiali in materia di vitto, alloggio e adeguate strutture sanitarie;

d)

gli osservatori devono disporre di uno spazio adeguato sul ponte o nella timoneria per l'espletamento delle funzioni amministrative, nonché in coperta per poter svolgere i loro compiti di osservazione;

e)

all'osservatore è consentito di determinare la posizione e il metodo più vantaggiosi per osservare le operazioni di trasbordo ed effettuare una stima delle specie/degli stock e dei quantitativi trasbordati. A tal riguardo, il comandante della nave da trasporto, prestando la dovuta attenzione alla sicurezza e ai problemi pratici, asseconda le esigenze dell'osservatore, inclusi, se richiesto, lo spostamento temporaneo dei prodotti sul ponte della nave da trasporto perché possano essere ispezionati dall'osservatore e la concessione di un tempo sufficiente per consentire agli osservatori di svolgere le loro mansioni. Le osservazioni devono essere condotte in modo da ridurre al minimo le interferenze ed evitare di compromettere la qualità dei prodotti trasbordati;

f)

alla luce di quanto disposto al punto 10, il comandante della nave da trasporto provvede affinché all'osservatore sia fornita tutta l'assistenza necessaria per garantire la sicurezza del trasporto tra la nave da trasporto e il peschereccio se le condizioni meteorologiche e di altro genere consentono tale scambio; e

g)

gli Stati di bandiera vigilano a che i comandanti, gli equipaggi e gli armatori non ostacolino, minaccino, influenzino, corrompano o tentino di corrompere gli osservatori nell'esercizio delle loro funzioni né interferiscano nel loro operato.

Responsabilità dei pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni durante i trasbordi

10.

Agli osservatori è consentito visitare il peschereccio, se le condizioni meteorologiche e di altro genere lo consentono, nonché avvicinare il personale e accedere a tutta la documentazione pertinente e alle zone della nave necessarie per svolgere i loro compiti di cui al punto 5. Il comandante del peschereccio provvede affinché all'osservatore sia fornita tutta l'assistenza necessaria per garantire la sicurezza del trasporto tra la nave da trasporto e il peschereccio. Nel caso in cui le condizioni presentino un rischio inaccettabile per il benessere dell'osservatore e non permettano di visitare il peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni prima dell'inizio delle operazioni di trasbordo, tali operazioni possono essere comunque effettuate.

Canone per l'osservatore

11.

I costi di attuazione del programma di cui trattasi sono finanziati dalla PCC di bandiera del peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni che intende effettuare operazioni di trasbordo. Tale canone è calcolato sulla base dei costi complessivi del programma. Il pagamento del canone è effettuato su un conto speciale del segretariato dell'ICCAT e il segretariato dell'ICCAT gestisce il conto per l'attuazione del programma.

12.

Nessun peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni è ammesso a partecipare al programma di trasbordo in mare fino a quando non sia stato pagato il canone di cui al punto 11.