31.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 224/115 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1511 DELLA COMMISSIONE
del 30 agosto 2017
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-metilciclopropene, beta-ciflutrin, clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dimethenamid-p, flufenacet, flurtamone, forchlorfenuron, fostiazato, indoxacarb, iprodione, MCPA, MCPB, siltiofam, tiofanato metile e tribenuron
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 17, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
(2) |
I periodi di approvazione delle sostanze attive beta-ciflutrin, deltametrina, dimethenamid-p, flufenacet, flurtamone, fostiazato, iprodione e siltiofam sono stati prorogati dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/950 della Commissione (3). L'approvazione di tali sostanze scadrà il 31 ottobre 2017. |
(3) |
I periodi di approvazione delle sostanze attive 1-metilciclopropene, clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide, forchlorfenuron, indoxacarb, tiofanato metile e tribenuron sono stati prorogati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 533/2013 della Commissione (4). L'approvazione di tali sostanze scadrà il 31 ottobre 2017. |
(4) |
I periodi di approvazione delle sostanze attive MCPA e MCPB sono stati prorogati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 762/2013 della Commissione (5). L'approvazione di tali sostanze scadrà il 31 ottobre 2017. |
(5) |
Le domande di rinnovo dell'approvazione delle sostanze di cui ai considerando 2, 3 e 4 sono state presentate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (6). |
(6) |
Dato che la valutazione delle sostanze è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che la loro approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo. È quindi necessario prorogarne i periodi di approvazione. |
(7) |
Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui la Commissione adotta un regolamento che stabilisce che l'approvazione di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento non viene rinnovata poiché i criteri di approvazione non sono rispettati, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima di tale regolamento o, se tale data è successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. Per quanto riguarda i casi in cui la Commissione adotta un regolamento che prevede il rinnovo di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento, la Commissione si impegna a stabilire la data di applicazione più prossima possibile considerate le circostanze. |
(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/950 della Commissione, del 15 giugno 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 2,4-DB, beta ciflutrin, carfentrazone etile, Coniothyrium minitans di ceppo CON/M/91-08 (DSM 9660), ciazofamid, deltametrina, dimethenamid-P, etofumesato, fenamidone, flufenacet, flurtamone, foramsulfuron, fostiazato, imazamox, iodosulfuron, iprodione, isoxaflutole, linuron, idrazide maleica, mesotrione, oxasulfuron, pendimetalin, picoxystrobin, siltiofam e triflossistrobina (GU L 159 del 16.6.2016, pag. 3).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 533/2013 della Commissione, del 10 giugno 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-metil-ciclopropene, clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide, forchlorfenuron, indoxacarb, tiofanato metile e tribenuron (GU L 159 dell'11.6.2013, pag. 9).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 762/2013 della Commissione, del 7 agosto 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive clorpirifos, clorpirifos metile, mancozeb, maneb, MCPA, MCPB e metiram (GU L 213 dell'8.8.2013, pag. 14).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).
ALLEGATO
L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:
1) |
alla riga 40, «Deltametrina», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»; |
2) |
alla riga 48, «Beta-ciflutrin», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»; |
3) |
alla riga 50, «Iprodione», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»; |
4) |
alla riga 64, «Flurtamone», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»; |
5) |
alla riga 65, «Flufenacet», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»; |
6) |
alla riga 67, «Dimethenamid-p», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»; |
7) |
alla riga 69, «Fostiazato», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»; |
8) |
alla riga 70, «Siltiofam», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»; |
9) |
alla riga 101, «Clorotalonil», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»; |
10) |
alla riga 102, «Clorotoluron», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»; |
11) |
alla riga 103, «Cipermetrina», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»; |
12) |
alla riga 104, «Daminozide», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»; |
13) |
alla riga 105, «Tiofanato metile», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»; |
14) |
alla riga 106, «Tribenuron», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»; |
15) |
alla riga 107, «MCPA», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»; |
16) |
alla riga 108, «MCPB», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»; |
17) |
alla riga 117, «1-metilciclopropene», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»; |
18) |
alla riga 118, «Forchlorfenuron», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»; |
19) |
alla riga 119, «Indoxacarb», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018». |