31.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 224/115


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1511 DELLA COMMISSIONE

del 30 agosto 2017

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-metilciclopropene, beta-ciflutrin, clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dimethenamid-p, flufenacet, flurtamone, forchlorfenuron, fostiazato, indoxacarb, iprodione, MCPA, MCPB, siltiofam, tiofanato metile e tribenuron

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2)

I periodi di approvazione delle sostanze attive beta-ciflutrin, deltametrina, dimethenamid-p, flufenacet, flurtamone, fostiazato, iprodione e siltiofam sono stati prorogati dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/950 della Commissione (3). L'approvazione di tali sostanze scadrà il 31 ottobre 2017.

(3)

I periodi di approvazione delle sostanze attive 1-metilciclopropene, clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide, forchlorfenuron, indoxacarb, tiofanato metile e tribenuron sono stati prorogati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 533/2013 della Commissione (4). L'approvazione di tali sostanze scadrà il 31 ottobre 2017.

(4)

I periodi di approvazione delle sostanze attive MCPA e MCPB sono stati prorogati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 762/2013 della Commissione (5). L'approvazione di tali sostanze scadrà il 31 ottobre 2017.

(5)

Le domande di rinnovo dell'approvazione delle sostanze di cui ai considerando 2, 3 e 4 sono state presentate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (6).

(6)

Dato che la valutazione delle sostanze è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che la loro approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo. È quindi necessario prorogarne i periodi di approvazione.

(7)

Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui la Commissione adotta un regolamento che stabilisce che l'approvazione di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento non viene rinnovata poiché i criteri di approvazione non sono rispettati, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima di tale regolamento o, se tale data è successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. Per quanto riguarda i casi in cui la Commissione adotta un regolamento che prevede il rinnovo di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento, la Commissione si impegna a stabilire la data di applicazione più prossima possibile considerate le circostanze.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/950 della Commissione, del 15 giugno 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 2,4-DB, beta ciflutrin, carfentrazone etile, Coniothyrium minitans di ceppo CON/M/91-08 (DSM 9660), ciazofamid, deltametrina, dimethenamid-P, etofumesato, fenamidone, flufenacet, flurtamone, foramsulfuron, fostiazato, imazamox, iodosulfuron, iprodione, isoxaflutole, linuron, idrazide maleica, mesotrione, oxasulfuron, pendimetalin, picoxystrobin, siltiofam e triflossistrobina (GU L 159 del 16.6.2016, pag. 3).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 533/2013 della Commissione, del 10 giugno 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-metil-ciclopropene, clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide, forchlorfenuron, indoxacarb, tiofanato metile e tribenuron (GU L 159 dell'11.6.2013, pag. 9).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 762/2013 della Commissione, del 7 agosto 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive clorpirifos, clorpirifos metile, mancozeb, maneb, MCPA, MCPB e metiram (GU L 213 dell'8.8.2013, pag. 14).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).


ALLEGATO

L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

1)

alla riga 40, «Deltametrina», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»;

2)

alla riga 48, «Beta-ciflutrin», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»;

3)

alla riga 50, «Iprodione», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»;

4)

alla riga 64, «Flurtamone», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»;

5)

alla riga 65, «Flufenacet», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»;

6)

alla riga 67, «Dimethenamid-p», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»;

7)

alla riga 69, «Fostiazato», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»;

8)

alla riga 70, «Siltiofam», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»;

9)

alla riga 101, «Clorotalonil», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»;

10)

alla riga 102, «Clorotoluron», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»;

11)

alla riga 103, «Cipermetrina», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»;

12)

alla riga 104, «Daminozide», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»;

13)

alla riga 105, «Tiofanato metile», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»;

14)

alla riga 106, «Tribenuron», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»;

15)

alla riga 107, «MCPA», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»;

16)

alla riga 108, «MCPB», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»;

17)

alla riga 117, «1-metilciclopropene», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»;

18)

alla riga 118, «Forchlorfenuron», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»;

19)

alla riga 119, «Indoxacarb», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018».