10.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 260/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1834 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 2017

recante duecentosettantanovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma di detto regolamento.

(2)

Il 4 ottobre 2017 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare una voce del suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)   GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, all'elenco «Persone fisiche», i dati identificativi sono sostituiti per la seguente voce:

«Isnilon Totoni Hapilon (alias a) Isnilon Hapilun, b) Isnilun Hapilun, c) Abu Musab, d) Salahudin, e) Tuan Isnilon). Data di nascita: a) 18.3.1966, b) 10.3.1967. Luogo di nascita: Bulanza, Lantawan, Basilan, Filippine. Nazionalità: filippina.»

è sostituito dal seguente:

«Isnilon Totoni Hapilon (alias a) Isnilon Hapilun, b) Isnilun Hapilun, c) Abu Musab, d) Salahudin, e) Tuan Isnilon). Data di nascita: a) 18.3.1966, b) 10.3.1967. Luogo di nascita: Bulanza, Lantawan, Basilan, Filippine. Cittadinanza: filippina. Indirizzo: a) Basilan, Filippine (indirizzo precedente fino al 2016), b) Lanao del Sur, Filippine (indirizzo dal 2016). Altre informazioni: descrizione fisica: colore degli occhi: castani; colore dei capelli: castani; altezza: 5 piedi e 6 pollici — 168 cm; peso: 120 libbre — 54 kg; corporatura: snella; carnagione: chiara; ha voglie sul viso. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 6.12.2005.»