12.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 209/15


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1468 DELLA COMMISSIONE

dell'11 agosto 2017

che modifica il regolamento (UE) n. 354/2011 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per taluni pesci e prodotti della pesca originari della Bosnia-Erzegovina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 58, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione (UE) 2017/75 (2) («la decisione») il Consiglio ha autorizzato la firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, del protocollo («il protocollo») dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra («l'accordo») per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea. In conformità di tale decisione il protocollo è stato applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1o febbraio 2017 (3).

(2)

All'articolo 3 il protocollo dispone che le concessioni dell'Unione per taluni pesci e prodotti della pesca originari della Bosnia-Erzegovina siano accordate conformemente all'allegato II del protocollo. Pertanto i volumi dei contingenti tariffari per le trote, le carpe e le acciughe dovrebbero di conseguenza essere aumentati di 440, 10 e 20 tonnellate.

(3)

I contingenti tariffari dell'Unione dovrebbero essere applicati integralmente per il 2017, come stabilito nell'allegato II del protocollo.

(4)

È opportuno che i contingenti tariffari figuranti nell'allegato II del protocollo siano gestiti dalla Commissione in base all'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni in dogana per l'immissione in libera pratica, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (4).

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 354/2011 della Commissione (5).

(6)

Per garantire la corretta applicazione e gestione del sistema di contingenti istituito dal protocollo, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla data di applicazione provvisoria del protocollo.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 354/2011 è così modificato:

1)

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'allegato sono gestiti in conformità agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (*1).

(*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).»;"

2)

l'allegato è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o febbraio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Decisione (UE) 2017/75 del Consiglio, del 21 novembre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GU L 12 del 17.1.2017, pag. 1).

(3)  GU L 12 del 17.1.2017, pag. 22.

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

(5)  Regolamento (UE) n. 354/2011 della Commissione, del 12 aprile 2011, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per taluni pesci e prodotti della pesca originari della Bosnia-Erzegovina (GU L 98 del 13.4.2011, pag. 1).


ALLEGATO

«

ALLEGATO

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, nell'ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC. Dove sono indicati ex codici NC, il regime preferenziale è determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente designazione.

PESCE E PRODOTTI DELLA PESCA

Numero d'ordine

Codice NC

Suddivisioni TARIC

Designazione

Volume del contingente tariffario annuale

(peso netto in t)

Aliquota del dazio contingentale

09.1594

0301 91

 

Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana

500

Esenzione

0302 11

 

0303 14

 

0304 42

 

0304 52 00

10

0304 82

 

0304 99 21

11 , 12 , 20

0305 10 00

10

0305 39 90

10

0305 43 00

 

0305 59 85

61

0305 69 80

61

09.1595

0301 93 00

 

Carpe (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana

140

Esenzione

0302 73 00

 

0303 25 00

 

0304 39 00

20

0304 51 00

10

0304 69 00

20

0304 93 90

10

0305 10 00

20

0305 31 00

10

0305 44 90

10

0305 52 00

10

0305 64 00

10

09.1596

0301 99 85

80

Orate di mare (Dentex dentex e Pagellus spp.): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana

30

Esenzione

0302 85 10

 

0303 89 50

 

0304 49 90

60

0304 59 90

40

0304 89 90

30

0304 99 99

20

0305 10 00

30

0305 39 90

70

0305 49 80

40

0305 59 85

65

0305 69 80

65

09.1597

0301 99 85

22

Spigole (Dicentrarchus labrax): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana

30

Esenzione

0302 84 10

 

0303 84 10

 

0304 49 90

70

0304 59 90

45

0304 89 90

40

0304 99 99

70

0305 10 00

40

0305 39 90

80

0305 49 80

50

0305 59 85

67

0305 69 80

67

09.1598

1604 13 11

 

Preparazioni e conserve di sardine

50

6 %

1604 13 19

 

1604 20 50

10 , 19

09.1599

1604 16 00

 

Preparazioni e conserve di acciughe

70

12,5 %

1604 20 40

 

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