28.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 197/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1393 DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 2017

recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1395/2014 della Commissione che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici e di pesca a fini industriali nel Mare del Nord

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, e l'articolo 18, paragrafi 1 e 3;

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura.

(2)

Il regolamento delegato (UE) n. 1395/2014 della Commissione (2) ha istituito un piano in materia di rigetti al fine di attuare l'obbligo di sbarco in alcune attività di pesca di piccoli pelagici e di pesca a fini industriali nel Mare del Nord.

(3)

A norma dell'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013, in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 5, lettera a), dello stesso regolamento, i piani sui rigetti possono includere misure tecniche intese a ridurre o, per quanto possibile, eliminare le catture indesiderate.

(4)

Il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Francia, i Paesi Bassi, la Svezia e il Regno Unito hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nel Mare del Nord. Il 7 febbraio 2017, previa consultazione del Consiglio consultivo per il Mare del Nord e del Consiglio consultivo per gli stock pelagici, tali Stati membri hanno presentato una raccomandazione comune riguardante una misura tecnica.

(5)

La raccomandazione comune propone, in particolare, che il regolamento delegato (UE) n. 1395/2014 sia modificato al fine di includervi una deroga all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio (3), che vieta l'uso di determinati attrezzi da pesca in una zona situata lungo la costa danese del Mare del Nord.

(6)

Il divieto di cui all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 850/98 era stato introdotto per proteggere l'aringa prelevata come cattura accessoria nella pesca dello spratto.

(7)

In base alle consultazioni effettuate dagli Stati membri interessati, la percentuale di aringhe osservata nei campioni prelevati all'interno della zona in questione è attualmente inferiore a quella osservata nei campioni prelevati al di fuori di tale zona. Tali consultazioni hanno indicato che il divieto istituito dall'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 850/98 non offre attualmente la flessibilità necessaria per consentire alle navi di pescare là dove possono ridurre al massimo le catture indesiderate.

(8)

Gli organismi scientifici competenti hanno fornito contributi scientifici che sono stati esaminati dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM). Il 28 febbraio 2017 un gruppo di esperti per la pesca e l'acquacoltura si è riunito per discutere le misure in questione.

(9)

Il parere del CIEM (4) indica che la percentuale in peso di aringhe catturate in un'attività di pesca sperimentale dello spratto è risultata più elevata all'esterno che all'interno della zona di protezione dello spratto, ma che non vi era alcuna differenza in termini di numero. Su tale base, la pesca all'interno della zona di protezione dello spratto dovrebbe ridurre le catture indesiderate di aringa (in peso) rispetto alla pesca praticata al di fuori di essa; secondo il CIEM la revoca del divieto nella zona di protezione dello spratto non avrebbe probabilmente alcun effetto sugli stock di aringa o di spratto. Il CIEM ritiene che non sia necessario esaminare ulteriormente la zona di protezione dello spratto, in quanto altre misure di gestione sono sufficienti per controllare le catture accessorie di aringa.

(10)

Le misure proposte nella raccomandazione comune sono conformi all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e possono essere incluse nel regolamento delegato (UE) n. 1395/2014.

(11)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 1395/2014.

(12)

Poiché le misure previste dal presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulle attività economiche connesse alla campagna di pesca delle navi dell'Unione e sulla sua programmazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento delegato (UE) n. 1395/2014 è inserito il seguente articolo 4 bis:

«Articolo 4 bis

Misure tecniche per la pesca dello spratto in una zona situata lungo la costa danese del Mare del Nord

In deroga all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 850/98, la pesca dello spratto con i seguenti attrezzi da pesca è autorizzata nella zona situata lungo la costa danese del Mare del Nord definita al paragrafo 1, lettera c), dello stesso articolo:

a)

reti trainate aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm;

b)

reti da circuizione, o

c)

reti da imbrocco, reti da posta impiglianti, tramagli e reti da posta derivanti aventi maglie di dimensioni inferiori a 30 mm.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1395/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici e di pesca a fini industriali nel Mare del Nord (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 35).

(3)  Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1).

(4)  http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Forms/DispForm.aspx?ID=32869