1.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 285/6


REGOLAMENTO (UE) 2017/1979 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2017

recante modifica del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano per quanto riguarda gli echinodermi raccolti fuori dalle zone di produzione classificate

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

(2)

Il regolamento (CE) n. 854/2004 attribuisce agli Stati membri il compito di assicurare che la produzione e la commercializzazione di molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi siano sottoposte a controlli ufficiali come descritto all'allegato II. Il capo II di detto allegato contiene norme in merito alla classificazione delle zone di produzione e al monitoraggio di tali zone.

(3)

Nell'allegato II, capo II, del regolamento (CE) n. 854/2004, le zone di produzione sono classificate in base al livello di contaminazione fecale. Gli animali filtratori, come i molluschi bivalvi, possono accumulare microrganismi che rappresentano un rischio per la salute pubblica. Questo è il motivo per cui la classificazione delle zone di produzione si basa sulla presenza di certi microorganismi correlati a una contaminazione fecale.

(4)

Gli echinodermi in genere non sono animali filtratori; ne consegue che il rischio che tali animali accumulino microorganismi connessi a una contaminazione fecale è remoto. Non si dispone inoltre di dati epidemiologici che consentano di stabilire una correlazione tra le norme di cui all'allegato II, capo II, del regolamento (CE) n. 854/2004 per la classificazione delle zone di produzione, con rischi per la salute pubblica associati agli echinodermi non filtratori.

(5)

Gli echinodermi dovrebbero di conseguenza essere esclusi dalle norme in materia di classificazione delle zone di produzione di cui all'allegato II, capo II, del regolamento (CE) n. 854/2004.

(6)

L'allegato II, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce i controlli ufficiali sulle pectinidae e sui gasteropodi marini vivi non filtratori raccolti al di fuori delle zone di produzione classificate; gli echinodermi non filtratori dovrebbero essere inclusi in tale capo.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 854/2004, il capitolo III è sostituito dal testo seguente:

«CAPO III:   CONTROLLI UFFICIALI SULLE PECTINIDAE, SUI GASTEROPODI MARINI E SUGLI ECHINODERMI NON FILTRATORI RACCOLTI AL DI FUORI DELLE ZONE DI PRODUZIONE CLASSIFICATE

I controlli ufficiali sulle pectinidae, sui gasteropodi marini e sugli echinodermi non filtratori raccolti al di fuori delle zone di produzione classificate sono effettuati alle vendite all'asta, nei centri di spedizione e negli stabilimenti di lavorazione.

Tali controlli ufficiali verificano il rispetto dei requisiti sanitari per i molluschi bivalvi vivi stabiliti nell'allegato III, sezione VII, capo V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e degli altri requisiti di cui all'allegato III, sezione VII, capo IX, di tale regolamento.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.