1.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 226/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1514 DELLA COMMISSIONE

del 31 agosto 2017

che apre un riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013 del Consiglio [che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall'India e dall'Indonesia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi] allo scopo di determinare la possibilità di concedere un'esenzione da tali misure a un produttore esportatore indiano, che abroga il dazio antidumping per quanto riguarda le importazioni provenienti da detto produttore esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4, l'articolo 13, paragrafo 4, e l'articolo 14, paragrafo 5,

dopo aver informato gli Stati membri,

considerando quanto segue:

1.   DOMANDA

(1)

La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di esenzione, per quanto riguarda il richiedente, dalle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, estese alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall'India e dall'Indonesia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.

(2)

La domanda è stata presentata il 26 gennaio 2017 dalla società SPG GLASS FIBRE PVT. LTD. («il richiedente»), produttore esportatore di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta dell'India («il paese interessato»).

2.   PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME

(3)

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, ad eccezione dei dischi in fibra di vetro, originari della Repubblica popolare cinese o spediti dall'India o dall'Indonesia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari dell'India o dell'Indonesia («il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati con i codici NC ex 7019 51 00 ed ex 7019 59 00.

3.   MISURE IN VIGORE

(4)

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio (2) ed esteso dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013 del Consiglio (3) alle importazioni spedite dall'India e dall'Indonesia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o meno originarie dell'India o dell'Indonesia.

(5)

Il 9 agosto 2016 la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza (4) delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese. Tale inchiesta di riesame è in corso di svolgimento.

4.   MOTIVAZIONE DEL RIESAME

(6)

Il richiedente ha sostenuto di non aver esportato nell'Unione il prodotto oggetto del riesame durante il periodo esaminato nell'inchiesta che ha condotto all'estensione delle misure (dal 1o aprile 2012 al 31 marzo 2013).

(7)

Il richiedente ha anche affermato di non aver eluso le misure in vigore.

(8)

Il richiedente ha inoltre sostenuto che dopo il periodo esaminato nell'inchiesta che ha condotto all'estensione delle misure, egli ha assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell'Unione.

5.   PROCEDURA

5.1.   Apertura

(9)

Dopo aver esaminato le prove disponibili, la Commissione ha concluso che esistevano elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, al fine di determinare la possibilità di concedere al richiedente un'esenzione dalle misure estese.

(10)

L'industria dell'Unione notoriamente interessata è stata informata della domanda di riesame e ha avuto la possibilità di presentare osservazioni, ma non ha fornito argomentazioni comprovate che indicassero che l'apertura di un'inchiesta non è giustificata.

5.2.   Abrogazione delle misure antidumping in vigore e registrazione delle importazioni

(11)

A norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base il dazio antidumping in vigore dovrebbe essere abrogato per quanto riguarda le importazioni del prodotto oggetto del riesame che sono fabbricate ed esportate nell'Unione dal richiedente.

(12)

Nel contempo tali importazioni dovrebbero essere sottoposte a registrazione, in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, al fine di garantire che, qualora il riesame accerti l'esistenza di un'elusione da parte del richiedente, possano essere riscossi dazi antidumping a decorrere dalla data di registrazione di dette importazioni. In questa fase dell'inchiesta non è possibile stimare l'importo dei dazi che il richiedente dovrà eventualmente corrispondere.

5.3.   Periodo dell'inchiesta di riesame

(13)

L'inchiesta riguarda il periodo compreso tra il 1o luglio 2016 e il 30 giugno 2017 («il periodo dell'inchiesta di riesame»).

5.4.   Inchiesta sul richiedente

(14)

Al fine di raccogliere le informazioni che ritiene necessarie all'inchiesta, la Commissione invierà un questionario al richiedente. Quest'ultimo deve far pervenire il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo diversa indicazione, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di base.

5.5.   Altre comunicazioni scritte

(15)

Nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

5.6.   Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta

(16)

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa richiesta va presentata per iscritto, specificandone i motivi. Per le audizioni su questioni relative alla fase di apertura dell'inchiesta, la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.7.   Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

(17)

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate all'inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare il proprio diritto di difesa.

(18)

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, i questionari compilati e la corrispondenza, per cui venga chiesto un trattamento riservato dovranno essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (5).

(19)

Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

(20)

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su un supporto digitale portatile (CD-ROM, DVD, chiave USB ecc.) a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles

BELGIO

6.   OMESSA COLLABORAZIONE

(21)

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

(22)

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

(23)

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

(24)

L'assenza di una risposta su supporto informatico non sarà considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che le presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

7.   CONSIGLIERE AUDITORE

(25)

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Il consigliere auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un'audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le relative controargomentazioni.

(26)

Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

(27)

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

8.   CALENDARIO DELL'INCHIESTA

(28)

A norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, l'inchiesta si conclude entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

9.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(29)

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 (6).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È aperto un riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2013, in conformità all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, al fine di stabilire se le importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, ad eccezione dei dischi in fibra di vetro, originari della Repubblica popolare cinese o spediti dall'India o dall'Indonesia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari dell'India o dell'Indonesia, attualmente classificati con i codici NC ex 7019 51 00 ed ex 7019 59 00 (codici TARIC: 7019510014, 7019510015, 7019590014 e 7019590015), prodotti da SPG GLASS FIBRE PVT. LTD (codice addizionale TARIC C205), debbano essere soggette alle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013.

Articolo 2

Il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013 è abrogato per quanto riguarda le importazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 3

Le autorità doganali adottano gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni nell'Unione di cui all'articolo 1 del presente regolamento, in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036.

L'obbligo di registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio, del 3 agosto 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese (GU L 204 del 9.8.2011, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall'India e dall'Indonesia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 20).

(4)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese (GU C 288 del 9.8.2016, pag. 3).

(5)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(6)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).