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30.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 254/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/1566 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 13 settembre 2017
concernente l'introduzione di misure commerciali autonome temporanee per l'Ucraina che integrano le concessioni commerciali disponibili nel quadro dell'accordo di associazione
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (2) («accordo di associazione»), costituisce la base delle relazioni tra l'Unione e l'Ucraina. Il titolo IV dell'accordo di associazione, che si riferisce agli scambi e alle questioni commerciali, è applicato a titolo provvisorio dal 1o gennaio 2016 (3). Nel preambolo dell'accordo di associazione le parti contraenti hanno espresso il loro desiderio di rafforzare e ampliare le relazioni in una forma ambiziosa e innovativa. |
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(2) |
Al fine di rafforzare l'impegno di riforma economica e politica intrapreso dall'Ucraina, e di sostenere e accelerare lo sviluppo di relazioni economiche più strette con l'Unione, è opportuno e necessario aumentare i flussi commerciali relativi all'importazione di alcuni prodotti agricoli e accordare concessioni sotto forma di misure commerciali autonome per alcuni prodotti industriali, in linea con l'accelerazione della soppressione dei dazi doganali sugli scambi commerciali tra l'Unione e l'Ucraina. |
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(3) |
La Commissione ha analizzato la base fattuale soggiacente alla selezione dei prodotti che devono essere soggetti al presente regolamento, in particolare, il potenziale impatto del presente regolamento sui beneficiari di piccole e medie dimensioni in Ucraina, e ne ha fornito una spiegazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Le misure commerciali autonome stabilite dal presente regolamento dovrebbero essere concesse per i prodotti ritenuti vantaggiosi sulla base di tale analisi. Tali misure commerciali autonome dovrebbero assumere la forma dei regimi preferenziali seguenti: i) contingenti a dazio zero per i prodotti agricoli elencati negli allegati I e II del presente regolamento oltre ai contingenti a dazio zero previsti dall'accordo di associazione; nonché ii) eliminazione totale dei dazi all'importazione («dazi doganali preferenziali») per i prodotti industriali elencati nell'allegato III del presente regolamento. |
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(4) |
Al fine di prevenire frodi, l'ammissione alle misure commerciali autonome stabilite dal presente regolamento dovrebbe essere subordinata al rispetto da parte dell'Ucraina di tutte le condizioni pertinenti per l'ottenimento dei benefici a norma dell'accordo di associazione, comprese le norme relative all'origine dei prodotti in questione e le procedure correlate nonché la partecipazione dell'Ucraina a una stretta collaborazione amministrativa con l'Unione, ai sensi di tale accordo. |
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(5) |
L'Ucraina dovrebbe astenersi dall'introdurre nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente e nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente, o dall'aumentare i livelli attuali dei dazi o degli oneri vigenti o dall'introdurre qualsiasi altra restrizione. Nel caso in cui l'Ucraina non rispetti tali condizioni, la Commissione dovrebbe avere il potere di sospendere temporaneamente la totalità o una parte delle misure commerciali autonome stabilite dal presente regolamento. |
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(6) |
Previa indagine della Commissione, è necessario provvedere alla reintroduzione dei dazi della tariffa doganale comune ai sensi dell'accordo di associazione, per le importazioni di tutti i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento che provocano o rischiano di danneggiare gravemente i produttori dell'Unione europea di prodotti simili o direttamente concorrenti. |
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(7) |
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione che le consentano di sospendere temporaneamente i regimi preferenziali istituiti dal presente regolamento e di introdurre misure correttive nei casi in cui le importazioni di cui al presente regolamento possano incidere gravemente sui produttori dell'Unione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
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(8) |
I contingenti a dazio zero, istituiti dal presente regolamento, dovrebbero essere gestiti dalla Commissione a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 (5) della Commissione, ad eccezione dei contingenti a dazio zero per alcuni prodotti agricoli che dovrebbero essere gestiti dalla Commissione in conformità del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e agli atti di esecuzione e agli atti delegati adottati in conformità di tale regolamento. |
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(9) |
Gli articoli 2 e 3 dell'accordo di associazione stabiliscono che il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali e del principio dello Stato di diritto, come pure l'impegno nella lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata e le azioni a favore di uno sviluppo sostenibile e di un multilateralismo effettivo costituiscono elementi essenziali delle relazioni con l'Ucraina, che sono disciplinate da tale accordo. È opportuno introdurre la possibilità di sospendere temporaneamente i regimi preferenziali istituiti dal presente regolamento nel caso in cui l'Ucraina non rispetti i principi generali dell'accordo di associazione, analogamente ad altri accordi di associazione firmati dall'Unione. |
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(10) |
La relazione annuale della Commissione sull'attuazione della zona di libero scambio globale e approfondito, che è parte integrante dell'accordo di associazione, dovrebbe includere una valutazione dettagliata dell'attuazione delle misure commerciali autonome istituite dal presente regolamento. |
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(11) |
Alla luce della difficile situazione economica in Ucraina, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Regimi preferenziali
1. Oltre ai contingenti a dazio zero stabiliti dall'accordo di associazione, i prodotti agricoli elencati negli allegati I e II del presente regolamento sono ammessi all'importazione nell'Unione dall'Ucraina entro i limiti dei contingenti a dazio zero dell'Unione stabiliti in tali allegati. Tali contingenti a dazio zero sono gestiti come segue:
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a) |
i contingenti a dazio zero per i prodotti agricoli elencati nell'allegato I del presente regolamento sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447; |
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b) |
i contingenti a dazio zero per i prodotti agricoli elencati nell'allegato II del presente regolamento sono gestiti dalla Commissione in conformità dell'articolo 184 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e agli atti di esecuzione e delegati adottati a norma di tale articolo. |
2. I dazi doganali preferenziali all'importazione nell'Unione di alcuni prodotti industriali originari dell'Ucraina si applicano in conformità dell'allegato III.
Articolo 2
Condizioni di ammissione ai regimi preferenziali
L'ammissione dell'Ucraina ai contingenti a dazio zero e ai dazi doganali preferenziali all'importazione di cui all'articolo 1 è subordinata alle condizioni seguenti:
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a) |
rispetto da parte dell'Ucraina delle norme relative all'origine dei prodotti e delle procedure correlate, conformemente all'accordo di associazione, e in particolare al protocollo I dello stesso relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, e al protocollo II relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale; i contingenti a dazio zero e i dazi doganali preferenziali all'importazione introdotti dall'articolo 1 del presente regolamento si applicano alle merci originarie di territori che non sono sotto il controllo effettivo del governo ucraino o spedite da tali territori, se tali merci sono state messe a disposizione delle autorità ucraine per esame e se il rispetto delle condizioni di ammissione ai regimi preferenziali è stato verificato in conformità dell'accordo di associazione; |
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b) |
a decorrere dal 1 ottobre 2017, astensione da parte dell'Ucraina dall'applicare alle importazioni originarie dell'Unione nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente e nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente, o dall'aumentare i livelli dei dazi o degli oneri vigenti o dall'introdurre altre restrizioni, comprese misure amministrative interne discriminatorie; |
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c) |
rispetto da parte dell'Ucraina dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e rispetto del principio dello Stato di diritto come pure sforzi continui e sostenuti per quanto riguarda la lotta contro la corruzione e le attività illecite di cui agli articoli 2, 3 e 22 dell'accordo di associazione; e |
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d) |
rispetto costante da parte dell'Ucraina degli obblighi di cooperazione su questioni riguardanti occupazione, politica sociale e pari opportunità in conformità del capo 13 del titolo IV (Commercio e sviluppo sostenibile) e del capo 21 del titolo V (Cooperazione in materia di occupazione, politica sociale e pari opportunità) dell'accordo di associazione, e degli obiettivi di cui all'articolo 420 dello stesso. |
Articolo 3
Sospensione temporanea
1. Qualora riscontri prove sufficienti del mancato rispetto da parte dell'Ucraina delle condizioni di cui all'articolo 2, la Commissione può sospendere la totalità o una parte dei regimi preferenziali previsti dal presente regolamento, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 2.
2. Qualora uno Stato membro chieda alla Commissione di sospendere uno dei regimi preferenziali istituiti dal presente regolamento sulla base del mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2, lettera b), la Commissione, entro quattro mesi da tale richiesta, fornisce un parere motivato in cui indica se la presunta inosservanza sia comprovata. Se la Commissione conferma l'inosservanza, essa avvia la procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 4
Clausola di salvaguardia
1. Qualora un prodotto originario dell'Ucraina sia importato a condizioni che danneggiano o minacciano di danneggiare gravemente produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, per detto prodotto i dazi della tariffa doganale comune ai sensi dell'accordo di associazione possono essere ripristinati in qualsiasi momento.
2. La Commissione monitora attentamente l'impatto del presente regolamento per quanto riguarda i prodotti elencati negli allegati I e II, anche in relazione ai prezzi sul mercato dell'Unione, tenendo conto delle informazioni sulle esportazioni, sulle importazioni e sulla produzione dell'Unione dei prodotti sottoposti alle misure commerciali autonome istituite dal presente regolamento.
3. La Commissione adotta una decisione formale relativa all'avvio di un'inchiesta entro un termine ragionevole:
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su richiesta di uno Stato membro, o |
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su richiesta di una persona giuridica o di un'associazione priva di personalità giuridica che agisce per conto dell'industria dell'Unione, vale a dire la totalità o una quota rilevante dei produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, o |
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— |
di propria iniziativa, qualora ritenga evidente che esistano elementi di prova prima facie sufficienti che attestino i gravi danni di cui al paragrafo 1. |
Ai fini del presente articolo, per «quota rilevante» si intendono i produttori dell'Unione che complessivamente realizzano oltre il 50 % della produzione totale dell'Unione dei prodotti simili o direttamente concorrenti attribuibili a quella parte dell'industria dell'Unione che ha espresso sostegno o opposizione alla domanda e che rappresenta non meno del 25 % della produzione totale dei prodotti simili o direttamente concorrenti attribuibili all'industria dell'Unione.
Se decide di avviare un'inchiesta, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea annunciandone l'apertura. L'avviso contiene una sintesi delle informazioni ricevute e precisa che tutte le informazioni pertinenti devono essere comunicate alla Commissione. L'avviso fissa inoltre il termine entro il quale le parti interessate possono presentare il proprio parere per iscritto. Tale termine non supera i quattro mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso.
4. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che considera necessarie e può verificare le informazioni ricevute con l'Ucraina o con qualsiasi altra fonte pertinente. Essa può essere assistita da funzionari dello Stato membro sul cui territorio potrebbero essere effettuate verifiche, sempreché tale Stato membro abbia fatto richiesta di tale assistenza da parte di funzionari.
5. Nel considerare l'esistenza di gravi danni di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto, tra l'altro, dei seguenti elementi relativi ai produttori dell'Unione nella misura in cui siano disponibili informazioni:
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quota di mercato, |
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produzione, |
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— |
scorte, |
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capacità di produzione, |
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utilizzo degli impianti, |
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occupazione, |
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importazioni, |
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prezzi. |
6. L'inchiesta è completata entro sei mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 3 del presente articolo. La Commissione può, in circostanze eccezionali, prorogare tale periodo secondo la procedura d'esame cui all'articolo 5, paragrafo 2.
7. Entro tre mesi dal termine dell'indagine, la Commissione adotta una decisione in merito alla reintroduzione dei dazi della tariffa doganale comune ai sensi dell'accordo di associazione mediante un atto di esecuzione, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 2. Tale atto di esecuzione entra in vigore entro un mese dalla pubblicazione. I dazi della tariffa doganale comune ai sensi dell'accordo di associazione sono reintrodotti finché ciò sia necessario per contrastare il deterioramento della situazione economica e/o finanziaria dei produttori dell'Unione o finché persista il rischio di tale deterioramento. Il periodo di reintroduzione non è superiore a un anno, a meno che non sia prorogato in circostanze debitamente giustificate. Qualora risulti dalla constatazione definitiva dei fatti che le condizioni previste al paragrafo 1 del presente articolo, non sono soddisfatte, la Commissione adotta un atto di esecuzione al fine di chiudere l'inchiesta e la procedura secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 2.
8. Qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile l'inchiesta, la Commissione, dopo averne informato il comitato del codice doganale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, può applicare le misure preventive necessarie.
Articolo 5
Procedura di comitato
1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 4 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 285 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 6
Valutazione dell'attuazione delle misure commerciali autonome
La relazione annuale della Commissione sull'attuazione della zona di libero scambio globale e approfondita include una valutazione dettagliata dell'attuazione delle misure commerciali autonome previste dal presente regolamento come pure, ove appropriato, una valutazione dell'impatto sociale di tali misure in Ucraina e nell'Unione. Le informazioni sull'uso di contingenti tariffari relativi all'agricoltura sono messe a disposizione sul sito web della Commissione.
Articolo 7
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica per tre anni a partire dal 1 ottobre 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 13 settembre 2017
Per il Parlamento europeo
Il presidente
A. TAJANI
Per il Consiglio
Il presidente
M. MAASIKAS
(1) Posizione del Parlamento europeo del 4 luglio 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 luglio 2017.
(2) GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.
(3) Decisione 2014/668/UE del Consiglio, del 23 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli (GU L 278 del 20.9.2014, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).
(6) Regolamento (UE) n 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
(7) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
ALLEGATO I
CONTINGENTI A DAZIO ZERO PER PRODOTTI AGRICOLI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1, LETTERA a)
In deroga alle regole di interpretazione della nomenclatura combinata (NC), la formulazione della designazione delle merci ha valore puramente indicativo. Ai fini del presente allegato, l'ambito di applicazione del regime preferenziale deve essere determinato in base ai codici NC esistenti al 1 ottobre 2017.
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Numero d'ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Volume del contingente annuale (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione) |
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09.6750 |
0409 |
Miele naturale |
2 500 |
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09.6751 |
ex 1103 19 20 (1) |
Semole di orzo |
7 800 |
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1103 19 90 |
Semole e semolini di cereali (esclusi frumento, segala, avena, granturco, riso e orzo) |
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1103 20 90 |
Agglomerati in forma di pellets di cereali (esclusi frumento, segala, avena, granturco, riso e orzo) |
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1104 19 10 |
Cereali schiacciati o in fiocchi di frumento (grano) |
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1104 19 50 |
Cereali schiacciati o in fiocchi di granturco |
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1104 19 61 |
Cereali d'orzo schiacciati |
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1104 19 69 |
Cereali d'orzo in fiocchi |
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ex 1104 29 (2) |
Cereali lavorati (per esempio: mondati, perlati, tagliati o spezzati), diversi dai cereali di avena, di segala o di granturco |
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1104 30 |
Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati |
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09.6752 |
2002 |
Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico |
3 000 |
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09.6753 |
2009 61 90 |
Succhi di uva (compresi i mosti d'uva) di un valore Brix inferiore o uguale a 30 e di valore inferiore o uguale a 18 EUR per 100 kg di peso netto |
500 |
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2009 69 11 |
Succhi di uva (compresi i mosti d'uva) di un valore Brix superiore a 67 e di valore inferiore o uguale a 22 EUR per 100 kg di peso netto |
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2009 69 71 2009 69 79 2009 69 90 |
Succhi di uva (compresi i mosti d'uva) di un valore Brix superiore a 30 e inferiore o uguale a 67 e di valore inferiore o uguale a 18 EUR per 100 kg di peso netto |
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09.6754 |
1004 |
Avena |
4 000 |
(1) Codice TARIC 1103192010.
(2) Codici TARIC 1104290400, 1104290500, 1104290800, 1104291790,1104293090, 1104295100, 1104295990, 1104298100 e 1104298990.
ALLEGATO II
CONTINGENTI A DAZIO ZERO PER PRODOTTI AGRICOLI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1, LETTERA b)
In deroga alle regole di interpretazione della nomenclatura combinata (NC), la formulazione della designazione delle merci ha valore puramente indicativo. Ai fini del presente allegato, l'ambito di applicazione del regime preferenziale deve essere determinato, in base ai codici NC esistenti al 1 ottobre 2017.
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Prodotto |
Classificazione tariffaria |
Volume del contingente annuale |
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Frumento (grano) tenero, spelta e frumento segalato, farine, semole, semolini e agglomerati in forma di pellets |
1001 90 99 1101 00 15 , 1101 00 90 1102 90 90 1103 11 90 , 1103 20 60 |
65 000 tonnellate/anno |
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Granturco, non destinato alla semina, farine, semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, cereali |
1005 90 00 1102 20 1103 13 1103 20 40 1104 23 |
625 000 tonnellate/anno |
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Orzo non destinato alla semina, farina e agglomerati in forma di pellets |
1003 90 00 1102 90 10 ex 1103 20 25 |
325 000 tonnellate/anno |
ALLEGATO III
DAZI DOGANALI PREFERENZIALI APPLICATI PER I PRODOTTI INDUSTRIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2
In deroga alle regole di interpretazione della nomenclatura combinata (NC), la formulazione della designazione delle merci ha valore puramente indicativo. Ai fini del presente allegato, l'ambito di applicazione del regime preferenziale deve essere determinato, in base ai codici NC esistenti al 1 ottobre 2017.
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CN 2016 |
Descrizione |
Dazi applicati |
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CAPITOLO 31 — CONCIMI |
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3102 21 00 |
Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo non superiore ai 10 kg) |
0 % |
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3102 40 10 |
Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, contenenti, in peso, non più del 28 % di azoto (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo non superiore ai 10 kg) |
0 % |
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3102 50 00 |
Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo non superiore ai 10 kg) |
0 % |
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3105 20 10 |
Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, con tenore di azoto superiore a 10 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg) |
0 % |
|
3105 51 00 |
Concimi minerali o chimici contenenti nitrati e fosfati |
0 % |
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CAPITOLO 32 — ESTRATTI PER CONCIA O PER TINTA; TANNINI E LORO DERIVATI; PIGMENTI ED ALTRE SOSTANZE COLORANTI; PITTURE E VERNICI; MASTICI; INCHIOSTRI |
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3206 11 00 |
Pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio contenenti, in peso, l'80 % o più di diossido di titanio, calcolato sulla materia secca |
0 % |
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CAPITOLO 64 — CALZATURE, GHETTE ED OGGETTI SIMILI; PARTI DI QUESTI OGGETTI |
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6402 91 90 |
Calzature che ricoprono la caviglia, con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica |
0 % |
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6402 99 98 |
Calzature con suole esterne di gomma o di materia plastica e con tomaie di materia plastica, con suole interne di lunghezza uguale o superiore a 24 cm, per donna |
0 % |
|
6403 99 96 |
Calzature per uomo con suole esterne di gomma, di materia plastica o di cuoio ricostituito e tomaie di cuoio naturale (che non ricoprono la caviglia), con suole interne di lunghezza uguale o superiore a 24 cm |
0 % |
|
6403 99 98 |
Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica o di cuoio ricostituito e con tomaie di cuoio naturale, con suole interne di lunghezza uguale o superiore a 24 cm, per donna |
0 % |
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CAPITOLO 74 — RAME E LAVORI DI RAME |
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7407 21 10 |
Barre, di leghe a base di rame-zinco (ottone) |
0 % |
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7408 11 00 |
Fili di rame raffinato, di sezione trasversale massima superiore a 6 mm |
0 % |
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CAPITOLO 76 — ALLUMINIO E LAVORI DI ALLUMINIO |
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7601 10 00 |
Alluminio greggio, non legato |
0 % |
|
7601 20 20 |
Leghe di alluminio greggio, in forma di placche e billette |
0 % |
|
7601 20 80 |
Leghe di alluminio greggio (esclusi placche e billette) |
0 % |
|
7604 21 00 |
Profilati cavi di leghe di alluminio |
0 % |
|
7604 29 90 |
Profilati pieni di leghe di alluminio |
0 % |
|
7616 99 90 |
Lavori di alluminio, non ottenuti per colata |
0 % |
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CAPITOLO 85 — MACCHINE, APPARECCHI E MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO PER LA TELEVISIONE, E PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI |
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8525 80 99 |
Videocamere digitali, diverse da quelle che permettono unicamente la registrazione del suono o delle immagini prese dalla telecamera |
0 % |
|
8528 71 19 |
Videotuner (escl. assiemaggi elettronici destinati ad essere inseriti in una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione e apparecchi con un dispositivo articolato attorno a un microprocessore incorporanti un modem per l'accesso a Internet e aventi la funzione di scambio interattiva di informazioni, in grado di captare i segnali televisivi «set-top boxes con funzione di comunicazione») |
0 % |
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8528 71 99 |
Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini, non concepiti per incorporare un dispositivo di visualizzazione o uno schermo video (escl. videotuner e set-top boxes con funzione di comunicazione) |
0 % |
|
8528 72 40 |
Apparecchi riceventi per la televisione, a colori, con schermo LCD |
0 % |
Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 3
La Commissione osserva che qualora risulti impossibile applicare la sospensione dei regimi preferenziali prima del pieno utilizzo dei contingenti tariffari a dazio zero annuali per i prodotti agricoli, essa si adopera per proporre una riduzione o una sospensione di tali concessioni negli anni seguenti.