16.10.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
LI 265/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/1858 DEL CONSIGLIO
del 16 ottobre 2017
che modifica il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2017/1509 (2) attua le misure previste dalla decisione (PESC) 2016/849. |
(2) |
Nelle risoluzioni 2371 (2017) e 2375 (2017), adottate rispettivamente il 5 agosto 2017 e l'11 settembre 2017, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («CSNU») ha espresso la sua più profonda preoccupazione per i test con missili balistici condotti il 3 luglio 2017 e il 28 luglio 2017 e per il test nucleare condotto il 2 settembre 2017 dalla Repubblica popolare democratica di Corea («RPDC») e ha imposto nuove misure nei confronti della RPDC. Queste misure rafforzano ulteriormente le misure restrittive imposte con le risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) e 2356 (2017) del CSNU. |
(3) |
Il 14 settembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/1562 (3) e il 10 ottobre 2017 ha adottato la decisione (PESC) 2017/1838 (4) che modifica la decisione (PESC) 2016/849 per dare attuazione allenuove misure imposte con le risoluzioni 2371 (2017) e 2375 (2017) del CSNU. |
(4) |
Il 14 settembre 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/1548 (5) e il 10 ottobre 2017 ha adottato il regolamento (UE) 2017/1836 (6), ciascuno dei quali ha modificato il regolamento (UE) 2017/1509 per dare attuazione alle misure previste dalla decisione 2016 (849). |
(5) |
Il 16 ottobre 2017 il Consiglio ha deciso di estendere ulteriormente il divieto sugli investimenti dell'UE nella RPDC e con la RPDC a tutti i settori, di ridurre l'importo delle rimesse personali che potrebbero essere inviate nella RPDC da 15 000 a 5 000 e di imporre alla RPDC un divieto di esportazione del petrolio. |
(6) |
Poiché queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri. |
(7) |
Il regolamento (UE) 2017/1509 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
(8) |
Al fine di garantire che le misure di cui al presente regolamento siano effettive, esso dovrebbe entrare in vigore immediatamente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) 2017/1509 è così modificato:
1) |
l'articolo 16 sexies è sostituito dal seguente: «Articolo 16 sexies 1. In deroga all'articolo 16 quinquies, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare transazioni riguardanti prodotti petroliferi raffinati per le quali si accerti che sono destinate esclusivamente a scopi umanitari, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
2. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse in conformità del paragrafo 1.»; |
2) |
l'articolo 16 octies è sostituito dal seguente: «Articolo 16 octies 1. In deroga all'articolo 16 septies, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare transazioni riguardanti petrolio greggio, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
2. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.»; |
3) |
all'articolo 17, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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4) |
l'articolo 17 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 17 bis 1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare tali attività, in particolare quelle riguardanti imprese in partecipazione o entità cooperative che siano non commerciali, progetti di infrastrutture di pubblica utilità che non generino profitti, a condizione che lo Stato membro abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni. 2. In deroga all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), e nella misura in cui non si riferiscono a imprese in partecipazione o entità cooperative, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare tali attività, purché lo Stato membro abbia accertato che tali attività sono destinate esclusivamente a scopi umanitari e non sono nei settori minerario, della raffinazione e delle industrie chimiche, della metallurgia e della lavorazione dei metalli, nonché nel settore aerospaziale o delle industrie delle armi convenzionali. Lo Stato membro interessato notifica agli altri Stati membri e alla Commissione le autorizzazioni rilasciate ai sensi dei paragrafi 1 e 2.»; |
5) |
l'articolo 21 è così modificato:
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6) |
l'articolo 22 è così modificato:
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 16 ottobre 2017
Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI
(1) GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79.
(2) Regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 (GU L 224 del 31.8.2017, pag. 1).
(3) Decisione (PESC) 2017/1562 del Consiglio, del 14 settembre 2017, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GU L 237 del 15.9.2017, pag. 86).
(4) Decisione (PESC) 2017/1838 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GU L 261 dell'11.10.2017, pag. 17).
(5) Regolamento (UE) 2017/1548 del Consiglio, del 14 settembre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GU L 237 del 15.9.2017, pag. 39).
(6) Regolamento (UE) 2017 / 1836 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (GU L 261 dell'11.10.2017, pag. 1).