8.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 205/65 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1434 DELLA COMMISSIONE
del 7 agosto 2017
recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dall'8 agosto 2017
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 183,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010, della Commissione (2) il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune. |
(2) |
A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif. |
(3) |
A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento è il prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 5 del medesimo regolamento. |
(4) |
Occorre fissare i dazi all'importazione per il periodo a decorrere dall'8 agosto 2017, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione. |
(5) |
Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, occorre che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
A decorrere dall'8 agosto 2017, i dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010, sono quelli fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2017
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d' applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5).
ALLEGATO I
Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010 applicabili a decorrere dall'8 agosto 2017
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazi all'importazione (1) (EUR/t) |
1001 11 00 |
FRUMENTO (grano) duro da seme |
0,00 |
1001 19 00 |
FRUMENTO (grano) duro di alta qualità, diverso da quello da seme |
0,00 |
di qualità media, diverso da quello da seme |
0,00 |
|
di qualità bassa, diverso da quello da seme |
0,00 |
|
ex 1001 91 20 |
FRUMENTO (grano) tenero da seme |
0,00 |
ex 1001 99 00 |
FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme |
0,00 |
1002 10 00 |
SEGALA da seme |
5,16 |
1002 90 00 |
SEGALA non destinata alla semina |
5,16 |
1005 10 90 |
GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido |
5,16 |
1005 90 00 |
GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2) |
5,16 |
1007 10 90 |
SORGO da granella, diverso da quello ibrido destinato alla semina |
5,16 |
1007 90 00 |
SORGO da granella, diverso dal sorgo destinato alla semina |
5,16 |
(1) A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010, l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
— |
EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo (al di là dello stretto di Gibilterra) o nel Mar Nero e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez, |
— |
2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della Penisola iberica e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico. |
(2) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010.
ALLEGATO II
Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I
1. |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:
|
2. |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:
|
(1) Premio positivo di 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].