7.10.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 259/11 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1799 DELLA COMMISSIONE
del 12 giugno 2017
che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di talune banche centrali di paesi terzi dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione nel quadro dell'esecuzione della politica monetaria, dei cambi e di stabilità finanziaria
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 9,
considerando quanto segue:
(1) |
Le operazioni in cui le controparti sono membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) sono esenti dai requisiti di trasparenza delle negoziazioni a norma dell'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014, nella misura in cui tali operazioni sono effettuate in esecuzione della politica monetaria, dei cambi o di stabilità finanziaria. |
(2) |
Tale esenzione dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 può, a norma dell'articolo 1, paragrafo 9, del medesimo regolamento, essere estesa, qualora soddisfino i pertinenti requisiti, alle banche centrali dei paesi terzi e alla Banca dei regolamenti internazionali, che ai fini della presente esenzione è considerata equivalente alla banca centrale di un paese terzo, a norma dell'articolo 1, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 600/2014. A tal fine la Commissione ha preparato una relazione in cui valuta il trattamento internazionale delle banche centrali nei paesi terzi e l'ha presentata al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione contiene un'analisi del trattamento delle banche centrali, compresi i membri del SEBC, nell'ambito del quadro giuridico dei paesi terzi, e delle incidenze che gli obblighi normativi in materia di comunicazione nell'Unione possono avere sulle operazioni delle banche centrali dei paesi terzi. In merito a tale analisi, la relazione stabilisce la necessità dell'esenzione di talune banche centrali di paesi terzi dai requisiti di trasparenza delle negoziazioni previsti dal regolamento (UE) n. 600/2014, sostenendo quindi l'opportunità di estendere l'esenzione alle banche centrali di tali paesi terzi. |
(3) |
L'elenco delle banche centrali dei paesi terzi esentate di cui al presente regolamento dovrebbe essere riveduto, se ritenuto opportuno, anche per estendere l'esenzione, se del caso, ad altre banche centrali di paesi terzi che non siano ancora incluse nell'elenco o per eliminare tali organismi pubblici dall'elenco. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del gruppo di esperti del comitato europeo dei valori mobiliari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Banche centrali di paesi terzi che beneficiano dell'esenzione
(Articolo 1, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 600/2014)
L'articolo 1, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) n. 600/2014 si applica alla Banca dei regolamenti internazionali e alle banche centrali dei paesi terzi figuranti nell'elenco di cui all'allegato 1 del presente regolamento.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.
ALLEGATO
1. |
Australia:
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2. |
Brasile:
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3. |
Canada:
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4. |
Regione amministrativa speciale di Hong Kong:
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5. |
India:
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6. |
Giappone:
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7. |
Messico:
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8. |
Repubblica di Corea:
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9. |
Singapore:
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10. |
Svizzera:
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11. |
Turchia:
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12. |
Stati Uniti d'America:
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13. |
Banca dei regolamenti internazionali. |