1.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 285/14 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1982 DELLA COMMISSIONE
del 31 ottobre 2017
che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da Dongguan Luzhou Shoes Co. Ltd, Dongguan Shingtak Shoes Co. Ltd, Guangzhou Dragon Shoes Co. Ltd, Guangzhou Evervan Footwear Co. Ltd, Guangzhou Guangda Shoes Co. Ltd, Long Son Joint Stock Company e Zhaoqing Li Da Shoes Co. Ltd, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), in particolare l'articolo 266,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 14, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
A. PROCEDURA
(1) |
Il 23 marzo 2006 la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 553/2006 che istituisce misure antidumping provvisorie sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio («calzature») originarie della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina») e del Vietnam («il regolamento provvisorio») (2). |
(2) |
Con il regolamento (CE) n. 1472/2006 (3) il Consiglio ha istituito, per un periodo di due anni, dazi antidumping definitivi compresi tra il 9,7 % e il 16,5 % sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e della RPC [«regolamento (CE) n. 1472/2006» o «il regolamento controverso»]. |
(3) |
Con il regolamento (CE) n. 388/2008 (4) il Consiglio ha esteso le misure antidumping definitive sulle importazioni di talune calzature con tomaie in cuoio originarie della RPC alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla Regione amministrativa speciale («RAS») di Macao, a prescindere dal fatto che sia dichiarato o no originario della RAS di Macao. |
(4) |
In seguito ad un riesame in previsione della scadenza avviato il 3 ottobre 2008 (5) il Consiglio, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 (6), ha esteso le misure antidumping per un ulteriore periodo di 15 mesi, cioè fino al 31 marzo 2011, data di scadenza delle misure («il regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009»). |
(5) |
Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co Ltd e Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd («i richiedenti») hanno impugnato il regolamento controverso dinanzi al Tribunale di primo grado (ora denominato «il Tribunale»). Tali ricorsi sono stati respinti dal Tribunale con le sentenze del 4 marzo 2010 nella causa T-401/06 Brosmann Footwear (HK) e a./Consiglio e nelle cause riunite T-407/06 e T-408/06 Zhejiang Aokang Shoes e Wenzhou Taima Shoes/Consiglio. |
(6) |
I richiedenti hanno presentato ricorso contro tali sentenze. Con la sentenza del 2 febbraio 2012 nella causa C-249/10 P Brosmann Footwear (HK) e a./Consiglio e la sentenza del 15 novembre 2012 nella causa C-247/10 P Zhejiang Aokang Shoes/Consiglio («le sentenze Brosmann e Aokang»), la Corte di giustizia ha annullato tali sentenze. Essa ha statuito che il Tribunale aveva commesso un errore di diritto, in quanto aveva sostenuto che la Commissione non era tenuta a esaminare le richieste di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»), in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento di base, presentate da operatori commerciali non inclusi nel campione (sentenza nella causa C-249/10 P, punto 36, e sentenza nella causa C-247/10 P, punti 29 e 32). |
(7) |
La Corte stessa ha quindi pronunciato una sentenza sul caso. Essa ha sostenuto che«[…], la Commissione avrebbe dovuto esaminare le richieste motivate che le ricorrenti le avevano sottoposto sulla base dell'articolo 2,paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento di base per poter beneficiare del TEM nell'ambito della procedura antidumping cui fa riferimento il regolamento controverso. Deve essere constatato, poi, che non è escluso che un tale esame avrebbe condotto all'imposizione, nei loro confronti, di un dazio antidumping definitivo diverso dal dazio del 16,5 % che è loro applicabile alla luce dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento controverso. Infatti, emerge da tale medesima disposizione che un dazio antidumping definitivo del 9,7 % è stato imposto nei confronti dell'unico operatore cinese figurante nel campione che ha ottenuto il SEM. Orbene, come emerge dal punto 38 della presente sentenza, se la Commissione avesse constatato che le condizioni di un'economia di mercato prevalevano anche per le ricorrenti, queste ultime, quando il calcolo di un margine di dumping individuale non era possibile, avrebbero dovuto beneficiare parimenti di quest'ultimo tasso» (sentenza nella causa C-249/10 P, punto 42, e sentenza nella causa C-247/10 P, punto 36). |
(8) |
Di conseguenza la Corte ha annullato il regolamento controverso nella parte riguardante i richiedenti interessati. |
(9) |
Nell'ottobre 2013 la Commissione ha annunciato, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (7), di aver deciso di riprendere il procedimento antidumping dal punto preciso in cui si è verificata l'illegittimità e di valutare l'eventuale prevalenza delle condizioni di economia di mercato nel periodo compreso tra il 1o aprile 2004 e il 31 marzo 2005. In tale avviso essa ha invitato le parti interessate a manifestarsi. |
(10) |
Nel marzo 2014, con la decisione di esecuzione 2014/149/UE (8), il Consiglio ha respinto la proposta della Commissione relativa all'adozione di un regolamento di esecuzione del Consiglio che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e fabbricate da Brosmann Footwear (HK) Ltd., Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd., Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd., Risen Footwear (HK) Co Ltd. e Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd. e ha chiuso i procedimenti nei confronti di detti produttori. Il Consiglio ha ritenuto che gli importatori che avevano acquistato calzature dai produttori esportatori ai quali i dazi doganali pertinenti erano stati rimborsati dalle competenti autorità nazionali a norma dell'articolo 236 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce un codice doganale comunitario (9) («il codice doganale comunitario»), avevano acquisito un legittimo affidamento sulla base dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento controverso, che aveva reso le disposizioni del codice doganale comunitario, in particolare l'articolo 221, applicabili alla riscossione dei dazi. |
(11) |
Tre importatori del prodotto in esame, C&J Clark International Ltd. («Clark»), Puma SE («Puma») e Timberland Europe B.V. («Timberland») («gli importatori interessati») hanno impugnato le misure antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di calzature originarie della Cina e del Vietnam invocando la giurisprudenza menzionata ai considerando da 5 a 7 dinanzi ai giudici nazionali, che hanno sottoposto le questioni alla Corte di giustizia per una pronuncia in via pregiudiziale. |
(12) |
Il 4 febbraio 2016, nelle cause riunite C-659/13 C & J Clark International Limited e C-34/14 Puma SE (10), la Corte di giustizia ha dichiarato il regolamento (CE) n. 1472/2006 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 non validi in quanto la Commissione europea non aveva esaminato le richieste di TEM e di trattamento individuale («TI»), presentate dai produttori esportatori della RPC e del Vietnam che non erano inclusi nel campione («le sentenze»), contrariamente alle prescrizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), e dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (11). |
(13) |
Per quanto riguarda la causa C-571/14 Timberland Europe, l'11 aprile 2016 la Corte di giustizia ha deciso di cancellare la causa dal ruolo su richiesta del giudice nazionale. |
(14) |
L'articolo 266 del TFUE dispone che le istituzioni sono tenute a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta. In caso di annullamento di un atto adottato dalle istituzioni nell'ambito di una procedura amministrativa come quella antidumping, l'esecuzione della sentenza della Corte comporta la sostituzione dell'atto annullato con un nuovo atto, in cui l'illegittimità rilevata dalla Corte è eliminata (12). |
(15) |
Secondo la giurisprudenza della Corte, la procedura di sostituzione dell'atto annullato può essere ripresa dal punto preciso in cui si è verificata l'illegittimità (13). Ciò implica in particolare che, nel caso in cui venga annullato un atto che chiude una procedura amministrativa, tale annullamento non incide necessariamente sugli atti preparatori, come l'apertura della procedura antidumping. Nel caso in cui venga annullato un regolamento che istituisce misure antidumping definitive, ciò significa che in seguito all'annullamento la procedura antidumping è ancora aperta, perché l'atto che chiude tale procedura è scomparso dall'ordinamento giuridico dell'Unione (14), salvo nel caso in cui l'illegittimità si sia verificata nella fase di apertura. |
(16) |
A parte il fatto che le istituzioni non hanno esaminato le richieste di TEM e di TI presentate da produttori esportatori della RPC e del Vietnam che non erano stati inclusi nel campione, tutte le altre conclusioni riportate nel regolamento (CE) n. 1472/2006 e nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 rimangono valide. |
(17) |
Nel caso in questione l'illegittimità si è verificata dopo l'apertura. Di conseguenza la Commissione ha deciso di riprendere il presente procedimento antidumping, ancora aperto dopo le sentenze, dal punto preciso in cui si è verificata l'illegittimità e di valutare l'eventuale prevalenza delle condizioni di economia di mercato per i produttori esportatori interessati nel periodo compreso tra il 1o aprile 2004 e il 31 marzo 2005, cioè nel periodo in cui è stata svolta l'inchiesta («il periodo dell'inchiesta»). La Commissione ha anche esaminato, ove opportuno, se i produttori esportatori interessati presentassero i requisiti richiesti per il TI in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (15) («il regolamento di base nella versione precedente la sua modifica») (16). |
(18) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395 (17) la Commissione ha reistituito un dazio antidumping definitivo ed ha disposto la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni, effettuate da Clark e Puma, di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della RPC e fabbricate da tredici produttori esportatori cinesi, che avevano presentato richieste di TEM e di TI ma che non erano stati inclusi nel campione. |
(19) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647 (18) la Commissione ha reistituito un dazio antidumping definitivo ed ha disposto la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni, effettuate da Clark, Puma e Timberland, di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e fabbricate da alcuni produttori esportatori vietnamiti, che avevano presentato richieste di TEM e di TI ma che non erano stati inclusi nel campione. |
(20) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1731 (19) la Commissione ha reistituito un dazio antidumping definitivo ed ha disposto la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni, effettuate da Puma e Timberland, di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e fabbricate da un produttore esportatore vietnamita e da due produttori esportatori della Repubblica popolare cinese, che avevano presentato richieste di TEM e di TI ma che non erano stati inclusi nel campione. |
(21) |
Al fine di dare esecuzione alla sentenza nelle cause riunite C-659/13 C & J Clark International Limited e C-34/14 Puma SE, menzionata al considerando 12, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/223 (20). All'articolo 1 di tale regolamento la Commissione dispone che le autorità doganali nazionali le trasmettano tutte le domande di rimborso dei dazi antidumping definitivi versati sulle importazioni di calzature originarie della Cina e del Vietnam, presentate dagli importatori a norma dell'articolo 236 del codice doganale comunitario, in considerazione dal fatto che un produttore esportatore non incluso nel campione aveva richiesto il TEM o il TI nell'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure definitive con il regolamento (CE) n. 1472/2006 («l'inchiesta iniziale»). La Commissione valuta la richiesta di TEM o di TI pertinente e reistituisce l'aliquota del dazio appropriata. Su tale base le autorità doganali nazionali dovrebbero successivamente prendere una decisione in merito alla domanda di rimborso e di sgravio dei dazi antidumping. |
(22) |
In seguito ad una notifica delle autorità doganali francesi, in conformità dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/223, la Commissione ha individuato due produttori esportatori cinesi che avevano presentato richieste di TEM e di TI nel corso dell'inchiesta iniziale ma che non erano stati inclusi nel campione. Un altro produttore esportatore è stato identificato quale fornitore di Deichmann, un importatore tedesco che ha contestato il versamento dei dazi. La Commissione ha pertanto analizzato il modulo di richiesta di TEM e di TI presentato da tali tre produttori esportatori cinesi. |
(23) |
Visto quanto precede, con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2257 (21) la Commissione ha reistituito un dazio antidumping definitivo e ha disposto la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e fabbricate da tre produttori esportatori che avevano presentato richieste di TEM e di TI ma che non erano stati inclusi nel campione. |
(24) |
In conformità dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/223, le autorità doganali di Regno Unito, Belgio e Svezia hanno trasmesso alla Commissione le domande di rimborso degli importatori, rispettivamente il 12 luglio 2016 (Regno Unito), il 13 luglio 2016 (Belgio) e il 26 luglio 2016 (Svezia). Viste le summenzionate notifiche, la Commissione ha analizzato le richieste di MET e di TI presentate da diciannove produttori esportatori e, con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/423 (22), ha reistituito un dazio antidumping definitivo e ha disposto la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie dalla Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da tali diciannove produttori esportatori. |
(25) |
Come indicato al considerando 34 del summenzionato regolamento di esecuzione (UE) 2017/423, nel corso dell'inchiesta precedentemente indicata, mediante le osservazioni presentate da varie parti interessate dopo la divulgazione delle conclusioni sono state individuate ulteriori cinque società/gruppi di società che avevano presentato, loro stesse o tramite un produttore esportatore cinese o vietnamita, un modulo di richiesta di TEM/TI durante l'inchiesta iniziale ma che non erano state incluse nel campione e non erano state valutate nei precedenti esercizi di esecuzione. Tali società erano elencate nell'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2017/423 e facevano parte di quattro gruppi di società. |
(26) |
Su tale base la Commissione ha individuato quattro gruppi di società, che comprendevano in tutto sette società individuali costituite da produttori esportatori cinesi o vietnamiti che non erano stati inclusi nel campione durante l'inchiesta iniziale e che avevano presentato un modulo di richiesta di TEM/IT. Nel presente regolamento la Commissione ha quindi sottoposto a valutazione i moduli di richiesta di TEM e TI delle seguenti società: Dongguan Luzhou Shoes Co. Ltd, Dongguan Shingtak Shoes Co. Ltd, Guangzhou Dragon Shoes Co. Ltd, Guangzhou Evervan Footwear Co. Ltd, Guangzhou Guangda Shoes Co. Ltd, Long Son Joint Stock Company e Zhaoqing Li Da Shoes Co. Ltd («i produttori esportatori interessati»). Dongguan Luzhou Shoes Co. Ltd e Zhaoqing Li Da Shoes Co. Ltd. sono società collegate alla società Dah Lih Puh, figurante nell'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2017/423. Dongguan Shingtak Shoes Co. Ltd, Guangzhou Dragon Shoes Co. Ltd e Guangzhou Guangda Shoes Co. Ltd sono società collegate a Shing Tak Ind. Co. Ltd, che figura nell'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2017/423. La società Guangzhou Evervan Footwear Co. Ltd è collegata a Evervan Group P/A Eva Overseas Intl. Ltd, anch'essa figurante nell'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2017/423. |
B. ESECUZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA NELLE CAUSE RIUNITE C-659/13 E C-34/14 PER LE IMPORTAZIONI DALLA CINA
(27) |
La Commissione ha la possibilità di correggere gli aspetti del regolamento controverso che ne hanno comportato l'annullamento, lasciando invariate le parti della valutazione non interessate dalla sentenza (23). |
(28) |
Il presente regolamento intende correggere gli aspetti del regolamento controverso che sono risultati in contrasto con il regolamento di base ed hanno quindi portato alla dichiarazione di invalidità per quanto riguarda i produttori esportatori menzionati al considerando 26. |
(29) |
Tutte le altre conclusioni raggiunte nel regolamento controverso e nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009, che non sono state dichiarate nulle dalla Corte, rimangono valide e sono inserite nel presente regolamento. |
(30) |
I seguenti considerando si limitano pertanto alla nuova valutazione necessaria per dare esecuzione alle sentenze della Corte. |
(31) |
La Commissione ha esaminato se per i produttori esportatori interessati, menzionati al considerando 26, che hanno presentato richieste di TEM/TI per il periodo dell'inchiesta, prevalessero le condizioni necessarie per la concessione del TEM o del TI. Tale esame ha lo scopo di accertare la misura in cui gli importatori interessati hanno diritto ad un rimborso del dazio antidumping versato, per quanto riguarda i dazi antidumping versati sulle esportazioni di tali fornitori. |
(32) |
Qualora l'analisi rivelasse che il TEM doveva essere concesso al produttore esportatore interessato, le cui esportazioni erano soggette al dazio antidumping versato dagli importatori interessati, si dovrebbe attribuire un'aliquota del dazio individuale a tale produttore esportatore e il rimborso del dazio sarebbe limitato a un importo corrispondente alla differenza tra il dazio versato e l'aliquota del dazio individuale, vale a dire, nel caso delle importazioni dalla Cina, la differenza fra il 16,5 % e il dazio istituito nei confronti dell'unico esportatore incluso nel campione che ha ottenuto il TEM, cioè il 9,7 %; nel caso delle importazioni dal Vietnam, la differenza tra il 10 % e l'aliquota del dazio individuale calcolata per l'eventuale produttore esportatore interessato. |
(33) |
Qualora l'analisi rivelasse che il TI doveva essere concesso a un produttore esportatore cui è stato negato il TEM, si dovrebbe attribuire un'aliquota del dazio individuale al produttore esportatore interessato e il rimborso del dazio sarebbe limitato a un importo corrispondente alla differenza tra il dazio pagato, vale a dire il 16,5 % nel caso delle importazioni dalla Cina e il 10 % nel caso delle importazioni dal Vietnam, e il dazio individuale calcolato per l'eventuale produttore esportatore interessato. |
(34) |
Qualora le analisi delle richieste di TEM e di TI dovessero invece rivelare che dovevano essere rifiutati sia il TEM sia il TI, non potrà essere concesso alcun rimborso dei dazi antidumping. |
(35) |
Come spiegato al considerando 12, la Corte di giustizia ha annullato il regolamento controverso e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 per quanto riguarda le esportazioni di alcuni tipi di calzature di determinati produttori esportatori cinesi e vietnamiti, in quanto la Commissione non aveva esaminato le richieste di TEM e di TI presentate da tali produttori esportatori. |
(36) |
La Commissione ha quindi esaminato le richieste di TEM e di TI dei produttori esportatori interessati, al fine di stabilire l'aliquota di dazio applicabile alle loro esportazioni. Da tale valutazione è emerso che le informazioni fornite non hanno dimostrato che i produttori esportatori interessati hanno operato in condizioni di economia di mercato o che presentavano i requisiti richiesti per il trattamento individuale (per una spiegazione dettagliata si vedano i considerando 37 e seguenti). |
C. VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI TEM
(37) |
È necessario sottolineare che, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, l'onere della prova incombe al produttore che intende richiedere il TEM. A tal fine l'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo comma, stabilisce che la richiesta presentata da tale produttore deve contenere prove sufficienti, specificate in detta disposizione, in ordine al fatto che egli opera in condizioni di economia di mercato. Non spetta dunque alle istituzioni dell'Unione provare che il produttore non soddisfa le condizioni previste per beneficiare di detto status. Al contrario, per potergli concedere il TEM le istituzioni dell'Unione sono tenute a valutare se gli elementi di prova forniti dal produttore interessato siano sufficienti a dimostrare che sono soddisfatti i criteri stabiliti all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo comma, del regolamento di base e il giudice dell'Unione è tenuto a verificare se tale valutazione non sia viziata da un errore manifesto (sentenza nella causa C-249/10 P, punto 32, e sentenza nella causa C-247/10 P, punto 24). |
(38) |
A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, per la concessione del TEM ad un produttore esportatore è necessario che siano soddisfatti tutti e cinque i criteri in esso elencati. La Commissione ha quindi ritenuto che il mancato rispetto anche di uno solo dei suddetti criteri fosse un motivo sufficiente per respingere la richiesta di TEM. |
(39) |
Nessuno dei produttori esportatori interessati è stato in grado di dimostrare di soddisfare il criterio 1 (decisioni commerciali). Più specificamente, la Commissione ha constatato che alcuni produttori esportatori (le società 28, 29, 31 e 32) (24) non potevano determinare liberamente i quantitativi delle vendite per il mercato interno e i mercati di esportazione. A tale proposito la Commissione ha stabilito che esistevano limitazioni della produzione e/o dei quantitativi delle vendite su mercati specifici (interno e di esportazione). Tutti i produttori esportatori interessati hanno inoltre omesso di fornire informazioni essenziali e complete (ad esempio elementi concernenti la struttura e il capitale della società, elementi o spiegazioni concernenti il processo decisionale della società, elementi riguardanti il costo dell'elettricità o una versione inglese degli statuti societari) per dimostrare che le decisioni di natura commerciale erano prese in risposta a tendenze del mercato, senza significative interferenze statali. |
(40) |
Per quanto riguarda il criterio 2 (contabilità), tutti i sette produttori esportatori interessati hanno omesso di dimostrare che disponevano di una serie di documenti contabili di base sottoposti a revisione contabile indipendente, in linea con le norme internazionali in materia di contabilità. A tale proposito, dalla valutazione relativa alle società 27, 28, 29 e 31 è emerso che i loro conti erano in contrasto con i principi contabili internazionali, ad esempio per quanto riguarda la mancanza di informazioni riguardanti la locazione di immobili o la notifica non corretta dei diritti d'uso del terreno o l'utilizzo di un tasso di cambio fisso. In merito alle società 27, 28, 30 e 32 la Commissione ha rilevato incongruenze tra le informazioni fornite nella richiesta di TEM e i documenti giustificativi (ad esempio il bilancio). La società 26 ha presentato alla Commissione un parere/una relazione di un revisore indipendente e la scheda finanziaria solo in lingua vietnamita, omettendo di fornire una relativa traduzione in inglese. |
(41) |
Per quanto riguarda il criterio 3 (attivi e incidenza del precedente sistema), le società 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 non hanno dimostrato che dal precedente sistema ad economia non di mercato non era derivata alcuna distorsione. In particolare, tali società non hanno fornito informazioni essenziali e complete su, tra l'altro, gli attivi posseduti dalla società, le condizioni e il valore dei diritti d'uso del terreno, lo scostamento rispetto all'aliquota d'imposta standard, la politica in materia di assunzioni della società, l'aliquota d'imposta o le tariffe dell'energia elettrica e i relativi fornitori. |
(42) |
La società 27 non ha dimostrato di soddisfare il criterio 4 (contesto giuridico). In particolare, sebbene la società si trovasse in una situazione di apparente insolvenza in base al relativo bilancio, tale fatto non è stato divulgato nella scheda finanziaria o nella relazione del revisore contabile. La società ha pertanto omesso di dimostrare che stava operando a norma delle leggi in materia fallimentare e di proprietà, che garantiscono stabilità e certezza del diritto. |
(43) |
La società 29 non ha dimostrato di soddisfare il criterio 5 (cambio di valute) poiché, secondo quanto indicato nelle note alla scheda finanziaria, la società ha utilizzato un tasso di cambio fisso per le attività commerciali in valuta estera, il che non è in linea con il criterio 5, in base al quale le conversioni del tasso di cambio sono effettuate a un tasso di mercato. |
(44) |
La Commissione ha comunicato ai produttori esportatori interessati che a nessuno di loro sarebbe stato concesso il TEM e li ha invitati a presentare osservazioni. Non è pervenuta alcuna osservazione. |
(45) |
Pertanto nessuno dei sette produttori esportatori interessati ha soddisfatto tutte le condizioni stabilite all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base e, di conseguenza, il TEM non è stato concesso a nessuno di loro. |
D. VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI TI
(46) |
L'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base nella versione precedente la sua modifica dispone che, nei casi in cui si applica l'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), di tale regolamento, sia tuttavia fissato un dazio individuale per gli esportatori che possono dimostrare di rispettare tutti i criteri stabiliti all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base nella versione precedente la sua modifica. |
(47) |
Come indicato al considerando 37, occorre precisare che l'onere della prova incombe al produttore che intende chiedere il TI, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base nella versione precedente la sua modifica. A tal fine l'articolo 9, paragrafo 5, primo comma, di tale regolamento prevede che la richiesta presentata sia debitamente motivata. Non spetta dunque alle istituzioni dell'Unione provare che l'esportatore non soddisfa le condizioni previste per beneficiare di detto status. Al contrario, per potergli concedere il TI le istituzioni dell'Unione devono valutare se gli elementi di prova forniti dall'esportatore interessato siano sufficienti a dimostrare che sono soddisfatti i criteri stabiliti all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base nella versione precedente la sua modifica. |
(48) |
A norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base nella versione precedente la sua modifica, per poter beneficiare del TI gli esportatori devono dimostrare, sulla base di una richiesta debitamente motivata, di soddisfare tutti e cinque i criteri elencati in tale articolo. La Commissione ha quindi ritenuto che il mancato rispetto di anche solo uno dei criteri fosse sufficiente per respingere la richiesta di TI. |
(49) |
I cinque criteri sono i seguenti:
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(50) |
Tutti i sette produttori esportatori interessati hanno richiesto il TI qualora fosse loro rifiutato il TEM. La Commissione ha pertanto valutato se, oltre a rifiutare le loro richieste di TEM come descritto ai considerando da 37 a 44, a tali produttori esportatori dovesse essere concesso il TI. |
(51) |
Per quanto riguarda il criterio 1 (rimpatrio di capitali e profitti), la società 30 non ha fornito elementi di prova a dimostrazione del fatto che era libera di rimpatriare capitali e profitti e quindi non ha dimostrato di soddisfare di tale criterio. |
(52) |
Per quanto riguarda il criterio 2 (vendite e prezzi delle esportazioni determinati liberamente), la Commissione ha concluso che le società 29, 31 e 32 non hanno dimostrato che le decisioni di natura commerciale, ad esempio i prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati, come pure le condizioni di vendita, erano determinati liberamente in risposta a tendenze del mercato, poiché gli elementi di prova analizzati, come gli statuti societari o le licenze commerciali, hanno rivelato una limitazione della produzione e/o dei quantitativi di vendita di calzature in determinati mercati. |
(53) |
Per quanto riguarda il criterio 3 (società, vale a dire dirigenti e azionisti, sufficientemente indipendenti dall'ingerenza dello Stato), la Commissione ha concluso che le società 26, 27, 28, 29, 30 e 31 non hanno fornito le informazioni necessarie a dimostrare che erano sufficientemente indipendenti dall'ingerenza dello Stato. Tra l'altro, non è stata fornita alcuna informazione, oppure sono state fornite informazioni insufficienti, per quanto riguarda l'assetto proprietario della società, su come sono state prese le decisioni (società 27, 28, 29 e 30), sul modo in cui i diritti d'uso del terreno sono stati trasferiti a queste società e a quali condizioni (società 28, 29 e 31). Anche la società 26 ha fornito solo una versione in lingua vietnamita dello statuto sociale, omettendo di presentare una relativa traduzione. |
(54) |
Le società 26, 27, 28, 29 e 30 non hanno inoltre dimostrato di soddisfare i requisiti del criterio 5 (elusione), dato che non è stata fornita alcuna informazione sulle modalità di adozione delle decisioni all'interno della società e sull'eventuale esercizio di una notevole influenza da parte dello Stato nell'ambito del processo decisionale della società. |
(55) |
Infine, per la società 29 le conversioni del tasso di cambio non sono state effettuate al tasso di mercato, bensì ad un tasso fisso, come indicato al considerando 43. Essa non ha pertanto soddisfatto i requisiti di cui al criterio 4 (tasso di cambio basato sul mercato). |
(56) |
Alla luce di quanto sopra, nessuno dei sette produttori esportatori interessati ha soddisfatto le condizioni fissate all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base nella versione precedente la sua modifica e di conseguenza a nessuno di loro è stato concesso il TI. La Commissione ha informato al riguardo i produttori esportatori interessati e li ha invitati a presentare osservazioni. Non è pervenuta alcuna osservazione. |
(57) |
Il dazio antidumping residuo applicabile alla Cina e al Vietnam, rispettivamente pari al 16,5 % e al 10 %, dovrebbe quindi essere istituito sulle esportazioni effettuate dai sette produttori esportatori interessati per il periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1472/2006. Inizialmente tale periodo andava dal 7 ottobre 2006 al 7 ottobre 2008. In seguito all'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 30 dicembre 2009 esso è stato prorogato fino al 31 marzo 2011. L'illegittimità rilevata nelle sentenze consiste nel fatto che le istituzioni dell'Unione non avevano stabilito se i prodotti fabbricati dai produttori esportatori interessati dovessero essere soggetti al dazio residuo o a un dazio individuale. In considerazione dell'illegittimità rilevata dalla Corte, non esiste alcuna base giuridica per esentare completamente i prodotti fabbricati dai produttori esportatori interessati dal pagamento di un dazio antidumping. Il nuovo atto che corregge l'illegittimità rilevata dalla Corte deve quindi riesaminare soltanto l'aliquota del dazio antidumping applicabile e non le misure stesse. |
(58) |
Dato che si è concluso che il dazio residuo applicabile rispettivamente alla Cina e al Vietnam dovrebbe essere reistituito nei confronti dei produttori esportatori interessati a un'aliquota pari a quella inizialmente prevista dal regolamento controverso e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009, non è richiesta alcuna modifica del regolamento (CE) n. 388/2008. Quest'ultimo regolamento rimane valido. |
E. OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE DOPO LA DIVULGAZIONE DELLE CONCLUSIONI
(59) |
Dopo la divulgazione delle conclusioni, alla Commissione sono pervenute osservazioni per conto della Federazione delle industrie europee di articoli sportivi («FESI») e della Coalizione delle calzature («la Coalizione») (25), che rappresentano gli importatori di calzature nell'Unione. |
Requisiti procedurali della valutazione dei moduli di richiesta di TEM e TI
(60) |
La FESI e la Coalizione hanno sostenuto che l'onere della prova nella valutazione delle richieste di TEM/TI incombe alla Commissione, in quanto i produttori esportatori cinesi e vietnamiti avevano adempiuto a tale onere presentando le richieste di TEM/TI nell'inchiesta iniziale. Inoltre, secondo la FESI e la Coalizione, ai produttori esportatori interessati dall'attuale esecuzione avrebbero dovuto essere concessi gli stessi diritti procedurali conferiti ai produttori esportatori inclusi nel campione durante l'inchiesta iniziale. La FESI e la Coalizione hanno affermato in particolare che era stata realizzata soltanto un'analisi documentale invece delle visite di verifica in loco e che ai produttori esportatori cinesi e vietnamiti non era stata offerta, con lettere di richiamo, la possibilità di completare i moduli di richiesta di TEM/TI. |
(61) |
La FESI e la Coalizione hanno inoltre sostenuto che ai produttori esportatori interessati dall'esecuzione in corso non erano state fornite le stesse garanzie procedurali applicate normalmente nelle inchieste antidumping, ma erano state applicate norme più rigorose. Secondo la FESI e la Coalizione, la Commissione non aveva tenuto conto del lasso di tempo trascorso tra la presentazione della richiesta di TEM/TI nell'inchiesta iniziale e la valutazione di tali richieste. Durante l'inchiesta iniziale erano inoltre stati lasciati ai produttori esportatori solo 15 giorni per compilare le richieste di TEM/TI, invece dei 21 giorni abituali. |
(62) |
Pertanto la FESI e la Coalizione hanno sostenuto che non è stato rispettato il principio giuridico fondamentale, secondo cui alle parti interessate è concessa la possibilità di esercitare pienamente i propri diritti di difesa, sancito dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea. In base a ciò è stato sostenuto che, non avendo dato ai produttori esportatori la possibilità di integrare informazioni incomplete, la Commissione ha abusato dei suoi poteri e ha effettivamente invertito l'onere della prova nella fase di esecuzione. |
(63) |
Infine la FESI e la Coalizione hanno anche affermato che questo approccio sarebbe discriminatorio nei confronti dei produttori esportatori cinesi e vietnamiti che erano stati inclusi nel campione nell'inchiesta iniziale, nonché per gli altri produttori esportatori di paesi ad economia non di mercato che sono stati sottoposti a un'inchiesta antidumping e hanno presentato richieste di TEM/TI durante tale inchiesta. Le società cinesi e vietnamite interessate dall'esecuzione in corso non dovrebbero quindi essere assoggettate alle stesse condizioni sulla fornitura di informazioni applicate in una normale inchiesta di 15 mesi né a norme procedurali più severe. |
(64) |
La FESI e la Coalizione hanno anche affermato che la Commissione ha applicato de facto i dati disponibili ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, senza rispettare le norme procedurali stabilite all'articolo 18, paragrafo 4, dello stesso regolamento. |
(65) |
La Commissione ricorda che, secondo la giurisprudenza, l'onere della prova incombe al produttore che desidera chiedere il TEM/TI a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base. A tal fine l'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo comma, stabilisce che la richiesta presentata da tale produttore deve contenere prove sufficienti, specificate in detta disposizione, in ordine al fatto che egli opera in condizioni di economia di mercato. Pertanto, come dichiarato dalla Corte nelle sentenze della causa Brosmann e Aokang, non spetta alle istituzioni provare che il produttore non soddisfa le condizioni previste per beneficiare di detto status. La Commissione è tenuta invece a valutare se gli elementi di prova forniti dal produttore interessato siano sufficienti a dimostrare che sono soddisfatti i criteri stabiliti all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo comma, del regolamento di base, per potergli concedere il TEM/TI (cfr. considerando 48). A tale riguardo si ricorda che nel regolamento di base o nella giurisprudenza non è indicato alcun obbligo per la Commissione di dare al produttore esportatore la possibilità di integrare la richiesta di TEM/IT con tutte le informazioni fattuali mancanti. La Commissione può basare la sua valutazione sulle informazioni fornite dal produttore esportatore. |
(66) |
Per quanto riguarda l'argomentazione secondo cui è stata realizzata soltanto un'analisi documentale, la Commissione osserva che tale analisi è una procedura in cui si esaminano le richieste di TEM/TI in base ai documenti forniti dal produttore esportatore. Tutte le richieste di TEM/TI sono oggetto di un'analisi documentale da parte della Commissione. In aggiunta, la Commissione può decidere di effettuare visite di verifica in loco. Tali verifiche in loco non sono tuttavia obbligatorie e non vengono effettuate per ogni richiesta di TEM/TI. Se vengono svolte, le ispezioni in loco hanno normalmente lo scopo di confermare una determinata valutazione preliminare effettuata dalle istituzioni e/o di verificare l'esattezza delle informazioni fornite dal produttore esportatore interessato. In altre parole, se gli elementi di prova presentati dal produttore esportatore indicano chiaramente che il TEM/TI non è giustificato, la fase aggiuntiva e facoltativa delle ispezioni in loco normalmente non viene realizzata. Spetta alla Commissione valutare se sia opportuno effettuare una visita di verifica (26). Tale istituzione ha il potere discrezionale di decidere sui mezzi da utilizzare per la verifica delle informazioni contenute in un modulo di richiesta di TEM/TI. Qualora, come nel caso in questione, la Commissione decida, in base a un'analisi documentale, che dispone di elementi di prova sufficienti per pronunciarsi su una richiesta di TEM/TI, una visita di verifica non è necessaria e non può essere richiesta. |
(67) |
Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui i diritti di difesa non sono stati adeguatamente rispettati a causa della decisione della Commissione di non inviare lettere di richiamo, si ricorda in primo luogo che i diritti di difesa sono diritti individuali e che la FESI e la Coalizione non possono invocare una violazione di un diritto individuale di altre società. In secondo luogo, la Commissione contesta l'asserzione secondo cui esiste una prassi della Commissione che comporta un considerevole scambio di informazioni e un processo dettagliato di richiesta di informazioni mancanti ni casi in cui viene svolta solo un'analisi documentale invece di un'analisi documentale e di una verifica in loco. In effetti, la FESI e la Coalizione non sono state in grado di dimostrare il contrario. |
(68) |
Anche le osservazioni della FESI e della Coalizione relative alla discriminazione devono essere respinte in quanto infondate. Si ricorda che il principio della parità di trattamento risulta violato se le istituzioni dell'Unione trattano in modo diverso casi simili, svantaggiando alcuni operatori commerciali rispetto ad altri, senza che tale differenziazione sia giustificata dall'esistenza di differenze oggettive sostanziali (27). Tuttavia ciò non è esattamente quello che fa la Commissione: chiedendo ai produttori esportatori cinesi e vietnamiti non inclusi nel campione di presentare richieste di TEM/TI per un riesame essa intende mettere questi produttori esportatori, precedentemente non inclusi nel campione, in una condizione paritaria a quella di coloro che erano inclusi nel campionenell'inchiesta iniziale. Inoltre, dato che il regolamento di base non fissa un termine minimo a tale proposito, finché il termine fissato è ragionevole e offre alle parti una possibilità sufficiente di raccogliere le informazioni necessarie, tutelando allo stesso tempo i loro diritti di difesa, non vi è alcuna discriminazione. |
(69) |
Per quanto riguarda l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, nel caso in questione la Commissione ha accettato le informazioni fornite dai produttori esportatori interessati, non le ha respinte e ha basato su di esse la sua valutazione. Quindi la Commissione non ha applicato l'articolo 18. Conseguentemente non è stato necessario seguire la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di base. Tale procedura è seguita nei casi in cui la Commissione intende respingere determinate informazioni fornite dalla parte interessata e utilizzare invece i dati disponibili. |
Base giuridica della riapertura dell'inchiesta
(70) |
Secondo la FESI e la Coalizione, la Commissione avrebbe violato l'articolo 266 del TFUE, poiché tale articolo non le fornisce la base giuridica per riaprire l'inchiesta in relazione a una misura scaduta. La FESI e la Coalizione hanno inoltre ribadito che l'articolo 266 del TFUE non consente l'istituzione retroattiva dei dazi antidumping, il che è stato confermato anche dalla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-458/98P, IPS/Consiglio (28). |
(71) |
A tale riguardo la FESI e la Coalizione hanno sostenuto che il procedimento antidumping relativo alle importazioni di calzature dalla Cina e dal Vietnam si era concluso il 31 marzo 2011 con la scadenza delle misure. A tal fine, la Commissione aveva pubblicato un avviso sulla scadenza dei dazi nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 16 marzo 2011 (29) («avviso di scadenza»), l'industria dell'Unione non aveva indicato alcuna persistenza del dumping e anche la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea non aveva invalidato l'avviso di scadenza. |
(72) |
Dette parti hanno inoltre sostenuto che nel regolamento di base non era indicato alcun motivo che permettesse alla Commissione di riaprire l'inchiesta antidumping. |
(73) |
In tale contesto la FESI e la Coalizione hanno affermato inoltre che la ripresa dell'inchiesta e della valutazione delle richieste di TEM/TI presentate dai produttori esportatori cinesi e vietnamiti interessati durante l'inchiesta iniziale viola il principio universale di prescrizione o di decadenza. Tale principio è sancito dall'accordo OMC e dal regolamento di base, che fissano un termine di cinque anni per le misure, nonché dall'articolo 236, paragrafo 1, e dall'articolo 221, paragrafo 3, del codice doganale comunitario, che fissano un termine di tre anni entro cui gli importatori, da un lato, possono chiedere il rimborso di dazi antidumping e le autorità doganali nazionali, dall'altro, possono riscuotere dazi sull'importazione e dazi antidumping (30). L'articolo 266 del TFUE non consente alcuna deroga a tale principio. |
(74) |
Infine è stato asserito che la Commissione non ha fornito alcuna motivazione o giurisprudenza precedente a sostegno del ricorso all'articolo 266 del TFUE come base giuridica per la riapertura del procedimento. |
(75) |
Per quanto riguarda la mancanza di base giuridica per la riapertura dell'inchiesta, la Commissione ricorda la giurisprudenza citata al considerando 15, in base alla quale essa può riprendere l'inchiesta dal punto preciso in cui si è verificata l'illegittimità. Secondo la giurisprudenza, la legalità di un regolamento antidumping deve essere valutata alla luce delle norme oggettive del diritto dell'Unione e non di una prassi decisionale, anche qualora tale prassi esista (il che non è il caso nella fattispecie). Quindi la prassi precedente della Commissione, quod non, non può creare un legittimo affidamento: secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, il legittimo affidamento può sorgere solo nel caso in cui le istituzioni abbiano fornito specifiche garanzie che permettono a una parte interessata di dedurre legittimamente che le istituzioni dell'Unione agiranno in un determinato modo (31). Né la FESI né la Coalizione hanno cercato di dimostrare che tali garanzie sono state fornite nel caso in questione. Ciò vale a maggior ragione in quanto la prassi precedente cui è fatto riferimento non corrisponde alla situazione di fatto e di diritto del caso in questione e le divergenze possono essere spiegate dalle differenze di fatto e di diritto rispetto al caso in questione. |
(76) |
Le differenze sono le seguenti: l'illegittimità rilevata dalla Corte non riguarda le conclusioni relative al dumping, al pregiudizio e all'interesse dell'Unione e quindi il principio dell'istituzione del dazio, ma unicamente l'aliquota esatta del dazio. I precedenti annullamenti cui si riferiscono le parti interessate riguardavano invece le conclusioni relative al dumping, al pregiudizio e all'interesse dell'Unione. Le istituzioni sono quindi autorizzate a ricalcolare l'aliquota esatta del dazio per i produttori esportatori interessati. |
(77) |
In particolare, nel caso in questione non è stato necessario chiedere ulteriori informazioni alle parti interessate. La Commissione ha dovuto piuttosto valutare le informazioni che erano state presentate, ma non valutate prima dell'adozione del regolamento (CE) n. 1472/2006. Ad ogni modo, come indicato al considerando 75, la prassi precedente di altri casi non costituisce una garanzia precisa e incondizionata per il caso in questione. |
(78) |
Infine, tutte le parti alle quali il procedimento è diretto, vale a dire i produttori esportatori interessati, nonché le parti nelle cause dinanzi alla Corte e l'associazione che rappresenta una di queste parti, sono state informate tramite una comunicazione dei fatti pertinenti sulla base dei quali la Commissione intende adottare la presente valutazione relativa al TEM/TI. I loro diritti di difesa sono quindi rispettati. A tale riguardo va sottolineato in particolare che, in un procedimento antidumping, gli importatori indipendenti non beneficiano di diritti di difesa, in quanto tali procedimenti non sono diretti contro di loro. |
(79) |
Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui le misure in questione sono scadute il 31 marzo 2011, la Commissione non vede per quale motivo la scadenza della misura abbia un'incidenza sulla possibilità di adottare un nuovo atto per sostituire l'atto annullato in seguito a una sentenza di annullamento dell'atto iniziale. Secondo la giurisprudenza di cui al considerando 15, il procedimento amministrativo dovrebbe essere ripreso dal punto in cui si è verificata l'illegittimità. |
(80) |
Dato che l'atto che chiude i procedimenti è stato annullato, i procedimenti antidumping sono ancora aperti. La Commissione ha l'obbligo di chiudere tali procedimenti, poiché l'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base prevede che un'inchiesta debba essere chiusa con un atto della Commissione. |
Articolo 236 del codice doganale comunitario
(81) |
La FESI e la Coalizione hanno inoltre affermato che la procedura adottata per riaprire l'inchiesta e istituire retroattivamente il dazio costituisce un abuso di potere della Commissione e viola il TFUE. A tale riguardo la FESI e la Coalizione affermano che la Commissione non ha il potere di interferire con l'articolo 236, paragrafo 1, del codice doganale comunitario impedendo il rimborso dei dazi antidumping. Secondo loro, spettava alle autorità doganali nazionali trarre le conseguenze dell'annullamento dei dazi e queste ultime sarebbero anche state tenute a rimborsare i dazi antidumping dichiarati non validi dalla Corte. |
(82) |
A tale riguardo la FESI e la Coalizione hanno affermato che l'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base non permette alla Commissione di derogare all'articolo 236 del codice doganale comunitario, poiché le due normative sono ordinamenti giuridici paritari e il regolamento di base non può essere considerato una lex specialis del codice doganale comunitario. |
(83) |
Le stesse parti hanno inoltre sostenuto che l'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base non fa riferimento all'articolo 236 del codice doganale comunitario e stabilisce soltanto che la Commissione può adottare disposizioni speciali e non deroghe al codice doganale comunitario. |
(84) |
In risposta a ciò è importante sottolineare che l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base non rende le norme che disciplinano la legislazione doganale dell'Unione automaticamente applicabili all'istituzione dei dazi antidumping individuali (32). L'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base conferisce invece alle istituzioni dell'Unione il diritto di recepire e rendere applicabili, se necessario e opportuno, le norme che disciplinano la legislazione doganale dell'Unione (33). |
(85) |
Tale recepimento non richiede la piena applicazione di tutte le disposizioni della legislazione doganale dell'Unione. L'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base prevede espressamente disposizioni particolari relative alla definizione comune della nozione di origine, un buon esempio di un caso in cui si verifica una deroga alle disposizioni della legislazione doganale dell'Unione. È su questa base che la Commissione ha usato i poteri derivanti dall'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base e ha chiesto alle autorità doganali nazionali di astenersi temporaneamente da qualsiasi rimborso. Ciò non mette in causa la competenza esclusiva delle autorità doganali nazionali nell'ambito delle controversie concernenti l'obbligazione doganale: il potere decisionale spetta alle autorità doganali degli Stati membri. Le autorità doganali degli Stati membri decidono ancora, in base alle conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito alle richieste di TEM e TI, se concedere o meno un rimborso. |
(86) |
Pertanto, anche se è vero che la legislazione doganale dell'Unione non contiene alcuna disposizione che consenta di ostacolare il rimborso dei dazi doganali versati indebitamente, in relazione al rimborso dei dazi antidumpingnon può essere fatta un'affermazione così categorica. Vista la necessità generale di proteggere le risorse dell'Unione da ingiustificate richieste di rimborso e le difficoltà che l'avvio di un'azione per rimborsi ingiustificati comporta, la Commissione ha pertanto dovuto derogare temporaneamente alla legislazione doganale dell'Unione avvalendosi dei poteri che le sono conferiti a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base. |
Assenza di menzione della base giuridica
(87) |
La FESI e la Coalizione hanno anche sostenuto che la Commissione, in violazione dell'articolo 296 del TFUE, non ha fornito un'adeguata motivazione e non ha indicato la base giuridica della reistituzione retroattiva dei dazi e quindi del rifiuto di rimborso dei dazi agli importatori interessati dall'esecuzione in corso. Di conseguenza, la FESI e la Coalizione hanno affermato che la Commissione ha violato il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva delle parti interessate. |
(88) |
La Commissione ritiene che la motivazione giuridica completa fornita nel documento contenente le conclusioni generali e nel presente regolamento motivi debitamente quest'ultimo. |
Legittimo affidamento
(89) |
La FESI e la Coalizione hanno inoltre sostenuto che la correzione retroattiva delle misure scadute viola il principio del legittimo affidamento. La FESI ha affermato che in un primo momento alle parti, inclusi gli importatori, è stato assicurato che le misure sarebbero scadute il 31 marzo 2011 e che, visto il tempo trascorso dall'inchiesta iniziale, esse potevano giustamente fare affidamento sul fatto che l'inchiesta iniziale non sarebbe stata ripresa o riaperta. I produttori esportatori cinesi e vietnamiti potevano giustamente fare legittimo affidamento sul fatto che le loro richieste di TEM/TI presentate nell'inchiesta iniziale non sarebbero più state riesaminate dalla Commissione, per il semplice fatto che tali richieste non erano state esaminate entro il termine di tre mesi applicabile durante l'inchiesta iniziale. |
(90) |
Per quanto riguarda il legittimo affidamento delle parti interessate sul fatto che le misure antidumping sarebbero scadute e che l'inchiesta non sarebbe più stata riaperta si rinvia ai considerando 78 e 79, in cui tali argomentazioni sono state trattate dettagliatamente. |
(91) |
Per quanto riguarda il legittimo affidamento dei produttori esportatori cinesi e vietnamiti sul fatto che le loro richieste di TEM/TI non sarebbero state riesaminate, si rinvia al considerando 74, in cui la questione è trattata alla luce delle giurisprudenza della Corte in materia. |
Principio di non discriminazione
(92) |
La FESI e la Coalizione hanno sostenuto che l'istituzione di misure antidumping con effetto retroattivo costituisce i) una discriminazione degli importatori interessati dall'esecuzione in corso rispetto agli importatori interessati dall'esecuzione delle sentenze Brosmann e Aokang di cui al considerando 6, ai quali sono stati rimborsati i dazi pagati sulle importazioni di calzature dai cinque produttori esportatori interessati da dette sentenze nonché ii) una discriminazione dei produttori esportatori interessati dall'esecuzione in corso rispetto ai cinque produttori esportatori interessati dalle sentenze Brosmann e Aokang che non sono stati assoggettati ad alcun dazio in seguito alla decisione di esecuzione 2014/149/UE. |
(93) |
Per quanto riguarda l'affermazione sulla discriminazione, la Commissione ricorda in primo luogo le condizioni per una discriminazione, indicate al considerando 67. |
(94) |
Occorre inoltre notare che la differenza tra gli importatori interessati dall'esecuzione in corso e quelli interessati dall'esecuzione delle sentenze Brosmann e Aokang sta nel fatto che questi ultimi hanno deciso di impugnare il regolamento (CE) n. 1472/2006 dinanzi al Tribunale, mentre i primi non lo hanno fatto. |
(95) |
Una decisione adottata da un'istituzione dell'Unione che non è stata impugnata dal suo destinatario entro i termini stabiliti all'articolo 263, sesto comma, del TFUE, diviene definitiva nei suoi confronti. Tale regola è basata in particolare sulla considerazione che i termini entro cui devono essere avviati i procedimenti giuridici sono intesi a garantire la certezza del diritto, evitando che le misure dell'Unione che producono effetti giuridici siano messe in discussione per un tempo indeterminato (34). |
(96) |
Questo principio procedurale del diritto dell'Unione crea necessariamente due gruppi: coloro che hanno impugnato una misura dell'Unione e di conseguenza possono aver acquisito una posizione vantaggiosa (come Brosmann e gli altri quattro produttori esportatori) e coloro che non lo hanno fatto. Ciò non significa però che la Commissione abbia trattato le due parti in modo disuguale, in violazione del principio della parità di trattamento. Il fatto di riconoscere che una parte rientra in quest'ultima categoria per una decisione consapevole di non contestare un atto dell'Unione non è discriminatorio nei confronti di tale gruppo. |
(97) |
Tutte le parti interessate hanno quindi beneficiato della tutela giurisdizionale dinanzi ai giudici dell'Unione in qualsiasi momento. |
(98) |
Per quanto riguarda la presunta discriminazione dei produttori esportatori interessati dall'esecuzione in corso che non erano soggetti ad alcun dazio in seguito alla decisione 2014/149/UE, va notato che la decisione del Consiglio di non reistituire i dazi è stata chiaramente presa in base alle circostanze particolari della situazione specifica esistente al momento in cui la Commissione ha presentato la proposta di reistituire tali dazi, in particolare per il fatto che i dazi antidumping in questione erano già stati rimborsati e considerando che la comunicazione iniziale dell'obbligazione al debitore in questione era stata ritirata in seguito alle sentenze Brosmann e Aokang. Secondo il Consiglio tale rimborso aveva creato il legittimo affidamento degli importatori interessati. Dato che gli altri importatori non hanno fruito di un rimborso comparabile, essi non si trovano in una situazione comparabile a quella degli importatori interessati dalla decisione del Consiglio. |
(99) |
In ogni caso, il fatto che il Consiglio abbia deciso di agire in un certo modo, date le circostanze particolari del caso in questione, non può obbligare la Commissione ad eseguire un'altra sentenza in modo esattamente uguale. |
Competenza della Commissione di istituire misure antidumping definitive
(100) |
La FESI e la Coalizione hanno inoltre affermato che la Commissione non ha la competenza per adottare il regolamento che istituisce un dazio antidumping con effetto retroattivo nell'esercizio di esecuzione in corso e che tale competenza spetterebbe in ogni caso al Consiglio. Questa affermazione si basava sull'argomentazione secondo la quale, se l'inchiesta è ripresa dal punto preciso in cui si è verificata l'illegittimità, dovrebbero anche essere applicabili le stesse norme valide al momento dell'inchiesta iniziale, in cui le misure definitive sono state adottate dal Consiglio. Le suddette parti hanno sostenuto che, in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (il cosiddetto «regolamento Omnibus I») (35), la nuova procedura decisionale nel settore della politica commerciale comune non si applica al presente contesto, dato che prima dell'entrata in vigore del regolamento Omnibus I i) la Commissione aveva già adottato un atto (il regolamento provvisorio), ii) le consultazioni prescritte dal regolamento (CE) n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, erano state avviate e concluse e iii) la Commissione aveva già adottato una proposta di regolamento del Consiglio sull'adozione di misure definitive. In base a ciò, dette parti hanno concluso che dovrebbero essere applicate le procedure decisionali anteriori all'entrata in vigore del regolamento Omnibus I. |
(101) |
L'argomentazione si concentra tuttavia sulla data di apertura dell'inchiesta (che è in effetti pertinente in relazione alle altre modifiche sostanziali apportate al regolamento di base) ma omette di menzionare il fatto che il regolamento (UE) n. 37/2014 si avvale di un criterio diverso (vale a dire l'apertura della procedura di adozione delle misure). La posizione della FESI e della Coalizione si basa quindi su un'interpretazione errata della norma transitoria del regolamento (UE) n. 37/2014. |
(102) |
In effetti, visto il riferimento contenuto nell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 37/2014 alle «procedure in itinere relative all'adozione di misure», che stabilisce le norme transitorie per le modifiche delle procedure decisionali di adozione delle misure antidumping, e visto il significato di «procedura» nel regolamento di base, per un'inchiesta che è stata aperta prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 37/2014 ma per la quale la Commissione non aveva avviato la consultazione del comitato competente in vista dell'adozione delle misure prima di tale entrata in vigore, alla procedura di adozione di dette misure antidumping si applicano le nuove norme. Lo stesso vale per i procedimenti in cui le misure sono state istituite in base alle vecchie norme, e che vanno riesaminati, o per i casi in cui sono stati istituiti dazi provvisori in base alle vecchie norme, ma la procedura di adozione delle misure definitive non era ancora stata aperta quando è entrato in vigore il regolamento (UE) n. 37/2014. In altre parole, il regolamento (UE) n. 37/2014 si applica a una specifica «procedura di adozione» e non all'intero periodo di una data inchiesta o di una procedura. |
(103) |
Il regolamento controverso è stato adottato nel 2006. La legislazione pertinente applicabile al procedimento è il regolamento di base. Tale argomentazione è pertanto respinta. |
F. CONCLUSIONI
(104) |
Tenuto conto delle osservazioni presentate e della loro analisi, la Commissione ha concluso che il dazio antidumping residuo applicabile alla Cina e al Vietnam, rispettivamente pari al 16,5 % e al 10 %, dovrebbe essere reistituito per il periodo di applicazione del regolamento controverso. |
G. DIVULGAZIONE DELLE CONCLUSIONI
(105) |
I produttori esportatori interessati e tutte le parti che si sono manifestate sono stati informati in merito ai fatti essenziali e alle considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare la restituzione del dazio antidumping definitivo sulle esportazioni dei sette produttori esportatori interessati. È stato fissato un periodo entro il quale essi potevano presentare osservazioni in merito a tale divulgazione. |
(106) |
Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di calzature con tomaie di cuoio naturale o cuoio ricostituito, escluse le calzature per lo sport, le calzature contenenti una tecnologia speciale, le pantofole ed altre calzature da camera e le calzature con puntale protettivo, originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam, fabbricate dai produttori esportatori elencati nell'allegato II del presente regolamento e classificate con i codici NC: 6403 20 00, ex 6403 30 00 (36), ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98 ed ex 6405 10 00 (37), che hanno avuto luogo nel periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1472/2006 e del regolamento di esecuzione (CE) n. 1294/2009. I codici TARIC sono elencati nell'allegato I del presente regolamento.
2. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
— «calzature per lo sport»: calzature ai sensi della nota di sottovoce 1 del capitolo 64 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione (38);
— «calzature contenenti una tecnologia speciale»: calzature che hanno un prezzo cif uguale o superiore a 7,5 EUR/paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità, classificate con i seguenti codici NC: ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98;
— «calzature con puntale protettivo»: calzature munite di un puntale protettivo e dotate di una resistenza all'impatto di almeno 100 joule (39), classificate con i seguenti codici NC: ex 6403 30 00 (40), ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98 ed ex 6405 10 00;
— «pantofole ed altre calzature da camera»: calzature classificate con il codice NC 6405 10 00.
3. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dai produttori esportatori elencati nell'allegato II del presente regolamento è pari al 16,5 % per i produttori esportatori cinesi interessati e al 10 % per il produttore esportatore vietnamita interessato.
Articolo 2
Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio in conformità del regolamento (CE) n. 553/2006, sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio antidumping definitivo.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) Regolamento (CE) n. 553/2006 della Commissione, del 23 marzo 2006, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU L 98 del 6.4.2006, pag. 3).
(3) Regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU L 275 del 6.10.2006, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 388/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, che estende le misure antidumping definitive istituite dal regolamento (CE) n. 1472/2006 sulle importazioni di talune calzature con tomaie in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla RAS di Macao, a prescindere che sia dichiarato o no originario della RAS di Macao (GU L 117 dell'1.5.2008, pag. 1).
(5) GU C 251 del 3.10.2008, pag. 21.
(6) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio spedite dalla RAS di Macao, a prescindere che siano dichiarate o no originarie della RAS di Macao, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU L 352 del 30.12.2009, pag. 1).
(7) GU C 295 dell'11.10.2013, pag. 6.
(8) Decisione di esecuzione 2014/149/UE del Consiglio, del 18 marzo 2014, che respinge la proposta di regolamento di esecuzione che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e fabbricate da Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co Ltd e Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd (GU L 82 del 20.3.2014, pag. 27).
(9) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).
(10) GU C 106 del 21.3.2016, pag. 2.
(11) Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1).
(12) Cause riunite 97, 193, 99 e 215/86, Asteris AE e altri e Repubblica ellenica/Commissione, Racc. 1988, 2181, punti 27 e 28.
(13) Causa C-415/96, Spagna/Commissione, Racc. 1998, I-6993, punto 31; causa C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Consiglio, Racc. 2000, I-8147, punti da 80 a 85; causa T-301/01, Alitalia/Commissione, Racc. 2008, II-1753, punti 99 e 142; cause riunite T-267/08 e T-279/08, Région Nord-Pas de Calais/Commissione, Racc. 2011 II-1999, punto 83.
(14) Causa C-415/96, Spagna/Commissione, Racc. 1998, I-6993, punto 31; Causa C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Consiglio, Racc. 2000, I-8147, punti da 80 a 85.
(15) Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).
(16) Il regolamento (CE) n. 1225/2009 è stato successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 765/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 237 del 3.9.2012, pag. 1). A norma dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 765/2012, le modifiche introdotte da tale regolamento di modifica si applicano solo alle inchieste aperte dopo l'entrata in vigore di tale regolamento. La presente inchiesta è stata tuttavia aperta il 7 luglio 2005 (GU C 166 del 7.7.2005, pag. 14).
(17) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395 della Commissione, del 18 agosto 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e prodotte da Buckinghan Shoe Mfg Co. Ltd., Buildyet Shoes Mfg., DongGuan Elegant Top Shoes Co. Ltd, Dongguan Stella Footwear Co Ltd, Dongguan Taiway Sports Goods Limited, Foshan City Nanhai Qun Rui Footwear Co., Jianle Footwear Industrial, Sihui Kingo Rubber Shoes Factory, Synfort Shoes Co. Ltd., Taicang Kotoni Shoes Co. Ltd., Wei Hao Shoe Co. Ltd., Wei Hua Shoe Co. Ltd., Win Profile Industries Ltd, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU L 225 del 19.8.2016, pag. 52).
(18) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647 della Commissione, del 13 settembre 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e prodotte da Best Royal Co. Ltd., Lac Cuong Footwear Co., Ltd., Lac Ty Co., Ltd., Saoviet Joint Stock Company (Megastar Joint Stock Company), VMC Royal Co Ltd., Freetrend Industrial Ltd. e la sua società collegata Freetrend Industrial A (Vietnam) Co, Ltd., Fulgent Sun Footwear Co., Ltd., General Shoes Ltd., Golden Star Co, Ltd., Golden Top Company Co., Ltd., Kingmaker Footwear Co. Ltd., Tripos Enterprise Inc., Vietnam Shoe Majesty Co., Ltd., in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU L 245 del 14.9.2016, pag. 16).
(19) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1731 della Commissione, del 28 settembre 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da General Footwear Ltd (Cina), Diamond Vietnam Co Ltd e Ty Hung Footgearmex/Footwear Co Ltd, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU L 262 del 29.9.2016, pag. 4).
(20) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/223 della Commissione, del 17 febbraio 2016, che stabilisce una procedura di valutazione di determinate domande di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato e di trattamento individuale presentate da produttori esportatori della Cina e del Vietnam ed esegue la sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU L 41 del 18.2.2016, pag. 3).
(21) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2257 della Commissione, del 14 dicembre 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e prodotte da Chengdu Sunshine Shoes Co. Ltd, Foshan Nanhai Shyang Yuu Footwear Ltd. e Fujian Sunshine Footwear Co. Ltd., in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU L 340 I del 15.12.2016, pag. 1).
(22) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/423 della Commissione, del 9 marzo 2017, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da Fujian Viscap Shoes Co. Ltd, Vietnam Ching Lu Shoes Co. Ltd, Vinh Hong Producing-Trading-Service Co. Ltd, Qingdao Tae Kwang Shoes Co. Ltd, Maystar Footwear Co. Ltd, Lien Phat Company Ltd, Qingdao Sewon Shoes Co. Ltd, Panyu Pegasus Footwear Co. Ltd, PanYu Leader Footwear Corporation, Panyu Hsieh Da Rubber Co. Ltd, An Loc Joint Stock Company, Qingdao Changshin Shoes Company Limited, Chang Shin Vietnam Co. Ltd, Samyang Vietnam Co. Ltd, Qingdao Samho Shoes Co. Ltd, Min Yuan, Chau Giang Company Limited, Foshan Shunde Fong Ben Footwear Industrial Co. Ltd e Dongguan Texas Shoes Limited Co., in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU L 64 del 10.3.2017, pag. 72).
(23) Causa C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Consiglio, Racc. 2000, I-8147, punti da 80 a 85.
(24) Per tutelare la riservatezza, i nomi delle società sono stati sostituiti con numeri. Per le società da 1 a 3 vale il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1731 di cui al considerando 20, mentre per le società da 4 a 6 vige il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2257 di cui al considerando 23. Le società da 7 a 25 sono state assoggettate al regolamento di esecuzione (UE) 2017/423 di cui al considerando 24. Alle società interessate dal presente regolamento sono stati attribuiti i numeri progressivi da 26 a 32.
(25) Nella loro risposta al documento di divulgazione generale, Wolverine Europe BV, Wolverine Europe Limited e Damco Netherlands BV hanno fatto riferimento alle osservazioni presentate dalla FESI e dalla Coalizione.
(26) Causa T-192/08 Transnational Company Kazchrome e ENRC Marketing/Consiglio, Racc. 2011, II-07449, punto 298. La sentenza è stata confermata in appello, cfr. causa C-10/12 P, Transnational Company Kazchrome e ENRC Marketing/Consiglio, ECLI:EU:C:2013:865.
(27) Causa T-255/01 Changzhou Hailong Electronics & Light Fixtures e Zhejiang Sunlight Group/Consiglio, Rac. 2003, II-04741, punto 60.
(28) Causa C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Consiglio, Racc. 2000, I-8147, punti da 80 a 85.
(29) Avviso di scadenza di alcune misure antidumping (GU C 82 del 16.3.2011, pag. 4).
(30) Detto termine è indicato ora all'articolo 103, paragrafo 1, e all'articolo 121, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(31) Causa C-373/07 Mebrom/Commissione, Racc. 2009, I-00054, punti 91-94.
(32) Cfr. documento di lavoro dei servizi della Commissione, conformità alle sentenze della Corte di giustizia del 2 febbraio 2012 nella causa C-249/10 P Brosmann e del 15 novembre 2012 nella causa C-247/10P Zhejiang Aokang, che accompagna la proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e fabbricate da Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co. Ltd e Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd./* SWD/2014/046 final, considerando 45-48.
(33) Causa C-382/09 Stils Met, Racc. 2010, I-09315, punti 42-43. Il codice TARIC, ad esempio, usato anch'esso come mezzo per garantire la conformità alle misure di difesa commerciale, ha le sue origini nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
(34) Causa C-239/99 Nachi Europe, Racc. 2001, I-01197, punto 29.
(35) Regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2014, che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure (GU L 18 del 21.1.2014, pag. 1).
(36) A norma del regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione, del 17 ottobre 2006, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 301 del 31.10.2006, pag. 1) questo codice NC è sostituito il 1o gennaio 2007 dai codici NC ex 6403 51 05, ex 6403 59 05, ex 6403 91 05 ed ex 6403 99 05.
(37) Cfr. la definizione contenuta nel regolamento (CE) n. 1719/2005. Il prodotto interessato è determinato combinando la descrizione del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e la corrispondente designazione del prodotto dei codici NC.
(38) Regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione, del 27 ottobre 2005, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 286 del 28.10.2005, pag. 1).
(39) La resistenza all'impatto è misurata conformemente alle norme europee EN345 o EN346.
(40) A norma del regolamento (CE) n. 1549/2006 questo codice NC è sostituito il 1o gennaio 2007 dai codici NC ex 6403 51 05, ex 6403 59 05, ex 6403 91 05 ed ex 6403 99 05.
ALLEGATO I
Codici TARIC relativi alle calzature con tomaie di cuoio naturale o cuoio ricostituito di cui all'articolo 1
a) |
a decorrere dal 7 ottobre 2006: 6403300039, 6403300089, 6403511190, 6403511590, 6403511990, 6403519190, 6403519590, 6403519990, 6403591190, 6403593190, 6403593590, 6403593990, 6403599190, 6403599590, 6403599990, 6403911199, 6403911399, 6403911699, 6403911899, 6403919199, 6403919399, 6403919699, 6403919899, 6403991190, 6403993190, 6403993390, 6403993690, 6403993890, 6403999199, 6403999329, 6403999399, 6403999629, 6403999699, 6403999829, 6403999899 e 6405100080; |
b) |
a decorrere dal 1o gennaio 2007: 6403510519, 6403510599, 6403511190, 6403511590, 6403511990, 6403519190, 6403519590, 6403519990, 6403590519, 6403590599, 6403591190, 6403593190, 6403593590, 6403593990, 6403599190, 6403599590, 6403599990, 6403910519, 6403910599, 6403911199, 6403911399, 6403911699, 6403911899, 6403919199, 6403919399, 6403919699, 6403919899, 6403990519, 6403990599, 6403991190, 6403993190, 6403993390, 6403993690, 6403993890, 6403999199, 6403999329, 6403999399, 6403999629, 6403999699, 6403999829, 6403999899 e 6405100080; |
c) |
a decorrere dal 7 settembre 2007: 6403510515, 6403510518, 6403510595, 6403510598, 6403511191, 6403511199, 6403511591, 6403511599, 6403511991, 6403511999, 6403519191, 6403519199, 6403519591, 6403519599, 6403519991, 6403519999, 6403590515, 6403590518, 6403590595, 6403590598, 6403591191, 6403591199, 6403593191, 6403593199, 6403593591, 6403593599, 6403593991, 6403593999, 6403599191, 6403599199, 6403599591, 6403599599, 6403599991, 6403599999, 6403910515, 6403910518, 6403910595, 6403910598, 6403911195, 6403911198, 6403911395, 6403911398, 6403911695, 6403911698, 6403911895, 6403911898, 6403919195, 6403919198, 6403919395, 6403919398, 6403919695, 6403919698, 6403919895, 6403919898, 6403990515, 6403990518, 6403990595, 6403990598, 6403991191, 6403991199, 6403993191, 6403993199, 6403993391, 6403993399, 6403993691, 6403993699, 6403993891, 6403993899, 6403999195, 6403999198, 6403999325, 6403999328, 6403999395, 6403999398, 6403999625, 6403999628, 6403999695, 6403999698, 6403999825, 6403999828, 6403999895, 6403999898, 6405100081 e 6405100089. |
ALLEGATO II
Elenco dei produttori esportatori sulle cui importazioni è istituito un dazio antidumping definitivo
Nome del produttore esportatore |
Riferimento nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/423 (Allegato VI) |
Codice addizionale TARIC |
Dongguan Luzhou Shoes Co. Ltd |
Dah Lih Puh |
A999 |
Dongguan Shingtak Shoes Co. Ltd |
Shing Tak Ind. Co. Ltd |
A999 |
Guangzhou Dragon Shoes Co. Ltd |
Shing Tak Ind. Co. Ltd |
A999 |
Guangzhou Evervan Footwear Co. Ltd |
Everan Group P/A Eva Overseas International, Ltd e Everan Group P/A Jiangxi Guangyou Footwear Co. |
A999 |
Guangzhou Guangda Shoes Co. Ltd |
Shing Tak Ind. Co. Ltd |
A999 |
Long Son Joint Stock Company |
Long Son Joint Stock Company |
A999 |
Zhaoqing Li Da Shoes Co., Ltd |
Dah Lih Puh |
A999 |