|
17.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 211/14 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1480 DELLA COMMISSIONE
del 16 agosto 2017
che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 7,
previa consultazione degli Stati membri,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Apertura
|
(1) |
Il 10 dicembre 2016 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell'Unione di determinati lavori di ghisa a grafite lamellare (ghisa grigia) o ghisa a grafite sferoidale (detta anche ghisa duttile) e loro parti («lavori di ghisa») originari della Repubblica popolare cinese («la RPC») e dell'India («i paesi interessati») a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 («il regolamento di base»). |
|
(2) |
La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2) («l'avviso di apertura»). |
|
(3) |
La Commissione ha aperto l'inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 31 ottobre 2016 da sette produttori dell'Unione, ossia Fondatel Lecompte SA, Ulefos Niemisen Valimo Oy Ltd, Saint-Gobain PAM SA, Fonderies Dechaumont SA, Heinrich Meier Eisengießerei GmbH & Co. KG, Saint-Gobain Construction Products UK Ltd e Fundiciones de Odena SA («i denuncianti»), che rappresentano una percentuale superiore al 40 % della produzione totale dell'Unione di lavori di ghisa. La denuncia conteneva elementi di prova del dumping e del conseguente notevole pregiudizio sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta. |
1.2. Parti interessate
|
(4) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell'apertura dell'inchiesta i denuncianti, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti, le autorità della RPC e dell'India nonché gli importatori noti, invitandoli a partecipare. |
|
(5) |
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. |
|
(6) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha informato le parti interessate di aver provvisoriamente scelto l'India come paese terzo a economia di mercato («paese di riferimento») ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. |
|
(7) |
In seguito all'apertura dell'inchiesta un'associazione denominata Free Castings Imports, che rappresenta 19 importatori, ha presentato osservazioni («associazione degli importatori indipendenti»). In seguito all'apertura del procedimento hanno presentato osservazioni anche diversi produttori esportatori indiani, l'industria indiana e la Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e di prodotti elettronici («CCCME»). |
|
(8) |
Alcune parti interessate hanno sostenuto che la denuncia mancava del livello di elementi di prova prima facie necessario a determinare l'apertura di un'inchiesta, in quanto non forniva prove complete e fattuali a sostegno delle argomentazioni in essa esposte, né erano riferiti dati sui costi di produzione dei produttori esportatori cinesi e sui prezzi da essi praticati sul mercato interno. Esse hanno sostenuto che tali dati erano necessari per aprire un'inchiesta contro un paese a economia di mercato come la RPC. |
|
(9) |
La Commissione ha esaminato la denuncia conformemente all'articolo 5 del regolamento di base ed è giunta alla conclusione che erano soddisfatte le condizioni per aprire un'inchiesta, vale a dire che l'esattezza e l'adeguatezza degli elementi di prova presentati dal denunciante erano sufficienti. Si rammenta che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base, la denuncia contiene tutte le informazioni di cui il denunciante può disporre quali relazioni e statistiche accessibili al pubblico. Infine, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il valore normale contenuto nella denuncia sulla base dei dati del paese di riferimento costituiva un elemento di prova prima facie sufficiente per aprire un'inchiesta. L'argomentazione è stata pertanto respinta. |
|
(10) |
La Commissione è quindi giunta alla conclusione che la denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza del dumping e del conseguente notevole pregiudizio sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta. |
1.3. Campionamento
|
(11) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha affermato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento dei produttori esportatori, dei produttori dell'Unione e degli importatori indipendenti conformemente all'articolo 17 del regolamento di base. |
1.3.1. Campionamento dei produttori dell'Unione
|
(12) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. La Commissione ha scelto il campione sulla base dei massimi volumi rappresentativi delle vendite del prodotto simile durante il periodo dell'inchiesta, garantendo nel contempo una distribuzione geografica e in termini di tipi di prodotto. |
|
(13) |
Il campione era costituito da tre produttori dell'Unione, EJ Picardie, Saint-Gobain PAM SA e Heinrich Meier Eisengießerei GmbH & Co. KG. I produttori dell'Unione inseriti nel campione rappresentavano il 48 % del volume totale della produzione e il 43 % delle vendite totali dell'industria dell'Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. |
|
(14) |
I denuncianti hanno chiesto di inserire nel campione un quarto produttore dell'Unione, Fondatel Lecomte, richiesta che la Commissione ha respinto in quanto non debitamente motivata dai denuncianti. |
|
(15) |
Alcune parti interessate hanno sostenuto che il campione proposto non forniva un quadro accurato dell'ubicazione geografica dei produttori, né della posizione dei produttori dell'Unione rispetto ai denuncianti. Il campione proposto comprendeva infatti solo i denuncianti e una società che sosteneva la denuncia, mentre erano esclusi i produttori dell'Unione degli Stati membri più colpiti dalle presunte importazioni oggetto di dumping dalla RPC o i produttori dell'Unione dei paesi dell'Europa centrale e orientale. |
|
(16) |
La Commissione ha osservato che il campione comprendeva i maggiori mercati del prodotto in esame e i principali produttori in termini di volume e vendite sul mercato dell'Unione che potessero essere adeguatamente esaminati entro il periodo di tempo disponibile. |
|
(17) |
I produttori esportatori indiani hanno sostenuto che il campione di produttori dell'Unione non era rappresentativo in quanto comprendeva società che sono esse stesse importatrici del prodotto asseritamente oggetto di dumping. |
|
(18) |
La Commissione ha osservato che uno dei produttori dell'Unione inseriti nel campione effettivamente importa il prodotto in esame al fine di completare la sua gamma di prodotti. Essa ha constatato che il quantitativo importato è molto inferiore al quantitativo prodotto da tale società, poiché rappresenta meno del 15 % delle sue vendite totali nell'Unione e ritiene pertanto che il produttore dell'Unione inserito nel campione sia rappresentativo dell'industria dell'Unione. |
|
(19) |
Alla luce di quanto precede la Commissione ha confermato che il campione è rappresentativo dell'industria dell'Unione. |
1.3.2. Campionamento degli importatori
|
(20) |
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura. |
|
(21) |
Ventotto importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di tre importatori indipendenti sulla base del massimo volume delle importazioni nell'Unione. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti gli importatori noti interessati sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non sono pervenute osservazioni. |
1.3.3. Campionamento dei produttori esportatori della RPC
|
(22) |
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea di individuare e/o contattare altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta. |
|
(23) |
Ottantuno produttori esportatori della RPC hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. La Commissione ha ritenuto che settantotto produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori erano idonei a essere inseriti nel campione. Tre produttori hanno riferito di non aver esportato il prodotto in esame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta e non sono stati pertanto ritenuti idonei a essere inseriti nel campione. La Commissione ha selezionato in via provvisoria, sulla base del massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell'Unione, un campione di tre produttori esportatori che hanno collaborato. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità della RPC sono stati consultati in merito al campione selezionato. Alcune parti interessate hanno invitato la Commissione ad ampliare il campione al fine di migliorarne la rappresentatività. La Commissione ha tenuto conto di tali osservazioni. Il campione definitivo comprendeva i cinque principali produttori esportatori nell'Unione che potessero essere adeguatamente esaminati entro il periodo di tempo disponibile. La missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea ha espresso il proprio sostegno al campione finale. |
1.3.4. Campionamento dei produttori esportatori dell'India
|
(24) |
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori dell'India a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione dell'India presso l'Unione europea di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta. |
|
(25) |
Ventidue produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori dell'India hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. La Commissione ha ritenuto che 21 produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori erano idonei a essere inseriti nel campione. Un produttore ha riferito di non aver esportato il prodotto in esame nell'UE durante il periodo dell'inchiesta e non è stato pertanto ritenuto idoneo a essere inserito nel campione. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di tre gruppi di società sulla base del massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell'Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità indiane sono stati consultati in merito alla selezione del campione. |
|
(26) |
La Commissione ha ricevuto osservazioni da due produttori esportatori, secondo i quali la selezione di soli tre gruppi di società sulla base del massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell'Unione non era rappresentativa della notevole eterogeneità del mercato indiano. Dal momento che i tre gruppi di società selezionati in via provvisoria rappresentavano una parte sostanziale delle esportazioni dall'India nell'UE durante il periodo dell'inchiesta e potevano essere adeguatamente esaminati entro il periodo di tempo disponibile, la Commissione ha confermato il campione provvisorio. |
1.4. Esame individuale
|
(27) |
Per quanto riguarda la RPC, diciotto produttori esportatori non inseriti nel campione hanno formalmente chiesto un esame individuale a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. Poiché l'esame di un numero così elevato di richieste sarebbe indebitamente gravoso e non può essere ragionevolmente effettuato nel periodo di tempo disponibile per la presente inchiesta, la Commissione ha deciso di non concedere esami individuali. |
|
(28) |
Per quanto riguarda l'India, nessuno dei produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori non inseriti nel campione ha formalmente chiesto un esame individuale a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. |
1.5. Moduli di richiesta del trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)
|
(29) |
Ai fini dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha inviato moduli di richiesta TEM a tutti i produttori esportatori della RPC che hanno collaborato inseriti nel campione e ai produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione che desideravano chiedere un margine di dumping individuale. Solo uno dei produttori esportatori della RPC inseriti nel campione ha presentato un modulo di richiesta TEM, che è stato valutato dalla Commissione. |
1.6. Risposte al questionario
|
(30) |
La Commissione ha inviato questionari a tutte le società inserite nel campione, a tutti i produttori esportatori intenzionati a chiedere un esame individuale e a dieci produttori dei potenziali paesi di riferimento. |
|
(31) |
La Commissione ha ricevuto risposte al questionario dai tre produttori dell'Unione inseriti nel campione, da tre importatori indipendenti, dai cinque produttori esportatori della RPC inseriti nel campione, da diciotto produttori esportatori della RPC che hanno chiesto un esame individuale, dai tre gruppi di produttori esportatori dell'India inseriti nel campione e da tre produttori del paese di riferimento. |
1.7. Visite di verifica
|
(32) |
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie a determinare in via provvisoria il dumping, il conseguente pregiudizio e l'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso i locali delle seguenti società:
|
1.8. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame
|
(33) |
L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2015 e il 30 settembre 2016 («il periodo dell'inchiesta»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2013 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»). |
|
(34) |
Alcune parti interessate hanno sostenuto che il periodo in esame è particolarmente breve ed estremamente selettivo, ed è pertanto troppo breve per consentire un'analisi adeguata. |
|
(35) |
La Commissione ha osservato che il periodo in esame non è particolarmente breve (3). Ai fini della presente inchiesta il periodo in esame è costituito dal periodo dell'inchiesta più i tre anni precedenti, per un totale di tre anni e nove mesi. Tale periodo è stato ritenuto adeguato per l'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio: esso copre più di tre anni, il che è in linea con la prassi della Commissione. Non è quindi particolarmente breve. |
2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1. Prodotto in esame
|
(36) |
Il prodotto in esame è costituito da determinati lavori di ghisa a grafite lamellare (ghisa grigia) o ghisa a grafite sferoidale (detta anche ghisa duttile) e loro parti. Si tratta di lavori dei tipi utilizzati per:
Questi lavori possono essere lavorati a macchina, rivestiti, verniciati e/o provvisti di altri materiali quali, tra l'altro, calcestruzzo, lastre o tegole, ma non comprendono gli idranti, sono originari della RPC e dell'India e sono attualmente classificati con i codici NC ex 7325 10 00 ed ex 7325 99 10 («il prodotto in esame»). |
2.2. Prodotto simile
|
(37) |
Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche di base e gli stessi impieghi di base:
|
|
(38) |
In questa fase la Commissione ha deciso che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
2.3. Contestazioni riguardanti la definizione del prodotto
|
(39) |
I produttori esportatori indiani hanno sostenuto che la definizione del prodotto è troppo ampia. In particolare, essi hanno sostenuto che le griglie per canali, oggetto della norma EN 1433, dovrebbero essere escluse dalla definizione del prodotto. Per suffragare la loro contestazione essi si sono principalmente basati sulle seguenti argomentazioni. |
|
(40) |
In primo luogo, tali produttori esportatori hanno sostenuto che i componenti per le griglie per canali sono prodotti secondo processi produttivi diversi e solo in misura limitata nell'Unione. In secondo luogo, essi hanno sostenuto che i telai e i profili per le griglie per canali hanno caratteristiche fisiche di base diverse e sono solo uno dei componenti dei sistemi di drenaggio lineare venduti sul mercato dell'Unione. |
|
(41) |
Un produttore esportatore cinese ha presentato una richiesta simile, aggiungendo alle suddette argomentazioni che le griglie per canali non sono intercambiabili con i chiusini e sono oggetto di una norma industriale diversa. |
|
(42) |
L'associazione degli importatori indipendenti ha sostenuto la richiesta di escludere le griglie per canali dalla definizione del prodotto, aggiungendo alle suddette argomentazioni che le griglie per canali hanno impieghi e applicazioni finali diversi rispetto al resto dei lavori compresi nella definizione del prodotto in esame e non sono in concorrenza diretta con i prodotti fabbricati dai produttori dell'Unione. Secondo tale associazione, le competenze per produrre griglie per canali non sono disponibili nell'Unione. |
|
(43) |
I denuncianti e un altro produttore dell'Unione hanno affermato di non opporsi all'esclusione delle griglie per canali. |
|
(44) |
L'inchiesta ha confermato che le griglie per canali sono oggetto di una norma specifica diversa da quella applicabile al resto dei lavori compresi nella definizione del prodotto in esame, vale a dire la norma EN 1433. Tutte le parti interessate hanno inoltre concordato sull'esclusione delle griglie per canali dalla definizione del prodotto per la presente inchiesta. La Commissione ha pertanto provvisoriamente escluso tale prodotto dalla definizione del prodotto in esame e del prodotto simile. |
|
(45) |
Un importatore indipendente ha sostenuto che i componenti con un'apertura libera di dimensione superiore a 1 000 mm, importati da Gatic, l'importatore indipendente della RPC («componenti Gatic»), dovrebbero essere esclusi dalla definizione del prodotto poiché nel loro insieme non possono essere considerati come un unico prodotto e, per via delle loro dimensioni, non sono oggetto della norma EN 124. Per suffragare la sua contestazione si è principalmente basato su tre argomentazioni. |
|
(46) |
In primo luogo, tale importatore indipendente ha sostenuto che i componenti Gatic sono prodotti secondo processi produttivi diversi in quanto sono assemblati nell'Unione utilizzando materiali originari del Regno Unito per la fabbricazione del prodotto. In secondo luogo, egli ha sostenuto che i componenti Gatic hanno caratteristiche fisiche diverse in quanto sono di qualità superiore e richiedono un'ulteriore ingegnerizzazione rispetto al prodotto in esame per renderli a tenuta di gas e aria. In terzo luogo, egli ha asserito che i componenti Gatic hanno funzioni e impieghi finali diversi in quanto devono essere sigillati e sono di norma assemblati in una struttura più grande. |
|
(47) |
L'associazione degli importatori ha inoltre sostenuto che i coperchi e le griglie ottenuti da fusione utilizzati come componenti Gatic non sono un prodotto indipendente, non sono in concorrenza diretta con altri tipi di prodotto compresi nella definizione del prodotto in esame e richiedono un'ulteriore lavorazione nel processo produttivo. |
|
(48) |
I produttori esportatori indiani hanno sostenuto che i componenti Gatic, descritti come un tipo di prodotto che comprende, tra l'altro, quelli con un'apertura libera di dimensione superiore a 1 000 mm, sono prodotti attraverso processi specifici il cui risultato è un prodotto sigillato da assemblare, e che la maggior parte dei produttori dell'Unione non dispongono delle necessarie competenze tecniche. |
|
(49) |
Sulla base delle argomentazioni di cui ai considerando da 45 a 48 le parti interessate hanno chiesto l'esclusione dei componenti Gatic dalla definizione del prodotto. |
|
(50) |
I denuncianti non hanno condiviso tale richiesta. Essi hanno sostenuto che i componenti Gatic hanno le stesse caratteristiche fisiche di base, le stesse funzioni e impieghi finali, nonché gli stessi processi produttivi del prodotto in esame. Alcuni altri tipi di prodotto compresi nella definizione del prodotto in esame presenterebbero le stesse caratteristiche di tenuta al gas e all'aria dei componenti Gatic. Essi hanno inoltre sostenuto che il prodotto in esame non è definito dalla norma EN 124 e comprende una gamma più ampia di tipi di prodotto rispetto alla norma in questione. |
|
(51) |
La Commissione ha osservato che la definizione del prodotto in esame comprende i lavori di ghisa e le loro parti. L'argomentazione secondo cui i componenti Gatic nel loro insieme non costituiscono un prodotto unico non è pertanto rilevante. |
|
(52) |
Le caratteristiche fisiche e tecniche del prodotto sono determinate dalla sua funzione, installazione e ubicazione e consistono prevalentemente nella resistenza al carico di traffico, determinata dalla cosiddetta classe di carico, nella stabilità del coperchio e della grata all'interno del telaio e nella sicurezza e facilità di accesso. Il prodotto può essere di ghisa grigia o di ghisa duttile; il coperchio e/o il telaio del chiusino possono essere riempiti di calcestruzzo o di altri materiali. Il prodotto può soddisfare una norma specifica. Per quanto riguarda le funzioni e gli impieghi finali del prodotto, i coperchi e i telai fabbricati da pezzi fusi fungono da interfaccia tra le reti interrate e la superficie della carreggiata o del marciapiede. Il prodotto è fabbricato in fonderie, identiche o simili a quelle in cui si fabbricano altri tipi del prodotto in esame. |
|
(53) |
Tutte le suddette caratteristiche si applicano anche ai componenti Gatic, a prescindere dalla dimensione dell'apertura libera del prodotto. I componenti Gatic non possono essere distinti dal prodotto in esame per nessuna delle suddette caratteristiche e la richiesta escluderli dal prodotto in esame è pertanto respinta. |
|
(54) |
Una parte interessata ha affermato che gli scarichi a pavimento e per tetti, i pozzetti sifonati da pavimento e i relativi tappi, nonché i sistemi del marchio registrato Watts Dead Level, oggetto della norma EN 1253, dovrebbero essere esclusi dalla definizione del prodotto in esame. Per suffragare la sua contestazione essa ha sostenuto che tali prodotti rientrano in una norma diversa da quella in cui rientra il prodotto in esame. |
|
(55) |
I denuncianti hanno chiarito di non ritenere che tali prodotti, oggetto della norma EN 1253, rientrino nel prodotto in esame, in quanto hanno una funzione diversa e non sono utilizzati nelle infrastrutture stradali. Inoltre, l'industria dell'Unione non produce tali prodotti. |
|
(56) |
La Commissione ha stabilito che i prodotti disciplinati dalla norma EN 1253 non sono considerati compresi nella definizione del prodotto in esame. |
|
(57) |
L'associazione degli importatori indipendenti ha sostenuto che le botole dovrebbero essere escluse dalla definizione del prodotto in esame. Per suffragare la sua contestazione essa si è principalmente basata sulle seguenti argomentazioni. |
|
(58) |
Le botole presentano caratteristiche fisiche e tecniche diverse dai chiusini tradizionali in quanto, di norma, sono di dimensioni molto più ridotte e anziché rientrare nel campo di applicazione della norma EN 124 sono oggetto di norme di conformità nazionali. Gli impieghi e le applicazioni finali delle botole sono sostanzialmente diversi da quelli dei chiusini in quanto sono utilizzate come camere di protezione e coperchi e non come punto di accesso per gli addetti. |
|
(59) |
Come indicato al considerando 36, la Commissione ha osservato che il prodotto in esame non comprende solo i lavori che danno accesso a sistemi superficiali o sotterranei, ma anche i lavori che coprono sistemi superficiali o sotterranei o consentono la visuale su di essi. Le botole rientrano nella definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta e la richiesta di escluderle dal prodotto in esame è stata respinta. |
|
(60) |
La Commissione ha pertanto provvisoriamente deciso di escludere dalla definizione del prodotto le griglie per canali, oggetto della norma EN 1433. Per contro, in questa fase essa ha concluso che i prodotti oggetto della norma EN 1253 non rientravano nella denuncia e non sono quindi oggetto dell'inchiesta. Essa ha inoltre provvisoriamente respinto la richiesta di escludere le botole e i componenti Gatic dall'ambito di applicazione dell'inchiesta. |
3. DUMPING
3.1. RPC
3.1.1. Valore normale
3.1.1.1.
|
(61) |
A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, la Commissione determina il valore normale conformemente all'articolo 2, paragrafi da 1 a 6, del medesimo regolamento per ogni produttore esportatore della RPC che soddisfa i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base e al quale è pertanto possibile concedere il TEM. |
|
(62) |
Per comodità di riferimento si riportano di seguito tali criteri in forma sintetica:
|
|
(63) |
Per stabilire se i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base fossero soddisfatti, la Commissione ha cercato di raccogliere le informazioni necessarie chiedendo ai produttori esportatori di compilare il modulo di richiesta del TEM. Solo un produttore esportatore inserito nel campione, Botou Lisheng Casting Industry Co., Ltd. («Lisheng») ha chiesto il TEM e ha risposto entro il termine stabilito. La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse presso i locali della società interessata. |
|
(64) |
Lisheng è risultata non conforme ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base; la Commissione ha pertanto rigettato la sua richiesta di TEM. |
|
(65) |
È risultato che Lisheng non soddisfaceva nessuno dei cinque criteri del TEM di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. |
|
(66) |
Nell'ambito del criterio 1, in relazione alle interferenze statali è risultato che la società aveva cambiato proprietà senza comunicarlo alla Commissione e che uno dei nuovi proprietari aveva legami con lo Stato e con il partito comunista cinese. |
|
(67) |
Nell'ambito del criterio 2, la contabilità della società era troppo incompleta per essere stata oggetto di una revisione contabile corretta e non era in linea con le norme cinesi o internazionali in materia di contabilità. |
|
(68) |
Nell'ambito del criterio 3, la società non è stata in grado di dimostrare che non vi erano distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato per quanto riguarda l'affitto di terreni e le immobilizzazioni. |
|
(69) |
Nell'ambito del criterio 4, la società non è stata in grado di dimostrare di essere soggetta a leggi in materia di proprietà in quanto non ha potuto fornire elementi di prova in relazione al cambiamento di proprietà a partire dalla sua costituzione, avvenuta nel 2010. |
|
(70) |
Nell'ambito del criterio 5, nella sua contabilità la società non è stata in grado di dimostrare che effettuava le conversioni delle valute estere ai tassi di mercato. |
|
(71) |
La Commissione ha comunicato le conclusioni al produttore esportatore interessato, alle autorità del paese interessato e all'industria dell'Unione. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sulle conclusioni e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. La Commissione ha tenuto conto delle opinioni espresse e ha informato le parti interessate della decisione definitiva relativa al TEM. |
|
(72) |
Dopo la comunicazione delle conclusioni relative al TEM non sono pervenute osservazioni dalle parti interessate. La conclusione relativa al rigetto della richiesta di TEM presentata da Lisheng rimane quindi invariata. |
3.1.1.2.
3.1.1.2.1. Paese di riferimento
|
(73) |
A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è stato determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato per i produttori esportatori cui non è stato concesso il TEM. A tale scopo è stato necessario selezionare un paese terzo a economia di mercato. |
|
(74) |
Oltre all'India, agli Stati Uniti d'America, alla Norvegia, alla Turchia e all'Iran, citati nell'avviso di apertura, la Commissione ha cercato di individuare i produttori del prodotto in esame in Brasile e Corea. Sulla base delle informazioni ricevute la Commissione ha invitato dieci produttori noti del prodotto simile a fornire informazioni. Due produttori degli Stati Uniti d'America e un produttore della Norvegia hanno risposto al questionario dei produttori del paese di riferimento. La Commissione ha inoltre tenuto conto delle informazioni ottenute dai tre produttori indiani inseriti nel campione. |
|
(75) |
In primo luogo è stata esaminata la situazione dell'India conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il quale dispone che «se lo si ritiene opportuno, è utilizzato un paese terzo ad economia di mercato sottoposto alla stessa inchiesta». Nell'avviso di apertura la Commissione aveva pertanto informato le parti interessate di aver provvisoriamente scelto l'India quale paese di riferimento adeguato e aveva invitato le parti interessate a presentare osservazioni. |
|
(76) |
La CCCME e l'associazione degli importatori indipendenti hanno affermato che la sezione 15 del protocollo di adesione della RPC all'OMC è scaduta l'11 dicembre 2016. La scelta del paese di riferimento non era quindi più giustificata e, per accertare l'esistenza del dumping, la Commissione avrebbe dovuto dovrebbe utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno dei produttori cinesi. A questo proposito la Commissione ha osservato che solo uno dei cinque produttori esportatori inseriti nel campione ha effettivamente fornito informazioni sui prezzi e sui costi sul mercato interno. In ogni caso la Commissione ha ricordato che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il valore normale è stato determinato in base ai dati di un paese di riferimento. L'argomentazione è stata pertanto respinta. |
|
(77) |
Il denunciante ha ribadito la propria opposizione alla scelta dell'India come paese di riferimento e ha sostenuto che la scelta dell'India non era appropriata per via dell'esistenza di elementi di prova prima facie del dumping, della presunta differenza nei processi produttivi tra i produttori dell'India e quelli della RPC, dei presunti regimi di sovvenzioni all'esportazione e di distorsioni del mercato che incidono sul prezzo del minerale di ferro. |
|
(78) |
La Commissione ha esaminato la contestazione secondo cui l'India non era una scelta adeguata per via dell'esistenza di elementi di prova prima facie del dumping. La Commissione ha osservato che gli elementi di prova prima facie del dumping non contengono alcuna indicazione sul valore normale, ma solo sulla potenziale differenza tra il valore normale e il prezzo all'esportazione in India. L'inchiesta non ha peraltro confermato l'asserzione di dumping del prodotto in esame in India. L'argomentazione è stata pertanto respinta. |
|
(79) |
La Commissione ha esaminato l'argomentazione secondo cui l'India non era una scelta adeguata in quanto i produttori della RPC avrebbero automatizzato le loro linee di produzione e utilizzerebbero tecnologie che sono più simili a quelli utilizzate dai produttori ubicati negli USA e in Norvegia. Dalle verifiche in loco effettuate dalla Commissione è emerso che i produttori dell'India e della RPC hanno cominciato ad automatizzare le loro linee di produzione, ma nel complesso la produzione è rimasta sostanzialmente di tipo manuale in entrambi i paesi. La Commissione non ha pertanto riscontrato elementi di prova della presunta differenza nei processi produttivi. L'argomentazione è stata pertanto respinta. |
|
(80) |
La Commissione ha esaminato la contestazione secondo la quale la scelta dell'India non era adeguata per via di presunte sovvenzioni all'esportazione. Ha osservato che le sovvenzioni all'esportazione sono direttamente connesse ai prezzi all'esportazione e non al valore normale, e che il denunciante non ha addotto elementi di prova a dimostrazione che esse inciderebbero sul livello del valore normale. L'argomentazione è stata pertanto respinta. |
|
(81) |
La Commissione ha esaminato la contestazione secondo la quale la scelta dell'India non era adeguata per via dell'esistenza di distorsioni del mercato che incidono sul prezzo del minerale di ferro. Durante la sua inchiesta essa ha stabilito che i produttori indiani inseriti nel campione utilizzavano ghise gregge e non minerale di ferro. Il potenziale effetto che le distorsioni del mercato del minerale di ferro potrebbero avere sui prodotti a valle (come le ghise gregge e il prodotto in esame) non ha inoltre potuto essere dimostrato nel quadro della presente inchiesta. L'argomentazione è stata pertanto respinta. |
|
(82) |
La Commissione ha ricordato che l'India è stata utilizzata come paese di riferimento nell'ambito del procedimento antidumping che nel 2005 ha portato all'istituzione di un dazio antidumping sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC. L'India e la RPC presentano livelli di sviluppo economico analoghi. Come riconosciuto dalla CCCME, dall'associazione degli importatori indipendenti e dal denunciante, l'India realizza vendite rappresentative sul mercato interno. Il livello di concorrenza sul mercato interno è elevato. |
|
(83) |
In questa fase la Commissione ha quindi concluso che l'India rappresenta un paese di riferimento adeguato a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. |
3.1.1.2.2. Valore normale (paese di riferimento)
|
(84) |
Le informazioni fornite dai produttori del paese di riferimento che hanno collaborato sono state utilizzate come base per determinare il valore normale, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, per i produttori esportatori cui non è stato concesso il TEM. |
|
(85) |
La Commissione ha verificato in primo luogo se il volume totale delle vendite sul mercato interno per ciascun produttore esportatore inserito nel campione fosse rappresentativo, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno del paese di riferimento ad acquirenti indipendenti ha rappresentato almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione nell'Unione del prodotto in esame effettuate da ciascun produttore esportatore durante il periodo dell'inchiesta. Su tale base le vendite totali del prodotto simile effettuate sul mercato interno del paese di riferimento erano rappresentative. |
|
(86) |
La Commissione ha individuato i tipi di prodotto fabbricati e venduti sul mercato interno dai produttori indiani inseriti nel campione identici o comparabili ai tipi di prodotto venduti per l'esportazione nell'Unione per i produttori esportatori. |
|
(87) |
Nel caso di alcuni tipi di prodotto esportati dalla RPC nell'Unione non è stato possibile individuare un tipo corrispondente tra i tipi di prodotto fabbricati nel paese di riferimento. In tali casi la Commissione ha determinato il valore normale calcolando la media ponderata del valore normale per tutti i tipi di prodotto che utilizzavano la stessa materia prima (ghisa duttile o grigia). |
|
(88) |
Negli altri casi il valore normale è stato determinato sulla base di una media ponderata per tipo di prodotto dei valori normali calcolati per ciascuno dei produttori indiani inseriti nel campione, secondo quanto indicato ai considerando da 99 a 102. |
3.1.2. Prezzo all'esportazione
|
(89) |
I produttori esportatori inseriti nel campione hanno esportato nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti. Il prezzo all'esportazione è il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l'esportazione nell'Unione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. |
3.1.3. Confronto
|
(90) |
La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione dei produttori esportatori inseriti nel campione a livello franco fabbrica. |
|
(91) |
Ove giustificato dall'esigenza di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tenere conto delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati applicati adeguamenti per tenere conto dei costi di trasporto (tra l'1 % e il 5 %, in funzione dei dati riferiti dalla società in questione e verificati), assicurazione (tra lo 0 e lo 0,2 %, in funzione dei dati riferiti dalla società in questione e verificati), movimentazione, carico e dei costi accessori (tra lo 0,2 % e il 2,5 %, in funzione dei dati riferiti dalla società in questione e verificati), dell'imballaggio (tra lo 0 e il 3 %, in funzione dei dati riferiti dalla società in questione e verificati), dei crediti (tra lo 0 e l'1 %, in funzione dei dati riferiti dalla società in questione e verificati) e delle spese bancarie (tra lo 0,1 % e lo 0,2 %, in funzione dei dati riferiti dalla società in questione e verificati). |
3.1.4. Margini di dumping
|
(92) |
Per i produttori esportatori inseriti nel campione la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile nel paese di riferimento (cfr. considerando da 86 a 88) con la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame, conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. |
|
(93) |
Su tale base i margini di dumping medi ponderati provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti: Tabella 1 Margini di dumping del campione
|
|
(94) |
Per i produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione la Commissione ha calcolato la media ponderata del margine di dumping conformemente all'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. |
|
(95) |
Su tale base il margine di dumping provvisorio dei produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione è pari al 33,1 %. |
|
(96) |
Per tutti gli altri produttori esportatori della RPC, la Commissione ha fissato i margini di dumping in base ai dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. A tal fine essa ha determinato il livello di collaborazione dei produttori esportatori, che corrisponde al volume delle esportazioni nell'Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato, espresso in percentuale del volume totale di esportazioni — quale risulta dalle statistiche di Eurostat sulle importazioni — dal paese interessato nell'Unione. |
|
(97) |
Il livello di collaborazione è elevato poiché le importazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato costituivano circa il 60 % delle esportazioni totali nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta e l'industria del prodotto in esame si è dimostrata estremamente frammentata: durante il campionamento si sono manifestati complessivamente settantotto produttori esportatori. La Commissione ha pertanto deciso di basare il margine di dumping per tutte le altre società sul livello del margine di dumping più elevato delle società inserite nel campione. |
|
(98) |
I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale sul prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti: Tabella 2 Margini di dumping per tutte le società
|
3.2. India
3.2.1. Valore normale
|
(99) |
La Commissione ha effettuato verifiche su tre società/gruppi di produttori esportatori indiani. Il primo gruppo consiste di un produttore e di una società collegata, l'altro di due produttori esportatori. |
|
(100) |
La Commissione ha verificato in primo luogo se il volume totale delle vendite sul mercato interno per ciascuno dei tre gruppi di produttori esportatori inseriti nel campione fosse rappresentativo, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti ha rappresentato per ciascun produttore esportatore almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all'esportazione nell'Unione del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta. |
|
(101) |
Ad eccezione di un tipo di prodotto venduto da un solo produttore esportatore, per il quale la Commissione ha utilizzato il prezzo praticato nel corso di normali operazioni commerciali, tutti gli altri tipi di prodotto dei tre gruppi di produttori esportatori non sono stati venduti in quantitativi rappresentativi sul mercato interno. La Commissione ha quindi costruito il valore normale per tutti i tipi di prodotto, tranne uno, conformemente all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base. |
|
(102) |
Il valore normale è stato costruito sommando al costo medio di produzione del prodotto simile dei gruppi di produttori esportatori inseriti nel campione durante il periodo dell'inchiesta i seguenti elementi:
|
3.2.2. Prezzo all'esportazione
|
(103) |
I gruppi di produttori esportatori inseriti nel campione hanno esportato nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti. Il prezzo all'esportazione è quindi il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l'esportazione nell'Unione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. |
3.2.3. Confronto
|
(104) |
La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione dei gruppi di produttori esportatori inseriti nel campione a livello franco fabbrica. |
|
(105) |
Ove giustificato dall'esigenza di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tenere conto delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati applicati adeguamenti per tenere conto dei costi di trasporto (tra lo 0 e il 4,4 %, in funzione dei dati riferiti dalla società in questione e verificati), assicurazione (tra lo 0 e lo 0,04 %, in funzione dei dati riferiti dalla società in questione e verificati), movimentazione, carico e dei costi accessori (tra lo 0,1 % e l'1,8 %, in funzione dei dati riferiti dalla società in questione e verificati), dei costi di movimentazione, trasporto e importazione nell'Unione (tra lo 0 e lo 0,4 %, in funzione dei dati riferiti dalla società in questione e verificati), dei costi del credito (tra lo 0,3 % e l'1,5 %, in funzione dei dati riferiti dalla società in questione e verificati), delle spese di imballaggio (tra l'1,3 % e il 2,4 %, in funzione dei dati riferiti dalla società in questione e verificati), delle spese bancarie (tra lo 0 e lo 0,2 %, in funzione dei dati riferiti dalla società in questione e verificati), di altri adeguamenti (tra lo 0 e lo 0,4 %, in funzione dei dati riferiti dalla società in questione e verificati) e delle commissioni (tra lo 0 e il 6,5 %, in funzione dei dati riferiti dalla società in questione e verificati). |
3.2.4. Dumping
|
(106) |
Per i gruppi produttori esportatori inseriti nel campione, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo del prodotto simile con la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame, conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. |
|
(107) |
Su tale base la Commissione non ha provvisoriamente accertato pratiche di dumping per i gruppi di produttori esportatori dell'India inseriti nel campione. La Commissione non ha quindi determinato un dumping provvisorio per i produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione, conformemente all'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, né un dumping provvisorio per tutti gli altri produttori esportatori dell'India, poiché le esportazioni dei produttori esportatori indiani che hanno collaborato rappresentano un volume molto elevato (circa l'85 %) del totale delle esportazioni indiane nell'Unione. |
4. PREGIUDIZIO
4.1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione
|
(108) |
All'inizio del periodo in esame, 24 produttori fabbricavano il prodotto simile nell'Unione. In tale periodo quattro di essi hanno cessato la produzione; durante il periodo dell'inchiesta l'Unione contava quindi 20 produttori, che costituiscono la «industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. |
|
(109) |
L'associazione degli importatori ha sostenuto che sei produttori dell'Unione non erano stati inseriti nell'elenco di produttori dell'Unione. I denuncianti hanno affermato che due di questi produttori non fabbricavano il prodotto in esame, che un produttore aveva cessato l'attività prima del periodo in esame e che la produzione di un produttore già figurava nell'elenco; hanno inoltre affermato di non disporre di informazioni complete su un produttore. I denuncianti hanno quindi inserito nell'elenco dei produttori dell'Unione un altro produttore, il che si riflette sul numero totale di produttori di cui al considerando precedente. |
|
(110) |
Sulla base di tutte le informazioni disponibili riguardanti l'industria dell'Unione, quali la denuncia, le risposte verificate al questionario fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione e le osservazioni verificate presentate dai denuncianti, la Commissione ha stabilito che la produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta ammontava a circa 360 000 tonnellate. |
|
(111) |
Come indicato al considerando 13, è stato selezionato un campione di tre produttori dell'Unione che rappresentano il 48 % della produzione totale dell'Unione e il 43 % delle vendite totali nell'Unione del prodotto simile. |
4.2. Consumo dell'Unione
|
(112) |
La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione in base a dati Eurostat relativi alle importazioni, alle osservazioni verificate presentate dai denuncianti e ai dati verificati relativi alle vendite riferiti dai produttori dell'Unione inseriti nel campione. |
|
(113) |
Il consumo dell'Unione di lavori di ghisa ha registrato il seguente andamento: Tabella 3 Consumo dell'Unione (in tonnellate)
|
||||||||||||||||||||
|
(114) |
Nel periodo in esame il consumo dell'Unione ha continuato a diminuire fino a perdere l'8 %. Il mercato dei lavori di ghisa dipende dalla domanda, che è principalmente influenzata dai settori idrico e delle acque reflue, i quali dipendono a loro volta dallo sviluppo economico complessivo dell'Unione. |
4.3. Importazioni dalla RPC
4.3.1. Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dai paesi interessati
|
(115) |
La Commissione ha esaminato se le importazioni di lavori di ghisa originari dei paesi interessati dovessero essere valutate cumulativamente, conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. |
|
(116) |
Poiché non sono state provvisoriamente accertate pratiche di dumping in India, la Commissione ha ritenuto che l'effetto di tali importazioni non poteva essere valutato insieme a quello delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC. |
4.3.2. Volume e quota di mercato delle importazioni dalla RPC
|
(117) |
La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base a dati Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata poi stabilita confrontando i volumi delle importazioni con il consumo dell'Unione, come indicato nella tabella 3 di cui al considerando 113. |
|
(118) |
Le importazioni di lavori di ghisa nell'Unione dalla RPC hanno registrato il seguente andamento: Tabella 4 Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
(119) |
Nel periodo in esame il volume delle importazioni dalla RPC nell'Unione è aumentato del 16 %. Dopo un aumento del 24 % registrato tra il 2013 e il 2014, le importazioni dalla RPC sono diminuite costantemente fino a perdere 4 punti percentuali nel 2015 e altri 4 punti percentuali durante il periodo dell'inchiesta. |
|
(120) |
Parallelamente, la quota di mercato dell'Unione detenuta dalle importazioni dalla RPC è aumentata, passando dal 21,7 % nel 2013 al 27,3 % durante il periodo dell'inchiesta. |
|
(121) |
La CCCME ha espresso preoccupazioni circa l'attendibilità dei dati sulle importazioni, sostenendo che i denuncianti si sono basati su dati Eurostat, i quali non corrispondono pienamente alla definizione del prodotto in esame. |
|
(122) |
La Commissione osserva che, nella denuncia, i denuncianti hanno spiegato il metodo da essi utilizzato per ottenere dati sulle importazioni esclusivamente attinenti al prodotto in esame utilizzando dati Eurostat. In mancanza di un metodo e di dati più attendibili, per determinare il volume delle importazioni del prodotto in esame originario dalla RPC la Commissione si è basata su tale metodo utilizzando dati Eurostat ed escludendo le griglie per canali. La CCCME non ha peraltro fornito dati alternativi. L'argomentazione è stata pertanto respinta. |
4.3.3. Prezzi delle importazioni dalla RPC e sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)
|
(123) |
La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base a dati Eurostat. |
|
(124) |
Il prezzo medio delle importazioni nell'Unione dalla RPC ha registrato il seguente andamento: Tabella 5 Prezzi delle importazioni (EUR/tonnellata)
|
||||||||||||||||||||
|
(125) |
Nel periodo in esame i prezzi medi delle importazioni dalla RPC sono aumentati del 4 %. Dopo un aumento del 15 % registrato tra il 2013 e il 2015, è stato osservato un netto calo di 11 punti percentuali tra il 2015 e il periodo dell'inchiesta. |
|
(126) |
Poiché questi dati si basano su statistiche relative alle importazioni e la gamma dettagliata di tipi di prodotto non è nota, l'andamento dei prezzi non è del tutto attendibile. |
|
(127) |
La Commissione ha determinato la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta confrontando:
|
|
(128) |
La Commissione ha confrontato i prezzi in base ai singoli tipi di prodotto per transazioni allo stesso stadio commerciale, con i dovuti adeguamenti se necessario e dopo aver dedotto sconti e riduzioni. Il risultato del confronto è stato espresso come percentuale del fatturato dei tre produttori dell'Unione inseriti nel campione durante il periodo dell'inchiesta. Sono emersi margini di sottoquotazione compresi tra il 35,4 % e il 42,7 %. |
4.4. Situazione economica dell'industria dell'Unione
4.4.1. Osservazioni generali
|
(129) |
Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame. |
|
(130) |
Come indicato al considerando 12, per determinare l'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è stato usato il campionamento. |
|
(131) |
Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. |
|
(132) |
La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici (produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, occupazione, crescita, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping) sulla base delle informazioni fornite dai denuncianti e dai produttori dell'Unione. I dati riguardavano tutti i produttori dell'Unione. |
|
(133) |
L'associazione degli importatori indipendenti ha sostenuto che dagli indicatori macroeconomici emerge che l'industria dell'Unione si trova in una situazione complessivamente positiva e stabile. I dati riflettono una diminuzione generale della domanda europea del prodotto in esame, che non dovrebbe essere attribuita alle importazioni dalla RPC e dall'India. |
|
(134) |
La Commissione ha verificato gli indicatori macroeconomici forniti dai denuncianti. I dati relativi all'industria dell'Unione nel suo complesso si basavano su dati reali relativi ai denuncianti e ai produttori che sostenevano la denuncia, nonché su stime verificate fornite dai denuncianti riguardo al resto dell'industria dell'Unione. |
|
(135) |
Su tale base la Commissione ha ritenuto che la serie di dati macroeconomici è rappresentativa della situazione economica dell'industria dell'Unione. |
|
(136) |
La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici (prezzi unitari di vendita medi, costo del lavoro, costo unitario, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito) sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario, debitamente verificate, fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione. I dati si riferivano ai produttori dell'Unione inseriti nel campione. |
4.4.2. Indicatori macroeconomici
4.4.2.1.
|
(137) |
Nel periodo in esame la produzione totale dell'Unione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti hanno registrato il seguente andamento: Tabella 6 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(138) |
Nel periodo in esame il volume di produzione dell'industria dell'Unione è diminuito del 4 %. Dopo un lieve aumento tra il 2013 e il 2014, il volume di produzione è diminuito di 7 punti percentuali nel 2015, per poi rimanere stabile durante il periodo dell'inchiesta. |
|
(139) |
La diminuzione del volume di produzione tra il 2014 e il periodo dell'inchiesta è riconducibile al calo del consumo, come indicato nella tabella 3 di cui al considerando 113, nonché al volume crescente delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC. |
|
(140) |
I dati relativi alla capacità produttiva dell'industria dell'Unione si riferiscono alla capacità tecnica, il che significa che sono stati presi in considerazione gli adeguamenti, considerati normali dall'industria, per il tempo di avviamento, la manutenzione, le strozzature e altre normali interruzioni. |
|
(141) |
Su tale base la capacità produttiva è diminuita di 5 punti percentuali tra il 2013 e il 2015, per poi registrare un lieve aumento di 1 punto percentuale. |
|
(142) |
Dato che il volume di produzione e la capacità produttiva seguono approssimativamente la stessa tendenza al ribasso, nel periodo in esame l'utilizzo degli impianti è rimasto stabile. In generale, nel periodo in esame l'utilizzo degli impianti si è mantenuto su livelli molto bassi. |
4.4.2.2.
|
(143) |
Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 7 Volume delle vendite e quota di mercato
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
(144) |
Nel periodo in esame il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è diminuito dell'11 %. |
|
(145) |
Analogamente a quanto avvenuto per l'andamento del volume di produzione, la diminuzione della quantità delle vendite tra il 2014 e il periodo dell'inchiesta è riconducibile al calo del consumo sul mercato dell'Unione, come indicato al considerando 113, nonché al volume crescente delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC. |
|
(146) |
Per via dell'aumento delle importazioni dalla RPC in un mercato caratterizzato da un calo del consumo, la quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita del 3 %. |
4.4.2.3.
|
(147) |
Tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta il consumo dell'Unione è diminuito gradualmente dell'8 %, ovvero di quasi 46 000 tonnellate. Questa diminuzione ha inciso negativamente sulla situazione delle vendite dell'industria dell'Unione, sui quantitativi di produzione e sull'occupazione. |
4.4.2.4.
|
(148) |
Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento: Tabella 8 Occupazione e produttività
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
(149) |
Nel periodo in esame l'industria dell'Unione ha visto diminuire il livello di occupazione del 7 %. Tale diminuzione è stata una reazione al calo del 4 % dei volumi di produzione dovuto alla contrazione della domanda e all'aumento dei quantitativi delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC. |
4.4.2.5.
|
(150) |
Il margine di dumping dalla RPC è notevolmente superiore al livello minimo. L'entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo significativo sull'industria dell'Unione, considerati il volume e i prezzi delle importazioni dalla RPC. |
|
(151) |
Nel 2005 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese (4). Queste misure sono state abrogate nel settembre 2011 (5). I dati raccolti durante la presente inchiesta indicano che nel periodo in esame il dumping si è nuovamente manifestato nell'Unione. |
4.4.3. Indicatori microeconomici
4.4.3.1.
|
(152) |
Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai tre produttori dell'Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti nell'UE ha registrato il seguente andamento: Tabella 9 Prezzi di vendita nell'Unione
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
(153) |
Nel periodo in esame i prezzi di vendita medi dei produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno continuato a diminuire fino a perdere il 5 %, mentre il costo medio unitario di produzione ha registrato un calo del 3 %. |
|
(154) |
Al fine di limitare la perdita di quota di mercato e di competere con le importazioni a basso prezzo oggetto di dumping dalla RPC, i produttori dell'Unione hanno dovuto ridurre i loro prezzi di vendita. Il calo dei prezzi supera il calo dei costi di produzione, che derivava essenzialmente dal calo dei prezzi delle materie prime nel periodo in esame. |
4.4.3.2.
|
(155) |
Nel periodo in esame il costo medio del lavoro per i tre produttori dell'Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 10 Costo medio del lavoro per dipendente
|
||||||||||||||||||||
|
(156) |
Nel periodo in esame il costo medio del lavoro per dipendente è aumentato del 3 %. |
4.4.3.3.
|
(157) |
Nel periodo in esame il livello delle scorte dei tre produttori dell'Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 11 Scorte
|
||||||||||||||||||||
|
(158) |
Nel periodo in esame il livello delle scorte finali dei tre produttori dell'Unione inseriti nel campione è aumentato del 12 %. L'aumento registrato tra il 2013 e il 2014 era dovuto a un incremento del volume di produzione, mentre le vendite sul mercato dell'Unione diminuivano. |
|
(159) |
L'aumento delle scorte è dovuto principalmente al fatto che, sebbene l'industria dell'Unione abbia limitato i volumi di produzione, i volumi delle vendite sono diminuiti più rapidamente poiché l'industria dell'Unione ha perso quote di mercato a favore delle importazioni cinesi. |
4.4.3.4.
|
(160) |
Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei tre produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 12 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(161) |
La Commissione ha stabilito la redditività dei tre produttori dell'Unione inseriti nel campione esprimendo il profitto netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti dell'Unione, in percentuale del fatturato di tali vendite. |
|
(162) |
Negli ultimi dieci anni l'industria dell'Unione è stata interessata da un graduale calo dei profitti. Benché nel 2006 si situasse intorno al 10 %, nel primo anno del periodo in esame la redditività dei produttori dell'Unione si attestava solo al 5,3 % e ha continuato a peggiorare nello stesso periodo. La redditività delle tre società inserite nel campione è diminuita del 41 % nel periodo in esame. |
|
(163) |
Tale andamento negativo è dovuto al calo dei quantitativi delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione, con prezzi che, nel periodo in esame, diminuivano più rapidamente del costo di produzione. |
|
(164) |
Il flusso di cassa netto, ossia la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività, si è contratto del 38 % nel periodo in esame. Dopo essere diminuito del 56 % tra il 2013 e il 2014 a causa di un aumento della produzione rispetto al 2013, esso è migliorato nel 2015, mentre le vendite diminuivano. Le tendenza negativa è tuttavia continuata durante il periodo dell'inchiesta, durante il quale il calo è stato relativamente contenuto. |
|
(165) |
Gli investimenti, ossia il valore contabile netto degli attivi, hanno continuato a diminuire fino a perdere 3 punti percentuali tra il 2013 e il 2015, per poi ridursi drasticamente di 5 punti percentuali durante il periodo dell'inchiesta. In tutto il periodo in esame gli investimenti sono diminuiti dell'8 %. Nel periodo in esame l'utile sul capitale investito, che è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti e rispecchia il livello di ammortamento degli attivi, è diminuito del 12 %. Dopo un calo costante registrato tra il 2013 e il 2015, influenzato da un notevole calo delle vendite, esso è leggermente migliorato durante il periodo dell'inchiesta. Questo indicatore non è tuttavia di per sé indicativo della situazione dell'industria dell'Unione. Gli attivi dell'industria dell'Unione sono quasi completamente ammortizzati e il loro valore è pertanto modesto, il che determina un utile sul capitale investito artificialmente elevato. |
|
(166) |
Gli scarsi risultati finanziari dell'industria dell'Unione tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta hanno limitato la sua capacità di ottenere capitale. L'industria dei lavori di ghisa è un settore ad alta intensità di capitale ed è caratterizzata da continui e ingenti investimenti effettuati ogni 15-20 anni intesi a migliorare i macchinari necessari per il processo produttivo. Gli impianti di produzione dell'industria dell'Unione sono soggetti a un rapido invecchiamento e sono necessari investimenti ingenti e a lungo termine per consentire al comparto di proseguire le attività. L'utile sul capitale investito nel periodo in esame non è sufficiente a coprire investimenti così ingenti. |
4.4.4. Conclusioni relative al pregiudizio
|
(167) |
L'esame dei suddetti fattori indica che tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta l'industria dell'Unione ha registrato un calo della produzione (– 4 %) e ha perso parte della sua quota di mercato. Nel periodo in esame quattro fonderie dell'Unione hanno cessato le attività. |
|
(168) |
Tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta la redditività dei produttori dell'Unione si è quasi dimezzata, raggiungendo un livello bassissimo. |
|
(169) |
Nel periodo in esame anche altri indicatori di pregiudizio, quali la capacità (– 4 %), il volume delle vendite nell'Unione (– 11 %) e l'occupazione (– 7 %) hanno registrato un andamento negativo. |
|
(170) |
Alla luce di quanto precede, in questa fase la Commissione ha concluso che l'industria dell'Unione ha subito un notevole pregiudizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. |
5. NESSO DI CAUSALITÀ
|
(171) |
Conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping dalla RPC abbiano causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori noti abbiano contemporaneamente potuto causare pregiudizio all'industria dell'Unione. |
|
(172) |
La Commissione si è accertata di non attribuire alle importazioni oggetto di dumping dalla RPC alcun pregiudizio causato da fattori diversi da tali importazioni. Tali fattori sono: le importazioni da altri paesi terzi, l'andamento delle vendite all'esportazione dei produttori dell'Unione, la contrazione della domanda, la concorrenza fra i produttori dell'Unione, la gestione dell'industria dell'Unione e una presunta segmentazione del mercato dell'Unione. |
5.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping
|
(173) |
Durante il periodo dell'inchiesta i prezzi delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC erano notevolmente inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione, con margini di sottoquotazione compresi tra il 35,4 % e il 42,7 %; tale situazione ha determinato una riduzione delle quote di mercato e dei profitti per l'industria dell'Unione (dal 5,3 % nel 2013 al 3,1 % durante il periodo dell'inchiesta). Nel periodo in esame l'industria dell'Unione ha infatti perso l'11 % del volume delle vendite, in un mercato interessato da un calo dell'8 %, mentre il volume delle importazioni dalla RPC è aumentato del 16 %. |
|
(174) |
Nel periodo in esame la perdita di quota di mercato dell'industria dell'Unione, pari 2,1 punti percentuali, è nel complesso assorbita dall'aumento di 5,6 punti percentuali della quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping originarie della RPC. |
5.2. Effetti di altri fattori
5.2.1. Importazioni dai paesi terzi
|
(175) |
Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento: Tabella 13 Importazioni da paesi terzi
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(176) |
Nel periodo in esame i volumi delle importazioni provenienti da paesi terzi diversi dalla RPC sono diminuiti del 27 %, passando da 102 759 tonnellate nel 2013 a 75 471 tonnellate durante il periodo dell'inchiesta. La relativa quota di mercato è diminuita del 20 %. La maggior parte di queste importazioni sono originarie dell'India (61 % durante il periodo dell'inchiesta). Durante il periodo dell'inchiesta le importazioni da paesi terzi rappresentavano circa il 34 % delle importazioni nell'Unione; nello stesso periodo le importazioni provenienti dall'India si situavano intorno al 21 %. |
|
(177) |
Se si esaminano i volumi delle importazioni provenienti dall'India, nel periodo in esame si osserva un aumento del 19 %, (da 37 917 tonnellate nel 2013 a circa 46 004 tonnellate durante il periodo dell'inchiesta). La quota di mercato indiana è aumentata del 30 %, passando dal 6,5 % del 2013 all'8,5 % del periodo dell'inchiesta. |
|
(178) |
Nel periodo in esame la RPC ha guadagnato quote di mercato, in parte a scapito dell'industria dell'Unione e in parte a scapito di paesi terzi diversi dall'India, sebbene non si possa escludere che l'India abbia aumentato la propria quota di mercato anche, quantomeno in parte, a spese dell'industria dell'Unione. |
|
(179) |
Durante il periodo dell'inchiesta i prezzi delle importazioni dall'India erano inoltre inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione, con sottoquotazioni a livelli simili a quelli dei prezzi delle importazioni cinesi (tra il 40 % e il 50 %). In base al volume in tonnellate, nel periodo in esame i prezzi delle importazioni cinesi erano in media superiori ai prezzi delle importazioni indiane. Tale differenza di prezzo non è tuttavia indicativa, dal momento che la gamma di prodotti delle esportazioni indiane e cinesi è diversa. Le esportazioni indiane nell'UE erano infatti principalmente costituite da ghisa grigia, mentre le esportazioni cinesi erano principalmente costituite da ghisa duttile. Per via della fragilità relativamente maggiore della ghisa grigia, per ottenere risultati comparabili per un prodotto di ghisa grigia è necessario un volume di materiale superiore rispetto a quello necessario per un prodotto di ghisa duttile. I prodotti di ghisa grigia sono quindi più pesanti, il che determina un prezzo unitario di livello simile a quello del prodotto in esame. |
|
(180) |
Per via dei prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, le importazioni indiane hanno contribuito al notevole pregiudizio per l'industria dell'Unione. I loro volumi e quota di mercato sono tuttavia molto più modesti (durante il periodo dell'inchiesta la quota di mercato era pari all'8,5 %, rispetto al 27,3 % per la RPC). In particolare, durante il periodo dell'inchiesta il livello delle importazioni dalla RPC (147 186 tonnellate) è molto più significativo e più che triplo rispetto a quello delle importazioni indiane durante lo stesso periodo (46 004 tonnellate). Le importazioni indiane non hanno pertanto inficiato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dalla RPC e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e hanno potuto incidere solo marginalmente sul pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. |
|
(181) |
Da un'analisi dei dati Eurostat è emerso che, nel periodo in esame, i prezzi delle importazioni da paesi diversi dall'India e dalla RPC sono aumentati, raggiungendo in tal modo livelli più elevati rispetto ai prezzi dell'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta, mentre nel periodo in esame i volumi delle importazioni sono diminuiti del 55 % (da 64 843 tonnellate a 29 468 tonnellate) (6). Queste importazioni non possono quindi aver causato un pregiudizio all'industria dell'Unione. |
|
(182) |
La Commissione ha inoltre analizzato cumulativamente le importazioni da paesi diversi dalla RPC. Il volume delle importazioni è diminuito del 27 %, mentre il prezzo medio è aumentato del 39 %, raggiungendo un valore notevolmente più elevato rispetto ai prezzi delle importazioni dalla RPC. Le importazioni provenienti da tutti i paesi diversi dalla RPC non hanno pertanto inficiato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dalla RPC e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e hanno potuto incidere solo marginalmente sul pregiudizio. |
5.2.2. Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione
|
(183) |
Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dei tre produttori dell'Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 14 Andamento delle esportazioni dei produttori dell'Unione inseriti nel campione
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
(184) |
In termini di volume e di valore, nel periodo in esame le esportazioni dei produttori dell'Unione ad acquirenti collegati e indipendenti sono aumentate. Il prezzo medio unitario delle esportazioni ad acquirenti indipendenti rimane di gran lunga superiore al prezzo medio unitario delle importazioni cinesi. Le vendite all'esportazione dell'industria dell'Unione non hanno pertanto contribuito alla scarsa redditività e al modesto utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione. Su tale base la Commissione ha concluso che l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione non ha contribuito al pregiudizio subito. |
|
(185) |
L'associazione degli importatori ha sostenuto che il presunto notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è principalmente dovuto a un marcato calo delle esportazioni dell'Unione nel periodo in esame. |
|
(186) |
La Commissione ha osservato che l'argomentazione dell'associazione degli importatori si basa su dati Eurostat. Come spiegato al considerando 36, il prodotto in esame è registrato in Eurostat con un codice «ex» e pertanto Eurostat non fornisce dati strettamente corrispondenti alla definizione del prodotto in esame. |
|
(187) |
I dati verificati forniti dai produttori dell'Unione indicavano un aumento nel volume delle esportazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta, come illustrato nella tabella 14 di cui al considerando 183. |
|
(188) |
L'associazione degli importatori non ha avanzato argomentazioni per confutare i dati verificati forniti dalle società inserite nel campione; l'argomentazione è stata pertanto respinta. |
5.2.3. Contrazione della domanda
|
(189) |
L'associazione degli importatori ha sostenuto che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è legato ai mercati dell'edilizia, delle costruzioni e del genio civile, che non si sono ancora pienamente ripresi dalla crisi economica. Le prospettive incerte in merito al recesso del Regno Unito dall'Unione hanno inoltre creato problemi all'industria dell'Unione. L'associazione degli importatori non ha tuttavia fornito elementi di prova risolutivi a sostegno di tali argomentazioni. |
|
(190) |
L'industria indiana ha altresì sostenuto che i denuncianti inizialmente non hanno presentato elementi di prova dell'esistenza di un nesso diretto tra la chiusura delle fonderie dei produttori dell'Unione Aco, Dois Portos ed EJ Access Systems e la pressione esercitata dalle importazioni asseritamente oggetto di dumping provenienti dalla RPC e dall'India. Tali chiusure hanno tuttavia coinciso con l'aumento delle importazioni oggetto dumping dalla RPC, la perdita di quota di mercato e il calo dei prezzi e della redditività dell'industria dell'Unione. |
|
(191) |
La Commissione ha osservato che nel periodo in esame il consumo dell'Unione è diminuito dell'8 %, mentre le vendite dell'industria dell'Unione sono diminuite dell'11 % e le importazioni cinesi oggetto di dumping sono aumentate del 16 %. La Commissione conclude quindi che, anche se può aver inciso sulla situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta, la contrazione della domanda non ha potuto inficiare il nesso di causalità tra le importazioni cinesi oggetto di dumping e il notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. La Commissione ha pertanto respinto queste argomentazioni. |
5.2.4. Concorrenza tra i produttori dell'Unione
|
(192) |
L'associazione degli importatori ha sostenuto che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è legato alla concorrenza all'interno dell'Unione da parte di produttori con sede negli Stati membri dell'Europa orientale, che ha comportato un pregiudizio per i produttori con sede negli Stati membri dell'Europa occidentale. |
|
(193) |
I denuncianti hanno confutato tale argomentazione e hanno sostenuto che i produttori dell'Europa centrale e orientale non hanno fatto molta concorrenza ai produttori degli Stati membri dell'Europa occidentale poiché il mercato in tali paesi non era particolarmente attraente per via delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC. |
|
(194) |
La Commissione ha osservato che i lavori di ghisa sono oggetto di scambi all'interno dell'Unione, anche tra gli Stati membri dell'Europa centro-orientale e quelli dell'Europa occidentale. Nel periodo in esame gli scambi all'interno dell'Unione seguivano una tendenza stabile e non possono quindi avere contribuito al pregiudizio subito nello stesso periodo. L'argomentazione è stata pertanto respinta. |
5.2.5. Gestione dell'industria dell'Unione
|
(195) |
L'associazione degli importatori ha sostenuto che la posizione meno solida dell'industria dell'Unione non è riconducibile a decisioni di gestione inefficaci e a una mancanza di investimenti nella ricerca e nello sviluppo. |
|
(196) |
L'associazione degli importatori non ha fornito elementi di prova a sostegno di tali argomentazioni. La Commissione le ha pertanto respinte. |
5.2.6. Segmentazione nel mercato dell'Unione
|
(197) |
La CCCME ha sottolineato le marcate differenze esistenti tra i tipi di prodotto venduti a seconda dell'ubicazione geografica degli Stati membri, differenze essenzialmente riconducibili alla distinzione tra i prodotti di ghisa grigia e quelli di ghisa duttile. Sembra che gli acquirenti di un dato Stato membro utilizzino sistematicamente uno dei due prodotti. L'industria dell'Unione si divide tra la produzione di ghisa grigia e quella di ghisa duttile e le importazioni dalla RPC sono principalmente costituite da ghisa duttile, mentre le importazioni dall'India riguardano essenzialmente la ghisa grigia. La questione è stata sollevata anche dall'industria indiana. |
|
(198) |
La CCCME ha affermato che il pregiudizio subito in uno Stato membro nel quale le vendite sono prevalentemente costituite da ghisa grigia non può essere attribuito alle importazioni cinesi del prodotto in esame per via dell'assenza di concorrenza tra i due prodotti. |
|
(199) |
La Commissione ha osservato che il mercato dell'Unione è un mercato unico, caratterizzato da norme paneuropee e da standard nazionali e interessato da scambi all'interno dell'UE e da importazioni. Sebbene possa esistere una potenziale preferenza tra prodotti di ghisa grigia e prodotti di ghisa duttile, le vendite e la produzione non si basano esclusivamente sul tipo di ghisa. Entrambi i tipi di ghisa hanno lo stesso impiego finale e possono essere sostituiti l'uno all'altro. La Commissione ha pertanto ritenuto che i prodotti di ghisa grigia e quelli di ghisa duttile sono intercambiabili. |
|
(200) |
La CCCME ha inoltre affermato che una parte dell'industria dell'Unione è specializzata nella produzione e nelle vendite di prodotti non standard. Le importazioni non riguardano i prodotti non standard e il pregiudizio legato a tali prodotti non può essere attribuito alle importazioni dalla RPC o dall'India. |
|
(201) |
La Commissione ha utilizzato un sistema di classificazione dei prodotti che ha permesso di operare un confronto tra i prodotti importati e i prodotti simili fabbricati dall'industria dell'Unione. In sede di determinazione del livello di pregiudizio sono pertanto prese in considerazione le differenze tra i prodotti. L'argomentazione è stata pertanto respinta. |
5.3. Conclusione sul nesso di causalità
|
(202) |
La Commissione ha provvisoriamente stabilito un nesso di causalità tra il pregiudizio subito dai produttori dell'Unione e le importazioni oggetto di dumping dalla RPC. |
|
(203) |
La Commissione ha provveduto a distinguere e separare gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping. |
|
(204) |
Gli altri fattori individuati, quali le importazioni da altri paesi terzi, l'andamento delle vendite all'esportazione dei produttori dell'Unione, la contrazione della domanda, la concorrenza fra i produttori dell'Unione, la gestione dell'industria dell'Unione e una presunta segmentazione nel mercato dell'Unione, non sono stati provvisoriamente ritenuti tali da inficiare il nesso di causalità, nemmeno considerando il loro eventuale effetto combinato. |
|
(205) |
Alla luce di quanto precede, in questa fase la Commissione ha concluso che il notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è stato causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC e che gli altri fattori, considerati individualmente o collettivamente, non hanno inficiato il nesso di causalità. |
6. INTERESSE DELL'UNIONE
|
(206) |
Conformemente all'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha verificato se si potesse concludere che in questo caso l'adozione di misure non è nell'interesse dell'Unione, nonostante l'accertamento di pratiche di dumping pregiudizievoli. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori. |
6.1. Interesse dell'industria dell'Unione
|
(207) |
L'industria dell'Unione è composta sia da grandi società sia da piccole e medie imprese e, nel periodo in esame, impiegava direttamente circa 3 000 dipendenti nel settore del prodotto simile. L'industria è principalmente presente in Belgio, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, con una produzione più modesta in Croazia, Finlandia, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica ceca, Slovenia e Svezia. |
|
(208) |
Otto produttori dell'Unione (due dei quali collegati tra loro) hanno collaborato all'inchiesta. Nessuno dei produttori noti si è opposto all'apertura dell'inchiesta. Come dimostrato nella sezione 4.4.4, nell'esaminare l'andamento degli indicatori di pregiudizio a partire dall'inizio del periodo in esame, l'intera industria dell'Unione ha visto la propria situazione peggiorare ed è stata influenzata negativamente dalle importazioni oggetto di dumping. |
|
(209) |
La Commissione prevede che l'istituzione di un dazio antidumping provvisorio ristabilirà condizioni commerciali eque nel mercato dell'Unione, ponendo fine alla depressione dei prezzi e consentendo all'industria dell'Unione di riconquistare la quota di mercato persa. In tal modo essa potrebbe migliorare la redditività e raggiungere i livelli considerati necessari per un'industria ad alta intensità di capitale come questa. |
|
(210) |
L'industria dell'Unione ha subito un notevole pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping. La Commissione ricorda che dall'inizio del periodo in esame la maggior parte degli indicatori di pregiudizio ha registrato un andamento negativo. Ne hanno fortemente risentito soprattutto gli indicatori di pregiudizio relativi ai risultati finanziari dei produttori dell'Unione inseriti nel campione come redditività, flusso di cassa e utile sul capitale investito. |
|
(211) |
È pertanto importante che i prezzi siano riportati a un livello che consenta a tutti i produttori di operare in condizioni commerciali eque sul mercato dell'Unione. In assenza di misure è molto probabile che la situazione economica dell'industria dell'Unione peggiori ulteriormente. |
|
(212) |
La Commissione ha pertanto provvisoriamente concluso che l'istituzione di un dazio antidumping sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione. L'istituzione di misure antidumping consentirebbe all'industria dell'Unione di riprendersi dagli effetti del dumping pregiudizievole constatati. |
6.2. Interesse degli importatori indipendenti
|
(213) |
Come indicato al considerando 21, 28 importatori, 19 dei quali sono membri dell'associazione degli importatori di cui al considerando 7, collaborano all'inchiesta, e tre di loro sono stati inseriti nel campione. Gli importatori che hanno collaborato rappresentano il 62 % delle importazioni dalla RPC e dall'India. I tre importatori inseriti nel campione rappresentano il 42 % del volume delle importazioni di tutti gli importatori che hanno collaborato. I tre importatori inseriti nel campione, assieme agli altri membri dell'associazione degli importatori, si oppongono all'istituzione di misure. |
|
(214) |
L'associazione degli importatori ha sostenuto che l'adozione di misure antidumping sarebbe contraria all'interesse dell'Unione in quanto determinerebbe una distorsione della concorrenza sul mercato dell'Unione e impedirebbe le importazioni del prodotto in esame nell'Unione, dato che le importazioni dalla RPC e dall'India rappresentano la quasi totalità delle importazioni nell'Unione. |
|
(215) |
I denuncianti si sono opposti a tale argomentazione e hanno osservato che l'istituzione di misure antidumping riporterebbe i prezzi dell'Unione a un livello che consenta una concorrenza equa, senza chiudere il mercato alle importazioni dalla RPC o dall'India né conferire ad alcun produttore dell'Unione una posizione dominante sul mercato della stessa. |
|
(216) |
L'associazione degli importatori ha sostenuto che gli importatori indipendenti incontrano già serie difficoltà nell'ottenere un approvvigionamento adeguato del prodotto in esame sul mercato dell'Unione a causa dell'integrazione verticale dei produttori dell'Unione, che peggiorerà in caso di istituzione di misure antidumping. |
|
(217) |
La Commissione ha constatato che l'industria dell'Unione vende a distributori indipendenti e non è integrata verticalmente, come sostenuto dall'associazione di importatori. L'utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione è attualmente basso e circa il 10 % delle importazioni è originario di paesi diversi dalla RPC e dall'India: gli importatori potrebbero quindi ricorrere alla produzione dell'Unione o ad altre importazioni. La Commissione ritiene pertanto che i denuncianti potrebbero garantire la sicurezza dell'approvvigionamento per soddisfare l'eventuale domanda supplementare. |
|
(218) |
Secondo l'associazione degli importatori, la maggior parte degli importatori indipendenti sono PMI e dispongono di capacità limitate per adeguarsi all'istituzione di misure antidumping. |
|
(219) |
La Commissione ha valutato le argomentazioni degli importatori e dei denuncianti e ha concluso che, in base ai dati attuali, gli importatori aggiungono valore nell'Unione e non potrebbero assorbire un dazio antidumping senza aumenti di prezzo. La Commissione ha confrontato i prezzi di vendita medi degli importatori e dell'industria dell'Unione e ha concluso che esiste un margine per gli aumenti di prezzo. |
|
(220) |
Sebbene gli importatori abbiano sostenuto che è difficile per loro ricorrere a fonti di approvvigionamento alternative a causa del costo delle forme e della certificazione, la Commissione lo ha invece ritenuto possibile per il seguente motivo. L'industria dell'Unione utilizza il 54 % dei suoi impianti e sembra che l'India, per la quale è stata provvisoriamente disposta l'assenza di dumping, produca quantitativi sempre maggiori di ghisa duttile e costituisca pertanto una possibile fonte di approvvigionamento, oltre ad altri paesi come la Turchia e la Norvegia. |
|
(221) |
La Commissione ha constatato che, in termini di occupazione, gli importatori svolgono un ruolo marginale. Mentre i tre produttori dell'Unione inseriti nel campione impiegano circa 1 200 persone, per i due importatori inseriti nel campione che importano dalla RPC i dipendenti che si occupano del prodotto in esame sarebbero meno di 100. |
|
(222) |
La Commissione, sulla base delle informazioni disponibili in questa fase, che sottoporrà a ulteriore verifica dopo l'istituzione di misure provvisorie, ha concluso che la probabile incidenza delle misure sugli importatori indipendenti non è sostanziale e non supera l'effetto positivo delle misure sull'industria dell'Unione. |
6.3. Interesse degli utilizzatori
|
(223) |
I principali utilizzatori finali del prodotto in esame sono i servizi pubblici. Per gli utilizzatori il prodotto in esame rappresenta solo una piccola parte dei loro costi nell'ambito progetti infrastrutturali spesso più grandi. |
|
(224) |
L'associazione degli importatori ha espresso il timore che l'istituzione di misure antidumping determini un aumento dei prezzi, a scapito degli utilizzatori finali, principalmente costituiti da enti pubblici. Gli utilizzatori finali non possono tuttavia basarsi su prezzi inferiori ai costi a spese dell'industria dell'Unione. |
|
(225) |
Non si è manifestata nessuna associazione di utilizzatori o di consumatori. Data l'assenza di collaborazione di queste parti, la Commissione ha concluso che l'istituzione provvisoria di misure non inciderebbe in misura eccessiva sulla loro situazione. |
6.4. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione
|
(226) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che non vi sono motivi validi per ritenere contraria all'interesse dell'Unione, in questa fase dell'inchiesta, l'istituzione di misure provvisorie sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC. |
7. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE
|
(227) |
Viste le conclusioni della Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per impedire che le importazioni cinesi oggetto di dumping causino un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione. Per quanto riguarda l'India, dal momento che non sono state accertate pratiche di dumping, non verranno istituite misure provvisorie, ma l'inchiesta proseguirà fino alla formulazione di conclusioni definitive. |
7.1. Livello di eliminazione del pregiudizio
|
(228) |
Per determinare il livello delle misure, la Commissione ha dapprima stabilito l'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. |
|
(229) |
Il pregiudizio sarebbe eliminato se l'industria dell'Unione potesse coprire i propri costi di produzione e ottenere dalla vendita del prodotto simile sul mercato dell'Unione il profitto al lordo delle imposte che potrebbe essere ragionevolmente ottenuto da un'industria di tale tipo nello stesso settore in condizioni di concorrenza normali, ovvero in assenza di importazioni oggetto di dumping. |
|
(230) |
Per stabilire il profitto che potrebbe essere ragionevolmente ottenuto in condizioni di concorrenza normali, la Commissione ha esaminato i profitti ottenuti dalle vendite ad acquirenti indipendenti, utilizzati per determinare il livello di eliminazione del pregiudizio. |
|
(231) |
Il profitto di riferimento è stato provvisoriamente fissato al 5,3 %, in linea con i profitti ottenuti nel 2013 dalle vendite ad acquirenti indipendenti. Poiché nel 2014 le importazioni oggetto di dumping hanno registrato un netto aumento, per poi stabilizzarsi, si ritiene che il livello dei profitti del 2013 rispecchi quello che potrebbe essere ragionevolmente ottenuto in condizioni di concorrenza normali, vale a dire in assenza di importazioni oggetto di dumping. La Commissione ha quindi determinato il livello di eliminazione del pregiudizio confrontando la media ponderata dei prezzi delle importazioni dei produttori esportatori della RPC inseriti nel campione che hanno collaborato, debitamente adeguata per tener conto di costi di importazione e di dazi doganali, stabilita per calcolare la sottoquotazione dei prezzi, con la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto sul mercato dell'Unione dai produttori dell'Unione inseriti nel campione durante il periodo dell'inchiesta. Le differenze evidenziate da tale confronto sono state espresse in percentuale sulla media ponderata del valore cif all'importazione. |
|
(232) |
Il livello di eliminazione del pregiudizio per le «altre società che hanno collaborato» e per «tutte le altre società» è stato definito analogamente al margine di dumping per tali società (cfr. considerando da 94 a 98). |
7.2. Misure provvisorie
|
(233) |
È opportuno istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni di prodotti di ghisa originari della RPC, conformemente alla regola del dazio inferiore di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha confrontato i livelli di eliminazione del pregiudizio e i margini di dumping. L'aliquota del dazio dovrebbe essere stabilita al livello corrispondente al più basso tra il margine di dumping e i livelli di eliminazione del pregiudizio. |
|
(234) |
Alla luce di quanto precede, le aliquote provvisorie del dazio antidumping, espresse in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio doganale non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:
|
|
(235) |
Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono state calcolate in base ai risultati della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario della RPC e fabbricato dalle persone giuridiche di cui è fatta menzione. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da altre società non espressamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere assoggettate all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping. |
|
(236) |
Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica della propria denominazione. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione (7) e deve contenere tutte le informazioni pertinenti che consentano di dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile. Se la modifica di denominazione non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile, un avviso relativo alla modifica della denominazione sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
|
(237) |
Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma altresì ai produttori che non hanno esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. |
8. DISPOSIZIONI FINALI
|
(238) |
Ai fini di una corretta amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine prestabilito. |
|
(239) |
Le conclusioni relative all'istituzione di dazi provvisori sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell'inchiesta, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati lavori di ghisa a grafite lamellare (ghisa grigia) o ghisa a grafite sferoidale (detta anche ghisa duttile) e loro parti attualmente classificati con i codici NC ex 7325 10 00 (codice TARIC 7325100031) ed ex 7325 99 10 (codice TARIC 7325991051) e originari della Repubblica popolare cinese.
Si tratta di lavori dei tipi utilizzati per:
|
— |
coprire sistemi superficiali o sotterranei e/o accessi a sistemi superficiali o sotterranei, e anche per |
|
— |
dare accesso a sistemi superficiali o sotterranei e/o consentire la visuale su sistemi superficiali o sotterranei. |
Questi lavori possono essere lavorati a macchina, rivestiti, verniciati e/o provvisti di altri materiali quali, tra l'altro, calcestruzzo, lastre o tegole.
I seguenti tipi di prodotto sono esclusi dalla definizione del prodotto in esame:
|
— |
le griglie per canali oggetto della norma EN 1433, da utilizzare come componenti per canali in polimeri, plastica o calcestruzzo, che consentano alle acque di superficie di fluire nel canale; |
|
— |
gli idranti. |
2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate in appresso sono le seguenti:
|
Società |
Dazio antidumping provvisorio (%) |
Codice addizionale TARIC |
|
Botou City Wangwu Town Tianlong Casting Factory |
25,3 |
C221 |
|
Botou Lisheng Casting Industry Co., Ltd. |
39,1 |
C222 |
|
Fengtai (Handan) Alloy Casting Co., Ltd. |
42,8 |
C223 |
|
Hong Guang Handan Cast Foundry Co., Ltd. |
28,9 |
C224 |
|
Shijiazhuang Transun Metal Products Co., Ltd. |
33,1 |
C225 |
|
Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato |
33,1 |
Cfr. allegato |
|
Tutte le altre società |
42,8 |
C999 |
3. L'applicazione delle aliquote del dazio individuale specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette tale fattura, identificato dal suo nome e dalla sua funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (denominazione e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.
4. L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
5. Salvo indicazione contraria, si applicano le vigenti norme pertinenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
1. Entro 25 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le parti interessate possono:
|
a) |
chiedere la divulgazione dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento; |
|
b) |
presentare osservazioni scritte alla Commissione e |
|
c) |
chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. |
2. Entro 25 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le parti di cui all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 possono presentare osservazioni sull'applicazione delle misure provvisorie.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese e dell'India (GU C 461 del 10.12.2016, pag. 22).
(3) Di norma la Commissione utilizza un periodo di tre anni che termina alla fine del periodo dell'inchiesta: si veda, ad esempio, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 della Commissione, del 26 gennaio 2017, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 22 del 27.1.2017, pag. 14) e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1559 della Commissione, del 18 settembre 2015, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India (GU L 244 del 19.9.2015, pag. 25).
(4) Regolamento (CE) n. 1212/2005 del Consiglio, del 25 luglio 2005, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese (GU L 199 del 29.7.2005, pag. 1).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 871/2011 del Consiglio, del 26 agosto 2011, che chiude il riesame in previsione della scadenza e il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese e che abroga tali misure (GU L 227 del 2.9.2011, pag. 1).
(6) Il prezzo medio delle importazioni da paesi diversi dall'India e dalla RPC per il 2013 non è rappresentativo poiché, secondo Eurostat, alcune di tali importazioni provengono da paesi e territori non specificati per ragioni commerciali o militari nel quadro degli scambi intra UE a un prezzo non rappresentativo.
(7) Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgique/België.
ALLEGATO
Produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non inseriti nel campione
|
Nome |
Codice addizionale TARIC |
|
Baoding City Maikesaier Casting Ltd |
C226 |
|
Baoding GB Metal Products Co., Ltd |
C232 |
|
Baoding Hualong Casting Co., Ltd |
C233 |
|
Baoding Shuanghu Casting Co., Ltd |
C234 |
|
Bo Tou Chenfeng Casting Co., Ltd |
C235 |
|
Botou City Minghang Casting Co., Ltd |
C236 |
|
Botou City Qinghong Foundry Co., Ltd e la società collegata Cangzhou Qinghong Foundry Co., Ltd |
C237 |
|
Botou City Simencun Town Bai Fo Tang Casting Factory |
C238 |
|
Botou Dongli Foundry Co., Ltd |
C239 |
|
Botou GuangTai Precision Casting Factory |
C240 |
|
Botou Mancheng Foundry Co., Ltd |
C241 |
|
Botou Okai Foundry Co., Ltd |
C242 |
|
Botou Sanjiang Casting Co., Ltd |
C243 |
|
Botou TongYang Casting Factory |
C244 |
|
Botou Weili Precision Casting Co., Ltd |
C245 |
|
Botou Xinrong Foundry Co., Ltd |
C246 |
|
Botou Zhengxin Foundry Co., Ltd |
C247 |
|
Cangzhou Hongyuan Machinery & Foundry Co., Ltd |
C248 |
|
Cangzhou Yadite Casting Machinery Co., Ltd |
C249 |
|
Changsha Jinlong Foundry Industry Co., Ltd |
C250 |
|
Changyi City ChangZhan Casting Co., Ltd |
C251 |
|
China National Minerals Co., Ltd |
C252 |
|
Dingxiang Sitong Forging and Casting Industrial |
C253 |
|
Dingzhou Dongyu Foundry Co., Ltd |
C254 |
|
Handan City Jinzhu Foundry Co., Ltd |
C255 |
|
Handan Haolin Casting Co., Ltd |
C256 |
|
HanDan Qunshan Foundry Co., Ltd |
C257 |
|
Handan Yanyuan Machinery Foundry Co., Ltd |
C258 |
|
Handan Yuanyang Foundry Co.,Ltd |
C259 |
|
Handan Zhangshui Pump Manufacturing Co., Ltd |
C260 |
|
Hebei Cheng'An Babel Casting Co., Ltd |
C261 |
|
Hebei Feixiang East Foundry Products Co., Ltd |
C262 |
|
Hebei Jinghua Casting Co., Ltd |
C263 |
|
Hebei Shunda Foundry Co., Ltd |
C264 |
|
Hebei Tengfeng Metal Products Co., Ltd |
C265 |
|
Hebei Zhonghe Foundry Co., Ltd |
C266 |
|
Hengtong Valve Co.,LTD |
C267 |
|
Heping Cast Co., Ltd Yi County |
C268 |
|
Jiaocheng County Honglong Machinery Manufacturing Co., Ltd |
C269 |
|
Jiaocheng County Xinlei Machinery Manufacturing Co., Ltd |
C270 |
|
Jiaocheng County Xinxing Casting Co., Ltd |
C271 |
|
Laiwu City Haitian Machinery Plant |
C272 |
|
Laiwu Xinlong Weiye Foundry Co., Ltd |
C273 |
|
Lianyungang Ganyu Xingda Casting Foundry |
C274 |
|
Lingchuan County Rainbow Casting Co., Ltd |
C275 |
|
Lingshouxian Boyuan Fountry Co., Ltd |
C276 |
|
Pingyao County Master Casting Co., Ltd |
C277 |
|
Qingdao Jiatailong Industrial Co., Ltd |
C278 |
|
Qingdao Jinfengtaike Machinery Co., Ltd |
C279 |
|
Qingdao Qitao Casting Co., Ltd |
C280 |
|
Qingdao Shinshu Casting Co., Ltd |
C281 |
|
Qingyuanxian Yueda Fountry Co., Ltd |
C282 |
|
Rockhan Technology Co., Ltd |
C283 |
|
Shahe City Fangyuan Casting Co., Ltd |
C284 |
|
Shandong Hongma Engineering Machinery Co., Ltd |
C285 |
|
Shandong Lulong Group Co., Ltd |
C286 |
|
Shanxi Associated Industrial Co., Ltd |
C287 |
|
Shanxi Jiaocheng Xinglong Casting Co., Ltd |
C288 |
|
Shanxi Solid Industrial Co., Ltd |
C289 |
|
Shanxi Yuansheng Casting and Forging Industrial Co., Ltd |
C290 |
|
Shaoshan Huanqiu Castings Foundry |
C291 |
|
Tang County Kaihua Metal Products Co., Ltd |
C292 |
|
Tangxian Hongyue Machinery Accessory Foundry Co., Ltd |
C293 |
|
Tianjin Jinghai Chaoyue Industrial and Commercial Co., Ltd |
C294 |
|
Tianjin Yu Xing Da Casting Co., Ltd |
C295 |
|
Wangdu Junrong Foundry Co., Limited |
C296 |
|
Weifang Nuolong Machinery Co., Ltd |
C297 |
|
Weifang Stable Casting Co., Ltd |
C298 |
|
Weifang Weikai Casting Co., Ltd |
C299 |
|
Wen Shui Hengli Nature of the Company |
C300 |
|
Wuhan RedStar Agro-Livestock Machinery Co. Ltd |
C301 |
|
Zibo Joy's Metal Co., Ltd |
C302 |