7.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 259/2


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1798 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 2017

che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione per i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), c) e d),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 96/8/CE della Commissione (2) stabilisce norme armonizzate sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso e nel suo campo di applicazione rientrano i prodotti definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 quali sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso.

(2)

Il regolamento (UE) n. 609/2013 abroga la direttiva 96/8/CE e stabilisce prescrizioni generali in materia di composizione e di informazione per varie categorie di alimenti, compresi i prodotti definiti quali sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso. Affinché la Commissione adempia all'obbligo di adottare prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione per i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, è opportuno basarsi sulle disposizioni della direttiva 96/8/CE, in quanto tali disposizioni hanno garantito in maniera soddisfacente la libera circolazione degli alimenti presentati quali sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione della salute pubblica.

(3)

I sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso sono prodotti complessi, formulati in modo specifico per adulti obesi o in sovrappeso che intendono conseguire una riduzione del peso. La composizione essenziale dei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso deve soddisfare le esigenze nutrizionali giornaliere di adulti obesi o in sovrappeso in buona salute, nel contesto di diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso, come stabilito dai dati scientifici generalmente accettati.

(4)

Al fine di garantire la sicurezza e l'idoneità dei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, dovrebbero essere stabilite prescrizioni dettagliate in merito alla loro composizione, comprendenti prescrizioni sul valore energetico e sul tenore di macronutrienti e di micronutrienti. Tali prescrizioni dovrebbero basarsi sul più recente parere scientifico a tale riguardo dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») (3).

(5)

Al fine di garantire l'innovazione e lo sviluppo dei prodotti, dovrebbe essere possibile aggiungere su base volontaria, ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, ingredienti non disciplinati dalle prescrizioni specifiche del presente regolamento, con particolare riferimento alle fibre alimentari. Tutti gli ingredienti utilizzati per fabbricare i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso dovrebbero essere idonei per adulti obesi o in sovrappeso sani e la loro idoneità dovrebbe essere stata dimostrata, se necessario, da studi adeguati. Agli operatori del settore alimentare incombe la responsabilità di dimostrare tale idoneità e le autorità nazionali competenti sono tenute a valutare, caso per caso, se ciò sia stato dimostrato.

(6)

I sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso devono essere conformi al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Per tener conto della natura specifica dei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso è opportuno, se del caso, stabilire aggiunte e deroghe a tali norme generali.

(7)

È essenziale che la dichiarazione nutrizionale dei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso figuri su tali prodotti, al fine di garantire che essa sia correttamente utilizzata da parte sia degli adulti obesi o in sovrappeso sani che consumano gli alimenti in questione sia dei professionisti della sanità che possono fornire un parere sulla loro adeguatezza in determinati casi. Allo scopo di fornire quindi informazioni più complete, la dichiarazione nutrizionale dovrebbe contenere maggiori indicazioni di quelle richieste dal regolamento (UE) n. 1169/2011. L'obbligo di indicare la dichiarazione nutrizionale dovrebbe inoltre sussistere per tutti i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, a prescindere dall'imballaggio o dalla dimensione del contenitore; pertanto non dovrebbe applicarsi la deroga di cui all'allegato V, punto 18, del regolamento (UE) n. 1169/2011.

(8)

Allo scopo di fornire informazioni adeguate e di agevolare il confronto dei prodotti, la dichiarazione nutrizionale per i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso dovrebbe essere espressa per porzione e/o per unità di consumo nonché per l'intera razione alimentare giornaliera. Tali informazioni dovrebbero inoltre riferirsi al prodotto pronto per l'uso dopo una preparazione conforme alle indicazioni del fabbricante.

(9)

All'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011 figura l'elenco di un limitato numero di sostanze nutritive che possono essere inserite su base volontaria nella dichiarazione nutrizionale per gli alimenti. L'allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 contiene un elenco di sostanze che possono essere aggiunte ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, alcune delle quali non sono contemplate dall'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011. Per garantire la chiarezza giuridica, è opportuno stabilire esplicitamente che la dichiarazione nutrizionale per i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso può comprendere tali sostanze. In alcuni casi inoltre, informazioni più dettagliate sui carboidrati e sui grassi presenti nel prodotto potrebbero essere utili per i consumatori e per i professionisti della sanità. Gli operatori del settore alimentare dovrebbero quindi essere autorizzati a fornire tali informazioni su base volontaria.

(10)

Gli adulti obesi o in sovrappeso sani possono avere esigenze nutrizionali diverse rispetto alla popolazione in generale. A ciò va aggiunto che i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso sono alimenti che sostituiscono integralmente la razione alimentare giornaliera. Per tali motivi, le informazioni nutrizionali sul valore energetico e le quantità di sostanze nutritive dei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, espresse come percentuale dei valori relativi all'assunzione giornaliera di riferimento fissati per la popolazione in generale nel regolamento (UE) n. 1169/2011, potrebbero indurre in errore i consumatori e pertanto non dovrebbero essere consentite.

(11)

Diciture relative al contenuto calorico «basso» o «molto basso» dei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso possono fornire informazioni utili ai consumatori. È quindi opportuno stabilire norme su tali diciture volontarie.

(12)

Le indicazioni nutrizionali e sulla salute sono strumenti promozionali utilizzati su base volontaria dagli operatori del settore alimentare nella comunicazione commerciale, in linea con le disposizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Dato il ruolo particolare dei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso nel regime alimentare delle persone che li consumano, l'utilizzo di indicazioni nutrizionali e sulla salute non dovrebbe essere consentito per quanto riguarda tali prodotti. Considerando tuttavia che le informazioni relative alla presenza di fibre alimentari nei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso possono essere utili per i consumatori, dovrebbe essere adottata una disposizione intesa a consentire, a determinate condizioni, le indicazioni nutrizionali riguardanti l'aggiunta di fibre alimentari.

(13)

La direttiva 96/8/CE ha imposto l'aggiunta di fibre alimentari ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso. Data la mancanza di prove scientifiche a tale riguardo, nel suo ultimo parere in proposito l'Autorità non è stata in grado di stabilire un tenore minimo per le fibre alimentari. Per tali ragioni è opportuno mantenere la quantità minima di fibre alimentari prevista dalla direttiva 96/8/CE, in caso di aggiunta ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso.

(14)

L'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) dispone che gli Stati membri applichino la legislazione alimentare e controllino e verifichino il rispetto delle disposizioni della medesima da parte degli operatori del settore alimentare e dei mangimi, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. In tale contesto, al fine di agevolare il controllo ufficiale efficace degli alimenti sostitutivi dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, gli operatori del settore alimentare che immettono sul mercato tali prodotti dovrebbero fornire alle autorità nazionali competenti un modello dell'etichetta utilizzata e tutte le informazioni pertinenti ritenute necessarie dalle autorità competenti per la verifica della conformità al presente regolamento, a meno che gli Stati membri dispongano di un diverso sistema di controllo efficace.

(15)

Al fine di consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle nuove prescrizioni che potrebbero comportare un adeguamento tecnico del processo di produzione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi trascorsi cinque anni dalla data della sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le seguenti prescrizioni specifiche per quanto riguarda i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso:

a)

prescrizioni in materia di composizione;

b)

prescrizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità;

c)

prescrizioni in materia di notifica per l'immissione del prodotto sul mercato.

Articolo 2

Immissione sul mercato

1.   La denominazione di vendita del prodotto alimentare disciplinato dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 609/2013 è «sostituto dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso».

2.   I sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso possono essere immessi sul mercato solo se conformi al presente regolamento.

Articolo 3

Prescrizioni in materia di composizione

1.   I sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso sono conformi alle prescrizioni in materia di composizione di cui all'allegato I, tenendo conto delle specifiche di cui all'allegato II.

2.   Le prescrizioni in materia di composizione di cui all'allegato I si applicano agli alimenti pronti per l'uso, commercializzati come tali o dopo una preparazione conforme alle indicazioni del fabbricante.

3.   I sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso possono contenere altri ingredienti diversi dalle sostanze elencate nell'Allegato I solo se la loro idoneità è stata stabilita mediante dati scientifici generalmente accettati.

Articolo 4

Prescrizioni specifiche relative alle informazioni sugli alimenti

1.   Oltre alle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011, per i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso sono previste come obbligatorie le seguenti indicazioni complementari:

a)

una dicitura indicante che il prodotto è destinato solo ad adulti obesi o in sovrappeso sani che intendono conseguire una riduzione del peso;

b)

una dicitura indicante che il prodotto non dovrebbe essere utilizzato, senza il parere di un professionista della sanità, da donne in gravidanza o in allattamento, da adolescenti o da persone che soffrono di una determinata patologia;

c)

una dicitura indicante l'importanza di mantenere un adeguato apporto giornaliero di liquidi;

d)

una dicitura indicante che il prodotto fornisce adeguate quantità giornaliere di tutte le sostanze nutritive essenziali, se utilizzato conformemente alle istruzioni per l'uso;

e)

una dicitura indicante che il prodotto non dovrebbe essere utilizzato, senza il parere di un professionista della sanità, da adulti obesi o in sovrappeso sani per un periodo superiore alle otto settimane o ripetutamente per periodi più brevi;

f)

istruzioni per una preparazione adeguata, se necessario, e un'indicazione relativa all'importanza del loro rispetto;

g)

se un prodotto, usato secondo le istruzioni del fabbricante, fornisce un apporto giornaliero di polioli superiore a 20 g al giorno, una dicitura indicante che l'alimento può avere un effetto lassativo;

h)

se al prodotto non sono aggiunte fibre alimentari, una dicitura indicante che è necessario consultare un professionista della sanità in merito alla possibilità di integrare il prodotto con fibre alimentari.

2.   Le indicazioni obbligatorie di cui al paragrafo 1, riportate sull'imballaggio o sull'etichetta a esso apposta, sono stampate in modo da essere conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 13, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011.

3.   L'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso non contengono alcun riferimento al ritmo o all'entità della perdita di peso conseguibili a seguito del loro impiego.

Articolo 5

Prescrizioni specifiche relative alle dichiarazione nutrizionale

1.   Oltre alle informazioni di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011, la dichiarazione nutrizionale obbligatoria per i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso indica la quantità di ogni sostanza minerale e di ogni vitamina elencate nell'allegato I del presente regolamento e contenute nel prodotto.

La dichiarazione nutrizionale obbligatoria per i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera comprende inoltre la quantità di colina presente e, se aggiunte, di fibre alimentari.

2.   Oltre alle informazioni di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 1169/2011, il contenuto della dichiarazione nutrizionale obbligatoria per i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso può essere integrato dai seguenti elementi:

a)

le quantità di grassi e di carboidrati;

b)

le quantità di qualsiasi sostanza elencata nell'allegato del regolamento (UE) n. 609/2013, se tale indicazione non è prevista dal paragrafo 1 del presente articolo;

c)

la quantità di qualsiasi sostanza aggiunta al prodotto in conformità all'articolo 3, paragrafo 3.

3.   In deroga all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011, le informazioni contenute nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria per i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso non sono ripetute nell'etichettatura.

4.   La dichiarazione nutrizionale è obbligatoria per tutti i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, indipendentemente dalle dimensioni della faccia più grande dell'imballaggio o del contenitore.

5.   Tutte le sostanze nutritive indicate nella dichiarazione nutrizionale per i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso sono conformi alle prescrizioni di cui agli articoli da 31 a 35 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

6.   In deroga all'articolo 31, paragrafo 3, all'articolo 32, paragrafo 2, e all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011, il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive dei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso sono espressi per l'intera razione alimentare giornaliera nonché per porzione e/o per unità di consumo dell'alimento pronto per l'uso dopo una preparazione conforme alle indicazioni del fabbricante. Se opportuno, tali informazioni possono anche essere espresse per 100 g o 100 ml dell'alimento come venduto.

7.   In deroga all'articolo 32, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1169/2011, il valore energetico e la quantità di sostanze nutritive dei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso non sono espresse come percentuale delle assunzioni di riferimento indicate nell'allegato XIII di tale regolamento.

8.   Le indicazioni comprese nella dichiarazione nutrizionale per i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso non elencate nell'allegato XV del regolamento (UE) n. 1169/2011 sono inserite dopo la voce più pertinente di tale allegato alla quale appartengono o di cui sono componenti.

Le indicazioni non elencate nell'allegato XV del regolamento (UE) n. 1169/2011 che non appartengono a una voce di tale allegato o della quale non sono componenti sono inserite nella dichiarazione nutrizionale dopo l'ultima voce di tale allegato.

L'indicazione della quantità di sodio figura insieme agli altri minerali e può essere ripetuta accanto all'indicazione del tenore di sale come segue: «Sale: X g (di cui sodio: Y mg)».

9.   La dicitura «dieta a bassissimo contenuto calorico» può essere utilizzata per i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, purché il valore energetico del prodotto sia inferiore a 3 360 kJ/giorno (800 kcal/giorno).

10.   La dicitura «dieta a basso contenuto calorico» può essere utilizzata per i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, purché il valore energetico del prodotto sia compreso tra 3 360 kJ/giorno (800 kcal/giorno) e 5 040 kJ/giorno (1 200 kcal/giorno).

Articolo 6

Indicazioni nutrizionali e sulla salute

1.   I sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso non recano indicazioni nutrizionali e sulla salute.

2.   In deroga al paragrafo 1, l'indicazione nutrizionale «fibre aggiunte» può essere utilizzata per i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, a condizione che il contenuto di fibre alimentari del prodotto non sia inferiore a 10 g.

Articolo 7

Notifica

Quando un sostituto dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso è immesso sul mercato, l'operatore del settore alimentare notifica all'autorità competente di ogni Stato membro in cui il prodotto in questione è commercializzato le informazioni figuranti sull'etichetta, inviandole un modello dell'etichetta utilizzata per il prodotto e fornendo all'autorità competente qualsiasi altra informazione che quest'ultima possa ragionevolmente richiedere per stabilire la conformità al presente regolamento, a meno che uno Stato membro non esoneri l'operatore del settore alimentare da quest'obbligo nel contesto di un sistema nazionale che garantisca un controllo ufficiale efficace del prodotto in questione.

Articolo 8

Riferimenti alla direttiva 96/8/CE

I riferimenti alla direttiva 96/8/CE in altri atti si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 27 ottobre 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35.

(2)  Direttiva 96/8/CE della Commissione, del 26 febbraio 1996, sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso (GU L 55 del 6.3.1996, pag. 22).

(3)  EFSA NDA Panel (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui prodotti dietetici, l'alimentazione e le allergie), 2015. Scientific Opinion on the essential composition of total diet replacements for weight control (parere scientifico sulla composizione essenziale dei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso), EFSA Journal 2015;13(1):3957, ed EFSA NDA Panel (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui prodotti dietetici, l'alimentazione e le allergie), 2016. Scientific Opinion on the Dietary Reference Values for choline (parere scientifico sui valori dietetici di riferimento per la colina), EFSA Journal 2016;14(8):4484.

(4)  Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

(5)  Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9).

(6)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).


ALLEGATO I

Prescrizioni in materia di composizione di cui all'articolo 3

1.   ENERGIA

L'energia fornita dai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso non deve essere inferiore a 2 510 kJ (600 kcal) e non deve superare 5 020 kJ (1 200 kcal) per l'intera razione giornaliera.

2.   PROTEINE

2.1.   Le proteine contenute nei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso non devono essere inferiori a 75 g e non devono superare 105 g per l'intera razione giornaliera.

2.2.   Ai fini del punto 2.1, per «proteine» si intendono le proteine il cui punteggio degli aminoacidi corretto per la digeribilità proteica corrisponde a 1.0 rispetto alle proteine di riferimento di cui all'allegato II.

2.3.   L'aggiunta di amminoacidi è permessa soltanto allo scopo di migliorare il valore nutrizionale delle proteine contenute nei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e unicamente nelle proporzioni a tal fine necessarie.

3.   COLINA

La colina contenuta nei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso non deve essere inferiore a 400 mg per l'intera razione giornaliera.

4.   LIPIDI

4.1.   Acido linoleico

L'acido linoleico contenuto nei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso non deve essere inferiore a 11 g per l'intera razione giornaliera.

4.2.   Acido alfa-linolenico

L'acido alfa-linoleico contenuto nei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso non deve essere inferiore a 1,4 g per l'intera razione giornaliera.

5.   CARBOIDRATI

I carboidrati contenuti nei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso non devono essere inferiori a 30 g per l'intera razione giornaliera.

6.   VITAMINE E MINERALI

I sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso devono fornire almeno le quantità di vitamine e di minerali specificate nella tabella 1 per l'intera razione giornaliera.

I sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso non devono contenere più di 250 mg di magnesio per l'intera razione giornaliera.

Tabella 1

Vitamina A

[μg RE (1)]

700

Vitamina D

(μg)

10

Vitamina E (2)

(mg)

10

Vitamina C

(mg)

110

Vitamina K

(μg)

70

Tiamina

(mg)

0,8

Riboflavina

(mg)

1,6

Niacina

[mg-NE (3)]

17

Vitamina B6

(mg)

1,6

Folato

[μg-DFE (4)]

330

Vitamina B12

(μg)

3

Biotina

(μg)

40

Acido pantotenico

(mg)

5

Calcio

(mg)

950

Fosforo

(mg)

730

Potassio

(g)

3,1

Ferro

(mg)

9

Zinco

(mg)

9,4

Rame

(mg)

1,1

Iodio

(μg)

150

Molibdeno

(μg)

65

Selenio

(μg)

70

Sodio

(mg)

575

Magnesio

(mg)

150

Manganese

(mg)

3

Cloruro

(mg)

830


(1)  Retinolo equivalenti.

(2)  Attività come vitamina E dell'RRR-α-tocoferolo.

(3)  Niacina equivalenti.

(4)  Folati equivalenti (DFE): 1 μg DFE = 1 μg di folati da fonti alimentari = 0,6 μg di acido folico da sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso.


ALLEGATO II

Schema del fabbisogno di amminoacidi  (1)

 

g/100 g di proteine

Cistina + metionina

2,2

Istidina

1,5

Isoleucina

3,0

Leucina

5,9

Lisina

4,5

Fenilalanina + tirosina

3,8

Treonina

2,3

Triptofano

0,6

Valina

3,9


(1)  Organizzazione mondiale della sanità/Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura/Università delle Nazioni Unite, 2007. Protein and amino acid requirements in human nutrition. Report of a Joint WHO/FAO/UNU Expert Consultation (Fabbisogno di proteine e di amminoacidi nell'alimentazione umana. Relazione di una consultazione congiunta di esperti OMS/FAO/UNU). (WHO Technical Report Series, n. 935, 284 pagg.).