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5.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 204/78 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1422 DELLA COMMISSIONE
del 4 agosto 2017
che designa il centro di riferimento dell'Unione europea incaricato di contribuire sotto il profilo scientifico e tecnico all'armonizzazione e al miglioramento dei metodi di prova della performance e di valutazione genetica degli animali riproduttori di razza pura della specie bovina
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») (1), in particolare l'articolo 29, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Nel corso della riunione del gruppo di lavoro della Commissione sulla zootecnia, tenutasi il 15 novembre 2016, gli esperti degli Stati membri hanno espresso la necessità di continuare a promuovere l'armonizzazione e il miglioramento dei metodi di prova della performance e di valutazione genetica degli animali riproduttori di razza pura della specie bovina utilizzati dagli enti selezionatori o da terzi da esse designati. |
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(2) |
In conformità all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1012, la Commissione ha emesso un invito pubblico per la selezione e la designazione del centro di riferimento dell'Unione europea incaricato di contribuire sotto il profilo scientifico e tecnico all'armonizzazione e al miglioramento dei metodi di prova della performance e di valutazione genetica degli animali riproduttori di razza pura della specie bovina. |
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(3) |
La commissione di valutazione e selezione nominata per tale invito è giunta alla conclusione che l'«Interbull Centre» soddisfa i requisiti di cui all'allegato IV, punto 1, del regolamento (UE) 2016/1012 e potrebbe essere incaricato dell'espletamento dei compiti di cui al punto 2 di tale allegato. |
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(4) |
L'«Interbull Centre» dovrebbe pertanto essere designato come centro di riferimento dell'Unione europea incaricato di contribuire sotto il profilo scientifico e tecnico all'armonizzazione e al miglioramento dei metodi di prova della performance e di valutazione genetica degli animali riproduttori di razza pura della specie bovina. La designazione va rivista regolarmente in conformità all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1012. |
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(5) |
Il presente regolamento dovrebbe essere applicabile a decorrere dal 1o novembre 2018 in conformità alla data di applicazione di cui al regolamento (UE) 2016/1012. |
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(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il seguente centro è designato come centro di riferimento dell'Unione europea incaricato di contribuire sotto il profilo scientifico e tecnico all'armonizzazione e al miglioramento dei metodi di prova della performance e di valutazione genetica degli animali riproduttori di razza pura della specie bovina:
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Interbull Centre |
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Department of Animal Breeding and Genetics |
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Swedish University of Agricultural Science — SLU |
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Ulls väg 26, |
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Box 7023 |
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SE-750 07 Uppsala |
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Svezia |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2017.
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER