19.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 269/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1901 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2017

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Danbo (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 è entrato in vigore il 3 gennaio 2013. Esso ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (2).

(2)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda della Danimarca per la registrazione della denominazione «Danbo» come indicazione geografica protetta (IGP) è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3).

(3)

L'Austria, l'Argentina congiuntamente al Centro de la Industria Lechera (federazione delle industrie lattiero-casearie dell'Argentina), l'Australia congiuntamente a Dairy Australia (federazione delle industrie lattiero-casearie dell'Australia), la Nuova Zelanda congiuntamente a Dairy Companies Association of New Zealand (federazione delle industrie lattiero-casearie della Nuova Zelanda), l'Uruguay, l'Ufficio del rappresentante del commercio degli Stati Uniti e il Consortium for Common Food Names (Consorzio per la difesa delle denominazioni alimentari generiche) degli Stati Uniti hanno presentato un'opposizione alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006. Tali opposizioni sono state ritenute ricevibili ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del suddetto regolamento, ad eccezione di quella dell'Austria, che non è pervenuta entro il termine prescritto.

(4)

Le opposizioni riguardavano il mancato rispetto delle condizioni previste dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 510/2006, sostituito dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1151/2012, e in particolare sostenevano che il «Danbo» non possiede una qualità specifica, una reputazione o altre caratteristiche attribuibili all'origine geografica. Esse affermano inoltre che la denominazione «Danbo» non potrebbe essere considerata una denominazione tradizionale non geografica e che non sussistono circostanze eccezionali che giustifichino la designazione di tutta la Danimarca come zona geografica delimitata. Le opposizioni hanno inoltre affermato che la denominazione «Danbo» è divenuta una denominazione generica, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006, sostituito dall'articolo 6, paragrafo 1, e dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1151/2012. Al riguardo esse hanno indicato che il «Danbo» è oggetto di una norma del Codex alimentarius dal 1966 e che è stato incluso nell'allegato B della convenzione di Stresa del 1951. Il carattere generico della denominazione sarebbe dimostrato dal fatto che il «Danbo» ha anche una propria linea tariffaria. Le opposizioni precisano inoltre l'importanza della produzione e del consumo del «Danbo» in vari paesi dell'UE e in paesi terzi, alcuni dei quali hanno una norma giuridica specifica per tale prodotto.

(5)

Con lettere del 18 settembre 2012, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha invitato le parti interessate ad avviare idonee consultazioni.

(6)

Poiché non si è raggiunto un accordo nei termini previsti, la Commissione ha l'obbligo di adottare una decisione in base alla procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (EU) n. 1151/2012.

(7)

In merito alla presunta inosservanza, da parte della denominazione «Danbo», dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 510/2006, sostituito dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1151/2012, è opportuno rilevare che la disposizione pertinente in vigore non considera un paese come un caso eccezionale per quanto riguarda un'indicazione geografica. Allo stesso modo, non è più necessario valutare se «Danbo» sia o meno una «denominazione tradizionale non geografica». La registrazione di «Danbo» come IGP è effettivamente richiesta sulla base della sua reputazione, che è attribuibile alla sua origine geografica ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che è ampiamente descritta nel documento unico pubblicato e nel disciplinare di produzione. Gli opponenti non hanno fornito una motivazione valida per contestare tale descrizione.

(8)

Gli opponenti hanno presentato diversi elementi di prova che avrebbero dimostrato che la denominazione in questione è generica. Tuttavia, il fatto che esista una specifica norma del Codex alimentarius nonché l'inclusione del «Danbo» nell'allegato B della convenzione di Stresa non implicano che tale nome sia divenuto ipso facto generico. Come indicato dalla Corte di giustizia nella sua giurisprudenza consolidata, i codici tariffari riguardano le questioni doganali e non sono quindi pertinenti per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale. Inoltre i dati limitati che sono stati trasmessi, relativi in particolare alla produzione del «Danbo» al di fuori dell'Unione europea, non sono pertinenti alla luce del principio di territorialità su cui si fonda il regolamento (UE) n. 1151/2012, secondo cui l'eventuale carattere generico di una denominazione deve essere valutato con riferimento al territorio dell'Unione europea. La percezione di tale termine al di fuori dell'Unione europea e la possibile esistenza di norme di produzione regolamentari correlate in paesi terzi non sono considerate rilevanti ai fini della presente decisione.

(9)

Non sono state fornite prove nel procedimento di opposizione per quanto riguarda importazioni nell'Unione europea di formaggio di questo tipo in provenienza da paesi terzi. Di conseguenza, non vi sono motivi per concedere un periodo transitorio, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, a determinati produttori in paesi terzi.

(10)

Il legame tra la Danimarca e il Danbo è basato sulla reputazione. La Danimarca ha presentato un elevato numero di pubblicazioni specializzate e di riferimenti volti a dimostrare l'esistenza di un legame basato sulla reputazione tra la Danimarca e il Danbo. Tale reputazione è ulteriormente confermata dalla partecipazione a mostre e a concorsi a livello nazionale e internazionale e dalla vincita di numerosi premi.

(11)

Per quanto riguarda il territorio dell'Unione, il Danbo è prodotto essenzialmente in Danimarca ed è anche essenzialmente commercializzato in Danimarca.

(12)

La Danimarca ha fornito incontestabili elementi di prova che il consumo e la conoscenza del «Danbo» sono per lo più concentrati in Danimarca e che la stragrande maggioranza dei consumatori danesi ne riconoscono il persistente legame con la Danimarca. Al di fuori della Danimarca, la conoscenza di questo formaggio è estremamente limitata. Il fatto che il Danbo sia scarsamente conosciuto al di fuori della Danimarca non può comportare che sia considerato una denominazione generica.

(13)

Alla luce di questi elementi, è quindi opportuno iscrivere la denominazione «Danbo» nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Danbo» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.3. Formaggi di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (4).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)   GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(3)   GU C 29 del 2.2.2012, pag. 14.

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).