20.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 241/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1588 DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 2017

recante modifica del regolamento (CE) n. 2535/2001 per quanto riguarda le concessioni sui prodotti lattiero-caseari originari del Canada

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione (UE) 2017/38 (2) il Consiglio ha autorizzato, a nome dell'Unione europea, l'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra (di seguito «l'accordo»).

(2)

L'articolo 2.4 dell'accordo prevede la riduzione e la soppressione dei dazi doganali sulle importazioni di prodotti originari del Canada in conformità all'allegato 2-A dello stesso. A norma del paragrafo 2 del suddetto allegato, le parti dell'accordo devono sopprimere tutti i dazi doganali su determinati prodotti originari alla data di entrata in vigore dell'accordo. Tale disposizione dovrebbe applicarsi al latte e ai prodotti lattiero-caseari importati nell'Unione.

(3)

Il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione (3) stabilisce le norme relative al contingente tariffario di importazione n. 09.4513 per il formaggio Cheddar originario del Canada. Poiché l'accordo prevede la soppressione dei dazi doganali sui prodotti lattiero-caseari, tale contingente tariffario di importazione dovrebbe essere abolito. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 2535/2001 relative alla gestione di tale contingente tariffario dovrebbero pertanto essere soppresse. È inoltre opportuno aggiornare alcune disposizioni contemplate nell'allegato XI di detto regolamento.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2535/2001. Le modifiche proposte dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di applicazione provvisoria dell'accordo e, pertanto, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore quanto prima.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è così modificato:

a)

all'articolo 29, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La casella 3 del certificato IMA 1, relativa all'acquirente, e la casella 6, relativa al paese di destinazione, non sono compilate.»;

b)

nell'allegato III, parte III.B, la voce relativa al contingente n. 09.4513 è soppressa;

c)

l'allegato XI è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento;

d)

nell'allegato XII, la voce relativa al Canada è soppressa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 21 settembre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Decisione (UE) 2017/38 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 1080).

(3)  Regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari (GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29).


ALLEGATO

L'allegato XI del regolamento (CE) n. 2535/2001 è così modificato:

a)

la parte A è soppressa;

b)

le parti B, C e D sono sostituite dalle seguenti:

«B.

Per quanto riguarda i formaggi Cheddar del codice NC ex 0406 90 21 di cui al contingente n. 09.4514 dell'allegato I.K e al contingente n. 09.4521 dell'allegato III.B:

1)

la casella n. 7, indicando “formaggi Cheddar in forme intere standard”;

2)

la casella n. 10, indicando “esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale”;

3)

la casella n. 11, indicando “almeno il 50 %”;

4)

la casella n. 14, indicando “almeno 3 mesi”;

5)

la casella n. 16, indicando il periodo di validità del contingente.

C.

Per quanto riguarda i formaggi Cheddar destinati alla trasformazione del codice NC ex 0406 90 01 di cui al contingente n. 09.4515 dell'allegato I.K e al contingente n. 09.4522 dell'allegato III.B:

1)

la casella n. 7, indicando “formaggi Cheddar in forme intere standard”;

2)

la casella n. 10, indicando “esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale”;

3)

la casella n. 16, indicando il periodo di validità del contingente.

D.

Per quanto riguarda i formaggi diversi dal Cheddar destinati alla trasformazione del codice NC ex 0406 90 01 di cui al contingente n. 09.4515 dell'allegato I.K e al contingente n. 09.4522 dell'allegato III.B:

1)

la casella n. 10, indicando “esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale”;

2)

la casella n. 16, indicando il periodo di validità del contingente.».