28.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 279/30


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1963 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 2017

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i programmi di attività a sostegno dei settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 58, paragrafo 4, l'articolo 62, paragrafo 2, e l'articolo 66, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 31,

considerando quanto segue:

(1)

Alla luce dell'esperienza acquisita nel corso dell'esecuzione dei programmi di attività triennali che hanno avuto inizio il 1o aprile 2015, alcune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 (3) dovrebbero essere semplificate o chiarite. Allo stesso tempo, è opportuno limitare ulteriormente gli oneri amministrativi per gli operatori e per le amministrazioni nazionali.

(2)

Poiché l'anno di attuazione dei programmi di attività ha inizio il 1o aprile, nel contesto delle modifiche dei programmi di attività approvati in caso di fusione di organizzazioni beneficiarie, i programmi di attività distinti delle organizzazioni beneficiarie oggetto della fusione dovrebbero essere gestiti in parallelo fino all'inizio dell'anno di attuazione successivo a quello in cui ha avuto luogo la fusione. Nello stesso contesto, alcune condizioni legate all'accettazione di modifiche delle misure del programma di attività dovrebbero essere adattate per chiarire che la dotazione attribuita all'ambito interessato rimane stabile.

(3)

Ai fini di una migliore corrispondenza tra le domande di anticipo e la liquidità del beneficiario, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di consentire alle organizzazioni beneficiarie di presentare domande di anticipi durante l'esecuzione del programma di attività triennale.

(4)

È opportuno stabilire un importo minimo per la cauzione che deve essere costituita all'atto della presentazione di una domanda di approvazione di un programma di attività al fine di garantire l'attuazione del programma di attività approvato. Le norme in materia di svincolo della cauzione relative agli anticipi entro la fine di ogni anno di esecuzione del programma di attività dovrebbero essere più flessibili e armonizzate con le norme relative al pagamento dei finanziamenti dell'UE.

(5)

Tenendo conto del fatto che l'obiettivo principale della fissazione di scadenze rigorose per la presentazione di una domanda di pagamento è il rispetto del ciclo annuale di bilancio, gli Stati membri dovrebbero poter disporre di una maggiore flessibilità nel fissare il termine di presentazione di una domanda di pagamento, a condizione che essi effettuino i pagamenti entro il 15 ottobre dell'anno civile in cui si conclude l'anno di esecuzione del programma di attività.

(6)

Per evitare problemi di liquidità, nel corso di ogni anno di esecuzione del programma di attività dovrebbe essere previsto un sistema di pagamenti parziali per il rimborso delle spese già sostenute.

(7)

Per motivi di semplificazione, è opportuno prevedere la possibilità di effettuare la verifica del rispetto delle condizioni di riconoscimento dei beneficiari su base esclusivamente documentale.

(8)

È infine opportuno esprimere in maniera più chiara alcune date relative alla notifica alla Commissione di talune informazioni e i riferimenti incrociati tra alcune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014.

(10)

I programmi di attività approvati prima del 1o aprile 2018 dovrebbero continuare a essere disciplinati fino alla scadenza dalle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 applicabili al momento della loro approvazione.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 è così modificato:

1)

l'articolo 2 è così modificato:

a)

al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«In caso di fusione di organizzazioni beneficiarie che svolgevano precedentemente programmi di attività distinti, dette organizzazioni continuano a svolgere i programmi in modo distinto e parallelo fino al 31 marzo dell'anno che segue la fusione.»;

b)

al paragrafo 6, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«c)

la dotazione attribuita all'ambito interessato di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 611/2014 rimanga stabile;

d)

il trasferimento di una dotazione dalla misura in questione ad altre misure nell'ambito interessato non superi i 40 000 EUR.»;

2)

gli articoli 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 3

Anticipi

1.   L'organizzazione beneficiaria può presentare domande di anticipo entro le date stabilite dallo Stato membro.

2.   L'importo totale degli anticipi versati per un determinato anno di attuazione di un programma di attività non può superare il 90 % dell'importo di aiuto inizialmente approvato per tale programma di attività.

3.   Lo Stato membro ha la facoltà di fissare un importo minimo per gli anticipi e le scadenze da rispettare per il versamento dei medesimi.

Articolo 4

Cauzione da costituire

1.   La cauzione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera g), del regolamento delegato (UE) n. 611/2014 è pari ad almeno il 10 % del finanziamento dell'Unione richiesto.

2.   I versamenti degli anticipi di cui all'articolo 3 sono subordinati alla costituzione di una cauzione, conformemente al capo IV del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (*1). L'importo della cauzione è fissato al 110 % dell'importo dell'anticipo.

3.   Prima di una data stabilita dallo Stato membro e comunque al massimo entro la fine di ogni anno di esecuzione del programma di attività, le organizzazioni beneficiarie possono presentare allo Stato membro interessato una domanda di svincolo della cauzione di cui al paragrafo 2. Oltre ai documenti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettere b) e c), la domanda è accompagnata da una descrizione dettagliata delle fasi del programma di attività che sono state realizzate, suddivisa in base agli ambiti e alle misure di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 611/2014. Lo Stato membro controlla tali documenti e svincola la cauzione corrispondente alle spese di cui trattasi al massimo nel corso del secondo mese successivo a quello in cui viene presentata la domanda.

(*1)  Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).»;"

3)

l'articolo 5 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Ai fini del versamento del finanziamento dell'Unione di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'organizzazione beneficiaria presenta una domanda di finanziamento all'organismo pagatore dello Stato membro nell'anno civile in cui termina l'anno di esecuzione del programma di attività e comunque entro una data che deve essere determinata dallo Stato membro per conformarsi con i requisiti del paragrafo 5.

L'organismo pagatore dello Stato membro può versare alle organizzazioni beneficiarie il saldo del finanziamento unionale corrispondente a ciascun anno di esecuzione del programma di attività dopo aver verificato, sulla base della relazione annuale di cui all'articolo 9 o della relazione d'ispezione di cui all'articolo 7, che le misure corrispondenti a ciascuna rata dell'anticipo di cui all'articolo 3 sono state effettivamente realizzate.»;

b)

al paragrafo 5, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Entro il 15 ottobre dell'anno civile in cui termina l'anno di esecuzione del programma di attività e dopo aver esaminato i documenti a corredo ed effettuato i controlli di cui all'articolo 6, lo Stato membro versa il finanziamento unionale dovuto e svincola l'eventuale cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 2.»;

4)

è inserito il seguente articolo 5 bis:

«Articolo 5 bis

Pagamenti parziali

1.   Gli Stati membri possono autorizzare le organizzazioni beneficiarie a chiedere il pagamento della parte dell'aiuto corrispondente agli importi già spesi nell'ambito del programma di attività.

2.   Le domande di cui al paragrafo 1 possono essere presentate in qualsiasi momento, ma non più di due volte nel corso di ciascun anno di esecuzione del programma di attività. Oltre ai documenti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettere b) e c), le domande sono accompagnate da una descrizione dettagliata delle fasi del programma di attività che sono state realizzate, suddivisa in base agli ambiti e alle misure di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 611/2014.

3.   I pagamenti relativi alle domande di cui al paragrafo 1 non superano l'80 % della parte dell'aiuto corrispondente agli importi già spesi nell'ambito del programma di attività per il periodo considerato. Gli Stati membri hanno la facoltà di fissare un importo minimo per i pagamenti parziali nonché le scadenze da rispettare per le relative domande.»;

5)

all'articolo 6 è aggiunto il seguente paragrafo 6:

«6.   Gli Stati membri possono effettuare la verifica del rispetto delle condizioni di riconoscimento dei beneficiari di cui al paragrafo 1, lettera a), su base puramente documentale.»;

6)

l'articolo 10 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Al massimo entro il 31 gennaio che precede l'inizio di un nuovo programma di attività triennale, le autorità competenti comunicano alla Commissione i provvedimenti nazionali adottati in attuazione del presente regolamento, in particolare quelli relativi:»;

ii)

le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«c)

alla quota minima del finanziamento unionale assegnata ad ambiti specifici di cui all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 611/2014, agli obiettivi e alle priorità per il settore oleicolo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del suddetto regolamento delegato, nonché agli indicatori quantitativi e qualitativi di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera f), del suddetto regolamento delegato;

d)

alle date di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 5 bis, paragrafo 3, del presente regolamento;»;

b)

al paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Entro il 20 ottobre successivo a ogni anno di esecuzione del programma di attività approvato, le autorità competenti trasmettono alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente regolamento, contenente almeno i seguenti elementi:».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica ai programmi di attività che iniziano a decorrere dal 1o aprile 2018 e alle loro procedure di approvazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 della Commissione, del 6 giugno 2014, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i programmi di attività a sostegno dei settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 95).