9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 290/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2003 DELLA COMMISSIONE
dell'8 novembre 2017
che approva il fludioxonil come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 7, 9 e 10
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
L'8 ottobre 2014 la Danimarca ha ricevuto una domanda di approvazione del principio attivo fludioxonil ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 7 «preservanti per pellicole», del tipo di prodotto 9 «preservanti per fibre, cuoio, gomma e materiali polimerizzati» e del tipo di prodotto 10 «preservanti per i materiali da costruzione», come descritti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(2) |
Il 5 aprile 2016 la Danimarca ha presentato le relazioni di valutazione corredate di raccomandazioni, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(3) |
I pareri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche sono stati formulati il 2 marzo 2017 dal comitato sui biocidi tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente. |
(4) |
In base a tali pareri è lecito supporre che i biocidi dei tipi di prodotto 7, 9 e 10 contenenti fludioxonil rispettino i criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso. |
(5) |
È pertanto opportuno approvare il fludioxonil ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 7, 9 e 10, subordinatamente al rispetto di determinate specifiche e condizioni. |
(6) |
Poiché il fludioxonil rispetta i criteri stabiliti nel regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) per essere definito molto persistente, gli articoli trattati, trattati con fludioxonil o che lo contengono, dovrebbero essere opportunamente etichettati all'atto dell'immissione sul mercato. |
(7) |
È opportuno prevedere un periodo ragionevole prima dell'approvazione di un principio attivo, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare i nuovi requisiti. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il fludioxonil è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 7, 9 e 10, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
ALLEGATO
Nome comune |
Denominazione IUPAC Numeri di identificazione |
Grado minimo di purezza del principio attivo (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell'approvazione |
Tipo di prodotto |
Condizioni specifiche |
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Fludioxonil |
Denominazione IUPAC: 4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile N. CE: non disponibile N. CAS: 131341-86-1 |
950 g/kg |
1o aprile 2018 |
31 marzo 2028 |
7 |
Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:
L'immissione sul mercato degli articoli trattati è soggetta alla seguente condizione: la persona responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo trattato, trattato con fludioxonil o che lo contiene, è tenuta ad assicurare che l'etichetta di tale articolo trattato rechi le informazioni elencate all'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. |
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9 |
Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alla seguente condizione: nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso oggetto di una domanda di autorizzazione ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio effettuata a livello di Unione in relazione al principio attivo; L'immissione sul mercato degli articoli trattati è soggetta alla seguente condizione: la persona responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo trattato, trattato con fludioxonil o che lo contiene, è tenuta ad assicurare che l'etichetta di tale articolo trattato rechi le informazioni elencate all'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. |
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10 |
Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alla seguente condizione: nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso oggetto di una domanda di autorizzazione ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio effettuata a livello di Unione in relazione al principio attivo; L'immissione sul mercato degli articoli trattati è soggetta alla seguente condizione: la persona responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo trattato, trattato con fludioxonil o che lo contiene, è tenuta ad assicurare che l'etichetta di tale articolo trattato rechi le informazioni elencate all'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(1) La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.