15.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 237/37


REGOLAMENTO (UE) 2017/1547 DEL CONSIGLIO

del 14 settembre 2017

che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (2) attua le misure previste dalla decisione 2014/145/PESC.

(2)

Il 14 settembre 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1549 (3) che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, che ha aggiunto l'impresa «Porti marittimi di Crimea» all'elenco delle persone ed entità designate.

(3)

Il 14 settembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/1561 (4) che modifica la decisione 2014/145/PESC, con la quale ha introdotto una deroga per i pagamenti a favore di Porti marittimi di Crimea per i servizi forniti al porto peschereccio di Kerch, al porto commerciale di Yalta e al porto commerciale di Evpatoria, nonché per i servizi forniti da Gosgidrografiya e dalle filiali di Porti marittimi di Crimea nei terminali portuali.

(4)

È necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione per attuare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1549 e la decisione (PESC) 2017/1561, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 269/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 269/2014 del Consiglio è così modificato:

1)

é inserito l'articolo seguente:

«Articolo 6 bis

In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare i pagamenti a favore di Porti marittimi di Crimea per i servizi forniti al porto peschereccio di Kerch, al porto commerciale di Yalta e al porto commerciale di Evpatoria, nonché per i servizi forniti da Gosgidrografiya e dalle filiali di Porti marittimi di Crimea nei terminali portuali.»;

2)

all'articolo 12, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

i fondi congelati a norma dell'articolo 2 e le autorizzazioni concesse a norma degli articoli 4, 5, 6 e 6 bis;».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

A. ANVELT


(1)  GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.

(2)  Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6)

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1549 del Consiglio, del 14 settembre 2017, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (cfr. pag. 44 della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  Decisione (PESC) 2017/1561 del Consiglio, del 14 settembre 2017, che modifica la decisione 2014/145 PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (cfr. pag. 72 della presente Gazzetta ufficiale).