19.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 269/36


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1907 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2017

relativo all'autorizzazione di un preparato di Lactobacillus plantarum (KKP/593/p e KKP/788/p) e Lactobacillus buchneri (KKP/907/p) come additivo per mangimi destinati a bovini e ovini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione per un preparato di due ceppi di Lactobacillus plantarum (KKP/593/p e KKP/788/p) e di Lactobacillus buchneri (KKP/907/p). Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

Detta domanda riguarda l'autorizzazione del preparato di Lactobacillus plantarum (KKP/593/p e KKP/788/p) e Lactobacillus buchneri (KKP/907/p) come additivo per mangimi destinati a bovini e ovini, da classificare nella categoria «additivi tecnologici».

(4)

Nel suo parere del 4 dicembre 2013 (2) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'impiego proposte, il preparato di Lactobacillus plantarum (KKP/593/p e KKP/788/p) e Lactobacillus buchneri (KKP/907/p) non ha effetti nocivi per la salute degli animali, la salute umana o l'ambiente. Essa ha inoltre concluso che il preparato in questione può migliorare la produzione di insilato ottenuto da materiali foraggeri facili, moderatamente difficili e difficili da insilare e ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. L'Autorità ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione del preparato di Lactobacillus plantarum (KKP/593/p e KKP/788/p) e Lactobacillus buchneri (KKP/907/p) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, è opportuno autorizzare l'impiego del preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l'insilaggio», è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  EFSA Journal 2014; 12(1):3529.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

CFU di additivo/kg di materiale fresco

Additivi tecnologici: additivi per l'insilaggio

1k20754

Lactobacillus plantarum KKP/593/p

Lactobacillus plantarum KKP/788/p

Lactobacillus buchneri KKP/907/p

Composizione dell'additivo

Preparato di Lactobacillus plantarum KKP/593/p, Lactobacillus plantarum KKP/788/p e Lactobacillus buchneri KKP/907/p contenente almeno1 × 109 CFU/g additivo, in un rapporto di 4:4:1 (Lactobacillus plantarum KKP/593/p: Lactobacillus plantarum KKP/788/p: Lactobacillus buchneri KKP/907/p).

Caratterizzazione della sostanza attiva

Cellule vitali di Lactobacillus plantarum KKP/593/p, Lactobacillus plantarum KKP/788/p e Lactobacillus buchneri KKP/907p.

Metodo di analisi  (1)

Conteggio nell'additivo per mangimi: metodo di diffusione su piastra con utilizzo di MRS agar (EN 15787).

Identificazione dell'additivo per mangimi: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).

Bovini

Ovini

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele occorre indicare le condizioni di conservazione.

2.

Tenore minimo di additivo se usato in combinazione con altri microrganismi come additivo per l'insilaggio: 1 × 108 CFU/kg di materiale fresco.

3.

Al fine di evitare agli utilizzatori i potenziali rischi derivanti dall'impiego dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, comprendenti una protezione dell'apparato respiratorio.

8 novembre 2027


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports