15.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 297/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2089 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2017

sulle disposizioni tecniche per sviluppare, tenere aggiornati e utilizzare i sistemi elettronici per lo scambio di informazioni e l'archiviazione di tali informazioni conformemente al codice doganale dell'Unione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 17,

considerando quanto segue:

(1)

l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 («il codice») stabilisce che tutti gli scambi di informazioni, quali dichiarazioni, richieste o decisioni, tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali, e l'archiviazione di tali informazioni richiesti dalla normativa doganale sono effettuati mediante procedimenti informatici.

(2)

La decisione di esecuzione (UE) 2016/578 (2) della Commissione stabilisce il programma di lavoro per attuare i sistemi elettronici necessari all'applicazione del codice, che devono essere sviluppati mediante i progetti elencati nella sezione II dell'allegato di tale decisione di esecuzione.

(3)

Dovrebbero essere precisate le disposizioni tecniche importanti per il funzionamento dei sistemi elettronici, quali le disposizioni in materia di sviluppo, prove e utilizzazione, e per la manutenzione e le modifiche da introdurre nei sistemi elettronici. Sarebbe inoltre opportuno precisare le disposizioni relative alla protezione dei dati, all'aggiornamento dei dati, alla limitazione del trattamento dei dati e alla proprietà e sicurezza dei sistemi.

(4)

Al fine di salvaguardare i diritti e gli interessi dell'Unione, degli Stati membri e degli operatori economici, è importante stabilire norme procedurali e fornire soluzioni alternative da attuare nell'ipotesi di un guasto temporaneo dei sistemi elettronici.

(5)

Il sistema di decisioni doganali sviluppato mediante il progetto di decisioni doganali nell'ambito del codice doganale dell'Unione, di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2016/578, intende armonizzare i processi relativi alla domanda di una decisione doganale, all'adozione e alla gestione delle decisioni in tutta l'Unione utilizzando esclusivamente procedimenti informatici. È pertanto necessario stabilire le norme che disciplinano tale sistema elettronico. L'ambito di applicazione del sistema dovrebbe essere determinato con riferimento alle decisioni doganali che devono essere applicate, adottate e gestite mediante tale sistema. È opportuno stabilire modalità di applicazione per i componenti comuni del sistema (portale UE destinato agli operatori commerciali, sistema di gestione centrale delle decisioni doganali e servizi di riferimento destinati ai clienti) e per i componenti nazionali (portale nazionale destinato agli operatori commerciali e sistema di gestione nazionale delle decisioni doganali), specificando le loro funzioni e interconnessioni.

(6)

Inoltre, devono essere adottate norme in merito ai dati relativi alle autorizzazioni già archiviate nei sistemi elettronici esistenti, quali il sistema di servizio regolare di trasporto marittimo, e nei sistemi nazionali, da trasferire al sistema di decisioni doganali.

(7)

Il sistema di gestione uniforme degli utenti e firma digitale, sviluppato attraverso il progetto di accesso diretto dell'operatore commerciale ai sistemi di informazioni europei (gestione uniforme degli utenti e firma digitale), di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2016/578, deve gestire il processo di autenticazione e verifica dell'accesso degli operatori economici e degli altri utenti. È opportuno fissare modalità in merito all'ambito di applicazione ealle caratteristiche del sistema, definendo i diversi componenti (componenti comuni e nazionali) del sistema, le loro funzioni e interconnessioni. Tuttavia, la funzione della «firma digitale» non è ancora disponibile nell'ambito del sistema di gestione uniforme degli utenti e firma digitale. Non si potrebbero pertanto stabilire nel presente regolamento modalità di applicazione per questa funzione.

(8)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Qualora, ai fini dell'applicazione della normativa doganale, sia necessario trattare dati personali nei sistemi elettronici, tali dati devono essere trattati in conformità al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). I dati personali degli operatori economici e delle persone diverse dagli operatori economici, trattati dai sistemi elettronici, sono limitati a quelli definiti nell'allegato A, gruppo 3 — parti e nell'allegato 12-01 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 (5) della Commissione.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento di esecuzione sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica ai seguenti sistemi elettronici:

a)

il sistema di decisioni doganali sviluppato mediante il progetto di decisioni doganali nell'ambito del codice doganale dell'Unione, di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578;

b)

il sistema di gestione uniforme degli utenti e firma digitale sviluppato attraverso il progetto di accesso diretto dell'operatore commerciale ai sistemi di informazioni europei (gestione uniforme degli utenti e firma digitale), di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2016/578.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

1.

«componente comune» indica un componente dei sistemi elettronici sviluppato a livello di Unione, accessibile a tutti gli Stati membri;

2.

«componente nazionale» indica un componente dei sistemi elettronici sviluppato a livello nazionale, accessibile allo Stato membro che ha istituito tale componente.

Articolo 3

Punti di contatto per i sistemi elettronici

La Commissione e gli Stati membri designano punti di contatto per ciascuno dei sistemi elettronici allo scopo di scambiare informazioni volte ad assicurare uno sviluppo, un funzionamento e una manutenzione coordinati di tali sistemi elettronici. Essi si comunicano reciprocamente i recapiti di tali punti di contatto.

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente di eventuali modifiche apportate ai recapiti di tali punti di contatto.

CAPO II

SISTEMA DI DECISIONI DOGANALI

Articolo 4

Oggetto e struttura del sistema di decisioni doganali

1.   Il sistema di decisioni doganali permette la comunicazione tra la Commissione, gli Stati membri, gli operatori economici e le persone diverse dagli operatori economici ai fini della presentazione e del trattamento delle domande e delle decisioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nonché della gestione delle decisioni relative alle autorizzazioni, ossia modifiche, revoche, sospensioni e annullamenti.

2.   Il sistema di decisioni doganali consiste nei seguenti componenti comuni:

a)

un portale UE destinato agli operatori commerciali;

b)

un sistema di gestione centrale delle decisioni doganali;

c)

servizi di riferimento destinati ai clienti.

3.   Gli Stati membri possono istituire i seguenti componenti nazionali:

a)

un portale nazionale destinato agli operatori commerciali;

b)

un sistema di gestione nazionale delle decisioni doganali.

Articolo 5

Utilizzo del sistema di decisioni doganali

1.   Il sistema di decisioni doganali è utilizzato ai fini della presentazione e del trattamento delle domande per le seguenti autorizzazioni, nonché della gestione delle decisioni relative alle domande o autorizzazioni:

a)

autorizzazione per la semplificazione della determinazione degli importi inclusi nel valore in dogana delle merci, di cui all'articolo 73 del codice;

b)

autorizzazione per la fornitura di una garanzia globale, compresa l'eventuale riduzione o esonero, di cui all'articolo 95 del codice;

c)

autorizzazione per la dilazione del pagamento del dazio dovuto, qualora l'autorizzazione non sia concessa in relazione a una singola operazione, di cui all'articolo 110 del codice;

d)

autorizzazione per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea, di cui all'articolo 148 del codice;

e)

autorizzazione ad istituire servizi regolari di trasporto marittimo, di cui all'articolo 120 del regolamento delegato (UE) 2015/2446;

f)

autorizzazione per lo status di emittente autorizzato, di cui all'articolo 128 del regolamento delegato (UE) 2015/2446;

g)

autorizzazione per l'uso regolare di una dichiarazione semplificata, di cui all'articolo 166, paragrafo 2, del codice;

h)

autorizzazione per lo sdoganamento centralizzato, di cui all'articolo 179 del codice;

i)

autorizzazione a presentare una dichiarazione in dogana mediante un'iscrizione dei dati nelle scritture del dichiarante, anche per la procedura di esportazione, di cui all'articolo 182 del codice;

j)

autorizzazione per l'autovalutazione di cui all'articolo 185 del codice;

k)

autorizzazione per lo status di pesatore autorizzato di banane, di cui all'articolo 155 del regolamento delegato (UE) 2015/2446;

l)

autorizzazione per il ricorso al regime di perfezionamento attivo, di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice;

m)

autorizzazione per il ricorso al regime di perfezionamento passivo, di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice;

n)

autorizzazione per il ricorso al regime di uso finale, di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice;

o)

autorizzazione per il ricorso al regime di ammissione temporanea di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice;

p)

autorizzazione per la gestione di strutture di deposito per il deposito doganale delle merci, di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera b), del codice;

q)

autorizzazione per lo status di destinatario autorizzato ai fini della procedura TIR, di cui all'articolo 230 del codice;

r)

autorizzazione per lo status di speditore autorizzato ai fini del transito unionale, di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera a), del codice;

s)

autorizzazione per lo status di destinatario autorizzato per il transito unionale, di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice;

t)

autorizzazione per l'uso di sigilli di un modello particolare, di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera c), del codice;

u)

autorizzazione per l'uso di una dichiarazione di transito con requisiti in materia di dati ridotti, di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera d), del codice;

v)

autorizzazione per l'uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione in dogana di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del codice.

2.   I componenti comuni del sistema di decisioni doganali sono utilizzati per le domande e le autorizzazioni di cui al paragrafo 1, nonché per la gestione delle decisioni relative a tali domande e autorizzazioni, qualora tali domande e autorizzazioni possano avere ripercussioni in più di uno Stato membro.

3.   Uno Stato membro può decidere che i componenti comuni del sistema di decisioni doganali possono essere utilizzati in relazione alle domande e alle autorizzazioni di cui al paragrafo 1, nonché per la gestione delle decisioni relative a tali domande e autorizzazioni, qualora tali domande e autorizzazioni abbiano ripercussioni unicamente in quello Stato membro.

4.   Il sistema di decisioni doganali non è utilizzato per domande, autorizzazioni o decisioni diverse da quelle elencate al paragrafo 1.

Articolo 6

Autenticazione e accesso al sistema di decisioni doganali

1.   L'autenticazione e la verifica dell'accesso degli operatori economici e delle persone diverse dagli operatori economici ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema di decisioni doganali sono effettuate mediante il sistema di gestione uniforme degli utenti e firma digitale di cui all'articolo 14.

2.   L'autenticazione e la verifica dell'accesso dei funzionari degli Stati membri ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema di decisioni doganali sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.

3.   L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema di decisioni doganali sono effettuate mediante il sistema di gestione uniforme degli utenti e firma digitale o i servizi di rete forniti dalla Commissione.

Articolo 7

Portale UE destinato agli operatori commerciali

1.   Il portale UE destinato agli operatori commerciali è un punto d'accesso al sistema di decisioni doganali per gli operatori economici e per le persone diverse dagli operatori economici.

2.   Il portale UE destinato agli operatori commerciali interagisce con il sistema di gestione centrale delle decisioni doganali e, se istituito dagli Stati membri, anche con il sistema di gestione nazionale delle decisioni doganali.

3.   Il portale UE destinato agli operatori commerciali è utilizzato per le domande e le autorizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nonché per la gestione delle decisioni relative a tali domande e autorizzazioni, qualora tali autorizzazioni o decisioni possano avere ripercussioni in più di uno Stato membro.

4.   Uno Stato membro può decidere che il portale UE destinato agli operatori commerciali può essere utilizzato per le domande e le autorizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nonché per la gestione delle decisioni relative a tali domande e autorizzazioni, qualora tali autorizzazioni o decisioni abbiano ripercussioni unicamente in quello Stato membro.

Uno Stato membro, se decide di utilizzare il portale UE destinato agli operatori commerciali per le autorizzazioni o decisioni che hanno un impatto solo in quello Stato membro, ne informa la Commissione.

Articolo 8

Sistema di gestione centrale delle decisioni doganali

1.   Il sistema di gestione centrale delle decisioni doganali è utilizzato dalle autorità doganali degli Stati membri per il trattamento delle domande e autorizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nonché per la gestione delle decisioni relative a tali domande e autorizzazioni, in quanto consente agli Stati membri di verificare che siano soddisfatte le condizioni per l'accettazione delle domande e per l'adozione delle decisioni.

2.   Il sistema di gestione centrale delle decisioni doganali interagisce con il portale UE destinato agli operatori commerciali, con i servizi di riferimento destinati ai clienti e, se istituito dagli Stati membri, con il sistema di gestione nazionale delle decisioni doganali.

Articolo 9

Consultazione tra le autorità doganali mediante il sistema di decisioni doganali

L'autorità doganale di uno Stato membro utilizza il sistema di gestione centrale delle decisioni doganali quando ha bisogno di consultare l'autorità doganale di un altro Stato membro prima di adottare una decisione in merito alle domande o autorizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

Articolo 10

Servizi di riferimento destinati ai clienti

I servizi di riferimento destinati ai clienti sono impiegati per l'archiviazione centrale dei dati relativi alle autorizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nonché per le decisioni relative a tali autorizzazioni; essi consentono la consultazione, la riproduzione e la convalida di dette autorizzazioni da parte di altri sistemi elettronici istituiti ai fini dell'articolo 16 del codice.

Articolo 11

Portale nazionale destinato agli operatori commerciali

1.   Il portale nazionale destinato agli operatori commerciali, se istituito, è un punto d'accesso supplementare al sistema di decisioni doganali destinato agli operatori economici e alle persone diverse dagli operatori economici.

2.   Per quanto riguarda le domande e le autorizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nonché la gestione delle decisioni relative a tali domande e autorizzazioni, qualora esse possano avere ripercussioni in più di uno Stato membro, gli operatori economici e le persone diverse dagli operatori economici possono scegliere di utilizzare il portale nazionale destinato agli operatori commerciali, istituito, o il portale UE destinato agli operatori commerciali.

3.   Il portale nazionale destinato agli operatori commerciali interagisce con il sistema di gestione nazionale delle decisioni doganali, se istituito.

4.   Uno Stato membro, se istituisce un portale nazionale destinato agli operatori commerciali, ne informa la Commissione.

Articolo 12

Sistema di gestione nazionale delle decisioni doganali

1.   Il sistema di gestione nazionale delle decisioni doganali, se istituito, è utilizzato dall'autorità doganale dello Stato membro che lo ha istituito per il trattamento delle domande e autorizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nonché per la gestione delle decisioni relative a tali domande e autorizzazioni, mediante la verifica che le condizioni per l'accettazione delle domande e per l'adozione delle decisioni siano soddisfatte.

2.   Il sistema di gestione nazionale delle decisioni doganali interagisce con quello centrale ai fini della consultazione tra le autorità doganali di cui all'articolo 9.

Articolo 13

Migrazione dei dati relativi alle autorizzazioni al sistema di decisioni doganali

1.   I dati relativi alle autorizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, laddove tali autorizzazioni siano state rilasciate dal 1o maggio 2016 o concesse a norma dell'articolo 346 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (6) e possano avere ripercussioni in più di uno Stato membro, sono trasferiti e archiviati nel sistema di decisioni doganali se queste autorizzazioni sono valide alla data di migrazione. La migrazione è effettuata entro il 1o maggio 2019.

Uno Stato membro può decidere di applicare il primo comma anche alle autorizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, aventi ripercussioni unicamente in quello Stato membro.

2.   Le autorità doganali provvedono affinché i dati da trasferire a norma del paragrafo 1 siano conformi ai requisiti in materia di dati, stabiliti nell'allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e nell'allegato A del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione. A tal fine, esse possono richiedere le informazioni necessarie al titolare dell'autorizzazione.

CAPO III

SISTEMA DI GESTIONE UNIFORME DEGLI UTENTI E FIRMA DIGITALE

Articolo 14

Oggetto e struttura del sistema di gestione uniforme degli utenti e firma digitale

1.   Il sistema di gestione uniforme degli utenti e firma digitale (UUM&DS) consente la comunicazione tra la Commissione e i sistemi di gestione dell'identità e dell'accesso degli Stati membri di cui all'articolo 18, allo scopo di fornire agli operatori economici e alle persone diverse dagli operatori economici e al personale della Commissione un accesso autorizzato e sicuro ai sistemi elettronici.

2.   Il sistema di gestione uniforme degli utenti e firma digitale consiste nei seguenti componenti comuni:

a)

un sistema di gestione dell'accesso;

b)

un sistema di gestione amministrativa.

3.   Il sistema di gestione dell'identità e dell'accesso è istituito da uno Stato membro come componente nazionale del sistema di gestione uniforme degli utenti e firma digitale.

Articolo 15

Utilizzo del sistema di gestione uniforme degli utenti e firma digitale

Il sistema di gestione uniforme degli utenti e firma digitale è utilizzato per assicurare l'autenticazione e la verifica dell'accesso di:

a)

operatori economici e persone diverse dagli operatori economici ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema di decisioni doganali;

b)

personale della Commissione ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema di decisioni doganali e della manutenzione e gestione del sistema di gestione uniforme degli utenti e firma digitale.

Articolo 16

Sistema di gestione dell'accesso

La Commissione istituisce il sistema di gestione dell'accesso per convalidare le richieste di accesso presentate dagli operatori economici e dalle persone diverse dagli operatori economici nell'ambito del sistema di gestione uniforme degli utenti e firma digitale, interagendo con i sistemi di gestione dell'identità e dell'accesso degli Stati membri di cui all'articolo 18.

Articolo 17

Sistema di gestione amministrativa

La Commissione istituisce il sistema di gestione amministrativa per gestire le modalità di autenticazione e autorizzazione per la convalida dei dati di identificazione degli operatori economici e delle persone diverse dagli operatori economici allo scopo di permettere l'accesso ai sistemi elettronici.

Articolo 18

Sistemi di gestione dell'identità e dell'accesso degli Stati membri

Gli Stati membri istituiscono un sistema di gestione dell'identità e dell'accesso per assicurare:

a)

una registrazione e archiviazione sicura dei dati di identificazione degli operatori economici e delle persone diverse dagli operatori economici;

b)

uno scambio sicuro dei dati di identificazione firmati e criptati degli operatori economici e delle persone diverse dagli operatori economici.

CAPO IV

FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI ELETTRONICI E FORMAZIONE AL LORO UTILIZZO

Articolo 19

Sviluppo, prove, utilizzazione e gestione dei sistemi elettronici

1.   I componenti comuni sono sviluppati, sottoposti a prove, utilizzati e gestiti dalla Commissione. I componenti nazionali sono sviluppati, sottoposti a prove, utilizzati e gestiti dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri assicurano che i componenti nazionali siano compatibili con i componenti comuni.

Articolo 20

Manutenzione e modifiche ai sistemi elettronici

1.   La Commissione esegue la manutenzione dei componenti comuni e gli Stati membri eseguono la manutenzione dei rispettivi componenti nazionali.

2.   La Commissione e gli Stati membri assicurano il funzionamento ininterrotto dei sistemi elettronici.

3.   La Commissione può modificare i componenti comuni dei sistemi elettronici in caso di malfunzionamento, per aggiungere nuove funzionalità o modificare quelle esistenti.

4.   La Commissione informa gli Stati membri di eventuali modifiche e aggiornamenti dei componenti comuni.

5.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le modifiche e gli aggiornamenti dei componenti nazionali che possono avere ripercussioni sul funzionamento dei componenti comuni.

6.   La Commissione e gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico le informazioni sulle modifiche e sugli aggiornamenti dei sistemi elettronici di cui ai paragrafi 4 e 5.

Articolo 21

Guasto temporaneo dei sistemi elettronici

1.   In caso di guasto temporaneo dei sistemi elettronici di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del codice, gli operatori economici e le persone diverse dagli operatori economici trasmettono le informazioni per adempiere alle formalità in questione con i mezzi stabiliti dagli Stati membri, compresi quelli diversi dai procedimenti informatici.

2.   Le autorità doganali provvedono affinché le informazioni trasmesse a norma del paragrafo 1 siano rese disponibili nei rispettivi sistemi elettronici entro sette giorni da quando i rispettivi sistemi elettronici tornano ad essere disponibili.

3.   La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente qualora i sistemi elettronici non siano disponibili per un guasto temporaneo.

Articolo 22

Assistenza nella formazione all'uso e al funzionamento dei componenti comuni

La Commissione assiste gli Stati membri nell'uso e nel funzionamento dei componenti comuni dei sistemi elettronici mediante la fornitura del materiale formativo appropriato.

CAPO V

PROTEZIONE DEI DATI, GESTIONE DEI DATI, PROPRIETÀ E SICUREZZA DEI SISTEMI ELETTRONICI

Articolo 23

Protezione dei dati personali

1.   I dati personali registrati nei sistemi elettronici sono trattati ai fini dell'attuazione della normativa doganale, tenuto conto degli obiettivi specifici di ciascuno dei sistemi elettronici di cui, rispettivamente, all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 14, paragrafo 1.

2.   Le autorità nazionali di vigilanza nel settore della protezione dei dati personali e il Garante europeo della protezione dei dati collaborano al fine di assicurare un controllo coordinato del trattamento dei dati personali registrati nei sistemi elettronici.

Articolo 24

Aggiornamento dei dati nei sistemi elettronici

Gli Stati membri provvedono affinché i dati registrati a livello nazionale corrispondano ai dati registrati nei componenti comuni e siano tenuti aggiornati.

Articolo 25

Limitazione dell'accesso ai dati e del trattamento dei dati

1.   I dati registrati nei componenti comuni dei sistemi elettronici da uno Stato membro possono essere consultati o trattati dal suddetto Stato membro. I dati possono anche essere consultati e trattati da un altro Stato membro se coinvolto nel trattamento di una domanda o nella gestione di una decisione cui i dati si riferiscono, anche mediante consultazione, ai sensi dell'articolo 9.

2.   I dati registrati nei componenti comuni dei sistemi elettronici da un operatore economico o da una persona diversa da un operatore economico possono essere consultati o trattati da tale operatore economico o tale persona. I dati possono anche essere consultati e trattati da uno Stato membro coinvolto nel trattamento di una domanda o nella gestione di una decisione cui i dati si riferiscono, anche mediante consultazione, ai sensi dell'articolo 9.

Articolo 26

Proprietà del sistema

1.   La Commissione è proprietaria dei componenti comuni del sistema.

2.   Gli Stati membri sono proprietari dei componenti nazionali del sistema.

Articolo 27

Sicurezza del sistema

1.   La Commissione assicura la sicurezza dei componenti comuni. Gli Stati membri assicurano la sicurezza dei componenti nazionali.

A tal fine, la Commissione e gli Stati membri adottano almeno le misure necessarie per:

a)

impedire a qualsiasi persona non autorizzata di accedere alle installazioni utilizzate per il trattamento dei dati;

b)

impedire l'introduzione di dati e qualsiasi consultazione, modifica o cancellazione di dati da parte di persone non autorizzate;

c)

individuare qualsiasi attività di cui alle lettere a) e b).

2.   La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente in merito a qualsiasi attività che possa comportare una violazione o una sospetta violazione della sicurezza dei sistemi elettronici.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28

Valutazione dei sistemi elettronici

La Commissione e gli Stati membri effettuano valutazioni dei componenti di cui sono responsabili e, in particolare, analizzano la sicurezza e l'integrità dei componenti e la riservatezza dei dati trattati nell'ambito di tali componenti.

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente dei risultati della valutazione.

Articolo 29

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell'11 Aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6).

(3)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).