10.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 207/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1444 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 2017

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 7,

previa consultazione degli Stati membri,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Apertura

(1)

Il 9 dicembre 2016 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell'Unione di alcuni acciai anticorrosione («AAC») originari della Repubblica popolare cinese («RPC» o «il paese interessato») sulla base dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 («il regolamento di base»). La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  (2) («l'avviso di apertura»).

(2)

La Commissione ha aperto l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 25 ottobre 2016 dalla European Steel Association («Eurofer» o «il denunciante») per conto di produttori che rappresentano una percentuale superiore al 53 % della produzione totale di AAC dell'Unione. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza di pratiche di dumping e del conseguente grave pregiudizio arrecato, ritenuti sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.

1.2.   Registrazione

(3)

In seguito alla richiesta avanzata il 24 maggio 2017 dal denunciante, corredata dei necessari elementi di prova, l'8 luglio 2017 la Commissione ha pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1238 (3) che dispone la registrazione delle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della RPC a partire dal 9 luglio 2017.

(4)

La Commissione disponeva di elementi di prova prima facie sufficienti a giustificare la registrazione delle importazioni, poiché le importazioni e le quote di mercato dal paese interessato erano nettamente aumentate dopo l'apertura dell'inchiesta, e ha concluso che le condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base erano state soddisfatte.

1.3.   Parti interessate

(5)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell'apertura dell'inchiesta i denuncianti, altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti, le autorità cinesi, gli importatori noti, i fornitori e gli utilizzatori, gli operatori commerciali e le associazioni notoriamente interessate, invitandoli a partecipare.

(6)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. È stata concessa un'audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere motivi particolari per essere sentite.

1.4.   Produttori del paese di riferimento

(7)

Ai fini della selezione di un paese di riferimento, la Commissione ha contattato produttori in Brasile, Canada, India, Giappone, Corea del Sud, Taiwan, Turchia, Ucraina e USA, informandoli in merito all'inchiesta e invitandoli a partecipare.

(8)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato alle parti interessate di aver provvisoriamente scelto il Canada come paese terzo a economia di mercato («paese di riferimento») ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

1.5.   Campionamento

(9)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

1.5.1.   Campionamento dei produttori dell'Unione

(10)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. La Commissione ha selezionato il campione in base ai massimi volumi rappresentativi della produzione e delle vendite, garantendo nel contempo la distribuzione geografica. Il campione provvisorio si componeva di quattro produttori dell'Unione distribuiti in quattro diversi Stati membri, in rappresentanza di oltre il 30 % della produzione dell'Unione di acciai anticorrosione. La Commissione ha invitato le parti interessate a trasmettere osservazioni sul campione provvisorio.

(11)

Due società hanno risposto riferendo di non essere in grado di completare il relativo questionario e, pur confermando il proprio sostegno alla denuncia, si sono ritirate dal campione preliminare.

(12)

La Commissione ha valutato l'impatto dell'esclusione di queste due società sulla rappresentatività del campione concludendo che, con l'inclusione di altre due società, il campione avrebbe continuato a essere rappresentativo della situazione dell'industria dell'Unione.

(13)

La più grande delle due società che hanno chiesto di non far parte del campione ha dichiarato, nell'ambito della sua richiesta, di essere stata posta sotto controllo governativo e di essere stata messa in vendita mediante offerta pubblica nell'ambito di una procedura di gara. Alla luce di questi fatti, la Commissione ha deciso che l'inclusione di tale società avrebbe influenzato i microindicatori finanziari del campione in maniera estremamente negativa, in particolare alla luce dei considerevoli quantitativi di produzione e vendite implicati.

(14)

L'altra società ha comunicato che, essendo attivamente coinvolta in un altro procedimento antidumping, non disponeva delle risorse necessarie per gestire anche il caso di specie. Tenendo in considerazione il fatto che sarebbe stato possibile sostituire tale società senza compromettere la rappresentatività del campione, la Commissione è giunta alla conclusione che fosse ragionevole e proporzionato accettare la richiesta della società di essere esclusa dal campione.

(15)

La Commissione pertanto ha comunicato alle parti interessate di aver incluso nel campione altre due società, invitandole nuovamente a presentare osservazioni.

(16)

Eurofer ha trasmesso osservazioni e ha suggerito di aggiungere una quinta società per migliorare la rappresentatività geografica del campione. Dopo aver esaminato tali osservazioni, la Commissione ha tuttavia deciso che il campione rivisto era sufficientemente rappresentativo, poiché rappresentava il 29 % della produzione dell'Unione di acciai anticorrosione ed era distribuito su quattro diversi Stati membri. La società proposta non contribuiva inoltre a una maggiore diversificazione dei gruppi di società inserite nel campione, e non avrebbe aggiunto volumi di produzione e vendite sufficienti a giustificarne l'inclusione. La Commissione ha quindi confermato il campione di quattro società rivisto. La società è stata tuttavia visitata allo scopo di avere un quadro più dettagliato della situazione estremamente competitiva e mutevole del mercato italiano per quanto riguarda la concorrenza di altri produttori dell'Unione e delle importazioni cinesi.

1.5.2.   Campionamento degli importatori

(17)

La Commissione ha chiesto agli importatori indipendenti di fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura in modo da poter decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione.

(18)

Soltanto due importatori hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Si è quindi deciso di rinunciare all'esercizio di campionamento e di inviare a entrambe le società un questionario per gli importatori. Soltanto una delle due società ha risposto al questionario.

1.5.3.   Campionamento dei produttori esportatori

(19)

Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a tutti i produttori esportatori della RPC di fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre richiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.

(20)

Sedici (gruppi di) produttori esportatori del paese interessato hanno fornito le informazioni richieste entro la scadenza indicata e hanno accettato di essere inseriti nel campione. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di tre gruppi sulla base del massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell'Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti, nonché le autorità del paese interessato, sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non sono pervenute osservazioni.

1.6.   Trattamento individuale

(21)

Tre gruppi di produttori esportatori della RPC, costituiti da varie imprese individuali, hanno richiesto il trattamento individuale a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base.

(22)

Non è stato possibile esaminare tali richieste di trattamento individuale nel corso della fase provvisoria dell'inchiesta per via dell'elevato numero di società da esaminare, del numero dei diversi luoghi da visitare, delle tempistiche dell'inchiesta e delle risorse a disposizione della Commissione. Come specificato nella sezione 1.9, la Commissione ha già verificato un totale di 17 singole società che costituiscono parte dei tre gruppi selezionati per il campione. In considerazione del conseguente carico di lavoro, non è stato possibile verificare in fase provvisoria nemmeno le risposte al questionario fornite da importanti importatori relative a una delle parti inserite nel campione e pertanto tali verifiche dovranno essere effettuate in una fase successiva. Sottoporre a verifica altri tre gruppi di società in questa fase sarebbe risultato ingiustificatamente oneroso e avrebbe reso impossibile il completamento dell'inchiesta nei rigorosi limiti di tempo previsti dal regolamento di base.

(23)

Una delle società facenti parte del gruppo che ha richiesto il trattamento individuale ha dichiarato che il campione selezionato dalla Commissione non rispecchiava la sua gamma di prodotti. Occorre tuttavia notare che la gamma di prodotti coperta dal campione è rappresentativa delle importazioni interessate.

(24)

La Commissione deciderà se concedere il trattamento individuale nella fase definitiva dell'inchiesta.

1.7.   Moduli di richiesta del trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

(25)

Ai fini dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha inviato i moduli di richiesta TEM a tutti i produttori esportatori della RPC selezionati per essere inclusi nel campione e ai produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione che desideravano chiedere un margine di dumping individuale. Nessuno dei tre gruppi di produttori esportatori inseriti nel campione ha trasmesso i moduli di richiesta TEM. Benché le richieste di esame individuale siano state provvisoriamente respinte, la Commissione esaminerà i moduli di richiesta TEM trasmessi da due gruppi di produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione qualora decidesse di accogliere la loro richiesta di esame individuale nella fase definitiva.

1.8.   Risposte al questionario

(26)

La Commissione ha inviato questionari al denunciante, ai produttori dell'Unione inseriti nel campione e agli importatori/utilizzatori che si erano manifestati, ai produttori esportatori inseriti nel campione e ai produttori esportatori che avevano richiesto l'esame individuale, oltre che ai produttori del potenziale paese di riferimento.

(27)

Sono pervenute alla Commissione le risposte al questionario di Eurofer, di quattro produttori dell'Unione e di un importatore/utilizzatore, di tre gruppi di produttori esportatori della RPC, di tre gruppi di produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione che hanno richiesto l'esame individuale e di un gruppo di produttori di un paese di riferimento.

1.9.   Visite di verifica

(28)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare in via provvisoria il dumping, il conseguente pregiudizio e l'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società e della seguente associazione:

 

Associazione:

Eurofer, Bruxelles, Belgio

 

Produttori dell'Unione:

Tata Steel IJmuiden B.V., IJmuiden, Paesi Bassi

ArcelorMittal Belgium N.V., Ghent, Belgio

ArcelorMittal Atlantique et Lorraine SAS, Dunkerque, Francia

ArcelorMittal Poland Group., Dabrowa Górnicza, Polonia

ArcelorMittal Piombino S.p.A., Piombino, Italia

 

Importatori/utilizzatori indipendenti dell'Unione:

Joris Ide N.V., Zwevezele, Belgio (parte di Kingspan Group, Kingscourt, Irlanda)

 

Produttori esportatori nella RPC e relativi operatori commerciali/importatori:

 

Hebei Iron and Steel Group («HBIS»):

Hesteel Co., Ltd Handan Branch, Handan, Hebei, RPC.

Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd, Handan, Hebei, RPC.

Handan Iron And Steel Group Import And Export Co., Ltd, Handan, Hebei, RPC.

Hesteel Hong Kong Co., Limited; Handan, Hebei, RPC.

Hebei Iron & Steel Group (Shanghai) International Trade Co., Ltd, Handan, Hebei, RPC.

Hesteel (Singapore) Pte. Ltd, Handan, Hebei, RPC.

Hesteel Co., Ltd Tangshan Branch, Tangshan, Hebei, RPC.

Tangshan Iron & Steel Group High Strength Automotive Strip Co., Ltd, Tangshan, Hebei, RPC.

Tangshan Iron & Steel Group Co., Ltd, Tangshan, Hebei, RPC.

Sinobiz Holdings Limited, Tangshan, Hebei, RPC.

 

Shagang group:

Zhangjiagang Shagang Dongshin Galvanized Steel Sheet Co., Ltd, Zhangjiagang, Jiangsu, RPC.

Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd, Zhangjiagang, Jiangsu, RPC.

Jiangsu Shagang International Trade Co., Ltd, Zhangjiagang, Jiangsu, RPC.

 

Shougang Group:

Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd, Pechino, RPC.

Shougang Jingtang United Iron and Steel Co., Ltd, Pechino, RPC.

China Shougang International Trade and Engineering Co., Ltd, Pechino, RPC.

Shougang International (Austria) GmbH, Vienna, Austria.

 

Produttori del paese di riferimento:

ArcelorMittal Brazil S/A, São Francisco do Sul, Santa Catarina, Brasile.

ArcelorMittal Contagem S/A, São Francisco do Sul, Santa Catarina, Brasile.

(29)

La Commissione non ha visitato le sedi dei tre esportatori collegati alle società cinesi con sede a Hong Kong e Singapore, vale a dire Xinsha International PTE, Ltd e Shagang South-Asia (Hong Kong) Trading Co., Ltd (esportatori collegati di Shagang Group) e Shougang Holding Trade (Hong Kong) Ltd (esportatore collegato di Shougang Group). I loro documenti e la contabilità, nella misura richiesta dalla Commissione, sono stati tuttavia messi a disposizione a fini di controllo durante le visite in loco nelle sedi dei rispettivi produttori collegati della RPC.

1.10.   Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

(30)

L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2015 e il 30 settembre 2016 («il periodo dell'inchiesta»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 2013 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(31)

Il prodotto in esame è costituito da alcuni acciai anticorrosione. Comprende prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai legati o non legati, calmati con alluminio, placcati o rivestiti — mediante galvanizzazione per immersione a caldo — di zinco e/o alluminio e nessun altro metallo, passivati chimicamente, contenenti, in peso: 0,015 % o più ma non più di 0,170 % di carbonio, 0,015 % o più ma non più di 0,100 % di alluminio, non più di 0,045 % di niobio, non più di 0,010 % di titanio e non più di 0,010 % di vanadio, presentati arrotolati, in fogli tagliati su misura o in nastri stretti.

Sono esclusi i seguenti prodotti:

quelli di acciaio inossidabile, di acciai al silicio detti «magnetici» e di acciai rapidi,

quelli solo laminati a caldo o a freddo.

Il prodotto in esame è attualmente classificabile ai codici NC ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30 ed ex 7226 99 70 (codici TARIC: 7210410020, 7210490020, 7210610020, 7210690020, 7212300020, 7212506120, 7212506920, 7225920020, 7225990022, 7225990035, 7225990092, 7226993010, 7226997094) e originario della RPC.

(32)

L'AAC è prodotto rivestendo coils, lamiere e nastri di acciaio laminati piatti mediante immersione in un bagno di metallo o lega metallica di zinco fusi. Il metallo di rivestimento si combina con il substrato di acciaio in una reazione metallurgica a formare una struttura di leghe a più strati, che dà origine a un rivestimento legato metallurgicamente all'acciaio. La superficie del prodotto è ulteriormente trattata con passivazione chimica per proteggere la superficie dall'umidità e per ridurre il rischio di formazione di prodotti di corrosione durante l'immagazzinamento e il trasporto.

(33)

L'AAC è impiegato prevalentemente nel settore edile in vari materiali edili di rivestimento, ma anche per la fabbricazione di elettrodomestici, nei processi di imbutitura profonda e di stampaggio e per la realizzazione di piccoli tubi saldati.

(34)

Sono pervenute numerose domande di chiarimento in merito al fatto che il prodotto in esame debba essere passivato chimicamente; il punto principale di tali domande è che l'AAC che viene oliato esclusivamente per la protezione della superficie non rientra nell'inchiesta e, pertanto, non può essere interessato dalle misure. Alcune parti hanno fatto notare che ciò costituisce un invito a «eludere» le misure.

(35)

La Commissione conferma che l'AAC oliato non rientra nell'ambito dell'inchiesta se è semplicemente oliati (e non contemporaneamente passivato chimicamente e oliato).

(36)

Quanto all'affermazione che l'esclusione dell'AAC oliato comporterebbe un potenziale rischio di elusione, l'inchiesta non è pervenuta a una conclusione al riguardo. Alcune parti sostengono che gli utilizzatori devono procedere allo svolgimento dei coils di AAC e rimuovere la pellicola oleosa prima di poter usare il prodotto, una procedura che richiede impianti specifici e che, se fosse esternalizzata dai produttori esportatori cinesi, diventerebbe ancor più complicata, poiché l'appaltatore terzo dovrebbe anche riavvolgere in coils l'AAC ripulito per poterlo inviare all'utilizzatore. Altre parti affermano che gli utilizzatori possono facilmente rimuovere l'olio al momento del taglio dei coils usando uno specifico materiale assorbente.

(37)

In questa fase dell'inchiesta la Commissione ha stabilito che, alla luce degli ulteriori costi e oneri logistici che avrebbe comportato, non sussistesse il rischio di elusione del pagamento dei dazi antidumping rinunciando alla passivazione chimica dei coils di AAC e sostituendola con l'oliatura. L'argomentazione è quindi temporaneamente respinta.

2.2.   Prodotto simile

(38)

Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi impieghi di base:

a)

il prodotto in esame;

b)

il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno del Brasile; e

c)

il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.

(39)

La Commissione ha deciso in questa fase che tali prodotti sono quindi prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   DUMPING

3.1.   Valore normale

(40)

Poiché nessuno dei produttori esportatori inseriti nel campione ha richiesto il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato, il valore normale è stato determinato sulla base dei prezzi oppure del valore normale costruito in un paese terzo ad economia di mercato appropriato («il paese di riferimento») conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

(41)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha informato le parti interessate che intendeva utilizzare il Canada come paese terzo ad economia di mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. Due parti hanno contestato la scelta del Canada per via della presunta differenza di prezzo del prodotto simile e della relazione tra il possibile produttore del Canada disposto a collaborare e uno dei denuncianti.

(42)

La Commissione ha inviato questionari a tutti i produttori noti nei paesi elencati nell'avviso di apertura e ad altri paesi in cui vi erano indicazioni di produzione e vendita del prodotto simile. Ha inoltre contattato le autorità competenti in tali paesi. Dei 25 produttori e delle quattro associazioni di Canada, Australia, Brasile, India, Repubblica di Corea, Norvegia, Turchia e Taiwan contattati, tre produttori di tre diversi paesi (Australia, Brasile e Canada) hanno espresso la propria disponibilità a collaborare.

(43)

Alla luce della situazione concorrenziale e delle dimensioni dei tre mercati in questione, oltre che delle osservazioni trasmesse dalle parti interessate, la Commissione ha deciso di selezionare in via provvisoria il Brasile come paese di riferimento. Il Brasile è un mercato aperto con tre produttori, notevoli volumi di importazione, dazi all'importazione compresi tra il 12 % e il 14 % e dove, nel periodo dell'inchiesta, non erano in vigore dazi antidumping o dazi compensativi sulle importazioni di AAC.

(44)

Il 14 marzo 2017 la Commissione ha informato le parti interessate di aver selezionato in via provvisoria il Brasile come paese di riferimento. Le parti interessate sono state invitate a esprimersi in proposito. Nessuna parte ha contestato il fatto che il Brasile fosse l'opzione più adeguata tra i tre paesi da cui poteva essere ottenuta collaborazione; sono tuttavia pervenute osservazioni da parte di un produttore esportatore e dell'Associazione dei produttori siderurgici cinesi (China Iron & Steel Association, CISA). Entrambi hanno messo in evidenza il rapporto tra il produttore brasiliano disposto a collaborare e uno dei denuncianti, mentre la CISA ha anche fatto riferimento a una dichiarazione del 23 giugno 2008 rilasciata da un'altra parte nel contesto di un'inchiesta simile (4), secondo cui i produttori brasiliani di lamiere galvanizzate a caldo avevano adottato comportamenti lesivi della concorrenza. Riguardo a tali questioni, non vi sono elementi che proverebbero un comportamento lesivo della concorrenza da parte dei produttori brasiliani di AAC durante il PI (per esempio, i volumi delle importazioni di AAC sono notevoli). In merito al rapporto tra il produttore del paese di riferimento e un produttore dell'Unione, le parti non hanno spiegato in che modo il legame in questione avrebbe potuto compromettere l'affidabilità dei dati. La Commissione è del parere che tale rapporto non infici né pregiudichi la determinazione del valore normale, che è basato su dati debitamente verificati.

(45)

Il produttore brasiliano che ha collaborato ha risposto al questionario nel modo e nei tempi opportuni.

(46)

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato in primo luogo se le vendite del prodotto simile in Brasile ad acquirenti indipendenti fossero rappresentative. Le vendite del prodotto simile sul mercato interno del produttore che ha collaborato sono risultate rappresentative rispetto al prodotto in esame esportato nell'Unione dai produttori esportatori cinesi inseriti nel campione.

(47)

Successivamente la Commissione ha esaminato se tali vendite fossero da ritenersi eseguite nel corso di normali operazioni commerciali a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tal fine è stata definita la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti. Le vendite sono state considerate remunerative se il prezzo unitario era uguale o superiore al costo di produzione del produttore brasiliano durante il periodo dell'inchiesta.

(48)

Per i tipi di prodotto per i quali oltre l'80 % del volume delle vendite del tipo di prodotto in questione sul mercato interno era effettuato a un prezzo superiore al costo e la media ponderata dei prezzi di vendita di quel tipo di prodotto era pari o superiore al costo unitario di produzione, il valore normale, per tipo di prodotto, è stato calcolato come media ponderata dei prezzi effettivi di tutte le vendite, remunerative o no, del tipo in questione sul mercato interno.

(49)

Quando il volume delle vendite remunerative di un tipo di prodotto rappresentava l'80 % o meno del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto o quando la media ponderata dei prezzi di quel tipo di prodotto era inferiore al costo di produzione unitario, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi delle sole vendite remunerative di quel tipo di prodotto effettuate sul mercato interno nel periodo dell'inchiesta.

(50)

Per quanto riguarda i tipi di prodotto non remunerativi o non venduti sul mercato interno in quantità sufficienti, il valore normale è stato costruito a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, utilizzando il costo di produzione del produttore brasiliano con l'aggiunta delle spese generali, amministrative e di vendita (10 % — 20 %) e del profitto (10 % — 20 %) per i tipi di prodotto remunerativi per il produttore brasiliano. Il valore normale costruito è stato applicato nei calcoli per il 77 — 99,6 % delle vendite nell'Unione in termini di volume, a seconda del produttore esportatore cinese.

(51)

Per alcuni dei tipi di prodotti esportati dai produttori esportatori cinesi non è stato possibile stabilire una corrispondenza con i tipi di prodotti venduti sul mercato interno brasiliano da parte del produttore del paese di riferimento che ha collaborato. Il valore normale per i tipi di prodotto per i quali mancava una corrispondenza è stato quindi costruito a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, sulla base dei costi di produzione del produttore del paese di riferimento La Commissione ha in seguito aggiunto un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita (10 % — 20 %) basandosi su dati effettivi attinenti alla produzione e alle vendite, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base. Ha infine aggiunto un congruo margine di profitto (10 % — 20 %) utilizzando il margine di profitto medio delle vendite dei prodotti remunerativi.

3.2.   Prezzo all'esportazione

(52)

Per le operazioni nelle quali i produttori esportatori hanno esportato il prodotto in esame nell'Unione tramite società collegate operanti come importatori, il prezzo all'esportazione è stato calcolato in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell'Unione a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. In questo caso sono stati operati adeguamenti per tener conto di tutte le spese sostenute tra l'importazione e la rivendita, nonché delle spese effettive sostenute dagli importatori collegati per il trasporto nell'UE, della movimentazione e dei costi accessori, delle spese bancarie e di credito, delle commissioni, o delle spese generali, amministrative e di vendita, e del profitto reale degli importatori collegati. Il livello di adeguamenti si è aggirato intorno al 5 % — 10 %. Ciascuno dei produttori esportatori cinesi inserito nel campione e impegnato in scambi commerciali tramite importatori collegati nell'UE ha ricevuto calcoli dettagliati degli adeguamenti effettuati in un documento informativo specifico.

(53)

Per le altre operazioni, i prezzi all'esportazione si sono basati sui prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto in esame, in conformità con l'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

3.3.   Confronto

(54)

Il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati messi a confronto a livello franco fabbrica. I margini di dumping sono stati calcolati confrontando i prezzi individuali franco fabbrica applicati dai produttori esportatori inseriti nel campione con i prezzi di vendita sul mercato interno del produttore di riferimento oppure, ove necessario, con il valore normale costruito.

(55)

Se giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione tenendo debitamente conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati effettuati adeguamenti per tener conto dei costi di trasporto, assicurazione, e movimentazione, delle spese accessorie, dei costi del credito, delle spese bancarie, delle commissioni e dello stadio commerciale. Il livello di adeguamenti ai prezzi sul mercato interno nel paese di riferimento si aggirava intorno al 10 % — 15 %. Per quanto riguarda il prezzo all'esportazione, esso era compreso tra l'8,5 % e il 20 %, a seconda del produttore esportatore in questione e del canale di distribuzione. Ciascuno dei produttori esportatori cinesi inserito nel campione ha ricevuto un documento informativo specifico contenente i calcoli dettagliati degli adeguamenti effettuati.

(56)

La Cina applica una politica di rimborso dell'IVA solo parziale per le esportazioni, e nel caso in esame il 4 % dell'IVA non viene rimborsato. Per garantire che il valore normale fosse espresso allo stesso livello di tassazione del prezzo all'esportazione, al valore normale è stata applicata una maggiorazione corrispondente alla quota dell'IVA applicata alle esportazioni del prodotto in esame che non è stata rimborsata ai produttori esportatori cinesi (5).

3.4.   Margini di dumping

(57)

Per i produttori esportatori inseriti nel campione che hanno collaborato, la Commissione ha messo a confronto la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile nel paese di riferimento con la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame, secondo quanto previsto dall'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(58)

Per i produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione, la Commissione ha calcolato la media ponderata del margine di dumping, conformemente all'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Tale margine è stato calcolato come media ponderata in base ai margini calcolati per i tre produttori esportatori inseriti nel campione.

(59)

Per tutti gli altri produttori esportatori nella RPC, la Commissione ha calcolato i margini di dumping in base ai dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha determinato il livello di collaborazione dei produttori esportatori, che è stato misurato valutando il rapporto fra il volume delle esportazioni nell'Unione dei produttori che hanno collaborato e il volume totale delle esportazioni nell'Unione dal paese interessato, quale risulta dalle statistiche di Eurostat sulle importazioni.

(60)

Il livello di cooperazione è elevato poiché le importazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato hanno costituito circa il 76 % delle esportazioni totali nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Alla luce di ciò, la Commissione ha deciso di fissare il margine di dumping residuo a un livello corrispondente al margine di dumping più elevato calcolato per i produttori esportatori inseriti nel campione che hanno collaborato.

(61)

I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Gruppo e società

Margine di dumping provvisorio (%)

HBIS:

Hesteel Co., Ltd Handan Branch

Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd

Hesteel Co., Ltd Tangshan Branch

Tangshan Iron & Steel Group High Strength Automotive Strip Co., Ltd

62,9

Shougang group:

Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd

Shougang Jingtang United Iron and Steel Co., Ltd

46,2

Shagang group:

Zhangjiagang Shagang Dongshin Galvanized Steel Sheet Co., Ltd

Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd

56,7

Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato

58,5

Tutte le altre società

62,9

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

(62)

Nell'Unione 16 società hanno fornito i dati relativi alla produzione e alle vendite nell'esame della rappresentatività e hanno dichiarato di aver fabbricato il prodotto simile durante il periodo dell'inchiesta. In base alle informazioni riportate nella denuncia, vi sono almeno altri 5 produttori del prodotto simile nell'Unione. Tali 21 produttori costituiscono l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base e saranno di seguito denominati «l'industria dell'Unione», ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base

(63)

La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta è stata calcolata pari a circa 9,9 milioni di tonnellate. La Commissione ha calcolato tale cifra sulla base delle informazioni fornite dall'industria dell'Unione e dal denunciante.

(64)

I produttori dell'Unione che hanno collaborato rappresentano il 64 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile.

4.2.   Consumo dell'Unione

(65)

Come si è detto al considerando 29, gli acciai anticorrosione rientrano in una serie di codici NC comprendente alcuni codici «ex». Al fine di non sottovalutare il consumo dell'Unione, i volumi delle importazioni dei codici NC «ex» sono stati interamente presi in considerazione nel calcolo del consumo dell'Unione.

(66)

Dato che l'industria dell'Unione è in prevalenza integrata verticalmente e i prodotti di AAC sono considerati un materiale primario per la produzione di prodotti di acciaio a rivestimento organico, il consumo del mercato vincolato e il consumo del mercato libero sono stati analizzati separatamente.

(67)

La distinzione tra mercato vincolato e mercato libero è pertinente ai fini dell'analisi del pregiudizio perché i prodotti destinati all'uso vincolato non sono esposti alla concorrenza diretta delle importazioni, e i prezzi di trasferimento sono fissati all'interno dei gruppi in base a varie politiche dei prezzi. La produzione destinata al mercato libero è invece in concorrenza diretta con le importazioni del prodotto in esame e i prezzi sono prezzi del mercato libero.

(68)

Per fornire un quadro quanto più completo possibile dell'industria dell'Unione, la Commissione ha raccolto dati sull'intera attività legata all'AAC e ha verificato se la produzione fosse destinata a un uso vincolato o al mercato libero. Essa ha constatato che circa il 32 % della produzione totale dei produttori dell'Unione era destinata al mercato vincolato dell'Unione.

4.2.1.   Consumo vincolato

(69)

La Commissione ha calcolato il consumo vincolato dell'Unione sulla base dell'uso vincolato e delle vendite vincolate sul mercato dell'Unione di tutti i produttori noti dell'Unione. Su tale base il consumo vincolato dell'Unione ha avuto il seguente andamento:

Tabella 1

Consumo vincolato (in tonnellate)

 

2013

2014

2015

PI

Consumo vincolato

3 016 047

3 210 425

3 351 638

3 160 454

Indice (2013 = 100)

100

106

111

105

Fonte: risposte verificate al questionario Eurofer

(70)

Durante il periodo in esame il consumo vincolato dell'Unione è aumentato di circa il 5 %. Tale aumento è dovuto principalmente a un aumento della domanda nei mercati vincolati, soprattutto per quanto riguarda le lamiere a rivestimento organico.

4.2.2.   Consumo del mercato libero

(71)

La Commissione ha calcolato il consumo del mercato libero dell'Unione basandosi su: a) le vendite sul mercato dell'Unione di tutti i produttori noti dell'Unione e b) le importazioni nell'Unione da tutti i paesi terzi rilevate da Eurostat. Su tale base il consumo del mercato libero dell'Unione ha avuto il seguente andamento:

Tabella 2

Consumo del mercato libero (in tonnellate)

 

2013

2014

2015

PI

Consumo del mercato libero

7 563 927

7 685 742

8 458 122

9 630 630

Indice (2013 = 100)

100

102

112

127

Fonte: risposte verificate al questionario Eurofer

(72)

Durante il periodo in esame il consumo del mercato libero dell'Unione è aumentato di circa il 27 %. Tale aumento è dovuto principalmente a un aumento della domanda nelle principali industrie a valle.

4.3.   Importazioni dai paesi interessati

4.3.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dalla RPC

(73)

La Commissione ha calcolato il volume delle importazioni sulla base della banca dati Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata calcolata confrontando i volumi delle importazioni con il consumo del mercato libero dell'Unione, indicato nella tabella 2.

(74)

Una parte interessata ha affermato che i dati Eurostat comprendevano le importazioni dalla RPC di prodotti dell'industria automobilistica che non costituiscono il prodotto interessato. Dalle risposte al questionario dei produttori esportatori cinesi è emerso che soltanto una minima percentuale di prodotti dell'industria automobilistica è stata effettivamente esportata nel mercato dell'Unione e, nonostante i volumi di tali importazioni fossero effettivamente inclusi nei dati relativi alle importazioni per la RPC, come specificato al considerando 57, ciò ha avuto un impatto marginale e, pertanto, non ha reso inattendibili i dati Eurostat.

(75)

Le importazioni nell'Unione dalla PRC hanno avuto il seguente andamento:

Tabella 3

Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato

 

2013

2014

2015

PI

Volume delle importazioni dalla RPC

888 515

1 067 435

1 383 614

2 185 283

Indice (2013 = 100)

100

120

156

246

Quota di mercato della RPC (%)

11,7

13,9

16,4

22,7

Indice (2013 = 100)

100

118

139

193

Fonte: Eurostat

(76)

La tabella precedente indica che, in termini assoluti, le importazioni dalla RPC sono aumentate del 146 % nel periodo in esame. Parallelamente, la quota totale di mercato delle importazioni oggetto di dumping nell'Unione è aumentata di 11 punti percentuali durante il periodo in esame.

4.3.2.   Prezzi delle importazioni dalla RPC e sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)

(77)

La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base ai dati di Eurostat. Una verifica incrociata con i dati ricevuti dai produttori esportatori che hanno collaborato ha confermato l'accuratezza di tali prezzi. La media ponderata dei prezzi all'importazione nell'Unione dal paese interessato ha avuto il seguente andamento:

Tabella 4

Prezzi all'importazione (EUR/tonnellata)

 

2013

2014

2015

PI

Prezzi all'importazione dalla RPC

595

574

548

465

Indice (2013 = 100)

100

96

92

78

Fonte: Eurostat

(78)

I prezzi medi delle importazioni oggetto di dumping sono diminuiti da 595 EUR/tonnellata nel 2013 a 465 EUR/tonnellata durante il periodo dell'inchiesta. Nel periodo in esame, il prezzo unitario medio delle importazioni oggetto di dumping è calato del 22 %.

(79)

La Commissione ha valutato la sottoquotazione dei prezzi nel periodo dell'inchiesta confrontando:

a)

la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dei quattro produttori dell'Unione inseriti nel campione, praticati sul mercato dell'Unione ad acquirenti indipendenti, adeguati a livello franco fabbrica; e

b)

la corrispondente media ponderata dei prezzi CIF delle importazioni, franco frontiera dell'Unione, per tipo di prodotto, praticati dai tre produttori inseriti nel campione al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei costi successivi all'importazione.

(80)

Il confronto dei prezzi è stato effettuato per ciascun tipo di prodotto per le transazioni, apportando gli adeguamenti del caso e dopo aver dedotto sconti e riduzioni. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato dei produttori dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

(81)

In base a quanto precede, le importazioni in dumping dalla RPC sono risultate avere prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione del 9 — 15 %, a seconda del produttore esportatore.

4.4.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.4.1.   Osservazioni generali

(82)

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.

(83)

Gli indicatori macroeconomici (produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, scorte, crescita, quota di mercato, occupazione, produttività ed entità dei margini di dumping) sono stati valutati a livello dell'intera industria dell'Unione. La valutazione è stata basata sulle informazioni fornite dal denunciante, sottoposte a un controllo incrociato con i dati presentati dai produttori dell'Unione e le statistiche ufficiali disponibili (Eurostat).

(84)

L'analisi degli indicatori microeconomici (prezzi di vendita, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito, capacità di reperire capitali, salari e costi di produzione) è stata condotta a livello dei produttori dell'Unione inseriti nel campione. La valutazione si è basata sulle informazioni, debitamente verificate, fornite da questi ultimi.

(85)

Per alcuni indicatori di pregiudizio relativi all'industria dell'Unione, la Commissione ha analizzato separatamente i dati relativi al mercato libero e al mercato vincolato e ha effettuato un'analisi comparativa. Tali indicatori sono: le vendite e la quota di mercato, i prezzi unitari, i costi unitari e la redditività. Altri indicatori economici hanno tuttavia potuto essere esaminati in modo adeguato solo in riferimento all'intera attività, compreso l'uso vincolato dell'industria dell'Unione, dato che essi dipendono dall'intera attività, indipendentemente dal fatto che la produzione sia destinata a un uso vincolato o alla vendita sul mercato libero. Tali indicatori sono: la produzione, la capacità produttiva, l'utilizzo degli impianti, il flusso di cassa, gli investimenti, l'utile sul capitale investito, l'occupazione, la produttività, le scorte e il costo del lavoro. Per tali fattori è necessario analizzare l'intera industria dell'Unione per ottenere un quadro completo del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, poiché i dati in questione non possono essere distinti tra vendita vincolata e libera vendita.

(86)

Una parte interessata ha rilevato che la Commissione dovrebbe basare le proprie conclusioni concernenti il pregiudizio su dati relativi esclusivamente al prodotto in esame. A detta di tale parte interessata, ciò sarebbe pertinente perché l'industria dell'Unione fabbrica altri prodotti anticorrosione, come i prodotti dell'industria automobilistica. La Commissione conferma che i dati forniti dall'industria dell'Unione non comprendono i prodotti dell'industria automobilistica, ma soltanto i prodotti interessati dall'inchiesta. Come si è detto al considerando 57, nel calcolare il consumo la Commissione ha tenuto conto dei dati relativi ai codici NC nella loro interezza per taluni codici NC «ex» interessati dall'inchiesta. Ciò ha avuto un impatto marginale sul consumo stimato e non ha influito su nessuno degli altri fattori relativi al pregiudizio.

4.4.2.   Indicatori macroeconomici

4.4.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(87)

Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti dell'Unione hanno avuto il seguente andamento:

Tabella 5

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2013

2014

2015

PI

Volume di produzione (in tonnellate)

9 493 827

9 835 336

9 958 374

9 907 672

Indice (2013 = 100)

100

104

105

104

Capacità produttiva (in tonnellate)

12 775 103

12 777 027

12 540 479

12 592 017

Indice (2013 = 100)

100

100

98

99

Utilizzo degli impianti (%)

74

77

79

79

Fonte: risposte verificate al questionario Eurofer

(88)

Nel periodo in esame il volume di produzione dell'industria dell'Unione è aumentato del 4 %. I dati relativi alla capacità produttiva si riferiscono alla capacità tecnica, il che implica che sono stati presi in considerazione gli adeguamenti per il tempo di avviamento, la manutenzione, ecc. Tali dati tengono conto del fatto che gli stabilimenti siderurgici interessati producono anche altri prodotti galvanizzati a caldo nelle stesse linee di produzione e che l'analisi è stata limitata al prodotto in esame. Su tale base, la capacità produttiva è calata dell'1 % nel periodo in esame.

(89)

L'aumento del tasso di utilizzo degli impianti è il risultato di un aumento del volume di produzione determinato principalmente dall'aumento del consumo e da una leggera riduzione della capacità produttiva.

4.4.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(90)

Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato libero dell'industria dell'Unione hanno avuto il seguente andamento:

Tabella 6

Volume delle vendite e quota di mercato (mercato libero)

 

2013

2014

2015

PI

Volume delle vendite (in tonnellate)

5 958 718

5 933 646

6 164 527

6 283 967

Indice (2013 = 100)

100

100

103

105

Quota di mercato (%)

78,8

77,2

72,9

65,2

Indice (2013 = 100)

100

98

93

83

Fonte: risposte verificate al questionario Eurofer ed Eurostat

(91)

Nel periodo in esame il volume delle vendite nel mercato libero dell'industria dell'Unione è aumentato del 5 %, passando da circa 6 milioni di tonnellate nel 2013 a circa 6,3 milioni di tonnellate nel periodo dell'inchiesta.

(92)

L'incremento del volume delle vendite dell'industria dell'Unione non è tuttavia stato sufficiente a mantenere la sua quota di mercato libero. Nel periodo in esame, la quota di mercato dell'industria dell'Unione è scesa dal 78,8 % al 65,2 %, pari a un calo del 17 %.

(93)

Per quanto riguarda il mercato vincolato, il volume delle vendite/dei trasferimenti vincolati e la quota di mercato nel periodo in esame hanno avuto il seguente andamento:

Tabella 7

Volume vincolato e quota di mercato

 

2013

2014

2015

PI

Volume vincolato

3 016 047

3 210 425

3 351 638

3 160 454

Indice (2013 = 100)

100

106

111

105

Quota di mercato (sul totale dei mercati libero e vincolato) (%)

28,5

29,5

28,4

24,7

Indice (2013 = 100)

100

103

100

87

Fonte: risposte verificate al questionario Eurofer ed Eurostat

(94)

Il volume vincolato dell'industria dell'Unione (costituito da uso vincolato e vendite vincolate) sul mercato dell'Unione è aumentato del 5 % nel periodo in esame, passando da circa 3,0 milioni di tonnellate nel 2013 a 3,2 milioni di tonnellate nel periodo dell'inchiesta.

(95)

Nel corso del periodo in esame la quota del mercato vincolato dell'industria dell'Unione, espressa come percentuale del consumo totale (sia del mercato vincolato che del mercato libero) è tuttavia calata del 13 %.

4.4.2.3.   Occupazione e produttività

(96)

Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno avuto il seguente andamento:

Tabella 8

Occupazione e produttività

 

2013

2014

2015

PI

Numero di dipendenti (equivalente a tempo pieno, ETP)

8 569

7 949

8 027

8 358

Indice (2013 = 100)

100

93

94

98

Produttività (produzione/dipendente)

1 108

1 237

1 241

1 185

Indice (2013 = 100)

100

112

112

107

Fonte: risposte verificate al questionario Eurofer

(97)

Il livello dell'occupazione nell'industria dell'Unione si è leggermente ridotto (2 %) nel periodo in esame. Gli anni 2014 e 2015 hanno registrato una netta contrazione della manodopera equivalente a tempo pieno, principalmente a seguito del mancato impiego della manodopera non fissa allo scopo di abbattere i costi di produzione e aumentare l'efficienza a fronte della crescente concorrenza delle importazioni oggetto di dumping sul mercato. Di conseguenza e dato l'incremento del volume della produzione (+ 4 %) nel periodo in esame, la produttività della manodopera dell'industria dell'Unione, misurata in termini di produzione annua per dipendente, è aumentata del 7 %. Ciò dimostra che l'industria dell'Unione era disposta ad adeguarsi al cambiamento delle condizioni di mercato per rimanere competitiva.

4.4.2.4.   Scorte

(98)

Il livello delle scorte dei produttori dell'Unione nel periodo in esame ha avuto il seguente andamento:

Tabella 9

Scorte

 

2013

2014

2015

PI

Scorte finali (in tonnellate)

665 107

754 930

683 649

607 556

Indice (2013 = 100)

100

114

103

91

Scorte finali in percentuale della produzione (%)

7,0

7,7

6,9

6,1

Indice (2013 = 100)

100

110

98

88

Fonte: risposte verificate al questionario Eurofer

(99)

Durante il periodo in esame il livello delle scorte finali è calato del 9 %. La maggior parte dei tipi di prodotto simile sono fabbricati dall'industria dell'Unione in base a ordinativi specifici degli utilizzatori. Le scorte non sono quindi state considerate un indicatore di pregiudizio importante per tale industria. Ciò è stato confermato anche dall'analisi dell'evoluzione delle scorte finali in percentuale della produzione. Come emerge dalla tabella che precede, tale indicatore è rimasto relativamente stabile al 6 — 8 % circa del volume di produzione.

4.4.2.5.   Entità del margine di dumping

(100)

Tutti i margini di dumping erano notevolmente superiori al livello minimo. L'entità degli elevati margini di dumping effettivi ha avuto un impatto non indifferente sull'industria dell'Unione, stanti il volume considerevole e i prezzi limitati delle importazioni dalla RPC, che hanno esercitato una notevole pressione al ribasso sui prezzi.

4.4.2.6.   Crescita

(101)

Il consumo del mercato libero dell'Unione è cresciuto all'incirca del 27 % nel periodo in esame, mentre il volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione è aumentato soltanto del 5 %. La quota di mercato dell'industria dell'Unione si è quindi ridotta del 17 %, a differenza della quota di mercato delle importazioni dalla RPC, che è aumentata del 93 % durante il periodo in esame.

4.4.3.   Indicatori microeconomici

4.4.3.1.   Introduzione relativa alla riservatezza

(102)

Il campione dell'industria dell'Unione è costituito da quattro società all'interno di due gruppi. Al fine di rispettare le disposizioni in materia di riservatezza gli indicatori microeconomici sono pertanto presentati di seguito sotto forma di indice. Gli indici sono basati sul 2013, che corrisponde a 100. Se il dato relativo al 2013 è negativo, il valore corrispondente per il 2013 è – 100.

4.4.3.2.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(103)

Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione ha avuto il seguente andamento:

Tabella 10

Prezzi di vendita nell'Unione

 

2013

2014

2015

PI

Prezzi di vendita (EUR/tonnellata)

Indice (2013 = 100)

100

95

88

82

Costo unitario di produzione (EUR/tonnellata)

Indice (2013 = 100)

100

93

86

80

Fonte: risposte al questionario verificate dei produttori dell'Unione inseriti nel campione

(104)

La tabella di cui sopra illustra l'andamento dei prezzi di vendita unitari praticati nel mercato libero dell'Unione rispetto al costo di produzione corrispondente. Durante il periodo in esame, il calo dei prezzi di vendita è stato del 18 %. In tale periodo i prezzi di vendita sono stati inoltre mediamente più bassi rispetto al costo unitario di produzione.

(105)

Al fine di limitare la perdita di quota di mercato, i produttori dell'Unione sono stati costretti a seguire la spirale al ribasso dei prezzi e a ridurre considerevolmente i loro prezzi di vendita. D'altra parte la riduzione dei costi di produzione trova una spiegazione principalmente nel calo dei prezzi delle materie prime. Senza la pressione al ribasso sui prezzi di vendita esercitata dalle importazioni cinesi in dumping, la riduzione dei costi delle materie prime avrebbe consentito all'industria dell'Unione di ripristinare la redditività.

(106)

Tra i produttori inseriti nel campione, la maggior parte dei prodotti di AAC destinati a un consumo vincolato è stata trasferita all'interno del medesimo operatore economico e non è stata quindi emessa alcuna fattura. Gli altri prodotti sono stati venduti a prezzi di trasferimento con l'applicazione di diverse politiche dei prezzi. Per questo motivo non è stato possibile trarre conclusioni significative dall'evoluzione dei prezzi per l'uso vincolato.

(107)

Una parte interessata ha affermato che i prezzi di vendita dei prodotti galvanizzati a caldo sono praticamente raddoppiati tra il febbraio 2016 e il marzo 2017, e che ciò dimostrava assenza di pregiudizio. Tale evoluzione al rialzo dei prezzi avrebbe comportato un aumento automatico dei margini di profitto dell'industria dell'Unione, che avrebbero raggiunto cifre positive.

(108)

L'inchiesta non ha potuto confermare la validità di tale affermazione perché essa interessava un'ampia gamma di prodotti, molti dei quali non costituiscono il prodotto in esame. Gli elementi di prova forniti a sostegno di tale dichiarazione comprendevano inoltre un periodo di tempo di 6 mesi che non rientra nel periodo dell'inchiesta, e il confronto dei prezzi fornito è stato considerato inadeguato ai fini dell'inchiesta poiché non comprendeva sufficienti dettagli, quali ad esempio il riferimento ai costi delle materie prime e gli effetti sulla redditività.

4.4.3.3.   Costo del lavoro

(109)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione ha avuto il seguente andamento:

Tabella 11

Costo medio del lavoro per ETP

 

2013

2014

2015

PI

Costo medio del lavoro per dipendente ETP (EUR)

Indice (2013 = 100)

100

107

116

102

Fonte: risposte al questionario verificate dei produttori dell'Unione inseriti nel campione

(110)

Durante il periodo in esame il salario medio per dipendente è aumentato del 2 %. I livelli di occupazione sono leggermente diminuiti, come si evince dalla tabella 8. Tali sviluppi dimostrano che l'industria stava mantenendo il controllo dei costi per l'occupazione dopo aver incontrato difficoltà al riguardo nel 2014 e in particolare nel 2015.

4.4.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali

(111)

Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione hanno avuto il seguente andamento:

Tabella 12

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2013

2014

2015

PI

Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

Indice (2013 = – 100)

– 100

– 78

– 60

– 21

Flusso di cassa (EUR)

Indice (2013 = – 100)

– 100

– 101

– 4

– 15

Investimenti (EUR)

Indice (2013 = 100)

100

136

280

210

Utile sul capitale investito (%)

Indice (2013 = – 100)

– 100

– 68

– 45

– 36

Fonte: risposte al questionario verificate dei produttori dell'Unione inseriti nel campione

(112)

La Commissione ha calcolato la redditività dei produttori dell'Unione esprimendo la perdita netta, al lordo delle imposte, sulle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione in percentuale del fatturato delle stesse vendite.

(113)

La redditività ha registrato un andamento negativo durante tutto il periodo in esame, a dimostrazione del fatto che l'industria dell'Unione attraversava una fase di contrazione. Un leggero miglioramento delle condizioni di mercato si è tradotto in un calo delle perdite, ma la conclusione cui si è pervenuti è che la situazione della redditività osservata durante il periodo in esame era insostenibile.

(114)

Le condizioni di mercato erano tuttavia ideali per ripristinare la redditività, poiché i costi delle materie prime erano precipitati. Al tempo stesso la pressione al ribasso sui prezzi esercitata dalle importazioni cinesi ha tuttavia costretto l'industria dell'Unione a ridurre i prezzi a un livello che ha soltanto limitato le perdite anziché eliminarle.

(115)

Le perdite nel 2013 sono soltanto parzialmente collegate alla crisi del debito europeo e alla successiva crisi economica. Era tuttavia chiaro che l'industria dell'Unione non fosse riuscita a tornare a una situazione redditizia o a beneficiare (in maniera significativa) della lenta ripresa dell'economia europea.

(116)

Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. L'andamento del flusso di cassa netto ha seguito l'evoluzione dell'utile sul fatturato in quanto è stato negativo per tutto il periodo, pur mostrando un leggero miglioramento. Anche l'utile sul capitale investito ha seguito lo stesso andamento.

(117)

L'industria dell'Unione ha comunque continuato a investire per tutto il periodo in esame. Gli investimenti erano finalizzati a mantenere l'efficienza e la produttività anziché ad aumentare la produzione.

(118)

Pur appartenendo a gruppi internazionali di ampie dimensioni, i produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno dichiarato che la loro capacità di reperire capitali all'interno delle risorse del gruppo era diminuita. Nonostante ciò, nel periodo in esame gli investimenti sono aumentati.

4.4.4.   Conclusioni relative al pregiudizio

(119)

L'industria dell'Unione ha attraversato una fase di contrazione per tutto il periodo in esame, come emerge dai mercati libero e vincolato. Il mercato vincolato rappresentava circa il 25 % del volume totale delle vendite nel PI.

(120)

Rispetto al 2013 la situazione per l'industria dell'Unione durante il PI è stata peggiore nel mercato libero. Nonostante un leggero miglioramento della situazione a livello di volumi di produzione e vendite, l'industria dell'Unione ha perso il 17 % della sua quota di mercato. Gli indicatori di prestazione relativi a utile sul fatturato, utile sul capitale investito e flusso di cassa sono stati negativi per tutta la durata del periodo in esame e, nonostante un miglioramento, la svolta positiva non è stata sufficientemente significativa a causa della pressione al ribasso sui prezzi esercitata dalle importazioni cinesi a prezzi di dumping. Ciò si è verificato nonostante le azioni intraprese per migliorare l'efficienza riducendo la forza lavoro, incrementando la produttività e l'utilizzo degli impianti e mantenendo sotto stretto controllo i costi di produzione.

(121)

Una parte interessata ha fatto notare che, in base ai dati contenuti nella denuncia, alcuni fattori di pregiudizio sembravano in realtà mostrare una situazione non pregiudizievole. Questi fattori comprendevano il volume delle vendite, l'utilizzo degli impianti, l'occupazione e le scorte. Tali sviluppi sono stati analizzati nel corso del periodo in esame sulla base dei dati verificati. Diversi indicatori, compresi alcuni di quelli menzionati nella suddetta dichiarazione, hanno in effetti avuto un andamento positivo. Nonostante ciò, poiché il mercato libero è cresciuto del 27 %, come specificato nella tabella 2, è evidente che alcuni indicatori sembrerebbero mostrare una situazione positiva in fieri. Per le ragioni illustrate nell'analisi della situazione dell'industria dell'Unione e nella presente conclusione, questo andamento positivo deve tuttavia essere valutato alla luce dei più importanti andamenti negativi osservati, per esempio, a livello di quota di mercato e prezzi di vendita, oltre che nel contesto dei risultati negativi. Se tale andamento è analizzato nel contesto corretto, ossia unitamente a tutti gli altri fattori pregiudizievoli, è evidente che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio.

(122)

Sulla base di quanto precede, si può concludere che l'industria dell'Unione, analizzata nei suoi due segmenti e come un tutt'uno, ha subito un pregiudizio notevole nel periodo in esame.

5.   NESSO DI CAUSALITÀ

(123)

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese interessato abbiano causato un pregiudizio materiale all'industria dell'Unione. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha anche verificato se altri fattori noti abbiano potuto arrecare contemporaneamente un pregiudizio all'industria dell'Unione. La Commissione si è accertata di non attribuire alle importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese interessato alcun pregiudizio causato da fattori diversi da tali importazioni. Tali fattori sono le importazioni da paesi terzi e l'andamento delle vendite all'esportazione dei produttori dell'Unione.

5.1.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(124)

Come si è detto, le importazioni dalla Cina sono aumentate del 146 % nel periodo dell'analisi. I relativi prezzi per tonnellata si sono ridotti del 22 %, un calo persino superiore a quello dei prezzi delle materie prime (20 %). Tali importazioni avevano inoltre prezzi notevolmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione (price undercutting compreso tra il 17 % e il 28 %). Se si considera che l'AAC è un prodotto sensibile ai prezzi, tali margini sono notevoli e hanno avuto un effetto estremamente pregiudizievole sull'industria dell'Unione.

(125)

Di conseguenza soltanto la Cina ha potuto beneficiare della ripresa del mercato, che ha registrato una crescita del 27 % nel periodo analizzato: mentre le importazioni cinesi hanno visto aumentare la propria quota di mercato dall'11,7 % al 22,7 %, l'industria dell'Unione ha soltanto migliorato il proprio volume di vendite del 5 %, registrando un calo della quota di mercato dal 78,8 % al 65,2 %.

(126)

Nonostante le condizioni favorevoli di mercato nel periodo dell'analisi, legate alla diminuzione dei prezzi delle materie prime e all'aumento dei consumi, l'industria dell'Unione ha continuato a registrare perdite per tutto il periodo, a causa della contrazione dei prezzi e dell'incremento del volume delle importazioni cinesi.

(127)

Il progressivo rallentamento dell'economia cinese e, stando al fascicolo, la notevole sovraccapacità dell'industria siderurgica cinese hanno spinto i produttori di acciaio cinesi a reindirizzare la produzione in eccesso verso i mercati d'esportazione, e il mercato dell'Unione rappresenta una destinazione attraente per gli esportatori.

(128)

Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che le importazioni oggetto di dumping sono state all'origine della situazione di pregiudizio dell'industria dell'Unione.

5.2.   Effetti di altri fattori

5.2.1.   Importazioni da paesi terzi

(129)

Nel periodo in esame il volume delle importazioni da paesi terzi ha avuto il seguente andamento:

Tabella 13

Importazioni da altri paesi — volume in tonnellate, prezzo CIF per tonnellata e quota di mercato

 

2013

2014

2015

PI

Volume totale delle importazioni da paesi terzi

716 694

684 661

909 981

1 161 380

Indice (2013 = 100)

100

96

127

162

Prezzo CIF in EUR/tonnellata

698

701

641

572

Quota di mercato (%)

9,5

8,9

10,8

12,1

Volume delle importazioni dalla Repubblica di Corea

344 542

406 685

530 377

579 712

Indice (2013 = 100)

100

118

154

168

Prezzo CIF in EUR/tonnellata

716

718

665

610

Quota di mercato (%)

4,6

5,3

6,3

6,0

Volume delle importazioni dall'India

81 489

42 301

61 739

157 212

Indice (2013 = 100)

100

52

76

193

Prezzo CIF in EUR/tonnellata

627

696

550

471

Quota di mercato (%)

1,1

0,6

0,7

1,6

Volume totale delle importazioni da altri paesi terzi

290 663

235 676

317 866

424 457

Indice (2013 = 100)

100

81

109

146

Prezzo CIF in EUR/tonnellata

698

673

618

556

Quota di mercato (%)

3,8

3,1

3,8

4,4

Fonte: Eurostat

(130)

Le importazioni dalla RPC in esame hanno rappresentato il 65 % di tutte le importazioni nell'Unione. Altre importazioni (cfr. la tabella 13) sono aumentate del 33 % nel periodo in esame. La quota di mercato di tali importazioni è passata dal 9,5 % nel 2013 al 12,1 % nel periodo dell'inchiesta.

(131)

Le importazioni dalla Repubblica di Corea sono aumentate del 68 % nel periodo in esame. La quota di mercato di tali importazioni è passata dal 4,6 % nel 2013 al 6,0 % nel periodo dell'inchiesta.

(132)

Le importazioni dall'India sono aumentate del 93 % nel periodo in esame. La quota di mercato di tali importazioni è passata dall'1,1 % nel 2013 all'1,6 % nel periodo dell'inchiesta.

(133)

Alla luce di tali incrementi di volume, la Commissione ha esaminato se le importazioni da tali paesi avessero contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. I dati Eurostat presentati nella tabella 13 mostrano tuttavia che nonostante l'aumento della quota di mercato delle importazioni coreane i prezzi CIF erano molto più elevati rispetto a quelli delle importazioni cinesi o dell'industria dell'Unione. Anche i prezzi delle importazioni indiane erano superiori ai prezzi delle importazioni cinesi e la quota di mercato delle importazioni indiane è stata inferiore al 2 % ogni anno. Nemmeno le importazioni da altri paesi terzi sono state pregiudizievoli, perché il prezzo delle importazioni era più alto dei prezzi delle importazioni cinesi e dell'industria dell'Unione.

(134)

La Commissione ha pertanto concluso che le importazioni dai paesi terzi, prese individualmente o analizzate separatamente, non hanno avuto un effetto significativo sull'industria dell'Unione e, in ogni caso, non avrebbero potuto avere un effetto tale da annullare il nesso di causalità tra le importazioni dalla RPC e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

5.2.2.   Andamento delle vendite all'esportazione dell'industria dell'Unione

(135)

Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dei produttori dell'Unione ha avuto il seguente andamento:

Tabella 14

Andamento delle esportazioni

 

2013

2014

2015

PI

Volume delle esportazioni

662 224

770 547

678 823

570 471

Indice (2013 = 100)

100

116

103

86

Prezzo medio (EUR/t) a soggetti indipendenti

545

547

508

477

Indice (2013 = 100)

100

100

93

88

Fonte: risposte al questionario verificate di Eurofer e dei produttori dell'Unione inseriti nel campione

(136)

Il volume delle esportazioni è calato del 14 % tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta. Per quanto riguarda i prezzi, nel periodo in esame hanno subito una riduzione notevole (– 12 %), a causa del calo dei prezzi delle materie prime.

(137)

Considerando che i volumi delle esportazioni hanno rappresentato soltanto il 6 % circa della produzione e tenendo conto della diminuzione dei prezzi, che è meno pronunciata rispetto al calo registrato nel mercato dell'Unione, la Commissione non ha tuttavia ritenuto che l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione abbia contribuito in maniera significativa al pregiudizio subito.

5.3.   Conclusioni relative al nesso di causalità

(138)

È stato provvisoriamente stabilito un nesso di causalità tra il pregiudizio subito dai produttori dell'Unione e le importazioni in dumping dal paese interessato.

(139)

La Commissione ha provveduto a distinguere e separare gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione e gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping. Gli altri fattori individuati, come le importazioni dai paesi terzi e l'andamento delle vendite all'esportazione dei produttori dell'Unione, non sono stati ritenuti, in via provvisoria, tali da annullare il nesso di causalità, nemmeno considerando il loro eventuale effetto combinato. Le importazioni dai paesi terzi possono aver contribuito in una certa misura al pregiudizio, ma non avrebbero potuto avere ripercussioni così negative per la situazione dell'industria dell'Unione. In particolare, i prezzi di vendita non sarebbero calati a livelli così bassi e sarebbe stata ottenuta una maggiore redditività.

(140)

In base a quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che il grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è stato causato dalle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato e che gli altri fattori, considerati individualmente o collettivamente, non hanno annullato il nesso di causalità.

6.   INTERESSE DELL'UNIONE

(141)

Conformemente all'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha verificato se si potesse concludere chiaramente che in questo caso l'adozione di misure non era nell'interesse dell'Unione, nonostante l'accertamento di pratiche di dumping pregiudizievoli. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

6.1.   Interesse dell'industria dell'Unione

(142)

L'industria dell'Unione è presente in almeno 15 Stati membri e impiega più di 8 000 dipendenti nel settore degli acciai anticorrosione.

(143)

Hanno collaborato all'inchiesta sedici produttori. Nessuno dei produttori noti si è opposto all'apertura dell'inchiesta. Come illustrato nell'analisi degli indicatori di pregiudizio, l'intera industria dell'Unione ha registrato un miglioramento della situazione, ma non tanto pronunciato quanto si sarebbe potuto aspettare, essendo stata negativamente influenzata dalle importazioni in regime di dumping.

(144)

Si prevede che l'istituzione di dazi antidumping provvisori ristabilirà condizioni commerciali eque nel mercato dell'Unione, ponendo fine alla contrazione dei prezzi e consentendo all'industria dell'Unione di incrementare i propri prezzi. Ciò si tradurrebbe in un miglioramento della redditività dell'industria dell'Unione fino ai livelli considerati necessari per un'industria ad alta intensità di capitale come questa. L'industria dell'Unione ha subito un grave pregiudizio a causa delle importazioni in dumping dalla RPC.

(145)

Sebbene alcuni degli indicatori quantitativi appaiano positivi, come il volume di produzione e il volume delle vendite, la situazione dell'industria dell'Unione non è migliorata in linea con l'aumento dei consumi. Ciò fa pensare che l'industria dell'Unione non abbia potuto beneficiare della ripresa del mercato dell'Unione quanto avrebbe potuto fare in assenza delle importazioni cinesi in dumping. In particolare, è stato riscontrato un forte effetto sugli indicatori di pregiudizio relativi ai risultati finanziari dei produttori dell'Unione inseriti nel campione, come la redditività e l'utile sul capitale investito. È importante quindi che i prezzi siano riportati a livelli non di dumping o perlomeno non pregiudizievoli, per consentire a tutti i diversi produttori di operare sul mercato dell'Unione in condizioni commerciali eque. Senza l'introduzione di misure è molto probabile che la situazione economica dell'industria dell'Unione peggiori ulteriormente. I risultati negativi nel settore dei prodotti anticorrosione avrebbero inoltre ripercussioni sui settori a valle (rivestimenti organici) e a monte (coils laminati a caldo) di molti produttori dell'Unione, dato che l'utilizzo degli impianti in tali settori è strettamente collegato alla produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta. L'effetto si farebbe sentire anche a livello di altri prodotti galvanizzati a caldo, per esempio nel settore automobilistico.

(146)

I prodotti galvanizzati a caldo rappresentano abitualmente il 10 % dei prodotti venduti da un'acciaieria integrata. Il dato effettivo varia da produttore a produttore, ma tali prodotti si trovano quasi alla fine della catena di valore aggiunto. La strategia dell'industria siderurgica dell'Unione consiste nell'ottimizzare la vendita di prodotti a elevato valore aggiunto poiché tradizionalmente offrono livelli di profitto superiori alla media, dato che il numero di società in grado di competere nel settore dei prodotti a elevato valore aggiunto a livello mondiale è inferiore. L'assenza di profitti durante il periodo dell'analisi costituisce pertanto un grave problema per l'industria dell'Unione, poiché mette a repentaglio la sua strategia e le sue prospettive future.

(147)

Si conclude pertanto in via provvisoria che l'istituzione di dazi antidumping sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione. L'istituzione di tali misure consentirebbe all'industria dell'Unione di riprendersi dagli effetti del dumping pregiudizievole constatati.

6.2.   Interesse degli importatori e degli utilizzatori indipendenti

(148)

Come precisato al considerando 15, soltanto un importatore ha risposto al questionario. Tale importatore faceva parte di un gruppo di società che utilizzavano il prodotto in esame per fabbricare prodotti usati nel settore edile. Altri importatori e utilizzatori si sono manifestati come parti interessate. Anche un'associazione di importatori ha trasmesso osservazioni relative all'inchiesta.

(149)

L'importatore/utilizzatore disposto a collaborare ha fatto presente che il prodotto in esame costituiva una parte importante dei suoi costi di produzione e che temeva che l'istituzione di dazi avrebbe comportato un aumento dei costi. Se, da un lato, l'inchiesta ha avvalorato l'affermazione relativa all'incidenza del prodotto in esame sui suoi costi, dall'altro lato si deve rammentare che esistono altre fonti di approvvigionamento, che di fatto sono state già utilizzate dall'importatore, cosicché i suoi costi e la sua competitività non dovrebbero subire gravi ripercussioni nell'eventualità in cui fossero imposte delle misure.

(150)

Infatti, considerando gli importatori in generale, non vi sono prove del fatto che questi ultimi o i centri di servizi siderurgici non sarebbero in grado di trasferire gli aumenti di prezzo sui loro clienti. Essi possono inoltre importare anche da altri paesi che non sono oggetto della presente inchiesta.

(151)

L'associazione che rappresenta gli importatori ha affermato che l'industria dell'Unione non è sempre stata in grado di fornire il prodotto in esame ai propri membri, per mancanza di capacità produttiva. Questa affermazione è priva di fondamento. Se si considera che l'associazione non ha fornito prove a sostegno di tale affermazione e che, come si evince dalla tabella 5, l'utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione è stato inferiore all'80 % nel periodo in esame, la Commissione non ha riscontrato argomenti che potessero confermare la veridicità di tale dichiarazione.

(152)

Un'altra parte interessata ha riferito che un produttore dell'Unione ha avuto problemi ad approvvigionare i propri clienti a causa di «tagli». Tale affermazione si riferiva tuttavia a un problema specifico di un produttore dell'Unione, e non era rappresentativa della situazione dell'approvvigionamento dell'industria nel suo complesso. Benché tale situazione si sia verificata in quel periodo, erano disponibili fonti di approvvigionamento alternative e nel fascicolo non vi sono elementi che dimostrino che l'approvvigionamento sia stato un problema generalizzato per importatori e operatori commerciali. Una delle cause delle difficoltà incontrate dai produttori dell'Unione è stato inoltre il dumping dei prodotti siderurgici anche di origine cinese, come evidenziato dalla presente inchiesta.

(153)

I principali utilizzatori finali degli acciai anticorrosione sono il settore edile, che li impiega in vari materiali edili di rivestimento, ma essi vengono anche impiegati per la fabbricazione di elettrodomestici, nei processi di imbutitura profonda e di stampaggio e per la realizzazione di piccoli tubi saldati. Come si è detto, soltanto un utilizzatore ha collaborato al procedimento.

(154)

Anche se l'istituzione di misure avrebbe un effetto negativo per alcuni utilizzatori, in quanto determinerebbe un aumento dei prezzi d'acquisto, nel fascicolo non vi sono elementi che dimostrino che gli utilizzatori verrebbero colpiti in modo sproporzionato in termini di redditività o che la situazione porterebbe alla delocalizzazione di grandi gruppi industriali. Non può neppure essere considerato proibitivo il livello dei dazi proposti.

(155)

Va notato che i dazi dovrebbero contribuire ad assicurare l'approvvigionamento continuo dei distributori e dei clienti. In assenza di dazi, alcuni produttori di acciai anticorrosione dell'Unione potrebbero essere costretti a cessare o ridurre la fabbricazione di tali prodotti, e molti utilizzatori dell'Unione si ritroverebbero con fonti di approvvigionamento più limitate. Il livello delle misure creerà inoltre condizioni di parità, consentendo comunque le importazioni dal paese interessato (a prezzi equi) e da altre fonti.

(156)

In considerazione di quanto precede, si conclude in via provvisoria che l'istituzione di misure non avrebbe effetti negativi di rilievo sull'interesse degli importatori e degli utilizzatori dell'Unione.

6.3.   Conclusione sull'interesse dell'Unione

(157)

Alla luce di quanto precede, si è concluso in via provvisoria che l'istituzione delle misure contribuirebbe alla ripresa dell'industria dell'Unione stimolando incrementi dei prezzi che consentirebbero all'industria nel suo complesso di tornare a una situazione redditizia. Tale settore ad alto valore aggiunto è essenziale per la strategia complessiva dell'industria siderurgica dell'Unione e per la sua prosperità e le sue prospettive future.

(158)

L'effetto delle misure sulle poche altre parti dell'Unione che si sono manifestate non può essere considerato sostanziale. Dall'inchiesta non è emerso che il potenziale effetto su altri soggetti (che non si sono manifestati) comprometterebbe l'effetto positivo delle misure sull'industria dell'Unione. Le misure sono risultate vantaggiose per le industrie a monte, quali i fornitori di materie prime e i produttori di macchinari, che non approvvigionavano o approvvigionavano soltanto in misura limitata i produttori del paese interessato.

(159)

L'istituzione di misure al livello proposto ha solo un'incidenza limitata sui prezzi della catena di approvvigionamento e sui risultati degli utilizzatori. Il livello delle misure creerà condizioni di parità, consentendo comunque le importazioni dal paese interessato a prezzi equi. Per quanto riguarda gli importatori, essi saranno in grado di trasferire gli aumenti di prezzo sui clienti o di cambiare le proprie fonti di approvvigionamento.

(160)

Nel complesso, la Commissione conclude in questa fase dell'inchiesta che non vi sono fondati motivi di ritenere contraria all'interesse dell'Unione l'istituzione di misure provvisorie sulle importazioni di acciai anticorrosione originari della RPC.

7.   MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

(161)

Viste le conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per evitare che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione.

7.1.   Livello di eliminazione del pregiudizio (margine di pregiudizio)

(162)

Al fine di determinare il livello delle misure, la Commissione ha dapprima stabilito l'importo del dazio necessario a eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(163)

Il pregiudizio sarebbe eliminato se l'industria dell'Unione potesse coprire i costi di produzione e ottenere dalla vendita del prodotto simile sul mercato dell'Unione un profitto al lordo delle imposte che potrebbe ragionevolmente essere conseguito da un'industria di tale tipo nello stesso settore in condizioni di concorrenza normali, cioè in assenza di importazioni oggetto di dumping.

(164)

Al fine di determinare il profitto di riferimento la Commissione ha preso in considerazione i profitti ottenuti dalle vendite ad acquirenti indipendenti, utilizzati per determinare il livello di eliminazione del pregiudizio. La Commissione ha appurato che la redditività dell'industria dell'Unione è stata negativa per tutta la durata del periodo in esame. Nello stesso periodo si è inoltre registrata una significativa presenza, sul mercato dell'Unione, di importazioni a basso prezzo dalla RPC. La Commissione è pertanto giunta alla conclusione che non fosse possibile stabilire il profitto di riferimento sulla base del periodo in esame. Nell'ambito della sua denuncia, il denunciante ha chiesto alla Commissione di utilizzare almeno il 10 % del fatturato come ragionevole margine di profitto non pregiudizievole. Nella sua valutazione di tale richiesta, la Commissione ha effettuato un'analisi della redditività nell'arco di dieci anni dei produttori dell'Unione inseriti nel campione al fine di stabilire quale margine di profitto fosse stato raggiunto in assenza di dumping. Dall'analisi è emerso che l'anno redditizio più recente era stato il 2008, con un margine di profitto del 7,4 %. Sulla base di tale risultato, la Commissione ha stabilito che il profitto di riferimento più appropriato era quello effettivamente raggiunto nel 2008.

(165)

La Commissione ha pertanto calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l'industria dell'Unione sommando detto margine di profitto del 7,4 % al costo di produzione dei produttori dell'Unione inseriti nel campione nel periodo dell'inchiesta.

(166)

La Commissione ha quindi stabilito il livello di eliminazione del pregiudizio confrontando la media ponderata dei prezzi all'importazione dei produttori esportatori del paese interessato che hanno collaborato, debitamente adeguata per tenere conto dei costi di importazione e dei dazi doganali, determinata per calcolare la sottoquotazione dei prezzi, con la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto sul mercato dell'Unione dai produttori dell'Unione inseriti nel campione durante il periodo dell'inchiesta. L'eventuale differenza risultante dal confronto è stata espressa in percentuale della media ponderata del valore CIF all'importazione.

7.2.   Misure provvisorie

(167)

È opportuno istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato, in conformità alla norma del dazio inferiore di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha confrontato i margini di pregiudizio e i margini di dumping. L'importo dei dazi dovrebbe essere stabilito al livello corrispondente al più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio.

(168)

In considerazione di quanto precede, le aliquote provvisorie del dazio antidumping, espresse in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio doganale non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

Società

Margine di dumping (%)

Margine di pregiudizio (%)

Dazio antidumping provvisorio (%)

HBIS:

Hesteel Co., Ltd Handan Branch

Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd

Hesteel Co., Ltd Tangshan Branch

Tangshan Iron & Steel Group High Strength Automotive Strip Co., Ltd

61,2

23,5

23,5

Shougang group:

Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd

Shougang Jingtang United Iron and Steel Co., Ltd

46,2

17,2

17,2

Shagang group:

Zhangjiagang Shagang Dongshin Galvanized Steel Sheet Co., Ltd

Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd

56,7

28,5

28,5

Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato

57,4

23,4

23,4

Tutte le altre società

61,2

28,5

28,5

(169)

Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono state calcolate in base ai risultati della presente inchiesta. Esse rispecchiavano quindi la situazione delle società interessate constatata durante l'inchiesta. Tali aliquote del dazio si applicano quindi esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato dalle persone giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da altre società non espressamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere assoggettate all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate a nessuna delle aliquote del dazio antidumping individuale.

(170)

Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote del dazio antidumping individuale se essa successivamente cambia denominazione. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione (6) e deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile. Se il cambiamento della denominazione della società non pregiudica il suo diritto a beneficiare dell'aliquota di dazio ad essa applicabile, un avviso relativo alla modifica della denominazione sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(171)

Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla notevole differenza tra le aliquote del dazio, sono necessarie misure particolari per garantire l'applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società che possono avvalersi di dazi antidumping individuali devono presentare alle autorità doganali degli Stati membri una fattura commerciale valida. La fattura deve essere conforme a quanto stabilito all'articolo 1, paragrafo 3. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».

(172)

Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

8.   REGISTRAZIONE

(173)

Come indicato nel considerando 3, con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1238, la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame originario e proveniente dalla RPC. Ciò è avvenuto in previsione dell'eventuale applicazione retroattiva delle misure antidumping a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. In questa fase del procedimento non può essere adottata alcuna decisione in merito a un'eventuale applicazione retroattiva delle misure antidumping.

9.   DISPOSIZIONI FINALI

(174)

Ai fini di una corretta amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine prestabilito.

(175)

Le conclusioni relative all'istituzione di dazi provvisori sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell'inchiesta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti laminati piatti di ferro o di acciai legati o non legati, calmati con alluminio, placcati o rivestiti — mediante galvanizzazione per immersione a caldo — di zinco e/o alluminio e nessun altro metallo, passivati chimicamente, contenenti, in peso: 0,015 % o più ma non più di 0,170 % di carbonio, 0,015 % o più ma non più di 0,100 % di alluminio, non più di 0,045 % di niobio, non più di 0,010 % di titanio e non più di 0,010 % di vanadio, presentati arrotolati, in fogli tagliati su misura o in nastri stretti.

Sono esclusi i seguenti prodotti:

quelli di acciaio inossidabile, di acciai al silicio detti «magnetici» e di acciai rapidi,

quelli solo laminati a caldo o a freddo.

Il prodotto in esame è attualmente classificabile ai codici NC ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30 ed ex 7226 99 70 (codici TARIC: 7210410020, 7210490020, 7210610020, 7210690020, 7212300020, 7212506120, 7212506920, 7225920020, 7225990022, 7225990035, 7225990092, 7226993010, 7226997094) e originario della Repubblica popolare cinese.

2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti:

Società

Aliquota del dazio provvisorio (%)

Codice addizionale TARIC

Hesteel Co., Ltd Handan Branch

23,5

C227

Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd

23,5

C158

Hesteel Co., Ltd Tangshan Branch

23,5

C159

Tangshan Iron & Steel Group High Strength Automotive Strip Co., Ltd

23,5

C228

Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd

17,2

C229

Shougang Jingtang United Iron and Steel Co., Ltd

17,2

C164

Zhangjiagang Shagang Dongshin Galvanized Steel Sheet Co., Ltd

28,5

C230

Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd

28,5

C112

Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato

23,4

C231

Tutte le altre società

28,5

C999

3.   L'applicazione delle aliquote del dazio individuale specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figuri una dichiarazione, datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette tale fattura, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura, è stato fabbricato da (denominazione e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» Qualora tale fattura non sia presentata, si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

5.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le vigenti norme pertinenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Entro 25 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le parti interessate possono:

a)

chiedere la divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento;

b)

presentare osservazioni scritte alla Commissione; e

c)

chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

2.   Entro 25 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le parti di cui all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 possono comunicare osservazioni sull'applicazione delle misure provvisorie.

Articolo 3

1.   Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni stabilita dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1238.

2.   I dati raccolti riguardo ai prodotti introdotti non più di 90 giorni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conservati fino all'entrata in vigore di eventuali misure definitive o fino alla chiusura del presente procedimento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  GU C 459 del 9.12.2016, pag. 17.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1238 della Commissione, del 7 luglio 2017, che dispone la registrazione delle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese (GU L 177 dell'8.7.2017, pag. 39).

(4)  Decisione 2009/106/CE della Commissione, del 6 febbraio 2009, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati prodotti laminati piatti in ferro o acciaio rivestiti di metallo stagnato a caldo originari della Repubblica popolare cinese (GU L 38 del 7.2.2009, pag. 34).

(5)  Tale metodo è stato accettato dal Tribunale nella sentenza del 16 dicembre 2011, causa T-423/09, Dashiqiao/Consiglio, ECLI:EU:T:2011:764, punti da 34 a 50.

(6)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.


ALLEGATO

PRODUTTORI ESPORTATORI CHE HANNO COLLABORATO NON INSERITI NEL CAMPIONE

CODICE ADDIZIONALE TARIC C231

Maanshan Iron & Steel Co., Ltd

Maanshan, Anhui

Angang Steel Company Limited

Anshan, Liaoning

TKAS Auto Steel Company Ltd

Dalian, Liaoning

JiangYin ZongCheng Steel CO., Ltd

Jiangyin, Jiangsu

Bengang Steel Plates Co., Ltd

Benxi, Liaoning

BX STEEL POSCO Cold Rolled Sheet Co., Ltd

Benxi, Liaoning

Wuhan Iron & Steel Co., Ltd

Wuhan, Hubei

Shandong Kerui Steel Plate Co., Ltd

Binzhou, Shandong

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co. Ltd

Baotou, Inner Mongolia

Hunan Valin Liangang Steel Sheet Co., Ltd

Loudi, Hunan

Shandong Huifu Color Steel Co., Ltd

Linyi, Shadong

Fujian Kaijing Greentech Material Co., Ltd

Longhai, Fujian

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd

Shanghai

Baosteel Zhanjiang Iron & Steel Co., Ltd

Zhanjiang, Guandong

Yieh Phui (China) Technomaterial Co.

Changshu, Jiangsu

Rizhao Baohua New Materials Co., Ltd

Rizhao, Shandong

Jiangsu Gangzheng Steel Sheet Science and Technology Co., Ltd

Nantong, Jiangsu