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3.10.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 255/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1781 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 2017
relativo alle deroghe alle regole di origine specifiche per prodotto di cui all'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, che si applica entro i limiti dei contingenti annui per taluni prodotti provenienti dal Canada
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 58, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Con la decisione (UE) 2017/38 del Consiglio (2), il Consiglio ha autorizzato l'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (nel prosieguo: «l'accordo») (3). |
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(2) |
L'allegato 5 del protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine allegato all'accordo (qui di seguito «protocollo sull'origine») stabilisce le norme di origine specifiche per prodotto. Per un certo numero di prodotti, l'allegato 5-A del protocollo sull'origine prevede deroghe alle regole di origine specifiche per prodotto che si applicano nei limiti di contingenti annuali. |
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(3) |
I contingenti fissati nell'allegato 5-A dovrebbero essere gestiti secondo il principio «primo arrivato, primo servito» in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (4). |
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(4) |
Per alcuni prodotti, i volumi dei contingenti possono essere aumentati se sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'allegato 5-A del protocollo sull'origine. |
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(5) |
In conformità alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, l'accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 21 settembre 2017 (5). Onde garantire l'applicazione e la gestione effettive dei contingenti di origine concessi nell'ambito dell'accordo che la Commissione gestisce secondo il principio «primo arrivato, primo servito», il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 21 settembre 2017. |
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(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le deroghe alle norme di origine specifiche per prodotto di cui all'allegato 5-A del protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine, allegato all'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, (nel prosieguo: il «protocollo sull'origine»), si applicano ai prodotti elencati nell'allegato del presente regolamento nei limiti dei contingenti fissati in detto allegato.
Articolo 2
I contingenti di cui all'allegato del presente regolamento sono gestiti conformemente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Articolo 3
1. Per i prodotti elencati nella sezione B dell'allegato, i volumi dei contingenti sono aumentati, a decorrere dal 1o gennaio dell'anno in questione, del 10 % dei volumi assegnati nell'anno civile precedente, se è stato esaurito in tale anno più dell'80 % del relativo contingente. Il presente paragrafo si applica per la prima volta il 1o gennaio 2019 e per l'ultima volta il 1o gennaio 2022.
2. Per i prodotti elencati nella sezione C dell'allegato, i volumi dei contingenti sono aumentati, a decorrere dal 1o gennaio dell'anno in questione, del 3 % dei volumi assegnati nell'anno civile precedente, se è stato esaurito in tale anno più dell'80 % del relativo contingente. Tale previsione di crescita si applica per la prima volta il 1o gennaio 2019 e per l'ultima volta il 1o gennaio 2028.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 21 settembre 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Decisione (UE) 2017/38 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 1080).
(3) GU L 11 del 14.1.2017, pag. 23.
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).
(5) Avviso concernente l'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 238 del 16.9.2017, pag. 9).
ALLEGATO
Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, ai fini del presente allegato, il campo di applicazione del regime preferenziale è determinato sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento, conformemente all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione. Il codice NC preceduto da «ex» indica che il campo di applicazione del regime preferenziale è determinato dal codice NC esistente al momento dell'adozione del presente regolamento, in conformità dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione e dalla descrizione del prodotto nelle tabelle del presente allegato nel loro insieme.
SEZIONE A: PRODOTTI AGRICOLI
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Numero d'ordine |
Codice NC |
Suddivisione TARIC |
Designazione delle merci |
Periodo contingentale |
Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione) |
|
09.8300 (1) |
ex 1302 20 10 ex 1302 20 90 |
61 , 69 61 , 69 |
Sostanze pectiche, pectinati e pectati, aventi tenore, in peso netto, di zucchero di canna o di barbabietola aggiunto delle sottovoci da 1701 91 a 1701 99 (2) uguale o superiore a 65 % |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
8 384 |
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1806 10 30 1806 10 90 |
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Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio (3) uguale o superiore a 65 % |
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
30 000 |
|
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ex 1806 20 10 ex 1806 20 30 ex 1806 20 50 ex 1806 20 70 ex 1806 20 80 ex 1806 20 95 |
20 20 20 20 12 , 92 12 , 92 |
Altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg o allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg, aventi tenore, in peso netto, di zucchero di canna o di barbabietola delle sottovoci da 1701 91 a 1701 99 (4) uguale o superiore a 65 %, per la preparazione di bevande al cioccolato |
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|
ex 2101 12 92 ex 2101 12 98 |
92 92 , 94 |
Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè, o a base di caffè, aventi tenore, in peso netto, di zucchero di canna o di barbabietola delle sottovoci da 1701 91 a 1701 99 (5) uguale o superiore a 65 % |
|||
|
ex 2101 20 92 ex 2101 20 98 |
82 85 , 87 |
Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di tè o di mate, o a base di tè o di mate, aventi tenore, in peso netto, di zucchero di canna o di barbabietola delle sottovoci da 1701 91 a 1701 99 (6) uguale o superiore a 65 % |
|||
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ex 2106 90 20 ex 2106 90 30 ex 2106 90 51 ex 2106 90 55 ex 2106 90 59 ex 2106 90 98 |
10 10 10 10 10 , 92 26 , 32 , 33 , 34 , 37 , 38 , 42 , 53 , 55 |
Sostanze pectiche, pectinati e pectati, aventi tenore, in peso netto, di zucchero di canna o di barbabietola aggiunto delle sottovoci da 1701 91 a 1701 99 (7), uguale o superiore a 65 % |
|||
|
09.8301 (8) |
1704 |
|
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
2 795 |
|
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
10 000 |
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1806 31 |
|
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, presentate in blocchi o in barre di peso non superiore a 2 kg, ripiene |
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1806 32 |
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Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, presentate in blocchi o in barre di peso non superiore a 2 kg, non ripiene |
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1806 90 |
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Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao diverse da quelle delle sottovoci da 1806 10 a 1806 32 |
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09.8302 (9) |
1901 |
|
Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
9 781 |
|
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
35 000 |
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|
ex 1902 11 00 |
20 |
Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate, contenenti uova e riso |
|||
|
ex 1902 19 10 ex 1902 19 90 |
20 20 |
Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate, altre, contenenti riso |
|||
|
ex 1902 20 10 ex 1902 20 30 ex 1902 20 91 ex 1902 20 99 |
20 20 20 20 |
Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate), contenenti riso |
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|
ex 1902 30 10 ex 1902 30 90 |
20 20 |
Altre paste alimentari, contenenti riso |
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1904 10 |
|
Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura |
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1904 20 |
|
Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati |
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|
1904 90 |
|
Preparazioni alimentari diverse da quelle delle sottovoci da 1904 10 a 1904 30 |
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1905 |
|
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili |
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|
2009 81 |
|
Succhi di mirtilli rossi (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) |
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|
ex 2009 89 35 |
41 , 45 , 47 , 49 |
Succhi di mirtillo |
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|
ex 2009 89 38 |
21 , 29 |
||||
|
ex 2009 89 79 |
41 , 49 |
||||
|
ex 2009 89 86 |
21 , 29 |
||||
|
ex 2009 89 89 |
21 , 29 |
||||
|
ex 2009 89 99 |
17 , 94 |
||||
|
2103 90 |
|
Altre preparazioni per salse e salse preparate; altri condimenti composti |
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|
2106 10 20 |
|
Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate, non contenenti zuccheri di canna o di barbabietola delle sottovoci da 1701 91 a 1701 99 o contenenti, in peso netto, meno di 65 % di zucchero di canna o di barbabietola delle sottovoci da 1701 91 a 1701 99 |
|||
|
ex 2106 10 80 |
31 , 70 |
||||
|
ex 2106 90 20 2106 90 92 |
10 |
Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, non contenenti zuccheri di canna o di barbabietola delle sottovoci da 1701 91 a 1701 99 o contenenti, in peso netto, meno di 65 % di zucchero di canna o di barbabietola delle sottovoci da 1701 91 a 1701 99 |
|||
|
ex 2106 90 98 |
30 , 36 , 43 , 45 , 49 |
||||
|
09.8303 (10) |
2309 10 |
|
Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
16 768 |
|
ex 2309 90 10 |
31 , 91 |
Alimenti per cani o gatti, non condizionati per la vendita al minuto |
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
60 000 |
|
|
ex 2309 90 20 |
10 |
||||
|
ex 2309 90 31 |
11 , 17 , 81 |
||||
|
ex 2309 90 33 |
10 |
||||
|
ex 2309 90 35 |
10 |
||||
|
ex 2309 90 39 |
10 |
||||
|
ex 2309 90 41 |
41 , 51 , 81 |
||||
|
ex 2309 90 43 |
10 |
||||
|
ex 2309 90 49 |
10 |
||||
|
ex 2309 90 51 |
10 |
||||
|
ex 2309 90 53 |
10 |
||||
|
ex 2309 90 59 |
10 |
||||
|
ex 2309 90 70 |
10 |
||||
|
ex 2309 90 91 |
10 |
||||
|
ex 2309 90 96 |
31 , 91 |
SEZIONE B: PESCI E PRODOTTI ITTICI
|
Numero d'ordine |
Codice NC |
Suddivisione TARIC |
Designazione delle merci |
Periodo contingentale |
Volume del contingente (in tonnellate, peso netto) (11) |
|
09.8304 |
ex 0304 83 90 |
19 |
Filetti di ippoglossi congelati, diversi da Reinhardtius hippoglossoides |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
2,795 |
|
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
10 |
||||
|
09.8305 |
ex 0306 12 10 ex 0306 12 90 |
10 , 91 10 , 91 |
Astici cotti e congelati, con guscio |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
559 |
|
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
2 000 |
||||
|
09.8306 |
1604 11 |
|
Preparazioni o conserve di salmoni, interi o in pezzi, ma non tritati |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
839 |
|
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
3 000 |
||||
|
09.8307 |
1604 12 |
|
Preparazioni o conserve di aringhe, intere o in pezzi, ma non tritate |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
13,972 |
|
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
50 |
||||
|
09.8308 |
ex 1604 13 11 ex 1604 13 19 1604 13 90 |
90 90 |
Preparazioni e conserve di sardine, alacci e spratti, interi o in pezzi, ma non tritati, esclusa Sardina pilchardus |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
55,891 |
|
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
200 |
||||
|
09.8309 |
ex 1605 10 00 |
19 , 99 |
Granchi, preparati o conservati, diversi da Cancer pagurus |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
12,296 |
|
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
44 |
||||
|
09.8310 |
1605 21 10 1605 21 90 1605 29 00 |
|
Gamberetti, preparati o conservati |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
1 398 |
|
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
5 000 |
||||
|
09.8311 |
1605 30 |
|
Astici, preparati o conservati |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
67,069 |
|
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
240 |
SEZIONE C TESSILI E ABBIGLIAMENTO
Tabella C 1 — Tessili
|
Numero d'ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Periodo contingentale |
Volume del contingente (in chilogrammi, peso netto, salvo diversa indicazione) (12) |
|
09.8312 |
5107 20 |
Filati di lana pettinata, non condizionati per la vendita al minuto, contenenti meno di 85 %, in peso, di lana |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
53 655 |
|
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
192 000 |
|||
|
09.8313 |
5205 12 00 |
Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, non condizionati per la vendita al minuto: filati semplici, di fibre non pettinate, aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm) |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
328 636 |
|
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
1 176 000 |
|||
|
09.8314 |
5208 59 |
Altri tessuti di cotone, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, stampati, ad armatura a tela, non nominati né compresi altrove, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2 |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
16 768 m2 |
|
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
60 000 m2 |
|||
|
09.8315 |
5209 59 00 |
Altri tessuti di cotone, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, stampati, ad armatura a tela, non nominati né compresi altrove, di peso superiore a 200 g/m2 |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
22 077 m2 |
|
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
79 000 m2 |
|||
|
09.8316 |
5402 |
Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
1 118 368 |
|
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
4 002 000 |
|||
|
09.8317 |
5404 19 00 |
Altri monofilamenti sintetici di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm, non nominati né compresi altrove |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
5 869 |
|
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
21 000 |
|||
|
09.8318 |
5407 |
Tessuti di filati di filamenti sintetici, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 5404 |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
1 351 990 m2 |
|
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
4 838 000 m2 |
|||
|
09.8319 |
5505 10 |
Cascami di fibre sintetiche o artificiali (comprese le pettinacce, i cascami di filati e gli sfilacciati) |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
286 441 |
|
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
1 025 000 |
|||
|
09.8320 |
5513 11 |
Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, greggi o imbianchiti, ad armatura a tela, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso non superiore a 170 g/m2 |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
1 749 091 m2 |
|
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
6 259 000 m2 |
|||
|
09.8321 |
5602 |
Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
162 921 |
|
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
583 000 |
|||
|
09.8322 |
5603 |
Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
173 540 |
|
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
621 000 |
|||
|
09.8323 |
5703 |
Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, «tufted», anche confezionati |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
54 773 m2 |
|
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
196 000 m2 |
|||
|
09.8324 |
5806 |
Nastri, galloni e simili, diversi dai manufatti della voce 5807 ; nastri senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs) |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
47 228 |
|
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
169 000 |
|||
|
09.8325 |
5811 00 00 |
Prodotti tessili tramezzati in pezza, costituiti da uno o più strati di materie tessili associate con materiale per imbottitura mediante cucitura, trapuntatura o altro modo di chiusura, diversi dai ricami della voce 5810 |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
3 354 m2 |
|
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
12 000 m2 |
|||
|
09.8326 |
5903 |
Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902 |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
490 159 m2 |
|
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
1 754 000 m2 |
|||
|
09.8327 |
5904 90 00 |
Rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati (escl. linoleum) |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
6 707 m2 |
|
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
24 000 m2 |
|||
|
09.8328 |
5906 |
Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902 |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
125 754 |
|
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
450 000 |
|||
|
09.8329 |
5907 00 |
Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
829 694 m2 |
|
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
2 969 000 m2 |
|||
|
09.8330 |
5911 |
Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici indicati |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
48 346 |
|
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
173 000 |
|||
|
09.8331 |
6004 |
Stoffe a maglia di larghezza superiore a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o più di fili di elastomeri o fili di gomma, diverse da quelle della voce 6001 |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
6 987 |
|
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
25 000 |
|||
|
09.8332 |
6005 |
Stoffe a maglia di catena (comprese quelle ottenute su telai per galloni), diverse da quelle delle voci da 6001 a 6004 |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
4 472 |
|
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
16 000 |
|||
|
09.8333 |
6006 |
Altre stoffe a maglia |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
6 707 |
|
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
24 000 |
|||
|
09.8334 |
6306 |
Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
34 653 |
|
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
124 000 |
|||
|
09.8335 |
6307 |
Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
140 565 |
|
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
503 000 |
Tabella C 2 — Abbigliamento
|
Numero d'ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Periodo contingentale |
Volume del contingente (in numero di pezzi, salvo diversa indicazione) (13) |
|
09.8336 |
6101 30 |
Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche o artificiali |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
2 795 |
|
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
10 000 |
|||
|
09.8337 (14) |
6102 30 |
Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
4 751 |
|
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
17 000 |
|||
|
09.8338 (15) |
6104 |
Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia per donna o ragazza |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
149 507 |
|
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
535 000 |
|||
|
09.8339 |
6106 20 00 |
Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
12 296 |
|
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
44 000 |
|||
|
09.8340 |
6108 22 00 |
Slips e mutandine, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
36 050 |
|
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
129 000 |
|||
|
09.8341 (16) |
6108 92 00 |
Vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
10 899 |
|
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
39 000 |
|||
|
09.8342 |
6109 10 00 |
T-shirts e canottiere (magliette), a maglia, di cotone |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
95 573 |
|
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
342 000 |
|||
|
09.8343 |
6109 90 |
T-shirts e canottiere (magliette), a maglia, di altre materie tessili |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
50 581 |
|
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
181 000 |
|||
|
09.8344 |
6110 |
Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
133 579 |
|
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
478 000 |
|||
|
09.8345 |
6112 41 |
Costumi, mutandine e slips da bagno, a maglia, per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
20 400 |
|
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
73 000 |
|||
|
09.8346 (17) |
6114 |
Altri indumenti, a maglia |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
25 151 kg |
|
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
90 000 kg |
|||
|
09.8347 |
6115 |
Calzemaglie (collants), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi quelli a compressione graduata (per esempio: le calze per varici), a maglia |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
27 387 kg |
|
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
98 000 kg |
|||
|
09.8348 (18) |
6201 |
Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, non a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6203 |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
26 828 |
|
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
96 000 |
|||
|
09.8349 |
6202 |
Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, non a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6204 |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
27 666 |
|
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
99 000 |
|||
|
09.8350 |
6203 |
Vestiti o insiemi, completi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), diversi da quelli a maglia, per uomo o ragazzo |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
26 548 |
|
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
95 000 |
|||
|
09.8351 |
6204 |
Abiti a giacca (tailleurs), completi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), diversi da quelli a maglia, per donna o ragazza |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
141 403 |
|
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
506 000 |
|||
|
09.8352 (19) |
6205 |
Camicie e camicette, diverse da quelle a maglia, per uomo o ragazzo |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
4 192 |
|
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
15 000 |
|||
|
09.8353 |
6206 |
Camicette, bluse e bluse-camicette, diverse da quelle a maglia, per donna o ragazza |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
17 885 |
|
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
64 000 |
|||
|
09.8354 |
6210 40 00 |
Altri indumenti per uomo o ragazzo, diversi da quelli a maglia, confezionati con prodotti delle voci 59.03 , 59.06 o 59.07 |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
19 003 kg |
|
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
68 000 kg |
|||
|
09.8355 |
6210 50 00 |
Altri indumenti per donna o ragazza, diversi da quelli a maglia, confezionati con prodotti delle voci 59.03 , 59.06 o 59.07 |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
8 384 kg |
|
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
30 000 kg |
|||
|
09.8356 |
6211 |
Tute sportive, tute da sci e completi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno; altri indumenti, non a maglia |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
14 532 kg |
|
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
52 000 kg |
|||
|
09.8357 |
6212 10 |
Reggiseno e bustini, anche a maglia |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
82 998 |
|
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
297 000 |
|||
|
09.8358 |
6212 20 00 |
Guaine e guaine-mutandine, anche a maglia |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
8 943 |
|
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
32 000 |
|||
|
09.8359 |
6212 30 00 |
Modellatori, anche a maglia |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
11 179 |
|
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
40 000 |
|||
|
09.8360 |
6212 90 00 |
Bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
4 472 kg |
|
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
16 000 kg |
SEZIONE D VEICOLI
|
Numero d'ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Periodo contingentale |
Volume del contingente (in numero di pezzi) |
|
09.8361 (20) |
8703 21 |
Altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla: di cilindrata inferiore o uguale a 1 000 cm3 |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
27 946 |
|
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
100 000 |
|||
|
8703 22 |
Altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla: di cilindrata superiore a 1 000 cm3 ed inferiore o uguale a 1 500 cm3 |
|||
|
8703 23 |
Altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla: di cilindrata superiore a 1 500 cm3 ed inferiore o uguale a 3 000 cm3 |
|||
|
8703 24 |
Altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla: di cilindrata superiore a 3 000 cm3 |
|||
|
8703 31 |
Altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel): di cilindrata inferiore o uguale a 1 500 cm3 |
|||
|
8703 32 |
Altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel): di cilindrata superiore a 1 500 cm3 ed inferiore o uguale a 2 500 cm3 |
|||
|
8703 33 |
Altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel): di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 |
|||
|
8703 40 8703 60 |
Altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla e da motore elettrico come i motori per la propulsione |
|||
|
8703 50 8703 70 |
Altri veicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel) e da motore elettrico come i motori per la propulsione |
|||
|
8703 90 |
Altri |
(1) Per beneficiare del contingente tariffario occorre presentare un permesso di esportazione rilasciato dal Canada a norma dell'Export and Import Permits Act.
(2) Lo zucchero di canna o di barbabietola deve essere stato raffinato in Canada.
(3) Lo zucchero di canna o di barbabietola deve essere stato raffinato in Canada.
(4) Lo zucchero di canna o di barbabietola deve essere stato raffinato in Canada.
(5) Lo zucchero di canna o di barbabietola deve essere stato raffinato in Canada.
(6) Lo zucchero di canna o di barbabietola deve essere stato raffinato in Canada.
(7) Lo zucchero di canna o di barbabietola deve essere stato raffinato in Canada.
(8) Per beneficiare del contingente tariffario occorre presentare un permesso di esportazione rilasciato dal Canada a norma dell'Export and Import Permits Act.
(9) Per beneficiare del contingente tariffario occorre presentare un permesso di esportazione rilasciato dal Canada a norma dell'Export and Import Permits Act.
(10) Per beneficiare del contingente tariffario occorre presentare un permesso di esportazione rilasciato dal Canada a norma dell'Export and Import Permits Act.
(11) L'articolo 3, paragrafo 1, è applicabile.
(12) L'articolo 3, paragrafo 2, è applicabile.
(13) L'articolo 3, paragrafo 2, è applicabile.
(14) Per beneficiare del contingente tariffario occorre presentare un permesso di esportazione rilasciato dal Canada a norma dell'Export and Import Permits Act.
(15) Per beneficiare del contingente tariffario occorre presentare un permesso di esportazione rilasciato dal Canada a norma dell'Export and Import Permits Act.
(16) Per beneficiare del contingente tariffario occorre presentare un permesso di esportazione rilasciato dal Canada a norma dell'Export and Import Permits Act.
(17) Per beneficiare del contingente tariffario occorre presentare un permesso di esportazione rilasciato dal Canada a norma dell'Export and Import Permits Act.
(18) Per beneficiare del contingente tariffario occorre presentare un permesso di esportazione rilasciato dal Canada a norma dell'Export and Import Permits Act.
(19) Per beneficiare del contingente tariffario occorre presentare un permesso di esportazione rilasciato dal Canada a norma dell'Export and Import Permits Act.
(20) Per beneficiare del contingente tariffario occorre presentare un permesso di esportazione rilasciato dal Canada a norma dell'Export and Import Permits Act.