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25.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 219/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1500 DELLA COMMISSIONE
del 23 agosto 2017
recante duecentosettantacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma di detto regolamento. |
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(2) |
Il 18 agosto 2017 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere una voce all'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. |
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(3) |
Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 2017
Per la Commissione,
a nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera
ALLEGATO
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, la voce seguente è aggiunta all'elenco «Persone fisiche»:
«Shane Dominic Crawford (alias: a) Asadullah; b) Abu Sa'd at-Trinidadi; c) Asad). Data di nascita: 22.2.1986. Luogo di nascita: Mount Hope (Trinidad e Tobago). Cittadinanza: Trinidad e Tobago. N. del passaporto: a) passaporto di Trinidad e Tobago numero TA959547, rilasciato il 19.11.2013 (dalla Immigration Division di Trinidad e Tobago, data di scadenza 18.11.2018); (b) passaporto di Trinidad e Tobago numero T1071839, rilasciato l'8.11.2004 (dalla Immigration Division di Trinidad e Tobago, data di scadenza 7.11.2014). Numero di identificazione nazionale: a) carta d'identificazione nazionale di Trinidad e Tobago numero 19860222007, rilasciata il 16.6.2011 (data di scadenza 16.6.2016); b) atto di nascita di Trinidad e Tobago numero B394445, rilasciato il 23.1.2007; c) patente di guida di Trinidad e Tobago numero 892124B, rilasciata il 30.8.2007 (data di scadenza 30.8.2010). Indirizzo: a) Repubblica araba siriana (maggio 2014); b) Reyhanli, Hatay (Turchia) (precedente ubicazione da novembre 2013 a maggio 2014); c) 349 Dass Branch Trace, Dass Trace, Enterprise Chaguanas (Trinidad e Tobago) (dalla nascita al 27.11.2013); d) LP# 41 Ballisier Road, Smith Field Lands, Wallerfield, County of St. George East (Trinidad e Tobago) (ubicazione alternativa a settembre 2011). Altre informazioni: descrizione fisica: occhi: marroni; capelli: scuri; carnagione: scura intermedia; costituzione: media; altezza: 174 cm; peso: 64 kg; lingue parlate: inglese, arabo. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 18.8.2017.».