16.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2093 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2017

che chiude l'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2011 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni spedite dall'India, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari dell'India, e che chiude la registrazione di tali importazioni disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/212 della Commissione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Misure in vigore

(1)

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2011 (2) («il regolamento iniziale») il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 71,9 % sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile («SSSPT»), originari della Repubblica popolare cinese («RPC») per tutte le società non menzionate dall'articolo 1, paragrafo 2, e dall'allegato I di detto regolamento.

(2)

Tali misure sono denominate «misure in vigore» e l'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure mediante il regolamento iniziale è denominata «inchiesta originaria».

1.2.   Apertura a seguito di una domanda

(3)

Il 3 gennaio 2017 il comitato di difesa dell'industria dei tubi di acciaio inossidabile senza saldature dell'Unione europea («il richiedente») ha presentato alla Commissione europea una domanda di inchiesta antielusione, sostenendo che le misure antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile, originari della RPC venivano eluse attraverso l'India.

(4)

La domanda forniva elementi di prova prima facie a dimostrazione che, in seguito all'istituzione delle misure in vigore, si era verificata una significativa modificazione della configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni nell'Unione dalla RPC e dall'India, apparentemente causata dall'istituzione delle misure in vigore. In relazione a tale modificazione pareva non esistesse una motivazione o una giustificazione sufficiente oltre all'istituzione delle misure in vigore.

(5)

Gli elementi di prova indicavano inoltre che gli effetti riparatori delle misure in vigore risultavano indeboliti in termini sia di quantità sia di prezzo. Secondo questi stessi elementi risultava che le importazioni in aumento dall'India avvenivano a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta originaria.

(6)

Infine, vi erano elementi di prova a dimostrare che il prodotto spedito dall'India era oggetto di dumping in relazione al valore normale stabilito per il prodotto simile nell'ambito dell'inchiesta originaria.

(7)

Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistevano elementi di prova prima facie sufficienti per l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/272 della Commissione (3) («il regolamento di apertura»).

(8)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, il regolamento di apertura richiedeva inoltre alle autorità doganali dell'Unione di sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto spedite dall'India.

1.3.   Inchiesta

(9)

La Commissione ha notificato l'apertura dell'inchiesta alle autorità della RPC e dell'India, ai produttori esportatori e agli operatori commerciali di tali paesi, agli importatori nell'Unione notoriamente interessati e all'industria dell'Unione. Sono stati inviati questionari ai produttori esportatori della RPC e dell'India noti alla Commissione oppure che si erano manifestati entro i termini stabiliti al considerando 15 del regolamento di apertura. Sono stati inoltre inviati questionari a importatori dell'Unione.

(10)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Hanno avuto luogo diverse audizioni con il richiedente, compresa un'audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

(11)

Si sono manifestati 29 società dell'India, una società della RPC, nove importatori indipendenti, due importatori collegati, un agente e cinque produttori dell'industria dell'Unione.

(12)

Ventuno società indiane hanno risposto al questionario e chiesto un'esenzione dalle eventuali misure estese, a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.

(13)

La Commissione ha esaminato singolarmente ognuna delle richieste di esenzione. Sono state svolte visite di verifica presso 14 società, che erano esportatori significativi nell'Unione o che secondo un'analisi iniziale della loro risposta rispettavano le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base per l'ammissibilità a un'eventuale esenzione.

(14)

Hanno risposto al questionario quattro importatori indipendenti dell'Unione e un produttore esportatore cinese non collegato ad alcuno dei produttori indiani.

(15)

Sono state effettuate verifiche presso le sedi delle seguenti società in India:

Arvind Pipes & Fittings Industries Private Limited;

ASR Mettech Private Limited;

Chandan Steel Limited;

Heavy Metal and Tubes Limited;

Krystal Steel Manufacturing Private Limited;

Maxim Tubes Company Private Limited;

MBM Tubes Private Limited;

Patels Airflow Limited;

Ratnamani Metals & Tubes Limited;

Remi Edelstahl Tubulars Limited;

Sandvik Asia Private Limited;

Suraj Limited;

Tubacex Prakash India Private Limited;

Universal Stainless.

1.4.   Periodo dell'inchiesta

(16)

Il periodo dell'inchiesta riguarda il periodo dal 1o aprile 2009 al 30 settembre 2016 («periodo dell'inchiesta»). Per il periodo compreso tra il 1o ottobre 2015 e il 30 settembre 2016 («il periodo di riferimento») sono stati raccolti dati più dettagliati al fine di esaminare il possibile indebolimento dell'effetto riparatore delle misure in vigore e l'esistenza di pratiche di dumping.

2.   RISULTATI DELL'INCHIESTA

2.1.   Osservazioni generali

(17)

La valutazione relativa all'esistenza di pratiche di elusione è stata effettuata a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, esaminando nell'ordine:

se si fosse verificata una modificazione della configurazione degli scambi fra paesi terzi (India e RPC) e l'Unione;

se tale modificazione fosse imputabile a pratiche, processi o lavorazioni privi di una sufficiente motivazione o giustificazione economica a parte l'istituzione del dazio,

se vi fossero prove dell'esistenza di un pregiudizio o del fatto che gli effetti riparatori del dazio risultassero indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto simile, e

se vi fossero prove dell'esistenza di pratiche di dumping in relazione ai valori normali precedentemente stabiliti per il prodotto simile, se necessario a norma delle disposizioni di cui all'articolo 2 del regolamento di base.

2.2.   Prodotto in esame e prodotto simile

(18)

Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito da alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile (diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili), originari della Repubblica popolare cinese («SSSPT» o «il prodotto in esame»). Tale prodotto è attualmente classificato ai codici NC ex 7304 11 00, ex 7304 22 00, ex 7304 24 00, ex 7304 41 00, ex 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 ed ex 7304 90 00. Questo è il prodotto cui si applicano le misure attualmente in vigore.

(19)

Il prodotto oggetto dell'inchiesta è lo stesso del «prodotto in esame» descritto al precedente considerando ma è spedito dall'India, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario dell'India, ed è attualmente classificato agli stessi codici NC del prodotto in esame.

(20)

Dall'inchiesta è risultato che tale prodotto esportato nell'Unione dalla RPC e quello spedito dall'India all'Unione hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi impieghi e pertanto sono considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

2.3.   Livello di collaborazione

(21)

Il livello di collaborazione dei produttori esportatori indiani è stato molto elevato. I 21 produttori che hanno collaborato rappresentavano il 92 % delle importazioni totali di SSSPT dall'India nell'Unione nel periodo di riferimento.

(22)

Le 14 società sottoposte a verifica rappresentavano il 91 % delle esportazioni complessive delle società che hanno collaborato e l'84 % delle importazioni totali di SSSPT dall'India nell'Unione.

(23)

A un produttore esportatore indiano che ha collaborato è stato applicato l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, in quanto non ha comunicato le informazioni necessarie per valutare con efficacia le attività delle società ad esso collegate. Per integrare le informazioni fornite da questa società sono stati quindi usati i migliori dati disponibili, in modo che la Commissione avesse i dati affidabili necessari per valutare le importazioni e le esportazioni della società nell'Unione.

(24)

Il livello di collaborazione dei produttori/degli esportatori della RPC è stato basso: ha infatti risposto al questionario un solo produttore esportatore. Per questo motivo è stato necessario basare le conclusioni in merito alle esportazioni di SSSPT dalla RPC nell'Unione e dalla RPC in India sui dati Eurostat e sulle statistiche sul commercio cinesi.

2.4.   Natura delle pratiche, dei processi o delle lavorazioni che si presumono collegati all'elusione

(25)

La presunta pratica di elusione descritta nella richiesta risale al processo di produzione. La fabbricazione di SSSPT consta di due fasi principali: la formatura a caldo e la formatura a freddo.

(26)

Ci sono due modi per realizzare la prima di queste fasi: o mediante il processo di estrusione a caldo o mediante il processo di foratura a caldo.

(27)

Il tubo formato a caldo che ne risulta è un prodotto intermedio, che richiede un'ulteriore lavorazione prima dell'utilizzo finale, a eccezione di alcuni tubi formati a caldo fabbricati mediante il processo di estrusione a caldo.

(28)

Il richiedente sosteneva che il prodotto in esame esportato dalla RPC in India fosse già costituito da tubi formati a freddo. Tale affermazione era corroborata dalle statistiche sul commercio cinesi e dalla supposizione che i produttori della RPC utilizzino un processo di foratura a caldo dopo il quale i tubi debbano immediatamente e obbligatoriamente essere lavorati a freddo.

(29)

Benché in effetti dalle statistiche sul commercio cinesi risultasse che quasi tutte le esportazioni del prodotto in esame erano dichiarate come formate a freddo, al momento dell'importazione in India la percentuale scendeva al solo 2 %.

(30)

Questa discrepanza si può spiegare con il regime di rimborso dell'IVA applicato dalla RPC, regime in cui il prodotto in esame formato a freddo beneficia di un rimborso del 13 %, mentre quello per i tubi formati a caldo è soltanto del 9 %.

(31)

Le verifiche hanno confermato che i produttori indiani avevano acquistato quasi esclusivamente tubi formati a caldo, effettuando poi la formatura a freddo in India.

(32)

L'inchiesta ha inoltre confermato che è possibile trasportare con facilità i tubi formati a caldo prima che subiscano il processo di formatura a freddo.

(33)

Dall'inchiesta è emerso anche che la formatura a freddo eseguita in India trasforma il prodotto in modo sostanziale, alterandone irreversibilmente le caratteristiche essenziali. Il processo cambia sia le dimensioni che le proprietà fisiche, meccaniche e metallurgiche del prodotto.

2.5.   Modificazione della configurazione degli scambi

(34)

La tabella 1 mostra l'andamento delle importazioni di SSSPT dalla RPC e dall'India nell'Unione e l'andamento delle importazioni indiane dalla RPC durante il periodo dell'inchiesta.

Tabella 1

Importazioni di SSSPT durante il periodo dell'inchiesta (in tonnellate)

 

Anno civile

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Periodo di riferimento

Importazioni nell'Unione dalla RPC

17 094

20 841

15 279

4 181

2 437

1 804

1 951

2 317

Importazioni nell'Unione dall'India

5 173

6 401

7 601

11 572

13 531

17 230

18 911

19 845

Esportazioni cinesi in India

23 555

35 454

37 824

41 505

40 146

49 039

43 364

44 129

Fonte: Eurostat (Comext), statistiche sul commercio cinesi

(35)

Nel corso del periodo dell'inchiesta le importazioni del prodotto in esame dalla RPC nell'Unione sono drasticamente diminuite, mostrando un forte calo dopo l'istituzione, nel 2011, delle misure in vigore.

(36)

Questa diminuzione delle importazioni dalla RPC in seguito all'istituzione delle misure è stata assorbita con regolarità dall'aumento delle importazioni dall'India negli anni successivi.

(37)

Tali cambiamenti dei flussi commerciali costituiscono una modificazione della configurazione degli scambi tra i suddetti paesi e l'Unione. Le importazioni indiane dalla RPC hanno mostrato la tendenza ad aumentare stabilmente nel corso dell'intero periodo dell'inchiesta: tale aumento si è verificato in gran parte già prima dell'istituzione delle misure.

(38)

I dati di cui sopra mostrano che dopo l'apertura dell'inchiesta originaria nel 2010 e l'istituzione delle misure in vigore a dicembre 2011 le importazioni di SSSPT dall'India hanno in gran parte sostituito le importazioni del prodotto in esame dalla RPC nell'Unione.

2.6.   Motivazione o giustificazione economica insufficiente oltre all'istituzione del dazio antidumping

(39)

La Commissione ha esaminato se il cambiamento della configurazione degli scambi di cui sopra derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non sussiste una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio.

2.6.1.   Analisi delle importazioni dalla RPC in India

(40)

La tabella seguente confronta le importazioni dalla RPC delle società indiane che hanno collaborato con il totale delle loro vendite ed esportazioni nell'Unione. La Commissione osserva che tali dati riguardano società che costituiscono la grande maggioranza delle esportazioni indiane di SSSPT nell'Unione, come spiegato al considerando 21.

(41)

La Commissione ha quindi ritenuto questi dati sufficienti a rappresentare l'industria indiana pertinente per quanto riguarda le esportazioni nell'Unione.

Tabella 2

Importazioni in India dalla RPC (società che hanno collaborato) sul totale delle vendite indiane (in tonnellate)

 

Esercizio contabile (India)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Periodo di riferimento

Totale delle vendite indiane (A)

19 367

27 431

32 684

32 547

36 881

42 217

36 245

39 061

Importazioni indiane dalla RPC (B)

7 852

15 146

14 284

17 465

18 246

21 914

17 313

19 640

Rapporto tra le importazioni indiane dalla RPC e il totale delle vendite indiane (C = B/A)

41 %

55 %

44 %

54 %

49 %

52 %

48 %

50 %

Esportazioni indiane nell'Unione (D)

4 252

6 631

9 697

12 759

14 715

19 090

16 825

18 581

Fonte: Risposte al questionario delle società che hanno collaborato

(42)

L'aumento delle importazioni indiane dalla RPC è stato notevolmente minore dell'aumento delle importazioni nell'Unione dall'India. Fra il 2010, anno dell'apertura dell'inchiesta originaria, e il periodo di riferimento, i produttori esportatori indiani che hanno collaborato hanno aumentato le importazioni dalla RPC da 15,1 a 19,6 migliaia di tonnellate (+ 29 %) e le esportazioni nell'Unione da 6,6 a 18,6 migliaia di tonnellate (+ 180 %).

(43)

Dall'inchiesta è risultato che l'andamento delle importazioni dalla RPC è stato correlato più all'andamento delle vendite totali che all'andamento delle esportazioni indiane nell'Unione.

(44)

Nel momento in cui cominciano a diventare un fattore chiave per le vendite, le esportazioni indiane nell'Unione si correlano logicamente all'aumento delle importazioni cinesi. Tuttavia, la stessa cosa sarebbe successa se le vendite fossero aumentate sul mercato interno o su un altro mercato di esportazione.

(45)

Malgrado l'aumento della percentuale delle esportazioni nell'Unione sul totale delle vendite dal 25 % nel periodo 2009-2010 al 51 % nel periodo di riferimento, la percentuale di importazioni cinesi sul totale delle vendite indiane è rimasta stabile al 50 % circa.

(46)

Ciò dimostra chiaramente che i produttori indiani hanno continuato sistematicamente a usare materiali importati dalla RPC e da altre fonti e che l'istituzione dei dazi iniziali non ha avuto un effetto significativo.

2.6.2.   Analisi del modello d'impresa

(47)

Il modello d'impresa delle società che rappresentano la grande maggioranza delle esportazioni nell'Unione non è cambiato dall'istituzione delle misure. Queste società hanno cominciato a utilizzare la prassi in questione prima dell'apertura dell'inchiesta originaria nei confronti della RPC a settembre 2010.

(48)

Nel corso del periodo dell'inchiesta vi era una giustificazione adeguata per tale prassi: queste società erano infatti redditizie prima dell'inchiesta originaria, e lo sono rimaste fino al periodo di riferimento e durante tale periodo.

(49)

Va osservato che la capacità di produrre i tubi formati a freddo richiede forti investimenti nelle immobilizzazioni, che si ammortizzano in diversi anni. La maggior parte delle società deteneva le immobilizzazioni necessarie già prima dell'apertura dell'inchiesta originaria.

2.6.3.   Effetto delle misure in vigore per le esportazioni cinesi sulle esportazioni indiane nell'Unione

(50)

Il prezzo medio degli SSSPT indiani importati nell'Unione prima dell'apertura dell'inchiesta originaria era del 10 % più basso rispetto al prezzo degli SSSPT importati dalla RPC. Dopo l'istituzione di un dazio a seguito dell'inchiesta originaria le importazioni indiane sono rimaste la fonte meno costosa di importazioni sul mercato dell'Unione. La Commissione osserva che a causa della possibile differenza della struttura del mix di prodotti i prezzi medi non sono direttamente paragonabili, ma forniscono comunque una buona indicazione sui livelli dei prezzi.

(51)

Dopo l'istituzione delle misure e il notevole aumento dei prezzi delle importazioni cinesi, la domanda dell'Unione ha aperto nuove opportunità per altri paesi esportatori, che i prodotti indiani, dai prezzi competitivi, potevano facilmente sfruttare.

(52)

Benché la quota delle esportazioni nell'Unione sia aumentata nel corso del periodo dell'inchiesta, quello dell'Unione era un mercato d'esportazione importante per i produttori indiani già prima dell'apertura dell'inchiesta originaria.

(53)

È stato quindi concluso che esistevano motivi economici ragionevoli, diversi dall'istituzione di dazi sulle importazioni di SSSPT originari della RPC, per la mutata configurazione degli scambi di cui alla sezione 2.3.3.

3.   DIVULGAZIONE DELLE CONCLUSIONI

(54)

Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali che hanno condotto alle conclusioni sopraindicate e sono state invitate a presentare osservazioni. Nelle osservazioni presentate in seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, il richiedente ha inviato informazioni aggiuntive.

(55)

Il richiedente ha contestato la decisione della Commissione di non verificare l'unico produttore cinese che ha collaborato. La Commissione non ha verificato i dati forniti dal produttore cinese che ha collaborato poiché le sue esportazioni verso l'India rappresentavano una porzione trascurabile delle esportazioni cinesi verso l'India e non avrebbero apportato alcun valore aggiunto all'inchiesta. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.

(56)

Il richiedente ha sostenuto che la Commissione avrebbe ignorato il fatto che la maggior parte delle esportazioni cinesi verso gli Stati Uniti sono dichiarati come prodotti formati a freddo. La Commissione ha confermato che le esportazioni cinesi verso gli Stati Uniti non erano oggetto dell'inchiesta e ha affermato di non vedere la pertinenza di tali esportazioni per il caso in questione. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

(57)

Il richiedente ha inoltre sostenuto che le apparecchiature di produzione usate da alcuni produttori indiani permettono di fabbricare il prodotto oggetto dell'inchiesta solo partendo da tubi formati a freddo. Da una verifica è risultato che gli impianti di produzione dei produttori esportatori indiani sono in grado di produrre gli SSSPT esportati nell'Unione partendo da tubi formati a caldo. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.

(58)

Il richiedente ha anche contestato la conclusione della Commissione secondo cui il modello d'impresa dei produttori esportatori che rappresentano la grande maggioranza delle esportazioni nell'Unione non sarebbe cambiato. La Commissione ha respinto tale argomentazione poiché tutte le società sottoposte a verifica che hanno esportato nell'Unione durante il periodo di riferimento (tranne un produttore le cui vendite nell'Unione erano irrisorie) hanno iniziato la pratica in questione, ovvero l'importazione di tubi formati a caldo dalla RPC e la produzione e vendita di SSSPT per il mercato interno e per l'esportazione, prima dell'apertura dell'inchiesta originaria.

(59)

Il richiedente ha inoltre affermato che la Commissione aveva basato le sue valutazioni sulla classificazione delle importazioni dalla RPC verso l'India sui dati indiani relativi alle importazioni invece di considerare la classificazione indicata nelle statistiche cinesi sulle esportazioni. Come sopra esposto, le statistiche cinesi indicano le esportazioni di tubi formati a freddo, mentre le statistiche indiane indicano le importazioni di tubi formati a caldo. Il richiedente ha sostenuto inoltre che se la Commissione avesse basato le sue conclusioni sulle statistiche indiane relative alle importazioni, avrebbe dovuto constatare un'elusione delle misure in vigore, poiché il 45 % dei prodotti simili importati dalla RPC in India nel 2015 sono stati dichiarati come tubi per condotte. Secondo l'opinione del richiedente, nessuna lavorazione eventualmente effettuata in India può modificare l'origine cinese dei tubi. Il richiedente ha notato infine che non è stata avviata alcuna ulteriore indagine e non è stata raggiunta alcuna conclusione in merito all'accuratezza dei dati delle statistiche indiane relative alle importazioni.

(60)

A causa della contraddittorietà dei dati riportati nelle statistiche cinesi relative alle esportazioni e nelle statistiche indiane relative alle importazioni, la Commissione non si è servita di questi dati statistici per trarre le sue conclusioni. Di fatto, dato il livello molto elevato di cooperazione, le conclusioni della Commissione sono state basate sulle informazioni verificate fornite dai produttori indiani che hanno collaborato. L'inchiesta si è concentrata sui dati effettivi relativi alle singole imprese, i quali hanno confermato la natura dei prodotti semilavorati in entrata negli stabilimenti indiani, il grado della loro lavorazione in tali stabilimenti e la giustificazione economica alla base di tali attività.

(61)

Per quanto riguarda la normativa doganale in materia di norme di origine, la Commissione ha fatto notare che un'inchiesta antielusione tiene conto di tale normativa, ma non si basa solamente su di essa per determinare se abbia luogo un'elusione delle misure in vigore. Il richiedente fa inoltre riferimento soltanto alle importazioni in India di tubi per condotte provenienti dalla RPC. Il volume delle esportazioni di tubi per condotte dall'India nell'Unione è quasi del 90 % inferiore rispetto alle importazioni di tubi per condotte dalla RPC in India asserite dal richiedente. Tuttavia nell'ambito dell'inchiesta non sono state riscontrate prove del fatto che tali esportazioni limitate di tubi per condotte dall'India nell'Unione siano state oggetto di elusione a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. Queste argomentazioni sono state pertanto respinte.

(62)

Secondo quanto sostenuto dal richiedente, la Commissione avrebbe formulato la conclusione che i produttori indiani hanno acquistato quasi esclusivamente tubi formati a caldo soltanto basandosi sui loro ordini di acquisto. La Commissione ha respinto tale asserzione poiché le conclusioni erano state formulate sulla base di tutte le informazioni a sua disposizione e non solamente sulla base degli ordini di acquisto. Durante la verifica svoltasi in India la Commissione ha esaminato sia i materiali semilavorati, sia il processo di produzione e il prodotto finito di ciascun produttore indiano sottoposto a verifica. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.

(63)

Il richiedente ha asserito inoltre che la Commissione non avrebbe rinvenuto prove che i produttori cinesi non hanno fornito tubi ottenuti tramite foratura a caldo che erano stati sottoposti a una prima fase di formatura a freddo nella RPC; il richiedente sostiene che la successiva lavorazione in India non sarebbe pertanto sufficiente a conferire l'origine. Data la quasi totale assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha tratto le proprie conclusioni in merito allo stadio di lavorazione dei prodotti semilavorati provenienti dalla RPC acquistati dai produttori indiani in base alle informazioni verificate dei produttori indiani. La Commissione non ha riscontrato alcuna prova del fatto che questi fossero stati già lavorati a freddo nella RPC. La natura del processo di produzione verificato in India (compresa la capacità di eseguire la formatura a freddo) e la volontà dei produttori cinesi di esportare in India i tubi semilavorati formati a caldo contraddicono inoltre le affermazioni del richiedente.

(64)

In aggiunta, se anche fosse comprovata l'argomentazione del richiedente secondo cui alcuni tubi semilavorati esportati in India sarebbero stati oggetto di un livello limitato di lavorazione a freddo nella RPC, tale lavorazione avrebbe avuto scarso effetto sul lavoro svolto in India. In effetti, come già indicato più sopra, la Commissione ha accertato che tutti i produttori esportatori dell'India sottoposti a verifica avevano effettuato in India una trasformazione sostanziale del prodotto e che esiste una giustificazione economica per tale attività. La Commissione ha pertanto respinto queste argomentazioni.

(65)

Il richiedente ha inoltre presentato una relazione riguardante un produttore indiano secondo la quale alcuni tubi importati da tale produttore dalla RPC come tubi formati a caldo hanno dovuto essere ulteriormente formati a freddo, in quanto non possono essere prodotti con un processo di laminazione a caldo in un laminatoio foratore per laminazione trasversale. La relazione è basata su un rapporto dettagliato delle importazioni dalla RPC dello stesso singolo produttore indiano.

(66)

La Commissione ha osservato che l'argomentazione è limitata ai tubi ottenuti tramite il processo di foratura a caldo. Tuttavia i produttori cinesi utilizzano sia il processo di foratura a caldo, sia il processo di estrusione a caldo. Nell'ambito dell'inchiesta è stato inoltre stabilito che i produttori esportatori indiani importano tubi ottenuti sia per estrusione, sia per foratura. Questa argomentazione non tiene pertanto conto della possibilità che i tubi importati da questo specifico stabilimento indiano fossero estrusi a caldo. Inoltre, le statistiche relative alle importazioni per questo specifico produttore sono state presentate alla Commissione solo dopo la divulgazione delle conclusioni definitive e per questo motivo non hanno potuto essere verificate. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.

(67)

Il richiedente ha fornito un'e-mail di conferma di due produttori esportatori nella RPC selezionati che hanno rifiutato di fornire tubi ottenuti per foratura a caldo e che erano in grado di offrire solo tubi formati a freddo.

(68)

Considerato innanzitutto il notevole numero di produttori esportatori nella RPC (nell'inchiesta originaria avevano collaborato 31 gruppi di produttori esportatori), non è possibile trarre alcuna conclusione in base alle informazioni fornite da soli due di essi. In secondo luogo la Commissione ha fatto notare che queste informazioni non riguardano la questione se i produttori esportatori indiani siano in grado di fabbricare il prodotto che esportano nell'Unione, ma forniscono solamente indicazioni sulle politiche di vendita di questi due produttori esportatori cinesi. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

(69)

Il richiedente ha sostenuto che in India non esiste un laminatoio foratore in grado di produrre tramite foratura a caldo tubi con un diametro superiore a 4 pollici e ha fatto notare che questo dato non è stato analizzato dalla Commissione.

(70)

La Commissione ha osservato che gli SSSPT esportati dai produttori esportatori indiani nell'Unione possono essere fabbricati a partire da tubi formati a caldo originari sia dell'India, sia della RPC. Le apparecchiature a disposizione dei produttori esportatori indiani permettono loro di lavorare a freddo tubi cinesi formati a caldo con un diametro superiore a 4 pollici. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.

(71)

Il richiedente ha contestato la conclusione della Commissione in merito alla trasformazione sostanziale di cui al considerando 33, nella quale la Commissione affermava che la formatura a freddo causa alterazioni irreversibili delle caratteristiche essenziali del prodotto e sosteneva che il costo della trasformazione non sarebbe sostanziale.

(72)

La Commissione ha osservato innanzitutto che il richiedente non ha contestato il fatto che durante il processo di formatura a freddo il prodotto cambia le sue dimensioni e le sue proprietà fisiche, meccaniche e metallurgiche. Nella sua valutazione la Commissione ha osservato che la conclusione secondo cui non vi sarebbe stata un'elusione a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base poggiava in questo caso sull'esistenza di una sufficiente motivazione e giustificazione economica per le attività di lavorazione svolte in India. Non era quindi necessario effettuare una valutazione quantitativa dei costi di trasformazione. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.

(73)

Il richiedente ha affermato che la Commissione non ha tenuto conto del fatto che, prima dell'istituzione delle misure nei confronti della RPC, le importazioni nell'Unione provenienti dall'India erano state realizzate per la maggior parte da una società controllata di un produttore dell'Unione e ha chiesto alla Commissione di adeguare la tabella 1 deducendo tali importazioni, il che avrebbe comportato un più forte aumento delle importazioni dall'India in seguito all'istituzione delle misure. Il richiedente ha inoltre sostenuto che, se la Commissione escludesse tali esportazioni, l'Unione non potrebbe più essere considerata un importante mercato d'esportazione per i produttori esportatori indiani prima dell'apertura dell'inchiesta originaria.

(74)

Anche se venissero escluse le esportazioni verso l'Unione effettuate da tale società controllata del produttore dell'Unione sita in India, che si sono mantenute relativamente stabili durante il periodo dell'inchiesta, la valutazione dell'aumento delle esportazioni dall'India verso l'Unione non cambierebbe. Di fatto le esportazioni indiane verso l'Unione sono rimaste importanti e hanno comportato la modificazione della configurazione degli scambi descritta ai considerando 36 e 37. Per quanto riguarda l'attrattiva del mercato dell'Unione, la Commissione fa riferimento all'analisi effettuata durante l'inchiesta originaria.

(75)

Il richiedente ha inoltre affermato che la maggior parte dell'incremento delle importazioni indiane provenienti dalla RPC non è avvenuto, come sostiene la Commissione, prima dell'istituzione delle misure, bensì è coinciso con l'apertura dell'inchiesta.

(76)

L'inchiesta originaria è stata avviata il 30 settembre 2010. Poiché gli SSSPT sono generalmente fabbricati su ordinazione e non venduti da magazzino, e considerato il tempo necessario a trasportare le merci dalla RPC in India per nolo marittimo, è improbabile che l'aumento delle esportazioni cinesi verso l'India nel 2009 e 2010 abbia avuto luogo dopo la data di avvio dell'inchiesta. In ogni caso ciò non modifica la conclusione della Commissione secondo cui l'aumento delle importazioni indiane provenienti dalla RPC ha avuto luogo molto prima dell'istituzione delle misure, e nemmeno la conclusione della Commissione di cui ai considerando 37 e 38, condivisa dal richiedente, secondo cui si è verificata una modificazione della configurazione degli scambi.

(77)

Il richiedente ha inoltre sostenuto che il rapporto tra le esportazioni indiane verso l'Unione e le importazioni indiane provenienti dalla RPC è aumentato durante il periodo dell'inchiesta. Con riferimento alle informazioni riportate nella tabella 2, tale rapporto (D/B) è infatti aumentato passando dal 54 % al 95 %. Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dal richiedente, ciò non dimostra un cambiamento nel modello d'impresa dei produttori indiani, ma soltanto la crescente importanza del mercato dell'Unione per i produttori indiani.

(78)

Al fine di stabilire se sia cambiato il modello d'impresa dei produttori indiani, è stato necessario analizzare il complesso delle loro operazioni invece di limitare l'analisi alle loro vendite nell'Unione. Per analizzare il complesso delle operazioni, la Commissione ha confrontato le importazioni indiane provenienti dalla RPC rispetto al totale delle vendite delle società indiane che hanno collaborato. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione.

(79)

Il richiedente ha inoltre affermato che la trafilatura a freddo non è un processo che richiede forti investimenti in immobilizzazioni e ha chiesto alla Commissione se avesse controllato il livello di utilizzo della capacità prima dell'inizio del periodo dell'inchiesta fino al periodo di riferimento.

(80)

La Commissione ha in effetti verificato il livello di utilizzo della capacità dei produttori esportatori indiani che hanno collaborato e ha rilevato che la capacità produttiva in genere superava l'effettiva produzione durante tutto il periodo dell'inchiesta. Questo punto conferma la conclusione secondo cui la maggior parte delle società deteneva le immobilizzazioni necessarie già prima dell'apertura dell'inchiesta originaria, come indicato al considerando 49. La Commissione ha inoltre constatato che tutti i produttori esportatori sottoposti a verifica che hanno effettuato esportazioni verso l'Unione durante il periodo di riferimento erano dotati di laminatoi pellegrini e ne facevano uso. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione e ha confermato la sua conclusione in merito alla necessità di forti investimenti di cui al precedente considerando 49.

(81)

Nelle sue osservazioni in merito alle conclusioni di cui al considerando 50, il richiedente ha confrontato i dati Eurostat e ha scoperto che fino all'anno 2014 il prezzo medio indiano delle importazioni dall'India era superiore a quello delle esportazioni provenienti dalla RPC.

(82)

Al considerando 50 la Commissione ha effettuato un confronto dei prezzi medi nel 2009 sulla base delle statistiche pubblicate alle tabelle 4 e 17 del regolamento (UE) n. 627/2011 della Commissione (4), che ha rivelato un prezzo inferiore per l'India. In ogni caso il richiedente non contesta il fatto che le importazioni dall'India sono diventate la fonte più economica di importazioni nel mercato dell'Unione in seguito all'istituzione del dazio antidumping nei confronti della RPC. Anche questa argomentazione è stata pertanto respinta.

4.   CHIUSURA DELL'INCHIESTA

(83)

Alla luce dei risultati di cui sopra è opportuno chiudere l'inchiesta antielusione in corso.

(84)

Dall'inchiesta è risultato che la lavorazione a freddo trasforma il prodotto in modo sostanziale e che per l'eventuale modificazione della configurazione degli scambi fra la RPC, l'India e l'Unione esiste una sufficiente motivazione o giustificazione economica diversa dall'evasione del dazio.

(85)

Le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, per ritenere che sia in atto una pratica di elusione non sono pertanto rispettate, e le misure in vigore sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC non dovrebbero essere estese alle importazioni dello stesso prodotto spedito attraverso l'India, che sia dichiarato originario dell'India o no.

(86)

La registrazione delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta spedite dall'India, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario dell'India, introdotta dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/272, dovrebbe essere sospesa.

(87)

Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'inchiesta aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/272 relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2011 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile, attualmente classificati ai codici NC ex 7304 11 00, ex 7304 22 00, ex 7304 24 00, ex 7304 41 00, ex 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 ed ex 7304 90 00 (codici TARIC: 7304110011, 7304110019, 7304220021, 7304220029, 7304240021, 7304240029, 7304410091, 7304491091, 7304499391, 7304499591, 7304499991 e 7304900091) originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni spedite dall'India, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari dell'India, e che dispone la registrazione di tali importazioni è chiusa.

Articolo 2

Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni prevista dall'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/272.

Articolo 3

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/272 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra i vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  GU L 336 del 20.12.2011, pag. 6.

(3)  GU L 40 del 17.2.2017, pag. 64.

(4)  GU L 169 del 29.6.2011, pag. 1.