|
7.10.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 259/18 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1801 DELLA COMMISSIONE
del 13 luglio 2017
che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2016/2250 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2016/2250 della Commissione (2) stabilisce un'esenzione de minimis dall'obbligo di sbarco per determinate specie catturate con determinati attrezzi. |
|
(2) |
Le versioni in lingua ceca, danese, italiana, slovacca e tedesca del regolamento delegato (UE) 2016/2250 contengono un errore all'articolo 6, lettera f), per quanto riguarda i tipi di attrezzi utilizzati. |
|
(3) |
La versione in lingua danese del regolamento delegato (UE) 2016/2250 contiene ulteriori errori all'articolo 6, lettere e), f) e g), per quanto riguarda le specie cui si applica l'esenzione de minimis, all'articolo 8, paragrafo 2, lettere c) e d), e all'articolo 8, paragrafo 3, per quanto riguarda le misure tecniche specifiche per lo Skagerrak e nell'allegato, nota in calce 3, per quanto riguarda la definizione dei pescherecci interessati. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche. |
|
(4) |
È quindi opportuno rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/2250. |
|
(5) |
Al fine di garantire condizioni di parità per tutti i pescatori che beneficiano dell'esenzione de minimis, il presente regolamento delegato dovrebbe applicarsi con effetto dalla data di applicazione del regolamento delegato (UE) 2016/2250, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) 2016/2250 è così rettificato:
|
1) |
(non riguarda la versione italiana) |
|
2) |
All'articolo 6, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «per la sogliola, l'eglefino e il merlano combinati di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, fino a un massimo dell'1 % del totale annuo delle catture di scampo, sogliola, eglefino, merlano e gamberello boreale effettuate nella pesca dello scampo praticata nella divisione CIEM IIIa da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB) aventi dimensioni di maglia uguali o superiori a 35 mm, dotate di una griglia di selezione delle specie con una distanza massima tra le sbarre di 19 mm e di un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci;». |
|
3) |
(non riguarda la versione italiana) |
|
4) |
(non riguarda la versione italiana) |
|
5) |
(non riguarda la versione italiana) |
|
6) |
(non riguarda la versione italiana) |
|
7) |
(non riguarda la versione italiana) |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.
(2) Regolamento delegato (UE) 2016/2250 della Commissione, del 4 ottobre 2016, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa (GU L 340 del 15.12.2016, pag. 2).