9.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 233/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1533 DELLA COMMISSIONE
dell'8 settembre 2017
che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/1165 per quanto riguarda le misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di pesche e pesche noci in Grecia, Spagna e Italia
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228,
considerando quanto segue:
(1) |
Dal 3 all'8 agosto 2017 alcuni Stati membri e parti interessate hanno informato la Commissione di una grave turbativa del mercato nel settore delle pesche e delle pesche noci, causata da un elevato livello di produzione e di scorte, in particolare in Grecia, Spagna e Italia. In Spagna le scorte di pesche e pesche noci ammontano a 87 000 tonnellate, e il 50 % delle pesche non era ancora stato raccolto all'inizio di agosto. In Italia le scorte di pesche e pesche noci ammontano a 130 000 tonnellate, e il 30 % dei prodotti non è ancora stato raccolto. |
(2) |
Dall'introduzione dell'embargo russo sulle importazioni di ortofrutticoli dall'Unione nel 2014, i produttori hanno ricercato mercati di esportazione alternativi. Le esportazioni verso la Bielorussia, che rappresenta attualmente la prima destinazione per l'esportazione di pesche e pesche noci durante il periodo di raccolta, sono tuttavia diminuite del 25 % dal 2015. Le esportazioni sono ancora più colpite dal 1o luglio 2017, in seguito all'introduzione di misure sanitarie e fitosanitarie nei paesi membri dell'Unione economica eurasiatica, in particolare la Bielorussia. L'esportazione verso paesi terzi è inoltre difficile a causa della caratteristica deperibilità del prodotto. |
(3) |
La combinazione di tali circostanze incide sui prezzi. Sulla scorta dei dati disponibili, la situazione di mercato e in particolare dei prezzi è molto simile a quella del 2014, al momento dell'introduzione dell'embargo russo. |
(4) |
La Spagna e l'Italia hanno confermato che le organizzazioni dei produttori hanno già attuato le misure di prevenzione e di gestione delle crisi nell'ambito dei loro programmi operativi, avvalendosi delle misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo previste dal regolamento delegato (UE) 2017/1165 della Commissione (2). Ai sensi dei regimi vigenti non esiste pertanto alcun margine di manovra per ritirare ulteriori quantitativi dal mercato. |
(5) |
Le attuali circostanze rappresentano una significativa turbativa del mercato nel settore delle pesche e delle pesche noci e tale situazione, o i suoi effetti sul mercato, sono verosimilmente destinati a persistere o a peggiorare, mentre le normali misure di prevenzione e di gestione delle crisi contemplate dal regolamento (UE) n. 1308/2013 risultano insufficienti. |
(6) |
Sebbene tale turbativa del mercato sia solo indirettamente connessa all'embargo russo, è opportuno, per motivi di ordine pratico e a fini di semplificazione, avvalersi del sistema in essere istituito dal regolamento delegato (UE) 2017/1165. |
(7) |
Affinché abbiano un impatto sufficiente per stabilizzare il mercato, è opportuno triplicare i quantitativi di cui al regolamento delegato (UE) 2017/1165 per le pesche e le pesche noci per i produttori in Grecia, Spagna e Italia. |
(8) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/1165. |
(9) |
Al fine di ottenere un impatto immediato sul mercato e contribuire a stabilizzare i prezzi durante la principale stagione di raccolta, il presente regolamento dovrebbe applicarsi retroattivamente a decorrere dalla data in cui la situazione è stata comunicata formalmente e de facto alla Commissione dagli Stati membri, ossia il 3 agosto 2017, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento delegato (UE) 2017/1165 della Commissione
L'allegato I del regolamento delegato (UE) 2017/1165 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 3 agosto 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento delegato (UE) 2017/1165 della Commissione, del 20 aprile 2017, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di taluni tipi di frutta (GU L 170 dell'1.7.2017, pag. 31).
ALLEGATO
ALLEGATO I
Quantitativi massimi di prodotti attribuiti per Stato membro di cui all'articolo 2, paragrafo 1
(in tonnellate) |
||||
Stato membro |
Mele e pere |
Prugne |
Arance, clementine, mandarini e limoni |
Pesche e pesche noci |
Belgio |
21 845 |
|
|
|
Germania |
1 615 |
|
|
|
Grecia |
680 |
4 165 |
2 040 |
16 065 |
Spagna |
1 955 |
1 275 |
14 110 |
29 325 |
Francia |
3 060 |
|
|
|
Croazia |
510 |
|
850 |
|
Italia |
4 505 |
3 910 |
850 |
7 140 |
Cipro |
|
|
3 060 |
|
Paesi Bassi |
5 865 |
|
|
|
Austria |
510 |
|
|
|
Polonia |
75 565 |
425 |
|
510 |
Portogallo |
935 |
|
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