15.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 237/37 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/1547 DEL CONSIGLIO
del 14 settembre 2017
che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (2) attua le misure previste dalla decisione 2014/145/PESC. |
(2) |
Il 14 settembre 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1549 (3) che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, che ha aggiunto l'impresa «Porti marittimi di Crimea» all'elenco delle persone ed entità designate. |
(3) |
Il 14 settembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/1561 (4) che modifica la decisione 2014/145/PESC, con la quale ha introdotto una deroga per i pagamenti a favore di Porti marittimi di Crimea per i servizi forniti al porto peschereccio di Kerch, al porto commerciale di Yalta e al porto commerciale di Evpatoria, nonché per i servizi forniti da Gosgidrografiya e dalle filiali di Porti marittimi di Crimea nei terminali portuali. |
(4) |
È necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione per attuare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1549 e la decisione (PESC) 2017/1561, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 269/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) 269/2014 del Consiglio è così modificato:
1) |
é inserito l'articolo seguente: «Articolo 6 bis In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare i pagamenti a favore di Porti marittimi di Crimea per i servizi forniti al porto peschereccio di Kerch, al porto commerciale di Yalta e al porto commerciale di Evpatoria, nonché per i servizi forniti da Gosgidrografiya e dalle filiali di Porti marittimi di Crimea nei terminali portuali.»; |
2) |
all'articolo 12, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2017
Per il Consiglio
Il presidente
A. ANVELT
(1) GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.
(2) Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6)
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1549 del Consiglio, del 14 settembre 2017, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (cfr. pag. 44 della presente Gazzetta ufficiale).
(4) Decisione (PESC) 2017/1561 del Consiglio, del 14 settembre 2017, che modifica la decisione 2014/145 PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (cfr. pag. 72 della presente Gazzetta ufficiale).