5.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 204/80


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1423 DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 2017

che modifica il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (1),

visto il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (2), in particolare l'articolo 20, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato V del regolamento (UE) 2016/44 sono elencate le navi designate dal comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite conformemente al punto 11 della risoluzione 2146 (2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) alle quali si applica, a norma del regolamento, una serie di divieti relativi al carico, al trasporto o allo scarico di petrolio greggio proveniente dalla Libia e all'accesso ai porti nel territorio dell'Unione.

(2)

Il 21 luglio 2017 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiunto la nave Capricorn all'elenco delle navi soggette a misure restrittive. Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato V del regolamento (UE) 2016/44.

(3)

Per garantire l'efficacia delle misure previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato V del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2017

Per la Commissione

a nome del presidente

Il capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 206 dell'1.8.2015, pag. 34.

(2)  GU L 12 del 19.1.2016, pag. 1.


ALLEGATO

L'allegato V del regolamento (UE) 2016/44 è sostituito dal seguente:

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ALLEGATO V

ELENCO DELLE NAVI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, LETTERA H, E ALL'ARTICOLO 15 E MISURE APPLICABILI COME SPECIFICATO DAL COMITATO DELLE SANZIONI

Nome: CAPRICORN

Inserita nell'elenco a norma dei punti 10 a) e 10 b) della risoluzione 2146 (2014), quale prorogata e modificata dal punto 2 della risoluzione 2362 (2017) (divieto di carico, trasporto o scarico; divieto di ingresso nei porti). A norma del punto 11 della risoluzione 2146, la presente designazione è valida dal 21 luglio al 21 ottobre 2017, a meno che il comitato non vi ponga termine anticipatamente a norma del punto 12 della risoluzione 2146. Stato di bandiera: Tanzania.

Informazioni supplementari

Al 16 luglio 2017 la nave si trovava al largo di Cipro.

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