4.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 203/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1414 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 2017

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, agli Stati Uniti, al Sud Africa e allo Zimbabwe nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1), primo comma, l'articolo 8, punto 4), e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),

vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (2), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, l'articolo 24, paragrafo 2, e l'articolo 25, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (3) stabilisce le condizioni in materia di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell'Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti in questione»). Esso dispone che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell'Unione soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati nelle colonne 1 e 3 della tabella di cui all'allegato I, parte 1.

(2)

Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che un paese terzo, un suo territorio, zona o compartimento devono soddisfare per poter essere considerati indenni dall'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).

(3)

L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia figura nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in quanto paese terzo da cui sono autorizzati, da tutto il territorio, le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame.

(4)

Il 28 gennaio 2017 l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha confermato la presenza di HPAI del sottotipo H5N8 in un'azienda avicola ubicata sul suo territorio. A causa di tale focolaio confermato di HPAI il territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia non ha più potuto essere considerato indenne dalla malattia e le autorità veterinarie di tale paese non hanno più potuto certificare le partite di carni di pollame destinate al consumo umano per l'importazione o il transito nell'Unione. È quindi opportuno indicare nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 la data a partire dalla quale tale paese terzo non ha più potuto essere considerato indenne da HPAI.

(5)

A seguito del focolaio di HPAI del gennaio 2017, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha attuato una politica di abbattimento totale per lottare contro tale malattia e limitarne la diffusione. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha trasmesso informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nel suo territorio e sulle misure adottate per prevenire l'ulteriore diffusione della HPAI; dette informazioni sono state esaminate dalla Commissione. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha inoltre comunicato di aver completato le misure di pulizia e disinfezione in seguito alla politica di abbattimento totale attuata nell'azienda avicola in cui è stato individuato il focolaio di HPAI nel gennaio 2017.

(6)

Sulla base della valutazione delle informazioni fornite dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è inoltre opportuno indicare nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 la data a partire dalla quale il paese terzo può nuovamente essere considerato indenne da HPAI, conformemente all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 798/2008, e dovrebbero essere nuovamente autorizzati le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame provenienti da tale paese terzo.

(7)

La voce relativa all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe quindi essere modificata per tenere conto della recente situazione epidemiologica in tale paese terzo.

(8)

Gli Stati Uniti figurano nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in quanto paese terzo da cui sono autorizzati le importazioni e il transito nell'Unione dei prodotti in questione provenienti da alcune parti del suo territorio in funzione della presenza di HPAI. Tale regionalizzazione è stata stabilita nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/481 della Commissione (4) in seguito alla comparsa di un focolaio di HPAI del sottotipo H7N9 in un'azienda avicola nello Stato del Tennessee il 4 marzo 2017.

(9)

Il 15 marzo 2017 gli Stati Uniti hanno confermato la presenza di HPAI del sottotipo H7N9 in un'altra azienda ubicata nello Stato del Tennessee. Tale focolaio si era verificato in una zona già oggetto di regionalizzazione, per via del precedente focolaio del 4 marzo 2017, e opportunamente interessata dalle modifiche apportate dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/481 all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008. In relazione a questo ultimo focolaio non è pertanto necessario applicare un'ulteriore regionalizzazione del paese terzo.

(10)

Un accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica e animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale («l'accordo») (5), approvato con la decisione 98/258/CE del Consiglio (6), prevede un rapido riconoscimento reciproco delle misure di regionalizzazione in caso di comparsa di focolai di una malattia nell'Unione o negli Stati Uniti.

(11)

A seguito dei focolai di HPAI del marzo 2017, gli Stati Uniti hanno attuato una politica di abbattimento totale per lottare contro tale malattia e limitarne la diffusione. Le autorità veterinarie statunitensi hanno continuato a sospendere il rilascio di certificati veterinari per le partite dei prodotti in questione, destinate all'esportazione o al transito nell'Unione, provenienti dalle contee interessate degli Stati del Tennessee e dell'Alabama, che sono state sottoposte a restrizioni a causa della presenza di tale malattia e sono oggetto delle misure di regionalizzazione dell'Unione conformemente al regolamento (CE) n. 798/2008.

(12)

Negli Stati Uniti non sono stati individuati altri focolai di HPAI dalla metà di marzo 2017. Gli Stati Uniti hanno trasmesso informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nel loro territorio e sulle misure adottate per prevenire l'ulteriore diffusione della HPAI; dette informazioni sono state esaminate dalla Commissione. Gli Stati Uniti hanno inoltre comunicato di aver completato le misure di pulizia e disinfezione in seguito alla politica di abbattimento totale attuata nelle aziende nello Stato del Tennessee in cui sono stati individuati i focolai di HPAI nel marzo 2017.

(13)

Sulla base della valutazione delle informazioni fornite dagli Stati Uniti nonché degli impegni stabiliti nell'accordo e delle garanzie fornite da tale paese è opportuno indicare la data a partire dalla quale le contee interessate negli Stati del Tennessee e dell'Alabama, sottoposte a restrizioni veterinarie in relazione ai focolai di HPAI del marzo 2017 possono essere nuovamente considerate indenni da HPAI, conformemente all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 798/2008, e dovrebbero essere nuovamente autorizzati le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame provenienti da tali zone.

(14)

La voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe quindi essere modificata per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica in tale paese terzo.

(15)

Il Sud Africa figura nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in quanto paese terzo da cui sono autorizzati, da tutto il territorio, le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame. In particolare, le importazioni e il transito nell'Unione di carni di ratiti d'allevamento destinate al consumo umano («RAT») sono autorizzati secondo la condizione specifica «H» definita nell'allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008, secondo la quale, in presenza di determinate condizioni, qualora si presenti un focolaio di HPAI, l'importazione di tali carni può continuare ad essere autorizzata purché siano ottenute da ratiti provenienti da un'azienda di ratiti registrata, chiusa e indenne da HPAI.

(16)

Il 22 giugno 2017 il Sud Africa ha confermato la presenza di HPAI del sottotipo H5N8 in un'azienda avicola ubicata sul suo territorio. A causa di tale focolaio confermato di HPAI il territorio del Sud Africa non può più essere considerato indenne dalla malattia e le autorità veterinarie di tale paese non possono più certificare le partite di carni di ratiti d'allevamento per l'importazione o il transito nell'Unione, a meno che esse non siano ottenute da ratiti provenienti da un'azienda di ratiti registrata, chiusa e indenne da HPAI secondo la condizione specifica «H».

(17)

Le autorità veterinarie del Sud Africa hanno trasmesso informazioni preliminari sul focolaio di HPAI e hanno confermato di aver immediatamente sospeso il rilascio di certificati veterinari per le partite di carni di ratiti d'allevamento destinate al consumo umano per l'importazione o il transito nell'Unione.

(18)

La voce relativa al Sud Africa nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe quindi essere modificata per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica in tale paese terzo.

(19)

Lo Zimbabwe figura nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in quanto paese terzo da cui sono autorizzati, da tutto il territorio, le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame.

(20)

Il 1o giugno 2017 lo Zimbabwe ha confermato la presenza di HPAI del sottotipo H5N8 in un'azienda avicola ubicata sul suo territorio. A causa di tale focolaio confermato di HPAI il territorio dello Zimbabwe non può più essere considerato indenne dalla malattia e le autorità veterinarie di tale paese non possono più certificare le partite di carni di ratiti d'allevamento destinate al consumo umano per l'importazione o il transito nell'Unione.

(21)

La voce relativa allo Zimbabwe nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe quindi essere modificata per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica in tale paese terzo.

(22)

L'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(23)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2017.

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.

(3)  Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/481 della Commissione, del 20 marzo 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti ottenuti dal pollame possono essere importati o transitare nell'Unione in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità (GU L 75 del 21.3.2017, pag. 15).

(5)  GU L 118 del 21.4.1998, pag. 3.

(6)  Decisione 98/258/CE del Consiglio, del 16 marzo 1998, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica e animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 118 del 21.4.1998, pag. 1).


ALLEGATO

L'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è così modificato:

1)

la voce relativa all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è sostituita dalla seguente:

Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio

Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento

Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento

Certificato veterinario

Condizioni specifiche

Condizioni specifiche

Qualifica relativa alla sorveglianza dell'influenza aviaria

Qualifica relativa alla vaccinazione contro l'influenza aviaria

Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella (6)

Modelli

Garanzie supplementari

Data di chiusura (1)

Data di apertura (2)

1

2

3

4

5

6

6 A

6B

7

8

9

«MK — ex Repubblica iugoslava di Macedonia

MK-0 (4)

L'intero paese

POU

 

 

28.1.2017

1.5.2017

 

 

 

E, EP»

 

 

 

 

 

 

 

2)

la voce relativa agli Stati Uniti riguardante lo Stato del Tennessee US-2.23 e lo Stato dell'Alabama US-2.24 è sostituita dalla seguente:

Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio

Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento

Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento

Certificato veterinario

Condizioni specifiche

Condizioni specifiche

Qualifica relativa alla sorveglianza dell'influenza aviaria

Qualifica relativa alla vaccinazione contro l'influenza aviaria

Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella (6)

Modelli

Garanzie supplementari

Data di chiusura (1)

Data di apertura (2)

1

2

3

4

5

6

6 A

6B

7

8

9

«US — Stati Uniti

US-2.23

Stato del Tennessee:

 

Contea di Lincoln

 

Contea di Franklin

 

Contea di Moore

WGM

VIII

P2

4.3.2017

11.8.2017

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1

US-2.24

Stato dell'Alabama:

 

Contea di Madison

 

Contea di Jackson

WGM

VIII

P2

4.3.2017

11.8.2017

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1»

3)

le voci relative al Sud Africa e allo Zimbabwe sono sostituite dalle seguenti:

Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio

Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento

Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento

Certificato veterinario

Condizioni specifiche

Condizioni specifiche

Qualifica relativa alla sorveglianza dell'influenza aviaria

Qualifica relativa alla vaccinazione contro l'influenza aviaria

Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella (6)

Modelli

Garanzie supplementari

Data di chiusura (1)

Data di apertura (2)

1

2

3

4

5

6

6 A

6B

7

8

9

«ZA — Sud Africa

ZA-0

L'intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

P2

9.4.2011

 

A

 

 

DOR

II

 

 

 

HER

III

 

 

 

RAT

VII

H, P2

22.6.2017

 

 

 

 

ZW — Zimbabwe

ZW-0

L'intero paese

RAT

VII

P2

1.6.2017

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4»