19.10.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 269/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1899 DELLA COMMISSIONE
del 18 ottobre 2017
recante iscrizione di talune denominazioni nel registro delle specialità tradizionali garantite [Tradiční Lovecký salám/Tradičná Lovecká saláma (STG) e Tradiční Špekáčky/Tradičné Špekačky (STG)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 26 e l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Repubblica ceca ha presentato le denominazioni «Tradiční Lovecký salám»/«Tradičná Lovecká saláma» e «Tradiční Špekáčky»/«Tradičné Špekačky» al fine di consentirne l'iscrizione nel registro delle specialità tradizionali garantite di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1151/2012 con riserva del nome. |
(2) |
Le denominazioni «Lovecký salám»/«Lovecká saláma» e «Špekáčky»/«Špekačky» sono state registrate in precedenza (2) come specialità tradizionali garantite senza riserva del nome a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio (3). |
(3) |
A seguito della procedura nazionale di opposizione di cui all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, le denominazioni «Lovecký salám»/«Lovecká saláma» sono state completate rispettivamente con i termini «Tradiční» e «Tradičná» e le denominazioni «Špekáčky»/«Špekačky» sono state completate rispettivamente con i termini «Tradiční» e «Tradičné». Questi termini integrativi identificano il carattere tradizionale delle denominazioni, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. |
(4) |
Le denominazioni presentate «Tradiční Lovecký salám»/«Tradičná Lovecká saláma» e «Tradiční Špekáčky»/«Tradičné Špekačky» sono state esaminate dalla Commissione e in seguito pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (4). |
(5) |
Dato che nessuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 è stata trasmessa alla Commissione, le denominazioni «Tradiční Lovecký salám»/«Tradičná Lovecká saláma» e «Tradiční Špekáčky»/«Tradičné Špekačky» devono essere iscritte nel registro con riserva del nome, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le denominazioni «Tradiční Lovecký salám»/«Tradičná Lovecká saláma» (STG) e «Tradiční Špekáčky»/«Tradičné Špekačky» (STG) sono iscritte nel registro con riserva del nome.
Il disciplinare di produzione della STG «Lovecký salám»/«Lovecká saláma» e della STG «Špekáčky»/«Špekačky» è considerato il disciplinare di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1151/2012 per la STG «Tradiční Lovecký salám»/«Tradičná Lovecká saláma» e la STG «Tradiční Špekáčky»/«Tradičné Špekačky» con riserva del nome.
Le denominazioni di cui al primo comma identificano un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (5).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 160/2011 della Commissione, del 21 febbraio 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [«Lovecký salám»/«Lovecká saláma» (STG)] (GU L 47 del 22.2.2011, pag. 7).
Regolamento (UE) n. 158/2011 della Commissione, del 21 febbraio 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [«Špekáčky»/«Špekačky» (STG)] (GU L 47 del 22.2.2011, pag. 3).
(3) Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1). Regolamento abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.
(4) GU C 167 dell'11.5.2016, pag. 21.
(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).