14.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 236/14 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1542 DELLA COMMISSIONE
dell'8 giugno 2017
che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda il calcolo dei requisiti patrimoniali obbligatori per talune categorie di attività detenute dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione (società di infrastrutture)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (1), in particolare l'articolo 50, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 111, paragrafo 1, lettere b), c), e m),
considerando quanto segue:
(1) |
Il piano di investimenti per l'Europa verte sulla rimozione degli ostacoli agli investimenti, sulla necessità di dare visibilità e assistenza tecnica ai progetti di investimento e su un uso più intelligente delle risorse finanziarie esistenti e nuove. In particolare, il terzo pilastro del piano di investimenti punta sulla rimozione degli ostacoli agli investimenti e su una maggiore prevedibilità regolamentare per far sì che l'Europa possa continuare ad attrarre investimenti. |
(2) |
Uno degli obiettivi dell'Unione dei mercati dei capitali consiste nel mobilitare i capitali in Europa e nel convogliarli, tra l'altro, verso i progetti infrastrutturali che li necessitano per potersi espandere e creare posti di lavoro. Le imprese di assicurazione, in particolare quelle del ramo vita, che sono tra i maggiori investitori istituzionali in Europa, hanno la capacità di fornire finanziamenti, in forma di strumenti di capitale o di crediti, per i progetti infrastrutturali a lungo termine. |
(3) |
Il 2 aprile 2016 è entrato in vigore il regolamento delegato (UE) 2016/467 della Commissione (2), che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione (3), che ha creato una classe distinta di attività per i progetti infrastrutturali ai fini delle calibrazioni del rischio. |
(4) |
La Commissione ha chiesto e ricevuto un'ulteriore consulenza tecnica dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali per quanto riguarda i criteri e la calibrazione di una nuova classe di attività riguardante le società di infrastrutture. L'Autorità ha raccomandato anche talune modifiche ai criteri per stabilire l'ammissibilità degli investimenti in progetti infrastrutturali introdotti dal regolamento (UE) 2016/467. |
(5) |
Per tenere conto di situazioni di finanziamento strutturato di progetti cui partecipano più entità giuridiche di un gruppo di imprese, il termine «entità responsabile del progetto infrastrutturale» dovrebbe essere sostituito con un termine che ricomprenda sia le singole entità che i gruppi societari. Per includere le entità che ricavano una parte sostanziale dei loro redditi da attività infrastrutturali, dovrebbe essere modificata la formulazione dei criteri relativi alle entrate. Per valutare le fonti delle entrate dell'entità infrastrutturale si dovrebbe utilizzare l'esercizio finanziario più recente, se disponibile, o una proposta di finanziamento, come il prospetto di obbligazioni, o le proiezioni finanziarie in una richiesta di prestito. La definizione di attività infrastrutturali dovrebbe includere le attività materiali, in modo che le entità infrastrutturali pertinenti possano soddisfare i criteri di ammissibilità. |
(6) |
Per evitare l'esclusione pura e semplice delle entità infrastrutturali che non sono in grado di fornire garanzie ai creditori su tutte le attività per ragioni giuridiche o di proprietà, occorre contemplare meccanismi che consentano altre forme di garanzia a favore dei detentori del debito. |
(7) |
Tenendo conto di situazioni in cui la legge nazionale vieta il pegno prima dell'inadempimento, l'obbligo di dare in garanzia strumenti di capitale ai detentori del debito dovrebbe essere incluso nelle altre forme di garanzia. |
(8) |
Se il consenso dei detentori del debito esistenti è implicito nei termini del documento pertinente, ad esempio come limite massimo di indebitamento, dovrebbe essere consentita l'ulteriore emissione di debito da parte di un'entità infrastrutturale o di un gruppo di imprese esistenti per gli investimenti infrastrutturali ammissibili. |
(9) |
Le calibrazioni del regolamento delegato (UE) 2015/35 dovrebbero essere proporzionate al rischio connesso. |
(10) |
In linea con la richiesta contenuta nella consulenza tecnica dell'EIOPA di modificare l'attuale trattamento degli investimenti in progetti infrastrutturali ammissibili, è opportuno modificare le disposizioni vigenti per i progetti infrastrutturali. |
(11) |
La consulenza tecnica dell'EIOPA, corroborata da prove complementari, conferma che gli investimenti in società di infrastrutture ammissibili possono essere più sicuri degli investimenti non infrastrutturali. È opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2015/35 per includere le nuove calibrazioni del rischio per i prestiti per investimenti ammissibili in società di infrastrutture, in modo da distinguere tali investimenti da quelli non infrastrutturali. |
(12) |
Definizioni e criteri di ammissibilità adeguati dovrebbero garantire un comportamento prudente in materia di investimenti da parte delle imprese di assicurazione. Tali definizioni e criteri dovrebbero prevedere che la calibrazione sia ridotta solo per gli investimenti più sicuri. |
(13) |
La diversificazione delle entrate può non essere sempre possibile per le entità infrastrutturali che forniscono attività o servizi infrastrutturali essenziali ad altre società di infrastrutture. In tali situazioni i contratti «take-or-pay» dovrebbero essere ammessi in sede di valutazione della prevedibilità delle entrate. |
(14) |
Le prove di stress nel quadro della gestione del rischio di investimento dovrebbero considerare i rischi derivanti dalle attività non infrastrutturali. Tuttavia, al fine di operare una valutazione prudente del rischio di investimento, le entrate derivanti da tali attività non dovrebbero essere prese in considerazione nel determinare se gli obblighi finanziari possano essere soddisfatti. |
(15) |
A seguito dell'introduzione della nuova classe di attività in società di infrastrutture ammissibili, dovrebbero essere allineate di conseguenza altre disposizioni del regolamento delegato (UE) 2015/35, ad esempio la formula per il requisito patrimoniale di solvibilità e i requisiti di dovuta diligenza che sono essenziali per l'adozione di decisioni d'investimento prudenti da parte delle imprese di assicurazione. |
(16) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/35. |
(17) |
Per consentire investimenti immediati nella classe delle attività infrastrutturali a lungo termine, è importante garantire che il presente regolamento entri in vigore il prima possibile, ovvero il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) 2015/35 è così modificato:
1) |
all'articolo 1, i punti 55 bis e 55 ter sono sostituiti dai seguenti: «55 bis. “attività infrastrutturali”: attività fisiche, strutture fisiche o impianti, sistemi e reti che forniscono o sostengono servizi pubblici essenziali; 55 ter. “entità infrastrutturale”: un'entità o un gruppo di imprese che, sulla base dell'esercizio finanziario più recente di tale entità o gruppo per il quale sono disponibili dati o sulla base di una proposta di finanziamento, deriva la maggioranza sostanziale delle sue entrate dal possesso, dal finanziamento, dallo sviluppo o dalla gestione di attività infrastrutturali;». |
2) |
All'articolo 164 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini del presente regolamento, gli investimenti infrastrutturali ammissibili comprendono gli investimenti in un'entità infrastrutturale che soddisfa i seguenti criteri:
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3) |
È inserito il seguente articolo 164 ter: «Articolo 164 ter Investimenti in società di infrastrutture ammissibili Ai fini del presente regolamento sono considerati investimenti in società di infrastrutture ammissibili gli investimenti in un'entità infrastrutturale che soddisfa i seguenti criteri:
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4) |
L'articolo 168 è così modificato:
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5) |
All'articolo 169 è aggiunto il seguente paragrafo 4: «4. Il requisito patrimoniale per gli strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili di cui all'articolo 168 del presente regolamento è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe dai seguenti cali istantanei:
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6) |
All'articolo 170 è aggiunto il seguente paragrafo 4: «4. Quando un'impresa di assicurazione o di riassicurazione è stata autorizzata dall'autorità di vigilanza ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 304 della direttiva 2009/138/CE, il requisito patrimoniale per gli strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe da un calo istantaneo:
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7) |
All'articolo 171, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Ai fini dell'articolo 169, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 2, lettera (a), paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 4, lettera (a), nonché dell'articolo 170, paragrafo 1, lettera b), paragrafo 2, lettera b), paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 4, lettera b), per investimenti in strumenti di capitale di natura strategica si intendono gli investimenti in strumenti di capitale riguardo ai quali l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante dimostra che:». |
8) |
All'articolo 180 sono aggiunti i paragrafi 14, 15 e 16 seguenti: «14. Alle esposizioni in forma di obbligazioni e prestiti che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 15 si attribuisce un fattore di rischio stress i che dipende dalla classe di merito di credito e dalla durata dell'esposizione conformemente alla seguente tabella:
15. I criteri per le esposizioni cui si attribuisce un fattore di rischio ai sensi del paragrafo 14 sono i seguenti:
16. lle esposizioni in forma di obbligazioni e prestiti che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 15, lettere a) e b), ma che non soddisfano il criterio di cui al paragrafo 15, lettera c), si attribuisce un fattore di rischio stressi equivalente alla classe di merito di credito 3 e che dipende dalla durata dell'esposizione conformemente alla tabella di cui al paragrafo 14.» |
9) |
All'articolo 181, lettera b), il testo del secondo comma è sostituito dal seguente: «Per le attività comprese nel portafoglio dedicato per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito emessa da un'ECAI prescelta e per le attività infrastrutturali ammissibili e per le attività in società di infrastrutture ammissibili alle quali è stata attribuita la classe di merito di credito 3, il fattore di riduzione è uguale al 100 %.» |
10) |
L'articolo 261 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 261 bis Gestione del rischio per gli investimenti infrastrutturali ammissibili o gli investimenti in società di infrastrutture ammissibili 1. Prima dell'investimento infrastrutturale ammissibile o dell'investimento in una società di infrastrutture ammissibile le imprese di assicurazione e di riassicurazione svolgono un'adeguata diligenza dovuta, che include tutti gli elementi che seguono:
2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione con un investimento infrastrutturale ammissibile o un investimento in una società di infrastrutture ammissibile sorvegliano regolarmente i flussi di cassa e i valori delle garanzie reali dell'entità infrastrutturale ed effettuano prove di stress su di essi. Le prove di stress sono proporzionate alla natura, alla portata e alla complessità del rischio inerente al progetto infrastrutturale. 3. Le prove di stress tengono conto dei rischi derivanti dalle attività non infrastrutturali, ma le entrate derivanti da tali attività non sono prese in considerazione nel determinare se l'entità infrastrutturale sia in grado di assolvere le sue obbligazioni finanziarie. 4. Quando le imprese di assicurazione o di riassicurazione detengono investimenti infrastrutturali ammissibili o investimenti in società di infrastrutture ammissibili rilevanti, nello stabilire le politiche scritte previste all'articolo 41, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE includono disposizioni in materia di monitoraggio attivo degli investimenti nella fase di costruzione e di ottimizzazione dell'importo coperto dagli investimenti in uno scenario di liquidazione. 5. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione con un investimento infrastrutturale ammissibile o un investimento in una società di infrastrutture ammissibile in forma di obbligazioni o prestiti istituiscono il proprio sistema di gestione delle attività e delle passività per assicurare di essere in grado, su base continuativa, di mantenere l'investimento fino alla scadenza.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2016/467 della Commissione, del 30 settembre 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda il calcolo dei requisiti patrimoniali obbligatori per diverse categorie di attività detenute dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione (GU L 85 dell'1.4.2016, pag. 6).
(3) Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1).